| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 13 maggio 2005
n. 2143
Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore
H3G s.p.a. (avv. Sticchi Damiani, Irti, Mammone, Savini
Nicci) c. Comune di Triggiano (avv. Sannicandro). |
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Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile
– Impianti radio base – Installazione – Autorizzazione ex
art.87, d.lg. n.259 del 2003 – Incorpora il titolo abilitativo
previsto dal testo unico dell’edilizia.
|
|
In tema di installazione di impianti radio
base, l’autorizzazione rilasciata dal comune in forza dell’art.
87, d.lg. 1 agosto 2003 n.259, consente l’installazione
delle stazioni radio ed incorpora il titolo abilitativo
prescritto dal testo unico dell’edilizia, contenendo ed
assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico
edilizia dell’intervento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Terza
ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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sul ricorso n. 773 del 2004, proposto dalla
H3G S.p.a., in persona dei sigg. Vincenzo Novari,
legale rappresentante della società e Giorgio Moroni, procuratore
speciale, giusta procura speciale per atti Notaio Stucchi
in Milano del 5.8.2003, rep. n. 145114, racc. n. 45093,
rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Ernesto Sticchi
Damiani, prof. Natalino Irti, Michele Mammone e Mario Savini
Nicci; e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata
in Bari alla via Putignani n. 168 (studio legale prof. avv.
Raffaele Rodio), giusta mandato a margine del ricorso;
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CONTRO
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COMUNE DI TRIGGIANO, in persona del
Sindaco p. t., rappresentato e difeso, in forza della delibera
di G.M. n. 50 dell’8.4.2004 e della procura in calce al
ricorso notificato il 5.4.2004, dall’avv. Raffaele Sannicandro,
con studio in Bari, alla via Peucetia n. 28, dove elettivamente
domicilia;
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per l’annullamento
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previa adozione di misure cautelari, di:
a. nota del Comune di Triggiano, prot. n. 1374/2794 del
4.2.2004, a firma del Dirigente del Settore Assetto del
Territorio, ing. Felice A. Rubino, notificata alla ricorrente
in data 7.2.2004; nonché ogni ulteriore atto precedente,
susseguente o comunque richiamato o connesso;
b. tutti gli atti, allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto
contenuto, ovvero “comportamenti”come configurabili ai sensi
dell’art. 34 primo comma D.L.vo 31.3.1998 n. 80, adottati
in esecuzione dei provvedimenti sub lett. a) e b):
c. nonché,
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per il risarcimento del danno
derivante dall’illegittimo impedimento alla realizzazione
di infrastrutture a servizio della rete di telefonia cellulare
UMTS sull’edificio sito in Triggiano, alla via S. Pertini
n. 64/b.
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Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano.
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2005, il dott.
Roberto M. Bucchi. Uditi, altresì, l’avv. Martellotta, in
sostituzione dell’avv. Sticchi Damiani, per la società ricorrente
e l’avv. Sannicandro per il Comune resistente. Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con atto notificato il 5 aprile 2004 e depositato
il successivo 20 aprile, la società H3G S.p.a. – titolare
di “licenza individuale per la prestazione del servizio
pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo
lo standard UMTS e per la installazione della relativa rete
sul territorio italiano”, rilasciata dall’Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 2/01/CONS
del 10.1.2001 - impugnava il provvedimento meglio descritto
in epigrafe, con il quale il Comune di Triggiano, facendo
seguito alla denuncia di inizio attività presentata dalla
ricorrente, relativa alla installazione di un impianto per
la telefonia mobile sistema UMTS in via S. Pertini n. 64/B,
comunicava che la suddetta denuncia “non può essere accolta”,
in quanto “trattandosi di intervento riconducibile all’art.
3 lett. e) “interventi di nuova costruzione” del vigente
D.P.R. 6.6.2001 n. 380, contrasta con le disposizioni di
cui all’art. 22 comma 1 dello stesso D.P.R.”. A sostegno
del gravame la ricorrente deduceva le seguenti censure:
I) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo n. 259/2003;
articoli 3, 10 e 22 del D.P.R.n. 380/2001; per eccesso di
potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per
difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà,
illogicità e irragionevolezza.
La premessa sui cui riposa il provvedimento impugnato –
che l’installazione di impianti radio sarebbe soggetta alla
ordinaria disciplina edilizia e che pertanto gli impianti
di nuova costruzione dovrebbero essere preceduti dal rilascio
di apposito permesso di costruire – muove dalla erronea
interpretazione delle norme e dei principi, dettati dal
legislatore in tema di comunicazione.
La Materia è oggi regolata dal D.L.vo n. 259/03 (Codice
delle comunicazioni) che disegna un articolato “schema procedimentale”,
cui la ricorrente ha pienamente ottemperato,volto al rilascio
dei titoli abilitativi di settore che possono essere considerati
sostitutivi degli ordinari titoli edilizi.
II) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003;
articoli 3, 10 e 22 del D.P.R. 380/01; artt. 2 e 3 della
L. 241/90; art. 41 L. 166/02; artt. 1 e 3 D.P.R. 447/98;
art. 1 L. 443/01; art. 2 D.P.R. 318/97; art. 4 L. 249/97;
per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in
particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti,
contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. La denuncia
di inizio attività trasmessa dalla ricorrente assume valenza
edilizia, pertanto l’applicazione, invocata dal Comune resistente,
del D.P.R. 380/01 comporta un inutile ed illegittima duplicazione
delle procedure di assenso, contrastante con il principio
di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative,
posto dal legislatore delegato a fondamento della nuova
disciplina di settore.
III) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003;
per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in
particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti,
contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.
La diffida in esame poggia, esclusivamente sulla pretesa
necessità di “duplicare” i procedimenti di assenso alla
realizzazione degli impianti.
Essa si pone dunque al di fuori delle ipotesi di intervento,
riconosciute all’amministrazione locale dall’art. 87 nono
comma del D.L.vo 259/2003. Con atto depositato il 13 maggio
2004 si costituiva in giudizio il Comune di Triggiano controdeducendo
alle tesi avversarie ed evidenziando che con nota prot.
n. 9851 del 23.4.2004 ha integrato la motivazione del provvedimento
impugnato, ribadendo il diniego della D.I.A. “anche nel
rispetto della L. R. 8.3.2002 n. 5, tenuto conto soprattutto
che questo Comune non è dotato di un piano né di un regolamento
comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 la causa era riservata
per la decisione.
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DIRITTO
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1) Il ricorso è fondato in quanto sono meritevoli
di accoglimento il primo e il secondo motivo di gravame.
2) La questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio
investe il rapporto tra la disciplina dettata dal Codice
delle comunicazioni (D.L.vo n. 259/2003) che all’art. 87
subordina l’installazione di stazioni radio base per reti
di comunicazione elettroniche mobili GMS/UMTS al rilascio
ad opera dell’Ente locale di apposita autorizzazione, e
il nuovo Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
che all’art. 3 lett. e) ricomprende espressamente tra gli
interventi di nuova costruzione”, come tali assoggettati
a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso
D.P.R., “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal Comune” nonché “l’installazione
di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”.
In particolare si pone il problema se l’autorizzazione rilasciata
dal comune in base all’art. 87 del D.L.vo 259/03, consenta
l’installazione delle stazioni radio ed incorpori il titolo
abilitativo prescritto dal Testo unico dell’edilizia, contenendo
ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico
edilizia dell’intervento, oppure sia necessario a tal fine
acquisire anche il titolo edilizio.
3) Tra le varie interpretazioni proposte in argomento, il
Collegio ritiene di aderire a quella, che si sta recentemente
affermando nella giurisprudenza amministrativa, dell’assorbimento
delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento
delineato dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche
(C.d.S. VI Sez. 21.1.2005 n. 100; TAR Veneto Sez. II 8.10.2004
n. 3621).
A tale conclusione la giurisprudenza (cfr. sul punto C.d.
S. cit.) perviene evidenziando la ratio sottesa all’intero
Codice delle comunicazioni, volta alla semplificazione e
alla accelerazione delle procedure di concessione del diritto
di installazione degli impianti di comunicazioni elettroniche
(art. 4), che trova puntuale espressione:
- nella previsione che il responsabile del procedimento
possa richiedere per una sola volta, entro 15 giorni dalla
ricezione dell’istanza, l’integrazione della documentazione
prodotta; si tratta di facoltà al cui esercizio le amministrazioni
comunali possono determinarsi proprio per ottenere le integrazioni
istruttorie necessarie per approfondire eventuali aspetti
urbanistico-edilizi dell’intervento (art. 87 comma 5);
- nell’obbligo da parte del responsabile del procedimento
di ricorrere all’istituto semplificante della conferenza
di servizi in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione
interessata; - nella imposizione della realizzazione delle
opere nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione
del termine autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione
del silenzio assenso (art. 87 comma 10).
4) In conclusione, il Collegio ritiene che l’imposizione
da parte del Comune, per la realizzazione delle opere de
quibus, anche del distinto titolo edilizio di cui al D.P.R.
380/2001,, mal si concilia con il sistema disegnato dal
legislatore per il rilascio degli atti di assenso alla installazione
delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti
radioelettrici, in quanto ciò comporterebbe un aggravio
della procedura priva di utilità pratica, considerato che
l’Amministrazione può svolgere all'interno dello stesso
procedimento di cui all’art. 87 del D.L.vo 259/2003, anche
la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di conformità
urbanistica del progetto presentato, con assorbimento, quindi,
del permesso di costruire.
5) Il ricorso deve quindi essere accolto.
6) Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno
siccome genericamente formulata.
7) La novità della questione esaminata induce il Collegio
a disporre la compensazione delle spese di giudizio fra
le parti in causa.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
la PUGLIA Sede di Bari - Sezione III, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella camera di consiglio
del 21 aprile 2005 con l’intervento dei signori:
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Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Francesco Bellomo Componente
Dott. Roberto M. Bucchi Componente Rel.
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| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - Sentenza 13 maggio 2005
n. 2143
Amedeo Urbano – Presidente, Roberto M. Bucchi – Estensore
H3G s.p.a. (avv. Sticchi Damiani, Irti, Mammone, Savini
Nicci) c. Comune di Triggiano (avv. Sannicandro). |
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Poste e telecomunicazioni – Telefonia mobile
– Impianti radio base – Installazione – Autorizzazione ex
art.87, d.lg. n.259 del 2003 – Incorpora il titolo abilitativo
previsto dal testo unico dell’edilizia.
|
|
In tema di installazione di impianti radio
base, l’autorizzazione rilasciata dal comune in forza dell’art.
87, d.lg. 1 agosto 2003 n.259, consente l’installazione
delle stazioni radio ed incorpora il titolo abilitativo
prescritto dal testo unico dell’edilizia, contenendo ed
assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico
edilizia dell’intervento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
Sede di Bari - Sezione Terza
ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA
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sul ricorso n. 773 del 2004, proposto dalla
H3G S.p.a., in persona dei sigg. Vincenzo Novari,
legale rappresentante della società e Giorgio Moroni, procuratore
speciale, giusta procura speciale per atti Notaio Stucchi
in Milano del 5.8.2003, rep. n. 145114, racc. n. 45093,
rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Ernesto Sticchi
Damiani, prof. Natalino Irti, Michele Mammone e Mario Savini
Nicci; e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata
in Bari alla via Putignani n. 168 (studio legale prof. avv.
Raffaele Rodio), giusta mandato a margine del ricorso;
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|
CONTRO
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|
COMUNE DI TRIGGIANO, in persona del
Sindaco p. t., rappresentato e difeso, in forza della delibera
di G.M. n. 50 dell’8.4.2004 e della procura in calce al
ricorso notificato il 5.4.2004, dall’avv. Raffaele Sannicandro,
con studio in Bari, alla via Peucetia n. 28, dove elettivamente
domicilia;
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| |
|
per l’annullamento
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|
previa adozione di misure cautelari, di:
a. nota del Comune di Triggiano, prot. n. 1374/2794 del
4.2.2004, a firma del Dirigente del Settore Assetto del
Territorio, ing. Felice A. Rubino, notificata alla ricorrente
in data 7.2.2004; nonché ogni ulteriore atto precedente,
susseguente o comunque richiamato o connesso;
b. tutti gli atti, allo stato ignoti negli estremi e nell’esatto
contenuto, ovvero “comportamenti”come configurabili ai sensi
dell’art. 34 primo comma D.L.vo 31.3.1998 n. 80, adottati
in esecuzione dei provvedimenti sub lett. a) e b):
c. nonché,
|
| |
|
per il risarcimento del danno
derivante dall’illegittimo impedimento alla realizzazione
di infrastrutture a servizio della rete di telefonia cellulare
UMTS sull’edificio sito in Triggiano, alla via S. Pertini
n. 64/b.
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano.
Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2005, il dott.
Roberto M. Bucchi. Uditi, altresì, l’avv. Martellotta, in
sostituzione dell’avv. Sticchi Damiani, per la società ricorrente
e l’avv. Sannicandro per il Comune resistente. Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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|
FATTO
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|
Con atto notificato il 5 aprile 2004 e depositato
il successivo 20 aprile, la società H3G S.p.a. – titolare
di “licenza individuale per la prestazione del servizio
pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione secondo
lo standard UMTS e per la installazione della relativa rete
sul territorio italiano”, rilasciata dall’Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni, con deliberazione n. 2/01/CONS
del 10.1.2001 - impugnava il provvedimento meglio descritto
in epigrafe, con il quale il Comune di Triggiano, facendo
seguito alla denuncia di inizio attività presentata dalla
ricorrente, relativa alla installazione di un impianto per
la telefonia mobile sistema UMTS in via S. Pertini n. 64/B,
comunicava che la suddetta denuncia “non può essere accolta”,
in quanto “trattandosi di intervento riconducibile all’art.
3 lett. e) “interventi di nuova costruzione” del vigente
D.P.R. 6.6.2001 n. 380, contrasta con le disposizioni di
cui all’art. 22 comma 1 dello stesso D.P.R.”. A sostegno
del gravame la ricorrente deduceva le seguenti censure:
I) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo n. 259/2003;
articoli 3, 10 e 22 del D.P.R.n. 380/2001; per eccesso di
potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare per
difetto di motivazione, carenza dei presupposti, contraddittorietà,
illogicità e irragionevolezza.
La premessa sui cui riposa il provvedimento impugnato –
che l’installazione di impianti radio sarebbe soggetta alla
ordinaria disciplina edilizia e che pertanto gli impianti
di nuova costruzione dovrebbero essere preceduti dal rilascio
di apposito permesso di costruire – muove dalla erronea
interpretazione delle norme e dei principi, dettati dal
legislatore in tema di comunicazione.
La Materia è oggi regolata dal D.L.vo n. 259/03 (Codice
delle comunicazioni) che disegna un articolato “schema procedimentale”,
cui la ricorrente ha pienamente ottemperato,volto al rilascio
dei titoli abilitativi di settore che possono essere considerati
sostitutivi degli ordinari titoli edilizi.
II) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003;
articoli 3, 10 e 22 del D.P.R. 380/01; artt. 2 e 3 della
L. 241/90; art. 41 L. 166/02; artt. 1 e 3 D.P.R. 447/98;
art. 1 L. 443/01; art. 2 D.P.R. 318/97; art. 4 L. 249/97;
per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in
particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti,
contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza. La denuncia
di inizio attività trasmessa dalla ricorrente assume valenza
edilizia, pertanto l’applicazione, invocata dal Comune resistente,
del D.P.R. 380/01 comporta un inutile ed illegittima duplicazione
delle procedure di assenso, contrastante con il principio
di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative,
posto dal legislatore delegato a fondamento della nuova
disciplina di settore.
III) Illegittimità per violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento agli artt. 86 e 87 del D.L.vo 259/2003;
per eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in
particolare per difetto di motivazione, carenza dei presupposti,
contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.
La diffida in esame poggia, esclusivamente sulla pretesa
necessità di “duplicare” i procedimenti di assenso alla
realizzazione degli impianti.
Essa si pone dunque al di fuori delle ipotesi di intervento,
riconosciute all’amministrazione locale dall’art. 87 nono
comma del D.L.vo 259/2003. Con atto depositato il 13 maggio
2004 si costituiva in giudizio il Comune di Triggiano controdeducendo
alle tesi avversarie ed evidenziando che con nota prot.
n. 9851 del 23.4.2004 ha integrato la motivazione del provvedimento
impugnato, ribadendo il diniego della D.I.A. “anche nel
rispetto della L. R. 8.3.2002 n. 5, tenuto conto soprattutto
che questo Comune non è dotato di un piano né di un regolamento
comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico
e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione
della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2005 la causa era riservata
per la decisione.
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DIRITTO
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1) Il ricorso è fondato in quanto sono meritevoli
di accoglimento il primo e il secondo motivo di gravame.
2) La questione giuridica sottoposta all’esame del Collegio
investe il rapporto tra la disciplina dettata dal Codice
delle comunicazioni (D.L.vo n. 259/2003) che all’art. 87
subordina l’installazione di stazioni radio base per reti
di comunicazione elettroniche mobili GMS/UMTS al rilascio
ad opera dell’Ente locale di apposita autorizzazione, e
il nuovo Testo unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001)
che all’art. 3 lett. e) ricomprende espressamente tra gli
interventi di nuova costruzione”, come tali assoggettati
a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 dello stesso
D.P.R., “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzati da soggetti diversi dal Comune” nonché “l’installazione
di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione”.
In particolare si pone il problema se l’autorizzazione rilasciata
dal comune in base all’art. 87 del D.L.vo 259/03, consenta
l’installazione delle stazioni radio ed incorpori il titolo
abilitativo prescritto dal Testo unico dell’edilizia, contenendo
ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico
edilizia dell’intervento, oppure sia necessario a tal fine
acquisire anche il titolo edilizio.
3) Tra le varie interpretazioni proposte in argomento, il
Collegio ritiene di aderire a quella, che si sta recentemente
affermando nella giurisprudenza amministrativa, dell’assorbimento
delle valutazioni urbanistico-edilizie nel procedimento
delineato dall’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche
(C.d.S. VI Sez. 21.1.2005 n. 100; TAR Veneto Sez. II 8.10.2004
n. 3621).
A tale conclusione la giurisprudenza (cfr. sul punto C.d.
S. cit.) perviene evidenziando la ratio sottesa all’intero
Codice delle comunicazioni, volta alla semplificazione e
alla accelerazione delle procedure di concessione del diritto
di installazione degli impianti di comunicazioni elettroniche
(art. 4), che trova puntuale espressione:
- nella previsione che il responsabile del procedimento
possa richiedere per una sola volta, entro 15 giorni dalla
ricezione dell’istanza, l’integrazione della documentazione
prodotta; si tratta di facoltà al cui esercizio le amministrazioni
comunali possono determinarsi proprio per ottenere le integrazioni
istruttorie necessarie per approfondire eventuali aspetti
urbanistico-edilizi dell’intervento (art. 87 comma 5);
- nell’obbligo da parte del responsabile del procedimento
di ricorrere all’istituto semplificante della conferenza
di servizi in caso di motivato dissenso espresso da un’amministrazione
interessata; - nella imposizione della realizzazione delle
opere nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione
del termine autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione
del silenzio assenso (art. 87 comma 10).
4) In conclusione, il Collegio ritiene che l’imposizione
da parte del Comune, per la realizzazione delle opere de
quibus, anche del distinto titolo edilizio di cui al D.P.R.
380/2001,, mal si concilia con il sistema disegnato dal
legislatore per il rilascio degli atti di assenso alla installazione
delle infrastrutture necessarie per l’attivazione di impianti
radioelettrici, in quanto ciò comporterebbe un aggravio
della procedura priva di utilità pratica, considerato che
l’Amministrazione può svolgere all'interno dello stesso
procedimento di cui all’art. 87 del D.L.vo 259/2003, anche
la necessaria fase istruttoria inerente al giudizio di conformità
urbanistica del progetto presentato, con assorbimento, quindi,
del permesso di costruire.
5) Il ricorso deve quindi essere accolto.
6) Va rigettata invece la domanda di risarcimento del danno
siccome genericamente formulata.
7) La novità della questione esaminata induce il Collegio
a disporre la compensazione delle spese di giudizio fra
le parti in causa.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per
la PUGLIA Sede di Bari - Sezione III, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla
il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bari nella camera di consiglio
del 21 aprile 2005 con l’intervento dei signori:
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Dott. Amedeo Urbano Presidente
Dott. Francesco Bellomo Componente
Dott. Roberto M. Bucchi Componente Rel.
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