 |
| |
 |
 |
| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 5 luglio 2005
n. 1115
Presidente Adamo, Estensore Palliggiano
Coppola (avv. Carini) c. Ausl n. 9 Trapani e USL n. 3 di
Marsala |
|
1. Unità sanitaria locale - Soppressione
- Rapporti obbligatori pregressi - Legittimazione sostanziale
e processuale - Gestione stralcio .
|
| |
|
2. Differenze retributive – Istanza pubblico
dipendente – Silenzio inadempimento – Inammissibilità
|
| |
|
3. Sanitario - Sanitario U.S.L. - Aiuto -
Svolgimento mansioni superiori - Art. 121 D.P.R. n. 384
del 1990 – Differenze retributive – Presupposti. –
|
| |
|
4. Pubblico impiego - Sanitario - Sanitario
U.S.L. - Mansioni e funzioni - Svolgimento mansioni superiori
– Differenze retributive -Detrazione primi sessanta giorni
– Festività, congedi e riposi settimanali.
|
|
1.- Le Aziende sanitarie locali non possiedono
alcuna legittimazione passiva, né sostanziale né processuale,
in relazione alle domande relative ai rapporti obbligatori
concernenti le precedenti Unità sanitarie locali, in quanto
esse fanno capo alle Gestioni liquidatorie che, benché gestite
dai direttori generali delle Aziende stesse, hanno personalità
e soggettività giuridiche distinte rispetto a queste ultime
e agiscono in qualità di organi della Regione.
|
| |
|
2. - E’ inammissibile l’istanza volta alla
declaratoria del silenzio inadempimento da parte dell’Amministrazione
in relazione a diritti soggettivi di contenuto patrimoniale
nascenti dal rapporto di pubblico impiego.
|
| |
|
3. - Ai sensi dell' art. 121 DPR 384/1990,
lo svolgimento delle funzioni primariali da parte dell'
aiuto assume rilievo ai fini retributivi indipendentemente
da ogni atto organizzativo dell' Amministrazione, poiché
non è concepibile che una struttura sanitaria affidata alla
direzione del primario resti priva dell' organo di vertice
che assume la responsabilità dell' attività esercitata nell'
ambito della divisione.
|
| |
|
4. - Ai fini della determinazione delle differenze
retributive spettanti all’aiuto primario per lo svolgimento
delle funzioni superiori, vanno detratti i primi sessanta
giorni in quanto rientranti nell’ambito degli ordinari compiti
dell’aiuto, nonché tutti i giorni in cui le funzioni superiori
non siano state effettivamente esercitate per ferie, permessi
e congedi concessi a vario titolo. Nel caso di funzioni
superiori svolte in via continuativa, la detrazione dei
primi sessanta giorni va effettuata per ciascun anno a partire
dall’inizio dell’espletamento delle stesse, senza doversi
distinguere tra periodi in cui le mansioni superiori siano
state svolte di fatto e quelli in cui tali mansioni siano
state affidate con formale incarico.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sede di Palermo
Sezione Seconda
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
N. 1115/05Reg. Sent.
N. 4100/1995 R. G.
|
| |
|
sul ricorso n. 4100/1995 R.G. proposto da
Coppola Gaspare, rappresentato e difeso dall’ avv.
Lorenzo Carini ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Via G. Amendola n. 43 presso lo studio dell’Avv. Sergio
Vullo,
|
| |
|
contro
|
| |
|
- l’AUSL n. 9 di Trapani, in persona
del legale rappresentante pro tempore,
- l’Unità Sanitaria Locale n. 3 di Marsala – Petrosino
in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti
in giudizio,
|
| |
|
per l’annullamento
- “del provvedimento negativo, formatosi per effetto del
silenzio rifiuto col quale la Unità sanitaria locale n.
3 di Marsala Petrosino e/o la SSN Azienda Unità sanitaria
locale n. 9 di Trapani” hanno negato la corresponsione del
trattamento economico per lo svolgimento delle mansioni
superiori di Primario, svolte dal 1° settembre 1992 al 31
marzo 1995;
- la delibera dell’USL n. 3 di Marsala n. 728 del 6 luglio
1995 con la quale sono riconosciute le funzioni superiori
di Primario della Divisione di Ostetricia e Ginecologia,
con effetto dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995, nella parte
in cui sono dedotti i primi due mesi per i quali non è prevista
alcuna maggiore retribuzione; nonché
- ogni altro atto e provvedimento inerente connesso, antecedente
e consequenziale.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dal ricorrente;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 522 del 29 ottobre 1998
e visti i relativi adempimenti;
Visti gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 3 maggio 2005, designato relatore
il Referendario dott. Gianmario Palliggiano ed udito l’avvocato
Pietro Di Pasquale in sostituzione dell’avv. L. Carini per
il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
|
| |
|
Fatto
|
| |
|
Con il ricorso in epigrafe indicato, ritualmente
notificato e depositato, il dott. Gaspare Coppola - dipendente
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 9 di Trapani quale
Aiuto Primario presso l’Ospedale S. Biagio di Marsala –
impugna gli atti in epigrafe indicati.
Riferisce il dott. Coppola che, con delibera n. 741 del
9 giugno 1992, l’USL n. 3 di Marsala gli aveva formalmente
conferito le funzioni superiori di Primario della Divisione
di Ostetricia e Ginecologia presso l’Ospedale S. Biagio
di Marsala, dal 5 dicembre 1991 fino all’immissione in servizio
del vincitore del pubblico concorso di Primario. Con la
medesima delibera, gli veniva attribuita l’indennità differenziale
dal 1° marzo 1992 al 31 agosto 1992 deducendo quindi, ai
sensi dell’art. 121 co. 6 del DPR n. 384 del 28.11.1990,
i primi sessanta giorni.
Il ricorrente asserisce di avere poi continuato a svolgere
di fatto le funzioni superiori dal 1° settembre 1992 fino
al 1° marzo 1995, allorché con successiva delibera n. 728
del 6 luglio 1995 gli sono state formalmente conferite le
funzioni superiori di Primario per l’anno 1995, riconoscendogli
le relative indennità differenziali dal 1° marzo 1995 al
31 agosto 1995, detraendo sempre i primi 60 giorni.
Ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1. Eccesso di potere per violazione dell’obbligo di provvedere
anche ai sensi dell’art. 97 della Costituzione;
2. Violazione dell’art. 29 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761;
3. Illegittimità della delibera n. 728/1995 dell’USL n.
3 di Marsala per violazione art. 121 DPR 384/1990.
Ha chiesto di annullare il provvedimento formatosi per effetto
del silenzio rifiuto, e volersi dichiarare il suo diritto
alla corresponsione dell’importo di £ 45.978.177 lorde (pari
ad € 23.745,75) a titolo di trattamento economico per lo
svolgimento delle mansioni superiori di Primario, per il
periodo dal 1° settembre 1992 al 31 marzo 1995, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalla maturazione all’effettivo
soddisfo, ordinando all’U.s.l. n. 3 di Marsala-Petrosino
e/o all’Azienda Unità Sanitaria locale n. 9 di Trapani il
pagamento delle relative somme.
Ha chiesto inoltre l’annullamento della delibera n. 728
del 6 luglio 1995 nella parte in cui, attribuendogli formalmente
le funzioni superiori con effetto dal 1° marzo al 31 agosto1995,
sono stati detratti i primi due mesi di corresponsione delle
relative indennità, con conseguente condanna dell’USL n.
3 di Marsala- Petrosino e/o dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale n. 9 di Trapani al pagamento delle relative indennità
di funzione superiore, oltre interessi e rivalutazione monetaria
dalla maturazione dei singoli ratei all’effettivo soddisfo,
con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A seguito di istanza del ricorrente, con ordinanza presidenziale
n. 522 del 29 ottobre 1998 è stata disposta l’acquisizione
ai fini istruttori della seguente documentazione, inerente
il periodo 01.09.1992/31.03.1995: cartelle cliniche dei
ricoveri presso la divisione Ostetricia e Ginecologia del
P.O. di Marsala; richieste ferie con relative autorizzazioni;
dichiarazioni di nascita; ordini di servizio relativi al
reparto di Ostetricia e Ginecologia; ordini di ritiro farmaci.
In esecuzione della predetta ordinanza, l'A.U.S.L. n. 9
di Trapani, in data 4 marzo 1999, ha trasmesso copiosa documentazione
acquisita agli atti di causa. Con memoria conclusionale,
depositata in data 13 aprile 2005, l'istante ha ribadito
e puntualizzato quanto già dedotto in ricorso, insistendo
per l'accoglimento dello stesso.
Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
All’udienza pubblica del 3 maggio 2005, presente il difensore
del ricorrente come da verbale, la causa è stata trattenuta
per la decisione.
|
| |
|
Diritto
|
| |
|
1.- Preliminarmente deve essere d’ufficio
dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’AUSL
n. 9 di Trapani. Per giurisprudenza consolidata (ex plurimis
Cass., sez. III, 12746/1999), il soggetto succeduto alle
disciolte Unità sanitarie locali non è la corrispondente
articolazione territoriale del Servizio sanitario nazionale
(Azienda unità sanitaria locale) subentrante alla Usl, bensì
l'apposita gestione stralcio liquidatoria come individuata
dalla Regione.
2.- Relativamente al primo motivo di ricorso, col quale
il dott. Coppola lamenta l’eccesso di potere per violazione
dell’obbligo di provvedere anche ai sensi dell’art. 97 della
Costituzione, il Collegio rileva l’inammissibilità ovvero
la superfluità della domanda, in quanto il tipo di pretesa
avanzata dal ricorrente, riguardando una posizione di diritto
soggettivo a contenuto patrimoniale nascente dal rapporto
di pubblico impiego, conduce ad una pregiudiziale inconfigurabilità
del silenzio inadempimento o rifiuto (cfr. in tal senso
Cons. St., Sez. V, 5 novembre 1991 n. 885; id., 6 novembre
1985 n. 370 nonché T.A.R. Sicilia, Catania, 17 settembre
1999 n. 1781).
A parte la non residuale circostanza che il ricorso, nella
specie, è stato incardinato in epoca di gran lunga antecedente
alla novella apportata dall'art. 2 della legge 21 luglio
2000 n. 205 alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, concernente
le modalità di trattazione dei giudizi aventi ad oggetto
l’impugnazione del c.d. silenzio inadempimento, appare decisivo
sul punto richiamare quel costante orientamento giurisprudenziale,
riferibile a tutte le controversie in materia di pubblico
impiego in cui sopravviva, ratione temporis, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, secondo il quale,
in dette materie, il ricorso diretto a far valere diritti
soggettivi perfetti può essere proposto indipendentemente
dall'impugnazione di un provvedimento formale e dalla formazione
del silenzio rifiuto sull’istanza e diffida avanzate dal
ricorrente .
Ciò comporta che alla fattispecie in questione non è estensibile
l’orientamento assunto dall'Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato n. 1 del 9 gennaio 2002 circa i poteri rimessi
al giudice nello speciale giudizio sul silenzio, limitati
alla sola declaratoria del dovere di provvedere sull'istanza
da parte dell'Amministrazione, oltre all’eventuale nomina
di un commissario ad acta nell'ipotesi di ulteriore inerzia.
Alla luce delle superiori considerazioni, il Collegio ritiene
di potere affrontare nel merito la controversia prescindendo
dall’indagine sul silenzio serbato dall’amministrazione
(cfr. sul punto Cons. St., Sez. V, 20 settembre 2000 n.
4856).
3.- Venendo quindi al merito della causa ed, in particolare,
al secondo motivo di ricorso, col quale viene eccepita la
violazione dell’art. 29 del DPR 20 dicembre 1979 n. 761,
deve osservarsi che, in punto di fatto, la pretesa del ricorrente
risulta fondata, secondo quanto di seguito precisato.
Nello specifico, dalla lettura della deliberazione n. 741
del 9 giugno 1992 dell’USL n. 3 di Marsala emergono tre
importanti circostanze:
a) la vacanza del posto di primario della divisione di ostetricia
e ginecologia;
b) l’attivazione della procedura del pubblico concorso per
la copertura della suddetta vacanza;
c) l’attribuzione al dott. Coppola delle mansioni superiori
per un periodo non superiore a sei mesi, con effetto dal
5.12.1991 fino all’immissione in servizio del vincitore
del pubblico concorso e comunque non oltre il 31.8.1992.
La deliberazione n. 728 del 6 luglio 1995, nel prendere
atto che l’interessato ha continuato a svolgere le mansioni
di Primario della Divisione anche dopo il periodo di formale
incarico, attribuisce le mansioni superiori in discorso
per il periodo 1° marzo 1995 – 31 agosto 1995.
Inoltre, l’esame della copiosa documentazione prodotta dall’AUSL
di Trapani, acquisita agli atti di causa a seguito di ordinanza
istruttoria, fuga ogni dubbio in ordine alla circostanza
che l’interessato ha effettivamente svolto di fatto le mansioni
superiori dal 1° settembre 1992 , data successiva al semestre
di esercizio delle funzioni superiori attribuite formalmente
con primo regolare provvedimento di incarico, fino al 1°
marzo 1995, data in cui il ricorrente ha di nuovo svolto
formalmente, per un secondo periodo, le funzioni primariali
sulla base di regolare incarico (deliberazione n. 741/1992).
In proposito, per giurisprudenza consolidata – diversamente
da altre situazioni nell’ambito del pubblico impiego, in
generale, e del settore sanitario, in particolare - lo svolgimento
delle funzioni primariali da parte dell'aiuto medico ospedaliero,
nel caso di vacanza e disponibilità del relativo posto di
direzione, assume rilievo ai fini economici indipendentemente
dall'adozione di un formale provvedimento di incarico ad
hoc. In queste ipotesi, l’immissione nelle funzioni avviene
necessariamente al fine di evitare che una struttura sanitaria,
quale una divisione ospedaliera, possa funzionare in totale
mancanza dell'organo tecnico professionale di vertice (ex
multis, Cons. Stato Ad Plen. 2/1991; Cons. di Stato, V Sez.,
16 luglio 2002, n. 3962, e 19 gennaio 2005, n. 89);
Né ricorre, nella fattispecie in esame, la diversa ipotesi
di sostituzione vicaria della figura apicale, che si configura
ogni qual volta chi ricopre l’ incarico di vertice sia temporaneamente
assente o comunque impossibilitato ad esercitare le funzioni
e che, rientrando nell'ambito dei compiti funzionali della
qualifica rivestita, non comporta maggiorazioni stipendiali.
Ciò posto, a livello normativo, l'art. 29 del D.P.R. 20
dicembre 1979 n.761 - relativo allo stato giuridico del
personale delle unità sanitarie locali - prevede che eccezionalmente
in caso di esigenze di servizio il dipendente possa essere
adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea
non può comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare
e non dà diritto a variazioni del trattamento economico,
ponendo in capo all'amministrazione l'obbligo di coprire
i posti di ruolo vacanti con l’indizione di appositi concorsi.
La stessa norma chiarisce, altresì, che la sostituzione
di personale in posizione funzionale più elevata non costituisce
esercizio di mansioni superiori ove rientri tra i compiti
attinenti alla propria qualifica.
Successivamente, l'art. 121, settimo comma, del D.P.R. 28
novembre 1990, n. 384, norma applicabile alla fattispecie
in esame, ha dettato nuove regole in tema svolgimento di
mansioni superiori. In particolare, è stata prevista la
corresponsione del compenso per il periodo eccedente i sessanta
giorni commisurato alla differenza fra lo stipendio base
della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza,
per non più di sei mesi, cessati i quali le mansioni superiori
non sono in alcun caso rinnovabili.
Sul punto si è però pronunciata la Corte Costituzionale,
con le sentenze n.57 del 23 febbraio 1989 e n.296 del 19
giugno 1990, nelle quali è stato affermato il diritto del
prestatore di lavoro che abbia svolto mansioni superiori
per un periodo eccedente i sessanta giorni di cui al citato
art.29, a ricevere il trattamento economico corrispondente
alla superiore attività in concreto svolta, ciò in via di
diretta applicazione dell'art.36 della Costituzione, sulla
base dell'art.2126 Cod. Civ., applicabile anche nel caso
di specie ai rapporti di pubblico impiego.
Il principio enunciato conduce a non considerare illegittimo
il comportamento del dipendente che esercita in vacanza
di posto le conferite mansioni superiori ancorché l’esercizio
stesso - in violazione del citato disposto di cui all’art.
29, comma 2, D.P.R. 761/79 - ecceda i sessanta giorni. In
questo caso, afferma il Giudice delle leggi, illegittimo
è piuttosto il comportamento dell’Amministrazione che mantiene
l'attribuzione di mansioni superiori oltre il termine massimo
indicato dalla legge.
Peraltro, l’illegittimità non comporta la nullità assoluta
dell'atto di conferimento dell'incarico, con travolgimento
di tutte le conseguenze da esso derivanti, in quanto la
violazione del limite temporale, posto dalla norma de qua
in ragione di principi di ordine sollecitatorio dell'azione
amministrativa, è tale da non coinvolgere i principi giuridici
ed etici fondamentali dell'ordinamento, con conseguente
giudizio di illiceità della prestazione lavorativa ad esso
collegata, ma comporta il diritto, in capo al dipendente,
alla retribuzione delle superiori mansioni esercitate.
In prosieguo, con la sentenza n.101 del 31 marzo 1995, la
stessa Corte Costituzionale, nel ribadire i sopra esposti
principi, ha aggiunto che il potere attribuito al dirigente,
preposto all'organizzazione del lavoro, di trasferire temporaneamente
un dipendente a mansioni superiori per esigenze straordinarie
di servizio, è un mezzo indispensabile per assicurare il
buon andamento dell'Amministrazione, comportando per il
lavoratore non già l'acquisizione definitiva della qualifica,
ma il trattamento retributivo corrispondente alle funzioni
espletate, ai sensi dell'art.36 Cost.
Da tale consolidato indirizzo giurisprudenziale il Collegio,
con riferimento alla fattispecie dedotta nel presente giudizio,
non trova motivo di discostarsi. Pertanto, sulla base delle
sopra esposte considerazioni al dr. Coppola compete, per
il periodo in cui la sostituzione di fatto ha avuto luogo
(1° settembre 1992 – 28 febbraio 1995), la differenza fra
il trattamento economico iniziale previsto per il primario
ed il trattamento economico in concreto percepito quale
aiuto (comprensivo delle maggiorazioni derivanti da anzianità
di servizio), tenendo altresì conto del principio giurisprudenziale
secondo il quale, nell'ambito del servizio sanitario nazionale
relativamente all'esercizio riconosciuto delle mansioni
superiori (nel caso di specie, funzioni primariali), l'art.
121 del d.P.R. n. 384 del 1990, correttamente, limita la
corresponsione della sola differenza degli stipendi di base,
con esclusione dei compensi accessori, in considerazione
del carattere di eccezionalità dell'esercizio delle mansioni
superiori nell'ambito del pubblico impiego (Consiglio di
Stato, sez. V, dec. 794 del 22 febbraio 2001).
Sulle somme così dovute vanno corrisposti rivalutazione
monetaria ed interessi in misura conforme ai criteri fissati
con la decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato n. 3 del 15 giugno 1998. Pertanto, per i ratei retributivi
maturati fino al 31 dicembre 1994 vanno corrisposti, oltre
agli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza
dei singoli ratei), anche il danno da svalutazione. Diversamente,
per i ratei maturati successivamente - trovando applicazione
la previsione di cui all'art. 22, comma 36, della l. 23
dicembre 1994 n. 724 - spettano solo gli interessi, mentre
la rivalutazione a titolo di maggior danno può essere attribuita
unicamente se risulti superiore all'interesse legale. Gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati
separatamente sull'importo nominale del credito, per cui
sulla somma dovuta quale rivalutazione non vanno calcolati
né gli interessi né la rivalutazione ulteriore e sulla somma
dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora
interessi e rivalutazione.
4.- E infondato, invece, il terzo motivo di ricorso, col
quale il ricorrente deduce l’illegittimità della delibera
dell’Usl n. 3 di Marsala n. 728/1995 nel punto in cui, violando
a suo avviso l’art. 121 DPR 384/1990, deduce i primi due
mesi per i quali non è prevista alcuna maggiore retribuzione.
Sul punto, il Collegio ritiene di dovere svolgere le seguenti
considerazioni. L’art. 121 DPR 384/1990 comma 7 precisa
che al dipendente incaricato delle mansioni superiori è
corrisposto, per non più di sei mesi, un compenso per il
periodo eccedente i sessanta giorni commisurato alla differenza
fra lo stipendio base della posizione superiore e quello
della posizione di appartenenza. Il comma 7 va coordinato
con i commi 2, 3 e 6 del richiamato art. 121. Il comma 2
prescrive che, per esigenze di servizio ed al fine di assicurare
la continuità della funzione ed a condizione che siano state
attivate le procedure concorsuali per la copertura del posto
vacante, il medico dipendente può eccezionalmente essere
adibito a mansioni superiori; il comma 3 precisa che le
mansioni superiori si configurano solo nel caso in cui la
sostituzione del dipendente di posizione funzionale immediatamente
superiore non rientri tra gli ordinari compiti della posizione
funzionale sottostante; infine, il comma 6 chiarisce che
“l'assegnazione temporanea alle mansioni superiori prevista
dai commi 3 e 4 non deve eccedere i sessanta giorni nell'anno
solare e non dà titolo ad alcuna retribuzione”. Dall’ordito
normativo appena descritto si evince che nell’ambito dei
compiti propri della funzione di aiuto rientra la sostituzione
temporanea del primario per un periodo non eccedente i sessanta
giorni, compito ordinario della qualifica di appartenenza
che si rinnova per ciascun anno solare.
Pertanto, nella determinazione delle differenze retributive
che competono al dott. Coppola, vanno detratti sessanta
giorni per ogni anno in cui le mansioni superiori sono state
svolte. Al riguardo, si ritiene conforme al dato normativo
computare la detrazione per ciascun anno solare a partire
dal 5 dicembre 1991, perché è da quella data che l’interessato
ha svolto ininterrottamente le mansioni superiori, senza
distinguere tra i periodi in cui tali mansioni sono state
svolte di fatto e quelli in cui l’interessato è stato insediato
nelle funzioni primariali a seguito di formale incarico,
dovendosi guardare semplicemente alla circostanza del continuativo
svolgimento di funzioni superiori rispetto a quelle della
qualifica di appartenenza.
Vanno altresì esclusi tutti i giorni in cui il ricorrente
non abbia effettivamente esercitato tali mansioni per ferie,
permessi e congedi concessi a vario titolo (cfr. Cds, V
Sezione, 11 dicembre 1995 n. 1684; CdS, sez V, 15 ottobre
2003, n. 6303).
Conclusivamente va, pertanto, dichiarato il diritto del
ricorrente al pagamento, delle differenze retributive, come
sopra riconosciute e non ancora corrisposte, maggiorate
di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a
decorrere dall'inizio della prestazione e fino al soddisfo.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, considerata la natura
della controversia, per disporre la compensazione delle
spese di giudizio tra le parti.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione II, definitivamente pronunciando, previa
estromissione dal giudizio dell'A.S.L. 9 di Trapani, accoglie
il ricorso in epigrafe indicato, nei limiti precisati in
motivazione e, per l'effetto, condanna l’U.S.L. n. 3 di
Marsala a corrispondere al ricorrente le differenze retributive
secondo quanto specificato in motivazione stessa, con interessi
e rivalutazione a norma di legge dalle singole scadenze
fino all’effettivo soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 3 maggio 2005, con l'intervento dei signori magistrati:
Filippo Giamportone, Consigliere;
Gianmario Palliggiano, Referendario, estensore.
|
| |
|
Depositato in Segreteria il 5.7.2005
|
|
|
|
 |
|
| |
|