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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 21 giugno 2005
n. 3031
E. Lazzeri Pres. - M. Colombati Est.
Federfarma ed altri (Avv.ti G. Morbidelli, M. Luciani ed
A. Gambino) contro il Comune di Grosseto (Avv.ti D. Iaria
ed A. Pisaneschi) e nei confronti della soc. Farmacie Comunali
Riunite s.p.a. (non costituita) |
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1. Processo amministrativo - Ricorso per
motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione della gara proposto
tardivamente - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità
della norma posta alla base dei provvedimenti impugnati
– Rimessione in termini – Non è configurabile
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2. Igiene e sanità - Farmacie – Delibera
con cui è stata costituita una s.p.a. comunale ed è stato
affidato l’esercizio delle farmacie comunali prevedendo
la futura alienazione a terzi di una quota minoritaria del
capitale sociale mediante procedura ad evidenza pubblica
– È immediatamente lesiva – Impugnazione unitamente al bando
– È tardiva
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1. La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità
di una norma non è idonea a rimettere in termini i ricorrenti
che hanno tardivamente impugnato con motivi aggiunti l’aggiudicazione
della gara (sulla base di tale principio il tribunale adìto
ha ritenuto improduttiva di effetti nella specie, la sentenza
della C. cost. 30 luglio 2003 n. 275 (sopravvenuta nelle
more del giudizio), con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità
della norma di cui all'art. 8, comma 1, della Legge n. 362/91993,
posta a fondamento dei provvedimenti impugnati relativi
alla costituzione di una s.p.a. mista per l’esercizio delle
farmacie comunali)
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2. La delibera con cui è stata costituita
una nuova società per azioni comunale, previa trasformazione
dell’ex azienda speciale, ed è stato affidato a detta società
l’esercizio delle farmacie comunali, prevedendosi altresì
la futura alienazione a terzi di una quota minoritaria del
capitale sociale mediante procedura ad evidenza pubblica
è immediatamente lesiva. Ne consegue che è inammissibile
per tardività l’impugnazione della stessa congiuntamente
ad atti consequenziali, quali il bando o l’affidamento del
servizio, avvenuta oltre il termine decadenziale decorrente
dalla sua pubblicazione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2363/2000 proposto da
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FEDERFARMA, U.R.TO.FAR., ASSOCIAZIONE
SINDACALE TITOLARI DI FARMACIA DI GROSSETO, in persona
dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, SEVERI
GIUSEPPE e BARTOLOZZI FRANCA, tutti rappresentati e
difesi dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli, Massimo Luciani
e Agostino Gambino, ed elettivamente domiciliati presso
lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora n. 14;
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contro
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- il COMUNE DI GROSSETO, in persona
del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Domenico Iaria e Andrea Pisaneschi,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
in Firenze, via Rondinelli n. 2;
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e nei confronti della
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- SOC. FARMACIE COMUNALI RIUNITE S.P.A.,
in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituitasi
in giudizio;
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PER L'ANNULLAMENTO
- del "Bando per la dismissione, tramite licitazione privata,
del 49% delle azioni di Farmacie Comunali Riunite s.p.a.
di proprietà del Comune di Grosseto", pubblicato nella G.U.
- Foglio delle inserzioni - n. 135 del 12.6.2000;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali,
in particolare del Consiglio Comunale di Grosseto n. 70
del 21.7.1999;
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Visto il ricorso, i motivi aggiunti e la
relativa documentazione;
Visto l' atto di costituzione in giudizio del Comune di
Grosseto;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2005 - relatore
il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti M. Luciani,
M. Ranieri, delegato dall'avv. A. Gambino e D. Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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I) Con ricorso, notificato il 26.9.2000,
la Federazione nazionale unitaria di titolari di farmacia
italiani (Federfarma), l’Unione regionale toscana farmacisti
titolari e l’Associazione provinciale titolari di farmacia
di Grosseto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
e i farmacisti dott.ri Giuseppe Severi e Franca Bartolotti
hanno chiesto l’annullamento del bando datato 5.6.2000 per
la dismissione, tramite licitazione privata, del 49% delle
azioni della società Farmacie comunali riunite s.p.a. di
proprietà del Comune di Grosseto, pubblicato nella G.U.
n. 135 del 12.6.2000, nonché di tutti gli atti presupposti,
connessi e consequenziali e in particolare della delibera
del Consiglio comunale n. 70 del 21.7.1999 conosciuta solo
a seguito della pubblicazione del bando.
I ricorrenti premettono di aver appreso dal bando che la
s.p.a. Farmacie comunali riunite è stata costituita con
la predetta delibera consiliare n. 70/99 a seguito di trasformazione
della Azienda speciale denominata “Azienda farmaceutica
comunale”; precisano di avere interesse a censurare il bando
e gli atti presupposti perché il Comune intenderebbe privatizzare
l’azienda speciale comunale con il trasferimento alla nuova
società non della sola gestione, ma della proprietà del
complesso aziendale.
Questi i motivi: 1) violazione degli artt. 9 e 12 della
legge n. 475/68, 15 quinquies, comma 2, del d.l. n. 415/89,
12 della legge n. 362/91, 17, commi 51 e seg., della legge
n. 127/97, 1 e 2 del d.p.r. n. 533/96, violazione delle
norme e dei principi in tema di parità di trattamento dei
partecipanti alla gara per l’affidamento di appalti pubblici
(d. lgs. n. 157/95) nonché dell’art. 3 della legge n. 241/90,
eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà,
difetto di motivazione e di istruttoria: per la sua natura
di peculiare servizio pubblico collegato al diritto costituzionale
alla salute, al servizio comunale farmaceutico la normativa
generale sui servizi pubblici locali si applica solo in
mancanza di una normativa speciale; quest’ultima consente
al Comune di svolgere il servizio a mezzo di una società
di capitali con i farmacisti dipendenti e comunque impedisce
di trasferire a società private l’intero complesso aziendale
dovendo il Comune mantenere la titolarità della farmacia
che può essere trasferita soltanto a un farmacista privato;
la previsione del diritto di prelazione a favore del farmacista
dipendente dimostra che le farmacie comunali devono essere
trasferite singolarmente e non in blocco; alla s.p.a. Farmacie
comunali riunite è stato trasferito nel 1999 l’intero complesso
aziendale della cessata azienda speciale comunale; i requisiti
di partecipazione del bando creano disparità di trattamento
tra i potenziali offerenti, privilegiando le grandi imprese
(multinazionali) di distribuzione del farmaco, impediscono
ai farmacisti privati di partecipare alla gara e determinano
conseguenze negative sulla futura gestione del servizio
farmaceutico; 2) violazione degli artt. 3, 22 (recte: 32),
11 e 41 Cost., 12 della legge n. 475/68, 15 quinquies, comma
2, del d.l. n. 415/89, 12 della legge n. 362/91, 3, comma
1, della legge n. 241/90, eccesso di potere per manifesta
irragionevolezza e disparità di trattamento: favorendo le
società di grande distribuzione si crea un conflitto di
interessi, tra quello alla promozione dei loro prodotti
e quello alla distribuzione imparziale di tutti i farmaci,
con una strisciante deprofessionalizzazione del settore;
3) illegittimità costituzionale degli artt. 12 della legge
n. 362/91, 12 della legge n. 498/92, 17, comma 51, della
legge n. 127/97, ove interpretati diversamente da quanto
si prospetta: l’operazione del Comune è pregiudizievole
per i farmacisti dipendenti (titolari del diritto di prelazione)
e per quelli privati per i quali vigono limiti nel trasferimento
della farmacia, mentre il comune sarebbe libero di disporre
della titolarità delle proprie farmacie; l’iniziativa economica
dei farmacisti privati sarebbe compressa a vantaggio di
quella degli enti locali, con violazione anche dei principi
comunitari e con l’attribuzione ad uno dei concorrenti sul
mercato di una posizione dominante e di un vantaggio concorrenziale
sotto il profilo delle dimensioni dell’impresa (6 farmacie
comunali).
Si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto e non
anche la s.p.a. Farmacie comunali riunite.
Il Comune ricorda: che il processo di privatizzazione iniziato
nell’ anno 1990 ha subìto un’accelerazione imponendosi ai
comuni, abilitati a gestire i servizi pubblici locali a
mezzo di società per azioni, di restare azionisti unici
per non più di due anni dalla trasformazione delle loro
aziende speciali in s.p.a. (art. 17, comma 51, della legge
n. 127/97); che con delibera consiliare n. 50/2000 (non
impugnata) si è dato avvio alla procedura di dismissione
di parte del capitale sociale dell’esistente s.p.a. ed è
stato pubblicato il relativo bando. Quindi eccepisce la
tardività del ricorso perché la privatizzazione della Farmacie
comunali riunite s.p.a. è avvenuta con la delibera n. 70/99,
regolarmente pubblicata, con la quale si è deciso di alienare
a terzi una quota del capitale sociale. Nel merito sostiene
l’infondatezza del gravame perché al sistema farmaceutico
comunale si applicano le norme sui servizi pubblici locali
e l’ente locale mantiene sempre, con il contratto di servizio
stipulato con la società di gestione, la titolarità dell’esercizio
e quindi della funzione, pur cedendo la disponibilità dei
beni patrimoniali; in ogni caso il Comune ha mantenuto il
51% del pacchetto azionario. Quanto alla violazione del
diritto di prelazione dei farmacisti dipendenti, il Comune
rileva la carenza di interesse dei ricorrenti che non sono
enti esponenziali degli interessi dei farmacisti dipendenti
comunali e ricorda che detto diritto si esercita in caso
di trasferimento della titolarità della farmacia, che nella
specie non avviene.
II) Con motivi aggiunti notificati il 14.10.2003 e il 31.10.2003
(proposti, rispettivamente, dalla Federfarma e dagli altri
ricorrenti) si è chiesto l’annullamento (di nuovo) del bando
di gara nonché del provvedimento di aggiudicazione della
gara alla Codifarma soc. coop. a r. l. di estremi ignoti
e dell’eventuale atto di cessione, deducendo che la sentenza
della Corte costituzionale n. 275/2003, pubblicata il 30.7.2003,
aveva dichiarato illegittimo l’art. 8, comma 1, lettera
a, della legge n. 362/91 nella parte in cui non estende
alle farmacie comunali l’incompatibilità prevista per i
farmacisti privati (“qualunque attività nel settore della
produzione, distribuzione, intermediazione e informazione
scientifica del farmaco”); ne deriverebbe l’illegittimità
della procedura di gara e dell’aggiudicazione a favore di
una società cooperativa operante nel settore della distribuzione
farmaceutica; la caducazione della previgente norma di legge
ad opera della Corte costituzionale determinerebbe soltanto
adesso la necessità di impugnare l’aggiudicazione fondata
su quella norma.
I motivi aggiunti sono stati notificati anche alla soc.
Codifarma, aggiudicataria della gara. Il Comune di Grosseto
si è opposto ai motivi aggiunti, rilevandone preliminarmente
l’inammissibilità derivata dall’inammissibilità dell’originario
ricorso rivolto avverso il bando, essendo stata tardivamente
impugnata (soltanto il 26.9.2000) la delibera n. 70/99 (pubblicata
fino al 10.8.1999), che, oltre a trasformare l’azienda speciale
nella s.p.a. Farmacie comunali riunite, già prevedeva l’alienazione
a terzi di parte del pacchetto azionario della nuova s.p.a.;
in proposito il Comune precisa che i ricorrenti (nessuno
dei quali è farmacista dipendente dell’ex azienda municipalizzata)
non vantavano una posizione soggettiva che comportasse la
notifica individuale della predetta delibera; il gravame
sarebbe inammissibile anche perché nessuno dei ricorrenti
ha chiesto di partecipare alla gara; i motivi aggiunti sarebbero
tardivi perché proposti tre anni dopo l’aggiudicazione (delibera
n. 683 del 14.11.2000, pubblicata fino al 2.12.2000).
III) All’udienza del 21.10.2004 la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1. La controversia ha ad oggetto la sequenza
procedimentale posta in essere dal Comune di Grosseto per
la dismissione di parte del pacchetto azionario della società
per azioni che gestisce le farmacie comunali che, previa
una gara pubblica, si è conclusa con il provvedimento di
aggiudicazione.
In particolare con il ricorso principale, notificato il
26.9.2000, sono impugnati:
a) la delibera consiliare n. 70 del 21.7.1999, che:
- ha trasformato l’ex azienda speciale in s.p.a. Farmacie
comunali riunite, ai sensi dell’art. 17, comma 51 e seg.,
della legge n. 127/1997, e ne ha determinato il capitale
sociale (in misura corrispondente al fondo di dotazione
dell’ex azienda speciale risultante dall’ultimo bilancio
di esercizio approvato) suddiviso in 2.600 azioni del valore
nominale di lire 1 milione ciascuna, interamente sottoscritto
dal Comune,
- ha affidato alla costituita nuova società la gestione
delle farmacie comunali e
- ha deciso di cedere una parte minoritaria del pacchetto
azionario (49%) mediante procedura di evidenza pubblica;
b) il bando di gara del 5.6.2000.
Con motivi aggiunti, notificati il 14 e il 31 ottobre 2003,
sono impugnati (nuovamente) il bando di gara nonché il provvedimento,
asseritamene ignoto, di aggiudicazione della gara ad una
società cooperativa (Codifarma) operante nel settore della
distribuzione farmaceutica e l’eventuale atto di cessione
delle azioni. L’illegittimità della procedura di gara e
dell’aggiudicazione deriverebbe dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 275/2003 (pubblicata il 30.7.2003).
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2. Pur invertendo il normale ordine di esame
delle questioni, è opportuno partire dai motivi aggiunti
perché conviene sgombrare il campo di indagine dall’influenza
che può avere, nel presente giudizio, la sentenza della
Corte costituzionale n. 275/2003, che ha dichiarato incostituzionale
l’art. 8, comma 1, lettera a, della legge n. 362/1991, nella
parte in cui non estende anche ai partecipanti alle società
di gestione di farmacie comunali l’incompatibilità prevista
per i farmacisti privati e consistente nello svolgimento
di attività di produzione, distribuzione, intermediazione
e informazione scientifica del farmaco.
Nei motivi aggiunti i ricorrenti hanno fatto riferimento
soltanto alla citata sentenza della Corte costituzionale
nell’impugnare, tardivamente (alcuni anni dopo), di nuovo
il bando e gli atti presupposti nonché il provvedimento
di aggiudicazione della gara, sostenendo che, poiché per
l’effetto retroattivo di detta pronuncia “qualunque provvedimento
di assegnazione della gestione di farmacie comunali a soggetti
in situazione di incompatibilità è illegittimo e nullo in
radice e ab origine”, il loro interesse a impugnare l’aggiudicazione
sarebbe sorto soltanto dalla caducazione, ad opera della
sentenza intervenuta nel corso del giudizio, della norma
su cui si fonda il provvedimento di aggiudicazione.
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3. In proposito, quanto appunto agli effetti
che la sentenza della Corte costituzionale n. 273/2003 determina
sul giudizio in corso, il Collegio rileva che la pronuncia
di incostituzionalità ha investito una norma (art. 8, comma
1, della legge n. 362/91) che non è stata invocata dai ricorrenti
a parametro di illegittimità degli atti gravati.
E poiché il giudizio amministrativo non è di natura oggettiva
e piena, ma si svolge nei limiti dei vizi di legittimità
dedotti dal ricorrente attraverso specifici motivi di ricorso,
ne consegue che per le eventuali illegittimità dell’atto
non rilevate coi mezzi di gravame l’atto medesimo deve essere
considerato inoppugnabile, dovendo anche la questione di
legittimità costituzionale delle disposizioni sulla base
delle quali il provvedimento è stato emanato (e la conseguente
sentenza costituzionale di accoglimento della questione)
ritenersi rilevante soltanto alla stregua dei motivi di
ricorso (Tar Campania, Napoli n. 2970/2003 alle cui considerazioni
il Collegio aderisce). In altre parole occorre, per tener
conto nel presente giudizio della sopravvenuta sentenza
costituzionale, che la norma dichiarata incostituzionale
sia stata portata all’esame di questo giudice in quanto
invocata in uno dei motivi di ricorso. Il che nella specie
non è avvenuto.
Né si può ritenere che la sopravvenuta sentenza di incostituzionalità
abbia per così dire rimesso in termini i ricorrenti, che
hanno tardivamente impugnato con motivi aggiunti l’aggiudicazione
della gara, perché deve ormai considerarsi esaurito il rapporto
essendo intervenute ragioni di inammissibilità in rito che
precludono l’esame del merito della censura tardivamente
dedotta coi motivi aggiunti.
Ne consegue che i motivi aggiunti, notificati il 14 e il
31 ottobre 2003 e rivolti avverso l’aggiudicazione della
gara avvenuta con la delibera n. 683/2000 che è stata pubblicata
fino al 2 dicembre 2000, devono essere dichiarati irricevibili.
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4. Il Collegio si deve far carico di chiarire
un’affermazione - contenuta nella precedente sentenza di
questa Sezione n. 6057/2003 che ha deciso analoga controversia
riguardante la privatizzazione delle farmacie comunali di
Pontedera – sulla quale si sono soffermati i ricorrenti
con particolare insistenza nel corso dell’udienza di discussione
del presente giudizio.
In quel precedente, che si è concluso con l’inammissibilità
del ricorso per ragioni preliminari rispetto alla applicabilità
o meno dell’intervenuta sentenza della Corte costituzionale,
la Sezione aveva ricostruito la faticosa normativa applicabile
alla fattispecie – che qui interamente si richiama - integrandola,
per mere ragioni di completezza, con l’intervento additivo
della Corte costituzionale, di cui si è detto, per effetto
del quale il ricorso avrebbe potuto essere “accolto, se
fosse (stato) esente dagli eccepiti profili di inammissibilità”
e, s’intende, anche di (eventuale) tardività.
Le questioni in rito sopra illustrate impediscono, anche
nel presente caso, una pronuncia favorevole.
Per fugare ogni dubbio, va precisato che sulla ricordata
pronuncia di incostituzionalità ha fondato invece il proprio
giudizio di accoglimento di analogo ricorso il Tar Milano,
sez. I, n. 4195/2004 - che aveva promosso il giudizio incidentale
dinanzi al giudice delle leggi - perché in quel giudizio,
da un canto l’impugnativa era stata considerata tempestiva,
e dall’altro la norma poi dichiarata incostituzionale era
stata assunta a parametro di legittimità degli atti amministrativi
impugnati (cfr. ottavo motivo dell’esposizione in fatto
di quella sentenza).
Nel presente giudizio, invece, ciò non è avvenuto, essendosi
– si ripete, tardivamente – sostenuto nei motivi aggiunti
che la sentenza della Corte costituzionale rendeva illegittime
la procedura di gara e l’aggiudicazione che si fondavano
su una norma incostituzionale (norma che, si ripete, non
è stata assunta nel presente giudizio a parametro dell’illegittimità
della procedura gravata).
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5. L’irricevibilità dei motivi aggiunti diretti
avverso l’atto finale della procedura, e cioè l’aggiudicazione,
renderebbe già di per sé inammissibile il ricorso principale,
rivolto contro il bando di gara che è l’atto presupposto,
ritenendo il Collegio di non aderire a quella giurisprudenza
che predica l’effetto caducante della (eventuale) illegittimità
dell’atto presupposto su tutti gli atti susseguenti della
procedura. Ma poiché la questione, sia pure relativamente
ad altro settore ma implicante un principio generale, è
stata di recente rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato, appare opportuno soffermarsi anche sul ricorso
principale, previa verifica della sua ammissibilità.
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6. A tali fini occorre previamente procedere
alla qualificazione dell’interesse azionato dai ricorrenti,
alla individuazione del pregiudizio lamentato e dell’utilità
che si intende perseguire con la proposizione del ricorso
e in definitiva alla individuazione del petitum sostanziale
e della prospettazione delle questioni emergenti dal ricorso
intese a criticare le opzioni amministrative.
I ricorrenti si dolgono che il Comune intimato intenderebbe
“realizzare la privatizzazione dell’Azienda farmaceutica
comunale con modalità illegittime, mediante il trasferimento
ad una società di capitali a determinante partecipazione
privata, non già della sola gestione del servizio, ma della
proprietà del complesso aziendale dell’Azienda…e del suo
esercizio in forma imprenditoriale; in una parola, della
sua titolarità, che resterebbe…solo apparentemente in capo
al Comune”.
Quindi rilevano che, per il collegamento del servizio farmaceutico
con il diritto alla salute, la normativa generale sulla
gestione dei servizi pubblici locali, tra cui quello delle
farmacie comunali, in tanto è applicabile in quanto non
vi sia una normativa speciale di regolamentazione del settore;
che in ogni caso al Comune è precluso di trasferire alla
società di capitali cui è affidata la gestione “l’intero
complesso aziendale e il rischio di impresa connesso all’esercizio
di questo”, perché ciò equivale al trasferimento della “titolarità
delle farmacie comunali intesa quale esercizio imprenditoriale
del relativo complesso aziendale”; che le norme “di diritto
speciale… consentono il trasferimento della titolarità delle
farmacie solo a favore di singoli farmacisti, società di
persone o società cooperative a responsabilità limitata
partecipate esclusivamente da farmacisti iscritti all’albo
della provincia in cui ha sede la società e in possesso
dei requisiti di idoneità”, cosicché “anche i comuni, quando
decidono di procedere al trasferimento della titolarità
delle farmacie comunali, devono farlo esclusivamente in
favore dei farmacisti privati” e ciò “nel primario interesse
alla tutela della salute dei cittadini, in attuazione dell’art.
32 Cost.”.
Infine denunciano anche la illegittima introduzione, ad
opera del bando, di “criteri di partecipazione differenziati”
che creano “una grave e irragionevole disparità di trattamento
tra i potenziali offerenti” impedendo ai ricorrenti di partecipare
alla gara per la quale sono richiesti requisiti che favoriscono
“esplicitamente una categoria di operatori”, appunto le
società di distribuzione del farmaco, mentre per i candidati
che operano in settori diversi è previsto che essi debbano
essere organizzati in società di capitali con un patrimonio
netto contabile di 10 miliardi, con l’ulteriore conseguenza,
oltre ad una impossibilità di fatto di partecipare alla
gara, anche di una preclusione giuridica poiché il farmacista
non “può partecipare a una società di capitali né essere
titolare dell’esercizio di più di una farmacia”.
In questo caso, diverso dal precedente già trattato (sentenza
di questa Sezione n. 6057/2003), l’interesse al ricorso
dedotto si identifica, non tanto (anzi, non solo) con la
partecipazione alla gara che si assume impedita ai farmacisti
privati, quanto con l’utilità strumentale derivante dall’impedire
lo svolgimento della procedura selettiva e dal rimettere
in discussione il rapporto controverso a seguito della rimozione
dell’atto ritenuto lesivo.
Non può quindi sostenersi in questo caso (soltanto) l’inammissibilità
del ricorso per la mancata presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura, come è stato fatto nella
precedente sentenza n. 6057 cit., ma, sempre avuto riguardo
all’interesse azionato dai ricorrenti, il ricorso è inammissibile
per altre ragioni.
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7. La procedura di privatizzazione si è svolta
attraverso una sequenza di atti; il primo di essi è la delibera
n. 70/99 mediante la quale è stata costituita la nuova società
per azioni comunale, previa trasformazione dell’ex azienda
speciale, ed è stato affidato a detta società l’esercizio
delle farmacie comunali, prevedendosi altresì la futura
alienazione a terzi di una quota minoritaria del capitale
sociale mediante procedura ad evidenza pubblica. La delibera,
che è immediatamente lesiva perché prevede sia l’affidamento
della gestione delle farmacie alla nuova società di capitali
sia la futura alienazione a terzi (entro due anni dalla
costituzione della società) di parte del capitale, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune fino al 10 agosto
1999, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato
soltanto il 26 settembre 2000 ben oltre i termini decadenziali.
I ricorrenti sostengono di aver avuto conoscenza della suddetta
delibera soltanto con la pubblicazione del bando che la
richiamava e l’hanno perciò impugnata, quale atto presupposto,
unitamente al bando. Nella memoria (depositata il 15.10.04)
sostengono anche che la delibera non produceva un'immediata
lesione, posto che soltanto con il bando di gara si sarebbe
"concretizzato il generico programma di privatizzazione
delle farmacie comunali" da essi contestato.
Ma la tesi non può essere condivisa, poiché è principio
pacifico che per i soggetti non direttamente contemplati
nelle delibere comunali il termine per l’impugnazione di
queste decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione. Con
specifico riferimento alla costituzione di una società mista
per lo svolgimento di un servizio pubblico, questo Tar (sez.
II, n. 238/98, confermata da Cons. di Stato, sez. V, n.
3864/2003) ha già ritenuto immediatamente lesive, e quindi
soggette alla tempestiva impugnazione, le delibere istitutive
della società e conseguentemente inammissibile per tardività
la impugnazione delle stesse congiuntamente ad atti consequenziali,
quali il bando o l’affidamento del servizio.
D’altronde è lo stesso interesse vantato nel ricorso che
avvalora la tesi dell’immediata lesività di detta delibera
n. 70/99; essi infatti si dolgono che la “privatizzazione”
dell’ex Azienda farmaceutica comunale avverrebbe “con modalità
illegittime, mediante il trasferimento ad una società di
capitali a determinante partecipazione privata non già della
sola gestione del servizio, ma della proprietà del complesso
aziendale dell’Azienda….e del suo esercizio in forma imprenditoriale:
in una parola, della sua titolarità, che resterebbe quindi
solo apparentemente in capo a Comune”. Una siffatta censura
avrebbe dovuto essere rivolta tempestivamente avverso la
suddetta delibera del 1999 che, sotto l'evidenziato profilo,
è immediatamente lesiva.
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8. Ma vi è di più. Con la successiva delibera
n. 50 del 2000 il Comune ha stabilito di attivare la procedura
per la vendita del 49% del pacchetto azionario della s.p.a.
ed ha approvato il contratto di servizio relativo alla gestione
delle farmacie comunali. Anch’essa, per il suo contenuto,
è immediatamente lesiva, perché, come l’altra, cristallizza
l’opzione del nuovo modulo gestorio e il successivo bando
di gara (il solo tempestivamente impugnato) si presenta
come atto meramente consequenziale alle scelte amministrative
già effettuate.
Tale delibera, pubblicata fino al 31 maggio 2000, non è
stata impugnata col ricorso introduttivo se non con la generica
formula che si risolve in una clausola di stile (“e di tutti
gli atti presupposti, connessi e consequenziali”) inidonea
alla identificazione dei provvedimenti gravati. Essa inoltre
è stata depositata dal Comune il 21 ottobre 2000 e non risulta
impugnata nemmeno con motivi aggiunti.
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9. Per le esaminate questioni di rito, né
il ricorso né i motivi aggiunti superano il vaglio della
ammissibilità o della ricevibilità.
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10. Restano da esaminare le censure rivolte
nel merito avverso il bando di gara, limitatamente ad aspetti
propri di tale provvedimento (se residuano), che è meramente
consequenziale ai provvedimenti precedenti di privatizzazione.
Nel primo motivo del ricorso principale i ricorrenti, invocando
anche il collegamento con il diritto alla salute, evidenziano
che il servizio farmaceutico è un servizio pubblico peculiare,
quali che siano le sue modalità di gestione, e che ad esso
la normativa generale sulla gestione dei servizi pubblici
locali si può applicare solo in mancanza di una normativa
speciale di regolamentazione del settore; nella specie sarebbero
state violate sia la normativa speciale che quella generale.
Per le farmacie private vi sarebbe una piena coincidenza
tra “titolarità” e “gestione” e “azienda commerciale che
vi è connessa” (artt. 9, 11, primo comma, e 12, undicesimo
comma, della legge n. 475/68) nonché la riserva della titolarità
dell'esercizio a persone fisiche, a società di persone o
a società cooperative a r. l. che gestiscono farmacie, con
peculiari modalità (art. 7 della legge n. 362/91).
Per le farmacie di cui sono titolari i Comuni, invece, sarebbero
state introdotte quattro forme di gestione, tra le quali
quella a mezzo di società di capitali costituita tra il
Comune e i farmacisti dipendenti (art. 10 della legge n.
362/91, che ha sostituito l’art. 9, primo comma, della legge
n. 475/68); le originarie previsioni della "legge speciale"
non consentivano la forma della società a prevalente capitale
pubblico locale di cui all’art. 22, comma 3, lett. e, della
legge n. 142/90 da considerare quale "legge generale"; la
successiva integrazione della normativa (artt. 12 della
legge n. 498/92 e 17 della legge 127/97), pur estendendo
la forma di gestione delle farmacie comunali alle società
per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria
pubblica, ha mantenuto in capo ai Comuni la titolarità delle
farmacie e, con l’affidamento della (sola) gestione a dette
società, non consente di trasferire ad esse l’intero complesso
aziendale, che invece, nella specie, viene interamente dismesso
a favore della s.p.a.; va in proposito ricordato che anche
i Comuni, quando decidono di procedere al trasferimento
della titolarità delle loro farmacie, devono farlo solo
a favore di farmacisti privati (art. 15 quinquies, comma
2, d.l. n. 415/89); inoltre la previsione del diritto di
prelazione a favore dei farmacisti dipendenti in caso di
trasferimento della farmacia comunale (art. 12, comma 2,
della legge n. 362/91) confermerebbe che le farmacie comunali
debbano essere trasferite singolarmente e non in blocco
ai farmacisti privati.
Tutta la complessa censura è inammissibile perché riferita
a determinazioni precedenti il bando di gara, non impugnate
o impugnate tardivamente. Nessuno dei profili evidenziati
può essere riferito al bando di gara e alle sue autonome
previsioni. Sul punto del conferimento dell’intero complesso
aziendale alla società per azioni, il bando non fa che mettere
a disposizione degli interessati la perizia di stima sul
valore del “conferimento in natura del Comune”, già oggetto
della precedente delibera n. 50 dell’8.5.2000 unitamente
al contratto di servizio tra il comune e la s.p.a. Farmacie
comunali riunite.
Proseguendo nell’esame del primo motivo i ricorrenti lamentano
che il bando di gara avrebbe previsto requisiti irragionevoli,
tali sia da impedire la loro partecipazione alla procedura
selettiva sia da determinare conseguenze negative sulla
futura gestione del servizio farmaceutico; sarebbero favorite
le multinazionali cui viene richiesto un patrimonio netto
contabile di 5 miliardi, mentre a tutti gli altri partecipanti
è richiesto un importo di 10 miliardi; il farmacista privato
non può partecipare perché non può costituire una società
di capitali, mentre si sarebbe dovuto prevedere una società
di persone di soli farmacisti. Viene altresì dedotto il
difetto di motivazione e di istruttoria.
Anche tale censura è inammissibile; in parte, infatti, impinge
nel merito di scelte discrezionali della p.a., ma soprattutto
essa è travolta dall’omessa (e comunque tardiva) impugnazione
della delibera n. 50/2000 la quale stabiliva che i requisiti
per l’ammissione alla procedura avrebbero dovuto prevedere
“la limitazione ad operatori nazionali e/o internazionali
in forma principalmente di società di capitali che presentino
adeguati livelli di patrimonializzazione”, il che non è
nemmeno illogico; il bando di gara non fa che attuare siffatta
previsione e la censura andava rivolta all’atto presupposto.
Inoltre l’interesse fatto valere col gravame non è quello
di partecipare alla gara (v. in proposito le affermazioni
contenute nella memoria dei ricorrenti depositata il 15.10.04),
bensì, come si è detto, quello di impedire che, attraverso
l’affidamento della gestione cumulativa di tutte le farmacie
comunali, sia in realtà trasferita la “titolarità” delle
stesse ad una società di capitali. La censura quindi non
è assistita dal necessario interesse per come rappresentato
nel ricorso.
Tutto ciò a prescindere che, nella specie, non si è trasferita
la titolarità, ma soltanto la gestione; ma questo attiene,
come detto, agli atti presupposti ormai inoppugnabili.
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11. Sempre in relazione all’interesse fatto
valere, appare inammissibile anche il secondo motivo nel
quale si sostiene che, con la vendita di parte del pacchetto
azionario a una società di grande distribuzione del farmaco,
si avrebbe una “strisciante deprofessionalizzazione del
settore” con pregiudizio per la salute degli utenti; ciò
si verificherebbe perché la società di distribuzione che
entra nella s.p.a avrebbe tutto l’interesse alla promozione
dei propri prodotti a danno degli altri. La censura è solo
ipotetica e come tale inammissibile e del resto è un dato
di comune esperienza che una farmacia, sia pure comunale,
che non fosse fornita dei prodotti farmaceutici prescritti
dal medico curante e richiesti dagli utenti – o non se li
procurasse in breve tempo e, al riguardo, è noto che anche
le farmacie private sono normalmente collegate a cooperative
di distribuzione che assicurano la provvista in breve tempo
– uscirebbe presto dal mercato, preferendo gli utenti di
rivolgersi altrove. A tal proposito si ricorda che il “bacino
di utenza” di una farmacia non obbliga i residenti a servirsi
di quella.
Ciò premesso non si comprende quale pregiudizio vi sarebbe
per la salute degli utenti.
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12. Nel terzo motivo si deduce l’illegittimità
costituzionale degli artt. 12 della legge n. 362/91, 12
della legge n. 498/92 e 17, comma 51, della legge n. 127/97
“ove interpretati diversamente da come qui si prospetta”.
I ricorrenti ribadiscono, in primo luogo, che con la forma
della gestione societaria del servizio pubblico di farmacia
si avrebbe in realtà un trasferimento della titolarità delle
farmacie comunali non consentito. Come si è più volte ripetuto,
la censura (e la connessa questione di legittimità costituzionale)
andava rivolta avverso gli atti presupposti.
Sarebbe poi disatteso il diritto di prelazione dei farmacisti
dipendenti, che non potrebbe essere esercitato nell’ipotesi
di una cessione in blocco di tutte le farmacie comunali.
La doglianza è inammissibile per carenza di interesse, non
ricoprendo nessuno dei ricorrenti la qualifica di farmacista
comunale dipendente, ed esulando dagli scopi statutari della
Federfarma e altre associazioni ricorrenti la tutela dei
farmacisti comunali.
Sarebbero poi discriminati i farmacisti privati, vincolati
da limiti legali, rispetto ai Comuni che “potrebbero disporre…della
titolarità delle loro farmacie nella più completa libertà,
mantenendo…tale titolarità in modo meramente formale e procedendo
invece al suo sostanziale trasferimento per mezzo dello
strumento della società di gestione e della cessione delle
quote di partecipazione pubblica”. Anche questo profilo
è inammissibile per quanto innanzi detto, risalendo la scelta
del Comune agli atti presupposti ormai inoppugnabili.
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13. Conclusivamente il ricorso è in parte
inammissibile e in parte infondato; i motivi aggiunti sono
irricevibili.
Le spese processuali, in considerazione della peculiarità
della vicenda, possono essere compensate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti, così provvede:
- dichiara inammissibile in parte il ricorso principale
e, per il resto, lo rigetta nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara irricevibili i motivi aggiunti;
- compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 21.10.2004 e il
25.5.2005
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
D.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, est.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
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