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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 4 luglio 2005
n. 9361
Pres. Guerriero, est. Passatelli di Napoli
Consorzio Porto Turistico di Mergellina (Avv.ti Enrico Angelone
e Carlo Grispo) c. Comune di Napoli (Avv.ti Tarallo Giuseppe,
Accattatis Chalons D’oranges Barbara, Andreottola Antonio,
Carpentieri Eleonora, Crimaldi Bruno, Cuomo Annalisa, Furnari
Anna Ivana, Pizza Giacomo, Pulcini Anna e Ricci Bruno).
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Edilizia ed urbanistica – Sostituzione di
strutture precarie con pontili fissi per l’ormeggio di natanti
– Natura di lavori di manutenzione o risanamento conservativo
– Esclusione – Conseguenze.
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I lavori di trasformazione di strutture precarie
in pontili fissi per l’attracco dei natanti non integrano
semplici lavori di manutenzione o risanamento conservativo,
consentiti dall’articolo 44, c. 5, della variante al P.R.G.
del Comune di Napoli, e la loro realizzazione è vietata
dal successivo c. 6 dell’articolo 44 della variante.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
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SETTIMA SEZIONE
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Registro Sentenze: 9361/2005
Registro Generale: 3235/2003
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nelle persone dei Signori:
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FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore
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ha emesso la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 13.04.05 sul ricorso
n. 3235 dell’anno 2003 proposto da
Consorzio Porto Turistico di Mergellina, soc. coop. a
r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo studio degli
avv.ti Enrico Angelone e Carlo Grispo, che lo rappresentano
e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo,
nonché dall’avv. Agostino Maione, selettivamente domiciliato
presso la segreteria del TAR
Ricorrente
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contro
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Comune di Napoli, in persona del sindaco
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura
Municipale, unitamente agli avv.ti Tarallo Giuseppe, Accattatis
Chalons D’oranges Barbara, Andreottola Antonio, Carpentieri
Eleonora, Crimaldi Bruno, Cuomo Annalisa, Furnari Anna Ivana,
Pizza Giacomo, Pulcini Anna, Ricci Bruno, che lo rappresentano
e difendono in virtù di mandato a margine della comparsa
di costituzione e risposta
Resistente
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per l’annullamento, previa sospensione,
a. della disposizione n. 1406 dell’11.12.02 con cui il Dirigente
del Servizio Edilizia Privata del Comune di Napoli ha disposto,
ai sensi della legge n. 1902/52, la sospensione della determinazione
sulla richiesta della ricorrente di autorizzazione all’esecuzione
di lavori di manutenzione, risanamento, e rifunzionalizzazione
di alcuni manufatti pertinenziali ubicati nel porticciolo;
b. del parere della Commissione Edilizia Comunale favorevole
alla sospensione
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nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo
Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;
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Ritenuto in fatto
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Cn ricorso iscritto al ricorso n. 3235 dell’anno
2003, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati
in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere titolare di una concessione demaniale avente
ad oggetto l’area marittima costituita dal porticciolo di
Mergellina e di aver chiesto, in data 18.05.01, l’autorizzazione
per l’esecuzione di lavori di manutenzione, risanamento,
e rifunzionalizzazione di alcuni manufatti pertinenziali
ubicati nel porticciolo, al fine di poter rispettare la
normativa di cui al D.L.vo n. 626/94 e l. n. 46/90;
- che l’Autorità Portuale di Napoli con provvedimento del
18.01.02 n. 459 autorizzava i predetti lavori, ma il Comune,
con l’atto impugnato, sospendeva ogni determinazione sulla
richiesta della ricorrente, ai sensi della legge n. 1902/52,
in quanto l’intervento sarebbe stato in contrasto con la
variante generale al PRG.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con
vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura Municipale chiedendo di dichiarare
inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 13.04.2005, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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Con il primo motivo di diritto, il ricorrente
lamentava la violazione dell’art. 1 legge n. 1902/52, nonché
dell’art. 44 c. 5 della variante generale al PRG: tale norma
vieta l’istallazione di nuovi pontili fissi, ma non il risanamento
di quelli già esistenti.
Con il secondo motivo di diritto, il ricorrente sosteneva
che gli interventi in questione non comportano nuova volumetria:
comportano solo volumi tecnici non computabili ai sensi
dell’art. 44 della variante.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito
precisati. Vanno infatti condivise le osservazioni dell’Amministrazione,
secondo la quale, come si evince dalla relazione redatta
dal responsabile del procedimento, i lavori consistono in
una trasformazione dei pontili da struttura precaria in
struttura fissa. Ciò è in contrasto con l’art. 44 c. 6 della
variante e non permette di qualificare i lavori in questione
come opere di manutenzione o risanamento conservativo; l’altronde,
i manufatti preesistenti non sono legittimati da alcun titolo
autorizzativo (tale affermazione non è contestata dalla
controparte) e dunque le opere previste comportano la creazione
di nuova volumetria. E’ evidente infatti che la realizzazione
di nuovi manufatti (in sostituzione di manufatti preesistenti
ma abusivi) non può essere considerata come intervento sostitutivo
di precedenti manufatti e comporta la creazione di nuova
volumetria.
Peraltro, l’art. 17 della variante di salvaguardia consente
il risanamento ed il restauro di volumi tecnici lecitamente
realizzati, il che non accade nel caso di specie.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente
pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 3235 dell’anno 2003;
2. Condanna il Consorzio Porto Turistico di Mergellina,
soc. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, a rifondere al Comune di Napoli le spese del
presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000 (mille)
oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 13.04.2005.
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Francesco Guerriero, Presidente
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Guglielmo Passarelli di Napoli,Estensore
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