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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 5 luglio 2005 n. 3237
Pres. Riggio, est. Blanda
The God Father di Rodilosso Calogera & C. S.a.s. (Avv. S. Sembri) c. Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano e R. Meroni), D’Agostino (n.c.)


Industria e commercio - Fiere e mercati – Assegnazione posteggi ai commercianti – Esclusione di operatori con licenza di altre Regioni – Illegittimità - Motivi

E' illegittima l'esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei posteggi di una fiera a carattere regionale di un operatore le cui licenze non siano state rilasciate da comuni della Regione in cui viene organizzata la manifestazione fieristica. Infatti, in base alla L. 77 del 1997, occorre distinguere tra mercati e fiere locali (alle quali possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale) e fiere, fiere-mercato o sagre per le quali è previsto solo un titolo di preferenza a favore degli esercenti muniti di autorizzazione regionale in forma itinerante. Dall’esame delle disposizioni citate, si evince pertanto che il legislatore non ha voluto restringere la partecipazione alle fiere-mercato e sagre regionali solo ai titolari di licenza rilasciata da uno dei comuni appartenenti alla medesima regione ove si svolge la manifestazione, essendosi limitato a prevedere solo un titolo di preferenza a favore di coloro che ne fossero eventualmente provvisti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione III)

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 985/98 proposto da
“The God Father” di Rodilosso Calogera & C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Sambri nello studio del quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Corridoni n. 6;

 

contro

 

il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati avv.ti Maria Rita Surano e Ruggero Meroni dell’Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di quest’ultima in Milano, via della Guastalla n. 8;

 

e nei confronti di
D’Agostino Mascia, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
della graduatoria per la partecipazione alla fiera “Tredesin de Mars” nella parte in cui rigetta le domande presentate dalla ricorrente in quanto relative ad autorizzazioni rilasciate da Comuni non appartenenti alla Regione Lombardia e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

 

e per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria ed all’assegnazione del relativo posteggio per svolgere la propria attività commerciale.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 25 maggio 2005 il Ref. Vincenzo Blanda;
Uditi, ai preliminari, l'avv. G. Angioni, in sostituzione dell’avv. Sergio Sambri, per la ricorrente e l'avv. Ruggero Meroni per l’amministrazione resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La ricorrente è titolare di alcune autorizzazioni per l’esercizio del commercio in forma ambulante su aree pubbliche di tipo c).
In occasione della fiera. “Tredesin de Mars”, che si sarebbe dovuta svolgere il 15 marzo 1998, l’interessata ha presentato cinque richieste di partecipazione relative alle autorizzazioni nn. 98, 99, 100, 101 e 117.
L’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano ha escluso la ricorrente dalla graduatoria riguardante l’assegnazione dei posteggi per la predetta fiera, perché le sopra indicate licenze erano state rilasciate da Comuni non appartenenti alla Regione.
L’interessata ha proposto, quindi, impugnativa avverso tale graduatoria ed ogni altro a questa connesso, presupposto e consequenziale, chiedendone l'annullamento previa sospensione della esecuzione, per i seguenti motivi: - violazione di legge ed, in particolare, della legge n. 241 del 07.08.1990, della legge n. 112 del 28.03.1991, degli artt. 3 e 41 della Costituzione; violazione dei principi sanciti dall’Ordinamento Comunitario in materia di iniziativa economica; eccesso di potere per sviamento, irrazionalità, ingiustizia manifesta, carenza e/o insufficienza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, travisamento, carenza e/o insufficienza della motivazione. Nel 1998, la “The God Father” S.a.s. è stata esclusa dalla partecipazione alla fiera “Tredesin de Mars”, sebbene negli anni passati fosse stata ammessa sulla base di licenze concesse dal Comune di Novara.
L’art. 7, comma 1, della legge 28.03.1991, n. 112 prevede che “ai mercati e alle fiere locali (...) possono partecipare i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale”.
L’esclusione dalla graduatoria di partecipazione alla predetta fiera appare, quindi, in contrasto non solo con la legge fondamentale in materia (la legge n.112/1991), ma anche con il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché con quello di libertà di stabilimento sancito dal Trattato Comunitario.
Qualsiasi limitazione della libertà di iniziativa economica può essere disposta solo per legge: nel caso di specie, pur in presenza di una disposizione normativa che consente la partecipazione agli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale, il Comune di Milano ha illegittimamente impedito alla ricorrente di partecipare alla fiera in questione.
L’amministrazione, inoltre, non ha motivato l’esclusione delle predette domande. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, depositando memoria nella quale replica alle deduzioni della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 833 del 13 marzo 1998 , questa Sezione ha accolto la richiesta cautelare.
Alla udienza pubblica del 25 maggio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

La ricorrente asserisce di non essere stata ammessa a partecipare alla fiera regionale “Tredesin de Mars”, nonostante le disposizioni normative vigenti non consentano di escludere le imprese che abbiano ottenuto le licenze commerciali da comuni non appartenenti alla regione ove si svolge la manifestazione fieristica.
Occorre verificare, quindi, se l’impianto normativo all’epoca in vigore, consentisse effettivamente all’interessata di partecipare alla predetta fiera regionale.
In proposito, si osserva preliminarmente che nel corso degli anni sono state emanate diverse modifiche normative alla disciplina del commercio su aree pubbliche che hanno sovente determinato situazioni di incertezza interpretativa. La legge 25 marzo 1997, n. 77 aveva modificato sia l’art. 2, comma 7, della legge n. 112 del 1991 prevedendo che “ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche (…) provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti della disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune...”, sia l’art. 3, comma 6, della medesima legge n. 112/91 stabilendo che “le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4”.
Le norme sopra riportate operano, quindi, una differenziazione tra mercati e fiere locali (alle quali possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale) e fiere, fiere-mercato o sagre (quale la ”Tredesin de Mars”) per le quali è previsto solo un titolo di preferenza a favore degli esercenti muniti di autorizzazione regionale in forma itinerante.
Dall’esame delle disposizioni citate, si evince che il legislatore non ha voluto restringere la partecipazione alle fiere-mercato e sagre regionali solo ai titolari di licenza rilasciata da uno dei comuni appartenenti alla medesima regione ove si svolge la manifestazione, essendosi limitato a prevedere solo un titolo di preferenza a favore di coloro che ne fossero eventualmente provvisti. Del resto, nella riunione del 17.12.1997, la stessa Commissione Comunale per la disciplina del Commercio su aree pubbliche del Comune di Milano, nell’individuare i criteri di stesura della graduatoria generale per le fiere, ha distinto tra “fiere nazionali”, alle quali possono partecipare gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale, e “fiere regionali”, prevedendo per queste ultime (conformemente alle disposizioni della legge n. 112 del 1991) che “i posteggi vengono assegnati con priorità ai titolari di licenza di tipo C) rilasciate dalla regione Lombardia…-. Gli operatori che intendono partecipare con autorizzazioni diverse da quella suddetta sono considerati tutti in condizione di parità …”.
In virtù di quanto appena osservato non può essere condivisa la tesi dell’amministrazione intimata (formulata sulla base del punto 2.3 della Circolare del Ministero dell’Industria, Commercio e dell’Artigianato n. 3415/C dell’1.06.1997) secondo cui tale diritto di precedenza può essere fatto valere solo dalle imprese in forma itinerante titolari di autorizzazione (regionale) la cui validità territoriale comprenda il comune in cui si svolge il mercato o la fiera, poiché l’art. 3, comma 6, della legge 112 del 1991, sebbene non faccia alcun riferimento agli operatori “provenienti dall’intero territorio nazionale”, non esclude la possibilità di una loro partecipazione, prevedendo solo una preferenza nell’assegnazione ai titolari di autorizzazioni regionali. Tale linea interpretativa non può essere smentita –come viceversa tenta di fare l’Avvocatura Comunale nell’ultima memoria presentata- dalla circostanza che l’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche aveva incluso la fiera de qua tra quelle “a partecipazione regionale”, alle quali potevano partecipare solo gli operatori commerciali titolari di autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lombardia, atteso il palese contrasto di tale determinazione con il dettato normativo del ripetuto art. 3, comma 6, della legge n. 112 del 1991.
Da quanto sopra si evince la fondatezza della censure inerenti la violazione della legge n. 112 del 1998.
Risulta altresì sussistente il lamentato difetto di motivazione del provvedimento adottato.
L’elenco delle domande non accoglibili presentate per la fiera “Tredesin de Mars” stilato dall’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche in data 2 marzo 1998, riferendosi alla ricorrente si limita, infatti, ad indicare apoditticamente come motivo di esclusione “la provenienza da fuori regione”, senza esplicitare con puntuali argomentazioni, soprattutto sotto il profilo del diritto, le ragioni che avevano condotto all’adozione della determinazione impugnata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato e declaratoria del diritto dell’interessata ad essere inclusa nella graduatoria per la partecipazione alla fiera “Tredesin de Mars” e ad ottenere l’eventuale assegnazione del relativo posteggio, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, dichiarando il diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria per la partecipazione alla fiera “Tredesin de Mars” ed all’eventuale assegnazione del relativo posteggio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 25 maggio 2005, con l'intervento dei magistrati:

 

Italo Riggio - Presidente
Gianluca Bellucci - Primo Referendario
Vincenzo Blanda - Referendario est.

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