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| n. 7-2005 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 27 giugno 2005
n. 3058
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da S. Bertoneri
(Avv. L. Casagni Lippi) e dal Comune di Massa (Avv. A. avv.
Andreani) contro la Regione Toscana (Avv.ti S. Fantappiè
e G. Vincelli) |
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Autonomia e decentramento – Disciplina di
province comuni ed enti locali - Regolamentazione della
determinazione in concreto dell’indennità per la carica
di Presidente del Consiglio Comunale - Deve avvenire entro
i limiti fissati preventivamente dalla legge – Diversa regolamentazione
attraverso lo Statuto dell’Ente locale - Non è consentita
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La regolamentazione della determinazione
in concreto dell’indennità per la carica di Presidente del
Consiglio Comunale deve avvenire entro i limiti fissati
preventivamente dalla legge e pertanto non è consentito
all'Ente locale, ancorchè a mezzo del suo più qualificante
strumento di autonomia normativa (lo Statuto) regolamentarne
ex novo l’entità. Se così non fosse verrebbe meno quella
funzione calmieratrice che solo la norma statale può assicurare
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 4182/95 e 4150/95 proposti:
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a) il primo da
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BERTONERI SERGIO, rappresentato e
difeso dall'avv. Luca Casagni Lippi, con elezione di domicilio
presso lo studio del medesimo, in Firenze via Pier Capponi,
17;
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b) il secondo, dal
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COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andreani,
con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo
in Firenze Via Pier capponi, 17;
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contro
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la REGIONE TOSCANA, in persona del
Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Silvia Fantappiè e Giuseppe Vincelli, con elezione
di domicilio presso l'Avvocatura Regionale in Firenze Via
Cavour, 18;
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per l’annullamento
della decisione del Comitato Regionale di Controllo della
Regione Toscana n. 35 del 9/10/95 con cui il CORECO ha annullato
la deliberazione del Consiglio Comunale di Massa n. 83 del
7/9/95 avente ad oggetto la determinazione del compenso
del Presidente del Consiglio Comunale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Regione
Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 marzo 2005,
il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, per le parti l'Avv. F. D'addario delegato
dall'avv. L. Casagni Lippi e dall'avv. A. Andreani e gli
avv.ti S. Fantappiè e G. Vincelli per la Regione Toscana.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Il Comune di Massa,dopo avere provveduto,
con deliberazione consiliare del 3/10/95 ad adeguare il
proprio Statuto alle disposizioni introdotte dalla legge
n.81/93, procedeva ,con deliberazione consiliare n.83 del
7 settembre 1995 ad attribuire al Presidente del Consiglio
Comunale, per lo svolgimento delle funzioni proprie di tale
carica, una indennità pari alla somma corrispondente a1
50% dell'indennità di carica corrisposta al Sindaco e tanto
a decorrere dal 19/6/1995, data di inizio dell'esercizio
delle funzioni da parte del sig. Bertoneri Sergio di Presidente
del Consiglio Comunale di Massa. Il Comitato Regionale di
Controllo della Regione Toscana, con decisione n.35, assunta
nella seduta del 9 ottobre 1995, annullava, ritenendola
illegittima, la succitata delibera consiliare n.83/95.
Sia il sig. Bertoneri Sergio, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale, sia lo stesso Comune di Massa hanno
impugnato, rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe,
il provvedimento di controllo negativo emesso dall'Organo
tutorio.
A sostegno di entrambi i proposti gravami sono state dedotte
le seguenti censure:
Violazione artt. 51 e 28 Cost.; violazione artt. 2, 4 e
5 legge 8 giugno 1990 n.142, degli artt. 1 e ss.della legge
27/12/1985 n. 816, dell'art. 1, comma 2 legge 25/3/1993
n.81; violazione art.22 dello Statuto del Comune di Massa;
violazione dei principi in materia di accesso alle cariche
pubbliche e dei principi che regolano le differenti fonti
normative; violazione dell'art.46 della legge 142/90; eccesso
di potere per errore, travisamento dei fatti, difetto dei
presupposti; eccesso di potere per illogicità manifesta
nonchè manifesta ingiustizia; sviamento di potere.
La determinazione del Coreco, nel non riconoscere all' Amministrazione
comunale la possibilità, in assenza di una specifica disposizione
legislativa, è del tutto erronea e non tiene conto dei principi
che sotto stanno alla previsione dell'indennità in questione.
lnoltre l'autonomia statutaria dell'Ente, quale aspetto
della potestà normativa del Comune ben può sopperire alla
mancanza di apposita previsione normativa.
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana che ha, in
primo luogo, eccepito la improcedibilità del ricorso, contestando,
quanto al merito, la fondatezza dei proposti gravami.
Tanto premesso, va in via preliminare disposta la riunione
dei due ricorsi all' epigrafe, per le evidenti ragioni di
connessione, quanto meno oggettive, intercorrenti fra gli
stessi: peraltro, la comunanza dei profili di doglianza
consente senz'altro una trattazione unica dei motivi d'impugnazione.
Detto ciò, si può prescindere dall'esame dell'eccezione
di improcedibilità sollevata ex ad verso, posto che le censure
dei ricorrenti si appalesano destituite di giuridico fondamento.
La nuova figura istituzionale del Presidente del Consiglio
Comunale è stata introdotta dalla legge 25 marzo 1993 n.81
e non v'è dubbio che siffatta carica rivesta un ruolo di
altissimo e qualificante profilo, atteso che il Presidente
dell' organo assembleare dell' ente locale costituisce il
primo garante del corretto funzionamento dei rapporti tra
l'esecutivo e il consiglio, assicurando, così, la tutela
dei diritti della maggioranza e della minoranza.
Nel caso di specie, il Comune di Massa, in conformità alla
disposizione di cui all' art.l della citata legge statale
ha proceduto a prevedere nel suo Statuto (art. 22) detta
figura, prevedendo pure, in via generale, (comma 8) che
"per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente
percepisce una indennità nella misura stabilita dal Consiglio
Comunale".
Quindi il civico consesso con espresso riferimento alla
norma statutaria testè citata ha proceduto a determinare
la misura della indennità da attribuire al Presidente del
Consiglio nella metà di quella corrisposta al Sindaco, a
far data dal 19 giugno 1995, ma tale statuizione, alla luce
del quadro normativo vigente in subjecta materia e avuto
riguardo ai principi giuridici sottesi alla questione qui
sollevata, non pare possa sottrarsi ai rilievi illegittimità
formulati dal CORECO con l'atto negativo di controllo qui
impugnato.
Il fatto è che la materia relativa alla concreta fissazione
della misura delle indennità di carica per gli amministratori
risulta devoluta, quanto alla previsione generale sia all'
epoca cui si riferiscono gli atti qui in rilievo, sia all'
attualità al potere normativo statale, nell'ambito del quale,a
sua volta l'Ente locale può esercitare la sua facoltà di
disciplina,a mezzo dell' autonomia statutaria e regolamentare
di cui gode.
Ed invero, è la legge n. 816 del 27/12/1985 a prevedere
agli artt.10 e 11 la misura della indennità di carica dovute
per gli amministratori locali, nella specie identificabili
nelle figure dei componenti dei consigli comunale e provinciale
nonchè nei membri degli esecutivi di tali Enti, oltrechè
nel Sindaco e nel Presidente dell' Amministrazione provinciale.
Si dirà che all' epoca la figura del Presidente del Consiglio
comunale non era ancora presente nell' ordinamento degli
enti locali, pur tuttavia per la materia in questione si
è continuato a prevedere una riserva di legge, se è vero
che la legge 265 del 1999 prima e il decreto legislativo
di riforma degli enti locali (267/2000) hanno riconosciuto
espressamente un'indennità di funzione anche per i presidenti
dei Consigli Comunali e dei Consigli Provinciali, con la
previsione però che la misura di tale indennità debba essere
determinata "con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,ai
sensi dell' art.17 del DPR n.400 del 1988".
Dunque la necessità di un previo intervento legislativo
statale trova la sua giustificazione proprio nell'utilizzo
del citato D.M a mezzo cui vengono assicurate contestualmente
le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di sostanziale
uniformità dei comportamenti dei vari enti locali, in ragione
della loro proporzionale entità, in ordine all' attribuzione
delle indennità dovute agli amministratori locali (ivi compreso
il Presidente del Consiglio Comunale), in relazione, s'intende,
al "munus pubblico" esercitato.
La previsione legislativa, quindi, è un punto di riferimento
indefettibile, in assenza della quale non è consentito all'Ente
locale, ancorchè a mezzo del suo più qualificante strumento
di autonomia normativa (lo Statuto) regolamentare ex novo
l'entità delle indennità di che trattasi: se così non fosse
verrebbe meno quella funzione calmieratrice che solo la
norma statale può assicurare. Nella specie non viene in
essere alcuna lesione dell' autonomia statutaria degli Enti
locali, perchè non è minimamente intaccata la funzione-principe
dell'atto normativo fondamentale del Comune, quella di disciplinare
in via autonoma, l'organizzazione e il funzionamento degli
apparati e dei servizi comunali: non a caso qui non viene
messa in discussione la legittimità della disposizione statutaria
che prevede l'attribuzione di un'indennità per la carica
di Presidente del Consiglio Comunale, fermo restando però
che la regolamentazione della determinazione in concreto
di tale emolumento avvenga entro i limiti fissati preventivamente
dalla legge (cfr.TAR Sicilia PA Sez.II ll/5/98 n.828)
In forza delle suestese notazioni le censure di violazione
di legge e di eccesso di potere sotto vari profili dedotte
comunemente nei due ricorsi all'esame si appalesano infondate,
con conseguente reiezione dei ricorsi stessi.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le
parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, Riunisce
i due ricorsi all' epigrafe e li Rigetta. Compensa le spese
e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 22 marzo 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
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Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere rel.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere
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