| T.R.G.A. - SEDE DI TRENTO - Sentenza 13 maggio 2005 n. 138
Gara d’appalto - clausole adempimenti formali a pena di
esclusione - potere discrezionale della P.A. - violazione
principio par condicio - sussiste. |
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La sanzione dell’esclusione è da interpretarsi
e applicarsi secondo il criterio formale […] anche in relazione
al principio di continuità della gara. Se è vero che le
regole fissate negli atti di gara sono vincolanti anche
per l’Amministrazione appaltante - che deve applicarle senza
poter invocare alcun margine di discrezionalità nella loro
attuazione, pena la violazione del principio di tutela della
par condicio - il provvedimento di esclusione costituisce
atto dovuto, in ragione delle precipue finalità della norma
di riferimento.
Corollario del principio ora delineato è poi quello in forza
del quale il potere discrezionale dell'Amministrazione di
consentire la regolarizzazione della documentazione non
può mai trovare applicazione nell’ipotesi in cui il concorrente
- come nel caso in esame - abbia omesso di presentare uno
dei documenti richiesti dagli atti di gara a pena di esclusione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 100 del 2005 proposto da
RIGOTTI S.p.A., in persona dell'Amministratore unico
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria de
Pretis e Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliata
presso il loro studio in Trento, Via SS. Trinità n. 14;
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CONTRO
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il COMUNE DI MEZZOCORONA, in persona
del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv.
Sergio Dragogna ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Trento, Via G. A. Manci n. 18;
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e nei confronti
della MARTINELLI E BENONI S.R.L., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Alessandra Carlin e Lorenzo Grisostomi Travaglini
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima
in Trento, Via Grazioli n. 27;
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per l’annullamento,
previa sospensione:
- dell'esclusione dell'offerta presentata dall'Impresa Rigotti
S.p.A. nell'ambito della gara di appalto dei lavori di realizzazione
del nuovo centro logistico di protezione civile di Mezzocorona
in p.ed. 751 e 514 C.C.
Mezzocorona, Via Canè, disposta con verbale del giorno 21
marzo 2005; - dell'aggiudicazione dell'appalto all'impresa
Martinelli e Benoni S.r.l., disposta con il medesimo verbale
del 21 marzo 2005;
- della comunicazione del 23 marzo 2005, n. 3824;
- per quanto occorrer possa del bando di gara del 16 settembre
2004 e della lettera di invito del 2 febbraio 2005;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
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e per l'accertamento
del diritto dell'impresa ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto
in quanto migliore offerente, con un'offerta di euro 2.326.707,25,
corrispondente ad un ribasso del 14,970%;
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e per la conseguente condanna
dell'Amministrazione appaltante ad aggiudicare l'appalto
all'impresa ricorrente - se necessario previa dichiarazione
di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con
l'impresa Martinelli e Benoni S.r.l. - o, subordinatamente,
a risarcire i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittima
mancata aggiudicazione della gara.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
comunale intimata e della Società controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Camera di Consiglio del 14 aprile 2005 - relatore
il consigliere Fiorenzo Tomaselli - gli avv.ti Daria e Roberta
de Pretis per la Società ricorrente, l'avv. Sergio Dragogna
per l'Amministrazione resistente e l'avv. Alessandra Carlin
per la Società controinteressata;
Ritenuto che il ricorso può essere deciso con sentenza in
forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205
del 2000;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria
e ravvisata la sussistenza dei presupposti, in ragione dell’oggetto
della controversia (art. 23 bis, co. 1, lett. b) e co. 3,
L. 1034/71) per definire il giudizio nel merito a norma
dell'articolo 26 della predetta Legge n. 1034 del 1971.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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L’Impresa Rigotti - giusta lettera di invito
del 2 febbraio 2005 - partecipava alla pubblica gara per
licitazione privata relativa all'affidamento dei lavori
di costruzione del nuovo centro logistico di protezione
civile di Mezzocorona, per un importo a base d'asta di Euro
2.820.000,00 La Commissione giudicatrice accertava (verbale
del 17.3.2005) che la documentazione presentata dalla ricorrente
(e dal Consorzio Costruttori Altogarda) non era conforme
alle prescrizioni di gara, in quanto mancante della dichiarazione
di cui alla lett. d) del punto D2 della lettera di invito,
relativa alla inesistenza di situazioni di controllo ex
art. 2359 c.c. e ne disponeva pertanto l’esclusione. La
società interessata ha impugnato detto provvedimento di
esclusione, nonché l’intervenuta aggiudicazione dell’appalto
all’impresa Martinelli e Benoni (e gli atti connessi), deducendo
a sostegno del gravame i seguenti motivi in diritto: 1)
Violazione di legge per violazione e erronea interpretazione
delle norme di cui al paragrafo D. della lettera invito
del 2 febbraio 2005, costituente la lex specialis della
gara; violazione del principio generale dell’interesse pubblico
alla massima partecipazione alla gara; in subordine, illegittimità
della normativa speciale applicata; 2) Ancora violazione
di legge per violazione del principio della massima partecipazione
alla gara in relazione al mancato invito alla regolarizzazione
della documentazione prodotta in gara. La controinteressata,
costituitasi in giudizio, lamenta preliminarmente il difetto
di legittimazione e di interesse in capo alla ricorrente
- stante la mancata dimostrazione del possesso del requisito
richiesto dagli atti di gara -, ritenendo comunque il gravame
infondato nel merito. Anche il Comune intimato eccepisce
che il ricorso sarebbe inammissibile sotto il medesimo profilo,
chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito. Alla Camera
di Consiglio del 14 aprile 2005 il ricorso è stato spedito
in decisione.
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DIRITTO
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1. Si può prescindere dall’esame delle questioni
pregiudiziali eccepite dal Comune e dalla controinteressata,
apparendo il ricorso infondato nel merito. L'impresa ricorrente
con il primo motivo di gravame ha censurato la errata interpretazione
da parte della Commissione delle disposizioni di cui al
punto D della lettera di invito, affermando che tali disposizioni
non sanzionerebbero con l'esclusione la mancata presentazione
della dichiarazione di cui al punto D.2.d) della stessa
lettera di invito.
Con il secondo motivo di gravame l’impresa Rigotti ha dedotto
la violazione del principio della massima partecipazione
in relazione al mancato invito alla regolarizzazione della
documentazione prodotta in gara.
In particolare, la ricorrente argomenta che è conforme all'interesse
pubblico garantire la massima partecipazione alle pubbliche
gare e fa richiamo all’indirizzo giurisprudenziale, che
considera illegittima l'esclusione dalle gare per l'inosservanza
di prescrizioni meramente formali, ammettendo per contro
la possibilità di concedere un termine ulteriore per la
regolarizzazione della documentazione prodotta.
2. Osserva, anzitutto, il Collegio che l’esclusione nei
confronti dell’Impresa interessata è stata disposta con
provvedimento puntualmente motivato proprio in riferimento
alle specifiche disposizioni di gara ed in particolare alla
lettera invito.
Dunque, il punto nodale della controversia concerne la corretta
interpretazione della prescrizione posta dalla lett. d)
del punto D2 della suddetta lettera invito e il carattere
vincolante o meno della medesima per la stazione appaltante.
Al riguardo, questo Tribunale è portato a ritenere che la
tesi della ricorrente non sia conforme alla lettera ed alla
ratio della prescrizione in parola. Invero, tutte le dichiarazioni
previste sub D2 di cui alle lettere a) b) c) d) e) appaiono
richieste a pena di esclusione: tanto più che, al fine di
evitare possibili omissioni o incompletezze, l'Amministrazione
si è anche premurata di predisporre un apposito modello
allegato quale fac-simile (utilizzato da tutte le ditte
partecipanti, ma non dalla ricorrente e dall’altra impresa
offerente esclusa).
La lettera di invito appare univoca e chiara nel riconnettere
la sanzione della esclusione (punto D, prima frase) alla
mancata presentazione di alcuno dei documenti come indicati
e descritti ai punti D.1, D.2, D.3 e D.4 della lettera di
invito: né vi era al riguardo alcun margine di discrezionalità
per l'Amministrazione, nemmeno sotto il profilo dell’errore
scusabile.
D’altra parte, va disattesa la prospettazione della società
ricorrente che ravvisa nella dichiarazione sub D2 un documento
unitario, dal contenuto solo eventuale e comunque non prescritto
a pena di esclusione.
Al riguardo, la specifica previsione in tema di subappalto
di cui al punto D.2 lett. e) - citata dalla ricorrente a
sostegno delle proprie argomentazioni - va intesa nel suo
significato specifico: il concorrente deve, a pena di esclusione
(in base al punto D, prima frase), dichiarare di essere
in possesso della abilitazione prevista dalle leggi 46/90
e 109/91; nel caso, invece, egli non possegga tale abilitazione,
è tenuto, a pena di esclusione (questa volta per la espressa
previsione della lett. e) del punto D.2), a presentare la
dichiarazione di subappalto riferita alle opere e lavorazioni
soggette a specifica abilitazione.
Qui la lex specialis reitera la clausola di esclusione,
ma come si può riscontrare anche per altri casi previsti
sempre nell’ambito del punto D (si vedano, ad esempio, le
ipotesi D1 e D3), si tratta di situazioni riferibili non
tanto all'obbligo di produrre il documento o la dichiarazione,
quanto a specifiche modalità o condizioni di presentazione
dell'offerta e dei documenti ad essa allegati.
Ipotesi che possono giustificare la reiterazione della causa
di esclusione, la quale comunque trova pur sempre la sua
esplicitazione basilare nella parte introduttiva del paragrafo
D. In definitiva, la sanzione dell’esclusione è da interpretarsi
e applicarsi secondo il criterio formale, preminente per
la univocità del disposto e per il risalto datovi dalla
Stazione appaltante, anche in relazione al principio di
continuità della gara.
3. Del resto, se è vero che le regole fissate negli atti
di gara sono vincolanti anche per l’Amministrazione appaltante
- che deve applicarle senza poter invocare alcun margine
di discrezionalità nella loro attuazione, pena la violazione
del principio di tutela della par condicio - il provvedimento
di esclusione costituisce atto dovuto, in ragione delle
precipue finalità della norma di riferimento.
Corollario del principio ora delineato è poi quello in forza
del quale il potere discrezionale dell'Amministrazione di
consentire la regolarizzazione della documentazione non
può mai trovare applicazione nell’ipotesi in cui il concorrente
- come nel caso in esame - abbia omesso di presentare uno
dei documenti richiesti dagli atti di gara a pena di esclusione.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (da ultimo,
Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 maggio 2004 n. 3297, ma
vedi anche C.d.S. sez. V, 19 febbraio 2003, n. 918 e C.d.S.,
Sez. V., 12 novembre 2003 n. 7237) - dal quale il Collegio
non ha motivo di discostarsi -, “la portata vincolante delle
prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che
alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della
procedura, senza che in capo all'organo amministrativo,
cui compete l'attuazione delle regole stabilite nel bando,
residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto
della disciplina del procedimento e che, quindi, qualora
il bando commini espressamente l'esclusione dalla gara In
conseguenza di determinate prescrizioni, l'Amministrazione
è tenuta a dare precisa e incondizionata esecuzione a dette
prescrizioni, restando precluso all'interprete ogni valutazione
circa la rilevanza dell'inadempimento, la sua incidenza
sulla regolarità della procedura selettiva e la congruità
della sanzione contemplata nella lex specialis, alla cui
osservanza la stessa Amministrazione si è autovincolata
al momento del bando".
4. In conclusione, in forza della rigorosa portata della
disposizione di gara in questione ed alla luce dei principi
del buon andamento e di tutela della par condicio, che devono
informare lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica,
resta confermata la legittimità del provvedimento di esclusione
ed il ricorso va quindi respinto.
In relazione alla delicatezza del caso, le spese possono
essere integralmente compensate fra le parti.
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P.Q.M.
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il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente
pronunciando sul ricorso n. 100/2005, lo respinge.
Spese del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio
del 14 aprile 2005, con l’intervento dei Magistrati:
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dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Mario Mosconi Consigliere
dott. Fiorenzo Tomaselli Consigliere estensore
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Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito
in Segreteria, il giorno 13 maggio 2005.
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