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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005 n. 540
Pres. Giallombardo, Est. Valenti.
P.L. contro Prefettura di Agrigento


Provvedimento amministrativo - Licenza di porto d’armi – Valutazione sulla affidabilità del richiedente – Discrezionalità dell’Autorità preposta – Sussiste – Diniego motivato sulla sola sussistenza di rapporti di parentela con persone pregiudicate – Illegittimità - Limiti

In tema di rilascio del titolo di polizia del porto d’armi, l’Autorità preposta deve accertare in concreto se i vincoli di parentela con persone pregiudicate, o comunque sottoposte a sorveglianza di P.S., comportino un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi, da valutare in relazione a specifici fatti o parametri. La sola sussistenza di un rapporto di parentela con persona pregiudicata (ovvero già sottoposta a sorveglianza di P.S.), non corroborata da ulteriori elementi oggettivi e sintomatici di mancanza di affidabilità nell’uso delle armi, non può legittimamente giustificare il diniego opposto alla richiesta di rilascio di licenza di porto d’armi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2145/1996 proposto da

 

Polizzi Luciano, rappresentato e difeso dall’avv.to Nicasio Genova, domiciliato presso la segreteria del Tribunale, Via Bufera 6 Palermo;

 

CONTRO

 

La prefettura di Agrigento, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;

 

per l'annullamento
- del Decreto n.5007/GSB del Prefetto di Agrigento, emesso in data 30.01.1996 e notificato in data 02.03.1996, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento del Questore di Agrigento di diniego della istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia;
- di tutti gli atti e provvedimenti preparatori, consequenziali e comunque connessi.

 

Visto il ricorso, notificato il 27.04.1996 e depositato il 24.05.1996, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/03/2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente l’avv.to dello Stato M. Mango, per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente Polizzi Luciano espone di avere richiesto, nel 1994, il rilascio della licenza del porto di fucile per uso caccia. Il Questore di Agrigento, con decreto del 26.10.1995, notificato il 26.11.1995, ha rigettato la domanda in quanto l’istante risulta essere “figlio di Polizzi Francesco, pregiudicato per violazione della legge sulle armi”, e “nipote di Polizzi Antonino già sorvegliato di P.S., nonché fratello di Polizzi Paolo”. In data 23.12.1995 il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di Agrigento, ricorso rigettato con Decreto n.5007/GAB del 30.01.1996.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto gravame, chiedendone l’annullamento, deducendo le censure di “Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 43 R.D. 18 giugno 1931 nn.773. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della causa tipica. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Difetto di motivazione. Difetto di presupposti”.
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
Alla pubblica udienza del 22.03.2005 su richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e va quindi accolto per le argomentazioni di cui appresso.
Lamenta parte ricorrente che sia il diniego opposto alla richiesta di rilascio di porto d’armi, così come il successivo rigetto del ricorso gerarchico, siano illegittimi in quanto unicamente fondati sulla sussistenza di un rapporto di parentela dell’istante con persone pregiudicate. In particolare, in motivazione ad entrambi i provvedimenti, si fa riferimento – sotto il profilo ostativo al rilascio del titolo richiesto - a Polizzi Francesco, padre del ricorrente, condannato per violazione della legge sulle armi, e a Polizzi Antonino, già sorvegliato di P.S., di cui il ricorrente è nipote. Da queste premesse, le autorità preposte avrebbero dedotto la mancanza, in capo all’istante, del dovuto affidamento per ottenere il rilascio del titolo di polizia di che trattasi.
L’assunto dell’Amministrazione intimata così come formulato, non può essere accolto.
Si premette che in tema di rilascio di licenza per il porto d’armi, anche al solo fine di uso sportivo per la caccia, l’autorità competente gode di un ampio potere discrezionale, sindacabile solo sotto i profili della manifesta illogicità ed irrazionalità, o della assoluta mancanza di motivazione: ai sensi dell’art 43 comma 2 R.D. 773/1931 “La licenza può essere ricusata (…) a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”. Invero, la Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993 n.440, ha peraltro dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma da ultimo richiamato, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. Le autorità preposte al rilascio del titolo di polizia devono compiere, dunque, una accurata istruttoria circa la sussistenza dei requisiti personali del richiedente, sia in termini oggettivi che soggettivi, anche in ordine alla sussistenza, in un giudizio probabilistico, di affidabilità nel non abusare delle armi. Ebbene, la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Valle d'Aosta, 14 novembre 2001, n. 177) ha ritenuto “legittimo il diniego della licenza di porto di fucile laddove il richiedente abbia rapporti di parentela con soggetti indiziati o autori di attività illecite, rapporto che costituisce elemento significativo ai fini del giudizio probabilistico in merito alla mancanza di affidamento di non abusare delle armi (nella nozione di abuso delle armi deve, infatti, essere inclusa l'ipotesi che i parenti pregiudicati possano ottenere la disponibilità dell'arma dal soggetto che ha ottenuto l'autorizzazione, anche contro la sua volontà, o comunque indipendentemente da essa)”. Ritiene però il Collegio che l’autorità preposta, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non possa limitarsi ad evidenziare solo la sussistenza, come nel caso di specie, di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza , in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso delle armi. La valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi. Peraltro la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che, “qualora si tratti di denunce penali, l'Autorità di polizia non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base (T.A.R. Emilia Romagna Parma, 25 marzo 2004, n. 122)”. Stesse considerazioni, ritiene il Collegio, debbono valere a fortiori nelle ipotesi in cui si fa riferimento – come nel caso in specie - a terze persone, legate da vincoli di parentela al richiedente. Anche il Consiglio di Stato è recentemente intervenuto nella materia de qua affermando che “la semplice constatazione dell'esistenza di una parentela (già esistente e non ostativa di un primo rilascio di analoga autorizzazione) con un noto pregiudicato, non può, da sola, bastare a sorreggere un diniego opposto alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi (Consiglio Stato, sez. IV, 31 marzo 2003, n. 1671)”. Ritiene la Sezione che il principio appena ricordato possa essere esteso anche alle ipotesi di primo rilascio del titolo di polizia abilitativo all’uso delle armi. In altri termini, l’Autorità preposta deve accertare in concreto se i vincoli di parentela con persone pregiudicate, o comunque sottoposte a sorveglianza di P.S., comportino un aumento dell’indice di probabilità di abuso delle armi, da valutare in relazione a specifici fatti o parametri: nella ipotesi in questione, costituirebbero indici ostativi autonomamente valutabili, ad esempio, la comprovata coabitazione con le persone pregiudicate o comunque la loro frequentazione, ovvero un giudizio sulla attualità del pericolo da questi rappresentato. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’Amministrazione intimata non dà prova, in motivazione al provvedimento impugnato, di una compiuta ed esaustiva istruttoria che, al di là della sussistenza di rapporti di parentela con persone pregiudicate, incida in modo ostativo al rilascio del titolo abilitativo di che trattasi. Né, peraltro, è dato rilevare una autonoma valutazione della attualità del pericolo rappresentato dalle persone pregiudicate, imparentate con il richiedente: dalla documentazione versata in atti, si evidenzia invece che il solo precedente ostativo attribuibile a Polizzi Francesco, padre del ricorrente, risale al 1951 (sentenza Corte Assise di Agrigento del 19.5.1951); mentre in relazione a Polizzi Antonino, il provvedimento impugnato si limita a rappresentare il già – e non più sussistente – stato di sorvegliato di P.S..
Giova evidenziare, senza che ciò abbia avuto risvolti sull’esito della richiesta al rilascio del porto d’armi che qui ci occupa, che lo stesso ricorrente è stato a sottoposto a procedimento penale per il reato di “disturbo del riposo delle persone” di cui all’art.659 C.P., e condannato alla pena di £.100.000 di ammenda dal Pretore di Ribera con sentenza del 24.2.1983 (pena amnistiata ex L.75/90 con declaratoria del Pretore di Sciacca del 30.11.90). Invero, avverso tale condanna per un reato minore, il ricorrente ha richiesto ed ottenuto completa riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, giusta ordinanza n.1308/92 del 27.1.94, versata in atti. Ebbene, per quanto qui può rilevare, in motivazione al provvedimento di riabilitazione si legge testualmente che il ricorrente “non è sottoposto ad alcuna misura di prevenzione e non ha carichi pendenti”, e che in base al rapporto dell’Autorità risulta lo stesso “ha dato prove effettive e costanti di buona condotta lavorando come bracciante agricolo e non frequentando ambienti malavitosi”. Con documentazione versata in atti, inoltre, il ricorrente attesta la mancanza di coabitazione con il padre Polizzi Francesco.
Ritiene, in definitiva, il Collegio che“la licenza di porto d'armi può essere negata solo a seguito di un'accurata valutazione della condotta del richiedente, che tenga conto della sua affidabilità nell'uso delle armi (T.A.R. Molise, 24 giugno 2004, n. 333)”. La sola sussistenza di un rapporto di parentela con persona pregiudicata (ovvero già sottoposta a sorveglianza di P.S.), non corroborata da ulteriori elementi oggettivi e sintomatici di mancanza di affidabilità nell’uso delle armi, non può legittimamente giustificare il diniego opposto alla richiesta di rilascio di licenza di porto d’armi. Nel caso di specie, la P.A. si è limitata a rilevare solo la sussistenza di vincoli di parentela con persone pregiudicate, senza analizzare o comunque motivare in merito alla loro reale ed oggettiva incidenza sul giudizio di affidabilità dell’istante. Il provvedimento risulta quindi emanato in difetto di una compiuta istruttoria ed in presenza di una carente motivazione.
Alla stregua delle superiori argomentazioni le cesure mosse appaiono fondate e comportano quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso va quindi accolto per le motivazioni sopra illustrate, con conseguente declaratoria annullamento, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo il 22 Marzo 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

 

- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.


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