| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 26 marzo 2005
n. 2526
Pres. Guerriero, est. Pannone
Mottola ed altri (Avv. Raffaella Veniero) c. Università
degli Studi “Federico II” di Napoli (Avv. Luigi Napolitano),
Azienda Universitaria Policlinico dell’Università degli
Studi di Napoli (Avvocatura dello Stato) ed INPDAP (n.c.).
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1. Giurisdizione e competenza – Pubblico
impiego – Medici di Università c.d. “gettonati” – Richiesta
di accertamento della natura di pubblico impiego del rapporto
– Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni.
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2. Pubblico impiego – Medici di Università
c.d. “gettonati” - Richiesta di accertamento della natura
di pubblico impiego del rapporto – Infondatezza – Richiesta
di ricostruzione della posizione assicurativa, assistenziale
e previdenziale – Fondatezza.
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3. Pubblico impiego – Medici di Università
c.d. “gettonati” – Richiesta pagamento differenze retributive
rispetto ai pubblici dipendenti dell’amministrazione universitaria
che svolgono analoghe mansioni – Infondatezza – Ragioni.
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4. Giurisdizione e competenza – Richiesta
di pagamento dell’indennità di buonuscita e della ricostruzione
della posizione previdenziale, assistenziale e assicurativa
– In caso di rapporto di lavoro nullo – Ricorrente che chiede
in via principale l’accertamento della sussistenza del rapporto
di pubblico impiego - Giurisdizione del G.A. – Sussiste.
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1. Sussiste la giurisdizione del giudice
amministrativo nelle controversie proposte dai medici c.d.
“gettonati” per l’accertamento della natura di pubblico
impiego del rapporto di lavoro prestato per le Università,
atteso che l’attività prestata dai ricorrenti (sia pure
in maniera illecita) è del tutto assimilabile a quella dei
ricercatori universitari e non a quella di funzionari amministrativi
e come tale da ricomprendersi nell’ambito della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.
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2. I rapporti di lavoro instaurati dalle
Università con medici c.d. gettonati (ovvero dei medici
che, assunti in violazione della procedura di reclutamento
mediante concorso, svolgono una forma di collaborazione
libero-professionale) sono nulli e pertanto non può essere
riconosciuto il diritto di tali medici ad ottenere il riconoscimento
della natura di rapporto di pubblico impiego, ma ciò non
esclude l’applicabilità a tali rapporti dell’articolo. 2126
c.c. ai fini retributivo-previdenziali.
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3. E’ infondata la richiesta avanzata dai
medici c.d. “gettonati” di condanna al pagamento delle differenze
retributive tra quanto percepito a titolo di “gettone” e
quanto spettante, sulla base del trattamento retributivo
complessivo previsto dai contratti collettivi di categoria
succedutisi nel tempo, ai pubblici dipendenti dell’amministrazione
universitaria che svolgono analoghe mansioni, svolgendo
i medici in questione solo assistenziali e non didattiche
e di ricerca ed alla luce della non esclusività del rapporto.
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4. Sussiste la giurisdizione del g.a. di
pagamento dell’indennità di buonuscita e della ricostruzione
della posizione previdenziale, assistenziale e assicurativa
in caso di rapporto di lavo nullo, nell’ipotesi in cui il
ricorrente richieda l’accertamento in via principale (e
non già incidenter tantum) dell’esistenza di un rapporto
di pubblico impiego, ancorché con essa il ricorrente, che
tale rapporto assuma, domandi anche il pagamento dei contributi
previdenziali per il periodo in questione (fattispecie relativa
ai medici c.d. “gettonati”).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione Seconda
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composto dai magistrati:
dott. Francesco Guerriero Presidente F.F.
dott. Andrea Pannone Consigliere Relatore
dott. Paolo Severini Referendario
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 785/2004 registro generale
promosso da
MOTTOLA Michele, nato il 29 ottobre 1959 a Trentola
(CE); MONACO Mario, nato il 15 gennaio 1955 a Napoli; GOLINO
Alessandro, nato il 31 ottobre 1958 a Marcianise (CE); FUSCO
Antonio, nato il 31 marzo 1956 a Napoli; FULCINITI Franco,
nato il 24 ottobre 1956 a Napoli; ABETE Pasquale, nato il
24 settembre 1957 a Napoli; LOSI Maria Angela, nata il 23
maggio 1959 a Napoli e DE RENZO Amalia, nata l’8 novembre
1950 a Napoli, rappresentati e difesi dall’avvocato Raffaella
Veniero con la quale elettivamente domiciliano in Napoli
alla via Cervantes, n. 64
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CONTRO
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- l’Università degli Studi “Federico II”
di Napoli, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata
e difesa dall’avvocato Luigi Napolitano con il quale elettivamente
domicilia in Napoli, via Depretis, 19, presso lo studio
Cunzio
- l’Azienda Universitaria Policlinico dell’Università
degli Studi di Napoli, “Federico II”, in persona del
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex
lege in Napoli, via Arnaldo Diaz, n. 11
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E NEI CONFRONTI DE
l’INPDAP, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Ammini¬strazione Pubblica, in persona del legale
rappresentante p.t., non c. in g.
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PER L’ACCERTAMENTO
della natura di pubblico impiego di fatto dell’attività
medico assistenziale svolta dal ricorrente nei periodi indicati
nell’esposizione in fatto della presente sentenza presso
il Policlinico Universitario della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, nonché
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PER L’ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente al pagamento, ai sensi dell’articolo
2126 c.c., di tutte le differenze retributive maturate nei
periodi indicati nell’esposizione in fatto della presente
sentenza, calcolate nelle differenze tra quanto percepito
a titolo di gettone e quanto spettante secondo le retribuzioni
dei pubblici dipendenti dell’amministrazione universitaria
con mansioni analoghe (funzionari tecnici con funzioni assistenziali)
o del servizio sanitario nazionale (dirigenti di primo livello),
ivi compresa la tredicesima mensilità, l’indennità integrativa
speciale, il contributo pasto, il premio di produzione ed
ogni altra indennità spettante in base ai contratti collettivi
di lavoro, oltre l’indennità sostitutiva di ferie non godute,
e conseguentemente
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PER LA CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE
al pagamento delle suddette somme con rivalutazione ed interessi,
nonché
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PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
del ricorrente, per tutto il periodo anzidetto, al trattamento
assicurativo, assistenziale e previdenziale, con la conseguente
condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per
i periodi di competenza, al pagamento di tutti i relativi
contributi, anche in favore degli enti di competenza, nonché
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PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO
del ricorrente al conseguimento dell’indennità di buonuscita,
rapportata al periodo prestato di attività, con la condanna
delle amministrazioni resistenti, ciascuna per il periodo
di competenza, al pagamento di tale indennità di buonuscita,
maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
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Visto il ricorso, notificato in data 29 dicembre
2003 e 2 gennaio 2004 e depositato in data 22 gennaio 2004,
con i relativi allegati.
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 631 del 22 gennaio
2004.
Visto la costituzione in giudizio delle amministrazioni
indicate in epigrafe.
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.
Data per letta, all’udienza del 10/02/2005, la relazione
del dott. A. Pannone. Visto il verbale d’udienza.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
Si assume in atto introduttivo di giudizio che i ricorrenti
hanno intrattenuto rispettivamente (Mottola Michele, dal settembre
1986 al dicembre 1997; Monaco Mario, dal settembre 1986 al
dicembre 1997; Golino Alessandro, dal settembre 1986 al novembre
1988 e dal dicembre 1989 maggio 1993; Fusco Antonio, dal settembre
1986 al dicembre 1997; Fulciniti Franco, dal settembre 1986
al dicembre 1997; Abete Pasquale, dal settembre 1986 al dicembre
1997; Losi Maria Angela dal settembre 1986 al dicembre 1997,
e De Renzo Amalia, dal settembre 1986 al dicembre 1997), con
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con l’Azienda
Policlinico della predetta università, un rapporto che l’amministrazione
ha sempre univocamente voluto qualificare come rapporto di
collaborazione libero professionale esterna, senza alcun vincolo,
né alcuna convenzione, peraltro contrastando sempre, ed in
ogni sede, anche di natura sindacale, la possibilità di diversa
qualificazione giuridica.
Le vicende di quella categoria di medici che convenzionalmente
è stata definita dei “gettonati” sono ben note a codesto TAR.,
il quale nel passato è stato chiamato più volte a pronunciarsi
su questioni attinenti alle stesse.
Per questo motivo, al fine di ottenere una pronuncia sulla
effettiva natura del rapporto di collaborazione professionale
intercorrente tra i gettonati e l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II”, non sarà necessaria una approfondita
disamina di tutti gli atti e i fatti che si sono succeduti
dall’inizio delle vicende in questione, ma risulterà sufficiente
un accenno a quelle che sono le principali tappe dell’evoluzione
delle stesse.
Dalla metà degli anni ‘70 la categoria dei medici gettonati,
nella quale rientravano i suindicati ricorrenti, inizia a
fare le sue prime sporadiche comparse nei Policlinici Universitari
napoletani al fine di porre rimedio alle gravose e strutturali
carenze di organico che si registravano nelle strutture assistenziali
di questi ultimi.
Visto che i disagi derivanti dalla insufficienza delle piante
organiche aumentavano, andando ad interessare un numero sempre
maggiore di cliniche universitarie, e visto che per contrastare
gli stessi sempre più spesso si faceva ricorso alla figura
del medico gettonato, il Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II”, sulla base delle proposte
presentate in data 21/28-02-1980 dalla sua Seconda Commissione,
con la deliberazione del 31/03/1980, n. 35, generalizzava
il ricorso alla figura dei medici gettonati.
Visto che la normativa all’epoca vigente (legge 25 ottobre
1977, n. 808, a.18; legge 19 febbraio 1979, n. 54; DPR 11
luglio 1980, n. 382) poneva a carico delle università un chiaro
divieto ad assumere personale in pianta stabile ed in violazione
della procedura di reclutamento (concorso), il C.d.A. dell’Università
“Federico II” si vedeva costretto, al fine di porre rimedio
allo stato di necessità senza tuttavia infrangere la normativa
appena citata, a predisporre un’apposita convenzione regolativa
delle modalità di svolgimento di una nuova forma di collaborazione
libero-professionale.
Invero il rapporto intercorrente tra l’Università “Federico
II” ed i medici gettonati, pur nascendo nelle parvenze formali
della collaborazione libero-professionale non subordinata,
ha sin dalle sue fasi iniziali presentato con innegabile chiarezza
tutti quei caratteri che vengono generalmente utilizzati per
l’identificazione dei rapporti di pubblico impiego.
Questa generica ambiguità è stata causa e motivo di una serie
considerevole di interventi giurisdizionali.
Quando, in seguito all’entrata in vigore della legge 412/1991,
il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli disponeva
la cessazione del rapporto di lavoro dei medici gettonati
che avessero un altro rapporto di lavoro in quanto lo stesso
costitutiva motivo di incompatibilità, mentre l’attuale ricorrente
impugnava davanti al TAR Campania il provvedimento rettoriale,
un altro gruppo di gettonati, al fine di mantenere la “collaborazione
libero-professionale”, rinunciavano agli altri rapporti di
lavoro di cui erano titolari.
L’accoglimento da parte del TAR Campania della domanda di
sospensione cautelare veniva confermata dal Consiglio di Stato.
In seguito furono varie UU.SS.LL. a contestare al ricorrente
l’incompatibilità tra il rapporto intercorrente con l’università
e gli altri rapporti con il servizio sanitario nazionale (lavoro
ospedaliero, convenzioni).
Inoltre nel settembre 1996 il Pretore di Napoli, in funzione
di giudice del lavoro, con la sentenza 15989, avendo identificato
come rapporto di pubblico impiego di fatto la collaborazione
professionale esistente tra l’università e i medici gettonati,
sul presupposto dell’individuazione nell’ambito delle modalità
di svolgimento della collaborazione di tutti gli indici rivelatori
di un rapporti di pubblico impiego, condannava l’Università
degli Studi di Napoli a versare all’INPS una somma pari a
quasi 56 miliardi di lire a titolo di contributi previdenziali
omessi.
Sulla scia di questa sentenza, visto che il C.d.A. dell’Università
aveva deliberato di interrompere la collaborazione con i gettonati,
il Direttore Generale dell’Azienda Universitaria Policlinico
di Napoli emanava, il 25/10/96, un provvedimento con il quale
disponeva la cessazione del rapporto di collaborazione professionale
con i gettonati a far data dal primo gennaio 1997.
All’ordinanza con la quale veniva accolta la domanda incidentale
di sospensione annessa la ricorso tramite il quale alcuni
gettonati chiedevano l’annullamento del suddetto provvedimento,
l’amministrazione universitaria ha dato esecuzione mediante
l’emanazione di un provvedimento rettoriale (16 dicembre 1996,
n. 6449) con il quale riammetteva i gettonati fino all’esito
dei giudizi di merito pendenti.
Nelle more dei giudizi di merito, in data 17 luglio 1997 è
intervenuta la stipula di un accordo integrativo del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto (del 21 maggio
1996) che ha previsto, tramite la modifica dell’a. 19 (all’interno
del quale è stato inserito il coma 9 bis), il conferimento
alle università del potere di effettuare assunzioni a tempo
determinato di quei medici che da alcuni anni intrattenevano
con l’università rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La nuova configurazione del contratto nazionale di comparto
ha reso possibile al Rettore dell’Università “Federico II”
l’invio, in data 18 novembre 1997, della nota n. 10323 con
la quale si invitavano i medici gettonati alla stipula di
un contratto triennale di lavoro subordinato la cui sottoscrizione,
oltre ad attribuire loro la qualifica di assistente tecnico,
non avrebbe avuto latro effetto se non quello di definire
anche formalmente come pubblico impiego un rapporto che sin
dall’inizio aveva nella sostanza presentato tutte le caratteristiche
di quest’ultimo.
Nella nota si leggeva esplicita l’avvertenza che “la mancata
o incompleta presentazione, entro il citato termine perentorio
del 2 dicembre 1997, della documentazione sopra detta, nei
modi prescritti, ovvero la mancata sottoscrizione del nominato
contratto di entro la data del 19 dicembre 1997, comportano
la decadenza dal diritto alla trasformazione del rapporto
in essere e costituiscono ulteriore motivo di cessazione del
rapporto stesso”.
Posti di fronte alla necessità di optare tra la possibilità
di essere inseriti nei ruoli organici dell’AUP, dovendo però
alcuni rinunciare alle diverse convenzioni di cui erano in
precedenza titolari, che divenivano incompatibili con il sorgere
del rapporto di pubblico impiego (seppure a tempo determinato),
e la possibilità di mantenere le convenzioni suddette ma di
porre fine all’attività assistenziale svolta per anni nei
policlinici, i gettonati si sono divisi tra le due opportunità"
Il ricorrente pertanto, alla luce di principi affermati in
precedenti giurisprudenziali, chiedeva le statuizioni indicate
in epigrafe.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni indicate in
epigrafe.
Con memoria depositata in data 28/01/2005 l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” deduceva l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 10 febbraio 2005 il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
DIRITTO
L’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ha dedotto
l’inammis¬sibilità del ricorso. “Come è noto l’a. 69, c. 7,
del dlgs 165/2001, TU Pubblico Impiego, nel quale è stata
trasfusa la previsione di cui all’a. 45 del dlgs 80/1998,
stabilisce che le controversie relative al rapporto di pubblico
impiego successive al 30 giorno 1998 sono devoluta al giudice
ordinario in funzione di giudice del lavoro; le controversie
"elative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".
Orbene, come si evince dalla disposizione in questione, tutte
le controversie precedenti al 20 giugno 1998, qual è quella
che ci occupa, dovevano essere proposte, a pena di decadenza,
dinanzi al giudice amministrativo entro il 15 settembre 200.I
ricorrenti, dunque, avrebbero dovuto notificare e depositare
il ricorso entro il ripetuto termine del 15 settembre 2000,
dal momento che nel giudizio amministrativo l’instaurazione
del rapporto processuale si verifica solamente con il deposito
del ricorso presso la segreteria del giudice.
Nel caso che ci occupa il ricorso è stato notificato in data
30 dicembre 2003 ed è stato depositato in data 22 gennaio
2004, di talché tanto la notificazione quanto il deposito
del ricorso sono intervenuti oltre il ripetuto termine di
decadenza del 15 settembre 2000”.
La sezione ritiene l’eccezione infondata.
L’a. 63, comma 4, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, dispone:
“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo
le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in
sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative
ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese
quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”. Tra i
rapporti di lavoro indicati nel richiamato articolo 3 sono
ricompresi quelli dei professori universitari e quelli dei
ricercatori universitari.
Ancora di recente la Corte di Cassazione, SSUU 26 maggio 2004,
n. 10180, ha affermato che: “La giurisdizione del giudice
ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto
identificata non già in base al criterio cosiddetto della
soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla
qualificazione compiutane dall'interessato), ma alla stregua
del “petitum”“ sostanziale individuato dagli elementi oggettivi
che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto
a fondamento delle pretese”.
Alla luce di tale criterio non possono sussistere dubbi in
ordine alla persistenza in capo al giudice adito del potere
di decidere la controversia in esame atteso che l’attività
prestata dai ricorrenti (sia pure in maniera illecita) era
del tutto assimilabile a quella dei ricercatori universitari
e non a quella di funzionari amministrativi e come tale da
ricomprendersi nell’ambito della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, per la quale non ha alcuna rilevanza
la data del 30 giugno 1998.
La sezione ritiene poi di dover aderire parzialmente alle
conclusioni (per le ragioni appresso indicate) cui è pervenuta
la Prima Sezione del TAR Campania, con sentenza n. 7206 del
18 novembre 2002.
““La decisione del Consiglio di Stato (Sezione Sesta, 26 luglio
2001, n. 4134) ha ribadito da un lato il contrasto con norme
imperative e la conseguente nullità della costituzione dei
predetti rapporti di gettonamento come rapporti di lavoro
subordinato di fatto, ma ha escluso che tale comminatoria
di nullità (oltre a impedire l’assunzione in ruolo) possa
spingersi anche fino a precludere l’applicabilità dell’a.
2126 c.c. a fini retributivo-previdenziali (secondo il tradizionale
indirizzo di cui alle pronunce dell’A.P. C.S. nn. 1 e 2 del
29/02/1992 e nn. 5 e 6 del 5 marzo 1992). Il Consiglio di
Stato, ammessa in astratto l’applicabilità alla fattispecie
dell’a. 2126, ne ha tuttavia delimitato in concreto le conseguenze
aderendo all’impostazione già data in primo grado da questo
TAR sul piano della congruità del gettone percepito, ha dunque
confermato il rigetto di tale capo delle domande, mentre ha
accolto, in riforma delle sentenze di primo grado, la domanda
di accertamento e di condanna alla ricostruzione della posizione
assicurativa, assistenziale e previdenziale dei ricorrenti
“gettonati”.
Le statuizioni di questo TAR sono riuscite in definitiva confermate
nel complesso – anche se in base a un itinerario argomentativo
in parte diverso – con l’unica variazione sostanziale costituita
dal riconoscimento del diritto alla ricostruzione contributiva
previdenziale e assistenziale assicurativa dei c.d. medici
“gettonati”.
Il Collegio ritiene che nel caso in esame debba trovare integrale
conferma la decisione definitiva di appello sopra citata.
Va precisato che, nella logica dello stesso petitum di cui
all’atto introduttivo, la domanda di accertamento del rapporto
di pubblico impiego - o, in via gradata, del rapporto di lavoro
subordinato, di pubblico impiego di fatto – intercorso”“ dal
gennaio 1988 al 31 dicembre 1997 ““tra le convenute amministrazioni
e i ricorrenti, intesa nell’ottica delle citate decisioni
dell’Adunanza Plenaria del 1992, deve interpretarsi come meramente
propedeutica alla successiva domanda di condanna ex articolo
2126 c.c. (ferma l’inammissibilità di una domanda di conversione
del rapporto o di stabilizzazione-instaurazione di esso come
rapporto di impiego di ruolo). Comunque, per la precisione,
tale capo della domanda potrà ricevere accoglimento solo per
la ipotesi ivi definita come “gradata”, e cioè nei limiti
dell’accerta¬mento del rapporto di lavoro subordinato di pubblico
impiego di fatto intercorso tra i ricorrenti e l’amministrazione
convenuta, mentre deve formalmente respingersi”“ in relazione
al ““preteso accertamento del rapporto di pubblico impiego.
Per il resto la domanda attorea andrà accolta limitatamente”“
““alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale,
assicurativa e assistenziale per il periodo”“ gennaio 1988/31
dicembre 1997, così come dedotto in ricorso; ““mentre andrà
rigettata la domanda”“ relativa alla richiesta di condanna
al pagamento ““delle differenze retributive maturate dal mese
di gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, calcolate tra quanto
percepito a titolo di “gettone” e quanto spettante, sulla
base del trattamento retributivo complessivo previsto dai
contratti collettivi di categoria succedutisi nel tempo, ai
pubblici dipendenti dell’amministrazione universitaria che
svolgono analoghe mansioni.
Circa quest’ultimo profilo, la non spettanza di un’integrazione
del “gettone” ex a. 36 Costituzione, ed a. 2070 e 2126 c.c.,
risulta già approfonditamente motivata nelle ripetute sentenze
di questo TAR del 1998 e del Consiglio di Stato del 2001 (mansioni
solo assistenziali, e non didattiche e di ricerca, non esclusività
del rapporto, intervento di numerose transazioni a seguito
di progressivi adeguamenti del “gettone”). La domanda risulta
pertanto infondata.
In ordine alle residue domande, attinenti all’indennità di
buonuscita e alla ricostruzione della posizione previdenziale,
assistenziale e assicurativa - la difesa dell’amministrazione
universitaria obietta in via preliminare il difetto di giurisdizione
di questo G.A. poiché tali domande esulerebbero dalla giurisdizione
del g.a. investito della pronuncia sul rapporto di lavoro.
. .attesa la assoluta diversità del rapporto contributivo
dal rapporto di lavoro, che deve intendersi attratto nell’ambito
della giurisdizione dell’A.G.O. a norma dell’articolo 444
c.p.c.”.
Tale obiezione non merita accoglimento. Secondo il tradizionale
orientamento giurisprudenziale (formatosi anteriormente al
nuovo riparto introdotto dal dlgs 80 del 1998), già focalizzato
nelle menzionate pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato (n. 2 del 1992), va riconosciuta la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in quanto, sia pure ai
limitati fini della retribuzione, l’a. 2126 c.c. pone una
fictio juris di validità del rapporto nullo (Cassazione n.
2490 del 1988 e n. 2993 del 1986), sicché, ne consegue, il
lavoratore . . . può far valere i crediti retributivi, nonché
i diritti relativi al versamento dei contributi da parte del
datore di lavoro (Cassazione n. 4288 del 1986 e n. 229 del
1975) limitatamente al periodo in cui il rapporto ha avuto
esecuzione.
Tale conclusione vale senz’altro con riguardo alla pretesa
alla regolarizzazione della posizione previdenziale, assicurativa
e assistenziale. In merito è sufficiente richiamare il generale
criterio di riparto per cui appartiene alla giurisdizione
del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto
l’accertamento in via principale (e non già incidenter tantum)
dell’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ancorché
con essa l’attore, che tale rapporto assuma, domandi anche
il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo in
questione (Cassazione SSUU, 21 novembre 1997 n. 11623), che
configura una fattispecie del tutto analoga a quella oggetto
di giudizio. E’ utile altresì richiamare Cassazione SSUU,
26 gennaio 1998, n. 765, che ha chiarito come la causa di
opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS in danno
di un ente pubblico non economico per somme corrispondenti
ad omessi contributi previdenziali appartiene alla giurisdizione
dell’AGO, a meno che le parti non chiedano esplicitamente
che sulla questione pregiudiziale dell’esistenza di un rapporto
di pubblico impiego tra l’ente ed i suoi dipendenti sia emessa
una pronuncia avente efficacia di cosa giudicata; solo in
tale ultimo caso il giudice ordinario della causa previdenziale
deve sospendere la propria decisione in attesa che il giudice
amministrativo si pronunci sulla causa pregiudiziale di pubblico
impiego, nonché Cassazione SSUU, 12 novembre 1999, n. 763
che ha fatto applicazione del principio secondo cui appartengono
alla giurisdizione amministrativa esclusiva tutte le controversie
patrimoniali inerenti al rapporto di pubblico impiego, e Cassazione
SSUU, 14 ottobre 1998, n. 10150, che ha affermato il principio
per cui la controversia fra un ente pubblico (nella specie
una USL) e il proprio dipendente avente ad oggetto la domanda
di quest’ultimo volta ad ottenere il rimborso di quanto trattenuto
dal primo a titolo di quota di contributo previdenziale gravante
sul lavoratore, coinvolge aspetti interni al rapporto di lavoro
pubblico e non al rapporto previdenziale, vertendo intorno
alla sussistenza o no del potere dell’ente pubblico di trattenere
sui compensi la parte corrispondente alla quota contributiva
a carico del lavoratore, e rientra pertanto nella giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Analogamente Cassazione
SSUU, 6 novembre 1996, n. 9658 e Cassazione SSUU, 6 novembre
1996, n. 9658 che ha affermato che le controversie aventi
per oggetto prestazioni previdenziali sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, atteso che dette prestazioni
non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto
al rapporto di pubblico impiego, ma riguardano spettanze di
natura essenzialmente retributiva che trovano titolo immediato
e diretto nel rapporto di pubblico impiego".
""Superata l’eccezione di difetto di giurisdizione occorre
verificare nel merito la fondatezza delle pretese" così come
specificate in epigrafe.
Quanto alla domanda di regolarizzazione previdenziale, assicurativa
e assistenziale, essa, come già statuito dal Consiglio di
Stato, è fondata e meritevole di accoglimento"", con le precisazioni
di cui appresso, ““tenendo conto – come ha già statuito il
giudice di appello – caso per caso delle singole posizioni
dei ricorrenti, anche per l’eventuale costituzione preesistente
di loro posizioni assicurativo-previdenziali”“.
A tal punto la sezione deve evidenziare che tra gli elementi
caratterizzanti un rapporto di pubblico impiego deve essere
necessariamente ricompreso anche l’orario di servizio, non
potendosi affermare la sussistenza anche di un rapporto nullo
in presenza di prestazioni saltuarie e discontinue. Orbene,
nel caso di specie, e segnatamente nell’ampio arco temporale
che va dal dall’anno 1986 al 1993, i ricorrenti hanno generalmente
prestato servizio per 120 ore mensili, ossia per un periodo
di tempo equiparabile a quello del “medico a tempo definito”
(di cui all’articolo 5 [orario di lavoro] del DPR 348 del
25 giugno 1983), il cui orario settimanale era fissato in
28 ore e 30 minuti. Il prodotto di 28 per 4,3333 (numero di
settimane ricomprese in un mese) è pari infatti a circa 123
ore. Pertanto il rapporto di lavoro dei ricorrenti deve essere
riconosciuto, con le necessarie conseguenze di ordine previdenziale
ed assistenziale, come rapporto di lavoro nullo a tempo definito.
La sezione deve poi sottolineare come nessuna della pronunce
alle quali ritiene di dover fare riferimento (Consiglio di
Stato VI, 26 luglio 2001, n. 4134; Consiglio di Stato VI,
10 ottobre 2002, n. 5444, emanata su ricorso per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla precedente decisione 4134/2002;
TAR Campania Prima Sezione, 18 novembre 2002, n. 7206) ha
fornito indicazioni su quale debba essere l’ente previdenziale
destinatario degli eventuali contributi necessari per la costituzione
delle posizioni assicurative. La sezione non ritiene di dover
adottare alcuna pronuncia in merito, in quanto tale aspetto
della controversia non è stato sottoposto all’esame del giudice
né in via di azione, né in via di eccezione. Ma la sezione
non può non rilevare che l’iscrizione all’uno (INPS) o all’altro
(INPDAP) ente previdenziale ha dirette conseguenze sulla natura
dell’indennità (trattamento di fine rapporto [disciplinato
dal codice civile ed a carico esclusivo del datore di lavoro]
o indennità di buonuscita [disciplinata da leggi speciali
ed a carico dell’INPDAP, previo versamento di contributi a
carico di entrambe le parti]), che spetta ai ricorrenti all
cessazione del rapporto di lavoro.
La sezione ritiene infatti che il complessivo trattamento
previdenziale, in assenza di specifiche norme al riguardo
(tra l’altro nemmeno invocate), debba essere considerato unitariamente
e non sia possibile, per la medesima posizione lavorativa,
frazionare le prestazioni ponendole a carico di soggetti appartenenti
ad aree disomogenee (privata e pubblica).
Ne consegue che, allo stato, non può essere adottata nessuna
pronuncia di condanna al pagamento di qualsiasi indennità,
essendo quest’ultima subordinata (coma sopra evidenziato)
alle valutazioni dell’ente previdenziale in ordine alla richiesta
di iscrizione dei ricorrenti.
È infatti evidente che la presente sentenza può solamente
obbligare le amministrazioni resistenti (Università degli
Studi di Napoli “Federico II” e Azienda Policlinico della
predetta università), ciascuna per i periodi di spettanza
(per i quali il rapporto risulti ad esse imputabile), a formulare
una richiesta di iscrizione ad un ente previdenziale, nei
cui confronti (per la loro estraneità al giudizio), la presente
sentenza non può acquistare efficacia di giudicato. Non può
infatti, in astratto, disconoscersi all’ente previdenziale,
destinatario della domanda di iscrizione, di rigettare la
richiesta in presenza di cause preclusive della costituzione
della posizione assicurativa.
Nel giudizio in esame il ricorso risulta notificato anche
all’INPDAP, ma nei suoi confronti non risulta formulata alcuna
domanda che, in ogni caso, allo stato, dovrebbe essere rigettata
perché, in assenza di iscrizione (circostanza pacifica in
causa), l’ente non è tenuto ad alcuna prestazione.
Ove poi dalla domanda consegua l’effettiva iscrizione dei
ricorrenti ad un ente previdenziale, con la presente sentenza
si riconosce il diritto delle amministrazioni di rivalersi,
con tutti i mezzi previsti dall’ordinamento, sugli iscritti
della quota di contributi da essi dovuti, ove il rapporto
fosse stato originariamente riconosciuto come di pubblico
impiego.
La giurisprudenza (TAR Molise, 8 ottobre 1992, n. 175) ha
infatti affermato che: “La disposizione (legge 4 aprile 1952,
n. 218, articolo 23), che secondo l’insegnamento della Corte
di cassazione prende in considerazione il fatto oggettivo
dell’inadempimento dell’obbligo previdenziale, senza che rilevi
l’elemento soggettivo dell’omissione, intende ad avviso del
Collegio disciplinare la ripartizione dell’onere contributivo
nei casi in cui il datore di lavoro si renda moroso rispetto
ad un obbligo di versamento già operante. Occorre infatti
ricordare che, a mente dell’a. 19 della legge citata, nei
confronti dell’ente previdenziale è sempre il datore di lavoro
unico responsabile del contributo, anche per quello che concerne
la quota a carico del dipendente; mentre però, normalmente,
il datore di lavoro esercita la rivalsa mediante trattenuta
sulla retribuzione del dipendente, quest’ultima risulta preclusa
quando il versamento all’ente previdenziale sia stato omesso,
in tutto o in parte, o ritardato.
Quando però il rapporto si svolga, in base alla configurazione
formale che ad esso hanno dato le parti, sulla base di schemi
diversi da quelli del lavoro subordinato, non appare corretto
parlare di morosità, in senso proprio, da parte dell’ente
datore di lavoro. Sia pure con efficacia retroattiva, la natura
del rapporto, e la sussistenza di obblighi o diritti diversi
da quelli pattuiti, vengano accertati solo con la sentenza
del giudice amministrativo che riconduce la fattispecie nell’ambito
del pubblico impiego. Sicché non vi è ragione, una volta che
l’obbligo contributivo sia stato per la prima volta affermato,
per applicare l’a. 23, primo comma, anziché la normale disciplina
che abbina alla responsabilità per l’intero del datore di
lavoro la possibilità di rivalsa a carico del dipendente.
Affrontando il problema (sostanzialmente affine) della ripartizione
dell’obbligo contributivo nell’ipotesi in cui venga in giudizio
riconosciuto il diritto di un dipendente alla qualifica superiore,
la Corte di cassazione (sezione lavoro, 7 febbraio 1986 n.
785) ha affermato che il datore di lavoro può legittimamente
operare le trattenute previdenziali nell’atto di corrispondere
le differenze retributive, poiché il nuovo inquadramento,
accertato con la sentenza, è fonte dell’obbligo contributivo,
sicché “il termine utile per il pagamento dei contributi e
per la rivalsa nei confronti del lavoratore non può identificarsi
con le normali scadenze dei periodi di paga””.
Il ricorso va pertanto accolto con conseguente condanna delle
amministrazioni, ciascuna per il proprio periodo di competenza,
a richiedere in favore del ricorrente l’iscrizione ad un ente
previdenziale per il periodo, relativo a ciascun ricorrente,
indicato nell’esposizione in fatto della presente sentenza.
Va infine evidenziato (a titolo esemplificativo e non esaustivo)
che le sentenze (aventi oggetto identico) di questa Seconda
Sezione, pubblicate in data 7 agosto 2003, numeri 10997, 10998,
10999, 11000, 11001, 11002, 11003, 11004, 11005, 11006, 11007,
11008, 11009 ed in data 8 agosto 2003, n. 11050, sono state
confermate con decisioni della Sesta Sezione del Consiglio
di Stato del 10 novembre 2004, numeri 7264, 7262, 7263, 7266,
7275, 7269, 7270, 7260, 7267, 7273, 7265, 7258, 7274 e 7271.
Sussistono giusti motivi, ad avviso del Collegio, per disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso nei sensi
e con le precisazioni di cui in motivazione. Compensati
spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Così deciso in Napoli nelle c. di c. del
10 febbraio e del 10 marzo 2005.
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dott. Francesco Guerriero Presidente F.F.
dott. Andrea Pannone Consigliere Estensore
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