| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 4 luglio 2005
n. 9371
Pres. Guerriero, est. Passatelli di Napoli
H3G (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Pozzuoli (Avv.
Aldo Starace). |
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1. Edilizia ed urbanistica – Impianti di
telefonia – Sospensione sine die della realizzazione di
un impianto – Illegittimità – Va dichiarata.
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2. Edilizia ed urbanistica – Impianti di
telefonia – Diffida dall’esecuzione dei lavori di realizzazione
dell’impianto – Per la mancanza di regolamento relativo
all’istallazione delle stazioni radio base – Illegittimità
– Ragioni.
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1. Alla luce delle disposizioni contenute
negli artt. 87 ed 88 del D.L.vo n. 259/03 deve ritenersi
che il Comune non possa bloccare indiscriminatamente e sine
die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile
anche alla luce della chiara intenzione del legislatore
di accelerare la realizzazione di tali impianti.
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2. E’ illegittimo il provvedimento con cui
il Comune diffida un privato dall’esecuzione dei lavori
per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile
per il quale era stata avanzata una DIA per la mancanza
di un espresso intervento pianificatorio relativo all’istallazione
delle stazioni radio base, in quanto ciò costituirebbe un
serio ostacolo alla realizzazione della rete, considerato
anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive
di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare
l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una
norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI
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SETTIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori:
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FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e
succ. mod. e int.
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nella Camera di Consiglio del 29 Giugno
2005
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034;
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Visto il ricorso 4484/2005 proposto da:
H3G SPA rappresentato e difeso da: SARTORIO GIUSEPPE
con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso
SARTORIO GIUSEPPE
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contro
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COMUNE DI POZZUOLI rappresentato e
difeso da: STARACE ALDO con domicilio eletto in NAPOLI VIA
RIVIERA DI CHIAIA, 207 presso STARACE ALDO
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Per l’annullamento, previa sospensiva, della
nota n. 8997/05 dell’11.03.05, con cui il Dirigente del
IV Dipartimento – Servizio di Pianificazione del Territorio
ha diffidato la ricorrente dal dare inizio ai lavori di
cui alla DIA presentata per realizzare un impianto di telefonia
mobile in via Follieri n. 42/56, in quanto è in corso di
approvazione il Regolamento relativo all’istallazione delle
stazioni radio base; nonché per l’accertamento della formazione
del titolo abilitativo per silentium;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di
cui all’articolo 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e
successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio
risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti,
sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla
immediata decisione nel merito della causa, che appare matura
per la decisione;
RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver presentato
una DIA in data 11.05.04 per l'istallazione di un impianto
di telefonia mobile in via Follieri n. 42/56; che l'ARPAC
aveva espresso parere favorevole in data 12.07.04; che anche
la Soprintendenza rilasciava il nulla osta paesaggistico
in data 09.11.04; che acquisiti tutti i nulla osta, ad abundantiam
la ricorrente inoltrava al Comune un nuova DIA, in data
23.02.05; che tuttavia il Comune emetteva l'atto impugnato;
che pertanto la ricorrente impugnava tale provvedimento,
ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) la sospensione
non può essere ordinata sine die; 2) il Comune ha, illegittimamente,
aggravato il procedimento, contro i principi sia della l.
n. 241/90 sia del codice delle comunicazioni; 3) la ricorrente
non è stata messa nelle condizioni di apportare al progetto
le modifiche eventualmente ritenute necessarie; 4) carenza
di motivazione, per omessa indicazione delle norme urbanistiche
che si assumono violate; gli impianti di telefonia mobile
sono opere di urbanizzazione primaria, e come tali possono
essere realizzati su tutto il territorio comunale; 5) è
illegittima la pretesa di subordinare la realizzazione dell’impianto
di telefonia mobile al parere del consulente comunale in
campi elettromagnetici, in quanto tale parere non è previsto
dal D.L.vo n. 259/03; 6) carenza di motivazione; 7) violazione
dell'art. 93 D.L.vo n. 259/03, atteso che ai gestori non
possono essere imposti altri oneri; pertanto, è illegittima
l'imposizione di oneri non previsti dallo stesso codice
delle comunicazioni;
CONSIDERATO che il primo motivo di ricorso appare fondato,
atteso che, come da costante giurisprudenza di questa Tribunale,
il Comune non può bloccare indiscriminatamente e sine die
la realizzazione degli impianti di telefonia mobile; che,
dalla normativa di cui agli artt. 87 ed 88 del D.L.vo n.
259/03 non solo non si evince un tale potere, ma, al contrario,
appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare
la realizzazione di tali impianti;
che, anche se la pianificazione del territorio spetta agli
enti locali, non si può far dipendere la realizzazione degli
impianti da un espresso intervento pianificatorio dei Comuni,
in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione
della rete, considerato anche che le imprese resterebbero
sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto
difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A.
in assenza di una norma che imponga tale pianificazione
entro termini precisi;
che, inoltre, il certificato di agibilità dell’immobile
non è richiesto dall’art. 87 D.L.vo n. 259/03, né il Comune
può pretendere documenti non prescritti dalla legge in parola,
non essendo ammissibile un aggravio del procedimento;
CHE gli altri motivi possono ritenersi assorbiti;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso vada accolto;
CHE le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate
come in dispositivo;
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P.Q.M.
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Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – Settima Sezione, visto ed applicato l’art. 26,
comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto annulla l’atto in epigrafe;
Condanna il comune di Pozzuoli al pagamento delle spese
di giudizio, che si liquidano in euro 750,00 per spese,
diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.
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Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio
del 29 giugno 2005.
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