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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 27 giugno 2005 n. 3058
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da S. Bertoneri (Avv. L. Casagni Lippi) e dal Comune di Massa (Avv. A. avv. Andreani) contro la Regione Toscana (Avv.ti S. Fantappiè e G. Vincelli)


Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali - Regolamentazione della determinazione in concreto dell’indennità per la carica di Presidente del Consiglio Comunale - Deve avvenire entro i limiti fissati preventivamente dalla legge – Diversa regolamentazione attraverso lo Statuto dell’Ente locale - Non è consentita

La regolamentazione della determinazione in concreto dell’indennità per la carica di Presidente del Consiglio Comunale deve avvenire entro i limiti fissati preventivamente dalla legge e pertanto non è consentito all'Ente locale, ancorchè a mezzo del suo più qualificante strumento di autonomia normativa (lo Statuto) regolamentarne ex novo l’entità. Se così non fosse verrebbe meno quella funzione calmieratrice che solo la norma statale può assicurare


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 4182/95 e 4150/95 proposti:

 

a) il primo da

 

BERTONERI SERGIO, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Casagni Lippi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze via Pier Capponi, 17;

 

b) il secondo, dal

 

COMUNE DI MASSA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Andreani, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Firenze Via Pier capponi, 17;

 

contro

 

la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Fantappiè e Giuseppe Vincelli, con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Regionale in Firenze Via Cavour, 18;

 

per l’annullamento
della decisione del Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana n. 35 del 9/10/95 con cui il CORECO ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Massa n. 83 del 7/9/95 avente ad oggetto la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio Comunale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 marzo 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;
Uditi, altresì, per le parti l'Avv. F. D'addario delegato dall'avv. L. Casagni Lippi e dall'avv. A. Andreani e gli avv.ti S. Fantappiè e G. Vincelli per la Regione Toscana.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Il Comune di Massa,dopo avere provveduto, con deliberazione consiliare del 3/10/95 ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni introdotte dalla legge n.81/93, procedeva ,con deliberazione consiliare n.83 del 7 settembre 1995 ad attribuire al Presidente del Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle funzioni proprie di tale carica, una indennità pari alla somma corrispondente a1 50% dell'indennità di carica corrisposta al Sindaco e tanto a decorrere dal 19/6/1995, data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte del sig. Bertoneri Sergio di Presidente del Consiglio Comunale di Massa. Il Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana, con decisione n.35, assunta nella seduta del 9 ottobre 1995, annullava, ritenendola illegittima, la succitata delibera consiliare n.83/95.
Sia il sig. Bertoneri Sergio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, sia lo stesso Comune di Massa hanno impugnato, rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe, il provvedimento di controllo negativo emesso dall'Organo tutorio.
A sostegno di entrambi i proposti gravami sono state dedotte le seguenti censure:
Violazione artt. 51 e 28 Cost.; violazione artt. 2, 4 e 5 legge 8 giugno 1990 n.142, degli artt. 1 e ss.della legge 27/12/1985 n. 816, dell'art. 1, comma 2 legge 25/3/1993 n.81; violazione art.22 dello Statuto del Comune di Massa; violazione dei principi in materia di accesso alle cariche pubbliche e dei principi che regolano le differenti fonti normative; violazione dell'art.46 della legge 142/90; eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti; eccesso di potere per illogicità manifesta nonchè manifesta ingiustizia; sviamento di potere.
La determinazione del Coreco, nel non riconoscere all' Amministrazione comunale la possibilità, in assenza di una specifica disposizione legislativa, è del tutto erronea e non tiene conto dei principi che sotto stanno alla previsione dell'indennità in questione. lnoltre l'autonomia statutaria dell'Ente, quale aspetto della potestà normativa del Comune ben può sopperire alla mancanza di apposita previsione normativa.
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana che ha, in primo luogo, eccepito la improcedibilità del ricorso, contestando, quanto al merito, la fondatezza dei proposti gravami.
Tanto premesso, va in via preliminare disposta la riunione dei due ricorsi all' epigrafe, per le evidenti ragioni di connessione, quanto meno oggettive, intercorrenti fra gli stessi: peraltro, la comunanza dei profili di doglianza consente senz'altro una trattazione unica dei motivi d'impugnazione. Detto ciò, si può prescindere dall'esame dell'eccezione di improcedibilità sollevata ex ad verso, posto che le censure dei ricorrenti si appalesano destituite di giuridico fondamento.
La nuova figura istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale è stata introdotta dalla legge 25 marzo 1993 n.81 e non v'è dubbio che siffatta carica rivesta un ruolo di altissimo e qualificante profilo, atteso che il Presidente dell' organo assembleare dell' ente locale costituisce il primo garante del corretto funzionamento dei rapporti tra l'esecutivo e il consiglio, assicurando, così, la tutela dei diritti della maggioranza e della minoranza.
Nel caso di specie, il Comune di Massa, in conformità alla disposizione di cui all' art.l della citata legge statale ha proceduto a prevedere nel suo Statuto (art. 22) detta figura, prevedendo pure, in via generale, (comma 8) che "per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente percepisce una indennità nella misura stabilita dal Consiglio Comunale".
Quindi il civico consesso con espresso riferimento alla norma statutaria testè citata ha proceduto a determinare la misura della indennità da attribuire al Presidente del Consiglio nella metà di quella corrisposta al Sindaco, a far data dal 19 giugno 1995, ma tale statuizione, alla luce del quadro normativo vigente in subjecta materia e avuto riguardo ai principi giuridici sottesi alla questione qui sollevata, non pare possa sottrarsi ai rilievi illegittimità formulati dal CORECO con l'atto negativo di controllo qui impugnato.
Il fatto è che la materia relativa alla concreta fissazione della misura delle indennità di carica per gli amministratori risulta devoluta, quanto alla previsione generale sia all' epoca cui si riferiscono gli atti qui in rilievo, sia all' attualità al potere normativo statale, nell'ambito del quale,a sua volta l'Ente locale può esercitare la sua facoltà di disciplina,a mezzo dell' autonomia statutaria e regolamentare di cui gode.
Ed invero, è la legge n. 816 del 27/12/1985 a prevedere agli artt.10 e 11 la misura della indennità di carica dovute per gli amministratori locali, nella specie identificabili nelle figure dei componenti dei consigli comunale e provinciale nonchè nei membri degli esecutivi di tali Enti, oltrechè nel Sindaco e nel Presidente dell' Amministrazione provinciale. Si dirà che all' epoca la figura del Presidente del Consiglio comunale non era ancora presente nell' ordinamento degli enti locali, pur tuttavia per la materia in questione si è continuato a prevedere una riserva di legge, se è vero che la legge 265 del 1999 prima e il decreto legislativo di riforma degli enti locali (267/2000) hanno riconosciuto espressamente un'indennità di funzione anche per i presidenti dei Consigli Comunali e dei Consigli Provinciali, con la previsione però che la misura di tale indennità debba essere determinata "con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,ai sensi dell' art.17 del DPR n.400 del 1988".
Dunque la necessità di un previo intervento legislativo statale trova la sua giustificazione proprio nell'utilizzo del citato D.M a mezzo cui vengono assicurate contestualmente le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di sostanziale uniformità dei comportamenti dei vari enti locali, in ragione della loro proporzionale entità, in ordine all' attribuzione delle indennità dovute agli amministratori locali (ivi compreso il Presidente del Consiglio Comunale), in relazione, s'intende, al "munus pubblico" esercitato.
La previsione legislativa, quindi, è un punto di riferimento indefettibile, in assenza della quale non è consentito all'Ente locale, ancorchè a mezzo del suo più qualificante strumento di autonomia normativa (lo Statuto) regolamentare ex novo l'entità delle indennità di che trattasi: se così non fosse verrebbe meno quella funzione calmieratrice che solo la norma statale può assicurare. Nella specie non viene in essere alcuna lesione dell' autonomia statutaria degli Enti locali, perchè non è minimamente intaccata la funzione-principe dell'atto normativo fondamentale del Comune, quella di disciplinare in via autonoma, l'organizzazione e il funzionamento degli apparati e dei servizi comunali: non a caso qui non viene messa in discussione la legittimità della disposizione statutaria che prevede l'attribuzione di un'indennità per la carica di Presidente del Consiglio Comunale, fermo restando però che la regolamentazione della determinazione in concreto di tale emolumento avvenga entro i limiti fissati preventivamente dalla legge (cfr.TAR Sicilia PA Sez.II ll/5/98 n.828)
In forza delle suestese notazioni le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili dedotte comunemente nei due ricorsi all'esame si appalesano infondate, con conseguente reiezione dei ricorsi stessi.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, Riunisce i due ricorsi all' epigrafe e li Rigetta. Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 22 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere rel.
Dott. Bernardo MASSARI - Consigliere


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