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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 11 luglio
2005 n. 1165
Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Carlo Dell’Olio
Sindacato Regionale Unico Medicina Ambulatoriale Italiana
(avv. U. Lo Cicero) c. A.s.l. n.6 di Lamezia Terme (n.c.),
Arcuri (n.c.). |
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Pubblica amministrazione – Accesso agli atti
amministrativi – Organizzazioni sindacali – Legittimazione
ad agire in giudizio ex art.25, l. n.241 del 1990 – Limiti.
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In tema di diritto di accesso agli atti amministrativi,
alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta la
legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25, l. 7 agosto
1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse indifferenziato
delle categorie rappresentate, consistente nell’esplicazione
delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela
degli interessi propri dei singoli associati, garantiti
dalla legislazione lavoristica e dalla contrattazione collettiva
di settore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1165 REG. DEC.
N. 574/2005 REG. RIC.
ANNO 2005
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CALABRIA
SEDE DI CATANZARO SEZIONE SECONDA
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alla presenza dei Signori:
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LUIGI ANTONIO ESPOSITO Presidente
ROBERTA CICCHESE Giudice
CARLO DELL’OLIO Giudice est.
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 574/2005 proposto dal
SINDACATO REGIONALE UNICO MEDICINA AMBULATORIALE ITALIANA
(SUMAI), sedente in Reggio Calabria, in persona del
Segretario Regionale legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avv. Ugo LO CICERO, ed elettivamente
domiciliato in Catanzaro alla Via Pugliese n. 22 presso
lo studio dell’Avv. Massimo Scala
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contro
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l’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 di Lamezia
Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituita nel presente giudizio,
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e nei confronti
di Anna ARCURI , non costituita nel presente giudizio,
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per il riconoscimento
del diritto di accesso ai sensi e per gli effetti della
Legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di ottenere copia degli
atti deliberativi o d’ordine di servizio, adottati dal 1°
giugno 2004 ad oggi, per il conferimento di incarichi a
medici ospedalieri per la copertura di turni disponibili
di assistenza specialistica ambulatoriale interna, e nello
specifico copia dell’atto di conferimento di incarico della
Dott.ssa Anna Arcuri.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti della causa;
RELATORE alla Camera di Consiglio del 9 giugno 2005 il Dott.
Carlo Dell’Olio;
UDITO altresì il difensore del ricorrente come da verbale
di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso debitamente notificato e depositato
il 20 maggio 2005 il Sindacato Regionale Unico Medicina
Ambulatoriale Italiana (SUMAI), con sede in Reggio Calabria,
espone di aver formalmente richiesto all’A.S.L. n. 6 di
Lamezia Terme, ai sensi dell’art. 25 della Legge 7 agosto
1990 n. 241 a mezzo di atto stragiudiziale di diffida e
messa in mora notificato in data 1° marzo 2005, copia degli
atti deliberativi o d’ordine di servizio per il conferimento
di incarichi a medici ospedalieri per la copertura di turni
disponibili di assistenza specialistica ambulatoriale interna,
personale medico non individuato con regolare concorso dal
competente comitato zonale, e nello specifico copia dell’atto
di conferimento di incarico della Dott.ssa Anna Arcuri.
Precisa che tale atto di diffida era motivato dalla notizia,
acquisita in via informale, che in tempi recenti l’A.S.L.
di Lamezia Terme aveva provveduto alla copertura dei turni
di servizio disponibili per la medicina ambulatoriale interna
al di fuori delle procedure previste dal D.P.R. 28 luglio
2000 n. 271, mediante conferimenti di incarichi, non provvisori,
a medici ospedalieri dipendenti con ricorso all’istituto
della mobilità.
In particolare, riferisce il ricorrente, la predetta A.S.L.
attribuiva al proprio dirigente di I livello, Dott.ssa Anna
Arcuri, in ottemperanza ad apposita disposizione di servizio,
un incarico di medico specialista oncologo presso il Distretto
Sanitario del Lametino e del Reventino per un numero totale
di 38 ore settimanali, pur non sussistendone i requisiti
di legge.
Essendo decorsi i trenta giorni dalla richiesta come sancito
dall’art. 25, comma 4, della Legge n. 241 del 1990 e non
avendo ricevuto alcun riscontro dall’amministrazione interpellata,
il sindacato in parola, previa giustificazione del proprio
interesse ad agire nella controversia, contesta il silenzio
rigetto formatosi per i seguenti motivi: violazione e falsa
applicazione dell’art. 25, comma 2, della Legge n. 241 del
1990, eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.
Conclude, pertanto, perché l’adito Tribunale voglia accogliere
il presente ricorso e, per l’effetto, voglia ordinare all’intimata
A.S.L. di esibire la documentazione in epigrafe emarginata
e di rilasciarne copia, addebitando le spese di riproduzione.
L’A.S.L. n. 6 di Lamezia Terme e la controinteressata Dott.ssa
Anna Arcuri non si sono costituite.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera
di Consiglio del 9 giugno 2005.
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DIRITTO
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Il sindacato ricorrente pone a fondamento
della propria domanda la titolarità “di una pacifica posizione
giuridicamente rilevante”, che deriverebbe dallo svolgimento,
in qualità di rappresentante dei medici specialisti ambulatoriali
interni, dei compiti sindacali, tra cui rientra la vigilanza
sull’applicazione “precisa e concreta della vigente e complessa
disciplina dettata in materia dal legislatore, sia nazionale
che regionale.”
In particolare, esso sindacato rileva che la richiesta di
accesso formulata nei confronti dell’amministrazione era
correttamente motivata e si prefiggeva l’intento di tutelare
i livelli occupazionali, professionali ed economici degli
specialisti ambulatoriali interni, svolgenti attività convenzionata,
a cui è garantito un diritto di esclusiva non solo sulla
base del D.P.R. 28 luglio 2000 n. 271, che ha reso esecutivo
l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti
con i medici specialisti ambulatoriali interni, ma anche
sulla scorta della deliberazione della Giunta Regionale
della Calabria del 4 agosto 2003 n. 617, che ha approvato
il relativo accordo integrativo regionale.
Il Collegio deve preliminarmente rilevare il difetto di
legittimazione attiva in capo alla ricorrente organizzazione
sindacale.
L’art. 22, comma 1, della Legge n. 241 del 1990 riconosce
il diritto di accesso ai documenti amministrativi (la natura
di diritto soggettivo di tale fattispecie ormai non dovrebbe
essere più revocata in dubbio, in virtù dell’espressa attribuzione
delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, come previsto dall’art. 3, comma
6 decies, del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito
con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80) “a chiunque
vi abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti”.
Il Collegio condivide l’orientamento, ormai consolidato,
che interpreta estensivamente la nozione di “situazione
giuridicamente rilevante”, ricomprendendovi, oltre al diritto
soggettivo ed all’interesse legittimo, anche gli interessi
collettivi, quelli diffusi e le aspettative, ma ritiene
che, in ogni caso, accanto alla sussistenza di una posizione
giuridicamente apprezzabile, debba ricorrere anche un interesse
qualificato che faccia emergere il collegamento tra i documenti
oggetto di accesso e le esigenze specifiche del richiedente.
Ciò lo impone il disposto dell’art. 2, comma 1, del D.P.R.
27 giugno 1992 n. 352, che connota tale interesse come “personale
e concreto”, laddove per personalità deve intendersi la
pertinenza di quest’ultimo alla sfera giuridica del richiedente,
mentre per concretezza la tangibilità dello stesso, intesa
nel senso di immediata riferibilità a bisogni individuati,
che porta ad escludere, ad esempio, l’ammissibilità di istanze
di accesso volte ad esercitare una forma di controllo generalizzato
sull’operato dell’amministrazione (in tal senso Consiglio
di Stato, Sez. IV, 5 maggio 1998 n. 752 e T.A.R. Sardegna
19 marzo 2003 n. 320).
Nel caso di specie, tuttavia, difetta il carattere della
personalità dell’interesse di cui è portatore il sindacato
ricorrente.
Infatti, a pagina 5 del presente gravame si legge testualmente
che “Inoltre, la richiesta d’accesso di cui sopra è stata
motivata dall’esigenza di tutelare i livelli occupazionali,
professionali ed economici degli specialisti ambulatoriali,
in particolare, di quanti svolgono l’attività convenzionata
con contratto a tempo determinato che sarebbero fortemente
penalizzati in caso delle violazioni legislative e contrattuali
paventate.”.
Orbene, è lampante come siano sottesi all’istanza di accesso
presentata non l’interesse al corretto esercizio delle libertà
e prerogative sindacali (interesse di carattere superindividuale
spettante all’intera categoria interessata), ma gli interessi
particolari, di tipo professionale ed economico, dei singoli
associati al sindacato, lesi da una pretesa illegittima
applicazione degli accordi collettivi.
In merito, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare
che “A seguito della soppressione dell’ordinamento corporativo,
ai sindacati, i quali – allo stato della vigente legislazione
– hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta
la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell’esercizio
della libertà e dell’attività sindacale ai sensi dell’art.
28 della Legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto
un interesse (collettivo) all’applicazione dei contratti
collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell’ambito
di una controversia collettiva, per l’applicazione di tali
contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto
dai singoli lavoratori nell’ambito di una controversia individuale
di lavoro.” (così Cassazione, Sez. Lav., 3 novembre 1983
n. 6480).
Ne deriva che alle organizzazioni sindacali può essere riconosciuta
la legittimazione ad agire in giudizio, ex art. 25 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241, solo per la salvaguardia dell’interesse
indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente
nell’esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma
giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli
associati, garantiti dalla legislazione lavoristica e dalla
contrattazione collettiva di settore, (in tal senso Consiglio
di Stato, Sez. VI, 7 febbraio 1995 n. 158 e T.A.R. Abruzzo,
11 ottobre 1995 n. 451).
La prospettata violazione del diritto di esclusiva dei medici
specialisti ambulatoriali rientranti nella disciplina di
cui al D.P.R. n. 271 del 2000, posta alla base della denegata
richiesta di accesso, è questione afferente agli interessi
particolari degli associati e fa emergere il palese difetto
di legittimazione ad agire del sindacato nella controversia
in oggetto.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio
per la mancata costituzione delle controparti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 574/2005 meglio in epigrafe indicato, lo
dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio del 9 giugno 2005.
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Depositata in Segreteria l’11 luglio 2005
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