Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 maggio 2005 n. 2057
R. Potenza Pres. f.f. S. Toschei Est.
GE.S.A.P. S.r.l. (Avv. R. Piccolo) contro il Comune di Rufina (Avv. A. Cecchi) e nei confronti della Italiana Riscossioni s.r.l. (non costituita)


Processo amministrativo – Comunicazioni e notificazioni – Momento di perfezionamento della notifica per il notificante - Coincide con la data di presentazione dell’atto all’organo notificante - Termine per il deposito del ricorso – Comincia a decorrere da tale momento

La perfezione della notifica per il notificante, secondo l’ormai confermata interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale, coincide con la data di presentazione dell’atto all’organo notificante. Pertanto è da tale momento che comincia a decorrere il termine per il deposito del ricorso


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione Seconda

 

composto dai Signori:
Raffaele POTENZA Presidente f.f.
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. R.g 264 del 2005 proposto da
“GE.S.A.P. S.r.l.”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero Piccolo e domiciliato, in assenza di elezione nel Comune di Firenze, presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale;

 

contro

 

il COMUNE DI RUFINA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Masaccio n. 172;

 

e nei confronti
della “ITALIANA RISCOSSIONI S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

 

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa Italiana Riscossioni S.r.l. dell’11 dicembre 2004;
- della determinazione n. 91 del 3 dicembre 2004 del funzionario responsabile area servizi finanziari;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali e correlati ancorché non conosciuti;

 

nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno subito dalla ricorrente.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 169 del 25 febbraio 2005, con la quale questo Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza per il merito;
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2005 il dott. Stefano Toschei;
presente per la parte ricorrente l’avv. Mauro Montini delegato da Ruggiero Piccolo nonché, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Alessandro Cecchi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO E DIRITTO

 

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe la Società GE.S.A.P. S.r.l. ha impugnato gli atti relativi alla selezione per l’affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, bandito dal Comune di Rufina.
Nella sostanza la GE.S.A.P ritiene che l’aggiudicazione della predetta selezione sia intervenuta in favore dell’impresa Italiana Riscossioni S.r.l., dopo che in un primo momento era stata rivolta dal Comune procedente verso l’offerta della medesima ricorrente, in virtù di una errata interpretazione ed applicazione delle norme della lex specialis di gara da parte della Commissione giudicatrice, favorevolmente orientata nei confronti dell’odierna Società controinteressata.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente eccependo preliminarmente il tardivo deposito del ricorso proposto e contestando analiticamente le avverse prospettazioni, di talché chiedeva la reiezione del gravame.
2. – Rileva il Collegio che l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente è fondata.
Dalla lettura dei documenti resi disponibili al Tribunale emerge che l’atto introduttivo è stato notificato all’Amministrazione in data 20 gennaio 2005 (intendendosi che la perfezione della notifica per il notificante, secondo l’ormai confermata interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale, coincida con la data di presentazione dell’atto all’organo notificante), mentre il deposito del ricorso presso la Segreteria di questo Tribunale è intervenuta solo in data 16 febbraio 2005.
Conseguentemente, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 del 1971 novellata - pienamente applicabile alla presente fattispecie, attesa la materia nella quale ricade l’ipotesi oggetto della presente controversia - il termine dimidiato per il deposito del ricorso scadeva il giorno 4 febbraio 2005, il detto deposito è intervenuto nella specie tardivamente (cioè solo in data 16 febbraio 2005),di talché il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. – Verificato, per puro scrupolo (e nonostante la circostanza che il Collegio sia propenso a condividere l’interpretazione sopra esposta circa la ), che seppure l’individuazione del dies a quo del periodo utile per il deposito del ricorso lo si volesse far coincidere con il momento in cui la notifica ha raggiunto l’Amministrazione e la controinteressata, posto che tale evento si è verificato, per entrambe, il 24 gennaio 2005 (cfr. avvisi di ricevimento in atti), il ricorso sarebbe stato in ogni caso depositato oltre il termine di quindici giorni prescritto dal Legislatore.
4. – In ragione di tutte le suesposte osservazioni può conclusivamente affermarsi la inammissibilità del ricorso.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 30 marzo 2005. Il Presidente f.f.
Raffaele Potenza

 

Il relatore ed estensore
Stefano Toschei

 

Depositata in Segreteria il 4 maggio 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento