| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005
n. 540
Pres. Giallombardo, Est. Valenti.
P.L. contro Prefettura di Agrigento |
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Provvedimento amministrativo - Licenza di
porto d’armi – Valutazione sulla affidabilità del richiedente
– Discrezionalità dell’Autorità preposta – Sussiste – Diniego
motivato sulla sola sussistenza di rapporti di parentela
con persone pregiudicate – Illegittimità - Limiti
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In tema di rilascio del titolo di polizia
del porto d’armi, l’Autorità preposta deve accertare in
concreto se i vincoli di parentela con persone pregiudicate,
o comunque sottoposte a sorveglianza di P.S., comportino
un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi,
da valutare in relazione a specifici fatti o parametri.
La sola sussistenza di un rapporto di parentela con persona
pregiudicata (ovvero già sottoposta a sorveglianza di P.S.),
non corroborata da ulteriori elementi oggettivi e sintomatici
di mancanza di affidabilità nell’uso delle armi, non può
legittimamente giustificare il diniego opposto alla richiesta
di rilascio di licenza di porto d’armi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2145/1996 proposto da
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Polizzi Luciano, rappresentato e difeso
dall’avv.to Nicasio Genova, domiciliato presso la segreteria
del Tribunale, Via Bufera 6 Palermo;
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CONTRO
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La prefettura di Agrigento, in persona
del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso
i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
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per l'annullamento
- del Decreto n.5007/GSB del Prefetto di Agrigento, emesso
in data 30.01.1996 e notificato in data 02.03.1996, con
il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso
il provvedimento del Questore di Agrigento di diniego della
istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza di
porto di fucile per uso caccia;
- di tutti gli atti e provvedimenti preparatori, consequenziali
e comunque connessi.
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Visto il ricorso, notificato il 27.04.1996
e depositato il 24.05.1996, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/03/2005
il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente l’avv.to dello Stato M. Mango, per l’Amministrazione
resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato
e depositato, il ricorrente Polizzi Luciano espone di avere
richiesto, nel 1994, il rilascio della licenza del porto
di fucile per uso caccia. Il Questore di Agrigento, con
decreto del 26.10.1995, notificato il 26.11.1995, ha rigettato
la domanda in quanto l’istante risulta essere “figlio di
Polizzi Francesco, pregiudicato per violazione della legge
sulle armi”, e “nipote di Polizzi Antonino già sorvegliato
di P.S., nonché fratello di Polizzi Paolo”. In data 23.12.1995
il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di
Agrigento, ricorso rigettato con Decreto n.5007/GAB del
30.01.1996.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto
gravame, chiedendone l’annullamento, deducendo le censure
di “Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 43 R.D.
18 giugno 1931 nn.773. Eccesso di potere sotto il profilo
dello sviamento della causa tipica. Illogicità e contraddittorietà
manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di presupposti”.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento
impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Alla pubblica udienza del 22.03.2005 su richiesta delle
parti presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato e va quindi accolto
per le argomentazioni di cui appresso.
Lamenta parte ricorrente che sia il diniego opposto alla
richiesta di rilascio di porto d’armi, così come il successivo
rigetto del ricorso gerarchico, siano illegittimi in quanto
unicamente fondati sulla sussistenza di un rapporto di parentela
dell’istante con persone pregiudicate. In particolare, in
motivazione ad entrambi i provvedimenti, si fa riferimento
– sotto il profilo ostativo al rilascio del titolo richiesto
- a Polizzi Francesco, padre del ricorrente, condannato
per violazione della legge sulle armi, e a Polizzi Antonino,
già sorvegliato di P.S., di cui il ricorrente è nipote.
Da queste premesse, le autorità preposte avrebbero dedotto
la mancanza, in capo all’istante, del dovuto affidamento
per ottenere il rilascio del titolo di polizia di che trattasi.
L’assunto dell’Amministrazione intimata così come formulato,
non può essere accolto.
Si premette che in tema di rilascio di licenza per il porto
d’armi, anche al solo fine di uso sportivo per la caccia,
l’autorità competente gode di un ampio potere discrezionale,
sindacabile solo sotto i profili della manifesta illogicità
ed irrazionalità, o della assoluta mancanza di motivazione:
ai sensi dell’art 43 comma 2 R.D. 773/1931 “La licenza può
essere ricusata (…) a chi non può provare la sua buona condotta
o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Invero,
la Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993 n.440,
ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale del
comma da ultimo richiamato, nella parte in cui pone a carico
dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.
Le autorità preposte al rilascio del titolo di polizia devono
compiere, dunque, una accurata istruttoria circa la sussistenza
dei requisiti personali del richiedente, sia in termini
oggettivi che soggettivi, anche in ordine alla sussistenza,
in un giudizio probabilistico, di affidabilità nel non abusare
delle armi. Ebbene, la giurisprudenza amministrativa (T.A.R.
Valle d'Aosta, 14 novembre 2001, n. 177) ha ritenuto “legittimo
il diniego della licenza di porto di fucile laddove il richiedente
abbia rapporti di parentela con soggetti indiziati o autori
di attività illecite, rapporto che costituisce elemento
significativo ai fini del giudizio probabilistico in merito
alla mancanza di affidamento di non abusare delle armi (nella
nozione di abuso delle armi deve, infatti, essere inclusa
l'ipotesi che i parenti pregiudicati possano ottenere la
disponibilità dell'arma dal soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione,
anche contro la sua volontà, o comunque indipendentemente
da essa)”. Ritiene però il Collegio che l’autorità preposta,
nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza,
non possa limitarsi ad evidenziare solo la sussistenza,
come nel caso di specie, di ostativi vincoli di parentela
con persone pregiudicate senza , in concreto, valutarne
l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità
di abuso nell’uso delle armi. La valutazione della possibilità
di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni
probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata
istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde
evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere
il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di
abusi. Peraltro la giurisprudenza amministrativa ha più
volte affermato che, “qualora si tratti di denunce penali,
l'Autorità di polizia non può limitarsi a richiamarle acriticamente,
od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo,
ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne
sono alla base (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 marzo 2004,
n. 122)”. Stesse considerazioni, ritiene il Collegio, debbono
valere a fortiori nelle ipotesi in cui si fa riferimento
– come nel caso in specie - a terze persone, legate da vincoli
di parentela al richiedente. Anche il Consiglio di Stato
è recentemente intervenuto nella materia de qua affermando
che “la semplice constatazione dell'esistenza di una parentela
(già esistente e non ostativa di un primo rilascio di analoga
autorizzazione) con un noto pregiudicato, non può, da sola,
bastare a sorreggere un diniego opposto alla richiesta di
rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi (Consiglio Stato,
sez. IV, 31 marzo 2003, n. 1671)”. Ritiene la Sezione che
il principio appena ricordato possa essere esteso anche
alle ipotesi di primo rilascio del titolo di polizia abilitativo
all’uso delle armi. In altri termini, l’Autorità preposta
deve accertare in concreto se i vincoli di parentela con
persone pregiudicate, o comunque sottoposte a sorveglianza
di P.S., comportino un aumento dell’indice di probabilità
di abuso delle armi, da valutare in relazione a specifici
fatti o parametri: nella ipotesi in questione, costituirebbero
indici ostativi autonomamente valutabili, ad esempio, la
comprovata coabitazione con le persone pregiudicate o comunque
la loro frequentazione, ovvero un giudizio sulla attualità
del pericolo da questi rappresentato. Ritiene il Collegio
che, nel caso di specie, l’Amministrazione intimata non
dà prova, in motivazione al provvedimento impugnato, di
una compiuta ed esaustiva istruttoria che, al di là della
sussistenza di rapporti di parentela con persone pregiudicate,
incida in modo ostativo al rilascio del titolo abilitativo
di che trattasi. Né, peraltro, è dato rilevare una autonoma
valutazione della attualità del pericolo rappresentato dalle
persone pregiudicate, imparentate con il richiedente: dalla
documentazione versata in atti, si evidenzia invece che
il solo precedente ostativo attribuibile a Polizzi Francesco,
padre del ricorrente, risale al 1951 (sentenza Corte Assise
di Agrigento del 19.5.1951); mentre in relazione a Polizzi
Antonino, il provvedimento impugnato si limita a rappresentare
il già – e non più sussistente – stato di sorvegliato di
P.S..
Giova evidenziare, senza che ciò abbia avuto risvolti sull’esito
della richiesta al rilascio del porto d’armi che qui ci
occupa, che lo stesso ricorrente è stato a sottoposto a
procedimento penale per il reato di “disturbo del riposo
delle persone” di cui all’art.659 C.P., e condannato alla
pena di £.100.000 di ammenda dal Pretore di Ribera con sentenza
del 24.2.1983 (pena amnistiata ex L.75/90 con declaratoria
del Pretore di Sciacca del 30.11.90). Invero, avverso tale
condanna per un reato minore, il ricorrente ha richiesto
ed ottenuto completa riabilitazione da parte del Tribunale
di Sorveglianza di Palermo, giusta ordinanza n.1308/92 del
27.1.94, versata in atti. Ebbene, per quanto qui può rilevare,
in motivazione al provvedimento di riabilitazione si legge
testualmente che il ricorrente “non è sottoposto ad alcuna
misura di prevenzione e non ha carichi pendenti”, e che
in base al rapporto dell’Autorità risulta lo stesso “ha
dato prove effettive e costanti di buona condotta lavorando
come bracciante agricolo e non frequentando ambienti malavitosi”.
Con documentazione versata in atti, inoltre, il ricorrente
attesta la mancanza di coabitazione con il padre Polizzi
Francesco.
Ritiene, in definitiva, il Collegio che“la licenza di porto
d'armi può essere negata solo a seguito di un'accurata valutazione
della condotta del richiedente, che tenga conto della sua
affidabilità nell'uso delle armi (T.A.R. Molise, 24 giugno
2004, n. 333)”. La sola sussistenza di un rapporto di parentela
con persona pregiudicata (ovvero già sottoposta a sorveglianza
di P.S.), non corroborata da ulteriori elementi oggettivi
e sintomatici di mancanza di affidabilità nell’uso delle
armi, non può legittimamente giustificare il diniego opposto
alla richiesta di rilascio di licenza di porto d’armi. Nel
caso di specie, la P.A. si è limitata a rilevare solo la
sussistenza di vincoli di parentela con persone pregiudicate,
senza analizzare o comunque motivare in merito alla loro
reale ed oggettiva incidenza sul giudizio di affidabilità
dell’istante. Il provvedimento risulta quindi emanato in
difetto di una compiuta istruttoria ed in presenza di una
carente motivazione.
Alla stregua delle superiori argomentazioni le cesure mosse
appaiono fondate e comportano quindi l’illegittimità del
provvedimento impugnato. Il ricorso va quindi accolto per
le motivazioni sopra illustrate, con conseguente declaratoria
annullamento, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti
di competenza dell’Amministrazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione prima accoglie il ricorso in epigrafe
e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi
gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo il 22 Marzo 2005,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
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- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.
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