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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 27 giugno 2005 n. 3064
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
Centro di Produzione s.p.a. (Avv.ti V. Colombo G. Giacomini e R. Padula) contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (Avvocatura dello Stato)


Autorizzazione e concessione – Istanza per l’unificazione di due impianti di trasmissione di onde radio posti nella stessa località ed operanti sulla stessa frequenza - Necessità di eliminare il fenomeno di autointerferenza tra gli stessi - Non risulta espressamente preclusa da disposizioni normative regolanti la materia – Diniego - Illegittimità

L'intervento di unificazione di due impianti di trasmissione di onde radio, posti nella stessa località ed operanti sulla stessa frequenza (104.900MHZ), volto a far cessare il fenomeno di autointerferenza tra gli stessi, in quanto finalizzato ad ottenere una ottimizzazione dello spettro radioelettrico, non risulta sia espressamente precluso da disposizioni normative regolanti la materia. Al contrario una siffatta richiesta, alla luce delle esigenze tecniche che la supportano, si appalesa conforme alle prescrizioni dettate in tema di variazioni tecniche possibili tra più impianti. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.3977/96 proposto da

 

SOCIETA' CENTRO DI PRODUZIONE S.P.A., rappresentata e difesa da Valeria Colombo Giorgio Giacomini e Roberto Padula con elezione di domicilio pressolo studio dell'avv. Padula R. in Firenze Via Lamarmora 55

 

contro

 

il MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria, ex lege, in Firenze via Degli Arazzieri 4;

 

per l’annullamento
della nota dell'ufficio Circoscrizionale del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per la Toscana del 18 luglio 1996 con cui si rigetta l'istanza intesa a trasferire l'impianto di radiodiffusione della postazione acustica a una postazione limitrofa sempre in località Monte Serra del Comune di Calci e si diffida la ricorrente a ripristinare l'assetto tecnico n. 75 operante sulla MHZ 104.900 in conformità a quanto autorizzato.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, per le parti l'avv. V. Colombo per la ricorrente e l'avv. dello Stato P. Pinna per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

La Società ricorrente, titolare di concessione ministeriale per l'esercizio di radiodiffusione chiedeva alla concedente Amministrazione di essere autorizzata a trasferire l'impianto esistente sul Monte Serra, operante sulla frequenza 104.900 MHZ ad altra postazione limitrofa nonchè a mantenere le caratteristiche del sistema di antenne.
Con provvedimento del 18 luglio 1996 l'Ufficio Circoscrizionale della Toscana del Ministero delle PPTT rigettava l'anzidetta istanza della Società ricorrente e intimava altresì alla stessa di ripristinare l'assetto tecnico dell'impianto che si intendeva trasferire posto che il sistema radiante utilizzato non era, in sostanza, regolare.
La Spa Centro di Produzione ha impugnato tale atto, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 legge 422/93 e art. 32, 2° comma legge n. 223/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sul rilievo che il diniego di consentire la razionalizzazione fra due impianti non ha alcun fondamento ed è stato apposto in maniera del tutto apodittica;
2) Violazione e falsa applicazione del decreto Min PT del 3-12-94, posto che il sistema radiante dell'impianto della ricorrente sarebbe conforme ai requisiti tecnici previsti dalla normativa ministeriale indicata in rubrica.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l'intimato Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Tanto premesso, fondate oltrechè assorbenti si appalesano le censure di cui al primo motivo di gravame con cui si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere per difetto di motivazione, la legittimità del provvedimento ministeriale di reiezione della richiesta di autorizzazione al trasferimento dell'impianto dalla postazione censita ad altra limitrofa postazione dove insiste un altro impianto di trasmissioni operante anch'esso sulla stessa frequenza 104.900 MHZ.
La ragione del diniego risiederebbe nel fatto, sempre secondo quanto rilevato dall'amministrazione resistente, che la variazione tecnica richiesta dalla società ricorrente non sarebbe consentita dalla normativa vigente in materia, ma rileva il Collegio, che la circostanza addotta dalla P.A. a sostegno della determinazione negativamente assunta non ha fondamento giuridico.
L'istanza avanzata a suo tempo dalla ricorrente è precisamente diretta ad ottenere la compatibilizzazione dei segnali irradiati dai due impianti gestiti dalla Soc. Centro di Produzione, siti nella stessa località (Monte Serra) del comune di Calci, onde, in particolare, far cessare il fenomeno di autointerferenza tra i predetti impianti operanti sulla stessa frequenza (104.900MHZ).
Ora osserva il Collegio che l'intervento proposto dalla Società emittente, di unificazione di due impianti, in quanto finalizzato ad ottenere una ottimizzazione dello spettro radioelettrico non risulta sia espressamente precluso da disposizioni normative regolanti la materia; al contrario una siffatta richiesta, alla luce delle esigenze tecniche che la supportano, si appalesa conforme alle prescrizioni dettate in tema di variazioni tecniche possibili tra più impianti.
Invero, dall'esame della norma di cui all'art. 6 comma 2 della legge n. 422 del 1993 si rileva espressamente che "il Ministro PT può disporre, secondo le procedure di cui all'art. 32 comma 2 della legge n. 223/90 le modifiche operative, tecniche, strutturali degli impianti....ai fini della ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio..."
E il chiesto trasferimento si prefigge proprio questo fine di ottimizzazione e tale finalità peraltro non pare sia messa in discussione, in definitiva dalla stessa Amministrazione P.T.
V'è da aggiungere , inoltre, sempre sul punto dell'esistenza di una normativa che se non avalla, certamente non vieta l'intervento tecnico chiesto dalla ricorrente che lo stesso decreto ministeriale datato 28 febbraio 1994 di concessione in favore della Società Centro di Produzione Spa dell'esercizio della radiodiffusione sonora, all'art. punto 2 prevede la possibilità della concessionaria di ottenere interventi di compatibilità e coordinamento con stazioni di altre emittenti .
Alla stregua di quanto sopra illustrato va allora dato atto che la compatibilizzazione proposta dalla ricorrente non trova, quanto alla sua fattibilità in linea di massima una specifica preclusione nelle norme dettate a disciplina delle variazioni tecniche possibili tra vari impianti di radiodiffusione e il divieto opposto dall'Amministrazione viene solo affermato, in modo generico e del tutto apodittico.
I vizi di legittimità lamentati col primo mezzo d'impugnazione si appalesano, perciò, fondati e comportano l'accoglimento del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre doglianze formulate col proposto gravame, atteso che peraltro, le questioni inerenti l'assetto radiante dell'impianto che si intende trasferire divengono di fatto superate a fronte di una nuova configurazione tecnica derivante dalla chiesta (e illegittimamente negata) compatibilizzazione dei due impianti radiofonici siti sul Monte Serra in gestione della Società ricorrente.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio .

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, sul ricorso n. 3977/96, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 1 febbraio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere rel.


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