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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 21 giugno 2005
n. 3033
E. Lazzeri Pres. - M. Colombati Est.
Federfarma ed altri (Avv.ti A. Gambino, M. Luciani e L.
Bonechi) contro il Comune di Prato (Avv.ti G. Stancanelli,
A. Cecchi e R. Gisondi ) e nei confronti dell’Azienda Pratese
Multiservi (Avv. D.M. Traina), della Admenta Italia s.p.a
(Avv.ti R. Costi, C. Tessarolo, N. Alessandri ed A. Colzi)
e della Farmacie Pratesi - Pratofarma s.p.a. (Avv. D.M.
Traina) |
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Processo amministrativo - Tardiva impugnazione
dell’aggiudicazione - Rende improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse il gravame avverso gli atti presupposti
della procedura
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La tardiva impugnazione dell’atto finale
di una procedura concorsuale (l’aggiudicazione) rende improcedibile
per sopravvenuto difetto di interesse il gravame avverso
gli atti presupposti della procedura (costituzione della
s.p.a., vendita di parte del capitale sociale, bando di
gara), non predicandosi l’effetto caducante (sull’ultimo
atto) derivante dall’eventuale illegittimità dei primi
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - III^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sui ricorsi nn. 2805/2000 e 1752/2003 proposti
da
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FEDERFARMA - FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA
DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI, UNINONE REGIONALE TOSCANA
FARMACISTI TITOLARI - U.R.TO.FAR., ASSOCIAZIONE SINDACALE
TITOLARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI PRATO, in persona
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e RODOLFO
BOTTARI, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Agostino
Gambino, Massimo Luciani e Leonardo Bonechi ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dell'ultimo in Firenze, Viale
Giuseppe Mazzini n. 35;
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contro
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- il COMUNE DI PRATO, in persona del
Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Giuseppe Stancanelli, Alessandro Cecchi
e Raffaello Gisondi ed elettivamente domiciliato presso
lo studio del primo in Firenze, via Masaccio n. 172;
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e nei confronti di
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- AZIENDA PRATESE MULTISERVI - AZIENDA
SPECIALE DEL COMUNE DI PRATO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, costituitasi in giudizio nel
ricorso n. 2805/2000, rappresentata e difesa dall'avv. Duccio
Maria Traina ed elettivamente domiciliata in Firenze, via
Lamarmora n. 14;
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- ADMENTA ITALIA S.P.A (già GEHE ITALIA
S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Renzo Costi, Costantino Tessarolo, Nicola Alessandri e Alessandro
Colzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo
in Firenze, via San Gallo n. 76;
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- FARMACIE PRATESI - PRATOFARMA S.P.A.
in persona del legale rappresentante pro tempore, interveniente
ad opponendum nel ricorso n. 2805/2000, rappresentata e
difesa dall'avv. Duccio Maria Traina ed elettivamente domiciliata
in Firenze, via Lamarmora n. 14;
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PER L'ANNULLAMENTO
nel ricorso n. 2805/2000:
della deliberazione del Consiglio Comunale di Prato n. 146
del 27 luglio 2000;
nel ricorso n. 1752/2003:
anche del "Bando n. 403 per appalto di servizi finanziari"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 2000,
foglio delle inserzioni n. 271, avente ad oggetto la dismissione
di 750.000 azioni della società "Farmacie Pratesi - Pratofarma
s.p.a.", nonché della deliberazione del Comune di Prato,
non conosciuta, che ha indetto la gara e approvato il bando;
del provvedimento, non conosciuto, con il quale è stata
disposta l'aggiudicazione alla Gehe Italia s.p.a. della
gara, nonché del successivo eventuale atto di cessione;
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Prato, della controinteressata e della società interveniente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004 - relatore
il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti M. Luciani,
M. Ranieri delegato da A. Gambino, L. Bonechi, A. Cecchi,
G. Stancanelli, D. M. Traina, C. Tessarolo, N. Alessandri
e A. Colzi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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I) Con il ricorso n. 2805/2000, notificato
il 14.11.2000, la Federfarma (Federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani), l’Unione regionale toscana
farmacisti titolari, l’Associazione sindacale titolari di
farmacia della Provincia di Prato, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti, nonché il dott. Rodolfo Bottari,
titolare di farmacia in Prato, hanno chiesto l’annullamento
della delibera del Consiglio comunale di Prato n. 146 del
27.7.2000, con la quale: a) è stata operata la scissione,
ai sensi dell’art. 17, comma 57, della legge n. 127/97,
dell’Azienda pratese multiservizi - Azienda speciale del
Comune, e la costituzione della soc. Farmacie pratesi Pratofarma
s.p.a. con trasferimento a quest’ultima del ramo aziendale
della scissa Azienda speciale concernente la gestione delle
farmacie comunali nonché dei relativi beni patrimoniali;
b) è stato approvato lo schema di statuto della nuova s.p.a.
e lo schema della convenzione per l’affidamento del servizio
farmaceutico fino al 2090; c) si è deciso di offrire a terzi,
mediante procedura ad evidenza pubblica, una quota del capitale
sociale con le modalità dell’art. 17, comma 55, della legge
n. 127/97 e dell’art. 12 della legge n. 498/92, mantenendo
in capo al Comune una quota non inferiore al quinto.
I ricorrenti, deducendo l’illegittimità della privatizzazione
della Pratofarma operata mediante la cessione a privati
della maggioranza delle azioni e il trasferimento non della
sola gestione ma della titolarità delle farmacie comunali,
propongono i seguenti motivi: 1) violazione degli artt.
113, 116 e 274 del d. lgs. n.- 267/2000: la privatizzazione
si fonda su una normativa abrogata, perché la possibilità
di costituire società per la gestione delle farmacie comunali
anche con soggetti diversi dai farmacisti dipendenti (art.
12 della legge n. 498/92) è stata cancellata dall’art. 274
del t.u. n. 267/2000; 2) in via subordinata, ove si ritenga
che la possibilità di costituzione di società di gestione
delle farmacie comunali con partecipazione privata maggioritaria
e con soci diversi dai farmacisti dipendenti sia sopravvissuta
all’espressa abrogazione dell’art. 12 della legge n. 498/92
che la prevedeva, violazione degli artt. 9 e 12 della legge
n. 475/68, 15 quinquies, comma 2, del d.l. n. 415/89, 12
della legge n. 362/91, 12 della legge n. 498/92, 17, commi
51 e seg. della legge n. 127/97, 1 e 2 d.p.r. n. 533/96,
3, comma 1, della legge n. 241/90, 113 e 116 t.u. n. 267/2000,
eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà,
difetto di motivazione e di istruttoria: la costituzione
di società per la gestione di dette farmacie comunali non
può comportare lo svuotamento della gestione e della titolarità
in capo ai comuni; la delibera impugnata non garantisce
che il Comune manterrà un effettivo potere sulle farmacie
comunali, perché la società diviene titolare dell’intero
complesso aziendale; il Comune non dà conto delle ragioni
di una simile scelta, anche in relazione alla tutela del
diritto alla salute; 3) sempre in via subordinata, ove si
ritenga che la normativa consenta l’operazione progettata
dal Comune, illegittimità costituzionale degli artt. 7 e
12, comma 2, della legge n. 362/91, dell’art. 12 della legge
n. 475/68, degli artt. 113 e 116 del t.u. n. 267/2000, per
violazione degli artt. 3, 11, 32 e 41 Cost.: il servizio
di farmacia non è assimilabile agli altri servizi pubblici
locali; la scelta del Comune pregiudica il diritto di prelazione
dei farmacisti dipendenti di cui all’art. 12, comma 2, della
legge n. 362/91, che non può essere esercitato nel caso
di una cessione in blocco di tutte le farmacie comunali,
e discrimina i farmacisti privati vincolati nel trasferimento
delle loro farmacie (trasferimento solo ad altro farmacista
– art. 12 legge n. 475/68) rispetto al Comune che è libero
di disporre della titolarità e della gestione delle sue
farmacie, in violazione degli artt. 3 e 41 Cost. e dell’art.
86 del Trattato di Roma che proibisce qualsiasi privilegio
a favore delle imprese pubbliche in settori in cui operano
anche le regole di mercato; infine consentire che il servizio
farmaceutico sia gestito da grandi società di distribuzione
farmaceutica è in contrasto col diritto alla salute degli
utenti (art. 32 Cost.).
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Prato e l’Azienda
pratese multiservizi, opponendosi al ricorso.
In particolare l’Azienda suddetta, che si costituisce quale
parte resistente e non quale controinteressata, ha eccepito
l’inammissibilità del ricorso per carenza di posizione legittimante
(di interesse legittimo) e comunque di interesse, dal momento
che la delibera impugnata è un atto di organizzazione di
un servizio pubblico e il mutamento della forma giuridica
del soggetto gestore delle farmacie comunali, da azienda
speciale a s.p.a. a capitale pubblico minoritario, non incide
sulla sfera giuridica dei ricorrenti; il ricorso è poi inammissibile
per omessa notifica alla Farmacie pratesi Protofarma s.p.a.
che è l’unica controinteressata, il cui atto costitutivo
è stato omologato il 20.9.2000, prima della proposizione
del ricorso.
Le stesse eccezioni sono state formulate dal Comune di Prato.
Nel merito l’ente locale ha precisato, con riferimento al
primo motivo, che le norme del t.u. invocate sono entrate
in vigore il 13.10.2000 quando la procedura era ormai completata
(l’ultimo atto, e cioè il contratto di servizio, è del 2.10.2000)
e in ogni caso l’art. 116 va interpretato come norma che
disciplina in termini generali la costituzione di s.p.a.
comunali e quindi anche per il servizio farmaceutico; con
riferimento al secondo motivo, ribadisce che non si è trasferita
la titolarità, ma soltanto la gestione e quindi cadono le
censure di disparità di trattamento tra le farmacie comunali
e i farmacisti privati destinatari di vincoli per il trasferimento
della titolarità delle loro farmacie.
Con ordinanza n. 1520/2000 è stata respinta l’istanza cautelare.
II. Con motivi aggiunti notificati il 19.1.2001 gli stessi
ricorrenti hanno chiesto l’annullamento: a) del “bando n.
403 per appalto di servizi finanziari”, pubblicato il 20.11.2000,
avente ad oggetto la dismissione di n. 750.000 azioni della
soc. Farmacie pratesi Protofarma s.p.a.; b) della deliberazione
del Comune, di estremi sconosciuti, che ha indetto la gara
e approvato il bando; c) di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale.
Queste le censure: 1) è riprodotto il primo motivo del ricorso
principale e cioè che la privatizzazione avviene sulla base
di una normativa abrogata e comunque illegittimamente mediante
la cessione a privati della maggioranza delle azioni, con
conseguente trasferimento della titolarità del servizio
e non solo della gestione; 2) violazione delle norme e dei
principi in tema di parità di trattamento dei partecipanti
alla gara per l’affidamento di appalti pubblici (d. lgs.
n. 157/95), eccesso di potere sotto più profili: il bando
ha introdotto criteri discriminanti che impediscono ai ricorrenti
di partecipare alla gara; la gara è riservata a società
di capitali o enti aventi personalità giuridica, con esclusione
di persone fisiche o di forme di associazioni non dotate
di personalità giuridica (società di persone, consorzi di
farmacisti o altro), così privilegiando le multinazionali
operanti nel settore della distribuzione dei farmaci con
creazione di posizione dominante in relazione alle 14 farmacie
comunali (su un totale di 25 farmacie).
Si è opposto ai motivi aggiunti il Comune di Prato, che
ha ribadito l’eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere
per mancanza di interesse delle ricorrenti associazioni
che non possono comunque partecipare alla gara, e del ricorrente
farmacista privato che, essendo già titolare di farmacia,
non può acquisire come singolo la titolarità di altra farmacia;
in ogni caso, nessuno di essi ha chiesto di partecipare
alla gara, così che non sussiste un interesse qualificato
al ricorso.
III. Con atto notificato il 17.2.2001, ha spiegato intervento
ad opponendum, sia nei confronti del ricorso principale
che dei motivi aggiunti, la Farmacie pratesi Pratofarma
s.p.a., eccependone l’inammissibilità: a) per la mancata
notifica a sé stessa, unica controinteressata, del gravame;
b) per carenza di legittimazione e d’interesse dei ricorrenti,
perché gli atti gravati costituiscono atti di organizzazione
di un servizio pubblico, già gestito dal comune a mezzo
di un’azienda speciale, e tali atti sono neutri rispetto
ai ricorrenti. La stessa società ha eccepito l’inammissibilità
dei motivi aggiunti anche per carenza di procura speciale,
essendo il mandato originario limitato all’impugnativa della
delibera comunale n. 146/2000.
IV. Con il ricorso n. 1752 del 2003 (“da valere anche come
motivi aggiunti” al primo ricorso), notificato il 14.10.2003,
le ricorrenti associazioni (e non più il farmacista privato,
dr. Bottai, essendo stato il nominativo cancellato nelle
premesse dell’impugnativa) hanno chiesto l’annullamento:
a) (di nuovo) della delibera comunale n. 146/2000; b) del
bando n. 403 per la dismissione di 750.000 azioni della
s.p.a. Farmacie pratesi Protofarma; c) della delibera, ignota,
di indizione della gara e di approvazione del bando; d)
del provvedimento, ignoto, di aggiudicazione della gara
alla Gehe Italia s.p.a., deducendo che la sentenza della
Corte costituzionale n. 275/2003, pubblicata il 30.7.2003,
ha determinato la necessità di impugnare solo adesso l’aggiudicazione
della gara fondata su una norma incostituzionale.
Si è costituito in giudizio il Comune di Prato deducendo
la tardività del ricorso ed opponendo l’irrilevanza della
intervenuta sentenza della Corte costituzionale che non
ha rimesso in termini i ricorrenti ad impugnare l’aggiudicazione
di due anni antecedente.
V. Con atto depositato il 4.11.2003, si è costituita in
entrambi i giudizi anche la soc. Admenta Italia s.p.a (nuova
denominazione assunta dalla Gehe Italia s.p.a., aggiudicataria)
opponendosi alle impugnative e rilevandone l’inammissibilità
(nei confronti del bando) non avendo i ricorrenti chiesto
di partecipare alla gara, e la tardività nei confronti dell’aggiudicazione
affissa all’albo pretorio dal 12 al 27 giugno 2001.
IV) All’udienza del 21 ottobre 2004 i ricorsi sono stati
trattenuti in decisione.
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DIRITTO
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1. Per motivi di connessione soggettiva ed
oggettiva i due ricorsi vano riuniti per essere decisi con
unica pronuncia.
Sono impugnati gli atti della procedura di privatizzazione
operata dal Comune di Prato per la gestione delle farmacie
comunali, mediante la costituzione di una s.p.a. e la successiva
cessione a terzi, mediante gara pubblica, di parte del patrimonio
sociale della nuova società (primo ricorso); è impugnato
altresì il bando di gara (motivi aggiunti) e l’aggiudicazione
(secondo ricorso).
La vicenda è nota al Collegio per essere stata trattata
in altre sentenze, alle quali si rimanda per i profili ora
non trattati (sentenza di questa Sezione nn. 6057/2003;
sentenze sui ricorsi nn. 2363/2000, 871/2001, in corso di
pubblicazione).
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2. Invertendo l’ordine delle questioni, va
esaminato per primo il secondo ricorso che è stato notificato
il 14.10.2003 avverso (oltre nuovamente gli atti impugnati
con i precedenti gravami, anche) l’aggiudicazione della
gara pubblica approvata con delibera di Giunta n. 4351 del
6.6.2001, affissa all’albo pretorio fino al 27.6.2001.
Il ricorso è palesemente tardivo.
Né si può ritenere che la sentenza della Corte costituzionale
n. 275/2003, intervenuta nel corso del giudizio, - con la
quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 8 della legge n. 362/91 nella parte in cui non
estende anche ai soggetti gestori delle farmacie comunali
l’incompatibilità prevista per i farmacisti privati e cioè
la partecipazione a società operanti nel settore della distribuzione
del farmaco - abbia rimesso in termini i ricorrenti in quanto
il loro interesse ad impugnare l’aggiudicazione sarebbe
divenuto attuale soltanto a seguito della predetta sentenza,
perché diversi sono i profili di ammissibilità (o ricevibilità)
del gravame e quelli di merito e l’intervento additivo della
Corte costituzionale attiene a quest’ultimo aspetto (il
merito) e non può in ogni caso sanare intervenute preclusioni
d’ordine processuale (appunto la tardività del gravame).
E’ stato infatti rilevato che, nell’ipotesi in cui esista
una norma incostituzionale sulla cui base è stato adottato
un atto, nulla impedisce che l’interessato possa agire denunciando,
nelle sedi competenti, l’incostituzionalità della norma
(Cons. di Stato, VI, n. 5435/2002 e precedenti ivi richiamati).
Questo è ciò che è avvenuto nel giudizio instaurato avanti
il Tar Lombardia che ha investito la Corte della questione
in argomento e che ha potuto accogliere il ricorso perché
la norma poi dichiarata incostituzionale era stata invocata
a parametro di legittimità nel ricorso e non vi erano preclusioni
d’ordine processuale (Tar Lombardia, Milano, I, n. 4195/04-
v. ottavo motivo nell’esposizione in fatto).
E’ infatti pacifico che l’efficacia retroattiva delle pronunce
d’incostituzionalità trova un limite negli effetti che la
norma incisa ha prodotto, non solo in conseguenza della
preclusione nascente dal giudicato, ma anche dalla scadenza
di termini di prescrizione o di decadenza ed anche a seguito
dell’esaurimento del rapporto o della situazione giuridica
coinvolta, determinato da atti o fatti rilevanti sul piano
sostanziale e processuale (cfr. Cons. di Stato, VI, n. 766/1999
e precedenti ivi richiamati).
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3. Alla tardività del secondo ricorso consegue
l’improcedibilità del primo ricorso e dei motivi aggiunti
ad esso. Infatti, secondo un indirizzo giurisprudenziale
cui il Collegio aderisce, la tardiva impugnazione dell’atto
finale di una procedura concorsuale (l’aggiudicazione) rende
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il gravame
avverso gli atti presupposti della procedura (costituzione
della s.p.a., vendita di parte del capitale sociale, bando
di gara), non predicandosi l’effetto caducante (sull’ultimo
atto) derivante dall’eventuale illegittimità dei primi;
ciò in quanto colui che ricorre è sempre tenuto a dimostrare
l’interesse alla decisione, che verrebbe meno quando si
ometta di impugnare tempestivamente, come nella specie è
avvenuto, l’aggiudicazione, la quale in ogni caso resisterebbe
all’accoglimento del primo ricorso e dei motivi aggiunti
ad esso. In proposito si deve anche rilevare che la possibilità
(e anzi la doverosità) di impugnare il bando di gara non
si traduce in un esonero dal dovere di impugnare tempestivamente
anche l’atto finale (aggiudicazione), perché la circostanza
che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai
vizi dell’atto presupposto non esclude che tale invalidità
derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del
processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto viziato
da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile;
militano a favore della tesi le esigenze di tutela dei controinteressati
che, di solito, non sono individuabili in relazione al bando
ma solo in relazione all’aggiudicazione, sicché l’impugnazione
dell’atto presupposto non sarebbe notificata ad alcun controinteressato.
La giurisprudenza (Cons. di Stato n. 1519/2004 e n. 785/2002)
ha infatti rilevato che “si può consentire alla non necessità
di impugnazione dell’atto finale, quando sia stato già impugnato
quello preparatorio” o presupposto, come nel caso del bando
di gara, “solo quando fra i due atti vi sia un rapporto
di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e
necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come
inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non
vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del
destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti”;
nella specie un altro soggetto esiste ed è l’aggiudicatario
della gara al quale va garantita la tutela giurisdizionale.
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4. In presenza di tali preclusioni, di carattere
assorbente rispetto ad altre, il ricorso non può essere
esaminato nel merito, ma le spese processuali possono essere
compensate per la peculiarità della vicenda.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe, li riunisce e li dichiara il primo
improcedibile e il secondo irricevibile, nei sensi di cui
in motivazione; spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze il 21 ottobre 2004
– 25 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere, rel. est.
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere
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