| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 maggio 2005
n. 2054
R. Potenza Pres. f.f. L.A.O. Spiezia Est.
Cytyc Italia s.r.l. (Avv.ti A. Fornari, E. Caramori e G.
Vercellis) contro l'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (Avv.
D. Iaria) e nei confronti di A. Menarini Industrie Farmaceutiche
Riunite s.r.l. (Avv. D. Rigacci) |
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Giurisdizione a competenza – Controversie
relative all'affidamento di lavori, forniture e servizi
per importi inferiori alla soglia comunitaria - Art. 7 della
legge n. 205/2000 – Inapplicabilità – Giurisdizione del
Giudice Ordinario – Sussiste - Art. 3, comma 1 ter, del
decreto L.vo 19.6.1999 n. 229 - Attività contrattuale delle
Aziende sanitarie - Appalti di lavori, forniture e servizi
sotto soglia - Incide su posizioni di diritto soggettivo
pieno tutelabili innanzi al giudice ordinario
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È esclusa la giurisdizione amministrativa
per le controversie relative all'affidamento di lavori,
forniture e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria:
infatti in tale ipotesi l'ente appaltante non sarebbe 'tenuto'
nella scelta del contraente all'applicazione dei procedimenti
di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale quindi non risulterebbe applicabile per tali controversie
l'art. 7 della legge n. 205/2000. Inoltre ai sensi dell'art.
3, comma 1 ter, del decreto L.vo 19.6.1999 n. 229, le Aziende
sanitarie agiscono mediante atti di diritto privato ed i
contratti di fornitura di beni e servizi il cui valore sia
inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria
in materia 'sono appaltati o contrattati direttamente secondo
le regole di diritto privato indicate nell'atto aziendale';
da tale premessa di regime normativo sostanziale consegue,
quindi, che tale attività contrattuale incide su posizioni
di diritto soggettivo pieno tutelabili innanzi al giudice
ordinario. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per
difetto di giurisdizione
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 159/2004 proposto da
CYTYC IALIA S.r.l., con sede in Milano, in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli
avv.ti Alberto Fornari di Parma, Enrico Caramori di Milano
e Giancarlo Vercellis di Firenze, presso lo studio di quest'ultimo,
Via Bonifacio Lupi n. 14 domiciliata;
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contro
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- l'Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dall'avv. Domenico Iaria in Firenze domiciliata in Via de'
Rondinelli n. 2;
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e nei confronti di
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.,
con sede in Firenze, in persona del rappresentante legale,
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Rigacci nel cui studio
in Firenze in Via de' Rondinelli 2 è domiciliata;
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PER L' ANNULLAMENTO, previa sospensione,
della determinazione dirig. 7.11.2003 n. 111 con cui il
direttore della Unità operativa Organizzazione Risorse di
beni e servizi della A.U.S.L. 10 di Firenze ha disposto
l'aggiudicazione a favore della controinteressata del lotto
n. 33 (1 sistema automatico per preparati citologici in
strato sottile) nell'ambito dell'appalto concorso per la
fornitura in locazione pluriennale di sistemi analitici
per i laboratori, i centri trasfusionali, rianimazioni e
anatomie patologiche (indetto con determ. dirig. 24.12.2002
n. 534) e delle allegate tabelle di valutazione parziale
delle offerte, nonché, ove occorra, dell'art. 16 del Capitolato
speciale relativo alla locazione di sistemi analitici per
i laboratori e di ogni altro atto o provvedimento connesso.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.U.S.L. 10
di Firenze e della controinteressata;
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle
parti;
Vista l'ordinanza cautelare n. 138/2004, adottata il 28.7.2004,
con cui veniva respinta l'istanza di sospensione dei provvedimenti
impugnati.
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore designato il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 febbraio 2005, gli avv.ti
A. Leoni delegato da G. Vercellis, D. Iaria e I. Marrone
delegato da D. Rigacci; Visto il dispositivo di sentenza
n. 16 del 25.2.2005, pubblicato ai sensi dell'art. 4 L.
205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con determinazione 7 novembre 2003 n.
111 il direttore dell'Unità operativa Organizzazione risorse
di beni e servizi dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze ha disposto
l'aggiudicazione a favore della Menarini Industrie farmaceutiche
(di Firenze) della fornitura di "1 sistema automatico per
preparati citologici di strato sottile", lotto 33 dell'appalto
concorso per la fornitura in service pluriennale di 47 sistemi
analitici per i laboratori d'analisi, centritrasfusionali,
anatomie patologiche e rianimazione, bandito con determinazione
del direttore dell'unità sopraindicata n. 534 del 24.12.2002.
Avverso tale provvedimento, unitamente - ove necessario
- anche all'art. 16 del Capitolato speciale redatto per
la gara, la Cytyc Italia S.r.l., con sede in Milano, 2°
classificata con p. 71,02, ha proposto il ricorso in epigrafe
(notificato il 15.01.2004) chiedendone l'annullamento previa
sospensione, per i seguenti vizi:
1) Violazione del decreto leg.vo 24.7.1992 n. 358, nonché
eccesso di potere sotto i profili della carenza d'istruttoria
e di motivazione nonché travisamento dei fatti.
2) Violazione del R.D. 18.11.1923 n. 2240 art. 3, comma
2, nonché eccesso di potere sotto svariati profili.
3) Violazione degli artt. 3 e 6 del Capitolato speciale
di gara, nonché eccesso di potere per carenza d'istruttoria.
4) Violazione dell'art. 97 Cost.ne, nonché eccesso di potere
per sviamento di potere e disparità di trattamento.
La ricorrente, inoltre, chiede la condanna della A.U.S.L.
10 di Firenze al risarcimento dei danni arrecati dai provvedimenti
impugnati riservandosi di fornire in corso di causa ogni
elemento di prova in merito alla quantificazione del pregiudizio
economico patito.
1.1. Si è costituita in giudizio l'A.U.S.L. intimata eccependo
sia la tardività del ricorso (notificato il 15.1.2004),
poiché un rappresentante della ricorrente era presente alla
seduta del 15.11.2003 sia la carenza di giurisdizione del
giudice amministrativo in quanto il lotto 33 era di importo
assi inferiore alla soglia comunitaria di 200 mila euro,
anche ove si fosse considerato l'importo relativo all'intero
triennio della fornitura cd. alla relativa proroga; pertanto
la fornitura in controversia avrebbe dovuto essere aggiudicata
secondo procedure diverse da quelle del decreto leg.vo n.
358/1992, poiché le aziende sanitarie hanno natura di enti
pubblici economici ed agiscono in regime di diritto privato,
e, quindi, la materia del contendere rientra nella giurisdizione
del giudice ordinario; nel merito, poi, venivano formulate
puntuali controdeduzioni alle censure mosse dalla ricorrente,
chiedendo - comunque - il rigetto del ricorso.
Si è costituita anche la controinteressata, aggiudicataria
del lotto 33, eccependo anch'essa preliminarmente sia la
tardività del ricorso sia la carenza della giurisdizione
amministrativa con argomentazioni analoghe a quelle esposte
dall'azienda sanitaria, nonché l'ulteriore profilo di inammissibilità
della impugnazione in quanto volta in sostanza a censurare,
non l'aggiudicazione, ma un preteso futuro inadempimento
contrattuale; nel merito, poi, ha chiesto il rigetto del
ricorso con puntuali osservazioni alle avverse censure.
Con ordinanza cautelare 28.1.2004, n. 138 questa Sezione
ha respinto l'istanza di sospensione.
Nell'imminenza della trattazione della causa nel merito
ciascuna delle parti con ulteriore memoria difensiva ha
insistito nelle proprie conclusioni. Alla pubblica udienza
del 25.2.2005, uditi i difensori presenti per le parti la
causa è passata in decisione.
Ai sensi dell'art. 4 legge n. 205/2000, in data 28 febbraio
2005, è stato pubblicato il relativo dispositivo recante
il numero 16/2005.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto giova precisare
che la controversia concerne l'avvenuta aggiudicazione a
favore della controinteressata (Industrie Farmaceutiche
Menarini di Firenze) del lotto n. 33 (n. 1 sistema automatico
per preparati citologici in strato sottile) la cui fornitura
rientrava nell'appalto concorso per complessivi "47 sistemi
analitici" in service indetto dalla Azienda U.S.L. n. 10
di Firenze (con la determinazione del direttore dell'Unità
Op. Acquisizione beni e servizi 24.12.2002 n. 534) con un'unica
gara per un valore complessivo pari ad euro 20.900.000,00
circa; il lotto 33 suddetto prevedeva una fornitura triennale
per un importo presunto di euro 31.000,00 annui (IVA inclusa),
rinnovabile per un ulteriore triennio.
Ciò posto, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni
di inammissibilità del ricorso, sollevate con argomentazioni
analoghe dall'Azienda sanitaria e dalla aggiudicataria sotto
i profili della carenza della giurisdizione amministrativa
e della tardività dell'impugnazione.
Quindi, alla luce della regola processuale secondo cui va
in primo luogo verificata la corretta instaurazione del
rapporto processuale, il Collegio prende atto della eccepita
tardività del ricorso, ma, comunque, prescinde dall'esame
di tale profilo poiché ritiene fondata l'eccezione di carenza
della giurisdizione amministrativa sulla questione in controversia.
Questo giudice, infatti, non ha motivo per non condividere
l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato con una recente
pronuncia (C.d.s., V, 18.11.2004 n. 7554, citata dalle stesse
controparti della ricorrente) che, in conformità alle statuizioni
della Suprema Corte Regolatrice (Cass. SS. UU. 20.11.2003,
n. 17635), ha escluso la giurisdizione amministrativa per
le controversie relative all'affidamento di lavori, forniture
e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria:
infatti in tale ipotesi l'ente appaltante non sarebbe "tenuto"
nella scelta del contraente all'applicazione dei procedimenti
di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale quindi non risulterebbe applicabile per tali controversie
l'art. 7 della legge n. 205/2000 che, invece, configura
la giurisdizione amministrativa per le controversie concernenti
l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuati
mediante procedure ad evidenza pubblica da parte di soggetti
"tenuti" all'applicazione della normativa comunitaria ovvero
nazionale o regionale.
Inoltre, come ha rilevato anche il giudice d'appello (vedi
C.d.S., V, 2.10.2003 n. 6072), a seguito della razionalizzazione
delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, operata
dal decreto Leg.vo 19.6.1999 n. 229, ai sensi dell'art.
3, comma 1 ter di tale decreto le Azienda sanitarie agiscono
mediante atti di diritto privato ed i contratti di fornitura
di beni e servizi il cui valore sia inferiore a quello stabilito
dalla normativa comunitaria in materia "sono appaltati o
contrattati direttamente secondo le regole di diritto privato
indicate nell'atto aziendale"; da tale premessa di regime
normativo sostanziale consegue, quindi, che tale attività
contrattuale incide su posizioni di diritto soggettivo pieno
e tutelabile innanzi al giudice ordinario.
2.1. Né, al fine di sostenere la sussistenza della giurisdizione
amministrativa per la controversia all'esame, giova alla
ricorrente sostenere che: 1) l'appalto di fornitura sarebbe
stato sopra la soglia comunitaria in quanto il bando di
gara andava considerato nella globalità di tutti i 47 lotti
e non soltanto con riguardo al lotto 33 della fornitura
controversa; 2) l'Azienda sanitaria svolge funzioni amministrative
autoritative e, quindi, come organismo di diritto pubblico
doveva comunque osservare alcuni principi di diritto comunitario
di origine pattizia; 3) all'epoca della gara in questione
la soglia dell'obbligo della procedura ad evidenza pubblica
sarebbe stata abbassata, fissandola a soli euro 50.000,00.
Infatti, in primo luogo, la gara non riguardava una fornitura
omogenea in quanto i 47 lotti in cui era articolato il bando
di gara avevano come oggetto apparecchi e materiali per
tipologie di analisi diverse per caratteristiche di esecuzione
e per finalità, per cui l'inserimento di un unico bando
di gara dei prodotti necessari per tutte le esigenze di
"sistemi analitici" dell'Azienda sanitaria n. 10 di Firenze
rispondeva soltanto all'esigenza pratica di unificare in
una sola procedura 47 moduli parziali e scindibili.
In secondo luogo l'obbligo di rispettare i principi fondamentali
del Trattato C.E. in materia di libera circolazione di merci
e servizi sussiste a carico di tutti i soggetti giuridici
operanti nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale
mentre la speculare posizione del privato, che ne lamentasse
la violazione, configura certamente un diritto soggettivo
pieno (vedi in termini C.d.S. n. 7554/2004 cit.).
Né tanto meno alla gara in questione risultava applicabile
la invocata disposizione della legge finanziaria 27.12.2002
n. 289, art. 24, poiché il bando di gara era stato approvato
con determinazione del 24 dicembre 2002 e, quindi, era disciplinato
dalla normativa anteriore.
2.2. Né ha rilievo la circostanza che, comunque, la gara
di fornitura del lotto 33 sia svolta con una procedura analoga
a quelle di evidenza pubblica prescritte, in quanto la disposizione
della legge n. 205/2000, art. 7, si riferisce (nel definire
l'ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa) comunque
a "soggetto tenuto" alle procedure di evidenza pubblica,
mentre una diversa conclusione comporterebbe che per le
gare sotto soglia la stazione appaltante attraverso la scelta
della procedura possa determinare in via di fatto anche
la sussistenza o meno della giurisdizione ordinaria; quanto,
poi, ad una ipotizzata giurisdizione generale di legittimità,
questa va esclusa, poiché, come si è detto, secondo il decreto
leg.vo 229/1999 per le forniture di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria di 200.000,00 euro le
Aziende sanitarie agiscono in regime di diritto privato.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, assorbiti ogni
altra eccezione o profilo di inammissibilità, in conformità
con il dispositivo n. 16/2005, pubblicato ai sensi dell'art.
4 legge 2005/2000, il ricorso in epigrafe va dichiarato
inammissibile per difetto della giurisdizione amministrativa.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite
tra le parti in considerazione della difficoltà di corretta
interpretazione del quadro normativo di riferimento.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo dichiara INAMMISSIBILE per difetto
di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese di lite compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 25 febbraio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott.
Raffaele POTENZA - Presidente f.f.
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere
D.ssa Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere, est.
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Depositata in Segreteria il 4 maggio 2005
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