| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 7 giugno 2005
n. 9388
Pres. De Leo, est. Scafuri
Maria Carmela Mallardo (Avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e
S. Pinci) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Avvocatura distrettuale dello Stato) e Soprintendenza per
i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia
(Avvocatura distrettuale dello Stato). |
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1. Beni Culturali – Potere del Ministero
di annullamento del nullaosta paesaggistico – Limiti – Individuazione.
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2. Beni Culturali – Annullamento ministeriale
del nullaosta paesaggistico – Riesame nel merito della decisione
amministrativa – Illegittimità.
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1. L’annullamento del nullaosta paesaggistico
da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
deve essere necessariamente ed esclusivamente pronunciato
per motivi di legittimità – in tutte le relative sintomatiche
figure - essendo riconducibile al più generale potere di
vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo
Stato nei confronti dell’esercizio delle funzioni delegate
in materia di gestione del vincolo paesaggistico.
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2. E’ illegittimo l’annullamento del nullaosta
paesaggistico laddove i rilievi sollevati della Soprintendenza,
lungi dal potersi inquadrare nell’ambito del sindacato per
eccesso di potere, attengano al merito della determinazione
amministrativa, atteso che l’organo tutorio rinnova l’esercizio
del potere tecnico discrezionale, sovrapponendo le proprie
valutazioni a quelle dell’organo istituzionalmente preordinato
alla salvaguardia dei valori ambientali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Napoli
Sezione Terza
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composta dai Giudici
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Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.
Maria Laura Maddalena - Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.3384/2005 Reg.Gen., proposto
da
Maria Carmela Mallardo, rappresentata e difesa dagli
avv.ti F. Iadanza, A. Biamonte e S. Pinci,
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contro
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il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, in persona del Ministro p.t. e
la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per
il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico
di Napoli e Provincia in persona del Soprintendente p.t.
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello
Stato;
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e nei confronti
del Comune di Giugliano in Campania(n.c.);
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per l'annullamento
del decreto notificato in data 12.4.2005 del Soprintendente
per i BB.AA. per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico
Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia di
annullamento del provvedimento n.3 del 21.10.2004 del Dirigente
del Settore Assetto del Territorio del Comune di Giugliano
in Campania con cui viene concesso la sanatoria per aver
realizzato un capannone destinato ad attività commerciale;
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VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
VISTO gli atti tutti di causa;
VISTO l’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio
2000 n. 205;
VISTO la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato;
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2005 relatore il
Cons. Scafuri;
RITENUTO che nella specie sussistono i presupposti per l'immediata
definizione del giudizio nel merito con motivazione in forma
abbreviata e sentiti sul punto gli avvocati delle parti
costituite presenti all’udienza, come da relativo verbale;
RITENUTO in fatto che la ricorrente si duole del provvedimento
di annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato
in sanatoria per un fabbricato da destinare ad attività
commerciale;
CONSIDERATO in diritto quanto segue:
- l’impugnato annullamento ministeriale è motivato dalla
considerazione che la realizzazione dell’intervento edilizio
“de quo” “configura una particella pressoché interamente
edificata in un’area di elevato pregio paesistico, trattandosi
della zona litoranea del Comune di Giugliano, vincolata
con decreto ministeriale del 14.12.1964....Tra gli elementi
che appartengono al contesto tutelato nel suo insieme –
e non già di vincolo di cui all’art.142 del D.L.vo 42/2004
– vi è anche il canale degli Abruzzesi che, nell’ambito
delle opere abusive realizzate, è stato completamente coperto
nel tratto corrispondente alla particella in questione,
con la conseguente cancellazione di tutte le connotazioni
paesaggistiche, naturalistiche e vegetazionali ad esso connesse,
detraendo valore paesaggistico all’area ....inoltre....la
costruzione abusiva, posta anche a breve distanza dalla
strada Domiziana, incide negativamente, per caratteri dimensionali,
volumetrici e tipologici, anche sulle visuali libere del
contesto tutelato dalla pubblica strada...non valgono a
mitigare l’incidenza delle opere sul contesto tutelato gli
interventi di completamento proposti, rivolti semmai al
mero completamento di manufatti aventi connotazioni di precarietà”;
- per costante e consolidata giurisprudenza, anche della
sezione, la determinazione negativa tutoria deve essere
necessariamente ed esclusivamente pronunciata per motivi
di legittimità – in tutte le relative sintomatiche figure
- essendo riconducibile al più generale potere di vigilanza
che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei
confronti dell’esercizio delle funzioni delegate in materia
di gestione del vincolo paesaggistico (ex plurimis Consiglio
di Stato, Ad. Pl. n. 9 del 14.12.2001 e VI sez. e n. 6652
del 5.12.2002);
- nella specie i rilievi della Soprintendenza, lungi dal
potersi inquadrare nell’ambito del sindacato per eccesso
di potere, attengono al merito della determinazione amministrativa,
atteso che l’organo tutorio rinnova l’esercizio del potere
tecnico discrezionale, sovrapponendo le proprie valutazioni
a quelle dell’organo istituzionalmente preordinato alla
salvaguardia dei valori ambientali;
- invero l’incidenza sul contesto ambientale sia dei corsi
d’acqua sia delle caratteristiche dell’intervento risulta
già esaminata dagli organi del Comune, che per i primi aveva
osservato la non sottoposizione a vincolo in quanto non
fiumi nè torrenti e tantomeno iscritti in alcun elenco ai
sensi dell’art. 146 D.Lgvo n.490/1999 e per le seconde aveva
favorevolmente considerato le opere di mitigazione (cfr.
note n. 5199 del 10.10.2002 e n. 2347 del 15.10.2003 e parere
della Commissione edilizia integrata del 23.7.2004 richiamata
dall’autorizzazione comunale);
- di contro la determinazione impugnata non indica le ragioni
della valorizzazione del “canale degli abruzzesi” né il
decreto che lo avrebbe tutelato;
- del pari non sono evidenziati eventuali vizi di carenza
di motivazione o di difetto di istruttoria o di illogicità
del parere della commissione edilizia integrata;
- in definitiva l’Amministrazione, si ripete, ha finito
con l’operare un nuovo inammissibile apprezzamento della
fattispecie con proprie ed autonome valutazioni tecnico-discrezionali;
- VALUTATO che per quanto sopra il ricorso deve essere accolto
nei limiti del difetto di motivazione, con conseguente obbligo
di rideterminazione dell’Amministrazione interessata;
- RITENUTO che sussistono le ragioni per disporre la compensazione
delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania-sede di Napoli, sez.III,
ACCOGLIE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso n.3384/2005 in
epigrafe indicato e, per l'effetto, pronuncia l’annullamento
dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa. |
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
del 26 maggio 2005.
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