| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 16 maggio 2005
n. 2775
Antonio Cavallari – Presidente, Patrizia Moro – Estensore
Global by Flight s.p.a. (avv. E. Sticchi Damiani, L. Nilo)
c. Azienda U.S.L. TA/1 (avv. L. Carulli), Sda Logistica
(n.c.) |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Mancanza di due offerte valide
– Art.69, r.d. n.827 del 1923 – Gara andata deserta – E’
principio di carattere generale.
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2. Contratti della pubblica amministrazione
– Svolgimento della gara – Art.69, r.d. n.827 del 1923 –
Gara andata deserta – Mancanza di due offerte valide – Offerta
inferiore sotto l’aspetto qualitativo – Non è valida.
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1. In tema di procedure per l’affidamento
di appalti pubblici, la necessità della presenza di almeno
due offerte valide, prevista dall’art.69, r.d. 23 maggio
1924 n.827, costituisce un principio di carattere generale
applicabile in tutte le procedure concorsuali, risultando
preordinata a coniugare la necessità di un confronto concorrenziale
aperto ed effettivo, non già simbolico, tra più concorrenti,
con i principi, altrettanto generali, di efficienza, efficacia
ed economicità dell’azione amministrativa.
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2. In tema di procedure per l’affidamento
di appalti pubblici, il principio di cui all’art.69, r.d.
23 maggio 1924 n.827, secondo cui va dichiarata deserta
la gara rispetto alla quale non siano state presentate almeno
due offerte, è applicabile anche nel caso di offerta non
valida sotto l’aspetto qualitativo (perché non rispondente
ai requisiti minimi di accettabilità), al fine dell’esercizio
della facoltà di non procedere all’aggiudicazione (nel caso
di specie, alla gara hanno partecipato tre ditte concorrenti,
di cui una è stata esclusa per assenza dei requisiti, un’altra
non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità indicato
nel bando, sicché la p.a. ha legittimamente ritenuto che
non vi fossero due offerte valide al fine dell’aggiudicazione,
con conseguente esercizio della facoltà di non aggiudicare
la gara, residuando una sola offerta valida).
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REPUBBLICA ITALIANA
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE - SECONDA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI
Presidente - GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. - PATRIZIA
MORO Ref. , relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Visto il ricorso 669/2005 proposto da:
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GLOBAL BY FLIGHT SPA rappresentato
e difeso da: STICCHI DAMIANI ERNESTO NILO LUIGI con domicilio
eletto in LECCE VIA 95 RGT FANTERIA, 9 presso STICCHI DAMIANI
ERNESTO
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contro
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AZIENDA U.S.L. TA/1 Rappresentata
e difesa da: LOREDANA CARULLI Con domicilio eletto in LECCE
VIA RUBICHI,23 Presso SEGRETERIA TAR
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e nei confronti di
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SDA LOGISTICA
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- della deliberazione n. 371 del 23.2.2005 del D.G. AUSL
TA/1;
- del disciplinare di gara, del capitolato speciale, nonché
della delibera di approvazione degli stessi, di estremi
sconosciuti, nella parte in cui introducono le cd. clausole
di sbarramento;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale,
ed ove occorra dei verbali della commissione tecnica del
30.4.2004 e del 7.10.2004, per l’acquisizione dei quali
la ricorrente ha fatto istanza di accesso;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO/1
Udito nella Camera di Consiglio del 5 maggio 2005 il relatore
Ref. PATRIZIA MORO e uditi gli avv.ti Caggiula in sostituzione
di Sticchi e Carulli
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione di legge per errore applicazione del bando
di gara;
- Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Violazione del principio del favor partecipationis;
- Perplessità dell’azione amministrativa. Violazione art.
2 L. 241/90;
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Osservato quanto segue.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, è opportuno
premettere alcuni brevi cenni ai fatti che hanno dato luogo
al presente giudizio.
Con atto del 10.12.03 n.2741 il D.G. della ASL TA 1 deliberava
l’indizione di pubblico incanto per l’affidamento del servizio
di custodia e gestione del magazzino esterno per il materiale
economale di consumo e per il materiale vario di dialisi
del P.O. di Manduria.
– Il disciplinare di gara prevedeva una articolazione del
procedimento in due fasi:
a)rimettendo alla commissione di gara l’attribuzione del
punteggio di qualità pari ad almeno 24/40 punti;
b)rimettendo alla commissione di gara la valutazione economica
delle offerte che avevano acquisito nella fase precedente
un punteggio di qualità pari ad almeno 24/40.
Alla gara partecipavano tre concorrenti, di cui uno veniva
escluso per assenza dei requisiti, ed un altro non otteneva
un punteggio di qualità superiore al minimo indicato nel
bando.
Pertanto, solo la società ricorrente superava la prima fase
di gara ottenendo un punteggio 37/40.
Tuttavia l’Amm.ne, ritenendo di avvalersi della facoltà
prevista negli atti di gara di non aggiudicare la gara in
presenza di una sola offerta valida, ha ritenuto di rinviare
l’affidamento del contratto ad un momento successivo alla
scadenza dell’affidamento del servizio di supporto all’attività
di Farmacia ed Economato ex A.O.”SS. Annunziata”, al fine
di espletare un’unica procedura di evidenza pubblica, con
decorrenza differenziata, per la fornitura dei servizi di
che trattasi per tutte le strutture della ASL come risultano
dal piano regionale di riordino ospedaliero”.
Può ora passarsi ad esaminare le doglianze espresse nel
ricorso.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che
il mancato superamento della prevista soglia di gradimento,
si tramuti in invalidità delle offerte, con la conseguenza
che nel caso in esame sussistevano due offerte valide, avendole
l’Amm.ne valutate , pur non ritenendone una di esse conveniente
(non già invalida) e, pertanto, non poteva ritenersi sussistente
la fattispecie di cui al disciplinare di gara ed all’art.69
r.d.827/24.
Il motivo è infondato e non meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che il bando di gara ed il richiamato
capitolato prevedevano quanto segue:
“resta inteso che l’Amministrazione si riserva la facoltà
di non aggiudicare qualora ritenga che nessuna delle offerte
sia valida o di aggiudicare in presenza di una sola offerta
valida”.
Tale previsione appare coerente con il dettato normativo
di cui all’art.69 del R.D. 23.5.1924 n.827, a mente del
quale ” nel giorno e nell’ora stabiliti dall’avviso d’asta,
l’autorità che presiede all’incanto dichiara aperta l’asta.
L’asta deve rimanere aperta un’ora per la presentazione
delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate
almeno due, salvo il caso in cui l’Amm.ne abbia stabilito,
avvertendolo nell’avviso d’asta che, tenendosi l’asta coi
sistemi delle offerte segrete, si procede all’aggiudicazione
anche se venga presentata una sola offerta”.
La suindicata previsione normativa prevede, quale regola
generale, la necessità di una pluralità di offerte al fine
di una corretta aggiudicazione ed, in via di eccezione,
la possibilità di aggiudicare, ove prevista espressamente
dall’Amm.ne procedente, anche in presenza di una sola offerta
valida.
Del resto la necessità della presenza di almeno due offerte
valide, prevista dalle norme richiamate, costituisce un
principio di carattere generale applicabile in tutte le
procedure concorsuali, e risulta preordinata a coniugare
la necessità di un confronto concorrenziale aperto ed effettivo,
non già simbolico, tra più concorrenti, con i principi,
altrettanto generali, di efficienza, efficacia ed economicità
dell’azione amministrativa.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza amministrativa la
quale ritiene che, in mancanza di espressa previsione nel
bando di aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta,
i pubblici incanti debbano essere dichiarati deserti ove
non siano state presentate ed ammesse alla gara almeno due
offerte valide, potendo solo in tale evenienza essere assicurata
l’effettività del confronto fra più soggetti (per i diversi
profili, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 1995, n. 703;
Tar Campania, Sez. 1^, 12 luglio 2001, n. 3865 e 28 giugno
1991, n. 156; Tar Campania, Salerno, 10 marzo 1999, n. 55;
Tar Trentino A.A., Trento, 25.1.1998, n. 17; Tar Sicilia,
Catania, 19 agosto 1994, n. 1798; Tar Puglia, Bari, Sez.
1, 16 gennaio 1991, n. 3151; Tar Liguria, Genova, 13 marzo
1990, n. 194). Ed a tale conclusione, sia pur in riferimento
ad appalti di opere pubbliche e con le precisazioni rese
necessarie dall’analisi della normativa di settore, è di
recente pervenuta anche l’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici con richiami estesi alla consolidata giurisprudenza
comunitaria intervenuta sul punto (determinazione n. 17
del 26 luglio 2001).
La ricorrente tuttavia sostiene che tale principio possa
applicarsi solo allorché le offerte siano irregolari, in
quanto viziate nelle forme prescritte dal bando, od inammissibili,
in quanto prive dei requisiti sostanziali per la partecipazione
alla gara, o prive dei requisiti formali, o comunque solo
allorquando le offerte risultino talmente inadeguate da
non poter attingere alla soglia di una effettiva valutazione.
Esclude la ricorrente che tale principio possa applicarsi
nel caso in questione, ove una delle due offerte presenti
non è risultata invalida nel senso suindicato, essendo stata
oggetto di valutazione dell’Amm.ne sotto l’aspetto qualitativo,
pur non avendone superato il gradimento.
Il Collegio ritiene che la ricorrente fondi la sua tesi
su una non corretta interpretazione del bando di gara e
del relativo capitolato.
In particolare , quest’ultimo, cui il bando di gara fa espresso
riferimento, all’art.6, prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe
stata effettuata a favore della ditta che complessivamente
avrebbe formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art.23 lett.b) del D.legs. n.157/1995 secondo
i punteggi ivi indicati( qualità punti 40 e prezzo punti
60).
Veniva, altresì, espressamente previsto che”non sarà ammessa
alla fase successiva di gara(apertura buste-prezzo) il concorrente
che non avrà riportato almeno il punteggio di 24/40 nella
qualità”
L’attribuzione del punteggio relativo alla qualità, inoltre,
doveva avvenire secondo criteri predeterminati con particolare
riferimento al modello gestionale proposto, al progetto
ed ai contenuti attuativi( descrizione della tipologia dei
sevizi offerti), alla capacità operativa del servizio offerto(tipologia
e numero degli automezzi impiegati nei servizi, numero e
qualifica degli operatori impiegati con relazione agli oneri
sostenuti per la sicurezza, capacità logistica e volumetrica
degli immobili da adibire a magazzino), alla informatizzazione
dei servizi, alle caratteristiche delle soluzioni proposte
ed alla esperienza pregressa.
Tali previsioni concorsuali evidenziano inequivocamente
la preclusione dal prosieguo della procedura nel caso in
cui l’offerta non abbia raggiunto un “minimum” di qualità
tale da risultare conforme agli obiettivi prefissati ed
al tipo di servizio da espletare.
Tale preclusione risulta razionale ed logica, sia in considerazione
dei servizi richiesti, sia in ossequio dei parametri di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa
la quale, soprattutto ove si muova in ambiti c.d.”sensibili”
quali quello sanitario, legittimamente può richiedere uno
standard di sufficienza qualitativa dell’offerta tecnica.
Effettuata tale precisazione, va riconosciuto che legittimamente,
nell’ambito delle offerte valide al fine della aggiudicazione,
l’Amm.ne abbia compreso anche l’offerta che non risultasse
adeguata ,o sufficiente , dal punto di vista qualitativo.
Del resto, l’offerta che non contenga un “minimum” di qualità,
risultando assolutamente inadeguata ed inappropriata sotto
l’aspetto qualitativo, non potrà essere presa in considerazione
nemmeno sotto l’aspetto economico, risultando quest’ultimo
del tutto irrilevante in quanto non aderente al servizio
richiesto dall’Amm.ne.
Osserva il Collegio che la qualità dell’oggetto contrattuale
è aspetto assolutamente rilevante ed essenziale, in quanto
laddove quest’ultima non risponda a parametri di sufficienza
ed adeguatezza, ne discenderà una prestazione diversa da
quella posta alla base della gara la quale, difettando delle
qualità necessarie per assolvere alla sua funzione economica-sociale,
dovrà essere considerata quale “aliud pro alio “.
Del resto , il Consiglio di Stato, contrariamente alla tesi
sostenuta dalla ricorrente ha ritenuto “legittima la clausola
di sbarramento prevista nel capitolato speciale per una
gara di appalto per l'aggiudicazione di un servizio all'offerta
economicamente più vantaggiosa, che non consente la valutazione
del prezzo nel caso di offerte che sotto il profilo qualitativo
non raggiungano un punteggio minimo. Infatti la previsione
di tale clausola rientra nell'esercizio di una facoltà discrezionale
riconosciuta all'amministrazione in ordine alla determinazione
dei fattori di incidenza dei singoli elementi dell'offerta
economicamente più vantaggiosa(Consiglio Stato, sez. V,
3 marzo 2004, n. 1040), in quanto tale sbarramento rientra
nel legittimo esercizio di una facoltà discrezionale riconosciuta
all'Amministrazione in ordine alla determinazione dei fattori
di incidenza dei singoli elementi dell'offerta, per cui
può prevedersi l'esclusione dei progetti tecnicamente non
accettabili.
(In tal senso anche Tar Toscana sez II n.1212/02 secondo
il quale :”in una gara aggiudicata secondo il sistema dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, assimilabile all'appalto
concorso, è legittima la clausola che consenta alla p.a.
appaltante di non attribuire il punteggio relativo al prezzo
in conseguenza dell'eventuale non raggiungimento di una
soglia minima di ammissibilità riguardante la “ qualità”
dell'offerta”).
Tali principi consentono al Collegio di ritenere che anche
l’offerta non valida sotto l’aspetto qualitativo( perchè
non rispondente ai requisiti minimi di accettabilità) potrà
essere presa in considerazione dall’Amm.ne ai fini dell’applicabilità
dell’art.69 del R.D.827/1924 e quindi al fine dell’esercizio
della facoltà di non procedere all’aggiudicazione, laddove
una sola impresa abbia superato tale soglia qualitativa.
Nella gara in oggetto, ove hanno partecipato tre ditte concorrenti,
di cui una è stata esclusa per assenza dei requisiti e l’altra
non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità indicato
nel bando, legittimamente pertanto l’Amm.ne ha ritenuto
che non vi fossero due offerte valide al fine dell’aggiudicazione,
con conseguente esercizio della facoltà di non aggiudicare
la gara, residuando una sola offerta valida.
Peraltro, acclarata la legittimità del bando nella parte
in cui introduce la richiamata clausola di “sbarramento”
deve respingersi anche il secondo motivo di ricorso.
Del pari infondato ed inconferente è il terzo motivo di
ricorso con il quale si lamenta il difetto motivazionale
dei provvedimenti impugnati.
Difatti, l’Amm.ne, al contrario di quanto sostenuto alla
ricorrente, motivava diffusamente la propria decisione di
avvalersi della facoltà, peraltro, espressamente prevista
nel bando di gara, di non aggiudicare la stessa in presenza
di una sola offerta valida, esplicitandone le ragioni:
“considerato che l’unica offerta economica da scrutinare
non salvaguada il principio della concorrenza e che la stessa
sia il migliore prezzo”;
“ritenuto, essendo in scadenza l’affidamento del servizio
di supporto all’attività di Farmacia ed Economato ex A.O.SS.Annunaziata,
per uniformità del servizio, di espletare un’unica procedura
ad evidenza pubblica per la ricerca del terzo contraente,
con decorrenza differenziata, per la fornitura dei servizi
di che trattasi per tutte le strutture dell’ASL come risultano
dal piano regionale di riordino ospedaliero”.
Tali motivazioni evidenziano espressamente le ragioni di
pubblico interesse sottese alla scelta dell’Amm.ne, sia
in termini di concretezza, sia in termini di sufficienza
.
Peraltro deve rilevarsi che la facoltà esercita dall’Amm.ne,
come rilevato in premessa, costituisce espressione del principio
generale espresso dall’art.69 del R.D.827/1924 e, pertanto
oltre a trovare il suo fondamento in cogenti disposizioni
legislative, trova il suo fondamento nel principio costituzionale
di buon andamento ed imparzialità della funzione pubblica,
oltre che nell’esigenza di scongiurare illecito esborso
di denaro pubblico .
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese di giudizio.
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito
del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del
2000;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 5 maggio 2005
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