| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 12 maggio 2005 n.
3655
Pres. Savo Amodio, Est. Panzironi
Telecom Italia spa c. Autorità Garante per la concorrenza
ed il mercato + altri |
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1) Concorrenza e mercato – Procedimento sanzionatorio
dell’AGCM – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità
anche per i clienti delle imprese interessate – Insussistenza
– Motivi.
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2) Giurisdizione e competenza – condotte
anticoncorrenziali – Deroga alla competenza dell’AGCM –
Deroga espressa – Necessità – in materia di telecomunicazioni
– Non sussiste – Conseguenze.
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3) Processo amministrativo – Sindacabilità
giurisdizionale dei provvedimenti dell’AGCM – Limiti.
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4) Concorrenza e mercato – Individuazione
del mercato rilevante – Distinzione tra utenza business
pubblica e privata – Insussistenza.
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5) Concorrenza e mercato – Posizione dominante
– Inconciliabilità con il meccanismo di gara – Insussistenza
– Ragioni.
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6) Concorrenza e mercato – Abuso di posizione
dominante – Obbligo, per Telecom, di presentare solo offerte
disaggregate, servizio per servizio – Illegittimità – Ragioni.
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7) Telecomunicazioni – OIR – Tariffa inderogabile
– Insussistenza – Ragioni.
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8) Concorrenza e mercato – Abuso di posizione
dominante – Attribuzione assoluta di responsabilità – autonomia
di comportamento – Necessità.
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9) Concorrenza e mercato – abuso di posizione
dominante – Procedimento sanzionatorio - Elemento soggettivo
– Mancato accertamento concreto dei rapporti di forza –
Carenza d’istruttoria.
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10) Concorrenza e mercato – Procedimento
sanzionatorio – Strategia commerciale unitaria – Comminazione
di due sanzioni – Illegittimità.
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1) In materia di procedimento sanzionatorio
da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
la comunicazione di avvio dell’istruttoria prevista dall’art.
14 della L. 287/90 non può ritenersi estesa anche agli eventuali
clienti delle imprese interessate (in ipotesi la generalità
dei consumatori), in quanto manca per gli stessi un interesse
qualificato alla conoscenza o alla partecipazione al procedimento
antitrust, che ricorre solo in capo alla società sottoposta
all’accertamento ed ai soggetti che denunciano le condotte
abusive. Né tantomeno può ritenersi applicabile l’art. 7
della L. 241/90 poiché, secondo il principio generale lex
specialis derogat generali, nella fattispecie deve applicarsi
la specifica normativa antitrust.
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2) Le deroghe alla competenza generale antitrust
devono essere espressamente previste da una legge, come,
ad esempio, nel settore bancario, affidato, anche sotto
tale profilo, al controllo della Banca d’Italia. Pertanto,
la regolazione del settore delle telecomunicazioni e la
relativa previsione di una specifica Autorità Garante non
esclude l’applicabilità della L. 287/90 e la competenza
della AGCM per la repressione dei comportamenti distorsivi
della concorrenza. Peraltro, data la peculiarità del settore,
che importa una disciplina speciale della posizione dominante
delle imprese che vi operano, è indispensabile l’apporto
tecnico dell’AGCom, sia tramite la formulazione del parere
nel procedimento di accertamento delle sanzioni, sia tramite
l’adozione della regolamentazione di settore che incide
nelle fattispecie distorsive concorrenziali.
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3) Il giudizio del giudice amministrativo
nei confronti dei provvedimenti dell’AGCM è di tipo impugnatorio,
potendo questi sindacare con piena cognizione i fatti oggetto
dell’indagine ed il processo valutativo mediante il quele
l’Autorità applica al caso concreto la regola individuata.
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4) È legittima l’individuazione, effettuata
dall’Autorità Garante, di un unico mercato rilevante per
l’intera utenza business, comprensivo di quello pubblico
e privato, in quanto la tipologia contrattuale cui si fa
ricorso per la fornitura del servizio non costituisce elemento
decisivo per la delimitazione di due mercati diversi.
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5) L’esistenza di un meccanismo di gara,
come garanzia di par condicio dei concorrenti, non esclude
che possa esservi un soggetto in posizione dominante nel
mercato di tale servizio, essendo la gara solo una specifica
modalità di acquisto del servizio. Un’affermazione contraria
porterebbe ad escludere, per definizione, l’intero settore
delle gare dall’applicazione delle norme della L. 287/90,
in contrasto con il principio di generale applicabilità
delle norme antitrust.
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6) Il principio, affermato dall’AGCM, per
cui Telecom Italia sarebbe obbligata a presentare solo offerte
disaggregate, servizio per servizio, danneggerebbe la società
nella competizione nell’ambito della grande clientela affari
che richiede prestazioni complesse su progettazioni individualizzate,
sia essa pubblica o privata, interessata unicamente al prezzo
globale e decidendo in base ad esso e all’affidabilità dell’offerente.
Inoltre, ove Telecom dovesse astenersi al vincolo di presentare
solo offerte disaggregate, servizio per servizio, secondo
il prezzo prefissato e pubblico dell’Offerta di Interconnessione
di Riferimento, sarebbe esclusa in partenza da tutte le
gare pubbliche (essendo la sua offerta conoscibile ex ante)
e penalizzata in termini di competitività nel settore dei
clienti privati.
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7) Non è rinvenibile una norma che imponga
l’assoluto rispetto dell’Offerta di Interconnessione di
Riferimento, né che la configuri come tariffa inderogabile
da parte dell’operatore dominante; la configurazione dell’offerta
di interconnessione come prezzo fisso stabilito ex ante
è, inoltre, priva di logica e ragionevolezza in quanto se
Telecom fosse obbligata al pedissequo rispetto dell’Offerta
di Interconnessione di Riferimento (anche nei rapporti con
la clientela business, sia pubblica che privata), non potrebbe
esistere un mercato concorrenziale, con grave danno per
i consumatori. Tale interpretazione sarebbe per di più in
contrasto con le direttive europee.
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8) Un’attribuzione assoluta di responsabilità
per l’abuso di posizione dominante presuppone una totale
autonomia di comportamento a fronte di una posizione contrattuale
del cliente del tutto subordinata a quella dell’operatore.
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9) Al fine dell’accertamento dell’elemento
soggettivo dell’illecito di abuso di posizione dominante,
l’autorità, a fronte di un cliente “forte”, deve chiedersi
quale effettivo rilievo ha la domanda rispetto all’offerta
in quel settore, accertando in concreto i reali rapporti
di forza e, conseguentemente, la consistenza della posizione
dominante. Pertanto è illegittima la condotta dell’Autorità
la quale, omettendo di effettuare tale indagine, non ha
considerato che la Grande Clientela Affari, a differenza
degli altri clienti, stabilendo le regole della negoziazione
(in quanto ricorre a vere e proprie gare o all’intermediazione
di società di consulenza e servizi) ed il contenuto qualitativo
e quantitativo del contratto, ha un potere negoziale così
rilevante da determinare un significativo indebolimento
della forza contrattuale dell’operatore dominante.
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10) È illegittima la comminazione di due
distinte sanzioni per una condotta che, seppur si realizzi
attraverso l’imposizione di clausole contrattuali fidelizzanti
del cliente e la proposta di condizioni economiche e tecniche
non replicabili dagli operatori concorrenti, denota una
strategia commerciale unitaria volta ad escludere dal mercato
gli operatori alternativi.
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FEDERICO
MARINI BALESTRA
(Avvocato Funzionario Agcom)
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| Nota alla sentenza
22 febbraio 2005, nr. 3655/05, Tar Lazio, sez.I, Telecom
Italia/Agcm et al..
| Con
questa sentenza –al di là del forte dato
economico del destino della sanzione di
152 milioni di euro (la maggiore mai irrogata
ad una singola impresa nel contesto della
legge 287/90)- il Tar Lazio si fa carico
di affermare alcuni punti fermi nel rapporto
tra disciplina generale antitrust, normativa
di settore in materia di Tlc e norme generali
in materia di provvedimento amministrativo,
inquadrando l’organismo di Piazza Verdi
nel più generale contesto ordinamentale
nazionale. Questa sentenza fornisce anche
alcuni spunti più generali sul ruolo del
controllo giurisdizionale[1] nell’attività
di Regolatori ed Autorità Antitrust.
Riassumendo in breve la questione in causa
a vantaggio della chiarezza di questa nota,
la società ricorrente ha impugnato la delibera
16 novembre 2004, nr.A351, con la quale
l’Authority Antitrust (Agcm), previo parere
dell’Authority di settore (Agcom)[2], aveva
accertato, nell’ambito del mercato business
di servizi di fonia fissa, l’esistenza di
pratiche vietate di retention e win back
dei maggiori clienti, sub specie di clausole
di esclusiva, clausole fidelizzanti, clausole
inglesi (ossia di automatico adeguamento
al miglior prezzo sul mercato) e di condizioni
economiche non replicabili sul mercato dai
propri concorrenti con violazione del principio
di parità interna-esterna affermato dall’Autorità
di settore[3].
In particolare l’Antitrust, su sollecitazione
di alcuni competitor, aveva analizzato il
comportamento della soc.Telecom Italia nell’ambito
della gara pubblica (cd. “Consip 2”) tenutasi
nel 2002 per l’affidamento del servizio
di fonia e di connettività IP (cd. “Lotto
A”) delle amministrazioni pubbliche gestita
dalla soc.Consip spa[4], contractor unico
a nome del Ministero dell’Economia, ed in
generale tutti i suoi comportamenti nel
mercato di riferimento nel triennio 2001-2003.
La conclusione era stata che le condotte
evidenziate fossero state poste nell’ambito
di una strategia unitaria volta ad escludere
i concorrenti dal mercato ed a consolidare
la propria posizione storica nel mercato
finale.
Il parametro chiave dell’analisi era stato
il cd “listino d’interconnessione” 2002
di Telecom Italia[5], ossia il listino prezzi
che la stessa Telecom Italia pratica ai
suoi concorrenti nell’acquisto di servizi
intermedi di Tlc. È noto infatti che, in
assenza di una perfetta replicabilità delle
infrastrutture dell’ex incumbent fisso,
i suoi concorrenti sono costretti ad acquistare
elementi di rete e servizi intermedi al
fine di poter commercializzare i propri
servizi finali agli utenti. In tal modo
Telecom Italia si ritrova -oltre che a concorrere
nel mercato finale con gli operatori alternativi-
ad essere il loro fornitore di input essenziali.
Tutto questo meccanismo –lasciato in linea
di principio alla negoziazione commerciale-
è però altamente regolato e vigilato dall’Agcom[6],
alla quale spetta anche di evitare che vengano
commercializzate offerte sottocosto alla
clientela finale. In altri termini, è severamente
proibito all’ex incumbent di approfittare
delle proprie economie di scala tramite
prezzi predatori. Evidentemente il parametro
di verifica dei prezzi finali è (o forse
fino ad oggi è stato…) il costo dei relativi
input, come riportati appunto nel listino
d’interconnessione.
Secondo la prospettazione dell’Agcm la soc.Telecom
Italia aveva proposto, al fine di aggiudicarsi
la commessa pubblica, sconti personalizzati
del tutto estranei ad una logica di redditività;
in particolare le condizioni economiche
non erano –“listino alla mano”- replicabili
dai competitor.
Tutto ciò era sufficiente a dimostrare un
intento escludente ai sensi dell’art.3 della
legge 287/90 nel mercato dell’utenza affari
di servizi di Tlc di rete fissa. La conclusione
dell’istruttoria ha portato dunque da un
lato all’irrogazione di due sanzioni pecuniari
(entrambe di 76 milioni di euro, rispettivamente
per l’applicazione di condizioni contrattuali
vietate e per la violazione del principio
di parità interna-esterna) e dall’altro
all’approvazione di alcune misure di ri-equilibrio
pro futuro.
Tra le questioni generali sollevate dalla
Ricorrente avanti al Tar Lazio merita qualche
osservazione la conclusione del Giudice
sul rapporto tra le leggi 287/90 e 241/90
(erano in discussione le eventuali modalità
di partecipazione degli utenti al procedimento),
in cui si afferma che, oltre a non esistere
alcun interesse qualificato del consumatore
nell’ambito del procedimento antitrust,
esso deroga in ogni caso -in virtù del brocardo
“lex specialis derogat generali”- alla legge
generale sul procedimento amministrativo
seguendo le regole proprie fissate dalla
legge 287/90 in ragione dello specifico
interesse in gioco. Altro aspetto ha riguardato
la vexata quaestio del rapporto tra le competenze
generali antitrust dell’Agcm e quelle settoriali
dell’Agcom. Si ricorderà infatti che l’art.20
della legge 287/90, che riservava l’applicazione
della medesima legge nel settore delle comunicazioni
all’ex Garante della radiodiffusione, è
stato abrogato dalla legge istitutiva dell’Agcom
con conseguente estensione dell’ambito dell’Agcm.
Il Tar, richiamando precedente giurisprudenza[7],
ha affermato che è erroneo parlare di competenza
antitrust settoriale in capo all’Agcom,
alla quale spetta non a caso il potere di
rilasciare un parere tecnico nell’ambito
dei procedimenti Agcm che interessino il
suo ambito di competenza regolamentare.
Infatti la competenza dell’Agcm nella tutela
dell’interesse rilevante della tutela del
mercato è generale e non soffre che deroghe
espresse, come nel caso del settore bancario.
A parziale ri-equilibrio di questa affermazione
(ed a dimostrazione della difficoltà di
armonizzare le competenze delle due Authorities
che spesso nel passato hanno dato vita a
veri e propri conflitti[8]) la Corte ritiene
però che in materia si debba parlare di
“competenze parallele” e non di separazione
netta ed assoluta tra le diverse funzioni
svolte. In altri termini il giudice ha sottolineato
l’interdipendenza tra la regolazione di
settore e l’applicazione del diritto della
concorrenza, al fine di trovare un equilibrio.
Alla base di questa affermazione l’esigenza
–richiamata dalla stessa normativa comunitaria[9]-
che le due Autorità lavorino “in tandem”,
valorizzando il rispettivo bagaglio tecnico.
In tal senso non sono ammissibili affermazioni
di competenze “esclusive” di una o dell’altra,
ma è necessario un raccordo ed una sinergia[10].
Punto correlato con il precedente è la supposta
violazione delle regole specifiche in materia
di identificazione del mercato rilevante
nel settore delle comunicazioni. È da ricordare
che con il Dlgs. 259/03 sono state recepite
nel nostro ordinamento le nuove direttive
comunitarie che, al fine di “imbrigliare”
la discrezionalità dei Regolatori interni,
si fanno carico di disciplinare puntualmente
il procedimento di analisi di mercato e
di individuare, tramite atto della Commissione[11],
i mercati in cui si presuppone giustificato
un intervento regolamentare ex ante in supplenza
delle ordinarie regole a tutela della concorrenza.
Secondo la Ricorrente la normativa regolatoria
di matrice comunitaria è vincolante per
tutte le Autorità nazionali che si cimentino
con il mercato delle Tlc.
In particolare, la mancata applicazione
della nuova normativa avrebbe condotto l’Agcm
ad un’identificazione “antica” del mercato
con conseguente travisamento della posizione
di dominanza di Telecom. Secondo la Ricorrente
infatti il mercato business andrebbe sezionato
in al meno due sottoinsiemi: le gare private
e quelle pubbliche. Queste ultime differirebbero
infatti dalla prime per una serie di elementi
quali: la posizione della stazione appaltante
Consip nel sistema delle commesse pubbliche
e la rigidità contrattuale che contraddistingue
il settore degli appalti pubblici. Altra
distinzione necessaria sarebbe poi, nell’ambito
delle utenze private, tra grande utenza
affari (cd.GCA) e “normali” utenze business[12].
I primi sono infatti titolari di una forte
posizione contrattuale che li porta a negoziare
in modo personalizzato, come dimostrato
dalla stessa prassi operativa di Telecom
che inserisce nei contratti delle utenze
GCA anche rapporti di consulenza o collaborazione,
mentre agli altri non è riconosciuta alcuna
variabile se non l’adesione alle formule
tariffarie standard.
Su questa censura il Tar ha ritenuto di
non accogliere le motivazioni della Telecom,
pur –contrariamente a quanto affermato dalla
difesa erariale- reputandosi competente
alla verifica sulla cd. "attività di contestualizzazione”
della norma generale al caso particolare
operato dall’Agcm. In altri termini il giudice
ha ritenuto attività di legittimità –e non
di merito- la verifica sull’analisi di mercato
operato dall’organo amministrativo. Ha così
confermato l’esistenza dei seguenti mercati
a monte: interconnessione; accesso e linee
affittate; oltre che dei seguenti mercati
finali: servizi di accesso alla rete fissa;
servizi di fonia; servizi dati; servizi
di accesso internet. Sul punto è da notare
che, contrariamente a quanto affermato in
sentenza, al meno i servizi dati e di accesso
internet a banda stretta probabilmente non
trovano collocazione nella Raccomandazione
dei mercati rilevanti sovra-citata. Da notare
che nella sentenza vengono smentite le asserzioni
della Telecom in merito all’esistenza di
rilevanti diversità nei servizi offerti
alle diverse categorie di utenti business
e che, in particolare, sono risultati esistenti
accordi di partnership anche con clienti
di piccole dimensioni. Altro aspetto che
è stato ritenuto decisivo per non accogliere
la partizione suggerita da Telecom è che
in realtà la pretesa “ineluttabilità” della
domanda integrata di servizi da parte dei
grandi clienti è in fatto smentita dal frequente
ricorso a forniture multioperatore, in cui
ciascuno operatore interessato fornisce
solo alcuni servizi particolari. Sulla base
di questi elementi la distinzione del mercato
in base alle dimensioni aziendali –pure
ammissibile in base alla prassi della Commissione
e del resto considerata in via teorica dalla
stessa Agcm[13]- non appare funzionale nel
caso di specie ad inficiare in toto l’istruttoria.
Non è apparsa altresì condivisibile l’affermazione
della Ricorrente per cui la gara Consip
costituirebbe un mercato a sé. L’unico precedente
infatti –relativo ai buoni pasto[14]- prendeva
in considerazione un’ipotesi diversa, in
cui era la stessa gara ad essere stata falsata
tramite comportamenti anticompetitivi dei
partecipanti.
In materia di gare pubbliche è interessante
l’affermazione del Collegio per cui non
è sufficiente l’esistenza di una procedura
concorsuale ed il conseguente principio
della par condicio per escludere gli effetti
di una posizione dominante e la verifica
ex lege 287/90[15]. Infatti correttamente
si pone in rilievo che la dominanza consiste
nel potersi comportare senza dare rilievo
ai concorrenti ed ai consumatori: questa
indifferenza può giocare anche quando entra
“in campo” il player forte in una gara,
ove si trova in una posizione potiore rispetto
agli altri.
L’elemento che invece qui gioca a favore
di Telecom è che non è del tutto vero che
nella gara Consip sia l’operatore dominante
il più forte. Il Collegio infatti –sulla
base delle caratteristiche del sistema Consip-
nota l’esistenza di un forte coutervailing
buyer’s power in grado di riequilibrare
a tutto vantaggio dell’utente la situazione.
Per cui in parte viene meno la totale autonomia
della soc.Telecom nell’imposizione di clausole
negoziali: nella delibera invece emergerebbe
una situazione dell’utente del tutto schiacciata
sul tipo della contrattazione per adesione.
La documentazione allegata dalla Ricorrente
dimostra vice versa –anche in settori diversi
dalle Tlc e per clienti diversi- che la
stazione appaltante stabilisce le regole
della negoziazione (ricorrendo tra l’altro
a consulenti specializzati ed a procedure
complesse di selezione del fornitore), mettendo
così in dubbio la possibilità di parlare
di adesione ad un contratto stabilito unilateralmente
dal fornitore del servizio. In effetti ci
sono evidenze in casi simili che nella maggior
parte dei casi è il cliente stesso –quando
non ricorre a società di consulenza ad hoc-
a formulare il contenuto negoziale, tramite
veri e propri capitolati.
Sotto questo aspetto esistono dunque delle
peculiarità di quel tipo di utenza che –anche
se non in grado di identificare un mercato
specifico[16]- vanno comunque tenute in
considerazione, non essendo ininfluenti
al vaglio di legittimità dell’istruttoria,
sub specie di completezza.
Il Collegio ritiene dunque che la mancata
considerazione di queste specificità abbia
condotto l’Agcm ad un travisamento dei fatti
ed a una scorretta valutazione dell’elemento
soggettivo della soc.Telecom, in particolare
nelle supposte azioni di retention e di
winback operate nei confronti della clientela
business di maggiori dimensioni. Il provvedimento
è dunque illegittimo in parte qua per difetto
d’istruttoria perchè l’Agcm ha omesso di
verificare il reale stato di forza tra la
domanda e l’offerta, sposando invece un
criterio astratto di dominanza, quasi presunta
in base alla quota di mercato detenuta dalla
Ricorrente nel mercato de qua.
Questa prima conclusione impatta anche sul
divieto imposto alla Ricorrente di presentare
offerte integrate tarate, anche da un punto
di vista economico, sul tipo di esigenze
del cliente.
In altri termini emerge dallo spirito della
sentenza che il “listino d’interconnessione”
ed il relativo criterio di disaggregazione
economica servizio per servizio non sono
sempre applicabili e che, in alcuni casi,
economie di scala ed evoluzioni tecnologiche
possono portare a prezzi differenti e più
bassi, anche alla luce di eventuali recuperi
dovuti alla durata pluriennale dei contratti
oggetto di gara (che per la Consip hanno
come durata massima 30 mesi).
Secondo la Corte il preteso obbligo per
la soc.Telecom Italia di presentare solo
offerte disaggregate servizio per servizio
provoca un ingiustificato danno nella competizione
sul mercato delle utenze grandi business,
le quali richiedono prestazioni personalizzate
con parametro l’unico prezzo globale. Tra
l’altro, la disaggregazione e lo stretto
vincolo del “listino” comporterebbe la conoscibilità
ex ante delle offerte di Telecom da parte
dei concorrenti, con evidente penalizzazione
in sede di procedura concorsuale.
Ma il Collegio si spinge anche più in là
definendo la natura giuridica del “listino”.
Esso infatti–diversamente da quanto ritiene
gran parte della dottrina- non è configurabile
alla stregua di una tariffa amministrata
–come noto esclusa in nuce dalla liberalizzazione
del mercato-ma è un prezzo medio, come tale
non assumibile quale parametro assoluto.
Infatti il costo del “listino” -essendo
unico sull’intero territorio nazionale-
non può tenere in considerazione elementi
tecnici (ad es.caratteristiche ed età dell’impianto)
e di mercato (ad es.maggiore redditività
delle aree urbane) e dunque di regola riporta
valori superiori ai costi di un operatore
efficiente che non è obbligato a servire
l’intero territorio nazionale in virtù degli
obblighi di servizio universale ricadenti
sulla soc.Telecom Italia. Tra l’altro –proprio
al fine di ottimizzare i costi dell’ex incumbent,
limandone le inefficienze- la normativa
comunitaria impone una particolare metodologia
di calcolo[17] che serve a simulare una
situazione di operatore efficiente che entra
nel mercato con la migliore tecnologia disponibile.
Questa metodologia non è ancora applicata
dall’Agcom a regime.
Ragionando altrimenti si deducerebbe che
nel mercato operano imprese libere ed un
operatore obbligato invece ad un regime
tariffario, tra l’altro con prezzi pressoché
identici perché frutto dello stesso “listino”.
Da ciò deriva che, pur nel rispetto generale
dei prezzi del “listino”, del test di prezzo
fissato dalla delibera Agcom 152/02/Cons
e del generale divieto di pratiche escludenti,
la soc.Telecom possa presentare delle offerte
globali, all’interno delle quali abbia operato
–secondo le proprie strategie- degli aggiustamenti,
anche in considerazione della durata temporale
delle offerte. Questi ultimi “aggiustamenti”
però non possono essere ritenuti juris et
de jure vietati ed indice di una strategia
anticoncorrenziale.
Infatti l’adozione di metodologie contabili
più adeguate da un punto di vista economico
può portare a verificare il rispetto della
normativa antitrust, anche al di fuori del
parametro del “listino”. Su questo aspetto
il giudizio della Corte appare ingeneroso
con l’Agcom, la quale ha già da anni predisposto
un calendario[18] per il progressivo affinamento
delle metodologie contabili, su cui certo
non si può rischiare un “salto nel buio”,
attese le evidenti complicazioni sia teoriche
che pratiche di costruzione dei modelli
di calcolo. Altro aspetto che –a parere
della Corte- inficia la validità del “dogma
del listino d’interconnessione” è la constatazione
che sono già presenti sul mercato delle
alternative tecniche più convenienti rispetto
all’interconnessione alla rete di Telecom
Italia, e che dunque la dipendenza nei confronti
degli input intermedi dell’ex incumbent
si atteggia sempre come più recessiva: quest’ultima
affermazione, che tiene in considerazione
le innovazioni tecnologiche introdotte dalle
tecnologie wireless e dal Voip ed il grosso
successo dell’Unbundling del Local Loop,
non valuta però –a mio avviso- la drastica
riduzione degli investimenti degli operatori
alternativi di rete fissa registrata nel
corso del 2004 (-50%)[19] che rischia di
rallentarne l’infrastrutturazione.
Queste asserzioni della Corte pongono in
dubbio -anche pro futuro- la logica della
disaggregazione, insita nel sistema dei
“listini”, seguita dalle due Autorità al
fine di verificare l’assenza di sussidi
incrociati e di sottocosto nelle pratiche
commerciali dell’ex incumbent. Un aspetto
si cui forse il Giudice non si è soffermato,
ma che è meritevole di nota, è che la pratica
dei “listini” soddisfa anche un’esigenza
di certezza e prevedibilità delle spese
da parte degli stessi concorrenti, per i
quali è fondamentale poter preparare business
plan attendibili con un certo orizzonte
temporale[20]. Dal testo della sentenza
appare invece il suggerimento di una verifica
“giorno per giorno”, che comporta certo
un incremento delle attività amministrative
del Regolatore ed un discreto tasso di aleatorietà.
Con queste osservazione la Corte ha ritenuto
nel merito corretta l’analisi svolta sulla
non replicabilità dell’offerta Consip. In
particolare l’istruttoria è apparsa esauriente,
e tra l’altro suffragata da elementi di
prova[21] che indicano la piena consapevolezza
del sotto-costo da parte della dirigenza
di Telecom Italia per lo meno per alcuni
servizi.
Quanto invece all’analisi su alcuni pacchetti
tariffari rivolti all’utenza business “normale”
–ulteriore elemento sintomatico secondo
l’Agcm del comportamento complessivamente
abusivo della soc.Telecom Italia- la Corte
censura lo scostamento, senza adeguata istruttoria,
rispetto al parere dell’Agcom. In quest’ultimo
infatti si faceva presente che tali offerte
erano state autorizzate proprio dal Regolatore
dopo l’imposizione di alcune modifiche idonee
a riportare i prezzi nell’alveo della replicabilità
da parte dei concorrenti. Un’ulteriore elemento
di metodo censurato dalla Corte è stato
l’uso fatto da parte dell’Agcm della delibera
Agcom nr. 152/02/Cons in materia di parità
di trattamento. In particolare, non è stata
posta in debita considerazione il parametro
del “competitore efficiente”, ossia di colui
che compra i servizi di Telecom Italia in
maniera ottimale e diversificata in base
alle proprie esigenze.
Della complessa attività istruttoria dell’Agcm
rimane in piedi dunque la sola valutazione
sulla non replicabilità del “listino Consip”,
mentre gli altri elementi assunti a base
della decisione sono inficiati da un’erronea
impostazione attività istruttoria.
Analogo difetto di istruttoria è ravvisabile
nella parte relativa all’esame delle proposte
offerte[22] da Telecom Italia per elidere
gli effetti dei propri comportamenti.
In particolare tale proposte sono state
ritenute valide dall’Agcom e dalla metà
degli operatori intervenuti nel procedimento,
tra cui l’originario autore del reclamo,
Albacom spa.
Nel parere dell’Agcom tra l’altro si sottolinea
la loro utilità ad accelerare una competizione
“facility based”, ossia tra infrastrutture
alternative, anche al di là di quanto previsto
dall’attuale quadro normativo. La Corte
dunque non concorda con la limitante ed
immotivata affermazione Agcm che si tratti
di misure con effetti solo futuri, sposando
dunque l’entusiastica valutazione fattane
da parte del Regolatore di settore.
Ultimo aspetto affrontato dal Giudice sono
state le sanzioni irrogate. Alla luce di
quanto sovra-sintetizzato –specie in materia
di contropotere negoziale dei grandi clienti
business- la Corte ha escluso la sussistenza
della “gravità estrema” dei comportamenti
attribuiti alla soc.Telecom Italia, in quanto
non è stata dimostrata la sua esclusiva
paternità delle clausole restrittive e l’elemento
soggettivo; ciò perché la ricorrente non
godeva di una posizione di dominanza tale
da consentirgli l’imposizione di alcunché
al cliente. Tra l’altro tale riduzione dei
prezzi ovviamente non danneggia i clienti.
La quantificazione delle sanzioni (pari
a circa l’1% del fatturato di Telecom Italia)
ha risentito dunque del vizio dell’istruttoria
e del difetto di motivazione per aver sottovalutato
gli impegni correttivi offerti dalla Parte.
Altro aspetto censurato è stata la comminazione
di due distinte sanzioni (una per i comportamenti
e l’altra per la mancata replicabilità delle
offerte), a fronte di quello che la stessa
Agcm ha riconosciuto trattarsi di una strategia
commerciale unitaria.
La conclusione è dunque che l’Agcm, sulla
base dell’unica parte del suo provvedimento
che rimane in piedi –la non replicabilità
da parte dei concorrenti del “listino Consip”-
dovrà procedere ad una ri-parametrazione
dell’unica sanzione, anche alla luce dei
benefici derivanti dagli impegni offerti
in sede di procedimento dalla soc.Telecom
Italia.
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Si noti che oggi il cd. “diritto di ricorso”
avverso le decisioni dei Regolatori nazionali
è previsto esplicitamente dal nuovo quadro
normativo comunitario all’art.4, direttiva
“quadro”.
[2] Delibera 385/04/Cons. A dire il vero
la stessa Agcom aveva contestato alla soc.Telecom
Italia in merito alla gara Consip nr.2 il
rispetto del divieto di sottocosto, ma quel
procedimento è stato poi archiviato per
ragioni procedurali. [3] Delibera 15 maggio
2002, nr.152/02/Cons. Questo principio in
estrema sintesi postula l’applicazione del
“listino d’interconnessione” anche alle
divisioni commerciali della soc.Telecom
(criterio della separazione “divisionale”).
[4] È da notare che la stessa Consip, prima
dell’aggiudicazione, ha richiesto alla soc.
Telecom chiarimenti sui prezzi bassi, accettandone
le giustificazioni.
[5] approvato dall’Agcom con delibera 27
febbraio 2003, nr.2/03/Cir.
[6] Si vedano da ultimo gli artt.40-52 del
codice delle comunicazioni elettroniche,
Dlgs. 259/03.
[7]Cons. di St., VI sez., nr.2869/02, e
Cons. di St., VI sez., nr.5640/02.
[8] Per tutte, si ricordi il caso Seat/Tmc.
[9] Inter alia, art.3, direttiva “quadro”.
[10] Di cui però non sono chiare le modalità
operative, salvo quanto stabilito dalla
nuova normativa comunitaria in materia di
analisi di mercato. Da ricordare che nello
scorso gennaio 2004 è stato siglato un accordo
di collaborazione tra le due Istituzioni.
[11] Raccomandazione 11 febbraio 2003, nr.
311.
[12] Sul punto si veda il paragr.63 delle
Linee direttrici della Commissione sulle
analisi di mercato.
[13] Ma esclusa dall’Agcom nel suo parere.
[14] Cons. di St., VI sez., nr.926/05.
[15] Tra l’altro il Consiglio di Stato nel
suo parere reso all’Agcom in data 30 aprile
2004 ha sottolineato che l’Agcom ha pieno
titolo per esercitare i propri poteri di
vigilanza, ed eventualmente sanzionatori,
anche nei confronti degli atti e comportamenti
posti in essere nell’ambito dei procedimenti
di gara che interessano lo specifico mercato
delle Tlc.
[16] Come sottolineato dall’Agcom nel suo
parere.
[17] Cd. “costi incrementali di lungo periodo”.
[18] In particolare si è, conformemente
con le prassi comunitarie, stabilito lo
step intermedio dei costi correnti.
[19] Vd pag.92 della Relazione Annuale dell’Agcom
del 30 giugno 2004.
[20] Tanto è che l’Agcom ha predisposto
un sistema di verifica pluriennale.
[21] In sede di ispezione è stata sequestrata
una simulazione interna di Telecom che dimostra
la non replicabilità.
[22] Si tratta in sintesi di: costituzione
di un comitato di controllo misto per la
vigilanza sulle relazioni negoziali; regole
per assicurare la replicabilità delle offerte
business; interventi per migliorare il quadro
competitivo; misure per accelerare la concorrenza
nel mercato dell’accesso. Come osservato
dall’Agcom si tratta di misure che in gran
parte si sovrappongono alle attività istituzionali
del Regolatore.
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