| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 8 luglio
2005 n. 1153
Pres. Luigi Antonio Esposito – Est. Giuseppe Chinè
Fusto (avv. S. Gullì) c. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Catanzaro (avv. A. Gualtieri |
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1. Professioni e mestieri – Avvocato – Praticante
– Certificato di compiuta pratica – Diniego – Reclamo –
Integra un’ipotesi di giurisdizione speciale – Esclusione.
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2. Professioni e mestieri – Avvocato – Scuole
di specializzazione – Diplomati – Periodo di due anni di
pratica – Espletamento – Obbligo – Non sussiste – Riduzione
ad un anno.
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1. La possibilità per il richiedente il certificato
di compiuta pratica di presentare reclamo avverso il provvedimento
di diniego presso il Consiglio nazionale forense non integra
una ipotesi di giurisdizione speciale devoluta al predetto
Consiglio, bensì un rimedio amministrativo di tipo giustiziale.
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2. I diplomati presso le scuole di specializzazione
per le professioni forensi non hanno l’obbligo di espletare
un periodo consecutivo di due anni di pratica ai fini dell’accesso
all’esame di abilitazione per l’esercizio della professione
di avvocato, riducendosi per essi tale periodo ad un solo
anno, e ciò in virtù dell’equiparazione voluta dal legislatore
tra diploma di specializzazione ed un anno di effettiva
pratica forense.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1153 REG. DEC.
N. 1612/2003 REG. RIC.
ANNO 2005
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria,
Catanzaro - Sezione Seconda
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composto dai signori magistrati:
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Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.
Dr. Roberta CICCHESE - Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1612/2003 proposto da
Fusto Nicolina Antonella, rappresentata e difesa
dall’avv. Salvatore Gullì, domiciliata, in assenza di domicilio
eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,
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CONTRO
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il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Catanzaro, in persona del Presidente pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Gualtieri, elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Catanzaro
v. Nuova Bellavista n. 9,
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per l’annullamento<
del provvedimento di rigetto della domanda della ricorrente
di rilascio del certificato di compiuta pratica adottato
dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro in
data 13.11.2003.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione, con
i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 6 maggio 2005 il magistrato
relatore, dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo
verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente presentava il 10.11.2003 domanda
di rilascio del certificato di compiuta pratica forense,
documentando di avere conseguito il 29.10.2003 il diploma
biennale di specialista per le professioni legali indirizzo
giuridico – forense, di essersi iscritta in data 10.05.2002
al registro dei praticanti presso il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Catanzaro e di aver svolto un anno di
effettiva pratica forense.
Con il provvedimento impugnato, il Consiglio dell’Ordine
rigettava la predetta domanda, evidenziando che il rilascio
del richiesto certificato “non può prescindere dal requisito
temporale del biennio di formazione post-laurea” previsto
dall’art. 17 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 10578.
A sostegno del proposto gravame, con il quale chiedeva l’annullamento
e la sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato,
la ricorrente articolava un’unica complessa censura, con
cui denunciava la violazione degli artt. 17, commi 113 e
114 della legge n. 127/97 e 16 del d. lgv. n. 398/97 nonché
dell’art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475.
Con ordinanza n. 41/2004 dell’8.01.2004, il Collegio accoglieva
la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio il Consiglio dell’Ordine resistente,
instando per l’inammissibilità ed il rigetto nel merito
del proposto gravame.
All’udienza del 6 maggio 2005, sentiti i difensori delle
parti, come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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1. Deve essere preliminarmente esaminata
l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla
difesa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro.
Tale eccezione si fonda sulla lettera dell’art. 10, 3° comma,
del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, secondo cui avverso le
deliberazioni di rigetto delle richieste di rilascio dei
certificati di compiuta pratica forense “l’interessato ha
facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense”.
La questione è già stata scrutinata, anche in tempi recenti,
dalla giurisprudenza amministrativa, che ha concluso per
l’infondatezza dell’argomento giuridico posto a supporto
della proposta eccezione.
Ed invero, la possibilità per il richiedente il certificato
di compiuta pratica di presentare reclamo avverso il provvedimento
di diniego presso il Consiglio nazionale forense non integra
una ipotesi di giurisdizione speciale devoluta al predetto
Consiglio, bensì un rimedio amministrativo di tipo giustiziale
(così, C.d.S., sez. IV, 17 febbraio 2004, n. 619).
A sostegno di detta interpretazione depone: a) il principio
di tassatività che regola le attribuzioni giurisdizionali
degli organi di giurisdizione speciale; b) la lettera dell’ultimo
comma dell’art. 10 cit., ove si precisa che il Consiglio
si pronuncia “sul merito della istanza”, sì da evidenziare
la natura di decisione di seconda istanza della pronuncia
del Consiglio nazionale forense; c) l’equivocità del termine
“decisione” usato dalla norma, il quale può individuare
sia pronunce giurisdizionali, sia pronunce di natura prettamente
amministrativa, come quelle rese sui ricorsi gerarchici,
propri ed impropri.
Di qui la logica conclusione che avverso il provvedimento
di diniego opposto dal Consiglio dell’ordine sull’istanza
dell’interessato, quest’ultimo può proporre impugnazione
diretta davanti al Tribunale amministrativo regionale, il
quale decide nell’ambito della propria giurisdizione generale
di legittimità. Ogni contraria interpretazione, oltre ad
impingere in univoci indici ermeneutici, si paleserebbe
inconciliabile con il principio di facoltatività dei rimedi
gerarchici (art. 20 l. n. 1034/71) e con il suo corollario
della non necessaria definitività dell’atto amministrativo
ai fini della ricorribilità in sede giurisdizionale (cfr.
T.R.G.A. Bolzano 16 marzo 2004, n. 138).
L’eccezione proposta deve essere, quindi, respinta.
2.1 Nel merito il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2.2 Risulta per tabulas che il diniego nella specie
opposto dal Consiglio dell’Ordine è argomentato con riferimento
all’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933, secondo cui per l’iscrizione
all’albo degli avvocati è necessario “avere compiuto lodevolmente
e proficuamente un periodo di pratica (...) almeno per due
anni consecutivi, posteriormente alla laurea”. In sintesi,
per il Consiglio resistente, anche per i diplomati delle
scuole di specializzazione per le professioni legali istituite
ai sensi dell’art. 16 del d. lgv. 17 novembre 1997, n. 398
persiste l’obbligo di iscrizione biennale nel registro dei
praticanti e, pertanto, di formazione biennale post-laurea.
Tale conclusione contrasta con inequivoci elementi ermeneutici.
L’art. 17, comma 114, della legge n. 127/97 stabilisce testualmente
che “Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all’accesso alle professioni di avvocato (. . .) il diploma
di specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei
termini che saranno definiti con decreto del Ministero della
Giustizia (. . .) titolo valutabile ai fini del compimento
del relativo periodo di pratica”.
In attuazione di tale norma, con l’art. 1 del D.M. 11 dicembre
2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del
diploma conseguito presso le scuole di specializzazione
per le professioni legali ai fini della pratica forense
e notarile) si è stabilito che “Il diploma di specializzazione,
conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni
legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398 e successive modificazioni, è valutato ai fini
del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle
professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”.
Dal combinato disposto degli articoli che precedono, si
evince che il legislatore, all’atto della costituzione delle
scuole di specializzazione per le professioni forensi, ha
inteso introdurre una disciplina di particolare favore per
i diplomati presso tali scuole, autorizzando, anche in deroga
alla disciplina settoriale previgente, la valutazione del
titolo di specializzazione al fine di ridurre il periodo
di pratica necessario per l’accesso alle professioni forensi.
In particolare, per quanto concerne l’accesso alle professioni
di notaio ed avvocato, ha inteso ridurre di un anno il periodo
di pratica necessario per sostenere i relativi esami di
abilitazione.
Tale inequivoca voluntas legis verrebbe irrimediabilmente
frustrata ove si seguisse l’approccio ermeneutico prescelto
dal Consiglio resistente, in base al quale anche per il
diplomato presso le scuole di specializzazione troverebbe
integrale applicazione il dettato dell’art. 17 n. 5) R.D.L.
n. 1578/1933. Pretendere anche per tali soggetti il requisito
della iscrizione biennale nel registro dei praticanti equivarrebbe,
difatti, a rinnegare in radice il beneficio che il legislatore
ha inteso riconoscere.
Né può sostenersi, con gli scritti difensivi del Consiglio
resistente, che un beneficio residuerebbe a favore dei diplomati
delle scuole di specializzazione, giacché – fermo restando
l’obbligo di iscrizione biennale nel registro dei praticanti
– i primi comunque riceverebbero per un anno l’esenzione
dall’espletamento della effettiva pratica forense.
Tale percorso ermeneutico, oltre a porsi in chiaro contrasto
con la lettera della legge che ha inteso derogare in radice
alla disciplina previgente (art. 17, comma 114, l. n. 127/97),
patrocina una conclusione palesemente irragionevole, non
comprendendosi quale sia la ratio legis a supporto
della regola che obbligherebbe il diplomato a garantire
l’iscrizione biennale nel registro dei praticanti, laddove
per un anno non sia tenuto a compiere effettiva pratica
forense, perché di essa tiene luogo la formazione teorico-pratica
compiuta presso la scuola di specializzazione.
Ne consegue che – nel rispetto della lettera e delle rationes
sottese alla disciplina normativa suindicata – con la
costituzione delle scuole di specializzazione per le professioni
forensi, ed a favore dei diplomati, deve ritenersi ormai
derogata la norma che impone il requisito della iscrizione
biennale nel registro dei praticanti e, su di un piano più
generale, i due anni consecutivi di pratica forense.
L’art. 17 n. 5) R.D.L. n. 1578/1933, per le considerazioni
che precedono, è invero norma incompatibile con la disciplina
sopravvenuta relativa alla valutazione dei titoli conseguiti
presso le scuole forensi, di talché – in ossequio ai principi
che regolano la successione di leggi nel tempo e limitatamente
all’accesso degli specializzati alla professione di avvocato
– deve ritenersi travolta in seguito alla costituzione delle
scuole di cui all’art. 16 d. lgv. n. 398/97.
Concludendo sul punto, in adesione ad orientamento già emerso
presso i giudicanti amministrativi (cfr. T.A.R. Toscana,
sez. I, 24 febbraio 2004, n. 506; T.A.R. Lecce, sez. I,
2 dicembre 2004, n. 8391), può quindi affermarsi che i diplomati
presso le scuole di specializzazione per le professioni
forensi non hanno l’obbligo di espletare un periodo consecutivo
di due anni di pratica ai fini dell’accesso all’esame di
abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato,
riducendosi per essi tale periodo ad un solo anno, e ciò
in virtù dell’equiparazione voluta dal legislatore (ed attuata
con l’art. 1 del D.M. n. 475/2001) tra diploma di specializzazione
ed un anno di effettiva pratica forense.
2.3 Trasferendo i superiori principi alla presente controversia,
ne discende con immediatezza la fondatezza del ricorso,
che deve pertanto essere accolto.
Risulta, invero, per tabulas che la ricorrente si
è iscritta presso il registro dei praticanti del Consiglio
dell’Ordine di Catanzaro il 10.05.2002 (delibera del 23.05.2002),
ha svolto da tale data un anno di effettiva pratica forense
ed ha conseguito il diploma di specializzazione presso l’Università
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il 20.10.2003.
Alla stessa avrebbe dovuto, pertanto, essere rilasciato
dal Consiglio dell’Ordine competente il certificato di compiuta
pratica per l’ammissione all’esame di abilitazione per l’esercizio
della professione di avvocato.
Il diniego nella specie opposto dal Consiglio dell’Ordine
con provvedimento del 13.11.2003 si palesa quindi illegittimo
e deve essere conseguentemente annullato.
3. La novità delle questioni esaminate configura comunque
giusto motivo per compensare integralmente spese, diritti
ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro
- Sez. II – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 6
maggio 2005.
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Depositata in Segreteria l’8 luglio 2005
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