| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 5 maggio 2005
n. 3452
CORSARO Presidente - FANTINI relatore |
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Procreazione assistita – Presunta illegittimità
del DM 21 luglio 2004 – Profili - Portata precettiva - Competenze
del Consiglio Superiore di Sanità – Mancata definizione
di embrione - Mancata distinzione tra infertilità e sterilità
ai fini dell'applicazione delle tecniche - Informativa sui
costi ai carico del paziente - Tutela dell'embrione - Presenza
in vita di entrambi i componenti la coppia - Problemi di
tutela della privacy – Infondatezza
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Va respinto il ricorso per l’annullamento
del DM 21 luglio 2004, contenente “Linee Guida in materia
di procreazione medicalmente assistita”, in tutti i suoi
profili.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio
Sezione Terza Ter
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Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO
Presidente - Silvestro Maria RUSSO Componente - Stefano
FANTINI Componente relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11530 del 2004 Reg. Gen. proposto
da …;
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CONTRO
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- Ministero della Salute, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis
dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici
è pure legalmente domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi
n. 12;
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- Consiglio Superiore di Sanità, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio;
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- Istituto Superiore di Sanità, in
persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito
in giudizio;
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e con l’intervento ad opponendum del …;
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per l’annullamento
del D.M. 21/7/2004, pubblicato nella G.U. 16/8/2004 S.G.,
n. 191, contenente “Linee Guida in materia di procreazione
medicalmente assistita”.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Salute;
Visti gli atti di intervento ad opponendum del …;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 7.4.2005, il Primo Ref.
Stefano Fantini;
Uditi gli Avv.ti Muccio e Gianluigi Pellegrino per la ricorrente,
l’Avv. Isabella Loiodice per gli interventori e l’Avv. dello
Stato Rago per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con atto notificato in data 13/11/2004 e
depositato il successivo 27/11 la …, associazione che organizza
e rappresenta gli interessi collettivi di molti centri e
singoli professionisti che svolgono attività di procreazione
medicalmente assistita, impugna il D.M. 21/7/2004, recante
“Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita”,
assumendone la lesività in ragione del carattere vincolante
sancito dall’art. 7 della legge 19/2/2004, n. 40.
Premette un’esposizione generale sulle tecniche di procreazione
medicalmente assistita, evidenziando le limitazioni apportate
dalla legge n. 40/04 e dal provvedimento impugnato; in particolare
sottolinea che per effetto della nuova disciplina legislativa
è consentita l’inseminazione di soli tre ovociti con il
liquido seminale del compagno, essendo vietata l’inseminazione
eterologa; aggiunge che, mentre in precedenza il medico
trasferiva in utero, entro sei giorni dall’inseminazione,
due embrioni, in conformità delle raccomandazioni dell’O.M.S.
e della ESHRE, crioconservando gli embrioni in eccesso,
a causa della nuova legge, il ciclo di procreazione o non
consentirà di ottenere alcun embrione da impiantare, imponendo
di conseguenza di ripetere la terapia di stimolazione farmacologica,
ovvero, in bassa percentuale, comporterà il trasferimento
nell’utero di tutti gli embrioni formati, determinando una
gravidanza trigemellare, con rischio per la salute della
donna e per la vita dei concepiti.
Deduce a fondamento del ricorso i seguenti motivi di diritto
:
1) Violazione di legge per violazione dell’art. 3 della
legge n. 241/90 per omessa motivazione ed omessa allegazione
dei pareri acquisiti. In subordine lacunosità della motivazione.
Eccesso di potere sotto lo stesso profilo; violazione dell’art.
7 della legge n. 40/04 nella parte in cui l’Autorità adottante
il provvedimento ha mancato di avvalersi pienamente dell’Istituto
Superiore di Sanità ed ha invece nominato, allo scopo, una
Commissione non prevista dalla legge. Eccesso di potere
sotto lo stesso profilo. Vizio del procedimento. Violazione
dei principi di trasparenza.
Le Linee guida risultano carenti di motivazione, necessaria
in quanto ogni scelta tecnica presentava più opzioni.
Non è stato inoltre allegato il parere del Consiglio Superiore
di Sanità, con gli eventuali motivati dissensi espressi
nell’ambito dell’organo collegiale. Il decreto impugnato
dà atto di avere sentito l’Istituto Superiore di Sanità,
ma l’art. 7 della legge n. 40/04 richiedeva al Ministero
di avvalersi del predetto organo.
Il provvedimento manca inoltre di fare riferimento al risultato
dei lavori della Commissione appositamente istituita con
decreto 26/3/04 per coadiuvare il Ministero nell’elaborazione
delle Linee guida.
Ad ogni modo v’è violazione del predetto art. 7 della legge
n. 40/04, atteso che il Ministero avrebbe dovuto avvalersi
dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre si è limitato
a sentirlo ed ha istituito, in luogo dell’Istituto Superiore,
una Commissione che la legge non prevede, ed i cui componenti
sono stati scelti sulla base di un criterio politico.
2) Violazione di legge per omessa definizione del termine
embrione anche agli effetti della sua configurazione giuridica;
eccesso di potere sotto lo stesso profilo; invalidità derivata.
Sarebbe stato logico che le Linee guida muovessero da una
definizione di embrione, anche in considerazione del fatto
che dalla violazione delle relative prescrizioni derivano
gravi responsabilità, anche penali, che dovrebbero essere
informate al principio di tassatività.
La legge n. 40/04 non offre una definizione di embrione,
ma sembra indirettamente recepire un’accezione indefinita,
identificabile nel momento in cui l’ovocita viene fecondato.
La legge (art. 13) consente indagini diagnostiche solamente
allorché sia effettuabile una terapia sull’embrione, con
ciò vietando sia la diagnosi pre - impianto che abbia come
finalità la selezione del materiale genetico embrione con
possibilità di svilupparsi in feto, sia la diagnosi pre
- impianto che effettui una selezione del materiale genetico
embrione portatore di anomalie genetiche o cromosomiche.
Una definizione scientificamente corretta di embrione può
essere, ai fini che qui rilevano, quella di organismo unicellulare
il cui corredo cromosomico sia diploide, composto cioè da
46 cromosomi (c.d. zigote), e non già quella di ovocita
fecondato.
3) Violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento
impugnato nella parte in cui dichiara sinonimi i termini
di infertilità e sterilità. Il provvedimento impugnato non
tiene conto della distinzione nozionale tra infertilità
e sterilità, stabilendo che “ai fini delle presenti Linee
guida i due termini, infertilità e sterilità, saranno usati
come sinonimi”; significative sono le conseguenze di tale
mancata distinzione.
4) Eccesso di potere nella parte in cui sotto il titolo
“accesso alle tecniche” si impone che la certificazione
dello stato di infertilità (che sarebbe sinonimo di sterilità)
sia effettuata dagli specialisti del Centro di fecondazione
assistita.
Tale previsione viola anzitutto l’art. 4 della legge n.
40/04, la quale definisce l’infertilità come una causa dell’impossibilità
di procreare della coppia “inspiegata”, suscettibile di
essere documentata con atto medico ex post.
Mentre dunque la legge prevede un “atto medico documentato”
(e dunque fondato su di un’autocertificazione dei componenti
della coppia che dichiarano la circostanza di un periodo
di rapporti sessuali non protetti nella coppia), è del tutto
irragionevole la prescrizione delle Linee guida richiedente
una certificazione dei sanitari del Centro relativa ad una
circostanza della quale essi stessi non possono rispondere.
Ove poi la legge venga interpretata nel senso che richiede
una certificazione medica sulla infertilità, allora deve
dedursi un rilievo di illegittimità costituzionale per violazione
degli artt. 3 e 33 della Costituzione, per gli aspetti di
limitazione della libertà professionale di scienza medica.
Va inoltre considerato che la legge n. 40/04 ed il provvedimento
impugnato pongono una serie di ostacoli e limitazioni alla
procreazione medicalmente assistita, e quindi al “diritto
a procreare”, che, se non si configura come diritto inviolabile
della personalità, costituisce certamente un importante
fattore di sviluppo della personalità umana.
Il pretendere da un medico una certificazione impossibile
lo mette in condizione di non poter esercitare la libera
scelta di cure e terapie proprie della professione medica.
5) Violazione di legge ed eccesso di potere del provvedimento
impugnato nella parte in cui sotto il titolo “consenso informato”
non chiarisce che l’informazione che deve essere data alle
coppie sui costi economici del trattamento deve avvenire
anche da parte di enti pubblici quando si tratti di attività
istituzionale a pagamento ai sensi dell’art. 15 quinquies
del D.lgs. n. 502/92, ovvero di attività libero professionale
intramoenia a pagamento ai sensi dell’art. 15 ter e seguenti
del D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sotto il titolo “consenso informato” il provvedimento impugnato
prevede che alla coppia deve essere fornita informazione
su “i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata”.
Le Linee guida danno dunque un’applicazione testuale del
testo normativo; mancano però di precisare che anche le
strutture pubbliche, quando si comportano come strutture
private, devono dare informazioni sui costi; e cioè quando
la prestazione venga svolta nell’ambito delle “attività
istituzionali a pagamento” di cui all’art. 15 quinquies
del D.lgs. n. 502/92, o comunque da singoli sanitari che
effettuano attività libero professionale
ambulatoriale. Sotto questo profilo il provvedimento impugnato
appare viziato da eccesso di potere per ingiustizia manifesta
e disparità di trattamento.
6) Eccesso di potere del provvedimento impugnato per ingiustizia
manifesta, irrazionalità e violazione dei principi comuni
in materia di tutela della salute laddove sotto il titolo
“misure di tutela degli embrioni sperimentazione sugli embrioni
umani in relazione all’art. 13 della legge n. 40/2004” prevede
: “è proibita ogni diagnosi pre – impianto a finalità eugenetica”
ed inoltre aggiunge “ogni indagine relativa allo stato di
salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art.
14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale”. Falso
supposto di fatto e di diritto; contraddittorietà; violazione
degli artt. 12, 13 e 14 della Convenzione di Oviedo.
Il provvedimento impugnato, nel vietare ogni diagnosi pre
– impianto a finalità eugenetica, con l’imposizione che
ogni indagine deve essere di tipo “osservazionale”, sembra
aggravare lo stesso testo della legge (art. 13) che si era
mantenuta in una prospettiva più prudente.
Infatti, nel vietare ogni diagnosi pre – impianto, il provvedimento
impugnato sembra non consentire neppure quell’eccezione
prevista dalla legge per gli interventi aventi finalità
diagnostiche terapeutiche.
Si sconta qui la mancata definizione di embrione, nozione
che assume ora una latitudine impropria.
La ricerca scientifica e l’arte medica possono subire, secondo
l’insegnamento della Corte costituzionale, solamente limitazioni
eccezionali previste dalla legge.
Il provvedimento impugnato, laddove dice che è proibita
ogni diagnosi pre - impianto a finalità eugenetica, sembra
voler attribuire ad ogni diagnosi pre – impianto una finalità
eugenetica, qualificando con detta finalità tale tipo di
diagnosi.
In tale modo viene peraltro totalmente falsato il concetto
di eugenetica, il cui nucleo nozionale sta nel miglioramento
delle generazioni future.
La stessa Convenzione di Oviedo ed il Protocollo addizionale
ratificato con legge 28/3/2001, n. 145 non considerano quale
prassi eugenetica la diagnosi pre - impianto, ove legata
a ragioni mediche e dunque di tutela della salute. Il divieto
così posto dalla legge finisce per riguardare, ed inibire
non solo le attività di procreazione medicalmente assistita,
ma anche quelle di ricerca in genere per la cura di malformazioni,
etc. Aspetto che connota di illegittimità l’intera legge
per violazione degli artt. 32 e 33 della Costituzione, oltre
che per sviamento di potere : la legge n. 40/04 riguarda
infatti solo la procreazione medicalmente assistita e non
può essere consentito che le previsioni delle Linee guida
sconfinino in materie neppure disciplinate dalla legge.
Ove poi si ritenga che il provvedimento gravato in parte
qua sia conforme all’art. 13 della legge n. 40/04, allora
va eccepita l’illegittimità costituzionale della norma di
legge in relazione all’art. 32 della Costituzione, secondo
i principi già espressi dalla Corte costituzionale con sentenza
n. 282/02.
Si configura, infatti, oltre ad un’evidente lesione del
diritto alla salute della coppia e del concepito e dello
stesso embrione, una manifesta lesione dei principi di tutela
della ricerca scientifica e dell’evoluzione della scienza
medica di cui all’art. 33 della Costituzione.
7) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irrazionalità
del provvedimento impugnato nella parte in cui sotto il
titolo “Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni”
impone al comma 2 la creazione di un numero di embrioni
comunque non superiore a tre.
Violazione dell’art. 32 della Costituzione inteso come norma
positiva. In subordine illegittimità costituzionale dell’art.
14 della legge n. 40/04.
L’art. 14 della legge n. 40/04 non consente la creazione
di un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, e comunque
non superiore a tre.
Le Linee guida avrebbero dovuto prevedere un elenco quanto
meno esemplificativo di patologie e condizioni morbose che
impediscono, a norma dell’art. 14, III comma, della legge,
il trasferimento nell’utero dell’embrione, e la sua conseguente,
provvisoria, crioconservazione.
In tale elenco avrebbe dovuto essere prevista l’ipotesi
in cui tutti e tre gli ovociti inseminati risultino idonei
al trasferimento, il quale risulti però controindicato per
la donna e per il concepito.
Diversamente, deve ritenersi che l’art. 14, II comma, della
legge n. 40/04 violi l’art. 32 della Costituzione, in quanto
non tutela la salute della donna e del concepito.
8) Eccesso di potere per cattivo uso del potere conferito
sotto il profilo dell’omissione consistente nella mancata
indicazione al medico del comportamento da tenersi nel caso
di crioconservazione di materiale genetico appartenente
ad individuo non più vivente.
Le Linee guida avrebbero dovuto prevedere il comportamento
che il medico deve tenere nel caso in cui, tra il momento
dell’inseminazione ed il momento del trasferimento in utero,
uno dei partners sia deceduto.
La legge, infatti, da una parte, prevede che il medico non
possa effettuare trattamenti di procreazione medicalmente
assistita su persone che non siano entrambe viventi, e,
dall’altra parte, vieta e sanziona la crioconservazione,
la donazione ad altra coppia e la distruzione dell’embrione.
Si evidenzia dunque come, nella descritta ipotesi, il medico
viene a trovarsi nell’oggettiva impossibilità di rispettare
la legge, ed è costretto all’inattività, che peraltro comporta
la distruzione dell’embrione, con ciò violandosi la ratio
della legge stessa.
9) Violazione di legge per violazione del D.lgs. n. 196/03
in materia di trattamento e conservazione di dati sensibili.
Eccesso di potere sotto lo stesso profilo; invalidità derivata
del provvedimento impugnato nella parte in cui sotto il
titolo “Registrazione e mantenimento dei dati prevede che
i contenitori che racchiudono i gameti riportino le generalità
dei soggetti che li hanno prodotti e/o a cui sono destinati”.
La previsione relativa ai contenitori contenenti i gameti
è in evidente violazione dell’All. B del D.lgs. n. 196/03,
il quale richiede che i dati siano riportati in forma di
codice identificativo attribuibile solo dall’equipe medica
al paziente.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute eccependo
l’inammissibilità del ricorso essenzialmente perché proposto
avverso atto (una circolare applicativa) non immediatamente
lesivo, per carenza di interesse e difetto di legittimazione
attiva della associazione deducente, oltre che la sua infondatezza
nel merito.
Sono intervenuti ad opponendum, con atto ritualmente notificato,
il … ed il …, eccependo l’inammissisbilità del ricorso per
difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse
dell’associazione ricorrente, e comunque la sua infondatezza
nel merito.
All’udienza del 7/4/05 la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1. - Va anzitutto esaminata l’eccezione di
inammissibilità per tardività dell’intervento ad opponendum,
svolta dal procuratore di parte ricorrente nel corso dell’udienza.
L’eccezione non appare meritevole di positiva valutazione.
Non ignora il Collegio come risulti controverso il tema
relativo al termine entro il quale si deve provvedere alla
notifica dell’atto di intervento, ma, rispetto all’argomento
fondato sull’art. 23, IV comma, della legge T.A.R. (legge
6/12/1971, n. 1034), che imporrebbe la notificazione almeno
dieci giorni prima dell’udienza, sembra preferibile valorizzare
in chiave sistematica la portata dell’art. 40 del Reg. proc.
Cons. Stato (R.D. 17/8/1907, n. 642) alla cui stregua “l’intervento
ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione”.
E’ indubbio che l’intervento in giudizio, pur non potendo
ampliare il thema decidendum, introduce una “nota tensionale”
nel contraddittorio, finendo per incidere sul diritto di
difesa, ma tale constatazione non consente, nel silenzio
della legge, di enucleare un termine decadenziale, se non
quello, implicito, del passaggio in decisione della causa.
Si tratta, dunque, di contemperare le esigenze dell’interveniente,
parte non necessaria, cui non può farsi carico di una tempestiva
conoscenza della lite, con quella delle parti costituite,
nella prospettiva di una completa acquisizione delle argomentazioni
utili ai fini del decidere.
Allo scopo, ritiene il Collegio condivisibile l’indirizzo
giurisprudenziale secondo cui la tardività dell’intervento
non può formare oggetto di un’eccezione paralizzante della
controparte, preclusiva cioè della partecipazione dell’interveniente,
ma può legittimare la richiesta di termini a difesa nell’ipotesi
in cui si intenda controbattere ai contenuti della domanda
di intervento, o si possano produrre, in relazione a quelli,
nuovi documenti e memorie (in termini Cons. Stato, Sez.
IV, 17/4/2000, n. 2288; Cons. Stato, Sez. IV, 3/7/2000,
n. 3641; Cons. Stato, Sez. V, 3/4/2000, n. 1909; Cons. Stato,
Sez. V, 5/2/1993, n. 234; Cons. Stato, Sez. V, 7/9/1989,
n. 526).
Non essendo, nella vicenda in esame, stato invocato il termine
a difesa, ma solamente spiegata l’eccezione di inammissibilità,
l’intervento ad opponendum deve ritenersi ammissibile.
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2. - Occorre ora esaminare le eccezioni di
inammissibilità del ricorso svolte, sotto plurimi profili,
dall’Avvocatura dello Stato nei propri scritti difensivi.
Principiando dall’eccezione di carenza di interesse, argomentata
con riferimento al fatto che l’impugnativa ha per oggetto
una “circolare applicativa”, non lesiva dunque della posizione
giuridica della ricorrente, che potrebbe venire incisa unicamente
da un provvedimento concernente il rapporto autorizzatorio
intercorrente con la Regione, ritiene il Collegio che la
stessa debba essere disattesa.
Ed infatti, anche a prescindere dalla correttezza della
qualificazione giuridica del D.M. 21/7/04 in termini di
circolare, appare indubbio che le “Linee guida” abbiano
un carattere immediatamente precettivo.
Ciò si inferisce anzitutto dalla previsione dell’art. 7,
II comma, della legge 19/2/2004, n. 40, ove è expressis
verbis affermato che le Linee guida sono vincolanti per
tutte le strutture autorizzate; inoltre l’analisi del testo
dimostra che il D.M. 21/7/04 ha un contenuto non meramente
ripetitivo della norma di legge, e dunque non esclusivamente
interpretativo, disciplinando le “procedure e le tecniche
di procreazione medicalmente assistita”.
Conseguentemente, quale che sia il nomen iuris attribuibile
alle Linee guida, le stesse non si configurano come atto
interno all’Amministrazione, e pertanto inidoneo a ledere
posizioni di terzi, in mancanza dell’adozione di ulteriori
provvedimenti.
Dette Linee guida hanno un carattere provvedimentale e precettivo,
che si pone su di un piano diverso da quello, prevalentemente
organizzatorio, afferente all’autorizzazione regionale,
di cui debbono essere dotate le strutture (pubbliche e private)
che applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2.1. - In ordine poi all’asserito difetto di legittimazione
attiva dell’associazione ricorrente, si desume dallo statuto
della … che nel proprio oggetto sociale rientra : a) la
ricerca di base ed applicata e la diffusione di conoscenza
in tutte le funzioni della riproduzione e della fertilità;
b) la valutazione di nuove procedure diagnostiche e terapeutiche
nel campo della riproduzione.
Non può dunque negarsi che la … sia portatrice di un interesse
qualificato e differenziato rispetto a quello della generalità
dei cittadini alla legalità dell’azione amministrativa,
che consente anche di riconoscerle la legittimazione processuale
nella materia specifica della procreazione medicalmente
assistita, a fronte di un provvedimento che si assume essere
lesivo.
Oltre a tale interesse individuale statutariamente identificato,
a fondamento della legittimazione attiva dell’associazione
ricorrente milita anche un interesse in qualche modo superindividuale,
quasi collettivo, collegato al fatto che, secondo quanto
si evince dall’atto introduttivo, come pure dalla memoria
del 25/3/05, trattasi di “associazione di strutture sanitarie
autorizzate ad eseguire prestazioni connesse alla procreazione
medicalmente assistita”.
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3. - Procedendo ora all’esame del merito
del ricorso, con il primo mezzo di gravame si deduce l’illegittimità
del D.M. gravato per vizio motivazionale e nell’assunto
che l’Amministrazione non si sia avvalsa pienamente dell’Istituto
Superiore di Sanità.
La censura non appare fondata.
E’ opportuno ricordare, per chiarezza espositiva, come l’art.
7 della legge n. 40/2004 stabilisce che “il Ministro della
Salute, avvalendosi dell’Istituto Superiore di Sanità, e
previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, definisce,
con proprio decreto, … linee guida contenenti l’indicazione
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita”.
Ora, la suesposta locuzione legislativa non può essere ragionevolmente
intesa come riferita all’”avvalimento” in senso tecnico,
formula organizzatoria che attiene ai rapporti tra enti
pubblici, ed è caratterizzata dall’utilizzo da parte di
un ente degli uffici di un altro ente, ferma restando l’imputazione
dell’attività al soggetto titolare della funzione.
La norma in esame va dunque interpretata nel senso che il
Ministero della Salute, nella redazione delle Linee guida,
è tenuto ad avvalersi delle competenze tecniche dell’Istituto
Superiore di Sanità, e dunque ad acquisire le valutazioni
espresse da detto organo.
Ciò risulta avvenuto nel caso di specie, come è chiaramente
desumibile dalle premesse del provvedimento impugnato, ove
si dà atto che è stato “sentito l’Istituto Superiore di
Sanità circa le indicazioni delle procedure e delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita”, come pure che è
stato “acquisito il parere del Consiglio Superiore di Sanità.,
espresso nella seduta del 14/7/04”.
Né può fondatamente parlarsi di vizio motivazionale, in
quanto nel decreto in esame sono esposte le ragioni del
provvedere, e non è allo stesso applicabile la norma dell’art.
3 della legge 7/8/1990, n. 241 (che impone l’enunciazione
dei presupposti di fatto e di diritto), trattandosi di atto
a contenuto generale.
Quanto poi al fatto che il Ministero sia ricorso (anche)
ad una Commissione di esperti, appare difficilmente contestabile
che una tale facoltà rientri nella discrezionalità dell’Amministrazione,
specie allorché si verta in presenza di questioni particolarmente
delicate, caratterizzate da un inevitabile margine di opinabilità
sotto il profilo scientifico, ed inoltre implicanti la risoluzione
di problematiche di natura interdisciplinare (non solo mediche,
ma anche giuridiche ed etiche).
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4. - Con il secondo mezzo di ricorso si censura
la mancata definizione della nozione di embrione da parte
delle Linee guida, portante con sé la conseguenza di rendere
incerta la determinazione dell’ambito di applicazione oggettivo
delle stesse.
Anche tale censura deve essere disattesa, in quanto infondata,
se non addirittura inammissibile.
Le Linee guida, in conformità di quanto stabilito dall’art.
7 della legge n. 40/04, hanno ad oggetto l’indicazione delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita; non competeva dunque al provvedimento impugnato
definire la nozione di embrione, ammesso poi che possa davvero
pervenirsi ad un tale risultato.
Ed infatti, guardando agli orientamenti emergenti nella
letteratura scientifica, non sembra possibile identificare
la “data di nascita” dell’embrione, inteso come nuovo organismo
umano; non soccorrono alla scopo le nozioni di zigote, di
morula, di blastocisti, o di embrioblasto, e neppure la
differenziazione del sistema nervoso con la comparsa della
“stria primitiva”, le quali descrivono i vari stadi di sviluppo
cellulare.
Ciò che appare invece indubbio, a prescindere da ogni valutazione
filosofica e religiosa, è che il processo biologico è un
continuum che comincia, in condizioni normali, con la fecondazione,
e cioè con l’unione del gamete paterno con quello materno
(o, meglio, dei due D.n.a.) e procede senza salti di qualità.
Esula dunque dalla biologia la possibilità di dire quando
è che un embrione divenga persona (rectius : sia tutelabile
in quanto tale); ove se ne ravvisi la necessità, ciò potrebbe
essere il frutto di una “convenzione umana”, che, per la
sua massima rilevanza, e per le ricadute connesse, non può
che configurarsi come scelta espressione di discrezionalità
politica del legislatore (come è avvenuto in altri ordinamenti),
e giammai competere, praeter legem, ad un provvedimento
amministrativo, chiamato solamente a dare attuazione tecnica
alla legge, e non ad esprimere opzioni ideologiche, come
è quella secondo cui l’embrione non è soggetto di diritto
fin dal momento del concepimento.
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5. - Con il terzo motivo si deduce poi che
il decreto ministeriale, pur enunciandola, non tiene dichiaratamente
conto della distinzione tra infertlità e sterilità, usando
i due termini come sinonimi, in tale modo incorrendo nella
violazione dell’art. 3 della legge generale sul procedimento
amministrativo, oltre che in eccesso di potere per vizio
della motivazione.
La censura è destituita di fondamento, tanto sul piano formale,
che su quello sostanziale.
Sotto il primo profilo, sembra sufficiente richiamare quanto
precedentemente osservato nel punto sub 3) della presente
motivazione in ordine all’inapplicabilità del principio
di obbligatorietà della motivazione agli atti a contenuto
generale.
A voler accedere al piano sostanziale dell’argomentazione,
la censura, nei termini prospettati, appare di scarsa intelligibilità,
e comunque generica.
E’ noto come secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale
nel giudizio amministrativo non basta dedurre genericamente
un vizio, ma bisogna precisare il profilo sotto il quale
il vizio viene dedotto, ed, ancora, indicare tutte quelle
circostanze dalle quali possa inferirsi che il vizio denunciato
effettivamente sussista (in termini, Cons. Stato, Sez. V,
28/9/1981, n. 425).
Il motivo in esame, nella sua sinteticità, e singolarmente
considerato, non assolve, ad avviso del Collegio, all’onere
della specificazione della rilevanza funzionale della mancata
distinzione fra infertilità e sterilità.
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6. - La quarta censura, nella prima parte,
lamenta l’illegittimità (per violazione dell’art. 4 della
legge n. 40/04) del titolo “Accesso alle tecniche”, ove
impone la certificazione dello stato di infertilità da parte
degli specialisti del Centro di fecondazione assistita.
La doglianza deve ritenersi infondata nei termini che seguono.
La preoccupazione di parte ricorrente sembra essere quella
che le Linee guida abbiano imposto la certificazione anche
dello stato di infertilità, che è causa di impossibilità
di procreare “inspiegata”, rendendo dunque più difficile
l’accesso alle tecniche di procreazione assistita.
In realtà, le Linee guida, nella parte ora in esame, che
certo non brilla per cartesiana chiarezza, devono essere
interpretate nel senso che prevedono la competenza esclusiva
degli specialisti del Centro autorizzato (e non di qualsivoglia
medico abilitato all’esercizio della professione) a “certificare”
l’esistenza dei presupposti per l’accesso alle tecniche
di riproduzione assistita.
L’espressione “certificazione” è peraltro qui usata in termini
atecnici, e deve dunque essere necessariamente sintonizzata
con la prescrizione dell’art. 4 della legge n. 40/04, che
distingue (di qui anche l’inconferenza del terzo motivo
di ricorso, precedentemente esaminato) non tanto tra sterilità
ed infertilità, quanto piuttosto (ed utilmente, può dirsi,
in una prospettiva pragmatica) tra sterilità ed infertilità
“inspiegate” e sterilità ed infertilità “derivanti da causa
accertata e certificata da atto medico”.
Ne consegue che al ricorrere di cause impeditive della procreazione
“inspiegate” l’accesso alle tecniche presuppone la mera
documentazione con atto medico, mentre nel caso di sterilità
ed infertilità da causa accertata l’accesso alle tecniche
è accompagnata da idonea certificazione medica.
Le Linee guida non prospettano dunque un problema di “certificazione
impossibile” della condizione di infertlità, in ordine alla
quale la dichiarazione dei componenti della coppia appare
imprescindibile.
La distinzione tra “atto medico documentato” e “certificazione
medica” riproduce poi quella, risalente, tra accertamenti
presuntivi ed accertamenti estimativi : in entrambi i casi
si tratta comunque di atti costitutivi (e non meramente
riproduttivi) di certezze giuridiche.
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7. - Con il quinto mezzo di gravame si osserva
come l’art. 6, II comma, della legge n. 40/04, relativo
al “consenso informato”, non specifica che l’informazione
alle coppie sui costi economici del trattamento medico debba
essere resa anche dalle strutture pubbliche allorché operino
“a pagamento”, e si deduce l’illegittimità per eccesso di
potere sotto vari profili sintomatici delle Linee guida
nella parte in cui ciò non esplicitano.
La censura è infondata.
Ed invero le Linee guida, sotto tale profilo, appaiono tecnicamente
più perspicue del precetto legislativo, imponendo l’informazione
“sui costi economici totali derivanti dalla procedura adottata”
a tutti i centri di procreazione medicalmente assistita,
senza distinzione tra natura pubblica o privata.
E’ peraltro già presente, nell’ordinamento, l’equiparazione
tra l’esercizio di attività libero - professionale intramuraria
e l’attività professionale svolta in una struttura privata
autorizzata, significativamente testimoniata, tra l’altro,
dalla circostanza per cui nello svolgimento di detta attività
non è consentito l’uso del ricettario del servizio sanitario
nazionale (cfr. art. 15 quinquies, IV comma, del D.lgs.
30/12/1992, n. 502).
Va inoltre considerato che il costo delle prestazioni a
pagamento fornite dalle strutture pubbliche è oggetto di
approvazione con delibera direttoriale che viene pubblicata
mediante affissione all’albo pretorio.
Conseguentemente, non appare meritevole di positiva valutazione
neppure la questione di legittimità costituzionale dedotta
in relazione all’art. 41 della Costituzione, in conformità
del canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata,
che impone all’interprete, ove sia consentita dalla littera
legis, l’ermeneusi compatibile con la norma costituzionale.
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8. - Con il sesto motivo di ricorso si deduce
l’illegittimità sotto molteplici profili del provvedimento
gravato nella parte in cui, sotto la rubrica “Misure di
tutela dello embrione - Sperimentazione sugli embrioni umani”,
proibisce ogni diagnosi preimpianto a finalità eugenetica,
e consente un’indagine dello stato di salute degli embrioni
creati in vitro di tipo esclusivamente osservazionale.
Allega parte ricorrente che le Linee guida in tale modo,
aderendo ad una nozione lata di eugenetica, precludono anche
la diagnosi preimpianto per finalità diagnostiche e terapeutiche,
che risulta invece consentita dall’art. 13, II comma, della
legge n. 40/04, in insuperabile contrasto con solo con il
diritto alla salute e con la libertà della ricerca scientifica
e dell’arte medica, ma anche con i dettami desumibili dalla
convenzione di Oviedo e dal relativo Protocollo addizionale,
recepiti con legge n. 145/01.
Il tema, implicato dalla censura in esame, della “tutela
dell’embrione” appare particolarmente arduo sotto il profilo
giuridico, venendo in rilievo valori primari, quali il diritto
alla salute, il principio solidaristico (verso persone che
soffrono), la libertà della scienza.
Occorre anzitutto verificare se le Linee guida, in parte
qua, siano conformi alla legge n. 40/04.
L’art. 13 di tale legge, in coerenza con la previsione dell’art.
1 secondo cui il concepito (melius : l’embrione) è un soggetto
di diritto al pari delle persone nate, vieta qualsiasi sperimentazione
su embrioni umani e consente la ricerca clinica e sperimentale
soltanto per finalità terapeutiche e diagnostiche, volte
alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione,
qualora non siano possibili metodologie alternative.
Ciò significa che dal sistema della legge si desume che
l’indagine genetica preimpianto (caratterizzata dal prelievo
di una cellula per esaminarla) è consentita solamente nell’interesse
del concepito.
Le Linee guida prevedono soltanto l’indagine osservazionale,
basata cioè sull’esame al microscopio di eventuali anomalie
di sviluppo dell’embrione creato in vitro, ponendo il divieto
della diagnosi preimpianto a finalità eugenetica.
Risulta dunque un’apparente difformità tra norma di legge
e provvedimento, che sembra, prima facie, avere una portata
più restrittiva.
In realtà, occorre considerare come nella pratica, secondo
quanto ricorda anche l’Avvocatura dello Stato nella seconda
memoria difensiva (pag. 11), e la circostanza risulta incontestata,
non esistono ancora terapie geniche che permettano di curare
un embrione malato, con possibile incidenza dunque sullo
stato di salute del medesimo; di conseguenza la diagnosi
preimpianto invasiva non potrebbe che concernere le sole
qualità genetiche dello stesso embrione.
Si noti peraltro che l’art. 7, III comma, della legge n.
40/04 prevede un aggiornamento periodico (almeno ogni tre
anni) delle Linee guida in rapporto all’evoluzione tecnico
- scientifica, tale da non escludere, in un più o meno prossimo
futuro, l’indagine genetica a scopo terapeutico.
Essendo questo, ad oggi, lo stato dell’arte, il divieto
di diagnosi preimpianto risulta coerente con la legge n.
40, ed in particolare con quanto prescritto dall’art. 13,
II comma.
Neppure sussiste una difformità con la convenzione di Oviedo
sui diritti dell’uomo nei confronti della biologia e della
medicina (ratificata dall’Italia con legge 28/3/2001, n.
145), la quale non prevede regole sulla procreazione assistita,
ma si limita a vietare la formazione di embrioni a scopo
di ricerca, ed a stabilire che, ove uno Stato ammetta la
ricerca sugli embrioni, questi debbano ricevere una tutela
appropriata.
Deve chiedersi a questo punto se un tale sistema sia conforme
ai principi costituzionali già in precedenza richiamati,
in particolare sotto i due profili che ci si accinge ad
esaminare.
Il primo è quello su cui si incentrano le argomentazioni
di parte ricorrente circa l’impossibilità di “imbrigliare”
la ricerca scientifica e l’arte medica, la quale si fonda
sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, in continua
evoluzione.
Tale assunto, nella sua assolutezza, non appare condivisibile;
ed infatti la stessa sentenza della Corte costituzionale
26/6/2002, n. 282, invocata dalla ricorrente, riconosce
la possibilità, sebbene in un contesto differente, che il
legislatore stabilisca la pratiche terapeutiche ammesse,
allorché entrino in gioco altri interessi di rango costituzionale.
In altri termini, la scienza medica proietta la sua luce
in un contesto che si pone al crocevia fra due diritti fondamentali
: quello di essere curato efficacemente, e quello dell’essere
rispettato nella propria dignità ed integrità di essere
umano.
Nel caso di specie non sembra revocabile in dubbio che a
tutela dell’embrione il legislatore possa intervenire a
limitare la pratica medica, tanto più ove la stessa non
si basi su adeguate evidenze scientifiche e sperimentali.
Esorbita, poi, traducendosi anche in irrilevanza della questione
di legittimità costituzionale, dal giudizio avente ad oggetto
le Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure
e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita
la prospettiva, invero brevemente accennata nel ricorso,
che censura la legge n. 40/04 (ed in particolare l’art.
13) in quanto preclusiva della ricerca sulle cellule staminali
embrionali, ambite per uso terapeutico contro gravi patologie.
Si intende con ciò affermare che non già dalle Linee guida,
ma direttamente dall’art. 13, I e II comma, lett. a) e b),
discende la preclusione della ricerca sulle staminali embrionali
(quand’anche reperibili da embrioni congelati ed in stato
di abbandono), la quale presuppone l’estrazione di cellule
dall’embrione e la conseguente coltivazione in vitro, con
soppressione dell’embrione stesso.
Il secondo parametro di verifica della compatibilità sistemica
della disciplina oggetto di esame non può che essere costituito
dal tristemente classico caso delle malattie genetiche (si
pensi alla talassemia), e della possibilità, per le coppie
a rischio, di avere figli sani.
E’ evidente che l’impossibilità di effettuare diagnosi preimpianto
non permette di selezionare gli embrioni sani nel caso di
genitori portatori di malattie genetiche.
Una tale facoltà è preclusa dalla legge (art. 13, III comma,
lett. b) in quanto ricade nel divieto di selezione a scopo
eugenetico, seppure trattasi di eugenetica negativa, volta
cioè a fare sì che non nascano persone portartrici di malattie
ereditarie, e non già a perseguire scopi di “miglioramento”
della specie umana.
Non sfugge al Collegio il rigore della soluzione normativa,
tanto più perché inserita in un contesto ordinamentale distonico,
che riconosce una tutela forte dell’embrione, ma al contempo
consente, ad esempio, metodi di controllo delle nascite,
come la c.d. pillola del giorno dopo, che agiscono proprio
nel senso di evitare l’annidamento in utero dell’ovulo fecondato.
Ciò nonostante gli argomenti esegetici di dubbio non riescono
a superare, sul piano (si intende) strettamente giuridico,
l’inesistenza di un fondamento alla pretesa ad avere un
“figlio sano”.
Si va, in tale modo, ben oltre la questione della configurabilità
di un diritto alla procreazione, che è poi l’interfaccia
del desiderio di essere genitori; anche ad ammettersi, per
mera ipotesi, l’esistenza di un siffatto diritto della personalità,
non può tuttavia sostenersi, già sul piano della ragionevolezza,
che il metodo (artificiale) della procreazione assistita,
il cui fine è solamente quello di favorire la soluzione
dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità od infertilità
umane, possa offrire delle opportunità maggiori del “metodo
naturale”.
Anche rimanendo nel contesto delle coppie portatrici di
malattie genetiche, palese sarebbe l’incostituzionalità
della legge, che verrebbe a trattare in modo diverso tale
categoria di soggetti, a seconda che siano o meno sterili,
in quanto solo nel primo caso, legittimante l’accesso alla
procreazione medicalmente assistita, vi sarebbe la possibilità
di scegliere il figlio sano.
Né a diverso opinamento può condurre il principio di responsabilità
nella procreazione, che appare di difficile compatibilità
con i diritti del concepito.
Ben altra dimensione il predetto principio di responsabilità
nella procreazione può assumere in funzione del diritto
della donna ad interrompere la gravidanza ai sensi della
legge 22/5/1978, n. 194 (fatta espressamente salva dalla
legge n. 40/04), al ricorrere di un serio o grave pericolo
per la salute fisica o psichica della madre (e non del nascituro);
ed infatti non v’è chi non veda come la salute psichica
della madre possa essere compromessa anche dalla consapevolezza
della malattia del figlio.
Tale dualismo di soluzioni giuridiche (a seconda che la
prospettiva sia il diritto del concepito od il diritto alla
salute della donna) non può, del resto, considerarsi contraddittorio,
o, peggio, arbitrario, ove si tenga conto del risalente
insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo
cui “non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla
vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona,
come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona
deve ancora diventare” (Corte cost. 18/2/1975, n. 27; in
senso conforme anche Corte cost. 10/2/1997, n. 35).
In definitiva, anche tale censura deve essere disattesa.
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9. - Con il settimo mezzo di gravame si deduce
l’illegittimità delle Linee guida nella parte in cui non
hanno specificato, quanto meno in via esemplificativa, le
patologie e condizioni morbose della donna, non prevedibili
al momento della fecondazione, che consentono la crioconservazione
dell’embrione, ed in particolare quella rappresentata dall’ipotesi
in cui tutti e tre gli ovociti inseminati risultino idonei
al trasferimento, ma ne sia controindicato l’impianto nell’utero.
La censura, finalizzata a stigmatizzare la mancata enucleazione
delle ipotesi in cui è effettuabile la crioconservazione
in rapporto essenzialmente alla tutela della salute della
donna, non appare meritevole di positiva valutazione.
E’ opportuno, in proposito, premettere che l’art. 14 della
legge n. 40/04, al primo comma, vieta la crioconservazione
e la soppressione degli embrioni; al secondo comma, come
logico corollario del fatto che tutti gli embrioni formati
nel corso di un ciclo di trattamento devono essere reimpiantati
in utero, prescrive che le tecniche di produzione non devono
creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente
necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque
non superiore a tre (in analogia con quanto previsto da
altre legislazioni europee).
Le Linee guida non intervengono su tale disposto legislativo,
e neppure sulla norma di cui al successivo terzo comma dell’art.
14 della legge n. 40/04, a termini della quale “qualora
il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile
per grave e documentata causa di forza maggiore relativa
allo stato di salute della donna non prevedibile al momento
della fecondazione è consentita la crioconservazione degli
embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare
non appena possibile”.
Obietta la ricorrente che avrebbe dovuto essere proposta
un’elencazione delle condizioni morbose che consentono la
provvisoria crioconservazione dell’embrione.
L’assunto non appare condivisibile, atteso che le Linee
guida hanno effettuato un ragionevole bilanciamento (forse,
l’unico possibile) tra la tutela dell’embrione e la tutela
della salute della donna, compatibile con il riconoscimento
anche all’embrione della soggettività giuridica.
In particolare, con una significativa precisazione della
legge n. 40/04, le Linee guida, nel titolo relativo alle
“Misure di tutela dell’embrione”, prevedono la non coercibilità
dell’impianto nel caso in cui dall’indagine osservazionale
vengano evidenziate gravi anomalie dell’embrione.
Si afferma, in sostanza, in conformità del principio costituzionale
secondo cui nessun atto medico può essere effettuato senza
il consenso del paziente, la non coercibilità dell’impianto
di embrione; in tale caso la coltura in vitro deve essere
mantenuta fino al suo estinguersi.
La censura, oggetto di scrutinio, in realtà, pur presentando
uno iato logico nel suo sviluppo argomentativo, tende non
tanto a censurare la mancata elencazione esemplificativa
delle patologie della donna che consentono la crioconservazione,
comprensiva anche dell’ipotesi in cui tutti e tre gli ovociti
inseminati risultino idonei a diventare embrioni, rispetto
alla quale l’interesse finale appare adeguatamente tutelato
dalla non obbligatorietà dell’impianto, ma è finalizzata
a porre in discussione la limitazione numerica degli embrioni
da produrre, nell’assunto che, spesso, la tecnica FIVET
richiede la produzione di embrioni in soprannumero, sì da
imporsi, in caso di insuccesso del primo ciclo, la ripetizione
della stimolazione ormonale ed un nuovo atto chirurgico
di prelievo di ovociti.
E’ innegabile l’afflittività di tali pratiche mediche (auspicabilmente
destinate a ridursi con la possibilità di congelare ovociti,
anziché embrioni), ma non sembra risolversi stricto iure
in un dubbio di illegittimità costituzionale della norma,
in quanto il diritto alla salute della donna va bilanciato,
come si diceva in precedenza, con la tutela dell’embrione.
Del resto, risulta evidente l’asimmetria, o, forse meglio,
la ragionevole diversa intensità del livello di tutela del
concepito e della madre ove si consideri che, nonostante
la previsione dell’art. 1 della legge n. 40, la tutela dell’embrione,
che prende forma anzitutto nel fondamentale diritto alla
vita, è condizionata dal fatto che richiede l’impianto nel
grembo materno, e detto impianto non è coercibile.
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10. - Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta
la mancata indicazione al medico del comportamento da tenere
nel caso di crioconservazione di materiale genetico appartenente
ad individuo non più vivente, e cioè, in particolare, nel
caso in cui, tra il momento dell’inseminazione ed il momento
di trasferimento in utero, uno dei partners sia deceduto.
La censura è infondata, e probabilmente inammissibile se
non altro per carenza di interesse, in quanto la soluzione
sembra già rinvenibile da un’attenta esegesi della legge
n. 40/04.
E’ vero, infatti, che l’art. 5 di tale corpus normativo
prevede come requisito soggettivo per l’accesso alle tecniche
di procreazione medicalmente assistita, tra l’altro, che
i componenti della coppia siano entrambi viventi; ed è altrettanto
vero che l’art. 12, II comma, commina una sanzione amministrativa
a chi “applica” le predette tecniche a coppie i cui componenti
non siano entrambi viventi, ma nulla dispone la legge per
il caso in cui il marito o compagno deceda nel corso del
procedimento fecondativo, ed in particolare dopo che l’embrione
si sia formato.
Se si considera inoltre che l’art. 14, I comma, della legge
in esame vieta la soppressione di embrioni, e che l’art.
6, III comma, stabilisce la inefficacia della revoca della
volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente
assistita dopo la fecondazione dell’ovulo, non può che desumersi,
in via interpretativa, che il momento in cui deve sussistere
il requisito soggettivo della presenza in vita di entrambi
i componenti della coppia sia quello della fecondazione
dell’ovulo, risultando irrilevante la successiva morte del
marito o del compagno, al pari della revoca della volontà
procreativa.
Bene si intende come, anche in tale caso, prevale la tutela
dell’embrione, i cui diritti sono espressamente assicurati
dall’art. 1 della legge n. 40/04.
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11. - Con l’ultima censura si deduce infine,
in modo estremamente sintetico, il contrasto delle disposizioni
in materia di “registrazione e mantenimento dei dati”, contenute
nelle Linee guida, con il D.lgs. 30/6/2003, n. 196 (codice
in materia di protezione dei dati personali).
La censura è infondata, se non inammissibile per genericità.
Contrariamente a quanto sembra assumere parte ricorrente,
la scheda clinica, contenente le generalità di entrambi
i partners, non è congiunta al contenitore dei gameti, ma
deve essere conservata, unitamente alla scheda di laboratorio,
dal Centro.
Non è dunque ravvisabile nei termini dedotti la violazione
dell’All. B al D.lgs. n. 196/03, che impone tecniche di
cifratura (tra cui codici identificativi) per il trattamento
di dati idonei a rivelare lo stato di salute, contenuti
in elenchi, registri, et similia.
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12. - Alla stregua delle considerazioni che
precedono il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza
dei motivi dedotti.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione
delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio
del 7.4.2005 e del 5.5.2005.
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ALFONSO CELOTTO
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| Osservazione a TAR Lazio,
sentenza 5 maggio 2005, n. 3452
| Sappiamo
quante vivace sia stato in questi mesi il dibattito
intorno alla legge n. 40 del 2004, sulla procreazione
medicalmente assistita.
Sappiamo anche che tra poche settimane il referendum
abrogativo sottoporrà al popolo la valutazione sull’opportunità
di mantenere in vigore una legge, ad avviso di chi
scrive, dal marcato stampo giusnaturalista, in quanto
tenta di imporre una morale (cattolica) con la forza
della legge.
Forse sarà proprio l’attesa per il referendum ad
aver spinto il TAR Lazio a “non infierire” sulla
normativa sulla PMA. Voglio dire che leggendo tra
le righe della decisione si può percepire una volontà
di “non risolvere” una questione così delicata,
visto che su di essa dovrà pronunciarsi tra poco
il popolo.
I profili di illegittimità, oltre che di perplessità,
nel regolamento che attua la legge n. 40 non mancano,
come articolatamente esposto dai ricorrenti: di
là dai motivi formali, pensiamo alla mancata definizione
di “embrione”, alla modalità di certificazione dell’infertilità
che concede di accedere alle tecniche, al consenso
informato, al divieto di diagnosi preimpianto, alla
mancata specificazione delle patologie della donna
che consentono la crioconservazione dell’embrione.
Eppure il TAR rigetta tutte le censure, ma lascia
emergere chiaramente il disagio di affrontare un
tema così complesso (in fondo simili spunti erano
rinvenibili, ad es., anche nell’ordinanza del 3
maggio 2004 del Tribunale di Catania).
Scorrendo la sentenza che segue abbiamo occasione
di leggere incontrare passaggi come:
“Ciò che appare invece indubbio, a prescindere
da ogni valutazione filosofica e religiosa, è che
il processo biologico è un continuum”;
“Il tema, implicato dalla censura in esame, della
“tutela dell’embrione” appare particolarmente arduo
sotto il profilo giuridico”;
…“nella parte in esame che certo non brilla per
cartesiana chiarezza”;
“non sfugge al collegio il rigore della soluzione
normativa, tanto più perché inserita in un contesto
ordinamentale distonico”;
“è innegabile l’afflittività di tali pratiche mediche
(auspicabilmente destinate a ridursì, con la possibilità
di congelare ovociti, anziché embrioni)”.
Sono tutti segnali palesi della difficoltà di affrontare
il tema e del tentativo del TAR di ricondurre sul
piano dell’opportunità questioni che presentavano
anche problemi di legittimità. |
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