Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 7-2005 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 11 luglio 2005 n. 1165
Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio
Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (avv. U. Lo Cicero) c. A.s.l. n.6 di Lamezia Terme (n.c.), Arcuri (n.c.).


Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Organizzazioni sindacali – Legittimazione ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990 – Limiti.

In tema di diritto di accesso agli atti amministrativi, alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1165 REG. DEC.
N. 574/2005 REG. RIC.
ANNO 2005

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA

 

alla presenza dei Signori:

 

LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente
ROBERTA CICCHESE Giudice
CARLO DELL’OLIO Giudice est.

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 574/2005 proposto dal
SINDACATO REGIONALE UNICO MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA (SUMAI), sedente in Reggio Calabria, in persona del Segretario Regionale legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo LO CICERO, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Pugliese n. 22 presso lo studio dell’Avv. Massimo Scala

 

contro

 

l’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita nel presente giudizio,

 

e nei confronti
di Anna ARCURI , non costituita nel presente giudizio,

 

per il riconoscimento
del diritto di accesso ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di ottenere copia degli atti deliberativi o d’ordine di servizio, adottati dal 1° giugno 2004 ad oggi, per il conferimento di incarichi a medici ospedalieri per la copertura di turni disponibili di assistenza specialistica ambulatoriale interna, e nello specifico copia dell’atto di conferimento di incarico della Dott.ssa Anna Arcuri.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005 il Dott. Carlo Dell’Olio;
UDITO altresì il difensore del ricorrente come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso debitamente notificato e depositato il 20 maggio 2005 il Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana (SUMAI), con sede in Reggio Calabria, espone di aver formalmente richiesto all’A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme, ai sensi dell’art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 a mezzo di atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato in data 1° marzo 2005, copia degli atti deliberativi o d’ordine di servizio per il conferimento di incarichi a medici ospedalieri per la copertura di turni disponibili di assistenza specialistica ambulatoriale interna, personale medico non individuato con regolare concorso dal competente comitato zonale, e nello specifico copia dell’atto di conferimento di incarico della Dott.ssa Anna Arcuri.
Precisa che tale atto di diffida era motivato dalla notizia, acquisita in via informale, che in tempi recenti l’A.S.L. di Lamezia Terme aveva provveduto alla copertura dei turni di servizio disponibili per la medicina ambulatoriale interna al di fuori delle procedure previste dal D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, mediante conferimenti di incarichi, non provvisori, a medici ospedalieri dipendenti con ricorso all’istituto della mobilità.
In particolare, riferisce il ricorrente, la predetta A.S.L. attribuiva al proprio dirigente di I livello, Dott.ssa Anna Arcuri, in ottemperanza ad apposita disposizione di servizio, un incarico di medico specialista oncologo presso il Distretto Sanitario del Lametino e del Reventino per un numero totale di 38 ore settimanali, pur non sussistendone i requisiti di legge.
Essendo decorsi i trenta giorni dalla richiesta come sancito dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e non avendo ricevuto alcun riscontro dall’amministrazione interpellata, il sindacato in parola, previa giustificazione del proprio interesse ad agire nella controversia, contesta il silenzio rigetto formatosi per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2, della Legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.
Conclude, pertanto, perché l’adito Tribunale voglia accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, voglia ordinare all’intimata A.S.L. di esibire la documentazione in epigrafe emarginata e di rilasciarne copia, addebitando le spese di riproduzione.
L’A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme e la controinteressata Dott.ssa Anna Arcuri non si sono costituite.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.

 

DIRITTO

 

Il sindacato ricorrente pone a fondamento della propria domanda la titolarità “di una pacifica posizione giuridicamente rilevante”, che deriverebbe dallo svolgimento, in qualità di rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali interni, dei compiti sindacali, tra cui rientra la vigilanza sull’applicazione “precisa e concreta della vigente e complessa disciplina dettata in materia dal legislatore, sia nazionale che regionale.”
In particolare, esso sindacato rileva che la richiesta di accesso formulata nei confronti dell’amministrazione era correttamente motivata e si prefiggeva l’intento di tutelare i livelli occupazionali, professionali ed economici degli specialisti ambulatoriali interni, svolgenti attività convenzionata, a cui è garantito un diritto di esclusiva non solo sulla base del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, che ha reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, ma anche sulla scorta della deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 4 agosto 2003 n. 617, che ha approvato il relativo accordo integrativo regionale.
Il Collegio deve preliminarmente rilevare il difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente organizzazione sindacale.
L’art. 22, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi (la natura di diritto soggettivo di tale fattispecie ormai non dovrebbe essere più revocata in dubbio, in virtù dell’espressa attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 3, comma 6 decies, del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80) “a chiunque vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti”.
Il Collegio condivide l’orientamento, ormai consolidato, che interpreta estensivamente la nozione di “situazione giuridicamente rilevante”, ricomprendendovi, oltre al diritto soggettivo ed all’interesse legittimo, anche gli interessi collettivi, quelli diffusi e le aspettative, ma ritiene che, in ogni caso, accanto alla sussistenza di una posizione giuridicamente apprezzabile, debba ricorrere anche un interesse qualificato che faccia emergere il collegamento tra i documenti oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente.
Ciò lo impone il disposto dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, che connota tale interesse come “personale e concreto”, laddove per personalità deve intendersi la pertinenza di quest’ultimo alla sfera giuridica del richiedente, mentre per concretezza la tangibilità dello stesso, intesa nel senso di immediata riferibilità a bisogni individuati, che porta ad escludere, ad esempio, l’ammissibilità di istanze di accesso volte ad esercitare una forma di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 maggio 1998 n. 752 e T.A.R. Sardegna 19 marzo 2003 n. 320).
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il carattere della personalità dell’interesse di cui è portatore il sindacato ricorrente.
Infatti, a pagina 5 del presente gravame si legge testualmente che “Inoltre, la richiesta d’accesso di cui sopra è stata motivata dall’esigenza di tutelare i livelli occupazionali, professionali ed economici degli specialisti ambulatoriali, in particolare, di quanti svolgono l’attività convenzionata con contratto a tempo determinato che sarebbero fortemente penalizzati in caso delle violazioni legislative e contrattuali paventate.”.
Orbene, è lampante come siano sottesi all’istanza di accesso presentata non l’interesse al corretto esercizio delle libertà e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale spettante all’intera categoria interessata), ma gli interessi particolari, di tipo professionale ed economico, dei singoli associati al sindacato, lesi da una pretesa illegittima applicazione degli accordi collettivi.
In merito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “A seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo, ai sindacati, i quali – allo stato della vigente legislazione – hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell’esercizio della libertà e dell’attività sindacale ai sensi dell’art. 28 della Legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell’ambito di una controversia collettiva, per l’applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell’ambito di una controversia individuale di lavoro.” (così Cassazione, Sez. Lav., 3 novembre 1983 n. 6480).
Ne deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva di settore, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1995 n. 158 e T.A.R. Abruzzo, 11 ottobre 1995 n. 451).
La prospettata violazione del diritto di esclusiva dei medici specialisti ambulatoriali rientranti nella disciplina di cui al D.P.R. n. 271 del 2000, posta alla base della denegata richiesta di accesso, è questione afferente agli interessi particolari degli associati e fa emergere il palese difetto di legittimazione ad agire del sindacato nella controversia in oggetto.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio per la mancata costituzione delle controparti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 574/2005 meglio in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2005.

 

Depositata in Segreteria l’11 luglio 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento