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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE I - Sentenza 18 aprile 2005 n. 541
Pres. Giallombardo, Est. Valenti
D.A. contro Ministero della Difesa, ed altri


Pubblico Impiego – Forze Armate – Procedimento per la promozione al grado superiore – Obbligo di comunicazione avvio procedimento – Non sussiste

Il procedimento relativo all’avanzamento al grado superiore degli appartenenti alle forze Armate, subordinato alla semplicemente la maturazione di una data anzianità di servizio e ad un discrezionale giudizio di idoneità formulato dall’organo preposto su parere della competente commissione di Valutazione e Avanzamento, si sottrae alla disciplina dell’art.7 L.241/90.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Prima

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5029/1996 proposto da

 

De Pasquale Agostino, rappresentato e difeso dall’avv.to Vito De Stefano, domiciliato presso lo studio dell’avv.to Sergio Vullo in Palermo, Piazza G. Amendola 43,

 

CONTRO

 

- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore,

 

- il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 sono domiciliati;

 

per l'annullamento
- del provvedimento reso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot.157915/a-7-1 del 3.10.96, comunicato in data 28.10.96, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo per l’anno 1996 alla promozione al grado di appuntato scelto;

 

Visto il ricorso, notificato il 19.12.1996 e depositato il 23.12.1996, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla pubblica udienza del 22/03/2005 il Referendario Dr. Roberto Valenti;
Presente l’avv.to dello Stato M. Mango, per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente lamenta di essere stato dichiarato non idoneo, per il 1996, alla promozione al grado di appuntato scelto, giusto provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri di cui in epigrafe, notificato in data 28.10.96.
Avverso tale provvedimento parte ricorrente ha proposto gravame, chiedendone l’annullamento, deducendo le seguenti censure:
1- Violazione degli artt.7,8 e 10 L.241/90 in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato senza il preventivo avviso dell’avvio del procedimento;
2- Violazione dell’art.3 comma 4 L.241/90 in relazione alla mancata indicazione dell’autorità e dei termini entro cui proporre ricorso avverso il provvedimento;
3- Violazione dell’art.3 comma 1 e 3 L.241/90, in quanto il provvedimento non comunica né mette a disposizione del ricorrente gli atti in quello richiamati;
Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del provvedimento impugnato, e per l’effetto l’emanazione di un ordine alla Pubblica Amministrazione resistente al fine di conferire il grado di appuntato scelto per l’anno 1996, con vittoria di spese ed onorari.
Alla pubblica udienza del 22.03.2005 su richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato e va quindi respinto per le argomentazioni di cui appresso.

 

1- Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente asserisce l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto adottato in mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento di cui agli artt.7 e 8 L.241/90. L’assunto non ha pregio.
Si premette che la materia è regolata, tra le altre, dal D.Lgs 198/1995 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri). All’art.31 del D.Lgs cit., comma 3 e ss., (rubricato “Avanzamento degli appuntati e carabinieri”), si stabilisce:
3. Agli appuntati dell'Arma dei Carabinieri che abbiano compiuto cinque anni di anzianità nel grado, è conferito il grado di appuntato scelto.
4. I gradi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di anzianità nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, o dell'Autorità da questi delegata, sentito il parere della commissione di cui all'art. 4, comma 4, della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Ebbene, dalla previsione normativa richiamata si ricava che la l’avanzamento al grado di appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri opera in ragione di un duplice parametro: a) computo della anzianità (cinque anni nel grado di appuntato); b) giudizio di idoneità formulato su parere della competente commissione di Valutazione e Avanzamento.
Unitamente alla giurisprudenza più recente, si può affermare che “La regola procedimentale dettata dall'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo al soggetto nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (e a quelli che per legge devono intervenirvi nonché agli altri soggetti, individuabili o facilmente individuabili, che possano subirne pregiudizio), deve essere correlata alla peculiarità della concreta vicenda procedimentale, tenendo conto dei criteri generali che governano lo svolgimento dell'attività amministrativa ed individuano i contenuti fondamentali del rapporto tra esercizio della potestà pubblica e tutela della posizione delle parti interessate. (Cass. Civ., Sez. Un.,5 luglio 2004, n.12266)”. Ebbene, nel caso di specie, il procedimento amministrativo, relativo all’avanzamento in grado di un appartenente all’arma dei Carabinieri, opera automaticamente per il semplice decorso dell’anzianità richiesta. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, inoltre, affermato che “I giudizi di idoneità alla promozione ad appuntato scelto sono espressioni di valutazioni ampiamente discrezionali che, come tali, si sottraggono al sindacato di legittimità salvo che risultino macroscopicamente viziati di arbitrarietà, illogicità o di irragionevolezza” (Consiglio Stato, sez. IV, 12 settembre 2000, n. 4811).
Nel caso che qui ci occupa, invero, l’appartenente al corpo dell’arma dei carabinieri, che abbia già maturato l’anzianità richiesta per l’avanzamento al grado di appuntato scelto, conosce ex lege il momento di avvio del procedimento: né questi può incidere direttamente sulla valutazione discrezionale dell’autorità preposta al riconoscimento dell’avanzamento. Ciò, a fortiori, nell’ipotesi di dichiarata inidoneità fondata, come in specie, su carenze caratteriali e comportamentali, già suffragate e perseguite sul piano disciplinare, per altro non oggetto di contestazione.
Quanto precede induce la Sezione a ritenere che, nel caso in esame,

 

2- Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame con cui il ricorrente censura la mancata indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorre. Invero, la giurisprudenza ormai costante concorda nel ritenere che la mancata indicazione “nel provvedimento impugnato dei termini e dell'autorità cui ricorrere concreta unicamente una mera irregolarità, non incidente sulla legittimità dell'atto che, ai sensi degli art. 1 comma 3, d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 e 3 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, dà titolo al destinatario dell'atto di ottenere la concessione dell'errore scusabile, al fine di attivarsi nella giusta sede” (Consiglio Stato, sez. III, 2 dicembre 2003, n. 560). Ciò, a fortiori, nel caso in cui – come in specie – il ricorrente abbia tempestivamente impugnato il provvedimento asseritamene ritenuto illegittimo.

 

3- Anche l’ultima censura cui è affidato il ricorso risulta priva di fondamento. Ivi si eccepisce che l’Amministrazione intimata non ha compiutamente messo a disposizione del ricorrente gli ulteriori atti richiamati in epigrafe al provvedimento impugnato, omettendo altresì di far riferimento a dati certi e concreti, ma utilizzando solo clausole di stile che non possono integrare una compiuta motivazione. In particolare, si duole il ricorrente della mancata messa a disposizione: 1) della documentazione matricolare; 2) del parere della Commissione permanente di valutazione ed avanzamento; 3) della determinazione 9.3.1993 registrata alla Corte dei Conti il 21.04.1993 n.18 foglio 141 inerente la delega di firma del Comandante Generale.
Ritiene il Collegio di non poter condividere le doglianze in argomento. Invero, nel caso in specie, la censura risulta del tutto inconferente. L’obbligo di cui al comma 3 art.3 L.241/90 sussiste nelle ipotesi in cui il provvedimento sia motivato per relationem.
Per altro, anche la giurisprudenza più recente, da cui la Sezione ritiene di non doversi discostare, concorda nell’affermare che “l'art. 3 comma 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, nel consentire la motivazione "per relationem", non impone la materiale messa a disposizione o la contestuale comunicazione degli atti richiamati, essendo sufficiente l'indicazione dei medesimi atti, la quale concede all'interessato la possibilità di richiederne l'accesso”. (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 maggio 2004, n. 3001). Ebbene, nel caso in specie, la motivazione del provvedimento impugnato, pur richiamando in epigrafe gli altri atti di cui in premessa, non è data per relationem, risultando, invero, esaustiva nonché analitica e completa: in essa si motiva compiutamente la mancata idoneità del ricorrente in ragione delle sue carenti qualità di carattere, comportamentali e professionali, perseguite anche disciplinarmente, tali da non offrire “adeguate garanzie di poter ben assolvere ai compiti del grado superiore”.
Per altro, degli atti richiamati, dei quali il ricorrente lamenta la mancata messa a disposizione, uno è rappresentato dalla documentazione matricolare, sempre accessibile dall’interessato; il secondo è il parere emesso dalla Commissione permanente di Valutazione ed Avanzamento, le cui conclusioni sono state fatte proprie dall’organo che ha emesso l’atto impugnato non attraverso un richiamo per relationem, bensì attraverso la riproduzione integrale delle stesse in motivazione. Il terzo provvedimento contiene, in realtà, solo l’attribuzione della delega di firma in capo all’organo emittente non incidendo, quindi, sulla motivazione de qua.
Peraltro, in merito alla questione che ci occupa, anche il Consiglio di Stato ha affermato che “L'amministrazione, in sede di giudizio di avanzamento dei militari dell'arma dei carabinieri, non è tenuta ad esternare valutazioni analitiche o di dettaglio, le quali possono essere rinvenute nella documentazione personale di riferimento, essendo soltanto indispensabile l'indicazione sintetica delle ragioni poste a base del giudizio negativo”(Consiglio Stato, sez. IV, 20 agosto 1992, n. 706).
Alla stregua delle superiori argomentazioni il provvedimento impugnato resiste alle censure mosse da parte ricorrente e risulta quindi legittimo. Il ricorso va quindi respinto in quanto infondato.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo il 22 Marzo 2005, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

 

- Giorgio Giallombardo, Presidente;
- Cosimo Di Paola, Consigliere;
- Roberto Valenti, Referendario estensore,
Angelo Pirrone, Segretario.


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