| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 7 giugno 2005
n. 9387
Pres. De Leo, est. Scafuri
Novellino (Avv.ti A. Vitale e N. Nastro c. Prefetto di Napoli
(Avvocatura distrettuale dello Stato). |
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1. Sentenza penale di patteggiamento – Valenza
probatoria sull’accertamento dei fatti – Individuazione.
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2. Autorizzazioni e concessioni – Revoca
di autorizzazione di fabbricazione di fuochi artificiali
– Motivata solo sulla sentenza penale di patteggiamento
– Illegittimità – Va dichiarata.
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1. In caso di sentenza penale di patteggiamento,
l'applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone
quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova
che è tipica del rito ordinario, potendo le parti chiedere
il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari
e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, con la conseguenza che non si può escludere
che l'Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti
e che la pronuncia penale sia richiamata soltanto per i
fatti controversi (1).
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2. In sede amministrativa, a seguito di sentenza
penale di patteggiamento, in nessun caso l'Amministrazione
può recepire acriticamente l'affermazione di responsabilità
contenuta nella pronuncia penale, dovendo al contrario procedere
ad un'autonoma valutazione della rilevanza dei fatti (incombendo
all'Amministrazione il compimento di tutti gli accertamenti
che il caso richiede) anche se potrà avvalersi delle risultanze
delle indagini penali poste in essere nel procedimento sfociato
nella sentenza di patteggiamento (fattispecie relativa alla
revoca della licenza di fabbricazione fuochi artificiali
comminata solo alla luce di sentenza penale di applicazione
di pena su richiesta delle parti).
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1. Cfr. Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 1999 n.197;
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 gennaio
2000 n.6.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Sezione Terza -
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Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Vincenzo Cernese - Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.9456/2001 R.G. proposto da
Alfonso Novellino, rappresentato e difeso dagli avv.ti
A. Vitale e N. Nastro;
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contro
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il Prefetto di Napoli, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso
la quale per legge è domiciliato;
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per l'annullamento
del provvedimento prefettizio n.1109/A 1° Sett. C del 21.6.2001
di revoca della licenza di fabbricazione fuochi artificiali
e di diniego di rinnovo per l’anno 2001 della connessa licenza
di vendita e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
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VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione in giudizio de intimato;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 relatore il Cons.
Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Il ricorrente si duole della revoca della
licenza di fabbricazione dei fuochi artificiali e del diniego
di rinnovo per l’anno 2001 della connessa licenza di vendita
degli stessi.
Tali determinazioni sono state motivate dalla considerazione
della condanna inflitta all’interessato, a seguito di patteggiamento,
in relazione all’incidente avvenuto il 5.9.1997 (esplosione
di un quantitativo di fuochi artificiali durante il caricamento
su un’autovettura all’interno di un cortile privato).
Al riguardo l’interessato deduce la violazione di legge
e l’eccesso di potere, evidenziando che il medesimo fatto
era stata già sanzionato con il precedente provvedimento
di sospensione della licenza e che la sentenza di patteggiamento
non può comportare in via automatica l’esercizio del potere
sanzionatorio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed
ha resistito al ricorso.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 la causa è stata
introitata per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato in relazione all’omessa
autonoma valutazione in sede amministrativa dell’incidente
addebitato al ricorrente.
La problematica della valenza della condanna penale resa
con il rito patteggiato in materia di autorizzazioni di
pubblica sicurezza non è dissimile da quella che in linea
generale concerne gli effetti della sentenza penale pronunciata
in seguito a patteggiamento sul procedimento disciplinare,
per la quale come è noto la giurisprudenza si è espressa
in maniera oscillante.
Secondo una prima tesi, la sentenza di patteggiamento va
equiparata a una pronuncia di condanna in quanto non prescinde
dalla prova della responsabilità penale dell'imputato (cfr.
Cons. Stato, sez.VI, 16 ottobre 1995 n.1149 e 24 agosto
1996 n.1067).
Secondo un diverso orientamento, la sentenza di patteggiamento
non può invece essere posta dall'Amministrazione, di per
sé sola, a base della propria determinazione, trattandosi
di un istituto riconducibile non già ad una presunzione
di colpevolezza giuridicamente rilevante, bensì ad esigenze
di alleggerimento degli oneri processuali della fase dibattimentale.
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa
di rigetto 28 maggio 1999 n.197, ha ritenuto che, in caso
di sentenza penale di patteggiamento, «l'applicazione della
pena su richiesta delle parti non presuppone quella compiutezza
nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del
rito ordinario; le parti, infatti, possono chiedere il patteggiamento
in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
(...). Non si può escludere, allora, che l'Amministrazione
debba effettuare autonomi accertamenti, e che la pronuncia
penale sia richiamata soltanto per i fatti controversi ».
Alla luce del decisum della Corte costituzionale, l'Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 25 gennaio
2000 n.6, ha omogeneamente affermato che «nella sentenza
di patteggiamento non si verifica quella compiutezza nella
raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario
e non può escludersi che l'amministrazione, al fine di valutare
i fatti in sede disciplinare, debba effettuare autonomi
accertamenti».
Ne consegue che l'Amministrazione ha l'obbligo di riconsiderare
le risultanze processuali attraverso una autonoma verifica
dei fatti e della loro riferibilità all'inquisito, oltre
che della loro valenza ai fini amministrativi, potendo tuttavia
utilizzare le risultanze probatorie del procedimento penale.
(Cons. Stato, sez.VI, 2 aprile 1998 n.428; Cons. Stato,
sez.IV, 12 dicembre 1997 n.1416 e sez.VI, 28 aprile 1998
n.574; Cons. Stato, sez.VI, 28 marzo 2000 n.1803 e 16 maggio
1996 n.681, sez.IV, 23 ottobre 1998 n.1382).
Deve quindi ritenersi che in sede amministrativa, a seguito
di sentenza di patteggiamento, in nessun caso l'Amministrazione
possa recepire acriticamente l'«affermazione di responsabilità»
contenuta nella pronuncia penale, dovendo l'Amministrazione
procedere ad un'autonoma valutazione della rilevanza dei
fatti (incombendo all'Amministrazione il compimento di tutti
gli accertamenti che il caso richiede) anche se potrà avvalersi
delle risultanze delle indagini penali poste in essere nel
procedimento sfociato nella sentenza di patteggiamento (in
tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez.VI, 28 marzo 2000
n.1803).
L’indirizzo giurisprudenziale da ultimo sintetizzato ad
avviso del Collegio merita adesione nel caso di specie ove
la motivazione della determinazione impugnata è basata sull’unica
considerazione che tra gli effetti civili della condanna,
“ancorché resa con il rito patteggiato”, “è possibile ricomprendere
quello della incapacità ad ottenere autorizzazioni di polizia”
Pertanto il giudizio negativo dell’Amministrazione risulta
desunto automaticamente dalla sussistenza a carico dell’interessato
della richiamata sentenza di patteggiamento, senza alcuna
autonoma e critica valutazione dei fatti.
In altri termini l’Amministrazione ha acriticamente recepito
le risultanze del giudizio penale sostanziantesi nell’irrogazione
della menzionata sentenza di applicazione di pena su richiesta
delle parti, venendo meno al suo dovere di procedere ad
autonomo apprezzamento dell’intera vicenda e della sua rilevanza
sull’autorizzazione di polizia “de qua”.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, anche se
le spese di causa possono essere compensate.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania-sede di Napoli, sez.III,
ACCOGLIE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.9456/2001
e, per l’effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti
impugnati. Le spese del giudizio sono compensate. Ordina che
la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
3 marzo del 2005.
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