| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 2 maggio 2005
n. 575
Pres. Arosio, Est. Peruggia
Ric. Corsini ed altri contro Comune di Savona |
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Opere pubbliche – Tariffe professionisti
- Inderogabilità anche per le spese
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Il combinato disposto dell’art. 17 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., e dell’art. 3 del
D.M. 4 aprile 2001, con riferimento alle parcelle dei professionisti
nello svolgimento dell’attività di progettazione e direzione
lavori, implica che la regola inerente l’inderogabilità
dei minimi tariffari, stabilita per gli “onorari”, è estesa
anche al rimborso delle spese. Conseguentemente, tale voce
di corrispettivo non può essere integralmente rinunciata
dai partecipanti alle procedure pubbliche per l’affidamento
dei relativi incarichi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA
SECONDA SEZIONE
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Nelle persone dei Signori: - Mario AROSIO
Presidente - Paolo PERUGGIA Primo Referendario, rel. ed
est. - Angelo VITALI Referendario ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 321 del 2005 R.G.R. proposto
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dall’architetto Nicoletta Corsini,
in proprio e nella qualità di capogruppo della costituenda
ATI con partecipanti l’ingegner Alberto Biggi, l’ingegner
Massimo Guerrini e l’architetto Enrica Vallerga, rappresentati
e difesi dall’avvocato Mauro Vallerga, presso il quale sono
elettivamente domiciliati a Genova in via Dante 2/42-53
- ricorrenti –
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CONTRO
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Comune di Savona, in persona del sindaco
in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Corrado
Mauceri, presso il quale è domiciliato a Genova in via Palestro
2/3 resistente –
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e nei confronti di
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architetto Enrico De Carlo, in proprio
e nella qualità di mandatario della costituenda ATI con
l’architetto Nicola Chiari, l’architetto Giacomo Gatti,
l’architetto Gianluca Zaio, l’architetto Elena Ricciardi,
il dottor geologo Giovanni Rizzi, l’ingegner Cristiano Riccamboni
e l’ingegner Stefano Merenda;
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ingegner Giorgio Mozzo, in qualità
di rappresentante dello studio Sollers, studio associato
di ingegneria ing. Giorgio Mozzo ed ingegner Mario Servetto,
in proprio e quale mandatario della costituenda ATI con
l’architetto Maria Grazia Vinelli e l’ingegner Mario Acatte;
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architetto Giovanni Deambrogio, in
proprio e quale mandatario della costituenda ATI con l’architetto
Riccardo Invernizzi, l’architetto Stefania Stella, l’ingegner
Alberto Gario e l’ingegner Mario Surra;
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l’architetto Sergio Chizzola, in proprio
e nella qualità di mandatario della costituenda ATI architetto
Sergio Chizzola & C, composta anche dall’architetto
Roberto Mina, dall’ingegner Giancarlo Meloni, dall’ingegner
Marco Sombrero e dall’ingegner Carlo Richero;
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l’architetto Vincenzo Ariu, in proprio
e quale mandatario della costituenda ATI con l’architetto
Sabrina Vallino, l’architetto Camillo Botticini, l’architetto
Federica Alcozer, l’architetto Marina Bassi, l’architetto
Laura Cosimo, l’architetto Maurizio Cazzullo, l’architetto
Simona Gabrielli, l’architetto Pietro Cozzani, l’ingegner
Marco Gaminara e l’ingegner Luca Romano;
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l’architetto Paolo Insogna in proprio
e quale mandatario della costituenda ATI IF, composta anche
dall’architetto Francesco Castaldi, dall’architetto Paola
Fazio, dall’ingegner Giovanni Insogna e dall’ingegner Andrea
Pepe
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per l’annullamento
del verbale 1.2.2005 della quinta seduta della gara indetta
per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, nonché del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione relativo ai lavori di costruzione
del XI lotto colombari presso il cimitero di Zinola, nella
parte in cui non ha escluso dalla selezione le offerte che
recavano un ribasso percentuale per il rimborso spese superiore
a quello massimo consentito dalla legge;
del verbale 1.2.2005 della gara indicata nella parte in
cui ha conseguentemente disposto l’aggiudicazione dell’esperimento
in favore dell’ATI composta dallo studio De Carlo e associati
e dallo studio Associato Rizzi e Riccamboni;
dell’atto non meglio specificato con cui la commissione
di gara ha escluso l’ATI composta dall’architetto De Carlo
ed associati e dallo Studio associato Rizzi e Riccamboni,
revocandone l’aggiudicazione provvisoria ed aggiudicando
la gara all’ATI guidata dalla Studio associato Sollers;
dell’aggiudicazione definitiva della procedura di gara disposta
dalla stazione appaltante.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Savona;
Vista la propria ordinanza 31.3.2005, n. 205;
Vista la memoria depositata dal ricorrente;
Relatore all’udienza del 28.4.2005 il dottor Paolo Peruggia,
uditi gli avvocati Mauro Vallerga e Casano per delega dell’avvocato
Corrado Mauceri.
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ESPOSIZIONE DEL FATTO
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L’ATI costituenda composta dall’architetto
Nicoletta Corsini e composta dall’ingegner Alberto Biggi,
dall’ingegner Massimo Guerrini e dall’architetto Enrica
Vallerga riferisce di avere partecipato alla gara indetta
dal Comune di Savona per l’affidamento della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori
di costruzione del XI lotto colombari presso il cimitero
di Zinola; l’esperimento è stato dapprima affidato in via
provvisoria all’ATI De Carlo ed associati ed allo studio
Rizzi-Riccamboni, successivamente esclusa, con l’aggiudicazione
definitiva all’ATI Studio Sollers. Ritenendosi lesa, la
ricorrente ha notificato l’atto 10.3.2005, depositato il
23.3.2005 con cui deduce:
violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 12 ter
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dell’art. 3 del dm
4.4.2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma
12bis del d.l. 2 marzo 1989, n. 65, violazione e falsa applicazione
dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143 e del
principio dell’inderogabilità del principio dei minimi tariffari.
Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento,
illogicità e contraddittorietà manifesta.
Il comune di Savona si è costituito in giudizio con atto
depositato il 30.3.2005, con cui ha chiesto respingersi
la domanda.
Con ordinanza 31.3.2005, n. 205 il tribunale ha respinto
la domanda cautelare proposta per la sospensione dell’esecuzione
degli atti impugnati.
Parte ricorrente ha depositato una memoria.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il contenzioso riguarda l’aggiudicazione
del contratto che il comune di Savona aveva previsto di
stipulare con il soggetto vincitore della gara indetta per
la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativo ai lavori di costruzione del XI lotto colombari
presso il cimitero di Zipola.
Il bando (art. 17) prevedeva che il soggetto vincitore sarebbe
stato quello in grado di presentare l’offerta economicamente
più vantaggiosa, che sarebbe derivata dalla valutazione
di alcuni elementi di giudizio, tra i quali (n. 3) era previsto
il “… ribasso percentuale nell’offerta economica (solo sull’importo
relativo al rimborso spese e non sulla quota relativa alla
tariffa professionale)…”.
L’amministrazione ammette nella memoria depositata che l’ATI
ricorrente è stato l’unico partecipante ad applicare una
percentuale di ribasso relativa al rimborso spese non superiore
al 20 %, mentre tutti i soggetti meglio gradati hanno proposto
uno sconto superiore su tale voce: ne consegue che sussiste
il requisito dell’interesse a ricorrere, posto che l’eventuale
accoglimento delle censure dedotte comporterebbe la dichiarazione
di invalidità della offerte ritenute più convenienti, con
la conseguente attribuzione del primo posto in graduatoria
al soggetto interessato.
La circostanza in fatto che rileva ai fini dello scrutinio
sull’interesse a ricorrere consente altresì di asserire
che la legge di gara ha distinto in modo preciso gli onorari
professionali dalle spese ed accessori, ed ha previsto solo
per i primi l’impossibilità di derogare ai minimi di tariffa;
ne consegue che il contenzioso è ristretto alla determinazione
sulla liceità della rinuncia in tutto od in parte al rimborso
che competerebbe al professionista per le spese e gli accessori.
Tanto premesso in pregiudizialità, si deve rilevare ancora
che la legge di gara (art. 2 del bando) rimetteva all’art.
1 del capitolato il computo degli onorari professionali,
e che a tale scopo era prevista l’applicazione della legge
2 marzo 1949, n. 143 (art. 6 del bando). A sua volta il
capitolato speciale di gara (art. 1) prevedeva che l’esperimento
sarebbe stato regolato appunto dalla legge 2 marzo 1949,
n. 143, alla cui stregua l’onorario per la progettazione
veniva computato in euro 50.110,23: l’altra voce di costo
per l’ente banditore era indicata in euro 5234,26 per il
coordinamento della sicurezza, così che l’importo totale
ammontava ad euro 55.344,49, su cui erano stimati euro 15.093,96
per spese e compensi accessori.
Sempre il secondo capoverso dell’art. 1 del capitolato esponeva
che “.. sugli onorari come sopra definiti è stata applicata
la riduzione pari al 20% ai sensi dell’art. 4 della legge
155/1989. Si precisa che, fatta eccezione per la quota di
spese ed accessori, si intendono fissi ed inderogabili tutti
gli altri minimi tariffari e relative aliquote di cui alla
legge 143/49…”.
L’articolo 8 del capitolato speciale di gara ribadiva quanto
già esposto nel bando, prescrivendo che il criterio da seguire
sarebbe consistito nella scelta dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, che sarebbe stata individuata anche in
base al “… ribasso percentuale indicato nell’offerta economica.
Detto ribasso potrà essere effettuato solo sull’importo
relativo al rimborso spese…”
Tanto premesso, l’esame della questione va preceduto dalla
necessaria ricognizione delle norme applicabili alla materia,
atteso che l’indicazione contenuta nel bando relativa alle
norme applicabili alla fattispecie, deriva dalla sovrapposizione
di disciplina che si è avuta in argomento (in tal senso
tar Lombardia, Milano, III, 9.3.2004, n. 836).
Il bando ed il capitolato fanno infatti riferimento alla
legge 2 marzo 1949, n. 143, che può considerarsi come l’entrata
a regime della disciplina sul compenso professionale, dopo
la parentesi corporativa, e la disposizione transitoria
contenuta nel D.Lgs.P. del 27 giugno 1946, n. 29, che aveva
inteso dettare le prime disposizioni per ricondurre la materia
ad un contesto più consono alle istituzioni uscite dalla
guerra. La disposizione in questione prevede (articolo unico)
la sostituzione della tariffa previgente con un articolato
corpo normativo denominato testo unico, che venne allegato
all’articolo citato; ai fini del presente decidere è importante
notare che la norma distingue tra gli onorari (artt. 2-5
della tariffa allegata alla legge) e le spese (art. 6),
che vengono enumerate e di cui si dice che “…salvo contrarie
pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista
…” . Va poi osservato (art. 13, comma 2) che nei casi in
cui il professionista ha titolo al pagamento a percentuale
è ammessa la sommatoria dei compensi di cui agli artt. 4
e 6 (onorari a vacazione e spese rimborsabili), che può
essere superiore al sessanta per cento dei compensi dovuti
e computabili a percentuale.
Deve quindi essere tenuta presente la citata disposizione
che prevede la possibilità di concludere pattuizioni circa
l’obbligazione al rimborso delle spese effettuate dal prestatore
d’opera professionale.
Il legislatore è poi intervenuto con la legge 4 marzo 1958,
n. 143, che introdusse in origine un articolo unico, che
dettava norme per il procedimento di formazione della tabella
da cui desumere gli onorari e le indennità, nonché i criteri
per il rimborso delle spese; la legge 5 maggio 1976, n.
340 aggiunse il secondo comma all’articolo unico citato,
con la previsione dell’inderogabilità dei minimi di tariffa
per gli onorari a vacazione, a percentuale ed a quantità,
mentre l’inderogabilità non fu estesa agli onorari a discrezione
di cui all’art. 5 del testo unico 2 marzo 1949, n. 143.
Va precisato anche che la giurisprudenza (cass. II, 28 gennaio
2003, n. 1223. Di contrario avviso, tuttavia, cass. sez.
II, 13 dicembre 2001, n. 15762) ha ritenuto che la violazione
della previsione circa l’illegittimità della rinuncia totale
o parziale non comporta l’applicazione della normativa codicistica
di cui agli artt. 1418 segg. cc., non trattandosi di precetti
stabiliti nell’interesse generale, ma solo della categoria
beneficiaria. Tale asserzione non appare del tutto coordinata
con quanto si dirà in prosieguo a proposto dell’art. 17
comma 12-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, a proposito
della reazione dell’ordinamento al divieto di scendere sotto
i minimi di tariffa, ma va tenuta in considerazione per
le argomentazioni in linea generale che da essa discendono.
Per quanto poi rileva ai fini del presente decidere, si
osserva che anche in questo atto normativo non si rinviene
l’estensione dell’inderogabilità dei minimi di tariffa al
rimborso delle spese sostenute dal professionista per conto
del committente la prestazione.
E’ successivamente intervenuto in argomento l’art. 6 della
legge 1 luglio 1977, n. 404, inserito in una normativa relativa
all’edilizia carceraria, ma inteso dalla giurisprudenza
come disposizione ad efficacia generale (cass. II, 8 ottobre
2004, n. 20039), che ha interpretato autenticamente la legge
5 maggio 1976, n. 340, restringendo ai rapporti tra privati
la prevista inderogabilità dei minimi tariffari: sempre
per quel che rileva ai fini di questa decisione, il comma
3 dell’art. 6 citato ha introdotto il divieto della liquidazione
a forfait delle spese sostenute dal professionista, che
può invece ottenerne il rimborso solo dietro presentazione
dell’idonea documentazione.
Va ancora segnalato l’art. 4-12 bis del d.l. 4 marzo 1989,
n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155, che ha
stabilito che per i rapporti dei professionisti in questione
a favore dello Stato e degli enti pubblici, e comunque per
le opere finanziate dall’erario, la riduzione convenzionale
del minimo della tariffa non può superare il venti per cento.
E’ poi intervenuta la legge quadro in materia di lavori
pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109, più volte integrata
dagli interventi normativi succedutisi) che prevede importanti
previsioni all’art. 17; il comma 12-ter demanda al ministro
della giustizia, nel concerto del ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, la determinazione delle tabelle dei corrispettivi
per le attività di progettazione e direzione lavori, e prevede
che tali compensi vadano considerati minimi inderogabili,
richiamando l’ultimo comma dell’articolo unico della citata
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dalla legge 5 maggio
1976, n. 340, e sancendo la nullità dei patti contrari alla
disposizione: la norma è stata novellata sul punto dall’art.
7, comma 1 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e fa poi salva
l’applicazione delle tariffe previste dal d.m. 4.4.2001,
non ostante l’intervenuto annullamento di tale atto da parte
del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sentenza
della sezione prima della sede di Roma, 23 luglio 2002,
n. 6552). La disposizione opera così un rinvio ritenuto
legittimo in giurisprudenza (tar Veneto, 25 novembre 2003,
n. 5909. Dubbi di costituzionalità sono stati invece espressi
da cons. Stato, sez. VI, ord. 22.9.2004, n. 6185).
Tanto premesso sulla normativa applicabile, possono esaminarsi
le censure dedotte.
Con il primo motivo l’ATI ricorrente osserva che l’evoluzione
normativa ha portato ad assimilare il trattamento normativo
da assegnare ai corrispettivi ed al rimborso spese, sì che
l’inderogabilità dei minimi stabilita per i primi si dovrebbe
applicare anche al secondo.
La tesi va condivisa, posto che le disposizioni citate in
precedenza inducono a ritenere che il legislatore ha da
ultimo previsto anche per il rimborso spese la produzione
degli effetti che la legge ricollega alla rinuncia in tutto
od in parte ai corrispettivi: la distinzione tra le voci
di costo in esame è risultata ben chiara in ognuno dei provvedimenti
normativi esaminati, sino alla regola dalla formulazione
novellata dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 ed all’art. 3 del d.m. 4 aprile 2001. La previsione
contenuta nell’atto ministeriale prevede un minimo inderogabile
per il rimborso delle spese, e la legge generale sui lavori
pubblici non riproduce la differenziazione tra gli onorari
ed il rimborso delle spese, utilizzando il vocabolo ‘corrispettivo’;
per il vero il decreto ministeriale impiega tale locuzione
all’art. 1 per indicare gli importi dovuti ai professionisti,
ma essa è stata intesa condivisibilmente (tar Sardegna,
14.12.2004, n. 1909) come avente carattere generale.
Va poi rilevato che l’intervenuto annullamento del d.m.
4.4.2001 da parte del tribunale amministrativo del Lazio
non ha impedito al legislatore di recepire, disponendone
la temporanea legificazione, i principi che l’atto ministeriale
aveva introdotto, violando le competenze procedimentali
di alcuni soggetti che avevano per ciò adito il giudice
amministrativo. Va osservato infatti che il legislatore
non può essere ritenuto vincolato ad una pronuncia adottata
su questioni, appunto procedimentali, allorché fa proprie
conferendo loro forza di legge, le previsioni principali
contenute nell’atto annullato.
Deve perciò ritenersi che il combinato della legge 11 febbraio
1994, n. 109 (novellata come già osservato) ed il decreto
ministeriale recepito abbiano introdotto il principio secondo
cui anche la voce di costo di che trattasi non può essere
integralmente rinunciata dai partecipanti alle gare pubbliche:
da ciò deriva l’illegittimità delle offerte presentate dalle
parti che sopravanzarono l’ATI ricorrente.
La tesi accolta ha trovato anche ulteriori riscontri giurisprudenziali
da parte di quei giudici che hanno ritenuto di comminare
la nullità delle offerte negoziali redatte in violazione
delle disposizioni sul rimborso delle spese, argomentando
in modo indiretto. Tali decisioni hanno infatti ritenuto
elusiva la proposta negoziale che dichiarava di rinunciare
alla voce di costo in esame ( tar Calabria, Reggio Calabria,
7 maggio 2004, n. 405; tar Lazio, Roma, sez. III, 24 dicembre
2003, n. 13038), in quanto così facendo l’offerente ammetteva
di proporsi di scaricare sul compenso denominato corrispettivo
anche gli oneri che aveva dovuto sopportare per le spese
di cui avrebbe potuto chiedere il rimborso.
Il ricorso va pertanto accolto, con l’annullamento di tutti
gli atti impugnati, in quanto lesivi.
Le spese vanno tuttavia compensate, attesa la scarsa chiarezza
del quadro normativo di riferimento e la formulazione del
bando di gara.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto annulla
gli atti impugnati, disponendo la compensazione delle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio
del 28.4.2005
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