| T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA - Sentenza 17 maggio 2005 n. 307
Pres. Balba, Est. Rasol
Società Edilgreen Srl. (Avv.ti D. Mastrogiuseppe e L. Francinella)
c/ Comune di Silvi (Avv. C. Scarpantoni) |
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Autorizzazioni e concessioni – DIA – Assenza
di provvedimento assunto ma tardivamente comunicato all’interessato
– Archiviazione della DIA – Illegittimità - Sussiste
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E’ illegittimo l’atto di archiviazione della
DIA qualora sia fondato sulla mancanza di un provvedimento
(nulla osta ambientale nella fattispecie) che l’ente responsabile
ha già assunto ma che ha comunicato all’interessato con
colpevole ritardo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Reg. Sent. n.307/2005
Reg. Ric. n. 415/2001
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’ABRUZZO
L’AQUILA
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 415/2001 proposto dalla
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Società Edilgreen Srl., rappresentata
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Dalmazio
Mastrogiuseppe e Laura Francinella, con domicilio eletto
in L’Aquila, presso lo studio dell’Avv. Francesco Camerini,
v.S.Francesco Di Paola, n.19,
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c o n t r o
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il Comune di Silvi, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo
Scarpantoni, con domicilio eletto in L’Aquila, Vico Licenze,
25, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Gentileschi,
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per l’annullamento
del provvedimento emesso il 5.7.2001, n.21164, con cui d’ufficio
è stata disposta l’archiviazione della denuncia d’inizio
attività (D.I.A.) presentata dalla ricorrente il 19.3.2001,
con contestuale diffida a non iniziare i lavori, nonché
dell’ordinanza del 18.7.2001 di sospensione dei lavori e
della successiva ordinanza del 1°.8.2001 di demolizione;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 6 aprile 2005 il magistrato,
Consigliere Luciano Rasola;
Uditi, altresì, i difensori delle parti costituite come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Espone la Società ricorrente d’aver presentato
al Comune di Silvi, in data 19.3.2001, una denuncia di inizio
di attività edilizia (DIA) per la realizzazione di una pista
da ballo in cemento a servizio dell’antistante bar “La Vela”
su area di sua proprietà residuata dal Piano di lottizzazione
“Pazienza e Santarelli e Sanpà di Silvi”.
In data 5.7.2001 il Comune emetteva il provvedimento n.21164,
ricevuto dalla Società Edilgreen il 19.7.2001, di archiviazione
e diffida a non intraprendere i lavori, ritenendo la DIA
come non presentata per la mancanza del preventivo Nulla
osta e parere per il vincolo cui la zona è sottoposta da
parte del Comune di Silvi e Ministero BB.AA.CC. e per la
mancanza del Nulla osta comunale per occupazione suolo pubblico.
Senonchè, prima del provvedimento di archiviazione, in data
11.6.2001 la Commissione comunale ambientale aveva espresso
parere favorevole, comunicato alla ricorrente con la nota
del 10.7.2001, ricevuta il 19.7.2001.
Avendo saputo del parere favorevole espresso per il vincolo
ambientale, la Socieà Edilgreen il 18.7.2001 dava inizio
ai lavori, di cui veniva ordinata la sospensione con provvedimento
recapitato il 29.7.2001, mentre in data 1°.8.2001 veniva
emesso atto di demolizione, notificato il 6.8.2001.
Avverso detti provvedimenti la ricorrente deduce, con il
primo motivo di ricorso, la violazione dell’art.7 L.241/1990.
Con la seconda censura formulata viene denunciata la violazione
della L.4.12.1993, n.493 di conversione del D.L. 5.10.1993,
n.398, come modificato dall’art.2.60, L.23.12.1996, n.662,
in quanto il Comune di Silvi non ha espresso alcun rilievo
nel termine di 20 giorni previsto dall’art.4 della normativa
citata.
Si assume inoltre l’illogicità e contraddittorietà del provvedimento
di archiviazione per mancanza di nulla osta ambientale,
in quanto, allorché l’ente si è espresso in tal senso era
già stato manifestato il parere favorevole ambientale da
parte della competente Commissione comunale.
Dalla illegittimità del provvedimento di archiviazione la
Società ricorrente fa derivare l’illegittimità dei successivi
provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione,
ritenendo tuttavia gli stessi affetti da vizi propri, essendo
errato il presupposto che l’area di intervento sarebbe di
fatto e di diritto aperta al pubblico e urbanisticamente
destinata dal P.R.G. a verde pubblico con il vincolo dell’assoluta
inedificabilità.
Al riguardo la Società Edilgreen fa presente che l’area
fa parte del Piano di lottizzazione suindicato e che a seguito
di ciò tale area è stata destinata dal P.R.G. a verde pubblico
attrezzato, in cui, lungi dal sussistere un vincolo di inedificabilità
assoluta, è possibile insediare, ex art.43.3.4 NTA del PRG,
“impianti scoperti per lo spettacolo, la musica, la cultura
e il divertimento” o comunque “…attrezzature complementari
e di supporto per commercio al minuto di prodotti alimentari
e di bevande, bar, caffè, gelaterie, birrerie…”.
Detta area è nel pieno possesso e in piena proprietà della
ricorrente, non essendo a tutt’oggi intervenuta alcuna cessione
gratuita, prevista dal P.d.L., in favore del Comune di Silvi,
che peraltro non ha posto in essere procedure ablatorie
per acquisirla.
Su tale area è stata realizzata una piattaforma in calcestruzzo
“a filo d’erba” ad uso pista da ballo, aperta al pubblico,
opera che, non prevedendo volumetrie e altezze, sarebbe
assoggettabile solo alla D.I.A., il che viene confermato
dallo stesso Comune nel provvedimento impugnato laddove
affermasi che “la S.V., dopo aver ottenuto il suddetto Nulla-osta,
potrà ripresentare la Denuncia di inizio Attività”.
Il Comune quindi avrebbe applicato erroneamente misure sanzionatorie
per opere assoggettabili a D.I.A..
Viene infine proposta la censura di violazione dell’art.4.3
L. 47/1985, per aver il Comune emesso l’ordine di demolizione
dopo appena 30 giorni dall’ordine di sospensione dei lavori.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale che
eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso per
sopravvenuto difetto d’interesse nel rilievo che il provvedimento
di archiviazione sarebbe da ritenersi superato dalla misura
demolitoria, mentre nel merito si ritiene infondato il ricorso,
chiedendosene il rigetto.
La causa è stata trattenuta per la decisione nell’udienza
pubblica del 6 aprile 2005.
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D I R I T T O
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Il ricorso è fondato e va accolto.
L’eccezione mossa dal Comune non ha pregio, in quanto deve
ritenersi sussistente l’interesse della Società ricorrente
all’annullamento dell’anomalo provvedimento di archiviazione
della D.I.A., derivando dalla eliminazione di tale atto
l’illegittimità, pure denunciata, delle misure repressive
adottate, in disparte la illegittimità delle stesse anche
per ulteriori vizi propri.
Nel merito si rileva che nella specie è incontroverso che
, presentata in data 19.3.2001 la denuncia di inizio attività,
il provvedimento di archiviazione della stessa, considerata
tamquam non esset (considerata, cioè, come non presentata),
è stato adottato a distanza di quattro mesi e cioè in data
5.7.2001 e recapitato il 19.7.2001.
Orbene, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere in
via generale che, decorso il termine perentorio di venti
giorni dalla presentazione della denuncia di inizio di attività,
questa si traduce nell’implicito assenso alla realizzazione
dell’opera in virtù della valutazione legale tipica stabilita
dalla legge (TAR Campania, Napoli, sez.II, 9.4.2004, n.4532).
In tale situazione, l’Amministrazione comunale non può più
esercitare i poteri inibitori esercitabili sempre nel termine
di venti giorni dalla presentazione della D.I.A. e previsti
dall’art.4.15 D.L.398/1993, convertito nella L.493/1993,
secondo cui il Sindaco, ove sia riscontrata l’assenza di
una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati
l’ordine motivato di non procedere alle trasformazioni previste,
potendo l’amministrazione soltanto, ricorrendone i presupposti,
esercitare poteri in via di autotutela ed emanare gli eventuali
provvedimenti sanzionatori del caso (TAR Veneto, sez.II,
7.3.2003, n.1685).
Siffatti principi affermati in via generale dalla giurisprudenza
non sembrano tuttavia applicabili al peculiare caso di specie,
in cui non può dirsi maturato l’implicito assenso alla realizzazione
dell’opera, trattandosi di intervento su area assoggettata
a vincolo di tutela ambientale, tanto che la Società ricorrente,
unitamente alla D.I.A., ha prodotto anche l’istanza per
ottenere il nulla osta ambientale e, decorsi i venti giorni
dalla presentazione della citata denuncia, non ha dato inizio
ad alcun lavoro, nella consapevolezza pur essa che nessuna
autorizzazione tacita poteva essere maturata, dopo il decorso
dei venti giorni, in assenza del detto nulla osta.
Il comma 8° dell’art.4 citato ammette infatti la facoltà
di avvalersi della procedura semplificata costituita dalla
D.I.A. per gli interventi previsti dal 7° comma subordinatamente
all’assenza di vincoli paesaggistici, storici, ambientali,
urbanistici, nonché all’assenza di contrasto con strumenti
di pianificazione o programmazione immediatamente operativi.
Vero è che, se la facoltà di presentare la D.I.A. è stata
esercitata illegittimamente, era onere di inibire l’inizio
di qualsiasi attività nel termine perentorio di venti giorni
e non dopo quattro mesi., così come dispone il già menzionato
15°comma dell’art.4, che testualmente recita: “Nei casi
di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato
al comma 11 sia riscontrata l’assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica agli interessati l’ordine
motivato di non effettuare le previste trasformazioni”,
è altresì vero che, di fatto, nessuna trasformazione era
stata posta in essere dalla ricorrente conscia che non si
era maturato alcun assenso tacito per la ragione innanzi
indicata.
Sotto i profili appena esaminati, se deve convenirsi che
il Comune, sia pure con ritardo, ha tuttavia agito legittimamente
emettendo il provvedimento di archiviazione della D.I.A.,
considerandola priva di efficacia, per altro verso detto
provvedimento deve ritenersi illegittimo per come i fatti
si sono svolti.
Va qui richiamato ancora il 15°comma dell’art.4, secondo
cui, sempre entro il termine di venti giorni, va attivato
il potere inibitorio del Comune, con l’effetto di privare
di ogni efficacia la facoltà illegittimamente esercitata,
e, se ciò si fosse verificato, la ricorrente avrebbe potuto
comunque inoltrare una nuova denuncia munita del nulla-osta
ambientale, così come prevede la seconda parte del citato
15° comma, da cui può desumersi che l’acquisizione di autorizzazioni,
nulla osta, pareri e assensi comunque denominati debba avvenire
in via preventiva, nel senso che detti atti debbano già
esistere al momento della presentazione della D.I.A..
Il Comune non si è attivato nei venti giorni, ma ha emesso
l’atto impugnato dopo quattro mesi, quando cioè il nulla
osta ambientale già esisteva.
E’ accaduto infatti che, mentre la Commissione comunale
ambientale ha espresso parere favorevole all’intervento
in data “11.6.2001”, con verbale n.5, comunicato alla ricorrente
con la inspiegabilmente tardiva nota del 10.7.2001, n.9143,
recapitata il 19.7.2001, di accoglimento di richiesta di
nulla-osta per vincolo di tutela ambientale, il Dirigente
del IV Settore del Comune, del tutto contraddittoriamente
e artatamente, emetteva l’atto impugnato in data 5.7.2001,
recapitato al ricorrente il 19.7.2001, quando cioè detto
Dirigente era a conoscenza del citato parere favorevole
espresso l’11.6.2001 da Organo di cui lui stesso faceva
parte, affermando falsamente nell’atto impugnato che mancava
il citato nulla osta, la richiesta del quale, di contro,
al momento della disposta archiviazione (5.7.2001), era
già stata accolta dalla competente Commissione comunale.
Il “gioco” delle date sembra alquanto scoperto.
L’atto di archiviazione è, dunque, illegittimo perché si
fonda sulla mancanza di un provvedimento (nulla osta ambientale)
che l’ente stesso aveva già assunto e poi comunicato con
colpevole ritardo all’interessato con la suddetta nota del
10.7.2001, recapitata il 19 successivo; detto atto, per
potersi legittimamente fondare sulla mancanza del nulla
osta avrebbe dovuto essere adottato prima dell’11.6.2001.
In relazione allo svolgimento degli indicati fatti la ricorrente
non doveva inoltrare una nuova denuncia munita del nulla
osta, così come prescrive la seconda parte del 15°comma,
perché ciò presuppone che il Comune eserciti tempestivamente
i poteri inibitori, nel termine cioè di venti giorni, per
cui la D.I.A. in questione, munita del parere favorevole
ambientale espresso quando ancora nessun potere inibitorio
era stato assunto, non poteva che essere considerata valida
fin dalla data dell’11.6.2001, data rispetto alla quale
la misura di archiviazione risulta ulteriormente illegittima
perché assunta oltre i venti giorni previsti dall’11°comma
dell’art.4 della L.493/1993 e successive modificazioni.
Quanto alla mancanza, pure evidenziata nell’atto di archiviazione,
dell’altro nulla osta per occupazione di suolo pubblico,
si tratta di nulla osta infondatamente richiesto perché
l’intervento interessa area di proprietà privata, come riconosce
lo stesso Comune in diversi passaggi delle emesse ordinanze
di sospensione dei lavori e di demolizione.
Dalla illegittimità del primo atto impugnato deriva la illegittimità
delle successive misure repressive adottate, che presentano
tuttavia anche vizi propri.
In ordine alla questione della proprietà dell’area, vero
è che si tratta di area del Piano di lottizzazione assoggettata
all’obbligo della cessione gratuita in favore del Comune,
ma è anche vero, come lo stesso ente è costretto a riconoscere,
che detta cessione non è stata mai formalizzata e che comunque
non è stato mai attivato il procedimento per l’acquisizione
coattiva della stessa, che a tuttoggi risulta dunque ancora
di proprietà privata, ancorché destinata, secondo il P.d.L
e il P.R,G. a “verde pubblico attrezzato”, zona questa disciplinata
dall’art.43 delle N.T.A dello strumento urbanistico che
non ne sancisce tuttavia l’inedificabilità assoluta, contrariamente
a quanto affermato negli atti impugnati.
I commi 3 e 4 del citato art.43 prevedono che in detta zona
possano essere insediati “impianti scoperti per lo spettacolo,
la musica, la cultura e il divertimento” o “attrezzature
complementari e di supporto per commercio al minuto di prodotti
alimentari e di bevande, bar, caffè, gelaterie, birrerie”.
L’opera realizzata dalla ricorrente su area, allo stato,
di sua proprietà, costituita da una piattaforma in cls “a
filo d’erba” ad uso pista da ballo non appare né in contrasto
con la disciplina del P.R.G., né con il sistema che prevede
la possibilità di alcuni interventi con la semplice D.I.A..
Si tratta infatti di opera che non prevede volumetrie o
altezze dal suolo che la possano far rientrare nella nozione
di costruzione, tanto che lo stesso Dirigente del IV Settore,
nel provvedimento di archiviazione, non ne mette in dubbio
la fattibilità in tal senso, a seguito cioè di D.I.A., rilevando
solo la mancanza del nulla osta ambientale, prodotto il
quale si afferma ancora, sempre nel medesimo atto, che il
richiedente “potrà ripresentare la denuncia di inizio attività”.
Nella specie dunque il Comune ha emesso provvedimenti repressivi
per un’opera assoggettabile a D.I.A., applicando erroneamente
l’art.4.2 della L.47/1985, laddove avrebbe dovuto limitarsi,
ricorrendone i presupposti, ad applicare eventualmente l’art.4.13
della L.493/1993 che commina una sanzione pecuniaria per
opere realizzate in assenza di D.I.A.
Per le ragioni tutte superiormente esposte il ricorso va
accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti impugnati,
con assorbimento delle ulteriori censure prospettate.
Le spese di causa possono tuttavia essere equamente compensate.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Abruzzo - L’Aquila, accoglie il ricorso specificato in
epigrafe , per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in L’Aquila dal Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 6
aprile 2005, con la partecipazione dei magistrati:
Santo BALBA - Presidente
Luciano RASOLA - Consigliere, rel., est.
Fabio MATTEI - Referendario
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PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO
IL 17/05/05
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