| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 8 aprile 2005
n. 459
Pres. Vivenzio, Est. Caputo
Ric. Ignazio Messina & C. s.p.a. contro Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti |
|
Navigazione marittima – pilotaggio obbligatorio
nel porto – normale facoltatività - decreto che rende obbligatorio
il servizio – puntuale motivazione e comparazione di interessi
– obbligatorietà.
|
|
Stante la normale facoltatività del servizio
(cfr. art. 87 Cod. nav.; art. 14 legge n. 84 del 1994),
in tema di pilotaggio obbligatorio all’interno dei Porti,
l’Amministrazione, nel disporla in via derogatoria, deve
motivare puntualmente circa le ragioni della misura e valutare
comparativamente gli interessi pubblici alla sicurezza con
quelli privati relativi al risparmio del costo del servizio.
Pertanto, è illegittimo il decreto del Direttore Generale
della Direzione per le Infrastrutture della navigazione
marittima che disponga in tal senso senza fare riferimento
alle specifiche esigenze di sicurezza, alle caratteristiche
dei luoghi, al traffico navale e non tenga conto di altre
eventuali soluzioni tecniche che consentano l’espletamento
di un servizio alternativo.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA
SEZIONE PRIMA
|
| |
|
nelle persone dei Signori - Renato Vivenzio
Presidente - Raffaele Prosperi Consigliere - Mario Oreste
Caputo Consigliere, rel. ed est. ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
Sul ricorso n. 1106/2003 R.G.R. proposto
da
|
| |
|
Ignazio Messina & C. s.p.a., in
persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall’ avv. L. Cocchi ed elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Genova, via Macaggi n.21/5 - ricorrente
-
|
| |
|
contro
|
| |
|
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova domiciliataria
ex lege in viale Brigate Partigiane n.2 - resistente -
|
| |
|
e nei confronti
|
| |
|
del Corpo dei Piloti del Porto di Genova,
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso
dagli avv.ti S.M. Carbone e F. Munari ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo in Genova L.go S. Giuseppe
n.3/23
|
| |
|
per l'annullamento
del decreto del Direttore generale della Direzione per le
Infrastrutture della navigazione maritime del 4.07.03 avente
ad oggetto la disciplina del servizio obbligatorio di pilotaggio
nel Porto di Genova; nonché di ogni altro atto presupposto
o conseguente.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
e del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del 11.11.04 la relazione del
Consigliere O.M.Caputo e uditi, altresì, l'avv. L.Cocchi
per la Società ricorrente, l'avvocato dello Stato Guerra
per l'amministrazione resistente nonché l’Avv. Gerbi per
delega per il controinteressato.
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
La società ricorrente, compagnia di navigazione
marittima terminalista nel porto di Genova e concessionaria
dell’area portuale Molo Nino Ronco, ha impugnato il decreto
del Direttore generale della Direzione per le infrastrutture
della navigazione marittima con il quale è stato istituito
e disciplinato il pilotaggio obbligatorio all’interno del
porto di Genova.
In narrativa dell’atto introduttivo si premette che:
- il porto di Genova è dotato di un sistema di controllo
radar che consente in continuo la prestazione dell’assistenza
del comandante della nave che attracca alle banchine;
- l’attracco delle navi della compagnia al terminal è reso
agevole dalle loro particolari caratteristiche di maneggevolezza;
- per contenere gli oneri economici ed in applicazione delle
regole comunitarie, intese a garantire la concorrenza ed
assicurare l’autoproduzione dei servizi, la ricorrente chiedeva
l’esenzione dall’obbligo del pilotaggio;
- l’amministrazione, in risposta, negava l’esenzione ed
adottava il decreto del 22.05.01 con il quale veniva prescritto
l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio;
- all’asito dell’impugnazione giurisdizionale di tale imposizione
da parte del ricorrente, il Tar con sentenza n. 825/02,
confermata in appello dal Consiglio di Stato ( n.1922/03),
annullava il decreto;
- ciò nonostante, l’amministrazione, anziché conformarsi
alle lineee guida scaturenti dal giudicato, richiamando
il D.M. 30.12.92, con l’atto impugnato imponeva nuovamente
l’obbligatorietà del servizio di pilotaggio.
Da qui l’impugnazione affidata ai seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 87 cod. nav.
e 14, comma 1 bis e ter, l. n. 84/94 come mod. l. n. 186/2000.
Incompetenza, eccesso di potere;
La competenza nell’adottare il decreto impugnato, atto di
alta amministrazione, sarebbe riservata al Ministro. Inoltre
non sarebbe stata raggiunta l’intesa prescritta dall’art.
14 l. cit. necessario presupposto per assumere il decreto.
II) Violazione stesse norme sotto altro profilo. Difetto
di istruttoria; mancata esecuzione delle sentenze n. 825/2002
del Tar Liguria e n. 1922/02 del Consiglio di Stato;
L’amministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione
le sentenze che hanno annullato il precedente decreto, impositivo
del servizio obbligatorio, richiamando il D.M. del 1992
già espunto quanto ad efficacia dispositiva in forza di
dette pronunce.
III) Violazione stesse norme sotto altro profilo. Ecceso
di potere, violazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Illogicità,
sviamento di potere;
Il provvedimento impugnato, derogatorio di un regime ordinario
affatto facoltativo, non sarebbe sorretto da adeguata motivazione.
IV) Violazione stesse norme nonché del principio di proporzionalità
e/o razionalità. Eccesso di potere sotto diversdi profili
sintomatici;
Sarebbero violati i principi di proporzionalità e razionalità
laddove vengono imposte prestazioni antitetiche alle regole
sulla concorrenza e sull’autoproduzione dei servizi di fonte
comunitaria.
V) Violazione stesse norme sotto altro profilo. Violazione
del principio di partecipazione dell’interessato nel procedimento
amministrativo;
La ricorrente non avrebbe avuto modo di partecipare effettivamente
al procedimento sfociante nel decreto impugnato lesivo dei
propri interessi.
Al petitum di annullamento si è cumulato quello inteso ad
ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima
imposizione delle prestazioni oggetto del corrispettivo
versato dalla ricorrente.
L’amministrazione e il Corpo dei piloti controinteressato
si sono costituiti in giudizio chiedendo la reiezione del
ricorso.
Alla pubblica udienza del 11.11.2004 la causa su richiesta
delle parti è stata trattenuta in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
La questione all’esame riguarda la legittimità
del decreto adottato dalla Direzione per le infrastrutture
della navigazione marittima e interna avente ad oggetto
l’istituzione e la disciplina del servizio obbligatorio
del pilotaggio nel porto di Genova.
Cumulativamente la società di navigazione ricorrente, terminalista
e concessionaria di area portuale all’interno del porto,
ha proposto azione di risarcimento dei danni individuati
nell’esborso del corrispettivo versato per il servizio di
pilotaggio illegittimamente imposto dall’amministrazione
sia con un precedente decreto già annullato che con quello
impugnato, cioè per un periodo di tempo che ha inzio dal
21.05.01 fino a tutt’oggi.
Le articolate censure prendono le mosse da un principale
schema argomentativo del tutto condivisibile:
- il servizio di pilotaggio, ai sensi dell’art. 87 cod.
nav, letteralmente intepretato, è facoltativo;
- lo ius superveniens, di cui all’art. 14, comma 1 bis e
ter, l. n. 84/94 come modificato dalla l. n. 186/2000 innovativo
limitatamente al riparto di competenze tra autorità statale
e portuale, conferma sostanzialmente il regime facoltativo
del servizio di pilotaggio;
- si è consolidato un orientamento giurisprudenziale di
cui alle sentenze n. 825/01 del Tar Liguria e nn. 1922/03
e n.80/04 della VI sezione del Consiglio di Stato che ha
di fatto avallato la facoltatività del servizio.
Da tale univoco orientamento, che questo collegio pienamente
condivide, non si ha motivo per discostarsi nel presente
caso.
Dal combinato disposto desumibile dagli artt. 87 , comma
1, cod. nav. e 14 l. n. 84 del 1994 emerge infatti che:
il pilotaggio obbligatorio è previsto “nei luoghi dove è
riconosciuita l’opportunità”; (solo) esigenze “di sicurezza
della navigazione e dell’approdo” possono consentire l’imposizione
obbligatoria del servizio; “l’obbligatorietà (in disparte
la questione della competenza su cui infra) è stabilita
con decreto”.
La natura assolutamente derogatoria all’ordinario regime
di facoltatività del servizio conforma in modo stringente
l’imposizione obbligatoria.
Si è infatti chiarito che l’amministrazione comparando gli
interessi pubblici alla sicurezza, sottesi all’imposizione
dell’obbligo del pilotaggio, con quelli privati, individuati
nel risparmio del costo del servizio, deve fare perspicuo
riferimento ad una serie di criteri oggettivi e segnatamente:
le specifiche esigenze di sicurezza, le caratteristiche
dei luoghi e del traffico navale e di ogni altra circostanza,
requisito o soluzione tecnica che consenta l’espletamento
di un servizio ad esso alternativo ( cfr. Cons. St., sez.
VI, 14 gennaio 2004 n.80).
Del resto costituisce orientamento consolidato quello a
mente del quale maggiore è la discrezionalità tecnica esercitata
nell’imposizione di un regime derogatorio, tanto più esteso
è per tipo ed interessi coinvolti il controllo giurisdizionale
della scelta operata dall’amministrazione (cfr., da ultimo,
Cons. St., sez. VI, 14 giugno 2004 n. 386).
Soprattutto nei casi in cui, come quello che ne occupa,
la valutazione operata dall’amministrazione coinvolga interessi
legati alla riduzione dei costi che incidano sulla concorrenza
di servizi prestati in ambito comunitario; cioè in un regime
sempre più caratterizzato dalla propensione all’autopruduzione.
Lo scrutinio degli atti del procedimento evidenzia lo scarto
strutturale sul piano motivazionale fra i principi richiamati
e il decreto impugnato.
In esso non vengono analiticamente individuate le specifiche
ragioni di sicurezza che sorreggono l’imposizione del servizio;
non si dà conto delle catteristiche logistiche del porto
di Genova né del tipo di imbarcazioni di proprietà della
ricorrente; l’evoluzione tecnica del settore e dei congegni
radar del porto di Genova non è attentamente valutata; il
servizio via radio è ritenuto sostanzialmente insufficiente
senza alcun concreto distinguo in ordine al tipo ed al percorso
d’attracco.
Fatti tutti che lo stesso rappresentante della ricorrente
nella riunione istruttoria del 12.06.03 puntualamente ribadì,
dopo che con formale comunicazione del 29.04.03, inviata
alle amministrazioni competenti, ebbe modo di sollecitare
un più puntuale riscontro dell’assetto giuridico scarurente
dalle sentenza più volte richiamate.
Ma non solo.
Il primo motivo di censura si incentra sull’incompetenza
del dirigente amministrativo individuando in capo al Ministro
l’esclusiva titolarità della funzione di cui all’art. 87
cod. nav.
In contrario, sul punto, va seguito l’indirizzo tracciato
dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 80 del 2004 che,
sulla scorta del coordinamento della disciplina di settore
laddove più volte fa riferimento per tabulas al Ministro
con quella generale che ha ri-disciplinato l’ordinamento
dell’impiego con l’amministrazione (art. 70 , comma 6, d.Lgs.
30 marzo 2001 n. 165), ha riconosciuto in capo al Dirigente
dell’unità di gestione la competenza in materia.
Tuttavia il fatto che non sia stata raggiunta alcuna fomale
intesa tra l’autorità marittima statale e quella portuale,
di cui alla’rt. 14, comma 1 bis, l. 84/94 non rimane senza
conseguenza: semmai si traduce in una piu approfondita valutazione
- nel caso si specie affatto omessa - dei presupposti di
fatto e giuridici necessari per assumere ex uno latere la
decisione di imporre l’obbligatorietà del servizio.
Del resto, ad ulteriore dimostrazione della carenza istruttoria
e del conseguente difetto di motivazione, lo stesso decreto
impugnato afferma che “la prestazione del servizio obbligatorio
di pilotaggio, di cui al D.M. 30 dicembre 1992, può essere
resa a bordo della nave o, nei casi di cui agli artt. 2,
3 e 4 , da terra via radio”.
A tacer d’altro, cioè anche voler pretermettere tutta la
normativa successiva al D.M. citato che ha ridisegnato la
disciplina della navigazione e dei servizi portuali (cfr.
l. n. 186/2000), non va passato sotto silenzio il fatto
che sia questo Tribunale che il Consiglio di Stato hanno
radicalmente escluso la reviviscenza dei (successivi) decreti
tutti anteriori al D.M. 22.05.2001 oggetto d’annullamento
giurisdizionale.
Icasticamente si è affermato che “Non può condividersi l’assunto
della reviviscenza, a seguito dell’annullamento del provvedimento
impugnato, di quello precedente del 1998, in quanto quest’ultimo
deve ritenersi abrogato e sostituito dal successivo, e vale
la regola secondo cui se un atto viene abrogato, lo stesso
viene definitivamente meno e non rivive a seguito di caducazione
dell’effetto abrogante”.
Conclusivamente il decreto impugnato è illegittimo e deve
pertanto essere annullato.
Residua all’esame la domanda di risarcimento del danno peraltro
infondata.
Il danno da risarcire è individuato nel corrispettivo versato
dall’impresa per il servizio di pilotaggio illegittimamente
imposto.
Si assume la sussistenza di un danno ragguagliato al costo
di un servizio di cui comunque l’impresa ha usufruito; l’illegittimità
del provvedimento impositivo non si traduce nell’illecieità
del servizio: difetta in radice il nesso di causalità giuridica.
Infatti il costo del servizio trae titolo dalla prestazione
resa, che ha come presupposto la richiesta del servizio,
ed il cui onere economico è presuntivamente riversato dal
solvens armatore sui fruitori finali delle merci trasportate
da questi.
Pertanto, nel quadro generale del principio che fa salvo
il diritto alle prestazioni di lavoro rese durante il perido
in cui il rapporto ha avuto esecuzione (art. 2126 c.c.),
la ricorrente, è venuta meno all’onere di provare i danni
effettivamente subiti per l’imposizione del servizio di
cui trattasi nella misura in cui non ha dimostrato che gli
oneri conseguenti non sono stati traslati sul prezzo richiesto
ai destinatari finali delle merci trasportate.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidati
come in dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria, Sezione prima definitivamente, pronunciando sul
ricorso in epigrafe lo accoglie in parte annullando il provvedimento
in epigrafe indicato.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna in solido, per la metà ciascuno, l’amministrazione
resistente e il controinteressato Corpo dei Piloti di Genova
al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente
che si liquidano in complessivi 4000 euro.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio
del 11/11/2004.
|
|