Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 maggio 2005 n. 6510
Pres. Onorato, Est. Severini
Martino Nacca, Antonio Belfiore + altri (Avv. B. Belfiore) c. Ministero dell'Istruzione Universita’ e Ricerca (Avv. Distrettuale dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Graduatorie permanenti – Impugnazione per irregolarità di un corso considerato titolo valido per l’inserimento in graduatoria – Giurisdizione ordinaria.

L’impugnazione della graduatoria permanente che non miri a censurare vizi propri dell’attività amministrativa dell’organo che dette graduatorie ha predisposto, bensì è rivolta a contestare la legittimità dello svolgimento del corso, il cui titolo di studio sia stato considerato valido ai fini dell’inserimento negli speciali elenchi (nel caso di specie, di sostegno) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: ANTONIO ONORATO Presidente - ANDREA PANNONE Consigliere - PAOLO SEVERINI Referendario, relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella pubblica udienza del 28 aprile 2005;

 

Visto il ricorso n. 10446/2004, proposto da:

 

NACCA MARTINO, BELFIORE ANTONIO, COLONNA IDA, GILENTI ANTONIETTA, SCOLARO BERNARDO, SPERA EDOARDO, NOVI TIZIANA, MATTIELLO SALVATORE, MEDIATORE TERESA, rappresentati e difesi da: CARBONE BRUNO con domicilio eletto in Napoli VIA S.TERESA AL MUSEO, 8 presso CARBONE BRUNO

 

contro

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in Napoli VIA A. DIAZ, 11 presso la sua Sede

 

contro

 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI non costituiti in giudizio;

 

e nei confronti di

 

GRANATA ANGELA, ZAMPROTTA ASSUNTA, DE PASCALE ANTONIETTA, INTOCCIA CARLO, MARINIELLO GIUSEPPE, CARFORA RAFFAELE, CASADEI RITA, LIGUORI MARIA, ALTERANI LUIGI, MIGLIACCIO CARMELA, D’ANGELO PAOLA, BARBATO ROSALBA, TAMBURRINO GIUSEPPE, VIRGILIO NICOLINA, rappresentati e difesi da: PERLA FABRIZIO con domicilio eletto in Napoli VIA SANTA BRIGIDA, 39 presso PERLA FABRIZIO

 

e nei confronti di

 

SOLOMBRINO ANTONIETTA non costituita in giudizio;

 

e con l'intervento ad opponendum di

 

SPASIANO VINCENZA RITA, DI GIORGIO TIZIANA, DE LUCIA MELANIA, MARINO MARIA, NARDI MARIA GRAZIA, CHIRICO ELISABETTA, SCOTTI PAOLA, rappresentati e difesi da: PERLA FABRIZIO con domicilio eletto in Napoli VIA SANTA BRIGIDA, 39 Presso PERLA FABRIZIO

 

per l’annullamento
del decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli, prot. n. 12910 del 05/07/2004, recante, fra l’altro, la pubblicazione degli elenchi per l’insegnamento di sostegno AD00 (Secondarie di I grado), I fascia – Insegnamento a minorati psicofisici, della vista e dell’udito – e per le Aree AD02, AD03, AD04 (Secondaria di II° Grado), I e II fascia, elenchi nei quali erano inseriti alcuni docenti muniti del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, rilasciato dall’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, a seguito di corso (800 ore) bandito con decreto rettorale n. 497 del 7.11.2002;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
CARFORA RAFFAELE LUIGI
CASADEI RITA
CHIRICO ELISABETTA
DE LUCIA MELANIA
DE PASCALE ANTONIETTA
DI GIORGIO TIZIANA
GRANATA ANGELA
INTOCCIA CARLO
MARINIELLO GIUSEPPE
MARINO MARIA
NARDI MARIA GRAZIA
SCOTTI PAOLA
SPASIANO VINCENZA RITA
ZAMPROTTA ASSUNTA
Visto l’atto d’intervento in giudizio di:
SPASIANO VINCENZA RITA
DI GIORGIO TIZIANA
DE LUCIA MELANIA
MARINO MARIA
NARDI MARIA GRAZIA
CHIRICO ELISABETTA
SCOTTI PAOLA
Udito il relatore Referendario Paolo Severini;
Uditi altresì per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Lette le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese,
Visti gli atti tutti di causa;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22-23 luglio 2004 e depositato il successivo 31 agosto 2004, i ricorrenti, in possesso del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, rappresentavano di aver chiesto, nell’ambito dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 (D. D. G. 21.04.2004), d’essere inseriti negli elenchi per l’insegnamento di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado; che, all’atto della pubblicazione degli elenchi, avvenuta con decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli del 5.07.2004, i medesimi avevano verificato la presenza, negli stessi, anche di loro colleghi in possesso di titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, acquisito nell’aprile 2004 presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, a seguito del superamento di corsi, di 800 ore, non rispondenti, secondo loro, alla normativa di legge in materia, per essere stati, i medesimi corsi, articolati su due trimestri, anziché in due semestri, come stabilito dall’art. 1, co. 1, ed all. A, n. 1, del D. M. Istruzione del 20.02.2002.
Affermavano, pertanto, che i docenti inseriti negli elenchi impugnati, perché in possesso dell’abilitazione rilasciata dall’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, non avevano titolo a permanervi, ed articolavano, avverso il decreto di pubblicazione degli stessi, le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 e dell’all. A, n. 1, del D. M. Istruzione del 20.02.2002; eccesso di potere per carenza d’istruttoria, falsità del presupposto, disparità di trattamento e violazione dei principi di logica e buona amministrazione: nonostante che il bando di concorso dell’Istituto Suor Orsola Benincasa prevedesse l’articolazione del corso “in almeno due semestri”, lo stesso Istituto aveva iniziato la prima fase dei corsi, di 800 ore, il 10.09.2003 alle ore 15,00, mentre la seconda fase dei corsi era iniziata il 12.01.2004, e gli esami finali s’erano tenuti nel mese d’aprile 2004; sicché il corso finalizzato al conseguimento dell’abilitazione al sostegno s’era articolato in due moduli di tre mesi, in violazione sia del D. M. del 20.02.2002, sia dello stesso bando emanato dall’Istituto (decreto rettorale n. 497 del 7.11.2002).
Addirittura, aggiungevano i ricorrenti, alcuni corsisti erano stati ammessi in data 16.01.2004, così acquisendo il titolo abilitante in circa tre mesi di corso.
In definitiva, un corso svoltosi con tali modalità non poteva garantire un’idonea preparazione dei docenti ai compiti, implicati dall’attività di sostegno, e si risolveva in un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro che – come i ricorrenti – avevano seguito un corso della durata prescritta dalla normativa vigente in materia.
In data 7.09.2004 si costituiva, con atto di forma, il Ministero intimato.
In data 5.10.2004 si costituivano i controinteressati Casadei, De Pascale, Mariniello, Zamprota, Canfora, Granata ed Intoccia, che eccepivano il difetto di giurisdizione del T.A.R., non essendo rivolta, l’impugnativa, a contestare l’esito di alcuna procedura concorsuale, trattandosi, al più, della modificazione di una preesistente graduatoria; nonché deducendo comunque l’inammissibilità del ricorso, essendo le censure rivolte unicamente contro l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, cui pure l’atto introduttivo del giudizio non era stato notificato; e, in ogni caso, controinteressati erano tutti coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione de quo, e non soltanto i destinatari della notifica del ricorso; altro profilo d’inammissibilità era, poi, rappresentato dal fatto che gli atti d’approvazione della graduatoria erano stati contestati unicamente in conseguenza delle presunte irregolarità nello svolgimento del corso di sostegno da parte del prefato Istituto, sicché essi sarebbero stati illegittimi non già per vizi propri, e neanche in via derivata rispetto ad altri atti, a loro volta assunti come illegittimi, bensì in conseguenza di un’illegittima “attività” presupposta; del resto, l’approvazione della graduatoria s’era limitata a registrare certificazioni e titoli, risultando così priva d’ogni connotato discrezionale.
Inoltre, osservavano i controinteressati, i ricorrenti non avevano indicato da quale, o da quali, corsisti dell’Istituto Suor Orsola Benincasa essi sarebbero stati “superati” nella graduatoria in oggetto; altro profilo d’inammissibilità era rappresentato dal petitum del ricorso, volto ad ottenere il risultato sostanziale dell’invalidazione degli esiti del corso tenutosi presso lo stesso Istituto, laddove in materia la giurisdizione del T.A.R. era solo di legittimità e non di merito.
In ogni caso, anche a voler superare le eccezioni preliminari sopra riferite, anche nel merito l’avverso gravame era destituito di fondamento, posto che il corso dell’Istituto Suor Orsola Benincasa s’era comunque articolato in 800 ore e che erano state svolte tutte le attività didattiche previste.
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 7.10.2004, la Sezione ordinava incombenti istruttori.
In data 29.11.04 perveniva relazione di chiarimenti a firma del Dirigente dell’Area Legale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania.
In data 3.12.04 i ricorrenti depositavano note d’udienza.
In data 7.12.2004 intervenivano, ad opponendum, i docenti indicati in epigrafe, svolgendo considerazioni identiche a quelle dei controinteressati sopra citati.
In data 16.12 2004 erano prodotti in giudizio, dall’Amministrazione, gli elenchi dei docenti che avevano conseguito il titolo di specializzazione presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa.
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17.12.2004, la Sezione ordinava l’integrazione del contraddittorio, da eseguirsi col sistema dei pubblici proclami, nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, da individuare in tutti i soggetti non ancora intimati, inseriti nelle graduatorie e in possesso del titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno acquisito, nell’aprile 2004, presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.
In data 2.02.2005 i ricorrenti producevano la prova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio.
In data 24.03.2005 si costituivano in giudizio i controinteressati Liguori, Alterani, Migliaccio, D’Angelo, Barbato, Tamburrino e Virgilio, svolgendo, anch’essi, considerazioni dello stesso tenore di quelle dei colleghi, già costituiti in giudizio.
In data 11.04.2005 l’Amministrazione, per mezzo dell’Avvocatura Erariale, produceva documentazione pertinente al ricorso.
Alla pubblica udienza del 28.04.05 il ricorso era trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il Tribunale ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Con esso, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli, prot. n. 12910 del 5.07.2004, con cui sono state pubblicate le graduatorie permanenti provvisorie provinciali del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2004/2005, relativamente alla fasce I e II, graduatorie comprendenti anche gli elenchi per l’insegnamento di sostegno, precisati in epigrafe.
La ragione dell’impugnativa consiste in ciò, che in dette graduatorie, rectius nei predetti elenchi, facenti parte delle dette graduatorie permanenti, sarebbero compresi anche docenti, titolari di un diploma di specializzazione per posti di sostegno conseguito, presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, all’esito di un corso che non avrebbe rispettato la durata minima – di due semestri – prevista dalle disposizioni regolamentari in materia e dallo stesso bando di concorso, emanato dall’Istituto in questione.
E’ sufficiente, a parere della Sezione, l’enunciazione dei tratti essenziali dell’azione per rendersi conto che l’impugnazione della graduatoria permanente non mira a censurare vizi propri dell’attività amministrativa dell’organo (C. S. A. di Napoli del M. I. U. R.) che dette graduatorie ha predisposto, bensì è rivolta a contestare la legittimità dello svolgimento del corso, al cui termine taluni dei soggetti, poi inseriti nelle prefate graduatorie, hanno conseguito il titolo, valido ai fini dell’inserimento negli speciali elenchi di sostegno.
La prospettazione dell’azione contrasta quindi, in maniera evidente, col carattere impugnatorio proprio del giudizio amministrativo sull’atto, che implica lo svolgimento di censure, rivolte a contestare la legittimità del provvedimento, perché ritenuto affetto dai vizi d’incompetenza, violazione di legge od eccesso di potere, nelle sue varie forme.
Nella specie, invece, alcun rilievo d’illegittimità è diretto contro l’Amministrazione, che tali graduatorie ha pubblicato, postulandosi, piuttosto, che i docenti, specializzati presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa, siano in possesso di un titolo, non valido per l’inclusione in graduatoria.
Quel che si chiede al T. A. R., dunque, è d’accertare: a) che il corso dell’Istituto Suor Orsola Benincasa s’è svolto con modalità tali, da non garantire l’adeguata preparazione professionale dei docenti, nel campo del sostegno; b) che, in conseguenza di ciò, sarebbe illegittima la graduatoria formulata dall’Amministrazione scolastica, che ha inserito nelle graduatorie de quibus i docenti specializzati presso il Suor Orsola, con ciò implicitamente ritenendo la validità di tali titoli di specializzazione.
In definitiva, il petitum sostanziale del ricorso è volto, direttamente ed immediatamente, all’accertamento dell’invalidità del corso di specializzazione, organizzato e gestito dal prefato Istituto (configurandosi, la questione della legittimità delle graduatorie permanenti, come una mera conseguenza dell’eventuale accertamento circa le modalità, asseritamente irregolari, di svolgimento del corso di sostegno).
Ma non è chi non veda come il T.A.R. non abbia alcuna competenza a sindacare la validità dei titoli di specializzazione rilasciati dall’Istituto Suor Orsola Benincasa a conclusione dell’attività di organizzazione del corso di sostegno in oggetto, trattandosi di questione attinente a diritti soggettivi, chiaramente rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
In pratica, ritiene il Collegio che l’azione spiegata col presente ricorso è – direttamente ed immediatamente – un’azione di accertamento, tendente alla declaratoria dell’invalidità di un titolo di studio, che come tale esula dalla giurisdizione generale di legittimità del G. A., e che andava, invece, proposta innanzi al Giudice Ordinario, previa instaurazione di un regolare contraddittorio nei confronti dell’Istituto Suor Orsola Benincasa, vale a dire nei confronti dell’Istituto che, in ipotesi, avrebbe rilasciato il titolo supposto invalido (Istituto al quale il presente ricorso non è stato, del resto, neppure notificato, il che di per sé configurerebbe un’ulteriore profilo d’inammissibilità del medesimo).
In definitiva, l’inammissibilità del presente ricorso deriva dall’indebito cumulo di azioni, cronologicamente distinte e di competenza di giudici diversi, esercitate dai ricorrenti: la prima, rivolta ad ottenere una pronuncia d’invalidità del titolo di specializzazione, e la seconda a contestare la legittimità della graduatoria permanente, perché comprendente (anche) docenti in possesso di un requisito – il titolo di sostegno – reputato invalido.
La dichiarazione d’inammissibilità preclude l’esame, nel merito, delle censure articolate dai ricorrenti.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente decidendo circa il ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

 

Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 28 aprile 2005.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento