| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 maggio 2005
n. 2057
R. Potenza Pres. f.f. S. Toschei Est.
GE.S.A.P. S.r.l. (Avv. R. Piccolo) contro il Comune di Rufina
(Avv. A. Cecchi) e nei confronti della Italiana Riscossioni
s.r.l. (non costituita) |
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Processo amministrativo – Comunicazioni e
notificazioni – Momento di perfezionamento della notifica
per il notificante - Coincide con la data di presentazione
dell’atto all’organo notificante - Termine per il deposito
del ricorso – Comincia a decorrere da tale momento
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La perfezione della notifica per il notificante,
secondo l’ormai confermata interpretazione fatta propria
dalla Corte costituzionale, coincide con la data di presentazione
dell’atto all’organo notificante. Pertanto è da tale momento
che comincia a decorrere il termine per il deposito del
ricorso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana
Sezione Seconda
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composto dai Signori:
Raffaele POTENZA Presidente f.f.
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. R.g 264 del 2005 proposto
da
“GE.S.A.P. S.r.l.”, in persona del rappresentante
legale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero
Piccolo e domiciliato, in assenza di elezione nel Comune
di Firenze, presso l’Ufficio di Segreteria di questo Tribunale
amministrativo regionale;
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contro
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il COMUNE DI RUFINA, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro
Cecchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Firenze, Via Masaccio n. 172;
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e nei confronti
della “ITALIANA RISCOSSIONI S.r.l.”, in persona del
legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- dell’aggiudicazione provvisoria all’impresa Italiana Riscossioni
S.r.l. dell’11 dicembre 2004;
- della determinazione n. 91 del 3 dicembre 2004 del funzionario
responsabile area servizi finanziari;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali e correlati
ancorché non conosciuti;
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nonché per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno
subito dalla ricorrente.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata
e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza n. 169 del 25 febbraio 2005, con la quale
questo Tribunale ha disposto la fissazione dell’udienza
per il merito;
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti
versati in atti; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 marzo 2005 il dott.
Stefano Toschei;
presente per la parte ricorrente l’avv. Mauro Montini delegato
da Ruggiero Piccolo nonché, per l’Amministrazione resistente,
l’avv. Alessandro Cecchi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO E DIRITTO
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1. - Con il ricorso indicato in epigrafe
la Società GE.S.A.P. S.r.l. ha impugnato gli atti relativi
alla selezione per l’affidamento della concessione del servizio
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, bandito
dal Comune di Rufina.
Nella sostanza la GE.S.A.P ritiene che l’aggiudicazione
della predetta selezione sia intervenuta in favore dell’impresa
Italiana Riscossioni S.r.l., dopo che in un primo momento
era stata rivolta dal Comune procedente verso l’offerta
della medesima ricorrente, in virtù di una errata interpretazione
ed applicazione delle norme della lex specialis di gara
da parte della Commissione giudicatrice, favorevolmente
orientata nei confronti dell’odierna Società controinteressata.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente eccependo
preliminarmente il tardivo deposito del ricorso proposto
e contestando analiticamente le avverse prospettazioni,
di talché chiedeva la reiezione del gravame.
2. – Rileva il Collegio che l’eccezione sollevata dall’Amministrazione
resistente è fondata.
Dalla lettura dei documenti resi disponibili al Tribunale
emerge che l’atto introduttivo è stato notificato all’Amministrazione
in data 20 gennaio 2005 (intendendosi che la perfezione
della notifica per il notificante, secondo l’ormai confermata
interpretazione fatta propria dalla Corte costituzionale,
coincida con la data di presentazione dell’atto all’organo
notificante), mentre il deposito del ricorso presso la Segreteria
di questo Tribunale è intervenuta solo in data 16 febbraio
2005.
Conseguentemente, tenuto conto che, ai sensi dell’art. 23-bis
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 del 1971 novellata -
pienamente applicabile alla presente fattispecie, attesa
la materia nella quale ricade l’ipotesi oggetto della presente
controversia - il termine dimidiato per il deposito del
ricorso scadeva il giorno 4 febbraio 2005, il detto deposito
è intervenuto nella specie tardivamente (cioè solo in data
16 febbraio 2005),di talché il ricorso va dichiarato inammissibile.
3. – Verificato, per puro scrupolo (e nonostante la circostanza
che il Collegio sia propenso a condividere l’interpretazione
sopra esposta circa la ), che seppure l’individuazione del
dies a quo del periodo utile per il deposito del ricorso
lo si volesse far coincidere con il momento in cui la notifica
ha raggiunto l’Amministrazione e la controinteressata, posto
che tale evento si è verificato, per entrambe, il 24 gennaio
2005 (cfr. avvisi di ricevimento in atti), il ricorso sarebbe
stato in ogni caso depositato oltre il termine di quindici
giorni prescritto dal Legislatore.
4. – In ragione di tutte le suesposte osservazioni può conclusivamente
affermarsi la inammissibilità del ricorso.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione
integrale delle spese di lite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio
del 30 marzo 2005. Il Presidente f.f.
Raffaele Potenza
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Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
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Depositata in Segreteria il 4 maggio 2005
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