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n. 7-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 4 luglio 2005 n. 9361
Pres. Guerriero, est. Passatelli di Napoli
Consorzio Porto Turistico di Mergellina (Avv.ti Enrico Angelone e Carlo Grispo) c. Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo Giuseppe, Accattatis Chalons D’oranges Barbara, Andreottola Antonio, Carpentieri Eleonora, Crimaldi Bruno, Cuomo Annalisa, Furnari Anna Ivana, Pizza Giacomo, Pulcini Anna e Ricci Bruno).


Edilizia ed urbanistica – Sostituzione di strutture precarie con pontili fissi per l’ormeggio di natanti – Natura di lavori di manutenzione o risanamento conservativo – Esclusione – Conseguenze.

I lavori di trasformazione di strutture precarie in pontili fissi per l’attracco dei natanti non integrano semplici lavori di manutenzione o risanamento conservativo, consentiti dall’articolo 44, c. 5, della variante al P.R.G. del Comune di Napoli, e la loro realizzazione è vietata dal successivo c. 6 dell’articolo 44 della variante.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

 

SETTIMA SEZIONE

 

Registro Sentenze: 9361/2005
Registro Generale: 3235/2003

 

nelle persone dei Signori:

 

FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore

 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nell’udienza pubblica del 13.04.05 sul ricorso n. 3235 dell’anno 2003 proposto da


Consorzio Porto Turistico di Mergellina, soc. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio degli avv.ti Enrico Angelone e Carlo Grispo, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo, nonché dall’avv. Agostino Maione, selettivamente domiciliato presso la segreteria del TAR

Ricorrente

 

contro

 

Comune di Napoli, in persona del sindaco rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale, unitamente agli avv.ti Tarallo Giuseppe, Accattatis Chalons D’oranges Barbara, Andreottola Antonio, Carpentieri Eleonora, Crimaldi Bruno, Cuomo Annalisa, Furnari Anna Ivana, Pizza Giacomo, Pulcini Anna, Ricci Bruno, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

Resistente

 

per l’annullamento, previa sospensione,
a. della disposizione n. 1406 dell’11.12.02 con cui il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Napoli ha disposto, ai sensi della legge n. 1902/52, la sospensione della determinazione sulla richiesta della ricorrente di autorizzazione all’esecuzione di lavori di manutenzione, risanamento, e rifunzionalizzazione di alcuni manufatti pertinenziali ubicati nel porticciolo;
b. del parere della Commissione Edilizia Comunale favorevole alla sospensione

 

nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;

 

Ritenuto in fatto

 

Cn ricorso iscritto al ricorso n. 3235 dell’anno 2003, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere titolare di una concessione demaniale avente ad oggetto l’area marittima costituita dal porticciolo di Mergellina e di aver chiesto, in data 18.05.01, l’autorizzazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione, risanamento, e rifunzionalizzazione di alcuni manufatti pertinenziali ubicati nel porticciolo, al fine di poter rispettare la normativa di cui al D.L.vo n. 626/94 e l. n. 46/90;
- che l’Autorità Portuale di Napoli con provvedimento del 18.01.02 n. 459 autorizzava i predetti lavori, ma il Comune, con l’atto impugnato, sospendeva ogni determinazione sulla richiesta della ricorrente, ai sensi della legge n. 1902/52, in quanto l’intervento sarebbe stato in contrasto con la variante generale al PRG.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura Municipale chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 13.04.2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

Considerato in diritto

 

Con il primo motivo di diritto, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 1 legge n. 1902/52, nonché dell’art. 44 c. 5 della variante generale al PRG: tale norma vieta l’istallazione di nuovi pontili fissi, ma non il risanamento di quelli già esistenti.
Con il secondo motivo di diritto, il ricorrente sosteneva che gli interventi in questione non comportano nuova volumetria: comportano solo volumi tecnici non computabili ai sensi dell’art. 44 della variante.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati. Vanno infatti condivise le osservazioni dell’Amministrazione, secondo la quale, come si evince dalla relazione redatta dal responsabile del procedimento, i lavori consistono in una trasformazione dei pontili da struttura precaria in struttura fissa. Ciò è in contrasto con l’art. 44 c. 6 della variante e non permette di qualificare i lavori in questione come opere di manutenzione o risanamento conservativo; l’altronde, i manufatti preesistenti non sono legittimati da alcun titolo autorizzativo (tale affermazione non è contestata dalla controparte) e dunque le opere previste comportano la creazione di nuova volumetria. E’ evidente infatti che la realizzazione di nuovi manufatti (in sostituzione di manufatti preesistenti ma abusivi) non può essere considerata come intervento sostitutivo di precedenti manufatti e comporta la creazione di nuova volumetria.
Peraltro, l’art. 17 della variante di salvaguardia consente il risanamento ed il restauro di volumi tecnici lecitamente realizzati, il che non accade nel caso di specie.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 3235 dell’anno 2003;
2. Condanna il Consorzio Porto Turistico di Mergellina, soc. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (mille) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13.04.2005.

 

Francesco Guerriero, Presidente

 

Guglielmo Passarelli di Napoli,Estensore

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