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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 9 maggio 2005 n. 2082
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
Comune di Capraia Isola (Avv. prof. M.P. Chiti) contro la Regione Toscana (Avv. E. Baldi) ed il Responsabile del Settore controlli e Usi civici della Direzione generale sviluppo economico della Regione Toscana (non costituito)


1. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali - Valutazione della nuova destinazione dei terreni ad uso civico – Può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo - Artt. 11 e 12 della l. 16.6.1927, n. 1766 - Assegnazione a categoria dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione - Necessità

 

2. Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali - Disposizioni in materia di usi civici - Prevalgono sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici - Approvazione della Regione Toscana di un P.d.F. nel quale le aree sono individuate come aree PEEP - Non può costituire un presupposto per un consenso incondizionato alla sdemanializzazione degli stessi terreni

1. La valutazione della nuova destinazione dei terreni ad uso civico, la quale deve rappresentare un beneficio per la generalità degli abitanti, può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo, di natura agricola, o di altro genere, industriale, commerciale, igienico sanitario, turistico, ambientale. A tal fine però, stante il combinato disposto degli artt. 11 e 12 della l. 16.6.1927, n. 1766, occorre che siano rispettate le condizioni poste dalla legge per la completezza del procedimento, tra cui l’assegnazione a categoria dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione, onde poter consentire quella comparazione di interessi che la legge affida all’organo competente a promuovere il mutamento di destinazione, cioè la Regione

 

2. Le disposizioni in materia di usi civici prevalgono, evidentemente, sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici, con la conseguenza che l’approvazione, da parte della Regione Toscana, di un P.d.F. nel quale le aree in questione sono individuate come aree PEEP, non può costituire un presupposto per il consenso incondizionato alla sdemanializzazione degli stessi terreni


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1835/04 proposto dal
Comune di CAPRAIA ISOLA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Mario Pilade Chiti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, viale Matteotti n. 60,

 

contro

 

- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Baldi con domicilio eletto presso il medesimo, in Firenze, via Cavour n.
- il Responsabile del Settore controlli e Usi civici della Direzione generale sviluppo economico della Regione Toscana, non costituito in giudizio,

 

per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del decreto della Regione Toscana n. 3251 dell’8 giugno 2004, a firma del Responsabile del Settore controlli e Usi civici con cui è stata negata al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione dell’area PEEP di cui al foglio 4, part. 537 del NCT dello stesso Comune, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.

 

nonché per l’annullamento,
con proposizione di motivi aggiunti, del provvedimento prot. 123/25066/4.1 del 26 ottobre 2004 a firma del Responsabile del Settore controlli e Usi civici con cui è stata negata al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione dell’area PEEP di cui al foglio 4, part. 1037 e 1038 del NCT dello stesso Comune.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visto l’atto recante la proposizione di motivi aggiunti notificato il 25 novembre 2004;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 15 marzo 2005, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con deliberazione di Giunta n. 141 del 6 dicembre 2001 il Comune di Capraia Isola richiedeva alla Regione Toscana l’autorizzazione al mutamento di destinazione ex art. 12 l. n. 1766/1927 per il trasferimento al proprio patrimonio disponibile di talune porzioni del territorio comunale, tra cui la particella n. 537 di cui al foglio 4 NCT comunale.
Ai fini urbanistici la particella in questione, attraverso il PRG vigente, approvato dalla Regione con deliberazione del 29 aprile 1985, era inserito in area PEEP, di talché il Comune di Capraia, attesa la conformazione territoriale della medesima e la sua contiguità ad aree già edificate, nonché l’utilità per la popolazione residente, con la deliberazione di Giunta sopra riportata ne domandava la sdemanializzazione e l’acquisizione al proprio patrimonio disponibile.
Al contempo con deliberazione di Giunta n. 104 del 10 ottobre 2003 il Comune ricorrente provvedeva alla costituzione di un diritto di superficie sull’area de qua in favore di alcune società private assegnatarie di contributi regionali ex art. 38 l. n. 457/1989 e art. 6 l. n. 179/1992.
Peraltro la Regione Toscana, dopo avere richiesto chiarimenti sull’attribuzione del diritto di superficie alle suddette imprese, con la nota indicata in epigrafe rigettava l’istanza del Comune di Capraia assumendo l’insussistenza delle condizioni per procedere al mutamento di destinazione richiesto. Contro tale atto ricorre Comune di Capraia Isola chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 322 e dell’art. 14 della l. n. 1766/1927. Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti, difetto di presupposti, carenza di motivazione, difetto e contraddittorietà della motivazione. Illogicità manifesta ed eccesso di potere per perplessità e contraddittorietà.
2. Violazione dell’art. 14 della l. n. 1766/1927. Violazione dell’art. 2 della l. reg. n. 5/1995. Eccesso di potere per sviamento, contraddittoria motivazione e difetto di presupposti
3. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Con nota del 7 ottobre 2004 il Comune di Capraia produceva un’ulteriore istanza volta ad ottenere la sdemanializzazione delle particelle n. 1037 e 1038 derivate dal frazionamento della particella n. 537, sopra descritta e per la quale si era già richiesto lo svincolo.
Con successiva deliberazione prot. 123/25066/4.1 del 26 ottobre 2004 a firma del Responsabile del Settore controlli e Usi civici la Regione Toscana negava al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione delle suddette aree.
Avverso tale atto si gravava il Comune ricorrente proponendo, con atto notificato il 25 novembre 2004, motivi aggiunti di ricorso riproduttivi delle doglianze già avanzate con l’atto introduttivo del giudizio. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 15 marzo 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti in epigrafe con cui la Regione Toscana ha negato al Comune di Capraia Isola l’autorizzazione al mutamento di destinazione per il trasferimento al proprio patrimonio disponibile di talune porzioni del territorio comunale gravate da usi civici e segnatamente dell’area di cui al foglio 4, part. 537, 1037 e 1038, del NCT dello stesso Comune.
Il ricorso non può essere accolto.
Assume il Comune ricorrente, con il primo motivo, che la Regione non avrebbe reso manifeste le ragioni della propria decisione, limitandosi ad un generico riferimento ai presupposti normativi del procedimento e omettendo di valutare l’utilità per la popolazione residente del provvedimento domandato alla quale, secondo il dettato normativo occorre fare riferimento al fine di conformare la realtà degli usi civici alle nuove possibili esigenze della comunità che, nel caso specifico, si sostanziano nella necessità di disporre di aree da destinare a strutture abitative residenziali in presenza di un territorio fortemente gravato dal vincolo di uso civico. Infatti l’art. 41 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 322 prevede la possibilità di attribuzione di una diversa destinazione ai terreni gravati da usi civici quando ciò rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti
L’assunto non può essere condiviso.
Come già esposto in narrativa il provvedimento impugnato è motivato dalla “assoluta mancanza in ordine ai presupposti normativi di cui gli articoli 12 l. 1766/1927 e 39-41 del Regolamento di cui al R.D. n. 332 del 28 febbraio su cui si dovrebbe assumere tale decisione”.
La motivazione dell’atto va, dunque, individuata, da un lato, nel riferimento alle norme sopra richiamate, dall’altro nello svolgimento del procedimento e negli atti richiamati nella premessa del provvedimento stesso.
L’art. 11 della l. 16 giugno 1927, n. 1766 riguardante il riordinamento degli usi civici stabilisce che “I terreni assegnati ai Comuni o alle frazioni in esecuzione di leggi precedenti relative alla liquidazione dei diritti di cui all'art. 1….sui quali si esercitano usi civici, saranno distinti in due categorie:a) terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; b) terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria”. Soggiunge, poi, l’art. 12 della medesima legge che “Per i terreni di cui alla lettera a) si osserveranno le norme stabilite nel capo 2° del titolo 4° del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. I Comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (ora della Regione), alienarli o mutarne la destinazione”.
Ora, se è vero che l’interpretazione assegnata alla norma in questione è nel senso che la valutazione della nuova destinazione dei terreni ad uso civico, la quale deve rappresentare un beneficio per la generalità degli abitanti, può riguardare qualsiasi tipo di interesse collettivo, di natura agricola, o di altro genere, industriale, commerciale, igienico sanitario, turistico, ambientale (Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2001, n. 1307), è altrettanto indubitabile che, a tal fine, occorre che siano rispettate le condizioni poste dalla legge per la completezza del procedimento, tra cui l’assegnazione a categoria dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione.
Infatti, il combinato disposto delle norme sopra richiamate rende evidente la necessità della previa individuazione, tra quelle indicate nell’art. 11, della categoria a cui ascrivere l’area interessata dalla richiesta, proprio per poter consentire quella comparazione di interessi che la legge affida all’organo competente a promuovere il mutamento di destinazione, cioè la Regione. Orbene non risulta che alla richiesta istruttoria della Regione del 20 marzo 2002 con la quale si sollecitava al Comune ricorrente l’esatta descrizione dei terreni oggetto della domanda al fine della sicura assegnazione alla categoria a), ossia “ terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente”, sia mai stata evasa dal Comune di Capraia
Con il secondo ordine di doglianze il Comune, confermando di non aver adempiuto a quanto richiesto dalla Regione in ordine alla qualificazione dei terreni oggetto della richiesta di sdemanializzazione, contesta che tale incombenza fosse di propria competenza, invocando a supporto della propria affermazione l’art. 14 della l. n. 1766/1927 secondo cui spetterebbe alla Regione di provvedere all’identificazione della categoria di appartenenza delle terre civiche.
La tesi non è fondata.
Dispone l’art. 14 della citata l. n. 1766/1927 che “L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale, in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario…”.
Come rilevato dalla difesa regionale il Comune non ha mai dato seguito al decreto dirigenziale n. 661 del 2 febbraio 1996 con cui si disponeva doversi procedere alla reintegrazione al demanio delle terre gravate da usi civici, tra cui quelle interessate dalla presente controversia, con l’assegnazione già formalizzata del relativo incarico ad un professionista.
E’ mancato, in altre parole, il necessario apporto collaborativo da parte dell’Ente territoriale che consentisse alla Regione Toscana, al di là della generica e insufficiente rappresentazione cartografica, la reale consistenza, dal punto di vista delle colture in atto, dei terreni di cui si domandava l’affrancamento.
D’altro canto neppure può consentirsi con l’affermazione secondo cui l’assegnazione a categoria non rappresenterebbe un presupposto necessario ai fini del mutamento di destinazione di un terreno.
Come ritenuto dal Giudice costituzionale, infatti, tale fase del procedimento può essere omessa solo quando non sia dubbio il carattere boschivo o pascolivo dell’area interessata, di guisa che non occorrendo in tal caso alcun accertamento tecnico e non essendovi materia per il bilanciamento di interessi previsto dall'art. 14 della legge, l'assegnazione a categoria è un mero atto di accertamento dichiarativo la cui mancanza produce soltanto un vizio formale dell'autorizzazione ad alienare.
Viceversa “Fuori da questo caso, il provvedimento di assegnazione a categoria ha efficacia costitutiva della condizione giuridica del terreno come bene disponibile o no perché è esso stesso che determina il presupposto di tale condizione, cioè la destinazione del terreno all'utilizzazione come bosco o pascolo oppure per cultura agraria, mediante una valutazione tecnico-discrezionale di maggiore convenienza dell'una o dell'altra, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale” (Corte cost., 25 maggio 1992, n. 221).
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione del principio di affidamento in quanto la Regione non avrebbe mai posto in dubbio, attraverso le sue osservazioni, la possibilità di giungere ad una positiva conclusione del procedimento di svincolo ed anzi, attraverso la concessione di contributi alle società alle quali il Comune aveva assentito il diritto di superficie sulle aree in questione per la realizzazione di alloggi economici, avrebbe dimostrato di consentire alla richiesta del Comune.
La doglianza non ha pregio.
Va in primo luogo rammentato che le disposizioni in materia di usi civici prevalgono, evidentemente, sulle determinazioni di pianificazione del territorio a fini urbanistici, con la conseguenza che l’approvazione da parte della Regione Toscana del P.d.F. del 1985, nel quale le aree in questione sono individuate come aree PEEP, non può costituire un presupposto per il consenso incondizionato allo svincolo degli stessi terreni.
Quanto al contributo regionale concesso alle due società per la realizzazione di edilizia residenziale agevolata di cui all’art. 4 della l. n. 179/1982, va rilevato come tali contribuzioni siano state erogate solo sulla base dell’individuazione del comune interessato e non dell’area specifica sulla quale eseguire l’intervento edificatorio, del resto neppure specificata dai soggetti beneficiari.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 15 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est. F.to Giovanni Vacirca

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 9 MAGGIO 2005

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