| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005
n. 541
Pres. Giallombardo, Est. Valenti
D.A. contro Ministero della Difesa, ed altri |
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Pubblico Impiego – Forze Armate – Procedimento
per la promozione al grado superiore – Obbligo di comunicazione
avvio procedimento – Non sussiste
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Il procedimento relativo all’avanzamento
al grado superiore degli appartenenti alle forze Armate,
subordinato alla semplicemente la maturazione di una data
anzianità di servizio e ad un discrezionale giudizio di
idoneità formulato dall’organo preposto su parere della
competente commissione di Valutazione e Avanzamento, si
sottrae alla disciplina dell’art.7 L.241/90.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sezione Prima
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 5029/1996 proposto da
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De Pasquale Agostino, rappresentato
e difeso dall’avv.to Vito De Stefano, domiciliato presso
lo studio dell’avv.to Sergio Vullo in Palermo, Piazza G.
Amendola 43,
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CONTRO
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- il Ministero della Difesa, in persona
del Ministro pro tempore,
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- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri,
in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati
e difesi entrambi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Palermo, presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81
sono domiciliati;
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per l'annullamento
- del provvedimento reso dal Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri prot.157915/a-7-1 del 3.10.96, comunicato
in data 28.10.96, con il quale il ricorrente è stato giudicato
non idoneo per l’anno 1996 alla promozione al grado di appuntato
scelto;
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Visto il ricorso, notificato il 19.12.1996
e depositato il 23.12.1996, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura
dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/03/2005
il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente l’avv.to dello Stato M. Mango, per le Amministrazioni
resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato
e depositato, il ricorrente lamenta di essere stato dichiarato
non idoneo, per il 1996, alla promozione al grado di appuntato
scelto, giusto provvedimento del Comando Generale dell’Arma
dei carabinieri di cui in epigrafe, notificato in data 28.10.96.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto
gravame, chiedendone l’annullamento, deducendo le seguenti
censure:
1- Violazione degli artt.7,8 e 10 L.241/90 in quanto il
provvedimento impugnato è stato adottato senza il preventivo
avviso dell’avvio del procedimento;
2- Violazione dell’art.3 comma 4 L.241/90 in relazione alla
mancata indicazione dell’autorità e dei termini entro cui
proporre ricorso avverso il provvedimento;
3- Violazione dell’art.3 comma 1 e 3 L.241/90, in quanto
il provvedimento non comunica né mette a disposizione del
ricorrente gli atti in quello richiamati;
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento
impugnato, e per l’effetto l’emanazione di un ordine alla
Pubblica Amministrazione resistente al fine di conferire
il grado di appuntato scelto per l’anno 1996, con vittoria
di spese ed onorari.
Alla pubblica udienza del 22.03.2005 su richiesta delle
parti presenti, il ricorso è stato posto in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato e va quindi respinto
per le argomentazioni di cui appresso.
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1- Con il primo motivo di gravame, parte
ricorrente asserisce l’illegittimità del provvedimento impugnato
in quanto adottato in mancanza di comunicazione dell’avvio
del procedimento di cui agli artt.7 e 8 L.241/90. L’assunto
non ha pregio.
Si premette che la materia è regolata, tra le altre, dal
D.Lgs 198/1995 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica
delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri).
All’art.31 del D.Lgs cit., comma 3 e ss., (rubricato “Avanzamento
degli appuntati e carabinieri”), si stabilisce:
3. Agli appuntati dell'Arma dei Carabinieri che abbiano
compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito
il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con
decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento
del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado,
data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o dell'Autorità
da questi delegata, sentito il parere della commissione
di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1° febbraio 1989,
n. 53.
Ebbene, dalla previsione normativa richiamata si ricava
che la l’avanzamento al grado di appuntato scelto dell’Arma
dei Carabinieri opera in ragione di un duplice parametro:
a) computo della anzianità (cinque anni nel grado di appuntato);
b) giudizio di idoneità formulato su parere della competente
commissione di Valutazione e Avanzamento.
Unitamente alla giurisprudenza più recente, si può affermare
che “La regola procedimentale dettata dall'art. 7 l. 7 agosto
1990 n. 241, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento
amministrativo al soggetto nei cui confronti il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti (e a quelli
che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti,
individuabili o facilmente individuabili, che possano subirne
pregiudizio), deve essere correlata alla peculiarità della
concreta vicenda procedimentale, tenendo conto dei criteri
generali che governano lo svolgimento dell'attività amministrativa
ed individuano i contenuti fondamentali del rapporto tra
esercizio della potestà pubblica e tutela della posizione
delle parti interessate. (Cass. Civ., Sez. Un.,5 luglio
2004, n.12266)”. Ebbene, nel caso di specie, il procedimento
amministrativo, relativo all’avanzamento in grado di un
appartenente all’arma dei Carabinieri, opera automaticamente
per il semplice decorso dell’anzianità richiesta. La giurisprudenza
del Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “I giudizi
di idoneità alla promozione ad appuntato scelto sono espressioni
di valutazioni ampiamente discrezionali che, come tali,
si sottraggono al sindacato di legittimità salvo che risultino
macroscopicamente viziati di arbitrarietà, illogicità o
di irragionevolezza” (Consiglio Stato, sez. IV, 12 settembre
2000, n. 4811).
Nel caso che qui ci occupa, invero, l’appartenente al corpo
dell’arma dei carabinieri, che abbia già maturato l’anzianità
richiesta per l’avanzamento al grado di appuntato scelto,
conosce ex lege il momento di avvio del procedimento: né
questi può incidere direttamente sulla valutazione discrezionale
dell’autorità preposta al riconoscimento dell’avanzamento.
Ciò, a fortiori, nell’ipotesi di dichiarata inidoneità fondata,
come in specie, su carenze caratteriali e comportamentali,
già suffragate e perseguite sul piano disciplinare, per
altro non oggetto di contestazione.
Quanto precede induce la Sezione a ritenere che, nel caso
in esame,
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2- Parimenti infondato risulta essere il
secondo motivo di gravame con cui il ricorrente censura
la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui è
possibile ricorre. Invero, la giurisprudenza ormai costante
concorda nel ritenere che la mancata indicazione “nel provvedimento
impugnato dei termini e dell'autorità cui ricorrere concreta
unicamente una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità
dell'atto che, ai sensi degli art. 1 comma 3, d.P.R. 24
novembre 1971 n.1199 e 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241,
dà titolo al destinatario dell'atto di ottenere la concessione
dell'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta
sede” (Consiglio Stato, sez. III, 2 dicembre 2003, n. 560).
Ciò, a fortiori, nel caso in cui – come in specie – il ricorrente
abbia tempestivamente impugnato il provvedimento asseritamene
ritenuto illegittimo.
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3- Anche l’ultima censura cui è affidato
il ricorso risulta priva di fondamento. Ivi si eccepisce
che l’Amministrazione intimata non ha compiutamente messo
a disposizione del ricorrente gli ulteriori atti richiamati
in epigrafe al provvedimento impugnato, omettendo altresì
di far riferimento a dati certi e concreti, ma utilizzando
solo clausole di stile che non possono integrare una compiuta
motivazione. In particolare, si duole il ricorrente della
mancata messa a disposizione: 1) della documentazione matricolare;
2) del parere della Commissione permanente di valutazione
ed avanzamento; 3) della determinazione 9.3.1993 registrata
alla Corte dei Conti il 21.04.1993 n.18 foglio 141 inerente
la delega di firma del Comandante Generale.
Ritiene il Collegio di non poter condividere le doglianze
in argomento. Invero, nel caso in specie, la censura risulta
del tutto inconferente. L’obbligo di cui al comma 3 art.3
L.241/90 sussiste nelle ipotesi in cui il provvedimento
sia motivato per relationem.
Per altro, anche la giurisprudenza più recente, da cui la
Sezione ritiene di non doversi discostare, concorda nell’affermare
che “l'art. 3 comma 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, nel consentire
la motivazione "per relationem", non impone la materiale
messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli
atti richiamati, essendo sufficiente l'indicazione dei medesimi
atti, la quale concede all'interessato la possibilità di
richiederne l'accesso”. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18
maggio 2004, n. 3001). Ebbene, nel caso in specie, la motivazione
del provvedimento impugnato, pur richiamando in epigrafe
gli altri atti di cui in premessa, non è data per relationem,
risultando, invero, esaustiva nonché analitica e completa:
in essa si motiva compiutamente la mancata idoneità del
ricorrente in ragione delle sue carenti qualità di carattere,
comportamentali e professionali, perseguite anche disciplinarmente,
tali da non offrire “adeguate garanzie di poter ben assolvere
ai compiti del grado superiore”.
Per altro, degli atti richiamati, dei quali il ricorrente
lamenta la mancata messa a disposizione, uno è rappresentato
dalla documentazione matricolare, sempre accessibile dall’interessato;
il secondo è il parere emesso dalla Commissione permanente
di Valutazione ed Avanzamento, le cui conclusioni sono state
fatte proprie dall’organo che ha emesso l’atto impugnato
non attraverso un richiamo per relationem, bensì attraverso
la riproduzione integrale delle stesse in motivazione. Il
terzo provvedimento contiene, in realtà, solo l’attribuzione
della delega di firma in capo all’organo emittente non incidendo,
quindi, sulla motivazione de qua.
Peraltro, in merito alla questione che ci occupa, anche
il Consiglio di Stato ha affermato che “L'amministrazione,
in sede di giudizio di avanzamento dei militari dell'arma
dei carabinieri, non è tenuta ad esternare valutazioni analitiche
o di dettaglio, le quali possono essere rinvenute nella
documentazione personale di riferimento, essendo soltanto
indispensabile l'indicazione sintetica delle ragioni poste
a base del giudizio negativo”(Consiglio Stato, sez. IV,
20 agosto 1992, n. 706).
Alla stregua delle superiori argomentazioni il provvedimento
impugnato resiste alle censure mosse da parte ricorrente
e risulta quindi legittimo. Il ricorso va quindi respinto
in quanto infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sicilia, Sezione prima respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo il 22 Marzo 2005,
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
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- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.
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