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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 4 luglio 2005 n. 9371
Pres. Guerriero, est. Passatelli di Napoli
H3G (Avv. Giuseppe Sartorio) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace).


1. Edilizia ed urbanistica – Impianti di telefonia – Sospensione sine die della realizzazione di un impianto – Illegittimità – Va dichiarata.

 

2. Edilizia ed urbanistica – Impianti di telefonia – Diffida dall’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto – Per la mancanza di regolamento relativo all’istallazione delle stazioni radio base – Illegittimità – Ragioni.

1. Alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 87 ed 88 del D.L.vo n. 259/03 deve ritenersi che il Comune non possa bloccare indiscriminatamente e sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile anche alla luce della chiara intenzione del legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti.

 

2. E’ illegittimo il provvedimento con cui il Comune diffida un privato dall’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile per il quale era stata avanzata una DIA per la mancanza di un espresso intervento pianificatorio relativo all’istallazione delle stazioni radio base, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete, considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI

 

SETTIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori:

 

FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Ref. , relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Ex art. 26, comma 4, legge 1034/1971, e succ. mod. e int.

 

nella Camera di Consiglio del 29 Giugno 2005

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

 

Visto il ricorso 4484/2005 proposto da:


H3G SPA rappresentato e difeso da: SARTORIO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DEI MILLE, 16 presso SARTORIO GIUSEPPE

 

contro

 

COMUNE DI POZZUOLI rappresentato e difeso da: STARACE ALDO con domicilio eletto in NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA, 207 presso STARACE ALDO

 

Per l’annullamento, previa sospensiva, della nota n. 8997/05 dell’11.03.05, con cui il Dirigente del IV Dipartimento – Servizio di Pianificazione del Territorio ha diffidato la ricorrente dal dare inizio ai lavori di cui alla DIA presentata per realizzare un impianto di telefonia mobile in via Follieri n. 42/56, in quanto è in corso di approvazione il Regolamento relativo all’istallazione delle stazioni radio base; nonché per l’accertamento della formazione del titolo abilitativo per silentium;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 26 comma 4 della legge 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni, il contraddittorio risulta correttamente instaurato, i procuratori delle parti, sentiti in camera di consiglio, hanno acconsentito alla immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
RILEVATO che la ricorrente premetteva di aver presentato una DIA in data 11.05.04 per l'istallazione di un impianto di telefonia mobile in via Follieri n. 42/56; che l'ARPAC aveva espresso parere favorevole in data 12.07.04; che anche la Soprintendenza rilasciava il nulla osta paesaggistico in data 09.11.04; che acquisiti tutti i nulla osta, ad abundantiam la ricorrente inoltrava al Comune un nuova DIA, in data 23.02.05; che tuttavia il Comune emetteva l'atto impugnato; che pertanto la ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) la sospensione non può essere ordinata sine die; 2) il Comune ha, illegittimamente, aggravato il procedimento, contro i principi sia della l. n. 241/90 sia del codice delle comunicazioni; 3) la ricorrente non è stata messa nelle condizioni di apportare al progetto le modifiche eventualmente ritenute necessarie; 4) carenza di motivazione, per omessa indicazione delle norme urbanistiche che si assumono violate; gli impianti di telefonia mobile sono opere di urbanizzazione primaria, e come tali possono essere realizzati su tutto il territorio comunale; 5) è illegittima la pretesa di subordinare la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile al parere del consulente comunale in campi elettromagnetici, in quanto tale parere non è previsto dal D.L.vo n. 259/03; 6) carenza di motivazione; 7) violazione dell'art. 93 D.L.vo n. 259/03, atteso che ai gestori non possono essere imposti altri oneri; pertanto, è illegittima l'imposizione di oneri non previsti dallo stesso codice delle comunicazioni;
CONSIDERATO che il primo motivo di ricorso appare fondato, atteso che, come da costante giurisprudenza di questa Tribunale, il Comune non può bloccare indiscriminatamente e sine die la realizzazione degli impianti di telefonia mobile; che, dalla normativa di cui agli artt. 87 ed 88 del D.L.vo n. 259/03 non solo non si evince un tale potere, ma, al contrario, appare chiara l’intenzione del legislatore di accelerare la realizzazione di tali impianti;
che, anche se la pianificazione del territorio spetta agli enti locali, non si può far dipendere la realizzazione degli impianti da un espresso intervento pianificatorio dei Comuni, in quanto ciò costituirebbe un serio ostacolo alla realizzazione della rete, considerato anche che le imprese resterebbero sostanzialmente prive di strumenti di tutela, essendo molto difficile esercitare l'azione avverso l'inerzia della P.A. in assenza di una norma che imponga tale pianificazione entro termini precisi;
che, inoltre, il certificato di agibilità dell’immobile non è richiesto dall’art. 87 D.L.vo n. 259/03, né il Comune può pretendere documenti non prescritti dalla legge in parola, non essendo ammissibile un aggravio del procedimento;
CHE gli altri motivi possono ritenersi assorbiti;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso vada accolto;
CHE le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Settima Sezione, visto ed applicato l’art. 26, comma 4, l. 1034/1971 e succ. modif. e int., definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe;
Condanna il comune di Pozzuoli al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 750,00 per spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA come per legge.

 

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 29 giugno 2005.

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