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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 22 marzo 2005 n. 407
Pres. Adamo, Est. Tulumello
N.M. contro Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, ed altri


1. Competenza e giurisdizione – giurisdizione esclusiva del giudice ammininistrativo in materia urbanistica – occupazione senza titolo di immobile da parte della pubblica amministrazione – domanda di reintegra nel possesso – sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – giurisdizione del giudice amministrativo - non sussiste – giurisdizione del giudice ordinario – sussiste.

 

2. Competenza e giurisdizione – giurisdizione esclusiva del giudice ammininistrativo in materia urbanistica – occupazione senza titolo di immobile da parte della pubblica amministrazione – domanda di reintegra nel possesso - domanda risarcitoria - sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – giurisdizione del giudice amministrativo – presuppone comunque la giurisdizione nella materia dedotta.

1. Dopo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, la domanda di reintegra nel possesso proposta dai proprietari di un immobile occupato senza titolo dalla pubblica amministrazione, deve essere proposta davanti al giudice ordinario, giacché non ha riguardo ad un’attività provvedimentale, bensì un’attività materiale.

 

2. Anche laddove si qualifichi la domanda di reintegra nel possesso come forma di risarcimento in forma specifica, piuttosto che come azione possessoria, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria presuppone comunque – ai sensi dell’art. 35 del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 – che la controversia rientri nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ovvero in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo, Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1222/2003, sezione II, proposto da
NARO Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Collerone, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Giulio Cesare n. 19, presso lo studio dell’avv. Camilla Bottino

 

CONTRO

 

l’Assessorato ai BB.CC.AA. e P.I. della Regione Siciliana, e la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocature Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge.

 

PER LA REINTEGRA NEL POSSESSO
in favore del ricorrente dell’immobile sito nel territorio del Comune di Caltanissetta, contrada Gibil Gabib, foglio 194, part. 30;

 

E PER LA CONDANNA
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo del predetto bene.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.ù

 

FATTO E DIRITTO

 

Con il ricorso in esame, notificato l’11 febbraio 2003 e depositato il successivo 3 marzo, i sig. Michele Naro ha chiesto, sulla base della ritenuta illegittimità dell’occupazione del proprio bene immobile, la reintegra nel possesso di detto bene ed il risarcimento dei danni conseguenti alla condotta occupativa.
In particolare, afferma il ricorrente che la materiale occupazione del fondo, ad opera della Soprintendenza, avvenuta “su semplice proposta di un progetto di esproprio”, non è stata seguita né accompagnata dalla emissione di “provvedimenti di nessun genere”.
Date le superiori premesse in fatto, il collegio ritiene fondata l’eccezione di difetto giurisdizione sollevata dalla difesa pubblica.
L’azione risarcitoria in esame non riguarda un’attività provvedimentale (giacché i ricorrenti non discutono della legittimità di alcun atto della serie procedimentale relativa), bensì un’attività materiale: l’occupazione in tesi non assistita da alcun titolo idoneo.
Conseguentemente, alla luce dei principi sanciti in materia dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Tale sentenza, come è noto, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.”
Conseguentemente, poiché l’attività materiale di che trattasi afferisce, pur nella genericità delle indicazioni fornite circa il contesto procediementale, un’attività di trasformazione del territorio preordinata alla realizzazione di opere pubbliche, essa, pur accedendo alla materia urbanistica, nel senso omnicomprensivo ritenuto dal citato art. 34 d. lgs. 80/1998 (sul quale, Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza 14 luglio 2000 n. 494), fuoriesce tuttavia dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come ridefinita dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata. Sicché l’azione risarcitoria in esame, nella quale non si controverse della legittimità di atti (neppure in chiave meramente pregiudiziale), ma della liceità di comportamenti materiali, deve essere conosciuta dal giudice ordinario.
In considerazione, poi, della natura della posizione soggettiva azionata, la lite fuoriesce altresì dall’ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo la tradizionale regola di riparto fondata sul c.d. petitum sostanziale.
Non rileva, infine, che la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma attributiva della giurisdizione sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso in esame, non operando, in tal caso, il principio della perpetuatio iurisdictionis (Cass., SS.UU., 6 maggio 2002 n. 6487; Cass., III, 22 aprile 1996, n. 3813; Cass., sez. I, 9 settembre 1996, n. 8176).
Nel ricorso, peraltro, si invoca la modifica del d. lgs. 80/1998, operata dall’art. 7, comma 1, lett. c), della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Tale richiamo non muta la superiore conclusione: la disposizione invocata ha infatti modificato l’art. 35 del d. lgs. 80/1998, relativo alla giurisdizione esclusiva nella materia risarcitoria, che è stata mantenuta al giudice amministrativo dalla sentenza 204/2004 della Corte costituzionale: tuttavia, la previsione della giurisdizione esclusiva in materia risarcitoria suppone che, in relazione alla specifica controversia dedotta, il giudice amministrativo abbia già la giurisdizione, sia essa quella generale di legittimità, ovvero una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, essendo il risarcimento del danno, come ha rilevato la Corte costituzionale, una tecnica di tutela che integra e completa la tutela annullatoria dell’interesse legittimo.
L’art. 35, primo comma, infatti, nell’individuare l’ambito della giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie risarcitorie che accedono ad una delle materie di giurisdizione esclusiva, così si esprime: “Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.”
Il quarto comma dell’art. 35, che sostituisce il terzo comma dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, relativo alle controversie risarcitorie che accedono ad una lite rientrante nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, delimita in tal modo il proprio ambito applicativo: “Il tribunale amministrativo regionale, nell'àmbito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,”
Pertanto, invocare l’art. 35 d. lgs. 80/1998 al di fuori di una disposizione attributiva della giurisdizione, sulla base del petitum sostanziale ovvero ratione materiae, non può valere a radicare la giurisdizione per l’azione risarcitoria.
Quanto alla domanda di reintegrazione nel possesso del bene occupato, ove dovesse essere intesa come forma di reintegrazione in forma specifica rispetto all’azione risarcitoria appena esaminata, seguirebbe le sorti di quest’ultima in punto di giurisdizione.
A non dissimili conclusioni deve peraltro giungersi nell’ipotesi in cui tale domanda si intenda come azione possessoria.
E’ vero che, secondo il testo originario dell’art. 34 del d.lgs. 80/1998 una simile azione rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica (in questo senso, Cass., SS.UU. civili, ordinanza 27 giugno 2003 n. 10289).
Tuttavia, la richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 34 investe, in quanto non connesse a provvedimenti, ma solo ad attività materiali, anche le azioni possessorie proposte nei confronti della pubblica amministrazione (in questo senso T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 607 del 9 agosto 2004).
Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi, avuto anche riguardo all’abrogazione della disposizione attributiva della giurisdizione, per la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 marzo 2005, con l’intervento dei signori magistrati:

 

- Calogero Adamo, Presidente;
- Calogero Ferlisi, Consigliere
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.

 

Depositato in Segreteria il 22.3.2005

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