| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 28 aprile 2005
n. 527
Pres. Arosio, Est. Vitali
Ric. ANCE ed altri contro Comune di Genova |
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1. Servizi pubblici locali – requisiti oggettivi
- natura politica della scelta – requisiti soggettivi –
riconduzione a figura soggettiva di diritto pubblico.
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2. Servizi pubblici locali – rilevanza economica
del servizio – nozione secondo i principi comunitari – affidamento
diretto a società di capitali – illegittimità.
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1. Ai sensi dell’art. 112 T.U.E.L., rientrano
nei servizi pubblici locali le attività caratterizzate,
sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali
e di sviluppo della società civile selezionati in base a
scelte di carattere eminentemente politico e, su quello
soggettivo, dalla riconduzione, diretta o indiretta, ad
una figura soggettiva di diritto pubblico. Pertanto, i servizi
relativi alla manutenzione delle strade, degli impianti
di illuminazione pubblica e del verde pubblico sono qualificabili
come servizi pubblici locali qualora il Comune li abbia
assunti come tali. 2. I servizi di manutenzione delle strade,
degli impianti di illuminazione pubblica e del verde pubblico
hanno rilevanza economica. Di conseguenza, è illegittima,
per contrasto con l’art. 86 comma 2 del Trattato CE e con
l’art. 113 comma 5 T.U.E.L., la deliberazione del Consiglio
Comunale che, sulla base della opposta conclusione, dispone
l’affidamento diretto ad una società di capitali della gestione
trentennale di detti servizi, senza l’espletamento di una
previa gara con procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione
del gestore o del socio privato e senza dar conto in motivazione
del sussistere delle circostanze concretanti l’affidamento
in house.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA
SECONDA SEZIONE
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Nelle persone dei Signori: Mario AROSIO Presidente
- Paolo PERUGGIA Primo Referendario - Angelo VITALI Referendario,
rel. ed est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 7/05 R.G.R. proposto da
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ANCE Genova - Associazione dei Costruttori
Edili della Provincia di Genova, ANIEM Liguria - Associazione
Nazionale Imprese Edili Piccole e Medie della Regione Liguria,
ASSINDUSTRIA Genova – Associazione degli Industriali della
Provincia di Genova, ASSISTAL Liguria – Sezione Ligure dell’Associazione
degli Installatori di Impianti, A.I.E. Attività Impianti
Elettrici di Merlo Luisa & C. s.n.c., BETTINI TINO E
FIGLIO S.N.C. DI ENNIO BETTINI & C., BORCHI COSTRUZIONI
s.r.l., CALDERONI s.r.l., CARENA s.p.a., CAT BONIFICHE AMBIENTALI
SOC. CONS. A R.L., CEI s.p.a., CEMEDILE s.r.l., COMASE s.r.l.,
COMES TIGULLIO s.r.l., Ditta CONGIUPAINTINGS di Congiu Pietro,
COSMO COSTRUZIONI MODERNE s.r.l., EDIL.CATO s.r.l., EDILGE
COSTRUZIONI s.r.l., EDILPIEMME s.r.l., ELCI s.r.l., ERRECOSTRUZIONI
s.r.l., FENU COSTRUZIONI s.r.l., GAMBINO EMILIO COSTRUZIONI
s.r.l., GARAVENTA s.p.a., GENNARO COSTRUZIONI s.r.l., Ditta
GEOM. GIUSEPPE OLIVERI, GEOM. SERGIO INVERNIZZI COSTRUZIONI
EDILI s.r.l., GIORGIO SILVIO s.r.l., I.L.S.E.T. s.r.l.,
IMPRESA GEOM. STEFANO CRESTA s.r.l., ITALPALI s.r.l., MA.IM
s.r.l., MANTELLI 1948 s.r.l., OPUS s.r.l., PDR DE REGE s.p.a.,
PRIMAVERA s.a.s. di Noberini Enrico & C., PROGETTI E
COSTRUZIONI S.R.L., SIE SOLARI s.p.a., SOILTEC GENOVA s.r.l.,
STICES s.r.l., TECH.COS s.r.l., TECNOCONSUL s.a.s., TECNOEDILE
s.r.l., TEKNIKA s.r.l., ZANONE GEOM. GIAN PIETRO s.a.s.,
MILICI s.r.l. e C.P.C. COSTRUZIONI s.r.l., tutti rappresentati
e difesi dall’Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari, - ricorrenti
–
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contro
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il Comune di Genova, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Graziella de Nitto e Edda Odone, - resistente -
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e nei confronti di
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- A.S.TER. s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Piera Sommovigo e Giulio Bertone;
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- A.M.G.A. s.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Prof. Lorenzo Acquarone e dall’Avv. Daniela Anselmi,
- controinteressate -
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per l’annullamento
a) della deliberazione di C.C. del Comune di Genova n. 139
del 19.10.2004, pubblicata all’Albo Pretorio dal 21.10.2004
al 4.11.2004, recante “Trasformazione dell’Azienda speciale
denominata ‘A.S.TER.’ nella società per azioni ‘A.S.TER.
s.p.a. ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000”; b) della deliberazione di C.C. del Comune di Genova
n. 140 del 19.10.2004, pubblicata all’Albo Pretorio dal
21.10.2004 al 4.11.2004, recante “Cessione di una quota
del capitale sociale di ‘Azienda Servizi Territorali Genova
s.p.a. – (A.S.TER. s.p.a.) fino alla percentuale massima
del 40% alla partecipata Azienda Mediterranea Gas e Acqua
s.p.a. (AMGA s.p.a.)”; c) di ogni altro atto e/o provvedimento
presupposto, consequenziale e/o connesso, nonché per l’accertamento
e la declaratoria della nullità dei contratti di servizio
e/o delle convenzioni stipulati e/o stipulandi tra il Comune
di Genova e A.S.TER. s.p.a. per l’affidamento dei servizi
di cui alla deliberazione di C.C. n. 139/2004 impugnata
sub a).
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione del Comune di Genova e delle
società A.S.TER. s.p.a. ed A.M.G.A. s.p.a.;
Viste le memorie illustrative prodotte da tutte le parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 14 aprile 2005, relatore
il referendario Avv. Angelo Vitali, l’Avv. Giuseppe Franco
Ferrari per i ricorrenti, l’Avv. Edda Odone per il Comune
di Genova, l’Avv. Giulio Bertone per A.S.TER. s.p.a. e l’Avv.
Daniela Anselmi per A.M.G.A. s.p.a.;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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ESPOSIZIONE DEL FATTO
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Con ricorso notificato il 23 dicembre 2004
e tempestivamente depositato il successivo 5 gennaio 2005
i ricorrenti, in parte associazioni rappresentative delle
imprese operanti sul territorio genovese nei settori industriale,
edile, impiantistico ed agricolo ed in parte singole imprese
locali appartenenti a ciascuno dei settori nominati, hanno
impugnato le due deliberazioni comunali indicate in epigrafe,
con le quali il comune di Genova ha, rispettivamente: 1)
operato la trasformazione dell’Azienda speciale denominata
A.S.TER. nella società per azioni A.S.TER. s.p.a. ai sensi
dell’art. 115 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (deliberazione
di C.C. del Comune di Genova n. 139 del 19.10.2004, pubblicata
all’Albo Pretorio dal 21.10.2004 al 4.11.2004), contestualmente
affidandole, per una durata trentennale, la gestione dei
servizi relativi alle attività di manutenzione strade ed
opere connesse, illuminazione pubblica e impianti elettrici
e tecnologici comunali e manutenzione del verde pubblico;
2) disposto la cessione di una quota del capitale sociale
di A.S.TER. s.p.a., fino alla percentuale massima del 40%,
alla partecipata Azienda Mediterranea Gas e Acqua - AMGA
s.p.a. (deliberazione di C.C. del Comune di Genova n. 140
del 19.10.2004, pubblicata all’Albo Pretorio dal 21.10.2004
al 4.11.2004).
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono tre motivi
di ricorso.
Con il primo motivo (rubricato: violazione e falsa applicazione
delle direttive 92/50/CEE e 93/37/CEE, della l. 109/1994,
del d.lgs. 157/1995, dei fondamentali principi di concorrenza.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost..
Violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 45, 46,
49 e 86 Trattato CE. Violazione e falsa applicazione dell’art.
3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art.
113 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per
sviamento, manifeste illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia
grave e manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione,
travisamento dei presupposti) i ricorrenti si dolgono che
le attività affidate dal comune di Genova ad A.S.TER. s.p.a.
non sarebbero definibili come servizi pubblici locali ai
sensi degli artt. 112 e seguenti del d.lgs. 18.8.2000, n.
267 (d’ora innanzi, T.U.E.L.), bensì come attività imprenditoriali
lato sensu intese, le quali, se rese in favore dell’amministrazione
pubblica nell’ambito di un rapporto bilaterale, costituirebbero
oggetto di altrettanti contratti di appalto di servizi e/o
di lavori pubblici, da aggiudicarsi previo esperimento di
procedure ad evidenza pubblica ai sensi della normativa
comunitaria (trattato CE e direttive nn. 92/50 e 37/93)
e di quella interna di recepimento (d.lgs. n. 157/1995 e
l. n. 109/1994).
L’affidamento diretto ad A.S.TER. s.p.a. di una serie di
appalti di servizi e di lavori senza il previo, necessario
confronto concorrenziale sarebbe pertanto illegittimo.
Con il secondo motivo (rubricato: violazione e falsa applicazione
dell’art. 113 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 Trattato
CE e dei fondamentali principi di concorrenza. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.. Violazione
e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di
potere per sviamento, manifeste illogicità ed irragionevolezza,
ingiustizia grave e manifesta, difetto di istruttoria e
di motivazione, travisamento dei presupposti), dedotto in
via subordinata, i ricorrenti lamentano che, quand’anche
le attività in questione fossero da ricondursi nell’ambito
dei servizi pubblici locali, si tratterebbe pur sempre -
a differenza di quanto erroneamente ritenuto dall’amministrazione
comunale – di servizi di sicura rilevanza economica.
Donde la violazione dell’art. 113 T.U.E.L., che, a determinate
condizioni, consente l’affidamento diretto dei servizi di
rilevanza economica soltanto a società a capitale interamente
pubblico.
Difatti, a seguito della contestuale cessione del 40% del
capitale sociale della neo costituita A.S.TER. s.p.a. ad
A.M.G.A. s.p.a., operata con l’impugnata deliberazione c.c.
n. 140/04, in realtà ci troveremmo di fronte – secondo i
ricorrenti - all’affidamento diretto di servizi pubblici
di rilevanza economica ad una società a capitale misto pubblico
privato, possibile soltanto laddove il socio privato venga
scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad
evidenze pubblica (ex art. 113 comma 5 lett. b T.U.E.L.),
ciò che nella specie non è avvenuto.
In ogni caso, risulterebbe violato l’art. 113 comma 12 T.U.E.L.,
che, per la cessione totale o parziale della partecipazione
dell’ente locale nelle società di capitali erogatrici di
servizi (quale sarebbe A.S.TER. s.p.a., a seguito della
sua trasformazione) impone comunque l’utilizzo di procedure
ad evidenza pubblica.
Il terzo motivo (rubricato: violazione e falsa applicazione
dell’art. 113 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione
e falsa applicazione degli artt. 12, 45, 46, 49 e 86 Trattato
CE e dei fondamentali principi di concorrenza. Violazione
e falsa applicazione delle direttive 92/50/CEE e 93/37/CEE,
della l. 109/1994, del d. lgs. 157/1995. Violazione e falsa
applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.) è dedotto in
via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui A.S.TER.
fosse qualificabile, in virtù della particolare composizione
del capitale sociale (detenuto per il 60% dal comune di
Genova e per il 40% da A.M.G.A. s.p.a., società a prevalente
capitale pubblico costituita dallo stesso comune), come
società a capitale interamente pubblico, nei confronti delle
quali l’art. 113 comma 5 lett. c) T.U.E.L. ammette l’affidamento
diretto, così detto in house, di servizi pubblici locali
a rilevanza economica “a condizione che l’ente o gli enti
pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che
la controllano”.
I ricorrenti contestano che l’esercizio, secondo le norme
del diritto societario, dei poteri propri del possessore
della maggioranza delle azioni equivalga a quella situazione
di dipendenza organica che si realizza nell’organizzazione
burocratica di una pubblica amministrazione e richiamano,
sul punto, la recente ordinanza n. 2316 del 22.4.2004, con
la quale la Sezione V del Consiglio di Stato ha rimesso
la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia
delle Comunità europee.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Genova e le
due società controinteressate A.S.TER. s.p.a. ed A.M.G.A.
s.p.a., i quali hanno preliminarmente eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità
del ricorso per difetto di legittimazione e carenza di interesse
a ricorrere.
Secondo l’amministrazione intimata e le società controinteressate,
con le deliberazioni impugnate il comune di Genova non avrebbe
operato alcun nuovo affidamento di servizi pubblici, essendosi
limitato ad utilizzare un differente modulo organizzativo
per la gestione di servizi già affidati all’azienda speciale
A.S.TER. fin dal 1999, anno della sua costituzione.
Ferma la perfetta coincidenza tra i servizi originariamente
affidati all’azienda speciale A.S.T.ER. e quelli confermati
in capo ad A.S.TER. s.p.a. con la deliberazione n. 139/04,
la scelta del regime organizzativo di un servizio pubblico
sarebbe insindacabile, in quanto riservata in via esclusiva
all’autonomia dell’ente locale.
Inoltre i ricorrenti, quali operatori del settore, non sarebbero
comunque legittimati al ricorso, non avendo ciascuno di
essi dimostrato di possedere i requisiti necessari per l’esercizio
di tutte le complesse attività oggetto dei servizi affidati
ad A.S.TER. s.p.a..
Nel merito, le parti intimate hanno controdedotto ai singoli
motivi di ricorso, chiedendone la reiezione
Tutte le parti hanno illustrato le proprie tesi con ampie
memorie illustrative.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2005 il ricorso è stato
trattenuto dal Collegio per la decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Occorre preliminarmente affrontare la questione
di giurisdizione.
L’art. 33 comma 1° del d. lgs. 31.3.1998, n. 80, come sostituito
dall’art. 7 lett. a) della legge 21.7.2000, n. 205 ed a
seguito dell’intervento manipolativo della Corte costituzionale
(sentenza 6 luglio 2004, n. 204), prevede che sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
“le controversie in materia di pubblici servizi relative
a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti
indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative
a provvedimenti adottati dalla Pubblica amministrazione
o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento
amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990 n. 241,
ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio,
ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore,
nonché quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle
assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico,
ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui
alla legge 14 novembre 1995, n. 481”.
La controversia in esame rientra nell’alveo della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, sotto un duplice,
concorrente profilo.
Da un lato, infatti, essa concerne l’affidamento ad A.S.TER.
s.p.a. di una serie di pubblici servizi (manutenzione strade
ed opere connesse, illuminazione pubblica e impianti elettrici
e tecnologici comunali, manutenzione del verde pubblico).
Dall’altro - e soprattutto - ha ad oggetto la legittimità
di due provvedimenti adottati dal comune di Genova in un
procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto
1990 n. 241, giacché le due deliberazioni de quibus sono
manifestazione concreta della funzione amministrativa di
indirizzo e controllo politico amministrativo del consiglio
comunale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
(art. 42 comma 2 lett. e T.U.E.L.).
D’altra parte, come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti
nel corso della discussione orale, quand’anche non sussistesse
la giurisdizione esclusiva ex art. 33 comma 1° d. lgs. n.
80/1998, si resterebbe pur sempre nell’ambito della giurisdizione
generale di legittimità, che della prima costituisce il
necessario presupposto (cfr. C. Cost. n. 204/2004 cit.).
Priva di fondamento è anche l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per difetto di legittimazione, sollevata sul
presupposto che, con le deliberazioni impugnate, il comune
di Genova non avrebbe operato alcun nuovo affidamento di
servizi pubblici, essendosi limitato ad utilizzare un differente
modulo organizzativo per la gestione di servizi già affidati
all’azienda speciale A.S.TER. fin dal 1999, anno della sua
costituzione.
In realtà, la deliberazione del consiglio comunale n. 139/04
(doc. 1 delle produzioni di parte ricorrente), ancorché
intitolata “Trasformazione dell’Azienda speciale denominata
‘A.S.TER.’ nella società per azioni ‘A.S.TER. s.p.a. ai
sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000”,
contiene un ulteriore, rilevante elemento di novità, costituito
proprio dall’affidamento ad A.S.TER. s.p.a., per una durata
trentennale, della gestione dei servizi relativi alle attività
di manutenzione strade ed opere connesse, illuminazione
pubblica e impianti elettrici e tecnologici comunali, nonché
manutenzione del verde pubblico (punto n. 10 della parte
dispositiva).
La stessa deliberazione, nella parte motiva, dà atto che
i precedenti contratti di servizio per la gestione delle
strade comunali e dell’illuminazione pubblica avevano una
durata quindicennale con decorrenza dal 1999, sicché la
portata novativa – e, dunque, immediatamente lesiva - del
provvedimento non può seriamente porsi in dubbio.
Né, al fine di escludere la legittimazione degli operatori
del settore a contestare le scelte organizzative del comune
in merito alla organizzazione dei servizi pubblici, si rivela
pertinente il richiamo a Cons. di St., V, 30.8.2004, n.
5643 (cfr. p. 14 della memoria delle società controinteressate).
La pronuncia – secondo la quale le valutazioni circa l’assetto
organizzativo dei servizi pubblici agiscono sul piano del
merito dell’azione amministrativa, nei cui confronti non
sono configurabili posizioni giuridiche soggettive tutelabili
dei privati, anche se titolari di imprese potenzialmente
idonee a svolgere detti servizi - concerne infatti una fattispecie
risalente al 1998, quando non esisteva (ciò di cui la sentenza
dà specificamente atto) una norma che riservasse l’esercizio
dei servizi pubblici al mercato e, pertanto, alle imprese
private.
Sennonché, oggi il quadro legislativo è sostanzialmente
mutato e, in presenza dell’attuale formulazione dell’art.
113 comma 5 T.U.E.L., non può disconoscersi l’interesse
strumentale a ricorrere in capo a qualsiasi imprenditore
del settore e potenziale concorrente, che contesti il modulo
organizzativo di affidamento diretto di un servizio pubblico
o di individuazione di un partner in società miste, in assenza
di gara (così T.A.R. Lazio Roma, II, 19.4.2004, n. 3377;
T.A.R. Umbria, 24.10.2003, n. 821).
Sotto un secondo profilo viene dedotta l’inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse, per non avere i ricorrenti
dimostrato di possedere i requisiti necessari per l’esercizio
di tutte le complesse attività oggetto dei servizi affidati
ad A.S.TER. s.p.a..
L’eccezione non coglie nel segno e si avvita in una petizione
di principio, posto che, anche a prescindere dalla considerazione
che non esiste un bando di gara cui fare riferimento per
la verifica del possesso dei requisiti e dalla possibilità
di partecipare alle gare pubbliche in associazione temporanea
di imprese, l’interesse che anima i ricorrenti non è l’interesse
all’affidamento diretto dei servizi de quibus, bensì un
interesse di natura strumentale, volto, più in generale,
a rimettere in discussione il modulo organizzativo prescelto
dal comune per la gestione di una serie di servizi pubblici.
Proprio recentemente la Corte di giustizia CE (Sez. I, 11
gennaio 2005, n. 2603, C-26/03, Stadt Halle), del resto,
ha affermato la immediata giustiziabilità, ex art. 1 n.
1 della direttiva del Consiglio 21.12.1989, 89/665/CEE,
della decisione preliminare di una amministrazione aggiudicatrice
di affidare un appalto senza pubblica gara, al di fuori
di una formale procedura di appalto e prima di un atto formale
di messa in concorrenza (“qualora un’amministrazione aggiudicatrice
decida di non avviare una procedura di aggiudicazione per
il fatto che, a suo avviso, l’appalto in questione non ricade
nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie pertinenti,
una decisione siffatta costituisce in assoluto la prima
decisione suscettibile di controllo giurisdizionale”).
Priva di fondamento è anche l’ultima eccezione di inammissibilità
del ricorso, sollevata sul presupposto che non sarebbe possibile,
nel caso di specie, addivenire alla richiesta pronuncia
di nullità, ex art. 2332 cod. civ., della società per azioni
neo costituita.
La relativa domanda non è stata infatti formulata dai ricorrenti,
che si sono limitati a chiedere, oltre all’annullamento
delle due deliberazioni impugnate, l’accertamento e la dichiarazione
di nullità dei contratti di servizio e delle convenzioni
eventualmente stipulati tra il comune di Genova ed A.S.TER.
s.p.a. per l’affidamento dei servizi di cui alla deliberazione
n. 139/04.
Venendo al merito del ricorso, con il primo motivo i ricorrenti
si dolgono che le attività affidate dal comune di Genova
ad A.S.TER. s.p.a. non sarebbero definibili come servizi
pubblici locali ai sensi degli artt. 112 e seguenti del
d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (d’ora innanzi, T.U.E.L.), bensì
come attività imprenditoriali lato sensu intese, le quali,
se rese in favore dell’amministrazione pubblica nell’ambito
di un rapporto bilaterale, costituirebbero oggetto di altrettanti
contratti di appalto di servizi e/o di lavori pubblici,
da aggiudicarsi previo esperimento di procedure ad evidenza
pubblica ai sensi della normativa comunitaria (trattato
CE e direttive nn. 92/50 e 37/93) e di quella interna di
recepimento (d.lgs. n. 157/1995 e l. n. 109/1994).
I ricorrenti richiamano, in proposito, la dottrina e la
giurisprudenza dominanti, secondo le quali l’elemento differenziale
tra concessione o affidamento di pubblico servizio e appalto
di servizi regolato dal d. lgs. n. 157/1995 andrebbe individuato
nei rispettivi oggetti, nel senso che l’appalto di servizi
concerne prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione
e dà luogo ad un rapporto bilaterale, mentre la concessione
configura un rapporto trilaterale tra amministrazione, concessionario
e utenti, con prestazioni destinate e rivolte in via diretta
ed immediata a terzi, vale a dire al pubblico, a carico
dei quali è posto il corrispettivo.
Nè la qualità di ente pubblico territoriale dell’utente
principale (il comune di Genova) e la destinazione a pubblico
servizio dei beni considerati (le reti stradali e di illuminazione
pubblica, i giardini pubblici, etc.) varrebbero di per sé
soli a qualificare per via indiretta come servizi pubblici
locali quelli che sarebbero, in realtà, meri appalti di
servizi e di lavori.
In questa prospettiva, sarebbero stati esclusi dal novero
dei servizi pubblici locali, ad esempio, la manutenzione
degli impianti di riscaldamento degli edifici comunali (T.A.R.
Emilia Romagna Parma, 18.9.1995, n. 317), la pulizia degli
immobili comunali (T.A.R. Puglia Bari, 22.4.1998, n. 367)
e la manutenzione dei locali adibiti ad uffici giudiziari
(T.A.R. Piemonte, II, 23.6.2001, n. 1354).
L’affidamento diretto ad A.S.TER. s.p.a. di una serie di
appalti di servizi e di lavori senza il previo, necessario
confronto concorrenziale sarebbe pertanto illegittimo per
violazione della normativa comunitaria (trattato CE e direttive
nn. 92/50 e 37/93) e di quella interna di recepimento (d.lgs.
n. 157/1995 e l. n. 109/1994).
Il motivo è infondato.
Come è noto, non esiste una definizione legislativa generale
di servizio pubblico, sicché sulla questione si sono a lungo
affaticate dottrina e giurisprudenza, che hanno elaborato
due teorie che, sostanzialmente, si contendono il campo:
quella soggettiva e quella oggettiva, oggi prevalente.
Nella materia specifica dei servizi pubblici locali soccorre
però l’art. 112 T.U.E.L., secondo il quale “gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione
di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e
a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità
locali”.
La genericità della norma si spiega agevolmente con la circostanza
che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti
a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa
e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno
la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare,
di decidere quali attività di produzione di beni ed attività,
purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed
a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità
locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come
doverose.
Quel che conta è dunque la scelta politico amministrativa
dell’ente locale di assumere il servizio pubblico, al fine
di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della
collettività.
Ciò è quanto è avvenuto nel comune di Genova, che, dal 1999
in poi, con riferimento alle attività di manutenzione delle
strade, degli impianti di illuminazione pubblica e (da ultimo)
del verde pubblico, ha inteso superare una gestione frammentaria
e disomogenea degli interventi, assumendoli come altrettanti
servizi pubblici al dichiarato fine di garantirne l’assolvimento
in maniera coordinata e continuativa.
Né la circostanza che tali attività, astrattamente considerate,
siano di rilevanza economica e possano pertanto formare
oggetto di contratti a titolo oneroso di lavori e/o di servizi
ai sensi della l. 109/94 e del d.lgs. 157/95 concreta una
violazione dei fondamentali principi di concorrenza di cui
all’art. 86 del trattato CE, posto che, salva l’ipotesi
eccezionale dell’affidamento così detto in house (che peraltro
costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso), per il
conferimento della titolarità del servizio pubblico a società
di capitali o per la scelta del socio privato nelle società
a capitale misto l’art. 113 comma 5 T.U.E.L. impone di regola
l’espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica,
sicché il confronto concorrenziale è comunque garantito
a monte.
Proprio con specifico riferimento al servizio di illuminazione
pubblica – che costituisce uno degli oggetti dell’affidamento
ad A.S.TER. s.p.a. - il Consiglio di Stato ha recentemente
affermato che “sono indifferentemente servizi pubblici locali,
ai sensi dell’art. 112 T.U.E.L. n. 267/2000, quelli di cui
i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la
collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità
per obiettive esigenze sociali. Correttamente l’appellante
afferma che essere o no subordinato al pagamento di un corrispettivo
dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio [id
est, dalla sua divisibilità o suscettibilità di essere erogato
a richiesta dei singoli utenti, n.d.e.] e dalla volontà
‘politica’ dell’ente [di farne gravare il costo sul bilancio
comunale, n.d.e.], ma non incide sulla sua qualifica di
servizio pubblico locale. Relativamente ai servizi pubblici
locali, l’art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa
ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto,
determinato dalla possibilità concreta dell’ente di dividere
sui singoli l’onere della gestione ed erogazione della prestazione.
Che lo stesso titolo V del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplini
anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle
tariffe non esclude dall’ambito dei servizi pubblici locali
quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni
siano strumentali all’assolvimento delle finalità sociali
dell’ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione”
(Cons. di St., V, 16.12.2004, n. 8090).
Dunque, muovendo dal dato di diritto positivo fornito dall’art.
112 T.U.E.L., deve ritenersi che la qualificazione di servizio
pubblico locale sia circoscritta a quelle attività caratterizzate,
sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali
e di sviluppo della società civile selezionati in base a
scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione
delle risorse economiche disponibili ed all’ambito di intervento,
e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta
(per effetto di rapporti concessori o di partecipazione
all’assetto organizzativo dell’ente) ad una figura soggettiva
di rilievo pubblico (T.A.R. Lazio Roma, I bis, 6.11.2002,
n. 9725).
Nel caso di specie il comune di Genova ha assunto come servizi
pubblici locali quelli di manutenzione delle strade, degli
impianti di illuminazione pubblica e del verde pubblico,
per la gestione dei quali ha, a suo tempo, appositamente
costituito l’azienda speciale A.S.TER.
Tanto basta ad affermare che si tratta senz’altro di servizi
pubblici locali ricadenti nel campo di applicazione del
titolo V del T.U.E.L. e ad escludere, pertanto, la fondatezza
del primo motivo di ricorso.
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, dedotto
in via subordinata, con il quale i ricorrenti lamentano
che, quand’anche le attività in questione fossero da ricondursi
nell’ambito dei servizi pubblici locali, si tratterebbe
pur sempre - a differenza di quanto erroneamente ritenuto
dall’amministrazione comunale – di servizi di sicura rilevanza
economica.
Donde la violazione dell’art. 113 T.U.E.L., che consente
l’affidamento diretto della titolarità dei servizi di rilevanza
economica senza previo confronto concorrenziale soltanto
a società a capitale interamente pubblico (così detto affidamento
in house).
Secondo i ricorrenti, a seguito della contestuale cessione
del 40% del capitale sociale della neo costituita A.S.TER.
s.p.a. ad A.M.G.A. s.p.a., operata con l’impugnata deliberazione
c.c. n. 140/04, in realtà ci troveremmo di fronte all’affidamento
diretto di servizi pubblici di rilevanza economica ad una
società a capitale misto pubblico privato, possibile soltanto
laddove il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento
di gare con procedure ad evidenza pubblica (ex art. 113
comma 5 lett. b T.U.E.L.), ciò che nella specie non è avvenuto.
In ogni caso, risulterebbe violato l’art. 113 comma 12 T.U.E.L.,
che, per la cessione totale o parziale della partecipazione
dell’ente locale nelle società di capitali erogatrici di
servizi (quale sarebbe A.S.TER. s.p.a., a seguito della
sua trasformazione) impone comunque l’utilizzo di procedure
ad evidenza pubblica.
Preliminare all’esame del motivo è la definizione di servizio
pubblico di rilevanza economica (ovvero industriale, secondo
la precedente formulazione dell’art. 113 T.U.E.L.), posto
che le attività ed i servizi affidati ad A.S.TER. s.p.a.
con la deliberazione n. 139/04 sono stati espressamente
definiti dal comune “privi di rilevanza economica” nella
deliberazione n. 140/04, che, proprio su tale presupposto,
ha ritenuto di poter procedere direttamente alla scelta
del socio di A.STER., in forza della sentenza della Corte
Costituzionale 27.7.2004, n. 272, che ha abrogato l’art.
113-bis del T.U.E.L..
Del tutto estranea al thema decidendum del presente giudizio
è invece, a ben vedere, la problematica del così detto affidamento
diretto in house, nuovamente affrontata dalla Corte di giustizia
CE (Sez. I, 11 gennaio 2005, n. 2603, C-26/03, Stadt Halle)
ed ampiamente richiamata negli scritti difensivi di tutte
le parti, al fine, rispettivamente, di contestare o di sostenere
che, nel caso di specie, ricorrerebbero i due presupposti
per l’affidamento diretto a società a capitale interamente
pubblico originariamente individuati dalla sentenza Teckal
(Corte di giustizia CEE, Sez. V, 18.11.1999, C-107/98) e
successivamente trasfusi nell’art. 113 comma 5 lett. c)
T.U.E.L. dall’art. 14 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito
in legge 24.11.2003, n. 326 (1. esercizio sulla società
erogatrice del servizio, da parte dell’ente o degli enti
pubblici titolari del capitale sociale, di un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi; 2. realizzazione,
da parte della società, della parte più importante della
propria attività con l’ente o gli enti che la controllano).
Come detto, infatti, l’affidamento diretto dei servizi de
quibus ad A.S.TER. s.p.a. è stato motivato dai provvedimenti
impugnati (segnatamente, dalla deliberazione n. 140/04)
unicamente con la circostanza che si tratterebbe di servizi
privi di rilevanza economica.
Sarebbe vano infatti ricercare, nei due provvedimenti impugnati,
una motivazione che faccia riferimento al ricorrere dei
presupposti per l’affidamento diretto dei servizi pubblici
locali a società a capitale interamente pubblico (art. 113
comma 5 lett. c T.U.E.L.): nulla è detto in merito alla
natura ed alla misura del controllo del comune sugli organi
direttivi di A.M.G.A. s.p.a., alla composizione del capitale
azionario di A.M.G.A. s.p.a. od alla destinazione dell’attività
di A.S.TER. s.p.a. e di A.M.G.A. s.p.a..
Come è noto, tuttavia, i provvedimenti amministrativi non
possono ricevere integrazione della loro motivazione attraverso
le giustificazioni fornite in sede giurisdizionale dal difensore
dell'amministrazione (né, a fortiori, dal difensore dei
controinteressati), quando esse non trovano alcun addentellato
logico nell'esposizione motiva dell'atto stesso, atteso
che la base motivazionale delle determinazioni assunte dall'amministrazione
deve essere fornita dalle affermazioni che provengono direttamente
dall'autorità emanante (cfr., tra le tante: T.A.R. Campania
Salerno, 2 febbraio 2004, n. 76; T.A.R. Liguria, I, 19 marzo
2003, n. 354; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 22 luglio 2002,
n. 956).
Tornando alla questione della rilevanza economica o meno
dei servizi affidati ad A.S.TER. s.p.a. – che costituisce,
come detto, il fulcro della motivazione posta a base degli
atti impugnati – va detto che, anche in questo caso, difetta
una disposizione normativa che ne fornisca la definizione,
non essendo mai stato emanato il regolamento previsto dall’art.
35 comma 16 della legge 28.12.2001, n. 448 al fine dell’individuazione
dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale (ora
economica).
La perdurante mancanza del regolamento previsto dall’art.
35 comma 16 della legge 28.12.2001, n. 448 non impedisce
tuttavia che l’art. 113 T.U.E.L. (l’art. 113bis è stato
infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
C. Cost. n. 272/2004) sia immediatamente applicabile e mantenga
intera la sua efficacia dirimente (Cons. di St., V, 6.5.2003,
n. 2380; T.A.R. Umbria, 24.10.2003, n. 821; T.A.R. Lombardia
Milano, III, 14.4.2003, n. 994).
La nozione di servizio pubblico locale di rilevanza economica
dev’essere dunque ricostruita in via interpretativa.
Ritiene il Collegio che gli indici rivelatori della rilevanza
economica del servizio debbano desumersi, in particolare,
dai principi comunitari che informano la materia, giacché
è noto che la disciplina della gestione dei servizi pubblici
locali è stata più volte modificata, negli ultimi anni,
proprio a causa delle procedure di infrazione avviate dalla
Commissione Europea nei confronti dell’Italia per violazione
degli artt. 43, 49 e 86 del Trattato.
Secondo l’art. 86 comma 2 del Trattato CE, infatti, “le
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale
sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare
alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione
di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto
e di fatto, della specifica missione loro affidata”.
Secondo l’ordinamento comunitario i servizi di interesse
economico generale si distinguono dai servizi ordinari per
il fatto che le autorità pubbliche ritengono che debbano
essere garantiti con carattere di continuità, mediante l’imposizione
di obblighi di servizio pubblico, anche quando essi non
siano economicamente remunerativi e, pertanto, il mercato
non sia sufficientemente incentivato a provvedervi da solo.
Ciò non toglie che il mercato e la concorrenza siano, di
regola, il miglior meccanismo per gestire anche tali servizi
(tant’è che, ai sensi del citato art. 86 comma 2 del Trattato
CE, le imprese che ne sono incaricate sono senz’altro sottoposte
alle regole di concorrenza), salvo soltanto il caso che,
per il fatto di non essere remunerativi, il mercato non
possa concretamente assolvere alla loro specifica missione
(l’obbligo di servizio pubblico assunto dall’autorità),
e si renda pertanto indispensabile il riconoscimento di
diritti speciali o esclusivi.
Dunque, “sembra di poter affermare che la distinzione in
questione è legata all’impatto che il servizio può avere
sull’assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività;
pertanto, deve ritenersi a rilevanza industriale (economica)
il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste
una redditività (almeno potenziale) e quindi una competizione
sul mercato; può invece ritenersi privo di rilevanza quello
che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta
la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione
(per il mercato, ovvero sul mercato) e quindi appare irrilevante
ai fini della concorrenza. In altri termini, laddove il
settore di attività è economicamente competitivo (e la libertà
di iniziativa economica appare in grado di conseguire anche
gli obiettivi di interesse pubblico sottesi alla disciplina
del settore) i servizi sono ‘servizi a rilevanza industriale,
ai sensi dell’art. 113 cit., ed il comune ha potestà di
disciplina regolamentare, indirizzo e vigilanza, ma la gestione
deve essere affidata ad un soggetto esterno, avente natura
di società di capitali. [...] Può aggiungersi, sempre in
considerazione delle esigenze sottese alla distinzione e
degli effetti che ne discendono, che la qualificazione di
un servizio come privo di rilevanza economica deve operarsi
in via residuale, una volta che sia stata verificata l’insussistenza
dei caratteri che connotano l’altra categoria” (T.A.R. Umbria,
24.10.2003, n. 821; nello stesso senso cfr. T.A.R. Campania
Napoli, 7.11.2003, n. 13382, che, ai fini della ricostruzione
della categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza
industriale, ha valorizzato le acquisizioni giurisprudenziali
formatesi intorno al concetto di organismo di diritto pubblico,
con specifico riferimento al requisito del soddisfacimento
dei bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale
o commerciale).
Applicando tali concetti alla fattispecie in esame, deve
concludersi che i servizi pubblici affidati ad A.S.TER.
rivestono sicuramente rilevanza economica, poiché si tratta
di attività suscettibili, in astratto, di essere gestite
in forma remunerativa e per le quali esiste certamente un
mercato concorrenziale.
D’altra parte, poiché anche le imprese incaricate della
gestione di servizi di interesse economico generale sono
sottoposte, ex art. 86 comma 2 del Trattato CE, alle regole
della concorrenza, la categoria dei servizi di rilevanza
non economica riveste sicuramente carattere residuale (così
T.A.R. Umbria, n. 821/03 cit.), sicché la qualificazione
in tal senso di un servizio pubblico locale al fine di sottrarlo
al confronto concorrenziale necessita di specifica e congrua
motivazione, che dia conto dell’insussistenza, nel caso
concreto, della rilevanza economica.
Sennonché, la deliberazione n. 139/04 difetta, sul punto,
di qualsiasi motivazione, mentre la deliberazione n. 140/04
si limita ad affermare, in maniera apodittica, che “la scelta
del socio di A.S.TER. s.p.a. può avvenire direttamente,
sulla base di motivate argomentazioni, in quanto le attività
ed i servizi affidati alla stessa Società sono ‘privi di
rilevanza economica, per cui, in forza della sentenza della
Corte Costituzionale n. 272 del 27 luglio, cha ha abrogato
l’art. 113bis del D. Lgs. 267/2000, la loro organizzazione
e gestione rientrano nell’autonomia riconosciuta agli Enti
Locali affidanti”.
Anzi, i provvedimenti impugnati contengono numerosi elementi
che militano per una diversa qualificazione dei servizi
in questione.
Così è a dire, per esempio, di quella parte della deliberazione
n. 139/04 che fa riferimento alla predisposizione di un
contratto di servizio quadro che definisca, tra l’altro,
il corrispettivo per la manutenzione ordinaria, il prezziario
degli interventi di manutenzione straordinaria, i parametri
tecnici ed economici per la valutazione delle prestazioni
rese, i corrispettivi economici per il primo triennio di
validità del contratto, tutti elementi che depongono univocamente
per la (astratta) remuneratività dei servizi affidati ad
A.S.TER. s.p.a.
Così è a dire, ancora, della deliberazione n. 140/04, laddove
parla, nel delineare le caratteristiche del partner di A.S.TER.
s.p.a., di “socio industriale”, in grado di fornire “contributi
qualificati sul piano imprenditoriale”.
Posto dunque che i servizi affidati ad A.S.TER. s.p.a. hanno
rilevanza economica e che, quantomeno, la conclusione opposta
è del tutto sfornita di motivazione, la deliberazione del
consiglio comunale di Genova n. 139/04 dev’essere annullata
per contrasto con la disposizione dell’art. 86 comma 2 del
Trattato CE e dell’art. 113 comma 5 T.U.E.L., nella parte
(punto n. 10 del dispositivo) in cui ha disposto l’affidamento
diretto ad A.S.TER. s.p.a. - e pertanto ad una società di
capitali - della gestione trentennale dei servizi relativi
alle attività di manutenzione strade ed opere connesse,
illuminazione pubblica e impianti elettrici e tecnologici
comunali, manutenzione del verde pubblico, senza l’espletamento
di una previa gara con procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione del gestore (art. 113 comma 5 lett. a T.U.E.L.)
o del socio privato (art. 113 comma 5 lett. b T.U.E.L.)
e senza dar conto in motivazione del ricorrere delle eccezionali
circostanze che legittimano l’affidamento in house (art.
113 comma 5 lett. c T.U.E.L.).
Resta salva la trasformazione dell’azienda speciale A.S.TER.
nella società per azioni A.S.TER. s.p.a., che non è stata
fatta oggetto di specifiche censure e che è stata posta
in atto in esecuzione di una facoltà espressamente prevista
dall’art. 115 T.U.E.L.
Medesima sorte tocca alla deliberazione del consiglio comunale
di Genova n. 140/04, che dev’essere annullata per contrasto
con la disposizione dell’art. 113 comma 5 lettera b) e comma
12 T.U.E.L., per aver individuato il socio privato di A.S.TER.
s.p.a. ed aver comunque ceduto parte della partecipazione
del comune in una società erogatrice di servizi pubblici
di rilevanza economica senza ricorrere a procedure ad evidenza
pubblica.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, che peraltro
è stato dedotto in via di estremo subordine.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di accertamento
e dichiarazione della nullità dei contratti di servizio
e delle convenzioni eventualmente stipulati tra il comune
di Genova ed A.S.TER. s.p.a. ed aventi ad oggetto l’affidamento
dei servizi di cui alla deliberazione n. 139/04.
La genericità della domanda, che si appunta su atti la cui
esistenza è stata dedotta in via meramente eventuale, la
rende infatti inammissibile.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie in parte e, per
l’effetto: annulla la deliberazione del consiglio comunale
del Comune di Genova n. 139 del 19.10.2004, nella parte
(punto n. 10 del dispositivo) in cui determina l’affidamento
ad A.S.TER. s.p.a., per una durata trentennale, della gestione
dei servizi relativi alle attività di manutenzione strade
ed opere connesse, illuminazione pubblica e impianti elettrici
e tecnologici comunali, manutenzione del verde pubblico;
annulla la deliberazione del consiglio comunale del Comune
di Genova n. 140 del 19.10.2004.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio
del 14 aprile 2005.
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