| Il
T.A.R. Lombardia, con la sentenza in commento, si
è anzitutto pronunciato in ordine alla sussistenza,
nella controversia sottoposta al suo esame, della
giurisdizione del Giudice Amministrativo, a seguito
dell’intervento della Sentenza della Corte Costituzionale
6 luglio 2004 n.204.
Com’è noto, la richiamata pronuncia della Corte
Costituzionale è intervenuta sulla disciplina in
tema di giurisdizione esclusiva introdotta dal D.Lgs
31 marzo 1998 n. 80, così come modificata dalla
successiva legge 21 luglio 2000 n. 205, alla luce
di una complessa rilettura dell’art. 103 Cost.,
laddove prevede che gli organi di giustizia amministrativa
hanno giurisdizione in materia di interessi legittimi
“e, in particolari materie indicate dalla legge,
anche da diritti soggettivi”. Materie queste, che
debbono essere comunque particolari “rispetto a
quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità:
e cioè devono partecipare della loro medesima natura,
che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica
amministrazione agisce come autorità, nei confronti
della quale è accordata tutela al cittadino davanti
al giudice amministrativo”.
Al proposito, con particolare riferimento alla giurisdizione
esclusiva di cui all’art. 33 del D.Lgs n.80/1998,
la Corte si è espressa nel senso che “la materia
dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo se in essa
la pubblica amministrazione agisce esercitando il
suo potere autoritativo”.
Il T.A.R. Lombardia nella sentenza commentata, dunque,
ha sostanzialmente confermato la tesi precedentemente
espressa dal Consiglio di Stato, in occasione dell’impugnazione
di una determinazione di una Regione in tema di
omessa erogazione, da parte della Regione stessa,
dei mezzi finanziari a copertura dei costi sopportati
per i contratti di servizio relativi ai servizi
di trasporto, affermando la sussistenza della giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo.
E ciò, atteso che “tale erogazione costituisce,
da un lato,espressione di autonomia finanziaria
dell’Ente regione e, dall’altro, esercizio di una
funzione amministrativa di tipo organizzativo-contabile.
In ciò sta l’autoritatività della Regione che, attraverso
il meccanismo dell’erogazione dei fondi per il funzionamento
del servizio, viene in definitiva ad incidere unilateralmente
sull’impianto organizzativo funzionale del servizio
pubblico”(cfr. Cons. stato, Sez. IV, 5 ottobre 2004
n. 6489).
Del resto, già in passato, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di sottolineare che “in tema di obbligazioni
a carico della Pubblica Amministrazione fatte valere
da soggetti privati con pretese dirette ad ottenere
da essa contributi e sovvenzioni, l’amministrazione,
fino a quando non emana il provvedimento che la
rende debitrice non è titolare di un debito, correlativo
ad un credito azionabile in sede giudiziaria, ma
è titolare di un potere in quanto tale incidente
su un interesse legittimo” (cfr. Cass. Civ., Sez.
Unite, 26 aprile 2003, n. 288).
Per tale motivo tuttavia, il Collegio ha ritenuto
che l’ulteriore domanda risarcitoria presentata
nell’interesse della Società ricorrente, non si
riferisca, allo stato, ad una pretesa di credito
liquido e determinato, presupponendo l’esercizio
di un potere- dovere da parte dell’Ente locale in
sede di esecuzione della sentenza.
Il che comporta che la pretesa risarcitoria (rispetto
alla quale il T.A.R. Lombardia ha espressamente
e tassativamente escluso la giurisdizione dell’Autorità
giudiziaria ordinaria e/o la competenza di Collegi
arbitrali) potrà trovare ingresso soltanto con l’“l’esercizio
del potere amministrativo rimesso all’ente locale”,
possibile “in funzione sostitutiva anche in sede
di ottemperanza al giudicato”. |