| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 maggio 2005
n. 6510
Pres. Onorato, Est. Severini
Martino Nacca, Antonio Belfiore + altri (Avv. B. Belfiore)
c. Ministero dell'Istruzione Universita’ e Ricerca (Avv.
Distrettuale dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza – Graduatorie
permanenti – Impugnazione per irregolarità di un corso considerato
titolo valido per l’inserimento in graduatoria – Giurisdizione
ordinaria.
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L’impugnazione della graduatoria permanente
che non miri a censurare vizi propri dell’attività amministrativa
dell’organo che dette graduatorie ha predisposto, bensì
è rivolta a contestare la legittimità dello svolgimento
del corso, il cui titolo di studio sia stato considerato
valido ai fini dell’inserimento negli speciali elenchi (nel
caso di specie, di sostegno) rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: ANTONIO ONORATO
Presidente - ANDREA PANNONE Consigliere - PAOLO SEVERINI
Referendario, relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella pubblica udienza del 28 aprile 2005;
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Visto il ricorso n. 10446/2004, proposto
da:
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NACCA MARTINO, BELFIORE ANTONIO, COLONNA
IDA, GILENTI ANTONIETTA, SCOLARO BERNARDO, SPERA EDOARDO,
NOVI TIZIANA, MATTIELLO SALVATORE, MEDIATORE TERESA,
rappresentati e difesi da: CARBONE BRUNO con domicilio eletto
in Napoli VIA S.TERESA AL MUSEO, 8 presso CARBONE BRUNO
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contro
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA’
E RICERCA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO con domicilio eletto in Napoli VIA A. DIAZ,
11 presso la sua Sede
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contro
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI NAPOLI non costituiti
in giudizio;
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e nei confronti di
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GRANATA ANGELA, ZAMPROTTA ASSUNTA, DE
PASCALE ANTONIETTA, INTOCCIA CARLO, MARINIELLO GIUSEPPE,
CARFORA RAFFAELE, CASADEI RITA, LIGUORI MARIA, ALTERANI
LUIGI, MIGLIACCIO CARMELA, D’ANGELO PAOLA, BARBATO ROSALBA,
TAMBURRINO GIUSEPPE, VIRGILIO NICOLINA, rappresentati
e difesi da: PERLA FABRIZIO con domicilio eletto in Napoli
VIA SANTA BRIGIDA, 39 presso PERLA FABRIZIO
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e nei confronti di
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SOLOMBRINO ANTONIETTA non costituita
in giudizio;
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e con l'intervento ad opponendum di
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SPASIANO VINCENZA RITA, DI GIORGIO TIZIANA,
DE LUCIA MELANIA, MARINO MARIA, NARDI MARIA GRAZIA, CHIRICO
ELISABETTA, SCOTTI PAOLA, rappresentati e difesi da:
PERLA FABRIZIO con domicilio eletto in Napoli VIA SANTA
BRIGIDA, 39 Presso PERLA FABRIZIO
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per l’annullamento
del decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli, prot.
n. 12910 del 05/07/2004, recante, fra l’altro, la pubblicazione
degli elenchi per l’insegnamento di sostegno AD00 (Secondarie
di I grado), I fascia – Insegnamento a minorati psicofisici,
della vista e dell’udito – e per le Aree AD02, AD03, AD04
(Secondaria di II° Grado), I e II fascia, elenchi nei quali
erano inseriti alcuni docenti muniti del titolo di specializzazione
per l’insegnamento di sostegno, rilasciato dall’Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, a seguito
di corso (800 ore) bandito con decreto rettorale n. 497
del 7.11.2002;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
CARFORA RAFFAELE LUIGI
CASADEI RITA
CHIRICO ELISABETTA
DE LUCIA MELANIA
DE PASCALE ANTONIETTA
DI GIORGIO TIZIANA
GRANATA ANGELA
INTOCCIA CARLO
MARINIELLO GIUSEPPE
MARINO MARIA
NARDI MARIA GRAZIA
SCOTTI PAOLA
SPASIANO VINCENZA RITA
ZAMPROTTA ASSUNTA
Visto l’atto d’intervento in giudizio di:
SPASIANO VINCENZA RITA
DI GIORGIO TIZIANA
DE LUCIA MELANIA
MARINO MARIA
NARDI MARIA GRAZIA
CHIRICO ELISABETTA
SCOTTI PAOLA
Udito il relatore Referendario Paolo Severini;
Uditi altresì per le parti i difensori, come da verbale
di udienza;
Lette le memorie, depositate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese,
Visti gli atti tutti di causa;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, notificato il
22-23 luglio 2004 e depositato il successivo 31 agosto 2004,
i ricorrenti, in possesso del titolo di specializzazione
all’insegnamento di sostegno, rappresentavano di aver chiesto,
nell’ambito dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali
del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005 (D.
D. G. 21.04.2004), d’essere inseriti negli elenchi per l’insegnamento
di sostegno nelle scuole secondarie di I e II grado; che,
all’atto della pubblicazione degli elenchi, avvenuta con
decreto del Dirigente del C. S. A. di Napoli del 5.07.2004,
i medesimi avevano verificato la presenza, negli stessi,
anche di loro colleghi in possesso di titolo di specializzazione
all’insegnamento di sostegno, acquisito nell’aprile 2004
presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di
Napoli, a seguito del superamento di corsi, di 800 ore,
non rispondenti, secondo loro, alla normativa di legge in
materia, per essere stati, i medesimi corsi, articolati
su due trimestri, anziché in due semestri, come stabilito
dall’art. 1, co. 1, ed all. A, n. 1, del D. M. Istruzione
del 20.02.2002.
Affermavano, pertanto, che i docenti inseriti negli elenchi
impugnati, perché in possesso dell’abilitazione rilasciata
dall’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, non avevano
titolo a permanervi, ed articolavano, avverso il decreto
di pubblicazione degli stessi, le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1 e dell’all.
A, n. 1, del D. M. Istruzione del 20.02.2002; eccesso di
potere per carenza d’istruttoria, falsità del presupposto,
disparità di trattamento e violazione dei principi di logica
e buona amministrazione: nonostante che il bando di concorso
dell’Istituto Suor Orsola Benincasa prevedesse l’articolazione
del corso “in almeno due semestri”, lo stesso Istituto aveva
iniziato la prima fase dei corsi, di 800 ore, il 10.09.2003
alle ore 15,00, mentre la seconda fase dei corsi era iniziata
il 12.01.2004, e gli esami finali s’erano tenuti nel mese
d’aprile 2004; sicché il corso finalizzato al conseguimento
dell’abilitazione al sostegno s’era articolato in due moduli
di tre mesi, in violazione sia del D. M. del 20.02.2002,
sia dello stesso bando emanato dall’Istituto (decreto rettorale
n. 497 del 7.11.2002).
Addirittura, aggiungevano i ricorrenti, alcuni corsisti
erano stati ammessi in data 16.01.2004, così acquisendo
il titolo abilitante in circa tre mesi di corso.
In definitiva, un corso svoltosi con tali modalità non poteva
garantire un’idonea preparazione dei docenti ai compiti,
implicati dall’attività di sostegno, e si risolveva in un’ingiustificata
disparità di trattamento rispetto a coloro che – come i
ricorrenti – avevano seguito un corso della durata prescritta
dalla normativa vigente in materia.
In data 7.09.2004 si costituiva, con atto di forma, il Ministero
intimato.
In data 5.10.2004 si costituivano i controinteressati Casadei,
De Pascale, Mariniello, Zamprota, Canfora, Granata ed Intoccia,
che eccepivano il difetto di giurisdizione del T.A.R., non
essendo rivolta, l’impugnativa, a contestare l’esito di
alcuna procedura concorsuale, trattandosi, al più, della
modificazione di una preesistente graduatoria; nonché deducendo
comunque l’inammissibilità del ricorso, essendo le censure
rivolte unicamente contro l’Istituto Universitario Suor
Orsola Benincasa, cui pure l’atto introduttivo del giudizio
non era stato notificato; e, in ogni caso, controinteressati
erano tutti coloro che avevano conseguito il titolo di specializzazione
de quo, e non soltanto i destinatari della notifica del
ricorso; altro profilo d’inammissibilità era, poi, rappresentato
dal fatto che gli atti d’approvazione della graduatoria
erano stati contestati unicamente in conseguenza delle presunte
irregolarità nello svolgimento del corso di sostegno da
parte del prefato Istituto, sicché essi sarebbero stati
illegittimi non già per vizi propri, e neanche in via derivata
rispetto ad altri atti, a loro volta assunti come illegittimi,
bensì in conseguenza di un’illegittima “attività” presupposta;
del resto, l’approvazione della graduatoria s’era limitata
a registrare certificazioni e titoli, risultando così priva
d’ogni connotato discrezionale.
Inoltre, osservavano i controinteressati, i ricorrenti non
avevano indicato da quale, o da quali, corsisti dell’Istituto
Suor Orsola Benincasa essi sarebbero stati “superati” nella
graduatoria in oggetto; altro profilo d’inammissibilità
era rappresentato dal petitum del ricorso, volto ad ottenere
il risultato sostanziale dell’invalidazione degli esiti
del corso tenutosi presso lo stesso Istituto, laddove in
materia la giurisdizione del T.A.R. era solo di legittimità
e non di merito.
In ogni caso, anche a voler superare le eccezioni preliminari
sopra riferite, anche nel merito l’avverso gravame era destituito
di fondamento, posto che il corso dell’Istituto Suor Orsola
Benincasa s’era comunque articolato in 800 ore e che erano
state svolte tutte le attività didattiche previste.
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di
consiglio del 7.10.2004, la Sezione ordinava incombenti
istruttori.
In data 29.11.04 perveniva relazione di chiarimenti a firma
del Dirigente dell’Area Legale dell’Ufficio Scolastico Regionale
della Campania.
In data 3.12.04 i ricorrenti depositavano note d’udienza.
In data 7.12.2004 intervenivano, ad opponendum, i docenti
indicati in epigrafe, svolgendo considerazioni identiche
a quelle dei controinteressati sopra citati.
In data 16.12 2004 erano prodotti in giudizio, dall’Amministrazione,
gli elenchi dei docenti che avevano conseguito il titolo
di specializzazione presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa.
Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di
consiglio del 17.12.2004, la Sezione ordinava l’integrazione
del contraddittorio, da eseguirsi col sistema dei pubblici
proclami, nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi,
da individuare in tutti i soggetti non ancora intimati,
inseriti nelle graduatorie e in possesso del titolo di specializzazione
all’insegnamento di sostegno acquisito, nell’aprile 2004,
presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli.
In data 2.02.2005 i ricorrenti producevano la prova dell’avvenuta
integrazione del contraddittorio.
In data 24.03.2005 si costituivano in giudizio i controinteressati
Liguori, Alterani, Migliaccio, D’Angelo, Barbato, Tamburrino
e Virgilio, svolgendo, anch’essi, considerazioni dello stesso
tenore di quelle dei colleghi, già costituiti in giudizio.
In data 11.04.2005 l’Amministrazione, per mezzo dell’Avvocatura
Erariale, produceva documentazione pertinente al ricorso.
Alla pubblica udienza del 28.04.05 il ricorso era trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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Il Tribunale ritiene che il ricorso sia inammissibile.
Con esso, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Dirigente
del C. S. A. di Napoli, prot. n. 12910 del 5.07.2004, con
cui sono state pubblicate le graduatorie permanenti provvisorie
provinciali del personale docente ed educativo delle scuole
di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2004/2005,
relativamente alla fasce I e II, graduatorie comprendenti
anche gli elenchi per l’insegnamento di sostegno, precisati
in epigrafe.
La ragione dell’impugnativa consiste in ciò, che in dette
graduatorie, rectius nei predetti elenchi, facenti parte
delle dette graduatorie permanenti, sarebbero compresi anche
docenti, titolari di un diploma di specializzazione per
posti di sostegno conseguito, presso l’Istituto Universitario
Suor Orsola Benincasa di Napoli, all’esito di un corso che
non avrebbe rispettato la durata minima – di due semestri
– prevista dalle disposizioni regolamentari in materia e
dallo stesso bando di concorso, emanato dall’Istituto in
questione.
E’ sufficiente, a parere della Sezione, l’enunciazione dei
tratti essenziali dell’azione per rendersi conto che l’impugnazione
della graduatoria permanente non mira a censurare vizi propri
dell’attività amministrativa dell’organo (C. S. A. di Napoli
del M. I. U. R.) che dette graduatorie ha predisposto, bensì
è rivolta a contestare la legittimità dello svolgimento
del corso, al cui termine taluni dei soggetti, poi inseriti
nelle prefate graduatorie, hanno conseguito il titolo, valido
ai fini dell’inserimento negli speciali elenchi di sostegno.
La prospettazione dell’azione contrasta quindi, in maniera
evidente, col carattere impugnatorio proprio del giudizio
amministrativo sull’atto, che implica lo svolgimento di
censure, rivolte a contestare la legittimità del provvedimento,
perché ritenuto affetto dai vizi d’incompetenza, violazione
di legge od eccesso di potere, nelle sue varie forme.
Nella specie, invece, alcun rilievo d’illegittimità è diretto
contro l’Amministrazione, che tali graduatorie ha pubblicato,
postulandosi, piuttosto, che i docenti, specializzati presso
l’Istituto Suor Orsola Benincasa, siano in possesso di un
titolo, non valido per l’inclusione in graduatoria.
Quel che si chiede al T. A. R., dunque, è d’accertare: a)
che il corso dell’Istituto Suor Orsola Benincasa s’è svolto
con modalità tali, da non garantire l’adeguata preparazione
professionale dei docenti, nel campo del sostegno; b) che,
in conseguenza di ciò, sarebbe illegittima la graduatoria
formulata dall’Amministrazione scolastica, che ha inserito
nelle graduatorie de quibus i docenti specializzati presso
il Suor Orsola, con ciò implicitamente ritenendo la validità
di tali titoli di specializzazione.
In definitiva, il petitum sostanziale del ricorso è volto,
direttamente ed immediatamente, all’accertamento dell’invalidità
del corso di specializzazione, organizzato e gestito dal
prefato Istituto (configurandosi, la questione della legittimità
delle graduatorie permanenti, come una mera conseguenza
dell’eventuale accertamento circa le modalità, asseritamente
irregolari, di svolgimento del corso di sostegno).
Ma non è chi non veda come il T.A.R. non abbia alcuna competenza
a sindacare la validità dei titoli di specializzazione rilasciati
dall’Istituto Suor Orsola Benincasa a conclusione dell’attività
di organizzazione del corso di sostegno in oggetto, trattandosi
di questione attinente a diritti soggettivi, chiaramente
rientrante nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
In pratica, ritiene il Collegio che l’azione spiegata col
presente ricorso è – direttamente ed immediatamente – un’azione
di accertamento, tendente alla declaratoria dell’invalidità
di un titolo di studio, che come tale esula dalla giurisdizione
generale di legittimità del G. A., e che andava, invece,
proposta innanzi al Giudice Ordinario, previa instaurazione
di un regolare contraddittorio nei confronti dell’Istituto
Suor Orsola Benincasa, vale a dire nei confronti dell’Istituto
che, in ipotesi, avrebbe rilasciato il titolo supposto invalido
(Istituto al quale il presente ricorso non è stato, del
resto, neppure notificato, il che di per sé configurerebbe
un’ulteriore profilo d’inammissibilità del medesimo).
In definitiva, l’inammissibilità del presente ricorso deriva
dall’indebito cumulo di azioni, cronologicamente distinte
e di competenza di giudici diversi, esercitate dai ricorrenti:
la prima, rivolta ad ottenere una pronuncia d’invalidità
del titolo di specializzazione, e la seconda a contestare
la legittimità della graduatoria permanente, perché comprendente
(anche) docenti in possesso di un requisito – il titolo
di sostegno – reputato invalido.
La dichiarazione d’inammissibilità preclude l’esame, nel
merito, delle censure articolate dai ricorrenti.
Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente,
tra le parti, le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Seconda, definitivamente decidendo
circa il ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile,
nei sensi di cui in motivazione.
Compensati spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 28 aprile 2005.
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