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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 7 giugno 2005 n. 9387
Pres. De Leo, est. Scafuri
Novellino (Avv.ti A. Vitale e N. Nastro c. Prefetto di Napoli (Avvocatura distrettuale dello Stato).


1. Sentenza penale di patteggiamento – Valenza probatoria sull’accertamento dei fatti – Individuazione.

 

2. Autorizzazioni e concessioni – Revoca di autorizzazione di fabbricazione di fuochi artificiali – Motivata solo sulla sentenza penale di patteggiamento – Illegittimità – Va dichiarata.

1. In caso di sentenza penale di patteggiamento, l'applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario, potendo le parti chiedere il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, con la conseguenza che non si può escludere che l'Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti e che la pronuncia penale sia richiamata soltanto per i fatti controversi (1).

 

2. In sede amministrativa, a seguito di sentenza penale di patteggiamento, in nessun caso l'Amministrazione può recepire acriticamente l'affermazione di responsabilità contenuta nella pronuncia penale, dovendo al contrario procedere ad un'autonoma valutazione della rilevanza dei fatti (incombendo all'Amministrazione il compimento di tutti gli accertamenti che il caso richiede) anche se potrà avvalersi delle risultanze delle indagini penali poste in essere nel procedimento sfociato nella sentenza di patteggiamento (fattispecie relativa alla revoca della licenza di fabbricazione fuochi artificiali comminata solo alla luce di sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti).

 

__________________________
1. Cfr. Corte costituzionale, sentenza 28 maggio 1999 n.197; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 gennaio 2000 n.6.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Sezione Terza -

 

Giovanni de Leo - Presidente
Angelo Scafuri - Consigliere rel.est.
Vincenzo Cernese - Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.9456/2001 R.G. proposto da
Alfonso Novellino, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Vitale e N. Nastro;

 

contro

 

il Prefetto di Napoli, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale per legge è domiciliato;

 

per l'annullamento
del provvedimento prefettizio n.1109/A 1° Sett. C del 21.6.2001 di revoca della licenza di fabbricazione fuochi artificiali e di diniego di rinnovo per l’anno 2001 della connessa licenza di vendita e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

 

VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti di costituzione in giudizio de intimato;
VISTO le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive pretese;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Il ricorrente si duole della revoca della licenza di fabbricazione dei fuochi artificiali e del diniego di rinnovo per l’anno 2001 della connessa licenza di vendita degli stessi.
Tali determinazioni sono state motivate dalla considerazione della condanna inflitta all’interessato, a seguito di patteggiamento, in relazione all’incidente avvenuto il 5.9.1997 (esplosione di un quantitativo di fuochi artificiali durante il caricamento su un’autovettura all’interno di un cortile privato).
Al riguardo l’interessato deduce la violazione di legge e l’eccesso di potere, evidenziando che il medesimo fatto era stata già sanzionato con il precedente provvedimento di sospensione della licenza e che la sentenza di patteggiamento non può comportare in via automatica l’esercizio del potere sanzionatorio.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
Alla pubblica udienza del 3 marzo 2005 la causa è stata introitata per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato in relazione all’omessa autonoma valutazione in sede amministrativa dell’incidente addebitato al ricorrente.
La problematica della valenza della condanna penale resa con il rito patteggiato in materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza non è dissimile da quella che in linea generale concerne gli effetti della sentenza penale pronunciata in seguito a patteggiamento sul procedimento disciplinare, per la quale come è noto la giurisprudenza si è espressa in maniera oscillante.
Secondo una prima tesi, la sentenza di patteggiamento va equiparata a una pronuncia di condanna in quanto non prescinde dalla prova della responsabilità penale dell'imputato (cfr. Cons. Stato, sez.VI, 16 ottobre 1995 n.1149 e 24 agosto 1996 n.1067).
Secondo un diverso orientamento, la sentenza di patteggiamento non può invece essere posta dall'Amministrazione, di per sé sola, a base della propria determinazione, trattandosi di un istituto riconducibile non già ad una presunzione di colpevolezza giuridicamente rilevante, bensì ad esigenze di alleggerimento degli oneri processuali della fase dibattimentale.
In particolare, la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 28 maggio 1999 n.197, ha ritenuto che, in caso di sentenza penale di patteggiamento, «l'applicazione della pena su richiesta delle parti non presuppone quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario; le parti, infatti, possono chiedere il patteggiamento in qualunque momento delle indagini preliminari e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (...). Non si può escludere, allora, che l'Amministrazione debba effettuare autonomi accertamenti, e che la pronuncia penale sia richiamata soltanto per i fatti controversi ».
Alla luce del decisum della Corte costituzionale, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 25 gennaio 2000 n.6, ha omogeneamente affermato che «nella sentenza di patteggiamento non si verifica quella compiutezza nella raccolta degli elementi di prova che è tipica del rito ordinario e non può escludersi che l'amministrazione, al fine di valutare i fatti in sede disciplinare, debba effettuare autonomi accertamenti».
Ne consegue che l'Amministrazione ha l'obbligo di riconsiderare le risultanze processuali attraverso una autonoma verifica dei fatti e della loro riferibilità all'inquisito, oltre che della loro valenza ai fini amministrativi, potendo tuttavia utilizzare le risultanze probatorie del procedimento penale. (Cons. Stato, sez.VI, 2 aprile 1998 n.428; Cons. Stato, sez.IV, 12 dicembre 1997 n.1416 e sez.VI, 28 aprile 1998 n.574; Cons. Stato, sez.VI, 28 marzo 2000 n.1803 e 16 maggio 1996 n.681, sez.IV, 23 ottobre 1998 n.1382).
Deve quindi ritenersi che in sede amministrativa, a seguito di sentenza di patteggiamento, in nessun caso l'Amministrazione possa recepire acriticamente l'«affermazione di responsabilità» contenuta nella pronuncia penale, dovendo l'Amministrazione procedere ad un'autonoma valutazione della rilevanza dei fatti (incombendo all'Amministrazione il compimento di tutti gli accertamenti che il caso richiede) anche se potrà avvalersi delle risultanze delle indagini penali poste in essere nel procedimento sfociato nella sentenza di patteggiamento (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, sez.VI, 28 marzo 2000 n.1803).
L’indirizzo giurisprudenziale da ultimo sintetizzato ad avviso del Collegio merita adesione nel caso di specie ove la motivazione della determinazione impugnata è basata sull’unica considerazione che tra gli effetti civili della condanna, “ancorché resa con il rito patteggiato”, “è possibile ricomprendere quello della incapacità ad ottenere autorizzazioni di polizia” Pertanto il giudizio negativo dell’Amministrazione risulta desunto automaticamente dalla sussistenza a carico dell’interessato della richiamata sentenza di patteggiamento, senza alcuna autonoma e critica valutazione dei fatti.
In altri termini l’Amministrazione ha acriticamente recepito le risultanze del giudizio penale sostanziantesi nell’irrogazione della menzionata sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, venendo meno al suo dovere di procedere ad autonomo apprezzamento dell’intera vicenda e della sua rilevanza sull’autorizzazione di polizia “de qua”.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, anche se le spese di causa possono essere compensate.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-sede di Napoli, sez.III,

ACCOGLIE


nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.9456/2001 e, per l’effetto, pronuncia l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese del giudizio sono compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
 

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio 3 marzo del 2005.

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