Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2004 n. 4473
Pres. Amoroso, est. Buricelli
Infocamere S.c.p.a. (Avv.ti B.G. Carbone e A. Bigini) c. Azienda Ospedaliera di Padova (Avv.ti S. Bonaiuti e M.G. Calì) e nei confronti dell’A.T.I. Prisma Engineering S.r.l. – Telecom Italia S.p.A. (Avv.ti G. Orsoni e M. Romeo)


1. Contratti della p.a. - appalti di forniture – importo a base di gara – computo di tutte le voci previste – attività di manutenzione – da comprendersi.

 

2. Contratti della p.a. - appalti di forniture (art. 1 D.Lgs. n. 358/92) – sotto soglia comunitaria – principio generale di pubblicità delle sedute di gara (art. 89, comma 4°, R.D. n. 827/1924) – applicazione – sussiste – violazione - conseguenze.

 

3. Contratti della p.a. - appalti di forniture – sotto soglia comunitaria – giurisdizione del Giudice Amministrativo – sussiste.

1. L’importo per l’aggiudicazione di una gara, da indicarsi sempre nel bando, corrisponde alla somma di tutti i corrispettivi presuntivamente destinati al contraente, ivi espressamente compresa la voce relativa all’attività di manutenzione del bene fornito, anche se considerato alla stregua di un onere accessorio posto a carico dell’aggiudicatario.

 

2. L’amministrazione è tenuta a conformarsi ai principi generali del diritto comunitario in materia di evidenza pubblica indipendentemente dal valore del contratto da affidare e dal superamento della soglia comunitaria. In particolare il principio di pubblicità delle operazioni di gara è da considerarsi assolutamente inderogabile, sia nella fase di apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione che in quella di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. La violazione di detto principio vizia irrimediabilmente l’esito della gara, a prescindere dalla concreta dimostrazione del compimento di irregolarità nelle operazioni concorsuali.

 

3. La giurisdizione in materia di controversie pertinenti a gare ad evidenza pubblica, anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, è attribuita al giudice amministrativo, in quanto anche a prescindere dalla diretta applicazione della normativa comunitaria sugli appalti di servizi, vanno comunque rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima sezione

 

costituito da: Bruno Amoroso - Presidente; Angelo De Zotti Consigliere, relatore; Marco Buricelli Consigliere ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1296/2004, proposto da

 

INFOCAMERE S.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone e Alfredo Biagini, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Venezia - Santa Croce n. 466/g;

 

contro

 

l'AZIENDA OSPEDALIERA di PADOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Bonaiuto e Maria Grazia Calì, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

 

la STRUTTURA COMPLESSA INTERAZIENDALE ACQUISIZIONE BENI e SERVIZI - Azienda Ospedaliera di Padova, in persona del direttore pro tempore, non costituita in giudizio;

 

e nei confronti di

 

A.T.I. PRISMA ENGINEERING S.r.l. - TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso lo studio dei medesimi, in Venezia Santa Croce n. 205;

 

per l'annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 79 del 3 febbraio 2004, con cui è stata aggiudicata all' A.T.I. la gara mediante appalto concorso per la fornitura del sistema di gestione informatica dei documenti per le ULSS 1, 2, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 del Veneto, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;
e per il risarcimento del danno

 

Visto il ricorso, notificato il 3 e 5 maggio 2004 e depositato presso la segreteria l’11.5.2004 con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione dell’Azienda Ospedaliera di Padova, depositato in segreteria il 14.5.2004 con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione dell’A.T.I. Prisma Engineering srl e Telecom Italia spa, depositato in segreteria il 17.5.2004 con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 (relatore il Consigliere De Zotti) gli avvocati: Carbone per la parte ricorrente, Buonaiuto per l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’avv. Orsoni per l’A.T.I. Prisma Engineering srl e Telecom Italia spa:
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

Fatto

 

Con deliberazione del Direttore Generale dell'U.L.S.S. di Padova, n. 632 del 6 ottobre 2003 (successivamente rettificata con deliberazione n. 743 del 10 novembre 2003) le Aziende Sanitarie n. 16 di Padova, n. 14 di Chioggia-Piove di Sacco, n. 18 di Rovigo, n. 19 di Adria, n. 15 di Cittadella Camposampiero, n. 17 Monselice/Este e l'Azienda Ospedaliera di Padova, stipulavano un accordo, ex art. 15 L. 241/90, per lo sviluppo delle tecnologie informatiche ed i servizi informativi in base alle previsioni di cui al DPR 445/2000.
Il 17 novembre 2003, la Struttura Complessa Interaziendale Acquisizione Beni e Servizi dell'ULS n. 16 di Padova (essendo stata individuata l'Azienda Ospedaliera di Padova quale capofila per l'espletamento della procedura concorsuale), diramava le lettere di invito per la partecipazione all'appalto concorso per la fornitura del sistema per la gestione informatica dei documenti.
Nel termine indicato dalla lettera di invito, il 3 dicembre 2003, pervenivano all’amministrazione 5 offerte: quella del raggruppamento temporaneo Agorà Telematica G.F.I Ois Spa - Delta Dator SpA; quella della Delfi Data Service Group, quella del raggruppamento temporaneo Etnoteam - Engineering Sanità Enti Locali, quella di Infocamere e quella del raggruppamento temporaneo tra le società Prisma Engineering - Telecom Italia.
All'esito della procedura concorsuale, con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova n. 79 del 3 febbraio 2004, l’appalto veniva aggiudicato all' A.T.I. Prisma Engineering Srl - Telecom Italia Spa.
L'esecuzione del contratto veniva successivamente avviata, come attestato dagli ordini trasmessi dall'Azienda Ospedaliera di Padova (gli ordini n. 6/13 - 6/14 del 19 marzo 2004, n. 6/25 del 30 marzo 2004 e n. 6/27 del 2 aprile 2004) e dalle successive fatture emesse dalla Prisma Engineering n. 212 del 31 marzo 2004, n. 284 - n. 285 del 3 maggio 2004.
Con ricorso notificato il 28 aprile 2004, la società Infocamera S.c.p.a., impugna la deliberazione di aggiudicazione dell'appalto e l'intero procedimento concorsuale, contestandone la legittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 358 del 24.7.1992, del D.lgs. n. 157 del 17.3.1995, della Direttiva CEE n. 93/36 e del RD. n. 827 del 23.5.1924, nonché del Capitolato Generale per Forniture di Beni e Servizi occorrenti all'Azienda Ospedaliera di Padova.
Si sostiene che la procedura concorsuale è stata espletata dall'Amministrazione in violazione della normativa applicabile ed in particolare delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 358/92 che recepisce la normativa comunitaria in materia di appalti di forniture sopra soglia; che l'amministrazione ha così operato nell'erroneo presupposto che le norme invocate non potessero trovare applicazione trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria mentre così non è in quanto l'offerta aggiudicataria ammonta a € 240.730,00 cui va aggiunto il canone per la manutenzione pari a € 25.930,00 e dunque di contratto che supera la soglia di rilievo comunitario; che conseguentemente l’amministrazione non ha provveduto a redigere e a pubblicare il bando di gara nelle forme previste dall’art. 358/92 e non ha osservato i termini imposti dall’art. 7 comma 3^ del D. lgs n. 358/1992; che, pertanto, l'intera procedura è viziata sotto questo decisivo profilo.
2) violazione del principio generale di pubblicità delle sedute di gara; violazione e falsa applicazione dell'art. 89 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990; violazione dei principi di buon andamento. trasparenza ed imparzialità.
Si sostiene che la procedura di gara nella fattispecie è illegittima per violazione della normativa sulla contabilità di stato e in materia di trasparenza e pubblicità delle gare pubbliche; che la Commissione di gara ha svolto la sua attività in seduta riservata, e che pertanto i rappresentanti delle Ditte partecipanti non hanno potuto presenziare nè all'apertura dei plichi contenenti la documentazione né, soprattutto, all'apertura delle offerte economiche; che la ratio ispiratrice della pubblicità nelle sedute di gara è comune ai vari metodi di aggiudicazione ed è rivolta a tutelare l'esigenza di trasparenza ed imparzialità; che ciò comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti di gara a prescindere dal concreto riscontro di ulteriori specifiche violazioni, peraltro ulteriormente compresenti nella fattispecie.
3) Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali; eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e parità di trattamento.
Si sostiene che l'assegnazione dei punteggi relativi alle offerte tecniche presentate dai concorrenti è manifestamente irragionevole; che in particolare, la Commissione ha incomprensibilmente attribuito alla ricorrente Infocamere solo 25 punti, mentre all'offerta dell'A.T.I. Prisma - Telecom (poi aggiudicata) è stato attribuito il punteggio massimo di 40 punti senza che dagli atti di gara sia possibile comprendere tale scarto di punti tra due offerte tecniche che si assumono essere praticamente identiche.
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 22 e seguenti della L.n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Si sostiene che alla ricorrente non è stato consentito, nonostante avesse formulato un'istanza di accesso di prendere visione della documentazione di gara, e nello specifico i verbali delle sedute in cui sono state aperte le buste contenenti le offerte delle concorrenti, al fine di valutarne la regolarità formale e la completezza documentale.
Il concorrente aggiudicatario e l’amministrazione intimate si sono costituiti in giudizio eccependo (la seconda) l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso e (ambedue) nel merito l’infondatezza del ricorso. chiedendone la reiezione con vittoria di spese.
In data 25 novembre 2005, previa audizione dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente va scrutinata l’eccezione di tardività del ricorso frapposta dall’amministrazione appaltante nel rilievo che la notifica del gravame è intervenuta il 61^ giorno dal momento di conoscenza dell’atto impugnato.
Tale eccezione è tuttavia infondata.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che il provvedimento impugnato è stato comunicato alla ricorrente il 5 marzo e che il ricorso è stato notificato a mezzo posta il 28 aprile, dunque nei termini, posto che come noto in caso di notifica con detto mezzo l’adempimento si perfeziona per il notificante con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 477/2002 e 107/2004; Cass. 4 maggio 2004, n. 8447).
Nel merito, con il primo motivo la ricorrente, che ha partecipato alla gara collocandosi al terzo posto della relativa graduatoria, deduce la violazione del D. Lgs 358/92 e della Direttiva CEE n. 93/36, assumendo, in particolare, che l’appalto è di importo superiore alla c.d. soglia comunitaria e che pertanto sono state violate le norme (art. 5 e 7 co. 3^, che stabiliscono le forme di pubblicazione del bando, (sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e su due quotidiani a carattere nazionale) e la fissazione dei termini per la presentazione delle offerte (che non può essere inferiore a 40 giorni dalla spedizione della lettera d’invito, laddove nella specie è stato di sedici giorni).
L’amministrazione resistente e la controinteressata, contestano tale assunto sostenendo, con argomenti parzialmente comuni, che, in realtà la procedura esperita riguarda un appalto di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 358/1992 e successive modifiche, in quanto essa è pari a 200.000 DSP e quindi ad € 249.681,00 (valore che a partire dall’1 gennaio 2004 è stato rideterminato in € 236.945,00), cosicché, in difetto di obbligo di applicazione di quella normativa, la stazione appaltante non era tenuta né a pubblicare un bando di gara vero e proprio né ad osservare gli obblighi di pubblicità del procedimento di gara e di verbalizzazione delle sedute della Commissione, della cui violazione la ricorrente si duole.
Tale assunto difensivo, sul quale si innesta anche l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. (ad esempio T.A.R. Friuli V.G. 25 ottobre 2003 n. 737) è sorretto dall’affermazione che l'importo di aggiudicazione per la sola fomitura e licenze,pur non essendo stato indicato nel bando, è inferiore alla soglia comunitaria, perché pari a € 240.730,00 (€ 228.930 per la gestione elettronica più € 11.800 per le licenze aggiuntive), non avendo rilievo, sempre secondo le parti resistenti, né la mancata indicazione negli atti di gara del valore del contratto da affidare in quanto "tutte le ditte interpellate avevano preannunciato offerte inferiori alla soglia comunitaria” né le ulteriori somme pari ad € 25.930 costituenti il corrispettivo per le attività di manutenzione del sistema che, per previsione di capitolato, l'aggiudicatario sarebbe stato tenuto a svolgere a partire dal secondo successivo all'installazione del sistema stesso.
Secondo l’amministrazione si tratta infatti di “aggiornamento eventuale del software che non è stato inserito neppure come prestazione aggiuntiva ma di cui è stato richiesto solo il costo per permettere all’amministrazione di poter valutare anche questa possibile variante futura”.
In realtà, a giudizio del Collegio, così non è.
Il Tribunale non condivide infatti tali argomenti difensivi ed osserva che costituisce principio pacifico quello per cui l'ammontare posto a base di gara (da indicare nel bando) è costituito dalla somma di tutti gli importi ed i corrispettivi relativi al contratto da affidare.
Nel caso di appalto di forniture e servizi dunque l’importo posto a base di gara non può che essere quello costituito dalla somma di tutti i corrispettivi presuntivamente destinati al contraente, senza considerare il ribasso che questi offrirà in sede di gara.
Orbene, nella specie, le ragioni che inducono a ritenere compresa nell’appalto anche l’attività di manutenzione sia pure come onere accessorio posto a carico dell'aggiudicatario, sono rappresentate: dal fatto che tale attività era espressamente prevista sia nel capitolato speciale di gara, il quale richiedeva (pag. 6, 7 e 11) la dichiarazione relativa alla fornitura di manutenzione con l’indicazione del costo annuale del relativo contratto, sia nel modulo di offerta, che prevedeva una sezione espressamente dedicata alla manutenzione, sia con riferimento al software applicativo che a quello opzionale.
Infine, quantunque, come sostiene l’amministrazione, la voce manutenzione non è stata valutata ai fini dell’attribuzione del punteggio è tuttavia certo che essa faceva parte dell’offerta giacchè essa è stata oggetto dell’aggiudicazione all’A.T.I. controinteressata.
Questa ha riguardato, infatti, non solo la fornitura del sistema gestionale per la somma di € 240.730,00 ma anche il contratto di manutenzione (a partire dal 2^ anno) al quale si fa corrispondere l’impegno di € 31.116,00 (IVA compresa) contemplato dalla delibera impugnata.
Ne consegue che non è dubbio per il Collegio che nella specie si versasse in una ipotesi di gara sopra soglia, soggetta all'applicazione della disciplina normativa di cui al D. Lgs. n. 358/1992.
Il primo motivo di ricorso, di carattere strumentale e tuttavia ammissibile, è quindi fondato.
E parimenti fondato è il secondo motivo con il quale la ricorrente, deduce che, anche a prescindere dal superamento della soglia comunitaria di cui all'art. l del D. Lgs. n. 358/1992, e dalla configurazione della gara come gara di rilievo comunitario, nella specie è stato palesemente violato il principio generale di pubblicità del procedimento di gara e quello ad esso complementare di verbalizzazione delle sedute della commissione.
Essa invoca, in particolare la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo in base alla quale "la necessità di rispettare le regole di evidenza pubblica per i soggetti tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria nella scelta del contraente è da intendersi regola generale, che vale anche per gli appalti pubblici sia sopra che sotto soglia, come confermato tanto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale anche gli appalti pubblici di scarso valore, seppure non espressamente ricompresi nell'ambito di applicazione delle procedure particolari e rigorose delle direttive, non sono esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, che dal Consiglio di Stato, che riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie pertinenti a gare ad evidenza pubblica di società con i caratteri dell'organismo di diritto pubblico, ha ritenuto di attribuirgli la giurisdizione anche per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria, in quanto a prescindere dalla diretta applicazione della normativa comunitaria sugli appalti di servizi, vanno comunque rispettati i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza" (TAR Campania, Napoli, sez. I, 20 maggio 2003 n. 5868).
Secondo la stessa giurisprudenza l’amministrazione è tenuta, quindi, indipendentemente dal valore del contratto da affidare e dal superamento della soglia comunitaria, a svolgere i procedimenti preordinati alla sottoscrizione del contratto nel rispetto dei principi generali dell'evidenza pubblica,.
Con specifico riguardo al principio della pubblicità delle operazioni di gara, la giurisprudenza ne afferma l’assoluta inderogabilità, sia nella fase di apertura dei plichi contenenti i documenti di ammissione, in modo da consentire ai partecipanti "di assistere direttamente alla verifica della loro integrità ed alla individuazione del contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo sostituzioni o alterazioni dei relativi atti", sia in quella di apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Orbene, nella specie appare prima facie fondato e assorbente rispetto ai motivi residui, il secondo motivo (violazione dell’art. 89 comma 4^ R.D. 23 maggio 1924 n. 827; violazione del principio di pubblicità della gara per l’apertura delle buste in seduta segreta) posto che come risulta dai verbali di gara (cfr. verbale del 12 e del 19 dicembre 2003 – doc. n. 9 dep. il 27 ottobre 2004) la Commissione ha proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa in seduta riservata; che essa ha inoltre richiesto, come pure si legge dal verbale, integrazioni documentali e regolarizzazione della documentazione senza alcuna pubblicità delle relative operazioni e, infine, che ha proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte senza alcuna verifica pubblica della loro integrità.
Tale procedimento, anche a prescindere dalla concreta dimostrazione dell’essere state compiute irregolarità nelle operazioni concorsuali, vizia irrimediabilmente l’esito della gara, giacché quando le offerte debbano essere presentate in plico sigillato la seduta destinata all’apertura dei plichi deve essere pubblica: tale modalità costituisce infatti uno strumento di garanzia a tutela, oltre che del pubblico interesse, anche di quello dei partecipanti, affinché possano direttamente assistere alla verifica dell’integrità dei plichi ed all’identificazione del loro contenuto, operazione che garantisce la serietà della gara, impedendo integrazioni, sostituzioni o alterazioni dei relativi atti (C.G.A. 29 dicembre 1997 n. 580; id. C.d.S. sez. 5^ 30 maggio 1997 n. 576; T.A.R. Sicilia sez. 1^ Catania 4 novembre 1997 n. 2245; T.A.R. Abruzzo sez. L’Aquila 3 agosto 1990 n. 398).
Per tale ragione, assorbito ogni altro motivo, che qui non può trovare accesso in quanto il vizio dedotto travolge l’intera procedura indipendentemente dal soggetto che rivendichi l’aggiudicazione, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati e la necessità, ai fini dell’aggiudicazione dell'appalto, della rinnovazione integrale della procedura stessa.
Resta a questo punto da esaminare la domanda di risarcimento del danno.
In particolare, la ricorrente ha chiesto: - in via preliminare la reintegrazione in forma specifica sotto forma di rinnovazione dell’intera procedura di gara; - in via subordinata, il risarcimento del danno per equivalente; - in via ulteriormente gradata, il risarcimento del danno per perdita di chance.
Orbene, la domanda di risarcimento per equivalente va, allo stato, respinta in quanto l’annullamento della gara ricostituisce integralmente la posizione della ricorrente.
Né l’amministrazione ha opposto di non potere aggiudicare ex novo la gara ovvero che non sia possibile ex art. 2058 c.c. una reintegrazione anche parziale in senso specifico della ricorrente, essendosi limitata la sola controinteressata ad affermare di avere interamente fatturato la fornitura e di aver installato i programmi per l’avvio delle nuove procedure del protocollo informatico.
La domanda di risarcimento, in presenza di danno ipotetico e non dimostrato va quindi, allo stato, respinta.
Le spese di causa seguono invece la soccombenza e sono determinate nella misura di cui al dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Respinge la domanda di risarcimento per equivalente.
Condanna l'Azienda Ospedaliera di Padova, e la società controinteressata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari del giudizio, che si liquidano complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), di cui 2.000,00 (duemila/00) a carico del l’Azienda Ospedaliera e € 2.000,00 (duemila/00) a carico della società controinteressata, oltre a i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 25 novembre 2004.



ANDREA ACCARDO

Appalti sotto soglia nel rispetto del Diritto Comunitario


La sentenza in commento offre lo spunto per ritornare su di un argomento assai rilevante in materia di affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria: l’individuazione della disciplina alla quale in tali casi le Stazioni appaltanti devono fare riferimento.
Ed infatti, si è spesso genericamente sostenuto che le gare per l’aggiudicazione di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria fossero svincolate dall’obbligo di conformarsi ai principi dettati dalle direttive comunitarie di settore. Tuttavia, tale impostazione non trova riscontro in tali pretesi termini assoluti in giurisprudenza, al punto che proprio il TAR per il Veneto ha ritenuto di chiarire taluni principi generali meritevoli di una analisi in questa sede.
Il Collegio veneto, affrontando proprio tale tematica, ha sancito – correttamente, secondo chi scrive – che in effetti per le procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria, lungi dal potersi considerare “terra di nessuno” in ordine alla disciplina di riferimento, la p.a. deve comunque fare corretta applicazione dei principi fondamentali dettati dalle direttive comunitarie nonché dalla normativa nazionale sulla contabilità di Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827) che, per ciò che concerne segnatamente la fase delle sedute di gara, stabilisce (art. 89) il principio – indipendentemente dal valore dell’appalto – della pubblicità di gara per l’apertura delle buste contenenti le offerte dei partecipanti.
In altri termini, le regole dell’evidenza pubblica della procedura di gara - proprio in quanto poste a presidio dei fondamentali principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento cui la p.a. è sempre chiamata a conformarsi - devono essere comunque rispettate da ogni pubblica stazione appaltante, senza che possa rilevare a tale fine l’eventuale mancato superamento della soglia comunitaria del valore dell’appalto (con conseguente attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative a procedure di gara ad evidenza pubblica indette da società con i caratteri di organismo di diritto pubblico, anche se per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria).
Anche gli appalti di modesto valore, pertanto, sono inclusi nell’ambito di applicazione del diritto comunitario, e ciò quantomeno per quanto concerne le regole fondamentali poste a tutela dei principi generali che regolano l’agire della p.a.
Nel dettaglio, poi, il Tribunale regionale del Veneto ha avuto modo di ammonire circa l’assoluta inderogabilità del principio della pubblicità delle operazioni di gara, considerato questo un irrinunciabile strumento di garanzia del rispetto sia dell’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure di selezione dell’appaltatore, sia dell’interesse dei partecipanti stessi, i quali a mezzo di tale sistema sono posti nella possibilità di assistere alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte nonché all’identificazione del contenuto dei medesimi.
Si noti, da ultimo, che il TAR Veneto, nel riconoscere l’assoluta preponderanza di tale principio, ritenuto necessario al fine di assicurare la massima serietà di ogni procedura pubblica di gara, ha fatto discendere dalla violazione dello stesso la declaratoria di annullamento dell’intera gara e del conseguente esito, e ciò a prescindere da qualsiasi accertamento in concreto dell’effettivo compimento di irregolarità da parte della commissione aggiudicatrice.

 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento