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| n. 5-2005 - © copyright |
| T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 22 marzo 2005
n. 407
Pres. Adamo, Est. Tulumello
N.M. contro Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, ed
altri |
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1. Competenza e giurisdizione – giurisdizione
esclusiva del giudice ammininistrativo in materia urbanistica
– occupazione senza titolo di immobile da parte della pubblica
amministrazione – domanda di reintegra nel possesso – sentenza
della Corte costituzionale n. 204 del 2004 – giurisdizione
del giudice amministrativo - non sussiste – giurisdizione
del giudice ordinario – sussiste.
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2. Competenza e giurisdizione – giurisdizione
esclusiva del giudice ammininistrativo in materia urbanistica
– occupazione senza titolo di immobile da parte della pubblica
amministrazione – domanda di reintegra nel possesso - domanda
risarcitoria - sentenza della Corte costituzionale n. 204
del 2004 – giurisdizione del giudice amministrativo – presuppone
comunque la giurisdizione nella materia dedotta.
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1. Dopo la sentenza n. 204 del 2004 della
Corte costituzionale, la domanda di reintegra nel possesso
proposta dai proprietari di un immobile occupato senza titolo
dalla pubblica amministrazione, deve essere proposta davanti
al giudice ordinario, giacché non ha riguardo ad un’attività
provvedimentale, bensì un’attività materiale.
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2. Anche laddove si qualifichi la domanda
di reintegra nel possesso come forma di risarcimento in
forma specifica, piuttosto che come azione possessoria,
la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda
risarcitoria presuppone comunque – ai sensi dell’art. 35
del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7
della legge n. 205 del 2000 – che la controversia rientri
nella giurisdizione generale di legittimità del giudice
amministrativo, ovvero in una delle ipotesi di giurisdizione
esclusiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Sicilia
Sede di Palermo, Sezione Seconda
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1222/2003, sezione II, proposto
da
NARO Michele, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe
Collerone, elettivamente domiciliato in Palermo, piazza
Giulio Cesare n. 19, presso lo studio dell’avv. Camilla
Bottino
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CONTRO
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l’Assessorato ai BB.CC.AA. e P.I. della
Regione Siciliana, e la Soprintendenza BB.CC.AA.
di Trapani, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocature Distrettuale
dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo,
via Alcide De Gasperi n. 81, sono domiciliati per legge.
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PER LA REINTEGRA NEL POSSESSO
in favore del ricorrente dell’immobile sito nel territorio
del Comune di Caltanissetta, contrada Gibil Gabib, foglio
194, part. 30;
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E PER LA CONDANNA
delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno
conseguente all’occupazione sine titulo del predetto bene.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni
intimate;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti
prodotti dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore il Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, i procuratori
delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.ù
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FATTO E DIRITTO
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Con il ricorso in esame, notificato l’11
febbraio 2003 e depositato il successivo 3 marzo, i sig.
Michele Naro ha chiesto, sulla base della ritenuta illegittimità
dell’occupazione del proprio bene immobile, la reintegra
nel possesso di detto bene ed il risarcimento dei danni
conseguenti alla condotta occupativa.
In particolare, afferma il ricorrente che la materiale occupazione
del fondo, ad opera della Soprintendenza, avvenuta “su semplice
proposta di un progetto di esproprio”, non è stata seguita
né accompagnata dalla emissione di “provvedimenti di nessun
genere”.
Date le superiori premesse in fatto, il collegio ritiene
fondata l’eccezione di difetto giurisdizione sollevata dalla
difesa pubblica.
L’azione risarcitoria in esame non riguarda un’attività
provvedimentale (giacché i ricorrenti non discutono della
legittimità di alcun atto della serie procedimentale relativa),
bensì un’attività materiale: l’occupazione in tesi non assistita
da alcun titolo idoneo.
Conseguentemente, alla luce dei principi sanciti in materia
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004,
il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Tale sentenza, come è noto, ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 1, del medesimo decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art.
7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella
parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti»
anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni
e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica
ed edilizia.”
Conseguentemente, poiché l’attività materiale di che trattasi
afferisce, pur nella genericità delle indicazioni fornite
circa il contesto procediementale, un’attività di trasformazione
del territorio preordinata alla realizzazione di opere pubbliche,
essa, pur accedendo alla materia urbanistica, nel senso
omnicomprensivo ritenuto dal citato art. 34 d. lgs. 80/1998
(sul quale, Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza
14 luglio 2000 n. 494), fuoriesce tuttavia dall’ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come
ridefinita dalla Corte costituzionale nella sentenza richiamata.
Sicché l’azione risarcitoria in esame, nella quale non si
controverse della legittimità di atti (neppure in chiave
meramente pregiudiziale), ma della liceità di comportamenti
materiali, deve essere conosciuta dal giudice ordinario.
In considerazione, poi, della natura della posizione soggettiva
azionata, la lite fuoriesce altresì dall’ambito della giurisdizione
generale di legittimità del giudice amministrativo, secondo
la tradizionale regola di riparto fondata sul c.d. petitum
sostanziale.
Non rileva, infine, che la parziale dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma attributiva della giurisdizione
sia intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso
in esame, non operando, in tal caso, il principio della
perpetuatio iurisdictionis (Cass., SS.UU., 6 maggio 2002
n. 6487; Cass., III, 22 aprile 1996, n. 3813; Cass., sez.
I, 9 settembre 1996, n. 8176).
Nel ricorso, peraltro, si invoca la modifica del d. lgs.
80/1998, operata dall’art. 7, comma 1, lett. c), della legge
21 luglio 2000, n. 205.
Tale richiamo non muta la superiore conclusione: la disposizione
invocata ha infatti modificato l’art. 35 del d. lgs. 80/1998,
relativo alla giurisdizione esclusiva nella materia risarcitoria,
che è stata mantenuta al giudice amministrativo dalla sentenza
204/2004 della Corte costituzionale: tuttavia, la previsione
della giurisdizione esclusiva in materia risarcitoria suppone
che, in relazione alla specifica controversia dedotta, il
giudice amministrativo abbia già la giurisdizione, sia essa
quella generale di legittimità, ovvero una delle ipotesi
di giurisdizione esclusiva, essendo il risarcimento del
danno, come ha rilevato la Corte costituzionale, una tecnica
di tutela che integra e completa la tutela annullatoria
dell’interesse legittimo.
L’art. 35, primo comma, infatti, nell’individuare l’ambito
della giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie
risarcitorie che accedono ad una delle materie di giurisdizione
esclusiva, così si esprime: “Il giudice amministrativo,
nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,
dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno ingiusto.”
Il quarto comma dell’art. 35, che sostituisce il terzo comma
dell’art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, relativo
alle controversie risarcitorie che accedono ad una lite
rientrante nella giurisdizione generale di legittimità del
giudice amministrativo, delimita in tal modo il proprio
ambito applicativo: “Il tribunale amministrativo regionale,
nell'àmbito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte
le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,”
Pertanto, invocare l’art. 35 d. lgs. 80/1998 al di fuori
di una disposizione attributiva della giurisdizione, sulla
base del petitum sostanziale ovvero ratione materiae, non
può valere a radicare la giurisdizione per l’azione risarcitoria.
Quanto alla domanda di reintegrazione nel possesso del bene
occupato, ove dovesse essere intesa come forma di reintegrazione
in forma specifica rispetto all’azione risarcitoria appena
esaminata, seguirebbe le sorti di quest’ultima in punto
di giurisdizione.
A non dissimili conclusioni deve peraltro giungersi nell’ipotesi
in cui tale domanda si intenda come azione possessoria.
E’ vero che, secondo il testo originario dell’art. 34 del
d.lgs. 80/1998 una simile azione rientrava nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica
(in questo senso, Cass., SS.UU. civili, ordinanza 27 giugno
2003 n. 10289).
Tuttavia, la richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale
del citato art. 34 investe, in quanto non connesse a provvedimenti,
ma solo ad attività materiali, anche le azioni possessorie
proposte nei confronti della pubblica amministrazione (in
questo senso T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sentenza
n. 607 del 9 agosto 2004).
Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione.
Sussistono giusti motivi, avuto anche riguardo all’abrogazione
della disposizione attributiva della giurisdizione, per
la compensazione delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale della
Sicilia, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,
dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto
di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio
del 9 marzo 2005, con l’intervento dei signori magistrati:
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- Calogero Adamo, Presidente;
- Calogero Ferlisi, Consigliere
- Giovanni Tulumello, Referendario, estensore.
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Depositato in Segreteria il 22.3.2005
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