| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 20 maggio 2005
n. 6741
Pres. Guerriero, Est. Monaciliuni
Siemens Information and Communication Networks s.p.a. (Avv.G.Belvini),
/ Comune di Ischia (Avv.M.Lambitelli) |
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1. Edilizia e urbanistica - Impianti di telefonia
- Provvedimento di rimozione - Presupposti per l’ esercizio
– Conseguenze
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2. Edilizia e urbanistica - Impianti di telefonia
- Provvedimento di rimozione – Motivazione – Esigenza di
protezione della salute pubblica – Insufficienza – Necessità
dell’urgenza collegata a pericoli imminenti per la pubblica
incolumità
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1. In tema di installazione di impianti di
telefonia, è illegittima l’ordinanza recante l'ordine di
sospendere immediatamente ogni opera in corso e di provvedere
alla rimozione di detto impianto con ripristino dello stato
dei luoghi entro 48 ore. Infatti il potere di ordinanza
extra ordinem può essere esercitato soltanto in presenza
di determinati presupposti, fra i quali: carattere eccezionale
dell'evento da fronteggiare, ovvero situazione di pericolo
che richieda interventi temporanei ed indilazionabili con
apposizione di un termine di efficacia del provvedimento,
di norma senza comportare un assetto definitivo della situazione
presa in esame. Ne deriva che deve escludersi che tale potere
possa essere applicato ove la condizione di minaccia, pericolo
o di disagio per la collettività necessiti di una definizione
duratura, attenga a materia regolata dagli ordinari strumenti
normativi ed intervenga a risolvere un problema annoso.
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2. In materia di installazione di impianti
di telefonia, l’esigenza di protezione della salute pubblica,
da sola, non è sufficiente a giustificare l'esercizio del
potere, concretato in un’ordinanza di rimozione del detto
impianto, il quale necessita dell'ulteriore requisito dell'urgenza
collegata a pericoli imminenti per la pubblica incolumità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione settima
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composto dai Magistrati: 1) dr. Francesco
Guerriero - Presidente; 2) dr. Arcangelo Monaciliuni - Consigliere,
rel.; 3) dott.ssa Mariangela Caminiti - Referendario ha
pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 44/2001 Reg. gen., proposto
dalla
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Siemens Information and Communication
Networks s.p.a., con sede in Milano, viale Alberto e
Piero Pirelli, n. 10, in persona dei suoi procuratori, ing.
Sergio Del Monte e dr. Sergio De Lillo, in virtù dei poteri
loro conferiti con delibera del consiglio di amministrazione
del 31.1.2000, rappresentata e difesa, per mandato a margine
dell'atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Gennaro Belvini,
con domicilio presso la segreteria del giudice adito
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contro
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il Comune di Ischia, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato in calce
alla copia notificata del ricorso e giusta delibera di giunta
municipale n. 2 del 10.1.2001, dall'avv. Maurizio Lambitelli,
con domicilio presso la segreteria del giudice adito
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per l'annullamento, previa sospensione
- dell'ordinanza n. 370 del 6.10.2000 con la quale si ordina
"l'immediata sospensione dei lavori con conseguente sgombero
di tutto quanto realizzato entro 48 ore";
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale;
nonchè, per il risarcimento dei danni
subiti e subendi in forza degli atti impugnati
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
intimata e l'annessa produzione;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni;
Udito, alla pubblica udienza dell'11 maggio 2005, i procuratori
delle parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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Fatto
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La Siemens Information and Communication
Networks s.p.a. (Siemens, d'ora in avanti) espone di essere
gestore dei servizi di telefonia mobile in tecniche DCS
1800, di aver stipulato (come Wind -Italtel, cui è succeduta)
un Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di una
rete di telefonia mobile e di aver quindi, in tale contesto,
proceduto ad installare una stazione radio base per l'esercizio
del servizio nel Comune di Ischia, in località Colle S.
Pietro, dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Asl
Napoli 2.
Ciò premesso, si duole del provvedimento sopracennato (n.
370 del 6.10.2000) recante l'ordine di sospendere immediatamente
ogni opera in corso e di provvedere alla rimozione di detto
impianto con ripristino dello stato dei luoghi entro 48
ore.
A mezzo di tre motivi di ricorso è denunciata l'assoluta
carenza dei presupposti per avvalersi del potere di ordinanza
di cui all'art. 38 della l. n. 142/1990, di cui si è fatto
uso (primo motivo); l'incompetenza del Sindaco (secondo
motivo); la violazione degli artt. 7 ed 8 della l. n. 241/1990,
non essendo stato comunicato l'avviso di avvio del procedimento
(terzo motivo).
Il Comune intimato si è costituito in giudizio a sostegno
del proprio operato ed ha replicato agli assunti di parte.
Con ordinanza collegiale n. 248 del 17 gennaio 2001 è stata
accolta la richiesta tutela cautelare.
Alla pubblica udienza dell'11 maggio 2005, il ricorso è
stato trattenuto in decisione.
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Diritto
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1- Il ricorso è fondato, dovendo concedersi
ingresso al primo ed assorbente mezzo di impugnazione volto
a negare la sussistenza dei presupposti richiesti per far
luogo all'adozione del provvedimento contingibile ed urgente.
Per pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale,
il potere di ordinanza extraordinem -normato all'epoca dei
fatti dall'art. 38 della l. 142, 1990, fatto oggetto di
espresso richiamo nel provvedimento impugnato e rimasto
immutato nei suoi aspetti sostanziali ad opera di corrispondenti
previsioni del sopravvenuto T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al d.l.vo n. 267 del 2000- può
essere esercitato soltanto in presenza di determinati presupposti,
fra i quali: carattere eccezionale dell'evento da fronteggiare,
ovvero situazione di pericolo che richieda interventi temporanei
ed indilazionabili con apposizione di un termine di efficacia
del provvedimento, di norma senza comportare un assetto
definitivo della situazione presa in esame.
Sulla scorta di tali principi è stato, in generale, escluso
che il potere di ordinanza possa essere applicato ove la
condizione di minaccia, pericolo o di disagio per la collettività
necessiti di una definizione duratura, attenga a materia
regolata dagli ordinari strumenti normativi ed intervenga
a risolvere un problema annoso; ciò anche in presenza di
esigenza di protezione della salute pubblica che tuttavia,
da sola, non è sufficiente a giustificare l'esercizio del
potere che necessita dell'ulteriore requisito dell'urgenza
collegata a pericoli imminenti per la pubblica incolumità
(così, ex multis: Cons. Stato, sez. quinta, 9 ottobre 2002,
n. 5423, 2 aprile 2001, n. 1904 e 9 febbraio 2001, n. 580;
sez. quarta, 3 settembre 2001, n. 4627; Tar Campania, sez.
prima, 6 marzo 2003, n. 2227; Tar Puglia, Bari, sez. prima,
21.5.2003, n. 2009; Tar Emilia-Romagna, Parma, 10 gennaio
2003, n. 1; Tar Liguria, sez. seconda, 5 novembre 2002,
n. 1077; Tar Lombardia, sez. prima, 15 febbraio 2002, n.
515).
Detti principi sono stati applicati dalla giurisprudenza
anche nelle specifiche fattispecie ove a detto potere si
è inteso far ricorso per ingiungere, a tutela della salute
pubblica (qui espressamente con i poteri dell'Autorità sanitaria)
e in difetto di istruttoria e motivazione adeguata, la rimozione
immediata di impianti installati, senza previa autorizzazione,
a servizio di reti di telefonia (da ultimo, Tar Calabria,
Catanzaro, sez. prima, 6.4.2005, n. 551).
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2- Orbene, il provvedimento impugnato si
limita a dare atto dell'avvenuta installazione di una stazione
radio base per telecomunicazioni, non ancora in funzione
e sprovvista di antenna e, visto l'art. 38 della legge n.
142/1990 con i poteri dell'Autorità sanitaria, senza null'altro
aggiungere, ad ordinarne la rimozione in quanto costituisce
pericolo alla salute pubblica e privata.
In presenza di siffatta situazione, nonchè del parere favorevole
(sia pur preventivo) rilasciato dall'Asl Napoli 2 e della
documentazione tecnica versata in atti e non contrastata
dalla resistente amministrazione (in particolare riferimento
alla dichiarazione di conformità dell'impianto in progetto
alle previsioni del decreto ministeriale n. 381 del 1998
recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana) non può trovare ingresso
la replica di quest'ultima che si affida, sul punto, ad
una generica invocazione al principio di precauzione, che
giustificherebbe la misura adottata.
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3- Nè a diversa conclusione può pervenirsi
avuto riguardo alle ulteriori affermazioni effettuate solo
nella sede processuale, secondo cui le opere di che trattasi
installate senza le preventive autorizzazioni e/o concessioni
edilizie ed in contrasto con il Regolamento edilizio......di
certo non sono compatibili con la normativa vincolistica
vigente sul territorio dell'isola di Ischia e compatibili
con l'ambiente circostante (così a pag. 3 della memoria
depositata il 17.1.2001).
In disparte la loro genericità (pur in presenza di materia
nella completa disponibilità della parte resistente), quel
che rileva è che il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente
sull'asserita necessità di protezione della salute pubblica
e resta quindi qui preclusa ogni altra valutazione.
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4- In conclusione, assorbiti i restanti mezzi
di impugnazione, va accolta la domanda principale attorea
di annullamento del provvedimento impugnato.
Infondata è invece la domanda risarcitoria per difetto del
presupposto di un danno apprezzabile arrecato dagli atti
impugnati sia alla stregua della immediata tutela giurisdizionale
accordata in via interinale dal Collegio sia, comunque,
per insufficienza della prova al riguardo addotta dalla
parte ricorrente.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Campania, sezione settima, accoglie per quanto esposto in
motivazione il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla
l'ordinanza sindacale impugnata.
Respinge la domanda risarcitoria.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
dell'11 maggio 2005.
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