| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 6 maggio 2005 n.
2697
Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore
H3G s.p.a. (avv. A. Vantaggiato, G. Sartorio) c. Comune
di Brindisi (n.c.) |
|
1. Poste e telecomunicazioni – Telefonia
mobile – Art.87 commi 3 e 9, d.lg. n.259 del 2003 – Titolo
abilitativo – Natura – Formazione – Annullabilità ai sensi
dell’art.20, l. n.241 del 1990 – Potere della p.a. – Sussiste.
|
| |
|
2. Poste e telecomunicazioni – Telefonia
mobile – Stazioni radio base – Equiparazione a opere di
urbanizzazione primaria – Conseguenze.
|
|
1. Nel caso in cui, in tema di installazione
di un impianto radio base, si sia formato il titolo abilitativo
previsto dall’art.87 commi 3 e 9, d.lg. 1 agosto 2003 n.
259, che non consiste in una vera e propria d.i.a., bensì
in un provvedimento tacito di accoglimento (silenzio-assenso),
la p.a., in base all’art.20, l. 7 agosto 1990 n.241, ha
sempre la possibilità di annullare l’atto di assenso illegittimamente
formatosi, salvo che, ove possibile, l’interessato non provveda
ad eliminare i vizi riscontrati dalla p.a. stessa.
|
| |
|
2. In tema di telefonia mobile, le stazioni
radio base sono equiparate a opere di urbanizzazione primaria,
sicché sono compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista
dagli strumenti urbanistici vigenti.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
Seconda Sezione di Lecce
|
| |
|
nelle persone dei signori Magistrati: ANTONIO
CAVALLARI, Presidente - TOMMASO CAPITANIO, Referendario,
relatore - PATRIZIA MORO, Referendario ha pronunciato la
seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 423/2005, proposto da
|
| |
|
H3G S.p.A., in persona dei legali
rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. Angelo
Vantaggiato e Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso
lo studio del primo, in Lecce, Via Zanardelli, 7,
|
| |
|
contro
|
| |
|
Comune di Brindisi, in persona del
Sindaco p.t., non costituito;
|
| |
|
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- delle note prot. n. 316 del 10.1.2005 e prot. 13426 del
20.12.2004, con le quali il Dirigente della Ripartizione
Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Brindisi,
in relazione alla istanza presentata dalla ricorrente per
il rilascio di ogni necessario titolo atto a consentire
la realizzazione di un impianto carrato mobile per la telefonia
cellulare da ubicare sull’edificio di Via Duomo angolo Via
Casimiro, rispettivamente ribadisce ed allega il parere
contrario espresso con la nota di diniego prot. 74417 del
10.11.2004, mai in precedenza pervenuta alla ricorrente;
- del provvedimento di diniego prot. 74417 del 10.11.2004;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
|
| |
|
Visto il ricorso, i relativi allegati e tutti
gli atti di causa;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Uditi nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2005 il relatore,
Ref. Tommaso Capitanio, e, per la ricorrente, gli avv. Sartorio
e Vantaggiato.
|
| |
|
Considerato che nel ricorso sono dedotti
i seguenti motivi:
- Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione
dell’art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003. Mancata applicazione
degli artt. 7, 8 e 10 della L. 7.8.1990 n. 241. Mancata
comunicazione dell’inizio del procedimento. Violazione del
giusto procedimento;
- Violazione di legge. Violazione dell’art. 87, commi 6
e 9 del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259. Violazione degli artt.
146 e 159 del D. Lgs. 22.1.2004 n. 92. Erronea applicazione
del comma 15, art. 4, D. Lgs. n. 398/93. Violazione del
codice delle comunicazioni. Violazione art. 3 L. n. 241/90.
Eccesso di potere. Erronea valutazione dei presupposti di
fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Difetto assoluto
di motivazione e di istruttoria. Violazione del giusto procedimento.
Sviamento di potere;
- Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art.
3 L. n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs.
259/03. Violazione e falsa applicazione L.R. n. 6 del 12.2.1979.
Difetto di motivazione. Eccesso di potere per genericità
della motivazione. Difetto di istruttoria. Travisamento
dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento;
- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86 e segg.
del D. Lgs. n. 253/03. Eccesso di potere per difetto di
motivazione e carenza di istruttoria;
- Violazione del principio della libera concorrenza fra
gli operatori del settore delle telecomunicazioni fissato
dall’art. 2 DPR n. 318/1997. Violazione art. 13. comma 4
e 5 del D. Lgs. 1.8.2003 n. 259. Disparità di trattamento;
- Incompetenza assoluta. Violazione e falsa applicazione
dell’art. 1 della L.R. 24.3.1995 n. 8, come modificata dall’art.
23 della L.R. 20/2001. Eccesso di potere. Violazione e falsa
applicazione dell’art. 146 del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42.
|
| |
|
Considerato che:
- come affermato dalla Sezione nella recente sentenza n.
594 in data 17/2/2005, il titolo abilitativo previsto dall’art.
87, commi 3 e 9, del D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 (c.d. Codice
delle comunicazioni) per l’installazione di impianti con
tecnologia UMTS con potenza uguale o inferiore a 20 Watt
(come è nel caso di specie), non è una vera e propria D.I.A.
(denuncia inizio attività), ma è un provvedimento tacito
di accoglimento (silenzio-assenso), il che rileva ai fini
dell’esame del primo motivo di ricorso.
Sostiene infatti la ricorrente che il Comune intimato aveva
perso il potere di incidere sul diritto della H3G a realizzare
l’impianto in argomento, in quanto si era già formato, per
silentium sulla D.I.A. presentata il 12/5/2004, il titolo
abilitativo previsto dalla legge.
In tal modo, però, parte ricorrente non considera che, in
base all’art. 20 della L. n. 241/90 (che sul punto ha valenza
di regola generale), la P.A. ha sempre la possibilità di
annullare l’atto di assenso illegittimamente formatosi,
salvo che, ove possibile, l’interessato non provveda ad
eliminare i vizi riscontrati dalla P.A.
Per cui, nel caso di specie, la determinazione dirigenziale
impugnata (che è erroneamente rubricata come diniego del
permesso di costruire) ha valore di provvedimento recante
l’annullamento implicito del silenzio-assenso e, come tale,
esso non è stato adottato in carenza di potere (sulla permanenza
del potere del Comune di far uso dei propri poteri in materia
di vigilanza sull’attività edilizia, anche dopo la formazione
del silenzio-assenso ex art. 87 del Codice delle Comunicazioni,
vedasi, ex multis, TAR Marche, sentenza n. 782 del 28/6/2004
e giurisprudenza ivi richiamata).
Né sono fondate le censure relative all’asserita violazione
delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo,
in quanto risulta per tabulas che il Comune intimato, in
data 10/9/2004, ha richiesto alla società ricorrente un’integrazione
documentale, necessaria per procedere al rilascio del nulla
osta paesaggistico; per cui, da tale data, la H3G era a
conoscenza dell’esistenza di un procedimento finalizzato
al rilascio del predetto atto autorizzatorio, che è stato
poi negato con il provvedimento impugnato;
- tuttavia, il Collegio ritiene che tale atto sia comunque
illegittimo, sotto i seguenti profili.
Innanzitutto, perché il dirigente del Settore Urbanistica
del Comune di Brindisi che ha adottato il provvedimento
impugnato non ha citato la fonte da cui deriva il suo potere
di denegare l’autorizzazione in parola per asserite ragioni
estetiche e/o paesaggistiche. A questo proposito, occorre
evidenziare come il principio di legalità (che sempre deve
presiedere al concreto svolgersi dell’azione amministrativa)
richieda necessariamente la presenza di una norma che, innanzitutto,
conferisca alla P.A. un determinato potere e che ne disciplini
poi, con sufficiente determinatezza, le modalità di esercizio.
Per cui, in sede di adozione di un determinato provvedimento,
occorre che l’autorità amministrativa dia conto dell’esistenza
e della corretta applicazione delle disposizioni da cui
ha tratto la legittimazione ad adottare quel certo atto.
Invece, nell’atto impugnato da H3G sono richiamate unicamente
norme urbanistiche, peraltro non più vigenti, mentre il
diniego è stato motivato da ragioni estetiche, ossia nell’esercizio
di un potere di cui non è stata indicata la fonte legittimante.
Al riguardo, infatti, bisogna osservare che le stazioni
radio base per la telefonia mobile sono equiparate a opere
di urbanizzazione primaria (dispone infatti l’art. 86, comma
3, del Codice delle Comunicazioni che “Le infrastrutture
di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli
87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando
di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica
la normativa vigente in materia”) e pertanto esse sono compatibili
con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici
vigenti; per cui, non potrebbe nemmeno sostenersi che il
diniego in parola, al di là del nomen iuris utilizzato,
sia stato giustificato da ragioni attinenti al profilo urbanistico;
- dal punto di vista sostanziale, poi, il Collegio (premesso
che la vicenda in esame presenta notevoli affinità con quella
decisa dalla Sezione con la citata sentenza n. 594/2005)
rileva che:
- dalla documentazione fotografica allegata al ricorso (non
superata da alcuna controdeduzione o prova contraria da
parte del Comune, che non si è costituito in giudizio),
non si evince che la zona in cui dovrà essere installata
la SRB per cui è causa presenti un particolare pregio architettonico,
essendo prevalente la presenza di normali edifici destinati
a civile abitazione e costruiti in epoca recente. Inoltre,
sempre dalla documentazione fotografica versata in atti,
si evince che i tetti di molti degli edifici situati nelle
adiacenze di quello che dovrà ospitare la SRB in questione
sono disseminati di antenne di vario tipo, il che smentisce
l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato;
- in secondo luogo, non è nemmeno spiegato nel dettaglio
in che cosa consista il contrasto fra l’intervento che H3G
intende realizzare e il contesto preesistente, motivazione
che, nel caso di specie, è assolutamente necessaria, atteso
che, in base alla vigente normativa, la telefonia mobile
è considerata un pubblico servizio, per cui gli ostacoli
alla sua erogazione si giustificano solo in presenza di
interessi aventi uguale dignità (che però devono essere
dettagliatamente comprovati);
- in ogni caso, poi, l’intervento che H3G intende realizzare
non è nemmeno visibile dalla strada o dagli altri lastrici
solari adiacenti, in quanto l’antenna sarà camuffata in
un camino identico agli altri già presenti, per cui esso
non appare dissonante con il contesto in cui andrà ad inserirsi;
- in base a quanto precede, il ricorso va accolto, con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per denegare il rimborso
delle spese del giudizio in favore della ricorrente.
Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla
possibilità di definire nel merito il presente giudizio
con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9
della L. n. 205 del 21/7/2000;
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
i Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, accoglie il ricorso
in epigrafe.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio
del 30 marzo 2005.
|
|