| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 8 luglio 2005
n. 5553
Pres. Amadio, est. Realfonzo
SOC ENTERPRICE DIGITAL ARCHITECTS Spa (avv. F. Cardarelli)
c. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (avv.
Stato), Accenture srl, Auselda Aed Group Spa (n.c.), EDS
Electronic Data System Spa (avv. B. Carbone, M. Zoppolato
e A. Clarizia), Enelit Srl (n.c.), Finsiel (avv. F. Lattanzi
e F. Satta), ad adiuvandum IBM Italia (avv. G. F. Ferrari)
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1. Processo – Appello – Impugnazione della
sentenza in primo grado per omissione di pronuncia – Ammissibilità
– Condizioni
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2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Requisito dell’esperienza – Rilevanza sia in sede di prequalifica,
sia per la valutazione delle offerte – Legittimità – Sussiste
– Condizioni
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3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Commissione di gara – Configurabilità di una data di scadenza
per l’esercizio delle sue funzioni – Non sussiste – Motivi
- Conseguenze
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4. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Annullamento giurisdizionale per vizi formali e rinnovazione
della gara – Obbligo di rinnovare l’intero procedimento
– Non sussiste – Motivi - Conseguenze
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5. Contratti della P.A. – Associazione temporanea
di imprese - Art. 35 L. 109/ 1994 – Modifiche alla composizione
dell’ATI – Applicazione analogica alla disciplina degli
appalti di servizi - Sussiste
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6. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Possibilità prevista tra le opzioni contrattuali di affidare
servizi tipologicamente identici a quelli previsti dal contratto
– Sussiste - Condizioni
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1. L’omissione di pronuncia su domande o
su eccezioni delle parti costituisce una violazione del
principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato
ex art. 112 c.p.c., la quale tuttavia può essere fatta valere
non ex se, ma come vizio inficiante la formazione del giudizio
(1).
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2. In tema di gare d’appalto di servizi,
è legittimo l’utilizzo del requisito dell’esperienza dei
partecipanti sia in sede di prequalifica, sia in sede di
valutazione delle offerte. Nella valutazione delle offerte
tuttavia non devono essere presi in considerazione i medesimi
requisiti minimi necessariamente richiesti per la qualificazione
alla gara, ma le maggiori referenze positive (quindi non
si possono valutare il fatturato minimo, il numero o l’elenco
dei fornitori richiesti per l’ammissione alla gara, ma l’entità
ed i risultati utili delle precedenti esperienze). Ulteriore,
ed indispensabile, condizione da rispettare è che il requisito
dell’esperienza non debba avere influenza decisiva sull’affidamento
dell’appalto (2). Se infatti l’incidenza funzionale del
predetto criterio resta in un ambito percentualmente e funzionalmente
circoscritto non sussiste alcuna violazione del principio
di separazione tra requisiti di qualificazione tecnico economica
e dei requisiti di valutazione dell’offerta.
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3. L’assegnazione di un termine ad una Commissione
di gara per l’espletamento di attività tecniche costituisce
un atto riconducibile al novero delle attività istruttorie
previste dall’art. 6 lett. b della L. n. 241/1990. Per nessuna
ragione si può ritenere che esso costituisca la data di
scadenza della commissione medesima. Per tale ragione, se
è certamente vero che le Commissioni sono organi straordinari
dell’Amministrazione, è altrettanto vero che sono tipicamente
connotati dall’occasionalità e dalla temporaneità, per cui
istituzionalmente non hanno un periodo prestabilito di durata.
Deve pertanto escludersi che esse possano scadere e che
quindi si possa applicare il decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 293 (convertito in l. 15 luglio 1994, n. 444), per cui
il regime di prorogatio a tempo indeterminato delle predette
commissioni viene sanzionato con la nullità.
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4. Se l’annullamento giurisdizionale di una
gara d’appalto, con conseguente rinnovazione della procedura,
sia basato su vizi formali, è legittimo, in applicazione
del principio di conservazione degli atti giuridici (utile
per inutile non vitiatur) eliminare in sede di riemanazione
il vizio censurato dal giudice senza rinnovare l’intero
procedimento. Infatti nelle ipotesi di annullamento per
vizio di motivazione non è escluso il potere della p.a.
di provvedere negli stessi sensi dell'atto precedentemente
annullato, essendole imposto soltanto di esplicitare adeguatamente
i motivi della nuova determinazione (3).
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5. La disposizione di cui all'art. 35 L.
11 febbraio 1994 n. 109, che consente all'amministrazione
di accettare atti di trasformazione dell'appaltatore di
opere pubbliche (così superando il disposto dell' art. 18
comma 2 L. 19 marzo 1990 n. 55 nella parte in cui esclude
qualsiasi modificazione del soggetto che deve eseguire il
contratto) ha carattere di norma di principio e, pertanto,
è applicabile analogicamente anche agli appalti di servizi
(4).
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6. In un contratto pluriennale di servizi
da esplicarsi su un vasto ambito territoriale decentrato
è sempre legittima l’inclusione tra le opzioni contrattuali
della possibilità di affidare servizi tipologicamente identici
a quelli previsti dal contratto, da svolgersi sulla base
delle tariffe unitarie e nei limiti dei volumi massimi complessivi
previsti dal contratto.
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(1)
Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria – Sentenza 22
gennaio 1997, n. 3
(2) In tal senso si è espressa la Commissione Europea con
il Libro Verde sugli appalti pubblici della Comunità del
1996, secondo la quale l’aggiudicazione deve essere sempre
attribuita “all’offerta che sembra la migliore in relazione
all’appalto stesso” e non “all’offerta presentata dal candidato
che ha maggior esperienza o più peso finanziario degli altri”
(3) Cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 ottobre 2003, n. 6334;
Consiglio Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n. 1328.
(4) Cfr. Cons. Stato, V Sez., 24 aprile 2002 n. 2208, idem
Sez. VI 29 novembre 2004 n. 7802; Tar Sardegna 2 febbraio
2003 n. 156. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
LAZIO
Sez. III^-bis
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composto da: dr. Giulio AMADIO Presidente
f.f. - dr. Umberto REALFONZO Consigliere-rel. - dr. Antonio
VINCIGUERRA Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 32/2005 proposto da
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SOC ENTERPRICE DIGITAL ARCHICTS Spa,
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dall'avv. Francesco Cardarelli, presso il cui studio in
Roma è elettivamente domiciliato in Vicolo Orbitellj n.
31;
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contro
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- il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA'
E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,o e difeso
dall' Avvocatura Generale dello Stato;
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e nei confronti
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- della Società Accenture srl;, non
costituitasi in giudizio;
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- della Soc. Auselda Aed Group Spa
non costituitosi formalmente in giudizio;
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- della Soc. EDS Electronic Data System
Spa (RTI), in persona del legale rappresentante pro
tempore, difeso dagli avv. Benedetto Carbone, Maurizio Zoppolato
e Angelo Clarizia;
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- della Soc. Enelit Srl, non costituitasi
in giudizio;
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- della Soc. Finsiel, in persona del
legale rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. Filippo
Lattanzi e Filippo Satta;
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CON L’INTERVENTO AD ADJUVANDUM
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- della Soc. IBM Italia, in persona
del legale rappresentante pro tempore, e difeso rappresentata
e difesa dall'avv. Giuseppe Franco Ferrari;
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per l'annullamento
A. quanto al ricorso introduttivo ed al primo atto di motivi
aggiunti notificati in data 21.1.05 ed al secondo atto notificato
in data 16.2.05:
- del provvedimento n. prot. 5067 del 21.12.2004 con il
quale il Direttore Generale del Ministero dell 'Istruzione,
Università e Ricerca, ha approvato l'operato della Commissione
giudicatrice nominata con D.D. in data 7 agosto 2002 e ricostituita
con D.D. in data 3 agosto 2004 e la documentazione della
stessa trasmessa e, per l' effetto, ha aggiudicato la gara
a procedura ristretta per i servizi di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione, Università
e Ricerca e di organizzazione e gestione del comprensorio
di Villa Lucidi al RTI tra EDS Italia s.p.a., Accenture
s.p.a., Auselda AED Group SP A, Enel.it spa;
di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso,
incidentale e consequenziale a quello impugnato, con particolare
ma non esclusivo riferimento:
- alla comunicazione del 21.12.2004 n. prot. 5068 con cui
è stato trasmesso i1 provvedimento impugnato;
- alla lettera di invito del 23 maggio 2002 a firma del
Direttore Generale del MIUR;
- al D.D. del 3 agosto 2004 con il quale è stata ricostituita
la Commissione giudicatrice di gara;
- a tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione giudicatrice
ricostituita con il D.D.3 agosto 2004;
B. quanto all’atto di motivi aggiunti notificati in data
10.3.05:
- alla nota 3904 del 18.10.2004 del Direttore Generale;
- alla nota 4776 del 2.12.2004 del medesimo Direttore Generale;
- al decreto dirigenziale prot. 5095 del 22.12.2004 a firma
del Direttore Generale di delega alla stipulazione del contratto;
- al decreto dirigenziale di approvazione del contratto
rep. 1996 del 10.1.2005;
- del contratto rep. 1996 del 10.1.2005 sottoscritto tra
il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e il RTI tra EDS Italia S.p.a., Accenture S.p.a., Auselda
AED Group S.p.a., Visto il ricorso con i relativi motivi
aggiunti ;
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Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 31 marzo 2005
il Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi gli avvocati di
cui al verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
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FATTO
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Con il presente gravame, l’Enterprise Digital
Architets S.p.A.(EDA), che in precedenza aveva impugnato
vittoriosamente l’aggiudicazione dell’appalto concorso per
lo svolgimento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema
Informativo del Ministero dell’Istruzione -- impugna gli
atti di ripresa del procedimento e la conseguente successiva
aggiudicazione al RTI E.D.S. controinteressato .
Con il motivo introdotto con il gravame introduttivo e con
le numerose censure degli atti di motivi aggiunti meglio
specificati in epigrafe, la società ricorrente denuncia
la violazione dell’art. 13 del d.lgs. 157/1995; nonché eccesso
di potere per violazione di giudicato; contraddittorietà
e violazione delle regole dell’evidenza pubblica; difetto
di motivazione; sviamento e travisamento della situazione
di diritto.
L’Amministrazione ed il RTI controinteressato si sono costituiti
in giudizio e con i propri scritti difensivi hanno eccepito
l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza del gravame
e dei relativi motivi aggiunti.
Con le rispettive memorie per la discussione, e con la relativa
documentazione a sostegno, le parti hanno sottolineato le
proprie tesi.
All'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti,
la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ai sensi dell’art. 23-bis della L. 6 dicembre 1971 n.1034,
il relativo dispositivo n.83/2005 è stato depositato in
data 4 aprile 2005.
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DIRITTO
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Si deve premettere che la presente vicenda
scaturisce dall’esecuzione, da parte del MIUR di due sentenze
della VI Sez. del Consiglio di Stato, precedentemente intervenute
sulla gara d’appalto in questione, quali in particolare:
- la n. 1459/2004, con cui era stata annullata l’ammissione
alla gara del raggruppamento aggiudicatario IBM -- con conseguente
avvio del procedimento di decadenza dell'aggiudicazione
-- sul duplice presupposto della carenza del certificato
ISO 9001 della consociata Metropolis; e dell’estraneità
dei servizi informatici al suo oggetto sociale;
- la n. 1458/2004 con cui, su ricorso della odierna ricorrente
E.D.A., era stata annullata l’aggiudicazione sotto il profilo
del difetto di motivazione, per l’illegittimità dell’utilizzo
del criterio della maggioranza e della conseguente verbalizzazione
dei lavori della Commissione che consentivano di ricostruire
l’iter seguito nell’attribuzione dei punteggi. La predetta
decisione aveva peraltro dichiarato assorbiti le restanti
la censure con cui EDA aveva appellato la sentenza del TAR.
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1. Nell'ordine logico delle questioni deve
essere in primis affrontato il primo profilo del primo motivo
aggiunto con cui si lamenta che sulla censura -- con cui
si denunciava la violazione della regola del divieto di
contaminazione fra criteri di preselezione e di aggiudicazione
-- non si sarebbe formato alcun giudicato in quanto, giudicata
inammissibile in primo grado, era stata dichiarata assorbita
nella sentenza di appello che accoglieva in parte il ricorso
EDA.
EDA avrebbe dunque un preciso interesse alla riproposizione
della questione perchè questa era risultata in concreto
determinante sia per l’esclusione della valutazione dell’offerta
EDA perché al di sotto della soglia della sufficienza tecnica
che, al contrario, per l'ammissione dell'offerta EDS.
In assenza di una motivazione di rigetto o di una declaratoria
di soccombenza da parte del giudice d'appello, non si sarebbe
formato alcun giudicato sulla censura (come ritenuto dalla
giurisprudenza maggioritaria: cfr. infra multa Cons. Stato
Sez. V 23 marzo 2000; Tar Lazio Sezione Terza-ter n. 13761/2004
e n. 9005/2004 e n. 6167/2004) per cui la ricorrente poteva
riproporre i medesimi motivi avverso i nuovi atti adottati
dall’amministrazione senza violare il ne bis in idem.
Né ciò sarebbe stato ostacolo dalla pronuncia dell’ottemperanza
n. 6457/2004 del medesimo Consiglio di Stato che utilizzando
l’espressione “non travolti” intendeva per l’appunto dire
“non espressamente riformati dalla sentenza di appello”,
con ciò confermando pienamente il potere dell’Amministrazione
di modificare o annullare i parametri illegittimi in ossequio
al principio comunitario dell’effettività della tutela di
cui alla direttiva 89/665/CE.
Alla luce dei precedenti del giudice d’appello sul caso
in esame, l’assunto non può essere condiviso.
Non è assolutamente questa la sede propria per l’approfondimento
dei profili sistematici concernenti la rilevanza dell’assorbimento
dei motivi in sede di giudizio di appello. Qui basta ricordare
che, l'omissione di pronuncia su domande o su eccezioni
delle parti costituisce una violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.
112, c.p.c., che però non può essere fatta valere "ex se",
ma per l’appunto come risultato di un “errore di fatto”
rilevante ai fini della formazione del giudizio (cfr. Consiglio
Stato a. plen., 22 gennaio 1997, n. 3).
Tuttavia l’assorbimento in appello non sempre integra un’omissione
di pronuncia, idonea ad integrare gli estremi dell' errore
revocatorio contemplato dall'art. 395, numero 4, c.p.c.
.
Il giudicato di appello, fissando definitivamente la "norma"
amministrativa del caso concreto, partecipa della natura
dei comandi giuridici (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4
febbraio 2004, n. 388) per cui -- quando dall’interpretazione
complessiva del processo logico-causale della sentenza risultano
chiaramente delineate dal giudice d’appello le conseguenze
giuridiche fondamentali conseguenti alla decisione – può
ritenersi formato “un giudicato implicito” sul caso, in
quanto non vi è stata una reale abdicazione dell’onere di
motivazione della decisione.
Nella caso di specie, appare decisivo il rilievo per cui
la motivazione della decisione di appello è incentrata su
un profilo procedimentalmente successivo a quello investito
dalla censura dichiarata assorbita. La assorbente rilevanza
delle modalità di verbalizzazione dei giudizi derivanti
dall’applicazione dei criteri indicati dal bando, da parte
della Commissione implica l’automatica inconferenza delle
censure concernenti profili procedimentalmente precedenti
o presupposti.
Pertanto, essendo mancata una specifica declaratoria di
illegittimità dei criteri qui riproposti, l’effetto conformativo
della sentenza implicava quindi che il rinnovo dei lavori
della commissione non potesse prescindere dall’applicazione
dei criteri originariamente consacrato nel bando e mai annullati.
E tale orientamente è direttamente confermato dal giudice
d’appello che, nella successiva pronuncia n. 6457/2004 della
medesima VI Sezione, aveva espressamente affermato, in sede
di ottemperanza della ricordata decisione, che “ulteriore
garanzia di imparzialità è desumibile dall’esistenza di
criteri di massima predeterminati che non sono stati travolti
dal giudicato”.
La legittimità dell’esperienza del fornitore appare comunque
confermata direttamente in sede ottemperanza.
Si deve conseguentemente concludere per l’inammissibilità
di una censura che è logicamente e giuridicamente preclusa
dal formarsi di un giudicato implicito sul punto.
Quanto alla possibilità del MIUR di procedere ad un annullamento
di ufficio e riformare il parametro asseritamene illegittimo
si rinvia a quanto segue.
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2. Tuttavia, per ragioni di giustizia, il
Collegio non ritiene comunque di doversi sottrarre alla
confutazione del merito della censura dedotta con l'unica
rubrica del ricorso introduttivo e con il secondo profilo
del primo motivo del primo atto aggiunto.
Sotto il profilo sostanziale si lamenta l’illegittimità
della inserimento nella lettera di invito della disposizione
-- qui espressamente impugnata sul punto -- che prevedeva,
quale elemento di valutazione delle offerte, l’esperienza
del fornitore e la conseguente determinazione della Commissione
di utilizzare dette pregresse esperienze quali fattori di
attribuzione dei punteggi, dato che analogo criterio dell’esperienza
era utilizzato dal bando (cfr. punto 13) per la prequalifica
dei concorrenti da invitare alla gara.
Il ricorso a tale criterio sarebbe stato duramente stigmatizzato
sia dalla Commissione Europea con il Libro Verde sugli appalti
pubblici della Comunità del 1996; sia dalla Corte di Giustizia
delle comunità con la decisione 19 giugno 2003, causa: c-315/2001
della Sezione VI; e sia dalla giurisprudenza nazionale(cfr.
Cons. Stato dez. V 16 aprile 2003 n.1993; Tar Lazio sez.
Seconda-ter 12 febbraio 2004 n.1395).
L’assunto è infondato.
Se il mercato degli appalti pubblici non deve costituire
un mondo separato dal mercato internazionale, allora non
si può ignorare che, nella realtà degli appalti dei servizi
affidati dai privati e dalle industrie, la qualità delle
referenze costituiscono uno degli elementi imprescindibili
per la individuazione dell’appaltatore.
Ciò posto, l’applicazione del principio di cui alla decisione
19 giugno 2003, causa: c-315/2001 della Sezione VI, della
Corte di giustizia delle comunità non può né essere totalmente
avulsa dall’originario contesto che l’aveva generato e neppure
comportare conseguenze irragionevoli o comunque del tutto
lontane dalle ordinarie logiche del mercato.
Ai fini della reale comprensione del principio deve infatti
ricordarsi che:
-- il bando di gara, che era stato oggetto del giudizio,
assegnava alla lista dei precedenti acquirenti (cfr. punto
2.1 della decisione richiamata) ben il 20% dei punti;
-- il meccanismo individuato faceva ricorso ad una formula
meccanica di valutazione (il più alto numero di acquirenti,
diviso per il secondo numero più alto, moltiplicato per
20 punti);
-- le diverse “referenze” relative ai prodotti proposti
dagli offerenti ad altri clienti erano addirittura automaticamente
retribuite con il punteggio, senza nemmeno verificare se
l'esperienza di questi ultimi con i prodotti acquistati
fosse stata positiva o negativa (punto 57 della decisione).
In tale specifico quadro fattuale era evidente come, un
semplice elenco di referenze contenente “unicamente l'identità
e il numero dei clienti precedenti degli offerenti, senza
contenere altre precisazioni relative alle consegne effettuate
a tali clienti, non fornisse alcuna indicazione che consenta
di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. b), della direttiva 93/36,
e non poteva quindi in nessun modo costituire un criterio
di aggiudicazione ai sensi di tale disposizione” (punto
66 della decisione).
Ciò posto, la medesima pronuncia della Corte UE (cfr. punto
63) ricorda come l’elenco dei criteri di aggiudicazione
dell’appalto con il sistema dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, è preceduta dall’espressione «per esempio»:
la lettera della legge manifesta quindi chiaramente l’intendimento
di far luogo ad una numerazione non tassativa (analogamente
in materia di appalti pubblici servizi, 17 settembre 2002,
causa C-513/99).
Si deve poi ancora osservare come la ricordata necessità
di non discostare gli appalti pubblici dalle prassi del
mercato, fa poi apparire alquanto irragionevole una estremizzata
applicazione del principio al settore dei servizi.
Per gli appalti di forniture (che si risolvono in un’obbligazione
di “dare”), l’individuazione dei punteggi spettanti a ciascun
concorrente in sede di offerta economicamente più vantaggiosa
può essere effettuata sulla base della verifica oggettiva
della scheda tecnica di costruzione ovvero dei campioni
o dei prototipi dei prodotti.
Nei servizi (che invece attengono ad obbligazioni di facere)
l’offerta si riduce ad una promessa di effettuare esattamente
le prestazioni individuate nel disciplinare d’oneri, per
cui il rilievo delle esperienze precedenti costituisce un
utile elemento indicativamente integrativo per una differenziazione
tra le diverse offerte.
In conseguenza, nell’ambito dei criteri diretti a valutare
le modalità operative dell’impresa di servizi e, quindi,
le caratteristiche qualitative della sua offerta, appare
legittimo far luogo alla previsione di punteggi in grado
di remunerare gli elementi di capacità direttamente ricollegabili
all’analisi del livello ontologico e qualitativo delle prestazioni
rese nel passato.
Non devono però esser presi in esame i medesimi requisiti
minimi necessarimente richiesti per la qualificazione alla
gara, ma le maggiori referenze positive. In altre parole
non si possono valutare il fatturato minimo, il numero o
l’elenco dei fornitori richiesti per l’ammissione alla gara,
ma l’entità ed i risultati utili delle precedenti esperienze.
Tuttavia è indispensabile che tale criterio non possa, e
non debba, avere influenza decisiva sull’affidamento dell’appalto:
l’aggiudicazione deve cioè essere sempre attribuito “all’offerta
che sembra la migliore in relazione all’appalto stesso”,
e non “all’offerta presentata dal candidato che ha maggior
esperienza o più peso finanziario degli altri”( Libro Verde
sugli appalti pubblici della Comunità del 1996).
Se l’incidenza funzionale di un tale criterio resta in un
ambito percentualmente e funzionalmente circoscritto non
costituisce dunque violazione del principio di separazione
tra requisiti di qualificazione tecnico economica e dei
requisiti di valutazione dell’offerta, la remunerazione
della capacità produttiva di chi è in grado di dimostrare
di aver garantito una maggiore “costumer satisfaction”.
Ed è esattamente questo lo scenario dell’appalto per cui
è causa, come del resto ha rilevato anche la Direzione Generale
per il Mercato interno la quale, con la nota di chiusura
sul reclamo n.2004/4566 relativo proprio all’appalto in
questione, non aveva ritenuto di procedere all’apertura
di una procedura di infrazione per la gara de quo, sul presupposto
della “incidenza marginale dell’elemento” il quale, pesando
punti 3,5 su 50, non costituiva un elemento determinante.
Se poi lo era divenuto nel caso in esame ciò era dipeso
soprattutto dalla bassa valutazione delle altre componenti
tecniche dell’offerta, rispetto alle quali però il dato
in esame non risultava funzionalmente discorsivo, ma finiva
per essere logicamente speculare.
Nel caso di specie, la Commissione non aveva valutato genericamente
l’elenco ed il numero dei fornitori, ma aveva concretizzato
le sue valutazioni con riferimento ad elementi concreti
della capacità produttiva quale la realizzazione di “centri
servizi già attivi”, la ”gestione di grandi realizzazioni”
o ancora la partnership in attività di project financing“.
Tali elementi non coincidevano dunque con i requisiti di
capacità tecnica.
Non vi era stata quindi alcuna reale commissione tra criterio
di aggiudicazione e requisiti per l’ammissione (come si
assume anche con il secondo profilo del primo motivo aggiunto)
in quanto gli elementi oggetto della valutazione non sono
stati il numero dei clienti o dei servizi, ed il solo valore
complessivo, ma la maggiore o minore capacità operativa
tra i diversi prestatori quale risultava dagli elementi
sopra indicati.
La introduzione della voce esperienza del fornitore, non
si poneva in un conflitto assoluto con l’ordinamento comunitario
in quanto non incideva in una misura rilevante nell’economia
ponderale della valutazione delle diverse offerte.
In definitiva dunque il motivo va respinto anche nel merito.
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3. Con il secondo motivo del primo atto aggiunto
come ampliato dal primo motivo del terzo atto aggiunto,si
lamenta che, una volta scaduto il termine stabilito dal
Direttore Generale, la Commissione – organo straordinario
e temporaneo della P.A. - non avrebbero potuto proseguire
oltre la scadenza del 30 settembre 2004 ai sensi della L.
n.144/1994. Essendo le proroghe comunque intervenute a termini
scaduti, gli atti della commissione successivamente adottati
sarebbero dunque affetti da nullità radicale per carenza
di legittimazione. Sul piano funzionale le defatiganti discussioni
sul metodo d valutazione di offerte tecniche perfettamente
conosciute avrebbero poi rivelato la scarsa credibilità
delle valutazioni
L’assunto non convince.
L’assegnazione (o come in questo caso la rissegnazione)
di un termine ad una Commissione di gara per l’espletamento
di attività tecniche costituisce un atto riconducibile al
novero delle attività istruttorie previste dall’art. 6 lett.
b della L. n. 241/1990. Per nessuna ragione si può ritenere
che esso costituisca la data di scadenza della commissione
medesima.
Per questo se è certamente vero che le Commissioni sono
organi straordinari dell’Amministrazione, è altrettanto
vero che sono tipicamente connotati dall’occasionalità e
dalla temporaneità, per cui istituzionalmente non hanno
un periodo prestabilito di durata.
Deve pertanto escludersi che possano scadere e quindi che
ad esse si possa applicare il decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 293 (convertito in l. 15 luglio 1994, n. 444). La norma
nacque per rimediare agli abusi connessi con l'orientamento
per cui il regime di prorogatio a tempo indeterminato era
ritenuto un istituto tacito valevole per tutti gli organi
collegiali ancorché scaduti (cfr. sull'argomento Consiglio
Stato, sez. V, 26 maggio 1997, n. 565). Ma nel caso in esame
non pare ricorrere l’esigenza di evitare l’esercizio sine
die di rilevanti funzioni pubbliche da parte di organi il
cui mandato temporale è venuto meno e mai rinnovati, per
cui è stata posta la sanzione di nullità prevista dall'articolo
2 della legge 444 cit. .
Pertanto se il termine assegnato ha un carattere esclusivamente
ordinatorio, è conseguentemente evidente che il relativo
decorso non determina assolutamente il venir meno ex se
della commissione di gara e tantomeno l’illegittimità dei
relativi adempimenti istruttori.
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4. Con il terzo motivo del primo atto aggiunto
si censura il metodo seguito dalla commissione la quale,
nell’attribuzione di punteggi aveva reiterato l’uso della
maggioranza, metodo giudicato non trasparente e contrastante
con il principio della collegialità dalla sentenza n. 1458/2004.
Inoltre, per effetto della sentenza per l'ottemperanza n.
6547/2004 si sarebbe proceduto alla valutazione tecnica
di offerte il cui contenuto in precedenza era stato già
conosciuto dalla Commissione. L'illegittimo utilizzo della
maggioranza accompagnato alla formulazione di un voto espresso
in forma palese, avrebbe portato alla formazione di una
volontà controllata da una maggioranza precostituita. Non
a caso la maggioranza determinante per l’aggiudicazione
della gara era la stessa che aveva determinato la precedente
valutazione in violazione del principio di imparzialità
e che aveva riconfermato i risultati della precedente valutazione,
sulla base di considerazioni dell'offerta EDA assolutamente
illogiche.
La censura è infondata.
La rinnovazione del giudizio sulle offerte tecniche derivava
infatti dalla ricordata sentenza per l’ottemperanza della
VI Sez. n. 6457/2004, per cui gli strali della ricorrente
appaiono diretti più verso la sostanza delle decisioni d'appello
che non verso gli atti qui impugnati.
Il Ministero ha dunque dovuto prender atto che il giudicato
fondato su vizi formali, non travolgeva l’intero procedimento
e quindi ben poteva -- in applicazione del principio di
conservazione degli atti giuridici (utile per inutile non
vitiatur) -- portare, in sede di riemanazione, ad eliminare
il vizio censurato dal giudice senza per questo rinnovare
l’intero procedimento.
Quanto poi alla conferma delle conclusioni precedentemente
assunte si osserva che il lavoro della commissione sul punto
appare esente da manifeste contraddittorietà, irrazionalità,
illogicità. Non essendo infatti stati toccati i criteri
di aggiudicazione, l’attività della ricostituita Commissione
in esecuzione delle inequivocabili pronunce del Consiglio
di Stato in sede di merito ed in sede di ottemperanza, nel
caso, poteva anche svolgersi in coerenza con le precedenti
determinazioni per non dar luogo a (contraddittori) differenti
giudizi sui medesimi aspetti tecnici.
Inoltre la acclarata illegittimità del ricorso al principio
di maggioranza afferiva al profilo funzionale del difetto
di motivazione.
Nelle ipotesi di annullamento per vizio di motivazione,
non è escluso il potere della p.a. di provvedere negli stessi
sensi dell'atto precedentemente annullato, essendole imposto
soltanto di esplicitare adeguatamente i motivi della nuova
determinazione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 15 ottobre
2003, n. 6334; Consiglio Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n.
1328).
Nella specie i verbali della Commissione erano stati ritenuti
illegittimi in quanto non permettevano di conoscere il giudizio
dei singoli commissari e quindi non permettevano di apprezzare
l'articolarsi delle diverse opinioni sui singoli profili.
In tale prospettiva, quello che rileva ai fini della trasparenza
e dell'imparzialità del procedimento è la possibilità di
conoscere le ragioni, i motivi ed i giudizi di tutti i singoli
componenti, ed in special modo di quelli che non ritengono
di dover aderire all'opinione maggioritaria. Non può però
dimenticarsi che, direttamente o indirettamente, tutte le
valutazioni di una commissione di gara sono sempre e comunque
il frutto del formarsi di una maggioranza nell'ambito dei
componenti.
Il capo di doglianza va dunque disatteso.
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5. Con l'unica rubrica del secondo atto aggiunto
si denuncia, sulla scia di una perizia tecnica già depositata
in precedenza, l'illegittimità di un giudizio fondato su
valutazioni palesemente false oppure manifestamente incongrue
dell'offerta della ricorrente.
La censura è inammissibile sotto due profili.
Per un verso, se è vero che la commissione si era limitata
a confermare la precedente valutazione, allora delle due
l'una: o i rilievi introdotti in questa sede erano state
già stati oggetto di censure nel primo giudizio, ed in tal
caso sarebbero coperte da giudicato ancorchè implicito;
ovvero non erano state introdotte nel precedente giudizio
ma in tal caso risulterebbero irrimediabilmente tardive
in quanto dirette avverso un atto dichiaratamente e pedissequamente
confermativo delle precedenti determinazioni.
D'altro verso la doglianza afferisce strettamente a profili
di merito amministrativo come tali appaiono esclusi dal
sindacato pieno di questo giudice.
Ne la valutazione complessiva della vicenda alla luce delle
complesse ed articolate vicende giurisdizionali in primo
ed in secondo grado che l’hanno preceduta, fanno ritenere,
allo stato che sussistano i presupposti per procedere ad
una consulenza tecnica d'ufficio o ad una verificazione
sul punto.
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6. Con il secondo motivo del terzo atto aggiunto
si lamenta che vi sarebbe stata la modifica del RTI EDS
aggiudicatario in assenza di ogni verifica dei requisiti
da parte dell’Amministrazione.
Mentre l’offerta era stata sottoscritta dal “Enel.it S.p.a”,
il contratto era invece stato sottoscritto da “ENEL APE
s.r.l.”. Nella nuova società non sarebbe transitato il patrimonio
necessario all’esecuzione dell’appalto (ed in particolare
le sedi di Venezia, Firenze, Torino, Napoli e Milano) che
invece per effetto di una differente scissione sarebbe stato
ceduto in favore “Enel.net”. Il MIUR avrebbe espletato le
necessarie verifiche istruttorie sia circa l’insussistenza
di cause di esclusione; sia relativamente al possesso dei
requisiti di capacità tecnico-economica, e sia per accertare
se ENEL APE -- al momento dell’aggiudicazione del contratto
(21.12.2004) -- aveva la certificazione di qualità richiesta.
Le doglianze sono infondate.
La Sezione al riguardo non può che rifarsi in materia a
quell’indirizzo maggioritario per cui la disposizione di
cui all'art. 35 L. 11 febbraio 1994 n. 109, che consente
all'amministrazione di accettare atti di trasformazione
dell'appaltatore di opere pubbliche (così superando il disposto
dell' art. 18 comma 2 L. 19 marzo 1990 n. 55 nella parte
in cui esclude qualsiasi modificazione del soggetto che
deve eseguire il contratto) ha carattere di norma di principio
e, pertanto, è applicabile analogicamente anche agli appalti
di servizi (cfr. Cons. Stato, V Sez., 24 aprile 2002 n.
2208, idem Sez. VI 29 novembre 2004 n. 7802; Tar Sardegna
2 febbraio 2003 n. 156, ecc.).
Né è vero che si trattava di un mutamento di soggettività
di un “partecipante ad una gara” in quanto nel caso di specie
era già intervenuta l’aggiudicazione dell’appalto all’Associazione
cui faceva parte la cedente (e non ancora la cessionaria)
per cui non si ravvisavano ostacoli di sorta all’integrale
trasferimento in capo al cessionario del complesso delle
situazioni soggettive, ivi compresa l’aspettativa della
conclusione del contratto(cfr. Cons. G.A. 22 marzo 2000
n.119).
E ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame si
tratta di mere operazioni di riorganizzazione societaria,
che non incidono assolutamente sulla reale affidabilità
dell’impresa (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI 29 novembre 2004
n. 7802). Qui non vi è stato un reale mutamento della soggettività
della società in quanto, non solo la proprietà di entrambe
le società afferivano alla medesima società ENEL s.p.a.,
ma la scissione non aveva minimamente interessato le attività
informatiche oggetto della gara in questione, ma la gestione
di una rete in fibra ottica per telecomunicazioni con il
contestuale conferimento di una parte delle strutture a
ciò collegate, ma non le intere sedi operative come indicato
dalla ricorrente, per le quali anzi è stata rilasciata la
certificazione ISO 9000:2000 per i servizi ITC.
Al riguardo poi si deve rilevare come il requisito del possesso
della certificazione ISO era stato rispettato dal raggruppamento
sia al momento dell’aggiudicazione (essendo in vigore quella
di ENEL.it) e sia al momento della stipula del contratto
essendo stata rilasciata quella ad ENEL.APE.
Né l’intervallo di un giorno tra le due certificazioni poteva
avere,sul piano sostanziale, un reale rilievo.
In conseguenza si deve rilevare, a proposito degli altri
requisiti di capacità tecnica ed economica che, come esattamente
osservato dalla difesa della controinteressata EDS, la fusione
per incorporazione (per cui la nuova società subentrava
a titolo universale alla sua dante causa) determinava il
trasferimento in capo alla subentrante anche degli elementi
che avevano determinato la ammissione,quali la struttura,
le risorse tecniche ed il fatturato pregresso).
Non è poi vero che era mancata una verifica della situazione
dato che la capogruppo non solo aveva puntualmente comunicato
la successione di Enel APE ad Enel.it, ma aveva prodotto
l’atto di fusione (versato in atti dal Ministero dal quale
risultava un capitale sociale addirittura superiore a quello
di Enel.it); la dichiarazione sostitutiva della stessa ai
sensi dell’art. 12 del d. lgs. n.157/1995, quella ex L.
68/1999; ed il certificato della CCIAA; la dichiarazione
di conferma e l’atto integrativo del mandato collettivo
alla capogruppo; ed infine una nuova fideiussione.
Né era necessario altro, in quanto il solo fatturato della
capogruppo aveva consentito al raggruppamento l’ammissione
alla gara, per cui il mutamento della configurazione sociale
di una delle mandanti non implicava il venir meno dei requisiti
minimi soggettivi previsti dal bando.
Il motivo va dunque respinto.
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7. Infine parimenti inconsistente è il terzo
motivo del terzo atto di motivi aggiunti con cui si lamenta
che, in violazione dell’art. 7 del d.lgs. n.157/1995, illegittimamente
il MIUR avrebbe rinegoziato il contratto introducendo ulteriori
prestazioni per € 41.276.158,00, senza richiedere il parere
al CNIPA prescritto dal d.lgs. n. 39/1993, rideterminando
forfetariamente la base di gara, le condizioni economiche
dell’aggiudicazione e le clausole del contratto sulle prestazioni
complementari e la cauzione.
L’assunto va respinto.
Come esattamente rilevato dalla Difesa Erariale, il massimale
del contratto originario IBM e di quello successivo stipulato
con EDS erano assolutamente identici nell’ammontare complessivo
(€ 193.572.035 + 47.552.959 per ulteriori prestazioni per
IBM; € 199.848.836 + 41.276.158 per ulteriori prestazioni
per EDS).
Non vi è dunque stata alcuna rinegoziazione, ma secondo
le normali prassi, al momento della stesura del contratto
principale si sono immediatamente inclusi, senza cioè dover
rinviare a futuri atti aggiuntivi, le somme che residuavano
contabilmente per la realizzazione degli ulteriori servizi
“a tariffa”.
L’estensione in questione costituiva quindi un’opzione contrattuale,in
esecuzione di una possibilità che l’ordinamento comunitario
espressamente prevede e disciplina all’art. 4,settimo coma,
del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 157 per cui “Nei casi in cui
l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per
il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo
valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi
opzionali”. Non a caso, il bando di gara prevedeva un importo
a base di asta di € 339.789.715,00 ed un valore massimo
possibile del contratto pari a € 387.342.674.
Del tutto inconferente è pertanto il riferimento all’art.
7 che disciplina il differente caso di ulteriori affidamenti
non ricompresi nella base d’asta.
Pertanto in un contratto pluriennale di servizi da esplicarsi
su un vasto ambito territoriale decentrato è sempre legittima
l’inclusione tra le opzioni contrattuali della possibilità
di affidare servizi tipologicamente identici a quelli previsti
dal contratto, da svolgersi sulla base delle tariffe unitarie
e nei limiti dei volumi massimi complessivi previsti dal
contratto.
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8. In conclusione il ricorso è infondato
e deve essere respinto.
Sussistono, in relazione alla complessità della materia,
sufficienti motivi per disporre l’integrale compensazione
delle spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio– Sez.III^-ter :
1) In parte respinge ed in parte dichiara inammissibile
il ricorso di cui in epigrafe.
2) Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall ' Autorità Amministrativa.
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Così deciso dal Tribunale Amministrativo
Regionale de] Lazio- Sez.lII"-bis, in Roma, nella Camera
di Consiglio del 31 marzo 2005.
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