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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 10 maggio 2005 n. 2086
E. Lazzeri Pres. M. Colombati Est.
E. Vannozzi (Avv. G. Iacomini) contro il Comune di Viareggio (Avv.ti C. Narese e C. Buccheri)


1. Giurisdizione e competenza - Atto a contenuto generale relativo alla fissazione dei criteri di determinazione della misura dei canoni di concessione demaniale marittima - Impugnazione – Giurisdizione del Giudice Amministrativo - Sussiste

 

2. Demanio e patrimonio indisponibile – Demanio marittimo – Stima del valore degli immobili dati in concessione – Può essere effettuata da tecnici dell’Agenzia del territorio a titolo di privati professionisti – Violazione del principio di imparzialità – Non sussiste

1. Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo in ordine all’impugnazione di una delibera consiliare con cui sono stati stabiliti i nuovi criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime. Difatti nel caso di specie non si controverte di quale sia la disciplina di determinazione del canone “prevista dal legislatore” in relazione allo specifico atto di concessione – nella quale ipotesi si richiederebbe un’attività meramente accertativa del presupposto del canone, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario – perché nessuna legge prevede criteri vincolanti per la determinazione dei canoni di concessione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni, rientrando tale funzione nell’esercizio del potere discrezionale della p.a., e perché tutte le concessioni degli arenili in oggetto sono state disdettate ed il provvedimento impugnato inserisce nuove disposizioni inerenti i criteri e la misura dei canoni in un atto a carattere generale relativo “a rapporti di concessione di beni pubblici” (cfr. art. 5, comma 1, e 7 della legge n. 1034/71 e art. 7 legge n. 205/2000). Né è possibile suddividere tale atto generale in atti a contenuto individuale e concreto, che non sono stati ancora adottati.

 

2. La stima fatta effettuare dal Comune per determinare il valore di alcuni immobili dati in concessione, onde calcolare i relativi canoni, può essere svolta da alcuni funzionari tecnici dell’Agenzia del territorio (ex U.T.E.), a titolo di privati professionisti e previa autorizzazione della loro amministrazione di appartenenza, senza che sia leso il principio dell’imparzialità, in quanto tali soggetti non rientrano nei ruoli dell’ente locale


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III^SEZIONE-

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1213/01 proposto da
Enzo VANNOZZI rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Iacomini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro Colzi in Firenze, via San Gallo 76;

 

contro

 

- il COMUNE DI VIAREGGIO, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Calogero Narese e Corrado Buccheri ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via dell'Oriuolo 20;

 

PER L‘ANNULLAMENTO
della deliberazione n. 21 del 07.03.2001 del Consiglio Comunale avente per oggetto: art. 19 del Capitolo Arenili Comunali di Ponente. Applicazione nuova determinazione dei canoni di concessione Anni 2001-2002-2003. Delibera pubblicata in data 09.03.2001 con scadenza di 23.03.2001;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 - relatore il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti G. Iacomini, C. Narese e C. Buccheri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 18.5.2001 Enzo Vannozzi, concessionario di una porzione dell’ arenile di ponente del Comune di Viareggio ove è stato edificato un manufatto di proprietà con la destinazione ad abitazione al piano primo e pubblico esercizio (bar) al piano terra concesso in comodato a Galliano snc di Vannozzi & c., ha chiesto l’annullamento della delibera n. 21 del 7.3.2001 del Consiglio comunale avente ad oggetto “art. 19 Capitolato arenili comunali di ponente. Applicazione nuova determinazione dei canoni di concessione anni 2001-2002-2003” (delibera pubblicata il 9.3.2001, con scadenza il 23.3.2001).
Espone che nel 1999 tutti i concessionari degli arenili di ponente avevano ricevuto disdetta dal Comune per la necessità di rivedere i rapporti concessori in essere; che il Comune aveva disposto una dettagliata perizia di stima redatta da tecnici dell’Ufficio del territorio di Lucca nella veste di privati professionisti; che erano state distinte due zone (A1 compresa tra il Canale Burlamacca e piazza Mazzini e A2 compresa tra piazza Mazzini e la Fossa dell’Abate) operando una ingiustificata estensione della prima fino alla via Vespucci; che in tali ambiti veniva operata un’ulteriore suddivisione in base alle destinazioni dei fabbricati insistenti sulle aree in concessione (fabbricato ad uso commerciale o di pubblico esercizio o di civile abitazione o cinema-teatro o attività balneare) ed ancora una differenziazione in ragione della gestione diretta da parte dei concessionari; che la perizia è stata trasmessa all’Associazione concessionari balneari che non ha accettato, però, il contraddittorio per la ragione che la stima non proveniva dall’organo dell’UTE, ma da funzionari dell’organo stesso; che la delibera ora impugnata si diffonde ad elencare i criteri per la determinazione del valore delle aree e della percentuale di redditività in relazione alle esigenze del bilancio comunale; che la percentuale di redditività è in media del 5% (tra il 2,8% e l’8,1%) ed in conseguenza sono stati determinati nuovi canoni differenziati.
Affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia nella quale si discute del corretto uso del potere discrezionale esercitato dalla p.a. nel rapporto concessorio, il ricorrente formula i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 19 del regolamento allegato alla delibera n. 114/99, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per sviamento: il capitolato approvato con delibera n. 114/98 costituisce un vero regolamento ai sensi della legge n. 127/97 in quanto rientra nella competenza consiliare la determinazione di norme relative all’uso dei beni comunali; l’art. 19 del capitolato reca le modalità di determinazione del canone di concessione degli arenili che deve riguardare singole categorie di beni in proporzione del valore dell’area in concessione, distinto dal valore del fabbricato, determinato a mezzo di perizia U.T.E.; in concreto la determinazione della tariffa è stata fatta sulla base di una relazione tecnica redatta da professionisti privati e non dall’U.T.E.; poiché l’Agenzia del territorio di Lucca ha dichiarato di non poter eseguire perizie per conto degli enti locali, il Comune ha ritenuto di servirsi di professionisti privati, pur dipendenti dell’u.t.e. cui sono stati però demandati compiti estranei alle loro funzioni d’istituto, per garantire comunque l’imparzialità e la neutralità nella valutazione, ma così facendo ha violato la disciplina che esso stesso si era dato; 2) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dello statuto comunale: a fronte dell’indisponibilità dell’U.T.E., il Comune avrebbe dovuto effettuare una previa modifica del capitolato coinvolgendo direttamente i concessionari su una diversa metodologia di determinazione dei canoni; il diritto di partecipazione degli interessati, direttamente incisi, è assicurato anche dagli artt. 32 e 33 dello statuto comunale, mentre il coinvolgimento delle Associazioni non può supplire al coinvolgimento diretto dei concessionari; 3) eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 97 Cost. e della legge n. 537/93; eccesso di potere per contrasto con la circolare del Ministero delle finanze 11.10.1990 n. 436: nella determinazione dei canoni si opera una valutazione globale che dovrebbe essere remunerativa per l’ente alla luce della normale redditività di alcuni elementi (tassi applicati ai finanziamenti cui il Comune ricorre per la manutenzione dell’area, tassi creditori relativi ai BOT annuali) e si perviene alla somma di oltre 92 miliardi e mezzo di lire per l’area della Passeggiata a mare; su tale cifra si applica in percentuale un tasso del 5% individuato come quello medio di redditività calcolato in ragione del rendimento annuo dei BOT e del rendimento annuo di immobili siti in zone pregiate; quindi si opera una differenziazione tra le diverse categorie di beni per la determinazione concreta del canone a mq.; tutto ciò è contenuto nella perizia di stima che il Comune recepisce acriticamente; la legge n. 537/93 fissa il principio che la determinazione dei prezzi relativi alla concessione di beni comunali sia affidata a organi pubblici; la circolare del Ministero delle finanze n. 436/90 stabilisce che si debba commisurare il canone alla produttività economica del bene, contemperandolo con l’effettiva redditività resa dal bene al privato; i periti privati professionisti hanno stabilito il valore economico del suolo sulla base di elementi non documentati e generici e senza una previa e analitica ricognizione delle condizioni di mercato; la perizia opera una semplice media aritmetica dei valori ricavati da stime incomplete senza alcun riferimento alle singole destinazioni, con disparità di trattamento; non si è considerato che il maggior valore raggiunto nel tempo dall’area è da attribuire agli investimenti dei privati concessionari che hanno conferito alla zona un prestigio internazionale; la perizia invece giunge alla determinazione di un valore unitario per mq. senza considerare la diversa destinazione degli immobili e la loro redditività; la perizia determina poi il valore dell’area con il criterio della stima per comparazione che presuppone un’indagine dei valori di mercato da effettuare però presso agenzie immobiliari della zona e non con riferimento a valori astratti ricavabili da tabelle pubblicate da NOMISMA riferiti a immobili ricadenti in altre zone; essendo non esauriente il criterio della c.d. stima per comparazione, i tecnici introducono l’ altro criterio della stima a reddito, che non è però omogeneo con il primo, perché, mentre la stima per comparazione concorre a determinare il valore dell’immobile, la stima a reddito fornisce solo il reddito annuo sul presupposto proprio di quel valore che si voleva concorrere a determinare, così dando per presupposto ciò che tale non è; non si è poi considerato che il terreno è concesso a terzi e dunque non è libero e ciò comporta un abbattimento di valore; non è poi vero che sarebbero prevalenti le attività commerciali rispetto alle abitazioni; 4) eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione del giusto procedimento e dell’art. 97 Cost.: una volta determinato il valore dell’immobile, il Comune applica ad esso un criterio di redditività riferito al rendimento dei BOT, all’impegno finanziario dell’ente locale e ai rendimenti potenziali di immobili in zone di pregio; ma tale criterio è astratto e privo di riscontro nella realtà economica della zona, mentre sarebbe stato più idoneo individuare la redditività dell’utilizzo del bene per le attività economiche site in territorio comunale nonché del beneficio diretto creato ad immobili ad uso abitativo; inoltre la redditività degli immobili andrebbe calcolata al netto degli oneri fiscali e non al lordo come fa la perizia; 5) eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, falso presupposto di fatto: i fabbricati ad uso commerciale sono diversamente valutati, in relazione alla circostanza che l’attività economica sia gestita direttamente dal proprietario o sia gestita da terzi in locazione, senza nessuna motivazione al riguardo; il ricorrente è passato da un canone annuo di quasi 27 milioni di lire nel 2000 a quasi 52 milioni di lire nel 2003, con un aumento del 92,5%; nella determinazione del canone per il 1998-99 figuravano gli stessi criteri che hanno portato oggi a valutazioni profondamente divergenti; nessuna motivazione sorregge la parificazione del canone per uno scantinato, un piano terra o altri piani, nonché la estensione della zona A1 fino alla via Vespucci ed ancora per quale ragione dal 2001 l’aumento del canone per le attività commerciali è del 29,4%, mentre per le abitazioni è del 54,8%; 6) eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, sviamento di potere: il reale intento del Comune è stato quello di equilibrare le proprie finanze, ma non vi è nessuna motivazione sulle effettive esigenze di bilancio e sulle spese necessarie alla manutenzione della Passeggiata a mare, le uniche queste ultime che legittimano un aumento del canone in via ordinaria; si vuole raggiungere un equilibrio di bilancio mediante una posta attiva a totale carico dei concessionari, determinata solo deduttivamente sulla base delle necessità di pareggio dello strumento finanziario, con evidente sviamento nell’esercizio del potere discrezionale del Comune.
Si è costituito in giudizio il Comune di Viareggio, rilevando in punto di fatto che: la vicenda è antica; il Comune è proprietario (avendola acquistata dallo Stato nel 1924) dell’area costituita dalla fascia di terreno, confinante con il demanio marittimo e parallela ad esso, denominata “arenili di ponente”, qualificata come patrimonio indisponibile, sulla quale insistono numerosi insediamenti turistici, commerciali e abitativi, realizzati in forza di concessione d’uso del suolo comunale e appartenenti in diritto di superficie ai concessionari; nei capitolati che si sono succeduti dal 1938 ad oggi è fissato il principio che “le concessioni non hanno per fine il personale vantaggio dei titolari” ma “costituiscono il mezzo per aumentare, nell’interesse generale, l’attrazione del pubblico verso la spiaggia balneare”; nel decennio dal 1980 al 1990 le categorie interessate hanno usufruito di una situazione di consistente privilegio finanziario a causa del canone attestato soltanto ad aumenti automatici corrispondenti alla svalutazione della lira in quel decennio; nel 1987 vi è stata una disdetta delle concessioni, per la necessità di revisione dei rapporti con il Comune concedente e di fissazione di nuovi canoni che tenessero conto dell’ingente aumento dei valori patrimoniali e aziendali; precedenti sentenze di questo Tar (I sez., nn. dal 331 al 458 del 1993, n. 484/93 e 4/97), alcune delle quali confermate dal Consiglio di Stato (V sez, nn. 1103, 1302, 1363, 1471 e 1580 del 1997, n. 63/98), hanno respinto i ricorsi proposti dai concessionari, precisando che la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nel determinare il canone di concessione di propri beni ai privati; più di recente, con la delibera n. 55 del 1998 è stato approvato un nuovo capitolato e con delibera n. 286 del 1999, data nuova disdetta delle concessioni in atto, si è determinata una nuova misura dei canoni che teneva conto del valore effettivo delle aree in concessione; con la delibera n. 114 del 1999 si è approvato un nuovo capitolato “anche in relazione alle esigenze del bilancio comunale”; le tariffe del 1999 sono state impugnate con ricorsi definiti con sentenza di questo Tar n. 679/2002 che ha dichiarato improcedibili o ha respinto i gravami; detta sentenza è stata parzialmente riformata dal Cons. di Stato (V, n. 342/2005) che, ferma la qualificazione giuridica di patrimonio indisponibile dei beni e i poteri della p.a. su tali beni, ha rilevato soltanto un difetto di motivazione sulla misura provvisoria dell’aumento del 40% dei canoni; da ultimo il Comune si è rivolto all’Ufficio del territorio di Lucca, per la valutazione dei beni in vista della revisione dei canoni, ma detto ufficio si è dichiarato incompetente in via diretta alla stima non rientrando tra i propri compiti quello di tale assistenza nei confronti dei comuni, pur indicando propri tecnici che, previa autorizzazione, avrebbero potuto redigere la stima richiesta; l’incarico a questi tecnici è stato formalizzato con determinazione dirigenziale del Comune n. 70 del 30.7.2000 e i tecnici hanno depositato una prima relazione nel novembre 2000 e una relazione integrativa nel febbraio 2001; le Associazioni di categoria si sono sottratte al confronto richiesto dal Comune; infine con la delibera n. 21/2001 ora impugnata è stata approvata una modifica all’art. 19 del capitolato contenente i nuovi canoni; l’ampia motivazione contenuta nella delibera dà conto delle ragioni di fatto e giuridiche che sorreggono il provvedimento.
Lo stesso Comune eccepisce in primo luogo il difetto di giurisdizione dell’adito Tar, spettando la controversia (che attiene alla misura del canone di concessione) al giudice ordinario ai sensi, da ultimo, dell’art. 7 della legge n. 205/2000; secondo la giurisprudenza infatti (Cass. sez. un. n. 16041/2002) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti la consistenza di canoni di concessioni, anche quando i compensi pretesi dal Comune “formino oggetto di provvedimenti tariffari determinati autoritativamente dall’ente pubblico”, perché il G.O. può pronunciarsi, con efficacia limitata al rapporto attribuito alla sua competenza, e quindi in via incidentale, “sulla legittimità degli atti generali con cui la stessa amministrazione abbia fissato i criteri per la quantificazione dei detti canoni” e ciò con lo strumento della disapplicazione, il cui ruolo va rivisto ed ampliato (v. anche Cass. sez. un. n. 15603/2001) secondo una tendenza normativa (art. 16, comma 5, d.p.r. n. 636/72, art. 7 d. lgs. n. 546/92, art. 241 – ex art. 184 – Trattato CE) e giurisprudenziale (Cons. di Stato n. 154/92, 799/93, 498/98, 231/99) per la quale, in materia di giurisdizione esclusiva su diritti, si avrebbe per i regolamenti e gli atti generali una disapplicazione normativa per il principio della gerarchia delle fonti ex art. 3 (recte: art. 4) delle disposizioni sulla legge in generale.
Nel merito il Comune ha contestato tutti i motivi in quanto infondati o inammissibili (come il terzo, perché attinente al merito di scelte amministrative discrezionali o generico o per difetto di legittimazione attiva del ricorrente che, in quanto concessionario di un’area su cui insiste un manufatto a destinazione mista, residenziale e a pubblico servizio, non ha titolo a dolersi della misura dei canoni per aree su cui insistono fabbricati ad uso balneare o di pubblico spettacolo o commerciale).
Nella sua memoria conclusionale il ricorrente richiama la sentenza n. 342/05 del Consiglio di Stato che ha annullato la norma di capitolato (art. 24) che introduceva un aumento in via provvisoria del canone del 40%; e poiché detto aumento concorre a costituire la misura dei nuovi canoni, il suo annullamento si riverbera sulla procedura oggetto della presente controversia.
All’udienza del 17 marzo 2005 la causa è passata in decisione.

DIRITTO



1. La controversia ha ad oggetto una delibera comunale con la quale il Consiglio comunale di Viareggio, richiamati i propri precedenti atti sulla vicenda: a) ha recepito “le risultanze delle relazioni di stima sul valore delle aree degli arenili di ponente nel tratto che va dal Canale Burlamacca alla Fossa dell’Abate, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune…redatte dagli ingegneri Antonio Zalum e Francesco Fiumanò”; b) ha approvato “la determinazione dei nuovi canoni di concessione delle aree…per gli anni 2001, 2002, 2003, secondo le specificazioni e differenziazioni di cui alle tabelle A, B, C, allegate…”; c) ha deciso che “i nuovi canoni, quali risultanti dalle tabelle…., vengono ripartiti, con carattere di definitività, nel triennio…e sono comprensivi dell’aumento del 40% già disposto in sede di prima applicazione anno 2000, quanto ai canoni vigenti al 31.12.1998 e, in via transitoria e salvo conguaglio, già corrisposto dai concessionari”; d) ha stabilito che per il triennio 2001-2003 sui canoni come sopra determinati “non si applichi l’adeguamento ISTAT, che decorrerà solo a partire dall’anno 2004”.
Il ricorso è proposto da un concessionario di una porzione di arenile sul quale è stato edificato un manufatto a destinazione mista (abitazione e bar); la concessione, insieme a tutte le altre esistenti nella zona, è stata oggetto di disdetta da parte del Comune nel 1999 in attesa del suo rinnovo a canone diverso ed aumentato. Alla determinazione dei nuovi canoni provvede ora il provvedimento impugnato che, in applicazione dell’art. 19 del Capitolato per gli arenili comunali di ponente approvato con delibera consiliare n. 114/99, determina in via generale, per le varie categorie di immobili in relazione alla loro ubicazione ed utilizzazione, i nuovi oneri.
2. E’ infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal Comune sotto il profilo che la controversia attiene ai canoni di concessione e spetta a G.O. ai sensi dell’art. 7 della legge n. 205/2000, perché la delibera impugnata costituisce un atto amministrativo generale, con il quale si fissano i criteri di determinazione e l’ammontare dei canoni in relazione alle diverse categorie di beni e alla loro utilizzazione; in applicazione di essa saranno poi concretamente calcolati i singoli canoni di concessione per le annualità concernenti il triennio 2001-2003, ivi compreso l’aumento già disposto in via provvisoria pari al 40% (delibera n. 114/99), e a regime dal 2004.
E’ nota in proposito la giurisprudenza amministrativa per la quale sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo ogni volta che sia contestato il cattivo uso del potere discrezionale della p.a. anche nella materia di determinazione, con carattere generale, di canoni concessori; rileva in tal caso il carattere autoritativo dell’atto adottato, a fronte del quale l’interessato vanta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, quale avrebbe nell’ipotesi in cui la misura del canone fosse determinabile direttamente dalla legge ovvero nell’ipotesi in cui si controverta di un singolo rapporto concessorio in relazione al quale la p.a. abbia unilateralmente modificato il canone già predeterminato.
Secondo la giurisprudenza, infatti, occorre aver riguardo al petitum sostanziale prospettato nel ricorso ovvero se sia richiesto, per la risoluzione di una controversia concernente canoni concessori, un sindacato sui poteri esercitati dall’amministrazione in seno al rapporto concessorio, essendo tale sindacato sicuramente precluso al giudice ordinario (Cons. di Stato, VI, n. 1711/1999).
Nel caso di specie non si controverte di quale sia la disciplina di determinazione del canone “prevista dal legislatore” in relazione allo specifico atto di concessione – nella quale ipotesi si richiederebbe un’attività meramente accertativa del presupposto del canone, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario – perché nessuna legge prevede criteri vincolanti per la determinazione dei canoni di concessione di beni del patrimonio indisponibile dei comuni, rientrando tale funzione nell’esercizio del potere discrezionale della p.a., e perché, come esposto in fatto, tutte le concessioni degli arenili di Viareggio sono state disdettate e il provvedimento impugnato, che attua l’art. 19 del capitolato, inserisce nuove disposizioni inerenti i criteri e la misura dei canoni in un atto a carattere generale relativo “a rapporti di concessione di beni pubblici” (cfr. art. 5, comma 1, e 7 della legge n. 1034/71 e art. 7 legge n. 205/2000); né è possibile suddividere tale atto generale in atti a contenuto individuale e concreto, che non sono stati ancora adottati.
La interpretazione che il Comune dà della giurisprudenza civile citata a sostegno della sua eccezione non convince del tutto il Collegio per le motivazioni che seguono.
Le sentenze delle sez. un. della Cassazione nn. 15603/2001 e 16041/2002 ribadiscono principi pacifici sul riparto di giurisdizione in materia di atti generali determinativi di canoni o di tariffe, che, se direttamente lesivi, devono essere tempestivamente impugnati dinanzi al giudice amministrativo in quanto ritenuti atti a contenuto autoritativo e non paritetico ed espressione di poteri discrezionali della p.a..
Ciò che forse ha indotto in errore il Comune che ha formulato l’eccezione è che la seconda delle citate sentenze (n. 16041/2002) si sofferma in modo particolare sull’istituto della disapplicazione (che è consentita al G.O., incidenter tantum, rispetto ad atti amministrativi generali) dandone una lettura espansiva, a ciò indotto anche dalla stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato che, ad avviso della Cassazione, obliterando la natura impugnatoria del giudizio amministrativo, ha ritenuto di poter a sua volta disapplicare i regolamenti e gli atti a contenuto generale, pur non impugnati, e ha ritenuto di poter far ciò sulla base del principio di gerarchia delle fonti rinvenibile nell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale.
In primo luogo deve essere precisato che le controversie instaurate dinanzi al giudice civile, che hanno dato luogo alle pronunce della Cassazione sopra citate, avevano ad oggetto atti a contenuto particolare consistenti nelle ingiunzioni di pagare una somma a titolo di canone concessorio, e non atti generali come nel presente giudizio.
Inoltre, nel ricordare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ammesso la disapplicazione soltanto dei regolamenti e cioè di atti a contenuto normativo, ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si faccia valere in sede di giurisdizione esclusiva un diritto soggettivo (da ultimo: Cons. di Stato, V, nn. 546/2005 e 367/2004; VI, n. 123/2005), il Collegio osserva che nella specie non si fa questione di un diritto soggettivo, essendo il ricorrente titolare di un interesse legittimo a fronte del potere autoritativo e ampiamente discrezionale esercitato nell’adozione di un atto a contenuto generale relativo alla fissazione dei criteri di determinazione della misura dei canoni di concessione di beni del patrimonio indisponibile del Comune.
Alla luce di tale premesse non ritiene il Collegio che i precedenti della Cassazione, come interpretati dal Comune, siano idonei a negare la giurisdizione del G.A. e ad affermare quella del G.O. L’eccezione è quindi da respingere.
3. Ritenuta quindi la giurisdizione di questo Tar, prima di passare all’esame dei singoli motivi, appare necessario un chiarimento in punto di fatto.
La delibera impugnata è, nelle sue premesse, motivata anche con riferimento alle vicende passate.
In essa infatti si dà atto: che già nel 1990 il Consiglio comunale aveva fissato un aumento generalizzato dei canoni differenziati per zone e per destinazioni dei fabbricati (uso commerciale, di pubblico esercizio, di abitazione, di cinema, di teatro, di attività balneare nonché in ragione della gestione diretta da parte dei concessionari; che tali criteri (allegato A) hanno superato il vaglio di legittimità da parte del giudice amministrativo (sentenze nn. 484/93 e 4/97); che nel 1998 e nel 1999 (delibere nn. 55/98 e 114/99) detti criteri sono stati confermati; che, dovendosi provvedere alla rideterminazione dei canoni, è stata chiesta una perizia di stima all’U.T.E. (oggi Agenzia del territorio) che si è però dichiarato incompetente a provvedere a simili richieste dei comuni; nello stesso tempo l’Agenzia del territorio ha segnalato propri tecnici dipendenti che avrebbero potuto ricevere l’incarico in qualità di professionisti, previa autorizzazione dell’ufficio di appartenenza; che l’incarico è stato affidato ai due ingegneri, segnalati dall’Agenzia del territorio, i quali, non essendo dipendenti comunali ed essendo di elevata professionalità, davano garanzia di imparzialità; che la determinazione dei nuovi canoni doveva intervenire prima dell’approvazione del bilancio poiché la relativa entrata faceva parte integrante di quest’ultimo.
In particolare e con riferimento all’oggetto della presente controversia, nel provvedimento impugnato si legge che la nuova determinazione dei canoni, previa la valutazione offerta nelle due perizie dei tecnici di cui si condividevano i contenuti, tiene conto del “valore delle aree in concessione”, della “determinazione della congrua percentuale di redditività in relazione anche alle esigenze del bilancio comunale”, dei “criteri di diversificazione dei canoni da applicare per specifiche categorie dei beni in concessione”.
Per quanto attiene al secondo punto, la “percentuale di redditività” in rapporto ai valori delle aree ha considerato che “l’immobilizzo patrimoniale determina per il Comune…la necessità di ricorrere a onerosi finanziamenti necessari al piano degli investimenti” attraverso mutui al tasso medio del 6,5% o collocamento di B.O.C. al 5,5%; che “il rendimento dei B.O.T., criterio normalmente applicato come elemento di riferimento per la redditività, è attualmente del 5,135 % per i B.O.T. a 3 mesi e del 5,024 % per i B.O.T. annuali”; che “dall’osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma (Appendice statistica) si ricavano i seguenti rendimenti potenziali annui riferiti a zona di pregio” (Firenze, Bologna, Torino) variabili dal 6,6 % all’ 8,1 %; che “dalla relazione sul patrimonio immobiliare della Cassa nazionale ragionieri, che evidenzia dati relativi a diverse città e a diverse situazioni, si rilevano le seguenti percentuali di reddito” variabili dal 4 % al 6,2 %; che dalle perizie di stima redatte dai tecnici incaricati si ricavano percentuali di redditività specifica per gli immobili della Passeggiata a mare di Viareggio, pari all’8% per attività commerciale e al 2,8% per abitazioni; che la percentuale “media” di redditività (tra il 2,8% e l’8,1%) si può calcolare nel 5% del valore dei beni in concessione e che tale percentuale “appare equa e congrua sia in ragione dell’elevatissimo pregio delle aree, sia in ragione della utilità che dall’utilizzo delle stesse ne traggono i concessionari con particolare riferimento alle specifiche destinazioni….e alle diversificazioni” dei beni; che occorre altresì “tener conto delle forti necessità di bilancio collegate al piano degli investimenti e alla necessità di equilibrio della spesa corrente, come meglio specificato nelle analisi del nuovo bilancio in corso di esame e approvazione”, anche in relazione “all’ineludibile obiettivo, ribadito da molti anni da tutti i provvedimenti legislativi di finanza locale e di contenimento della spesa pubblica, del perseguimento del massimo equilibrio in bilancio”; che “le ragioni di bilancio” sono alla base della revisione dei canoni di concessione.
Per quanto attiene al terzo punto (diversificazione dei canoni per le diverse categorie dei beni), la delibera conferma nella sostanza le determinazioni precedenti (tabella A della delibera n. 295/90, delibere nn. 55/98 e 114/99), considerando che la diversa misura dei canoni tiene conto “della oggettiva diversità del vantaggio economico che il concessionario ricava, del diverso valore economico delle aree in concessione, del diverso grado di apprezzamento quanto alla valorizzazione e alle finalità di cui all’art. 1 del capitolato” e cioè lo sviluppo e l’incremento delle attività turistiche, balneari e commerciali, la valorizzazione della città e i miglioramento della qualità di vita dei cittadini e degli ospiti. La stessa delibera chiarisce anche che la modifica delle zone A1 e A2 è giustificata dal “diverso apprezzamento del valore degli esercizi che insistono nelle traverse a mare” e dalla considerazione che il “flusso dei residenti e dei turisti è costante ed elevato” in un determinato tratto “caratterizzato dalla presenza di locali prestigiosi”, mentre è minore in un altro tratto.
4. Ciò premesso, con il primo motivo il ricorrente censura che la perizia sul valore degli immobili è stata fatta da due professionisti e non dall’UTE, in violazione dell’art. 19 del capitolato del 1999 (delibera n. 114) che prevedeva che la rideterminazione dei canoni sarebbe dovuta avvenire “per categorie di beni in proporzione al valore dell’area in concessione, distinto da quello del fabbricato, determinato a mezzo di perizia U.T.E.”.
Il motivo è infondato.
Come si ricava dalla documentazione, una volta che l’Agenzia del territorio (ex UTE) si è dichiarata incompetente a svolgere siffatte valutazioni per gli enti locali (ed in effetti l’art. 42, comma 2, del d.p.r. n. 287/92 consente agli uffici del territorio di svolgere compiti di consulenza tecnica ed estimativa nei confronti delle sole proprietà immobiliari dello Stato) ed ha indicato propri funzionari tecnici che, a titolo di privati professionisti e previa autorizzazione della loro amministrazione di appartenenza, avrebbero potuto svolgere l’incarico, il Comune ha considerato che accedendo a tale offerta avrebbe comunque salvaguardato il principio della terzietà del perito, che non apparteneva ai ruoli dell’ente locale e che poteva garantire un’elevata professionalità; d’altra parte è lo stesso ricorrente che invoca il principio dell’ “imparzialità” che deve sorreggere tale stima e tale requisito deve ritenersi sussistente in un soggetto terzo rispetto al Comune. Inoltre le pressanti esigenze di definire il bilancio nei termini di legge (bilancio che non si sarebbe potuto formare in mancanza della previsione dell’entrata dipendente dalla revisione dei canoni concessori) hanno indotto il Comune ad avvalersi dei suddetti tecnici indicati dall’Agenzia del territorio, invece che ricorrere ad altra soluzione che avrebbe richiesto più tempo e che avrebbe impedito la sollecita redazione del bilancio. Di fronte ad un’esigenza così impellente non è illegittimo che il Comune si sia determinato nel modo suddetto, dandone conto nella motivazione dell’atto.
5. Con il secondo motivo si deduce che il Comune, a fronte dell’indisponibilità dell’UTE (ora Agenzia del territorio), avrebbe dovuto modificare il capitolato coinvolgendo i concessionari su una diversa determinazione dei canoni. La censura è infondata perché, a fronte della cennata indisponibilità, è possibile dare alla lettera dell’art. 19 un significato che consenta comunque alla disposizione di perseguire gli effetti voluti; questi sono quelli di pervenire ad una stima fatta da un organo terzo rispetto a Comune e dotato di elevata professionalità; la qualifica dei tecnici è tale da dare ampia garanzia e nessuna norma impone al Comune di coinvolgere i concessionari sia in un’inutile modifica del capitolato (che non risulta essere stato redatto con il coinvolgimento dei concessionari) sia in una diversa determinazione dei canoni che rientra nell’esercizio di poteri ampiamente discrezionali della p.a.
Sulla concorrenza dei principi ricavabili dall’art. 6 della legge n. 142/1990, dall’art. 7 della legge n. 241/90 e dagli artt. 32 e 33 dello Statuto comunale, che avrebbero, a detta del ricorrente, imposto la partecipazione dei concessionari al procedimento, si è già espresso il Consiglio di Stato (sentenza n. 342/2005) sostenendo che ogni apparente discordanza tra le citate norme è superata dall’art. 3 della legge n. 265/1999 che ha aggiunto all’art. 6, comma 2, della legge n. 142 cit. le parole “nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge n. 241” (e, in tal modo integrata, la disposizione costituisce ora l’art. 8 del t.u. n. 267/2000), così operando un collegamento tra lo statuto dell’ente locale e la legge n. 241 cit., attraverso il completamento e l’integrazione della previsione normativa della legge n. 142 con le disposizioni e i principi della legge n. 241; ne consegue che lo statuto comunale deve osservare i principi stabiliti dalla legge n. 241 circa la partecipazione degli interessati al procedimento; e quindi anche se le citate norme dello statuto comunale non recano una norma corrispondente a quella dell’art. 13 della legge n. 241, deve ritenersi che non sussisteva l’obbligo di dare avviso dell’apertura del procedimento che è sfociato nell’adozione di un atto amministrativo generale.
6. Nel terzo motivo, diffusamente illustrato, si censurano in sostanza le complesse modalità di determinazione dei canoni e si sostiene che acriticamente il Comune avrebbe recepito la stima dei tecnici che non sarebbe stata redatta correttamente.
La censura - a parte i profili di inammissibilità dedotti dal Comune sia perché finisce di impingere nel merito delle scelte della p.a., sia perché appare genericamente dedotta in quanto non si indicano quali diverse modalità si sarebbero dovute seguire, sia infine perché il ricorrente, titolare di una concessione sulla quale insiste un fabbricato a destinazione di abitazione e di bar, non ha titolo a dolersi delle determinazioni assunte in merito ad aree sulle quali insistono fabbricati con diversa destinazione (stabilimenti balneari, cinema, teatri, ecc.) – è comunque infondata.
Va premesso che la complessa procedura ha avuto riguardo a tutte le concessioni degli arenili di Viareggio e non è plausibile sostenere che le valutazioni avrebbero dovuto riguardare i singoli beni, che sono un numero considerevole.
La perizia di stima appare immune da vizi logici dal momento che, in primo luogo, considera prevalente il “fattore ubicazionale che sembra essere uguale per tutta l’intera Passeggiata a mare” rilevando che “Viareggio è famosa nel mondo per il Carnevale e per la Passeggiata a mare … che conserva un fascino esclusivo dovuto alla singolarità della posizione”. Tali caratteristiche necessariamente influenzano tutti gli insediamenti esistenti nella zona che si avvalgono della continua affluenza dei residenti e dei turisti con innegabili vantaggi economici per tutte le attività economiche (anche per il bar esistente nell’immobile del ricorrente); gli stessi benefici ricavano anche le abitazioni (anche quella del ricorrente), perché è certamente più piacevole risiedere in una zona di prestigio anziché in periferia.
I periti hanno poi consultato le agenzie immobiliari nonché taluni “professionisti scelti in relazione al fatto di esplicare la loro attività professionale prevalentemente nel comune di Viareggio”; hanno posto in evidenza come solitamente i valori dichiarati negli atti di compravendita “non corrispondono alla realtà in quanto la legge consente alcune facilitazioni”, mentre “nelle locazioni i valori dichiarati in atti sono quasi sempre reali” ma “molto diversi fra loro” anche per “l’incidenza di ristrutturazione a spese del conduttore”. Su tali considerazioni non vi è censura nel ricorso, mentre si contesta che sarebbero stati esaminati solo due preliminari di vendita.
Proseguendo nell’esame della stima, in presenza dei rilevati elementi non può ritenersi “fuorviante” che i tecnici abbiano inteso pervenire ad un valore unitario dell’area fondandolo sul fattore ubicazionale, perché tale fattore è del tutto plausibile quale presupposto di una stima e il criterio della media dei valori, recepito dal Comune nella sua delibera, attiene a una scelta discrezionale della p.a. che non può essere censurata se non per evidenti vizi logici che nella specie non ricorrono.
Il ricorrente contesta poi che i tecnici abbiano fatto anche riferimento a dati ricavati dall’Osservatorio del mercato immobiliare Nomisma, paragonando la Passeggiata a mare con alcune zone centrali di città come Napoli, Roma e Firenze. Ma anche tale criterio non è illogico se si considerano le caratteristiche di pregio della zona di Viareggio ed inoltre i periti hanno ricavato informazioni anche da altri dati (una rivista edita da Il Sole 24 Ore s.p.a. e l’Osservatorio immobiliare dell’Amministrazione finanziaria “che viene aggiornato semestralmente”); anche su questi ulteriori elementi di riferimento non c’è censura.
Nell’intento di pervenire alla determinazione “del più probabile valore di mercato attribuibile alle aree”, i periti hanno proceduto con metodo sintetico comparativo sui valori di mercato, integrato dal metodo del reddito ritraibile dagli immobili, essendosi considerato che il mercato della zona esprime di regola solo valori relativi alle costruzioni sovrastanti e che è stato necessario “procedere anche alla determinazione di un coefficiente in grado di quantificare l’incidenza dell’area sul valore dell’immobile sovrastante”. Tutto ciò impinge nel merito di valutazioni che il giudice amministrativo non può sindacare; né la parte si dà carico di fornire altri criteri diversi da quello, auspicato, di una valutazione singola e specifica della propria area avulsa dal contesto considerato.
7) Anche il quarto motivo presenta una complessa critica alle determinazioni che il Comune ha poi assunto sulla base della perizia di stima. Si contesta l’astrattezza dei criteri seguiti dal Comune nella individuazione della redditività, che sarebbe erroneamente riferita “al rendimento dei BOT, all’impegno finanziario dell’ente locale e ai rendimenti potenziali degli immobili di pregio”. Si contesta in sostanza la correlazione tra l’entità dei canoni e le esigenze di bilancio. Analoghe considerazioni si svolgono nel sesto motivo, nel quale si sostiene lo sviamento di potere perché il Comune avrebbe avuto a cuore solo le esigenze di bilancio, senza neppure indicare l’ammontare delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria della Passeggiata a mare e ponendo in sostanza l’onere a totale carico dei soli concessionari.
Le censure sono infondate, perché una corretta gestione finanziaria dei propri beni da parte del Comune risponde sia alla finalità delle concessioni, che è quella di sviluppare nell’interesse pubblico la zona di pregio e le attività economiche ivi insistenti per far sì che esse costituiscano un volàno per l’intera economia della città (Tar Toscana, I, n. 484/1993), sia alle esigenze del bilancio al fine di contenere il ricorso a mutui attraverso la valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili.
Né è conferente all’interesse pubblico che il Comune intende perseguire che esso sia tenuto a dar conto dell’ammontare delle spese, anche considerando che le finalità di sviluppo generale sopra ricordate giustificano ampiamente l’esercizio del potere discrezionale di determinazione dei canoni. Da ultimo va rilevato che il ricorrente non ha svolto nessuna critica al bilancio dell’ente, sì da dimostrare l’irragionevolezza della scelta in ordine ai canoni.
8) Nel quinto motivo si lamenta la carenza di motivazione in ordine alle diversificazioni operate dal Comune con riferimento alle varie categorie di beni e alla loro utilizzazione in concreto, se diretta o data in gestione a terzi. Il motivo è infondato.
L’ampia motivazione contenuta nel provvedimento impugnato dimostra che correttamente il Comune, pur partendo dal valore unitario calcolato dai periti, si è dato poi carico della diversità delle attività svolte e dell’uso degli immobili, differenziando correttamente la misura dei canoni in relazione a tali diversità.
9) In conclusione il ricorso non può essere accolto per l’infondatezza di tutti i motivi di censura. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Viareggio delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000,00 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 17 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott.ssa Marcella COLOMBATI - Consigliere, rel.
Dott.ssa Rita CERIONI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 10 MAGGIO 2005

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