| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2004 n. 4473
Pres. Amoroso, est. Buricelli
Infocamere S.c.p.a. (Avv.ti B.G. Carbone e A. Bigini) c.
Azienda Ospedaliera di Padova (Avv.ti S. Bonaiuti e M.G.
Calì) e nei confronti dell’A.T.I. Prisma Engineering S.r.l.
– Telecom Italia S.p.A. (Avv.ti G. Orsoni e M. Romeo) |
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1. Contratti della p.a. - appalti di forniture
– importo a base di gara – computo di tutte le voci previste
– attività di manutenzione – da comprendersi.
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2. Contratti della p.a. - appalti di forniture
(art. 1 D.Lgs. n. 358/92) – sotto soglia comunitaria – principio
generale di pubblicità delle sedute di gara (art. 89, comma
4°, R.D. n. 827/1924) – applicazione – sussiste – violazione
- conseguenze.
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3. Contratti della p.a. - appalti di forniture
– sotto soglia comunitaria – giurisdizione del Giudice Amministrativo
– sussiste.
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1. L’importo per l’aggiudicazione di una
gara, da indicarsi sempre nel bando, corrisponde alla somma
di tutti i corrispettivi presuntivamente destinati al contraente,
ivi espressamente compresa la voce relativa all’attività
di manutenzione del bene fornito, anche se considerato alla
stregua di un onere accessorio posto a carico dell’aggiudicatario.
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2. L’amministrazione è tenuta a conformarsi
ai principi generali del diritto comunitario in materia
di evidenza pubblica indipendentemente dal valore del contratto
da affidare e dal superamento della soglia comunitaria.
In particolare il principio di pubblicità delle operazioni
di gara è da considerarsi assolutamente inderogabile, sia
nella fase di apertura dei plichi contenenti i documenti
di ammissione che in quella di apertura delle buste contenenti
l’offerta economica. La violazione di detto principio vizia
irrimediabilmente l’esito della gara, a prescindere dalla
concreta dimostrazione del compimento di irregolarità nelle
operazioni concorsuali.
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3. La giurisdizione in materia di controversie
pertinenti a gare ad evidenza pubblica, anche per gli appalti
di importo inferiore alla soglia comunitaria, è attribuita
al giudice amministrativo, in quanto anche a prescindere
dalla diretta applicazione della normativa comunitaria sugli
appalti di servizi, vanno comunque rispettati i principi
di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima sezione
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costituito da: Bruno Amoroso - Presidente;
Angelo De Zotti Consigliere, relatore; Marco Buricelli Consigliere
ha pronunziato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1296/2004, proposto da
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INFOCAMERE S.c.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Alfredo Biagini,
con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo,
in Venezia - Santa Croce n. 466/g;
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contro
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l'AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Sergio Bonaiuto e Maria Grazia Calì,
con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai
sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
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la STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE
ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI - Azienda Ospedaliera di Padova,
in persona del direttore pro tempore, non costituita in
giudizio;
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e nei confronti di
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A.T.I. PRISMA ENGINEERING S.r.l. - TELECOM
ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio
Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso
lo studio dei medesimi, in Venezia Santa Croce n. 205;
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per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova n. 79 del 3 febbraio 2004, con cui
è stata aggiudicata all' A.T.I. la gara mediante appalto
concorso per la fornitura del sistema di gestione informatica
dei documenti per le ULSS 1, 2, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19
del Veneto, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
e per il risarcimento del danno
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Visto il ricorso, notificato il 3 e 5 maggio
2004 e depositato presso la segreteria l’11.5.2004 con i
relativi allegati;
visto l’atto di costituzione dell’Azienda Ospedaliera di
Padova, depositato in segreteria il 14.5.2004 con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione dell’A.T.I. Prisma Engineering
srl e Telecom Italia spa, depositato in segreteria il 17.5.2004
con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 (relatore
il Consigliere De Zotti) gli avvocati: Carbone per la parte
ricorrente, Buonaiuto per l’Azienda Ospedaliera di Padova
e l’avv. Orsoni per l’A.T.I. Prisma Engineering srl e Telecom
Italia spa:
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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Fatto
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Con deliberazione del Direttore Generale
dell'U.L.S.S. di Padova, n. 632 del 6 ottobre 2003 (successivamente
rettificata con deliberazione n. 743 del 10 novembre 2003)
le Aziende Sanitarie n. 16 di Padova, n. 14 di Chioggia-Piove
di Sacco, n. 18 di Rovigo, n. 19 di Adria, n. 15 di Cittadella
Camposampiero, n. 17 Monselice/Este e l'Azienda Ospedaliera
di Padova, stipulavano un accordo, ex art. 15 L. 241/90,
per lo sviluppo delle tecnologie informatiche ed i servizi
informativi in base alle previsioni di cui al DPR 445/2000.
Il 17 novembre 2003, la Struttura Complessa Interaziendale
Acquisizione Beni e Servizi dell'ULS n. 16 di Padova (essendo
stata individuata l'Azienda Ospedaliera di Padova quale
capofila per l'espletamento della procedura concorsuale),
diramava le lettere di invito per la partecipazione all'appalto
concorso per la fornitura del sistema per la gestione informatica
dei documenti.
Nel termine indicato dalla lettera di invito, il 3 dicembre
2003, pervenivano all’amministrazione 5 offerte: quella
del raggruppamento temporaneo Agorà Telematica G.F.I Ois
Spa - Delta Dator SpA; quella della Delfi Data Service Group,
quella del raggruppamento temporaneo Etnoteam - Engineering
Sanità Enti Locali, quella di Infocamere e quella del raggruppamento
temporaneo tra le società Prisma Engineering - Telecom Italia.
All'esito della procedura concorsuale, con deliberazione
del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova
n. 79 del 3 febbraio 2004, l’appalto veniva aggiudicato
all' A.T.I. Prisma Engineering Srl - Telecom Italia Spa.
L'esecuzione del contratto veniva successivamente avviata,
come attestato dagli ordini trasmessi dall'Azienda Ospedaliera
di Padova (gli ordini n. 6/13 - 6/14 del 19 marzo 2004,
n. 6/25 del 30 marzo 2004 e n. 6/27 del 2 aprile 2004) e
dalle successive fatture emesse dalla Prisma Engineering
n. 212 del 31 marzo 2004, n. 284 - n. 285 del 3 maggio 2004.
Con ricorso notificato il 28 aprile 2004, la società Infocamera
S.c.p.a., impugna la deliberazione di aggiudicazione dell'appalto
e l'intero procedimento concorsuale, contestandone la legittimità
per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 358 del
24.7.1992, del D.lgs. n. 157 del 17.3.1995, della Direttiva
CEE n. 93/36 e del RD. n. 827 del 23.5.1924, nonché del
Capitolato Generale per Forniture di Beni e Servizi occorrenti
all'Azienda Ospedaliera di Padova.
Si sostiene che la procedura concorsuale è stata espletata
dall'Amministrazione in violazione della normativa applicabile
ed in particolare delle disposizioni di cui al D.lgs. n.
358/92 che recepisce la normativa comunitaria in materia
di appalti di forniture sopra soglia; che l'amministrazione
ha così operato nell'erroneo presupposto che le norme invocate
non potessero trovare applicazione trattandosi di appalto
di importo inferiore alla soglia comunitaria mentre così
non è in quanto l'offerta aggiudicataria ammonta a € 240.730,00
cui va aggiunto il canone per la manutenzione pari a € 25.930,00
e dunque di contratto che supera la soglia di rilievo comunitario;
che conseguentemente l’amministrazione non ha provveduto
a redigere e a pubblicare il bando di gara nelle forme previste
dall’art. 358/92 e non ha osservato i termini imposti dall’art.
7 comma 3^ del D. lgs n. 358/1992; che, pertanto, l'intera
procedura è viziata sotto questo decisivo profilo.
2) violazione del principio generale di pubblicità delle
sedute di gara; violazione e falsa applicazione dell'art.
89 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, dell'art. 97 della Costituzione
e dell'art. 1 della L. 241/1990; violazione dei principi
di buon andamento. trasparenza ed imparzialità.
Si sostiene che la procedura di gara nella fattispecie è
illegittima per violazione della normativa sulla contabilità
di stato e in materia di trasparenza e pubblicità delle
gare pubbliche; che la Commissione di gara ha svolto la
sua attività in seduta riservata, e che pertanto i rappresentanti
delle Ditte partecipanti non hanno potuto presenziare nè
all'apertura dei plichi contenenti la documentazione né,
soprattutto, all'apertura delle offerte economiche; che
la ratio ispiratrice della pubblicità nelle sedute di gara
è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a
tutelare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità; che
ciò comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti di
gara a prescindere dal concreto riscontro di ulteriori specifiche
violazioni, peraltro ulteriormente compresenti nella fattispecie.
3) Violazione dei principi generali in materia di procedure
concorsuali; eccesso di potere per manifesta illogicità,
difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di
fatto e parità di trattamento.
Si sostiene che l'assegnazione dei punteggi relativi alle
offerte tecniche presentate dai concorrenti è manifestamente
irragionevole; che in particolare, la Commissione ha incomprensibilmente
attribuito alla ricorrente Infocamere solo 25 punti, mentre
all'offerta dell'A.T.I. Prisma - Telecom (poi aggiudicata)
è stato attribuito il punteggio massimo di 40 punti senza
che dagli atti di gara sia possibile comprendere tale scarto
di punti tra due offerte tecniche che si assumono essere
praticamente identiche.
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 e
seguenti della L.n. 241/1990; eccesso di potere per difetto
di motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e
di diritto.
Si sostiene che alla ricorrente non è stato consentito,
nonostante avesse formulato un'istanza di accesso di prendere
visione della documentazione di gara, e nello specifico
i verbali delle sedute in cui sono state aperte le buste
contenenti le offerte delle concorrenti, al fine di valutarne
la regolarità formale e la completezza documentale.
Il concorrente aggiudicatario e l’amministrazione intimate
si sono costituiti in giudizio eccependo (la seconda) l’irricevibilità
e l’inammissibilità del ricorso e (ambedue) nel merito l’infondatezza
del ricorso. chiedendone la reiezione con vittoria di spese.
In data 25 novembre 2005, previa audizione dei difensori
delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente va scrutinata l’eccezione
di tardività del ricorso frapposta dall’amministrazione
appaltante nel rilievo che la notifica del gravame è intervenuta
il 61^ giorno dal momento di conoscenza dell’atto impugnato.
Tale eccezione è tuttavia infondata.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che il provvedimento
impugnato è stato comunicato alla ricorrente il 5 marzo
e che il ricorso è stato notificato a mezzo posta il 28
aprile, dunque nei termini, posto che come noto in caso
di notifica con detto mezzo l’adempimento si perfeziona
per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 477/2002
e 107/2004; Cass. 4 maggio 2004, n. 8447).
Nel merito, con il primo motivo la ricorrente, che ha partecipato
alla gara collocandosi al terzo posto della relativa graduatoria,
deduce la violazione del D. Lgs 358/92 e della Direttiva
CEE n. 93/36, assumendo, in particolare, che l’appalto è
di importo superiore alla c.d. soglia comunitaria e che
pertanto sono state violate le norme (art. 5 e 7 co. 3^,
che stabiliscono le forme di pubblicazione del bando, (sulla
G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani a carattere
nazionale) e la fissazione dei termini per la presentazione
delle offerte (che non può essere inferiore a 40 giorni
dalla spedizione della lettera d’invito, laddove nella specie
è stato di sedici giorni).
L’amministrazione resistente e la controinteressata, contestano
tale assunto sostenendo, con argomenti parzialmente comuni,
che, in realtà la procedura esperita riguarda un appalto
di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art.
1 del D. Lgs. n. 358/1992 e successive modifiche, in quanto
essa è pari a 200.000 DSP e quindi ad € 249.681,00 (valore
che a partire dall’1 gennaio 2004 è stato rideterminato
in € 236.945,00), cosicché, in difetto di obbligo di applicazione
di quella normativa, la stazione appaltante non era tenuta
né a pubblicare un bando di gara vero e proprio né ad osservare
gli obblighi di pubblicità del procedimento di gara e di
verbalizzazione delle sedute della Commissione, della cui
violazione la ricorrente si duole.
Tale assunto difensivo, sul quale si innesta anche l’eccezione
di difetto di giurisdizione del G.A. (ad esempio T.A.R.
Friuli V.G. 25 ottobre 2003 n. 737) è sorretto dall’affermazione
che l'importo di aggiudicazione per la sola fomitura e licenze,pur
non essendo stato indicato nel bando, è inferiore alla soglia
comunitaria, perché pari a € 240.730,00 (€ 228.930 per la
gestione elettronica più € 11.800 per le licenze aggiuntive),
non avendo rilievo, sempre secondo le parti resistenti,
né la mancata indicazione negli atti di gara del valore
del contratto da affidare in quanto "tutte le ditte interpellate
avevano preannunciato offerte inferiori alla soglia comunitaria”
né le ulteriori somme pari ad € 25.930 costituenti il corrispettivo
per le attività di manutenzione del sistema che, per previsione
di capitolato, l'aggiudicatario sarebbe stato tenuto a svolgere
a partire dal secondo successivo all'installazione del sistema
stesso.
Secondo l’amministrazione si tratta infatti di “aggiornamento
eventuale del software che non è stato inserito neppure
come prestazione aggiuntiva ma di cui è stato richiesto
solo il costo per permettere all’amministrazione di poter
valutare anche questa possibile variante futura”.
In realtà, a giudizio del Collegio, così non è.
Il Tribunale non condivide infatti tali argomenti difensivi
ed osserva che costituisce principio pacifico quello per
cui l'ammontare posto a base di gara (da indicare nel bando)
è costituito dalla somma di tutti gli importi ed i corrispettivi
relativi al contratto da affidare.
Nel caso di appalto di forniture e servizi dunque l’importo
posto a base di gara non può che essere quello costituito
dalla somma di tutti i corrispettivi presuntivamente destinati
al contraente, senza considerare il ribasso che questi offrirà
in sede di gara.
Orbene, nella specie, le ragioni che inducono a ritenere
compresa nell’appalto anche l’attività di manutenzione sia
pure come onere accessorio posto a carico dell'aggiudicatario,
sono rappresentate: dal fatto che tale attività era espressamente
prevista sia nel capitolato speciale di gara, il quale richiedeva
(pag. 6, 7 e 11) la dichiarazione relativa alla fornitura
di manutenzione con l’indicazione del costo annuale del
relativo contratto, sia nel modulo di offerta, che prevedeva
una sezione espressamente dedicata alla manutenzione, sia
con riferimento al software applicativo che a quello opzionale.
Infine, quantunque, come sostiene l’amministrazione, la
voce manutenzione non è stata valutata ai fini dell’attribuzione
del punteggio è tuttavia certo che essa faceva parte dell’offerta
giacchè essa è stata oggetto dell’aggiudicazione all’A.T.I.
controinteressata.
Questa ha riguardato, infatti, non solo la fornitura del
sistema gestionale per la somma di € 240.730,00 ma anche
il contratto di manutenzione (a partire dal 2^ anno) al
quale si fa corrispondere l’impegno di € 31.116,00 (IVA
compresa) contemplato dalla delibera impugnata.
Ne consegue che non è dubbio per il Collegio che nella specie
si versasse in una ipotesi di gara sopra soglia, soggetta
all'applicazione della disciplina normativa di cui al D.
Lgs. n. 358/1992.
Il primo motivo di ricorso, di carattere strumentale e tuttavia
ammissibile, è quindi fondato.
E parimenti fondato è il secondo motivo con il quale la
ricorrente, deduce che, anche a prescindere dal superamento
della soglia comunitaria di cui all'art. l del D. Lgs. n.
358/1992, e dalla configurazione della gara come gara di
rilievo comunitario, nella specie è stato palesemente violato
il principio generale di pubblicità del procedimento di
gara e quello ad esso complementare di verbalizzazione delle
sedute della commissione.
Essa invoca, in particolare la consolidata giurisprudenza
del giudice amministrativo in base alla quale "la necessità
di rispettare le regole di evidenza pubblica per i soggetti
tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria
nella scelta del contraente è da intendersi regola generale,
che vale anche per gli appalti pubblici sia sopra che sotto
soglia, come confermato tanto dalla Corte di giustizia dell'Unione
Europea, secondo la quale anche gli appalti pubblici di
scarso valore, seppure non espressamente ricompresi nell'ambito
di applicazione delle procedure particolari e rigorose delle
direttive, non sono esclusi dall'ambito di applicazione
del diritto comunitario, che dal Consiglio di Stato, che
riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo
nelle controversie pertinenti a gare ad evidenza pubblica
di società con i caratteri dell'organismo di diritto pubblico,
ha ritenuto di attribuirgli la giurisdizione anche per le
gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto
a prescindere dalla diretta applicazione della normativa
comunitaria sugli appalti di servizi, vanno comunque rispettati
i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
trasparenza" (TAR Campania, Napoli, sez. I, 20 maggio 2003
n. 5868).
Secondo la stessa giurisprudenza l’amministrazione è tenuta,
quindi, indipendentemente dal valore del contratto da affidare
e dal superamento della soglia comunitaria, a svolgere i
procedimenti preordinati alla sottoscrizione del contratto
nel rispetto dei principi generali dell'evidenza pubblica,.
Con specifico riguardo al principio della pubblicità delle
operazioni di gara, la giurisprudenza ne afferma l’assoluta
inderogabilità, sia nella fase di apertura dei plichi contenenti
i documenti di ammissione, in modo da consentire ai partecipanti
"di assistere direttamente alla verifica della loro integrità
ed alla individuazione del contenuto, operazione che garantisce
la serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni
dei relativi atti", sia in quella di apertura delle buste
contenenti l'offerta economica.
Orbene, nella specie appare prima facie fondato e assorbente
rispetto ai motivi residui, il secondo motivo (violazione
dell’art. 89 comma 4^ R.D. 23 maggio 1924 n. 827; violazione
del principio di pubblicità della gara per l’apertura delle
buste in seduta segreta) posto che come risulta dai verbali
di gara (cfr. verbale del 12 e del 19 dicembre 2003 – doc.
n. 9 dep. il 27 ottobre 2004) la Commissione ha proceduto
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa
in seduta riservata; che essa ha inoltre richiesto, come
pure si legge dal verbale, integrazioni documentali e regolarizzazione
della documentazione senza alcuna pubblicità delle relative
operazioni e, infine, che ha proceduto all’apertura delle
buste contenenti le offerte senza alcuna verifica pubblica
della loro integrità.
Tale procedimento, anche a prescindere dalla concreta dimostrazione
dell’essere state compiute irregolarità nelle operazioni
concorsuali, vizia irrimediabilmente l’esito della gara,
giacché quando le offerte debbano essere presentate in plico
sigillato la seduta destinata all’apertura dei plichi deve
essere pubblica: tale modalità costituisce infatti uno strumento
di garanzia a tutela, oltre che del pubblico interesse,
anche di quello dei partecipanti, affinché possano direttamente
assistere alla verifica dell’integrità dei plichi ed all’identificazione
del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà
della gara, impedendo integrazioni, sostituzioni o alterazioni
dei relativi atti (C.G.A. 29 dicembre 1997 n. 580; id. C.d.S.
sez. 5^ 30 maggio 1997 n. 576; T.A.R. Sicilia sez. 1^ Catania
4 novembre 1997 n. 2245; T.A.R. Abruzzo sez. L’Aquila 3
agosto 1990 n. 398).
Per tale ragione, assorbito ogni altro motivo, che qui non
può trovare accesso in quanto il vizio dedotto travolge
l’intera procedura indipendentemente dal soggetto che rivendichi
l’aggiudicazione, il ricorso va accolto con il conseguente
annullamento degli atti impugnati e la necessità, ai fini
dell’aggiudicazione dell'appalto, della rinnovazione integrale
della procedura stessa.
Resta a questo punto da esaminare la domanda di risarcimento
del danno.
In particolare, la ricorrente ha chiesto: - in via preliminare
la reintegrazione in forma specifica sotto forma di rinnovazione
dell’intera procedura di gara; - in via subordinata, il
risarcimento del danno per equivalente; - in via ulteriormente
gradata, il risarcimento del danno per perdita di chance.
Orbene, la domanda di risarcimento per equivalente va, allo
stato, respinta in quanto l’annullamento della gara ricostituisce
integralmente la posizione della ricorrente.
Né l’amministrazione ha opposto di non potere aggiudicare
ex novo la gara ovvero che non sia possibile ex art. 2058
c.c. una reintegrazione anche parziale in senso specifico
della ricorrente, essendosi limitata la sola controinteressata
ad affermare di avere interamente fatturato la fornitura
e di aver installato i programmi per l’avvio delle nuove
procedure del protocollo informatico.
La domanda di risarcimento, in presenza di danno ipotetico
e non dimostrato va quindi, allo stato, respinta.
Le spese di causa seguono invece la soccombenza e sono determinate
nella misura di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe
e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento per equivalente.
Condanna l'Azienda Ospedaliera di Padova, e la società controinteressata
al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese
e degli onorari del giudizio, che si liquidano complessivamente
in € 4.000,00 (quattromila/00), di cui 2.000,00 (duemila/00)
a carico del l’Azienda Ospedaliera e € 2.000,00 (duemila/00)
a carico della società controinteressata, oltre a i.v.a.
e c.p.a..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio
addì 25 novembre 2004.
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ANDREA ACCARDO
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| Appalti sotto soglia nel
rispetto del Diritto Comunitario
| La
sentenza in commento offre lo spunto per ritornare
su di un argomento assai rilevante in materia di
affidamenti di forniture e servizi sotto soglia
comunitaria: l’individuazione della disciplina alla
quale in tali casi le Stazioni appaltanti devono
fare riferimento.
Ed infatti, si è spesso genericamente sostenuto
che le gare per l’aggiudicazione di appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria fossero svincolate
dall’obbligo di conformarsi ai principi dettati
dalle direttive comunitarie di settore. Tuttavia,
tale impostazione non trova riscontro in tali pretesi
termini assoluti in giurisprudenza, al punto che
proprio il TAR per il Veneto ha ritenuto di chiarire
taluni principi generali meritevoli di una analisi
in questa sede.
Il Collegio veneto, affrontando proprio tale tematica,
ha sancito – correttamente, secondo chi scrive –
che in effetti per le procedure di affidamento degli
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria,
lungi dal potersi considerare “terra di nessuno”
in ordine alla disciplina di riferimento, la p.a.
deve comunque fare corretta applicazione dei principi
fondamentali dettati dalle direttive comunitarie
nonché dalla normativa nazionale sulla contabilità
di Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) che, per
ciò che concerne segnatamente la fase delle sedute
di gara, stabilisce (art. 89) il principio – indipendentemente
dal valore dell’appalto – della pubblicità di gara
per l’apertura delle buste contenenti le offerte
dei partecipanti.
In altri termini, le regole dell’evidenza pubblica
della procedura di gara - proprio in quanto poste
a presidio dei fondamentali principi di trasparenza,
non discriminazione e parità di trattamento cui
la p.a. è sempre chiamata a conformarsi - devono
essere comunque rispettate da ogni pubblica stazione
appaltante, senza che possa rilevare a tale fine
l’eventuale mancato superamento della soglia comunitaria
del valore dell’appalto (con conseguente attribuzione
alla giurisdizione del giudice amministrativo delle
controversie relative a procedure di gara ad evidenza
pubblica indette da società con i caratteri di organismo
di diritto pubblico, anche se per appalti di importo
inferiore alla soglia comunitaria).
Anche gli appalti di modesto valore, pertanto, sono
inclusi nell’ambito di applicazione del diritto
comunitario, e ciò quantomeno per quanto concerne
le regole fondamentali poste a tutela dei principi
generali che regolano l’agire della p.a.
Nel dettaglio, poi, il Tribunale regionale del Veneto
ha avuto modo di ammonire circa l’assoluta inderogabilità
del principio della pubblicità delle operazioni
di gara, considerato questo un irrinunciabile strumento
di garanzia del rispetto sia dell’interesse pubblico
al corretto svolgimento delle procedure di selezione
dell’appaltatore, sia dell’interesse dei partecipanti
stessi, i quali a mezzo di tale sistema sono posti
nella possibilità di assistere alla verifica dell’integrità
dei plichi contenenti le offerte nonché all’identificazione
del contenuto dei medesimi.
Si noti, da ultimo, che il TAR Veneto, nel riconoscere
l’assoluta preponderanza di tale principio, ritenuto
necessario al fine di assicurare la massima serietà
di ogni procedura pubblica di gara, ha fatto discendere
dalla violazione dello stesso la declaratoria di
annullamento dell’intera gara e del conseguente
esito, e ciò a prescindere da qualsiasi accertamento
in concreto dell’effettivo compimento di irregolarità
da parte della commissione aggiudicatrice. |
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