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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 27 giugno 2005
n. 3064
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
Centro di Produzione s.p.a. (Avv.ti V. Colombo G. Giacomini
e R. Padula) contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
(Avvocatura dello Stato) |
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Autorizzazione e concessione – Istanza per
l’unificazione di due impianti di trasmissione di onde radio
posti nella stessa località ed operanti sulla stessa frequenza
- Necessità di eliminare il fenomeno di autointerferenza
tra gli stessi - Non risulta espressamente preclusa da disposizioni
normative regolanti la materia – Diniego - Illegittimità
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L'intervento di unificazione di due impianti
di trasmissione di onde radio, posti nella stessa località
ed operanti sulla stessa frequenza (104.900MHZ), volto a
far cessare il fenomeno di autointerferenza tra gli stessi,
in quanto finalizzato ad ottenere una ottimizzazione dello
spettro radioelettrico, non risulta sia espressamente precluso
da disposizioni normative regolanti la materia. Al contrario
una siffatta richiesta, alla luce delle esigenze tecniche
che la supportano, si appalesa conforme alle prescrizioni
dettate in tema di variazioni tecniche possibili tra più
impianti. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto
dall’Amministrazione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n.3977/96 proposto da
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SOCIETA' CENTRO DI PRODUZIONE S.P.A.,
rappresentata e difesa da Valeria Colombo Giorgio Giacomini
e Roberto Padula con elezione di domicilio pressolo studio
dell'avv. Padula R. in Firenze Via Lamarmora 55
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contro
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il MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria,
ex lege, in Firenze via Degli Arazzieri 4;
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per l’annullamento
della nota dell'ufficio Circoscrizionale del Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni per la Toscana del 18 luglio 1996
con cui si rigetta l'istanza intesa a trasferire l'impianto
di radiodiffusione della postazione acustica a una postazione
limitrofa sempre in località Monte Serra del Comune di Calci
e si diffida la ricorrente a ripristinare l'assetto tecnico
n. 75 operante sulla MHZ 104.900 in conformità a quanto
autorizzato.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio
2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, per le parti l'avv. V. Colombo per la ricorrente
e l'avv. dello Stato P. Pinna per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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La Società ricorrente, titolare di concessione
ministeriale per l'esercizio di radiodiffusione chiedeva
alla concedente Amministrazione di essere autorizzata a
trasferire l'impianto esistente sul Monte Serra, operante
sulla frequenza 104.900 MHZ ad altra postazione limitrofa
nonchè a mantenere le caratteristiche del sistema di antenne.
Con provvedimento del 18 luglio 1996 l'Ufficio Circoscrizionale
della Toscana del Ministero delle PPTT rigettava l'anzidetta
istanza della Società ricorrente e intimava altresì alla
stessa di ripristinare l'assetto tecnico dell'impianto che
si intendeva trasferire posto che il sistema radiante utilizzato
non era, in sostanza, regolare.
La Spa Centro di Produzione ha impugnato tale atto, deducendone
la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 legge
422/93 e art. 32, 2° comma legge n. 223/90. Eccesso di potere
per difetto di motivazione, sul rilievo che il diniego di
consentire la razionalizzazione fra due impianti non ha
alcun fondamento ed è stato apposto in maniera del tutto
apodittica;
2) Violazione e falsa applicazione del decreto Min PT del
3-12-94, posto che il sistema radiante dell'impianto della
ricorrente sarebbe conforme ai requisiti tecnici previsti
dalla normativa ministeriale indicata in rubrica.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l'intimato
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
Tanto premesso, fondate oltrechè assorbenti si appalesano
le censure di cui al primo motivo di gravame con cui si
contesta, sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso
di potere per difetto di motivazione, la legittimità del
provvedimento ministeriale di reiezione della richiesta
di autorizzazione al trasferimento dell'impianto dalla postazione
censita ad altra limitrofa postazione dove insiste un altro
impianto di trasmissioni operante anch'esso sulla stessa
frequenza 104.900 MHZ.
La ragione del diniego risiederebbe nel fatto, sempre secondo
quanto rilevato dall'amministrazione resistente, che la
variazione tecnica richiesta dalla società ricorrente non
sarebbe consentita dalla normativa vigente in materia, ma
rileva il Collegio, che la circostanza addotta dalla P.A.
a sostegno della determinazione negativamente assunta non
ha fondamento giuridico.
L'istanza avanzata a suo tempo dalla ricorrente è precisamente
diretta ad ottenere la compatibilizzazione dei segnali irradiati
dai due impianti gestiti dalla Soc. Centro di Produzione,
siti nella stessa località (Monte Serra) del comune di Calci,
onde, in particolare, far cessare il fenomeno di autointerferenza
tra i predetti impianti operanti sulla stessa frequenza
(104.900MHZ).
Ora osserva il Collegio che l'intervento proposto dalla
Società emittente, di unificazione di due impianti, in quanto
finalizzato ad ottenere una ottimizzazione dello spettro
radioelettrico non risulta sia espressamente precluso da
disposizioni normative regolanti la materia; al contrario
una siffatta richiesta, alla luce delle esigenze tecniche
che la supportano, si appalesa conforme alle prescrizioni
dettate in tema di variazioni tecniche possibili tra più
impianti.
Invero, dall'esame della norma di cui all'art. 6 comma 2
della legge n. 422 del 1993 si rileva espressamente che
"il Ministro PT può disporre, secondo le procedure di cui
all'art. 32 comma 2 della legge n. 223/90 le modifiche operative,
tecniche, strutturali degli impianti....ai fini della ottimizzazione
e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio..."
E il chiesto trasferimento si prefigge proprio questo fine
di ottimizzazione e tale finalità peraltro non pare sia
messa in discussione, in definitiva dalla stessa Amministrazione
P.T.
V'è da aggiungere , inoltre, sempre sul punto dell'esistenza
di una normativa che se non avalla, certamente non vieta
l'intervento tecnico chiesto dalla ricorrente che lo stesso
decreto ministeriale datato 28 febbraio 1994 di concessione
in favore della Società Centro di Produzione Spa dell'esercizio
della radiodiffusione sonora, all'art. punto 2 prevede la
possibilità della concessionaria di ottenere interventi
di compatibilità e coordinamento con stazioni di altre emittenti
.
Alla stregua di quanto sopra illustrato va allora dato atto
che la compatibilizzazione proposta dalla ricorrente non
trova, quanto alla sua fattibilità in linea di massima una
specifica preclusione nelle norme dettate a disciplina delle
variazioni tecniche possibili tra vari impianti di radiodiffusione
e il divieto opposto dall'Amministrazione viene solo affermato,
in modo generico e del tutto apodittico.
I vizi di legittimità lamentati col primo mezzo d'impugnazione
si appalesano, perciò, fondati e comportano l'accoglimento
del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi sulle
altre doglianze formulate col proposto gravame, atteso che
peraltro, le questioni inerenti l'assetto radiante dell'impianto
che si intende trasferire divengono di fatto superate a
fronte di una nuova configurazione tecnica derivante dalla
chiesta (e illegittimamente negata) compatibilizzazione
dei due impianti radiofonici siti sul Monte Serra in gestione
della Società ricorrente.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese e competenze del giudizio .
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, sul
ricorso n. 3977/96, lo accoglie e per l'effetto annulla
il provvedimento in epigrafe indicato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 1 febbraio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Giacinta DEL GUZZO - Consigliere
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere rel.
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