| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 18 maggio 2005 n. 323
Pres. Balba, Est. Speca
Giovanni Clementi (Avv. N. Palma) c/ Azienda USL Teramo
(Avv. A. Di Russo) |
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Pubblico impiego – Istanza di riconoscimento
infermità per causa di servizio e di equo indennizzo – Diniego
successivo al 30 giugno 1998 – Giurisdizione del G.A. –
Non sussiste - Motivi
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Inammissibile, per difetto di giurisdizione
del G.A,. il ricorso con il quale si impugna un provvedimento
di diniego dell’equo indennizzo adottato dopo il 30 giugno
1998, sebbene la relativa istanza sia stata presentata prima
di questa data individuata quale soglia discriminante dall’art.
45, 17º comma, d.leg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, 7º
comma, d.leg. n. 165 del 2001).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Reg. Dec. n. 323 /2005
Reg. Ric. n. 794/1999
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso proposto dal
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Dr. Giovanni Clementi, rappresentato
e difeso dall’Avv. Nicola Palma come da mandato in calce
all’atto di ricorso, con domicilio eletto in L’Aquila, Via
Vittorio Veneto n.2, presso lo studio dell’Avv. Adriano
Calandrella
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c o n t r o
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l’Azienda U.S.L. di Teramo in persona
del Direttore Generale rappresentato e difeso dall’Avv.
Anna Di Russo con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo
studio dell’Avv. Alberto Baiocco;
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per l’annullamento parziale
della deliberazione n.220 del 16.02.1999, del Direttore
Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, presa in esito
alla istanza del Dr. Giovanni Clementi (dipendente della
predetta struttura sanitaria) diretta ad ottenere l’equo
indennizzo per una infermità contratta per causa di servizio
e, per quanto occorrer possa, del parere del C.M.O. nella
parte in cui tali atti ritengono intempestiva l’istanza,
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della AUSL di Teramo,
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004 il
Consigliere R Speca;
Uditi , altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Con ricorso notificato in data 15.11.1999
l’istante, dirigente di struttura complessa presso il presidio
ospedaliero di Teramo ove svolge attività in reparti di
rianimazione, espone di aver chiesto, con istanza del 16.03.1996,
il riconoscimento della causa di servizio per la infermità
“insufficienza venosa”, nonché la corresponsione dell’equo
indennizzo di cui al T.U. 10.01.1957 n.3 e successive modificazioni
e integrazioni.
La AUSL di Teramo sottoponeva l’istante medesimo a visita
collegiale ed all’esito della quale la C.M.O., con proprio
verbale riconosceva il menzionato affetto dalla infermità
come di seguito riportata: insufficienza venosa arti inferiori
intervento di stripping safena sinistra.
La C.M.O. riconosceva la dipendenza da causa di servizio
sostenendo che la insufficienza venosa era stata provocata
dal tipo di lavoro svolto.
Sennonché la stessa Commissione M.O. dichiarava la domanda
intempestiva .
Avverso tale determinazione causativa del diniego di concessione
di equo indennizzo, l’interessato ha proposto ricorso deducendo
quanto appresso:
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1) Contraddittorietà della motivazione dichiarata
nel provvedimento finale adottato dall’Amministrazione:
eccesso di potere.
L’Amministrazione ha dapprima riconosciuto le determinazioni
della C.M.O. e poi, contraddittoriamente, dichiara la infermità
non dipendente da causa di servizio.
Si è trattato peraltro di una mera ricezione acritica del
parere emesso dall’organo medico-legale.
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2) Manifesta illogicità della motivazione
addotta per relationem in quanto collegata al parere fornito
dalla C.M.O. Eccesso di potere.
La C.M.O. sostiene che il ricorrente, per il solo fatto
di essersi ammalato undici anni fa di varici, avrebbe avuto
conoscenza della malattia che si sarebbe manifestata a forte
distanza di tempo, e cioè della insufficienza venosa.
Per definire cioè una istanza di equo indennizzo come “intempestività”
occorre dimostrare che il richiedente fosse a conoscenza
da oltre sei mesi della infermità indennizzabile.
Ma i termini varici ed insufficienza venosa non sono sinonimi
sia da un punto di vista terminologico che da un punto di
vista scientifico.
In effetti il ricorrente dopo undici anni di lavoro trascorso
per la maggior parte in piedi o in prolungata stazione si
è accorto di essere affetto da una cattiva circolazione
del sangue negli arti inferiori con una sintomatologia così
grave ( e, invero del tutto diversa da quella delle varici)
da portarlo a chiedere un intervento di safenectomia.
A seguito del quale, in data 16.3.1996, molto tempestivamente
ha presentato istanza per l’equo indennizzo
Chiede quindi l’istante il parziale annullamento della delibera
del 16.2.1999, limitatamente alla parte in cui la denuncia
dell’infermità “insufficienza venosa “ è stata dichiarata
intempestiva.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
L’AUSL di Teramo, costituitasi in giudizio con atto depositato
in data 11.03.2000, ha eccepito, con memoria depositata
il 29.10.2004, la inammissibilità del ricorso per difetto
di giurisdizione e, nel merito, la infondatezza dello stesso,
del quale ha chiesto la reiezione con il favore delle spese.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004 la causa è passata
in decisione.
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D I R I T T O
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La impugnativa promossa dal Dr.Gianni Clementi
è diretta all’annullamento della epigrafata delibera (n.220
del 16.02.1999) con la quale il Direttore Generale della
AUSL di Teramo ha disposto per il non accoglimento della
istanza di equo indennizzo , dall’istante medesimo avanzata,
e, per quanto occorrer possa del parere del C.M.O. nella
parte in cui ha ritenuto intempestiva l’istanza ” de qua”.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come da parte della resistente amministrazione non si è
mancato di rilevare, con specifici riferimenti giurisprudenziali
che debbono intendersi qui trascritti, per controversia
concernente la domanda di equo indennizzo, per infermità
contratta a causa di servizio, va affermata la giurisdizione
del Giudice Ordinario in riferimento a provvedimento intervenuto
su detta istanza in epoca successiva alla data del 30.06.1998.
E poiché nel caso di specie il provvedimento impugnato reca
la data del 16.02.1999 (successiva quindi al 30.06.98) ne
consegue che la controversia avrebbe dovuto essere sottoposta
al vaglio del giudice ordinario.
Ne consegue la inammissibilità del proposto ricorso che
va dunque dichiarata.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate
fra le parti concorrendo giuste ragioni
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - L’Aquila, dichiara il ricorso inammissibile
per difetto di giurisdizione dell’adito giudice.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila, addì 11 novembre
2004, nella Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo,
con la partecipazione dei Magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere, relatore
Luciano RASOLA - Consigliere
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PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 18/05/05
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