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n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 18 maggio 2005 n. 323
Pres. Balba, Est. Speca
Giovanni Clementi (Avv. N. Palma) c/ Azienda USL Teramo (Avv. A. Di Russo)


Pubblico impiego – Istanza di riconoscimento infermità per causa di servizio e di equo indennizzo – Diniego successivo al 30 giugno 1998 – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste - Motivi

Inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A,. il ricorso con il quale si impugna un provvedimento di diniego dell’equo indennizzo adottato dopo il 30 giugno 1998, sebbene la relativa istanza sia stata presentata prima di questa data individuata quale soglia discriminante dall’art. 45, 17º comma, d.leg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, 7º comma, d.leg. n. 165 del 2001).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Reg. Dec. n. 323 /2005
Reg. Ric. n. 794/1999

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso proposto dal

 

Dr. Giovanni Clementi, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Palma come da mandato in calce all’atto di ricorso, con domicilio eletto in L’Aquila, Via Vittorio Veneto n.2, presso lo studio dell’Avv. Adriano Calandrella

 

c o n t r o

 

l’Azienda U.S.L. di Teramo in persona del Direttore Generale rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Di Russo con domicilio eletto in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Alberto Baiocco;

 

per l’annullamento parziale
della deliberazione n.220 del 16.02.1999, del Direttore Generale della Azienda U.S.L. di Teramo, presa in esito alla istanza del Dr. Giovanni Clementi (dipendente della predetta struttura sanitaria) diretta ad ottenere l’equo indennizzo per una infermità contratta per causa di servizio e, per quanto occorrer possa, del parere del C.M.O. nella parte in cui tali atti ritengono intempestiva l’istanza,

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della AUSL di Teramo,
Vista la memoria prodotta dalla parte resistente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004 il Consigliere R Speca;
Uditi , altresì, i difensori delle parti costituite come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Con ricorso notificato in data 15.11.1999 l’istante, dirigente di struttura complessa presso il presidio ospedaliero di Teramo ove svolge attività in reparti di rianimazione, espone di aver chiesto, con istanza del 16.03.1996, il riconoscimento della causa di servizio per la infermità “insufficienza venosa”, nonché la corresponsione dell’equo indennizzo di cui al T.U. 10.01.1957 n.3 e successive modificazioni e integrazioni.
La AUSL di Teramo sottoponeva l’istante medesimo a visita collegiale ed all’esito della quale la C.M.O., con proprio verbale riconosceva il menzionato affetto dalla infermità come di seguito riportata: insufficienza venosa arti inferiori intervento di stripping safena sinistra.
La C.M.O. riconosceva la dipendenza da causa di servizio sostenendo che la insufficienza venosa era stata provocata dal tipo di lavoro svolto.
Sennonché la stessa Commissione M.O. dichiarava la domanda intempestiva .
Avverso tale determinazione causativa del diniego di concessione di equo indennizzo, l’interessato ha proposto ricorso deducendo quanto appresso:

 

1) Contraddittorietà della motivazione dichiarata nel provvedimento finale adottato dall’Amministrazione: eccesso di potere.
L’Amministrazione ha dapprima riconosciuto le determinazioni della C.M.O. e poi, contraddittoriamente, dichiara la infermità non dipendente da causa di servizio.
Si è trattato peraltro di una mera ricezione acritica del parere emesso dall’organo medico-legale.

 

2) Manifesta illogicità della motivazione addotta per relationem in quanto collegata al parere fornito dalla C.M.O. Eccesso di potere.
La C.M.O. sostiene che il ricorrente, per il solo fatto di essersi ammalato undici anni fa di varici, avrebbe avuto conoscenza della malattia che si sarebbe manifestata a forte distanza di tempo, e cioè della insufficienza venosa.
Per definire cioè una istanza di equo indennizzo come “intempestività” occorre dimostrare che il richiedente fosse a conoscenza da oltre sei mesi della infermità indennizzabile.
Ma i termini varici ed insufficienza venosa non sono sinonimi sia da un punto di vista terminologico che da un punto di vista scientifico.
In effetti il ricorrente dopo undici anni di lavoro trascorso per la maggior parte in piedi o in prolungata stazione si è accorto di essere affetto da una cattiva circolazione del sangue negli arti inferiori con una sintomatologia così grave ( e, invero del tutto diversa da quella delle varici) da portarlo a chiedere un intervento di safenectomia.
A seguito del quale, in data 16.3.1996, molto tempestivamente ha presentato istanza per l’equo indennizzo
Chiede quindi l’istante il parziale annullamento della delibera del 16.2.1999, limitatamente alla parte in cui la denuncia dell’infermità “insufficienza venosa “ è stata dichiarata intempestiva.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.
L’AUSL di Teramo, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 11.03.2000, ha eccepito, con memoria depositata il 29.10.2004, la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, nel merito, la infondatezza dello stesso, del quale ha chiesto la reiezione con il favore delle spese.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004 la causa è passata in decisione.

 

D I R I T T O

 

La impugnativa promossa dal Dr.Gianni Clementi è diretta all’annullamento della epigrafata delibera (n.220 del 16.02.1999) con la quale il Direttore Generale della AUSL di Teramo ha disposto per il non accoglimento della istanza di equo indennizzo , dall’istante medesimo avanzata, e, per quanto occorrer possa del parere del C.M.O. nella parte in cui ha ritenuto intempestiva l’istanza ” de qua”.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Come da parte della resistente amministrazione non si è mancato di rilevare, con specifici riferimenti giurisprudenziali che debbono intendersi qui trascritti, per controversia concernente la domanda di equo indennizzo, per infermità contratta a causa di servizio, va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario in riferimento a provvedimento intervenuto su detta istanza in epoca successiva alla data del 30.06.1998.
E poiché nel caso di specie il provvedimento impugnato reca la data del 16.02.1999 (successiva quindi al 30.06.98) ne consegue che la controversia avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio del giudice ordinario.
Ne consegue la inammissibilità del proposto ricorso che va dunque dichiarata.
Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti concorrendo giuste ragioni

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in L’Aquila, addì 11 novembre 2004, nella Camera di Consiglio del Tribunale Amministrativo, con la partecipazione dei Magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Rolando SPECA - Consigliere, relatore
Luciano RASOLA - Consigliere

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 18/05/05

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