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n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE I - Sentenza 2 maggio 2005 n. 896
Pres. Quadri, Est.Giani
Agesp Trasporti s.p.a. (avv. A. M. Balestreri) c. Comune di Busto Arsizio (avv. G. Frau)


1. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Giurisdizione esclusiva del G.A. – Condizioni

 

2. Servizi pubblici – Giurisdizione e competenza – Controversie in tema di provvista finanziaria per l’erogazione di servizio di trasporto pubblico locale – Giurisdizione del G.A. – Sussiste - Ragioni

1. La materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo. Nell’ipotesi concreta l’interprete dovrà procedere ad una duplice verifica, da un lato, circa l’inerenza della singola controversia alla materia dei pubblici servizi e, dall’altro lato circa il coinvolgimento della pubblica amministrazione nella veste di autorità.

 

2. Sono comprese nelle controversie in materia dei pubblici servizi anche quelle concernenti la provvista finanziaria legata alla erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. La provvista finanziaria, invero, non integra un’attività strumentale al servizio ma essa è concettualmente inscindibile dal servizio pubblico, trovando esso nei mezzi di finanziamento la stessa possibilità di esistenza: pena l’astrattezza della nozione, non può esistere servizio pubblico se non esiste il correlato finanziamento, donde l’essenzialità -e non la strumentalità- di quest’ultimo in ragione della stretta interdipendenza tra servizio e provvista.

 


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PAOLA BASTONINI

Adeguamenti tariffari e giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo


Il T.A.R. Lombardia, con la sentenza in commento, si è anzitutto pronunciato in ordine alla sussistenza, nella controversia sottoposta al suo esame, della giurisdizione del Giudice Amministrativo, a seguito dell’intervento della Sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n.204.
Com’è noto, la richiamata pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta sulla disciplina in tema di giurisdizione esclusiva introdotta dal D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80, così come modificata dalla successiva legge 21 luglio 2000 n. 205, alla luce di una complessa rilettura dell’art. 103 Cost., laddove prevede che gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione in materia di interessi legittimi “e, in particolari materie indicate dalla legge, anche da diritti soggettivi”. Materie queste, che debbono essere comunque particolari “rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità: e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità, nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo”.

Al proposito, con particolare riferimento alla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 33 del D.Lgs n.80/1998, la Corte si è espressa nel senso che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo”.

Il T.A.R. Lombardia nella sentenza commentata, dunque, ha sostanzialmente confermato la tesi precedentemente espressa dal Consiglio di Stato, in occasione dell’impugnazione di una determinazione di una Regione in tema di omessa erogazione, da parte della Regione stessa, dei mezzi finanziari a copertura dei costi sopportati per i contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto, affermando la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
E ciò, atteso che “tale erogazione costituisce, da un lato,espressione di autonomia finanziaria dell’Ente regione e, dall’altro, esercizio di una funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile. In ciò sta l’autoritatività della Regione che, attraverso il meccanismo dell’erogazione dei fondi per il funzionamento del servizio, viene in definitiva ad incidere unilateralmente sull’impianto organizzativo funzionale del servizio pubblico”(cfr. Cons. stato, Sez. IV, 5 ottobre 2004 n. 6489).

Del resto, già in passato, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare che “in tema di obbligazioni a carico della Pubblica Amministrazione fatte valere da soggetti privati con pretese dirette ad ottenere da essa contributi e sovvenzioni, l’amministrazione, fino a quando non emana il provvedimento che la rende debitrice non è titolare di un debito, correlativo ad un credito azionabile in sede giudiziaria, ma è titolare di un potere in quanto tale incidente su un interesse legittimo” (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 26 aprile 2003, n. 288).

Per tale motivo tuttavia, il Collegio ha ritenuto che l’ulteriore domanda risarcitoria presentata nell’interesse della Società ricorrente, non si riferisca, allo stato, ad una pretesa di credito liquido e determinato, presupponendo l’esercizio di un potere- dovere da parte dell’Ente locale in sede di esecuzione della sentenza.

Il che comporta che la pretesa risarcitoria (rispetto alla quale il T.A.R. Lombardia ha espressamente e tassativamente escluso la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e/o la competenza di Collegi arbitrali) potrà trovare ingresso soltanto con l’“l’esercizio del potere amministrativo rimesso all’ente locale”, possibile “in funzione sostitutiva anche in sede di ottemperanza al giudicato”.

 


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