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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 5 luglio 2005
n. 3237
Pres. Riggio, est. Blanda
The God Father di Rodilosso Calogera & C. S.a.s. (Avv.
S. Sembri) c. Comune di Milano (Avv.ti M. R. Surano e R.
Meroni), D’Agostino (n.c.) |
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Industria e commercio - Fiere e mercati –
Assegnazione posteggi ai commercianti – Esclusione di operatori
con licenza di altre Regioni – Illegittimità - Motivi
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E' illegittima l'esclusione dalla graduatoria
per l’assegnazione dei posteggi di una fiera a carattere
regionale di un operatore le cui licenze non siano state
rilasciate da comuni della Regione in cui viene organizzata
la manifestazione fieristica. Infatti, in base alla L. 77
del 1997, occorre distinguere tra mercati e fiere locali
(alle quali possono partecipare gli operatori provenienti
da tutto il territorio nazionale) e fiere, fiere-mercato
o sagre per le quali è previsto solo un titolo di preferenza
a favore degli esercenti muniti di autorizzazione regionale
in forma itinerante. Dall’esame delle disposizioni citate,
si evince pertanto che il legislatore non ha voluto restringere
la partecipazione alle fiere-mercato e sagre regionali solo
ai titolari di licenza rilasciata da uno dei comuni appartenenti
alla medesima regione ove si svolge la manifestazione, essendosi
limitato a prevedere solo un titolo di preferenza a favore
di coloro che ne fossero eventualmente provvisti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA
(Sezione III)
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 985/98 proposto da
“The God Father” di Rodilosso Calogera & C. S.a.s.,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avv. Sergio Sambri nello studio del quale
è elettivamente domiciliata in Milano, via Corridoni n.
6;
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contro
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il Comune di Milano, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati
avv.ti Maria Rita Surano e Ruggero Meroni dell’Avvocatura
comunale ed elettivamente domiciliato presso gli uffici
di quest’ultima in Milano, via della Guastalla n. 8;
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e nei confronti di
D’Agostino Mascia, non costituita in giudizio;
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per l'annullamento
della graduatoria per la partecipazione alla fiera “Tredesin
de Mars” nella parte in cui rigetta le domande presentate
dalla ricorrente in quanto relative ad autorizzazioni rilasciate
da Comuni non appartenenti alla Regione Lombardia e di tutti
gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
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e per il riconoscimento
del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria
ed all’assegnazione del relativo posteggio per svolgere
la propria attività commerciale.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 25 maggio 2005
il Ref. Vincenzo Blanda;
Uditi, ai preliminari, l'avv. G. Angioni, in sostituzione
dell’avv. Sergio Sambri, per la ricorrente e l'avv. Ruggero
Meroni per l’amministrazione resistente;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La ricorrente è titolare di alcune autorizzazioni
per l’esercizio del commercio in forma ambulante su aree
pubbliche di tipo c).
In occasione della fiera. “Tredesin de Mars”, che si sarebbe
dovuta svolgere il 15 marzo 1998, l’interessata ha presentato
cinque richieste di partecipazione relative alle autorizzazioni
nn. 98, 99, 100, 101 e 117.
L’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Milano
ha escluso la ricorrente dalla graduatoria riguardante l’assegnazione
dei posteggi per la predetta fiera, perché le sopra indicate
licenze erano state rilasciate da Comuni non appartenenti
alla Regione.
L’interessata ha proposto, quindi, impugnativa avverso tale
graduatoria ed ogni altro a questa connesso, presupposto
e consequenziale, chiedendone l'annullamento previa sospensione
della esecuzione, per i seguenti motivi: - violazione di
legge ed, in particolare, della legge n. 241 del 07.08.1990,
della legge n. 112 del 28.03.1991, degli artt. 3 e 41 della
Costituzione; violazione dei principi sanciti dall’Ordinamento
Comunitario in materia di iniziativa economica; eccesso
di potere per sviamento, irrazionalità, ingiustizia manifesta,
carenza e/o insufficienza dei presupposti di fatto e di
diritto, illogicità, travisamento, carenza e/o insufficienza
della motivazione. Nel 1998, la “The God Father” S.a.s.
è stata esclusa dalla partecipazione alla fiera “Tredesin
de Mars”, sebbene negli anni passati fosse stata ammessa
sulla base di licenze concesse dal Comune di Novara.
L’art. 7, comma 1, della legge 28.03.1991, n. 112 prevede
che “ai mercati e alle fiere locali (...) possono partecipare
i titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche
provenienti da tutto il territorio nazionale”.
L’esclusione dalla graduatoria di partecipazione alla predetta
fiera appare, quindi, in contrasto non solo con la legge
fondamentale in materia (la legge n.112/1991), ma anche
con il principio costituzionale della libertà di iniziativa
economica (art. 41 Cost.), nonché con quello di libertà
di stabilimento sancito dal Trattato Comunitario.
Qualsiasi limitazione della libertà di iniziativa economica
può essere disposta solo per legge: nel caso di specie,
pur in presenza di una disposizione normativa che consente
la partecipazione agli operatori provenienti da tutto il
territorio nazionale, il Comune di Milano ha illegittimamente
impedito alla ricorrente di partecipare alla fiera in questione.
L’amministrazione, inoltre, non ha motivato l’esclusione
delle predette domande. Si è costituito in giudizio il Comune
di Milano, depositando memoria nella quale replica alle
deduzioni della ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 833 del 13 marzo 1998 , questa Sezione
ha accolto la richiesta cautelare.
Alla udienza pubblica del 25 maggio 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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La ricorrente asserisce di non essere stata
ammessa a partecipare alla fiera regionale “Tredesin de
Mars”, nonostante le disposizioni normative vigenti non
consentano di escludere le imprese che abbiano ottenuto
le licenze commerciali da comuni non appartenenti alla regione
ove si svolge la manifestazione fieristica.
Occorre verificare, quindi, se l’impianto normativo all’epoca
in vigore, consentisse effettivamente all’interessata di
partecipare alla predetta fiera regionale.
In proposito, si osserva preliminarmente che nel corso degli
anni sono state emanate diverse modifiche normative alla
disciplina del commercio su aree pubbliche che hanno sovente
determinato situazioni di incertezza interpretativa. La
legge 25 marzo 1997, n. 77 aveva modificato sia l’art. 2,
comma 7, della legge n. 112 del 1991 prevedendo che “ai
mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile,
o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare
i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche
(…) provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti
della disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal
comune...”, sia l’art. 3, comma 6, della medesima legge
n. 112/91 stabilendo che “le aree su cui si svolgono fiere,
fiere-mercato o sagre devono essere preferibilmente assegnate
ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4”.
Le norme sopra riportate operano, quindi, una differenziazione
tra mercati e fiere locali (alle quali possono partecipare
gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale)
e fiere, fiere-mercato o sagre (quale la ”Tredesin de Mars”)
per le quali è previsto solo un titolo di preferenza a favore
degli esercenti muniti di autorizzazione regionale in forma
itinerante.
Dall’esame delle disposizioni citate, si evince che il legislatore
non ha voluto restringere la partecipazione alle fiere-mercato
e sagre regionali solo ai titolari di licenza rilasciata
da uno dei comuni appartenenti alla medesima regione ove
si svolge la manifestazione, essendosi limitato a prevedere
solo un titolo di preferenza a favore di coloro che ne fossero
eventualmente provvisti. Del resto, nella riunione del 17.12.1997,
la stessa Commissione Comunale per la disciplina del Commercio
su aree pubbliche del Comune di Milano, nell’individuare
i criteri di stesura della graduatoria generale per le fiere,
ha distinto tra “fiere nazionali”, alle quali possono partecipare
gli operatori provenienti da tutto il territorio nazionale,
e “fiere regionali”, prevedendo per queste ultime (conformemente
alle disposizioni della legge n. 112 del 1991) che “i posteggi
vengono assegnati con priorità ai titolari di licenza di
tipo C) rilasciate dalla regione Lombardia…-. Gli operatori
che intendono partecipare con autorizzazioni diverse da
quella suddetta sono considerati tutti in condizione di
parità …”.
In virtù di quanto appena osservato non può essere condivisa
la tesi dell’amministrazione intimata (formulata sulla base
del punto 2.3 della Circolare del Ministero dell’Industria,
Commercio e dell’Artigianato n. 3415/C dell’1.06.1997) secondo
cui tale diritto di precedenza può essere fatto valere solo
dalle imprese in forma itinerante titolari di autorizzazione
(regionale) la cui validità territoriale comprenda il comune
in cui si svolge il mercato o la fiera, poiché l’art. 3,
comma 6, della legge 112 del 1991, sebbene non faccia alcun
riferimento agli operatori “provenienti dall’intero territorio
nazionale”, non esclude la possibilità di una loro partecipazione,
prevedendo solo una preferenza nell’assegnazione ai titolari
di autorizzazioni regionali. Tale linea interpretativa non
può essere smentita –come viceversa tenta di fare l’Avvocatura
Comunale nell’ultima memoria presentata- dalla circostanza
che l’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche aveva incluso
la fiera de qua tra quelle “a partecipazione regionale”,
alle quali potevano partecipare solo gli operatori commerciali
titolari di autorizzazioni rilasciate dalla Regione Lombardia,
atteso il palese contrasto di tale determinazione con il
dettato normativo del ripetuto art. 3, comma 6, della legge
n. 112 del 1991.
Da quanto sopra si evince la fondatezza della censure inerenti
la violazione della legge n. 112 del 1998.
Risulta altresì sussistente il lamentato difetto di motivazione
del provvedimento adottato.
L’elenco delle domande non accoglibili presentate per la
fiera “Tredesin de Mars” stilato dall’Ufficio Commercio
su Aree Pubbliche in data 2 marzo 1998, riferendosi alla
ricorrente si limita, infatti, ad indicare apoditticamente
come motivo di esclusione “la provenienza da fuori regione”,
senza esplicitare con puntuali argomentazioni, soprattutto
sotto il profilo del diritto, le ragioni che avevano condotto
all’adozione della determinazione impugnata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve
essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato
e declaratoria del diritto dell’interessata ad essere inclusa
nella graduatoria per la partecipazione alla fiera “Tredesin
de Mars” e ad ottenere l’eventuale assegnazione del relativo
posteggio, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Sez. III, accoglie il ricorso in epigrafe
e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, dichiarando
il diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria
per la partecipazione alla fiera “Tredesin de Mars” ed all’eventuale
assegnazione del relativo posteggio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio
del 25 maggio 2005, con l'intervento dei magistrati:
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Italo Riggio - Presidente
Gianluca Bellucci - Primo Referendario
Vincenzo Blanda - Referendario est.
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