| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 22 aprile 2005
n. 1813
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da :
- D. Musetti ed altri (Avv.ti G. Soresina ed A. Fantappié)
contro la Provincia di Lucca (Avv. A. Cecchi), la Regione
Toscana (non costituita), il Comune di Castelnuovo Garfagnana
(Avv. A. Cecchi) e nei confronti del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato), la Soprintendenza
Beni Amb. Arch. Pisa-Livorno-Lucca e Massa C., (Avvocatura
dello Stato), la Comunità della Garfagnana (non costituita),
l’Autorità di Bacino del fiume Serchio (non costituita),
- T.I. Bertelli ed R. Pieroni (Avv.ti G. Soresina ed A.
Fantappié) contro la Provincia di Lucca (Avv. A. Cecchi),
la Regione Toscana (non costituita), il Comune di Castelnuovo
Garfagnana (Avv. A. Cecchi) e nei confronti della soc. Bonifica
s.p.a. (non costituita) |
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Espropriazione per pubblica utilità – Testo
unico – Art. 16 – Approvazione del progetto definitivo -
Avviso dell’avvio del procedimento – Variazioni al progetto
preliminare - Necessità
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Ai sensi dell’art. 16 del T.U. n. 327/01,
che prescrive le modalità che precedono l’approvazione del
progetto definitivo, ai proprietari dell’area ove è prevista
la realizzazione di un’opera pubblica, deve essere inviato
avviso dell’avvio del procedimento e del deposito del progetto
preliminare dell’opera, unitamente agli atti ritenuti rilevanti
e ad una relazione sommaria (commi 1 e 3), onde consentire
loro e ad ogni altro interessato la possibilità di formulare
osservazioni (comma 10). In mancanza, le eventuali innovazioni
al progetto conosciuto, apportate in sede di progettazione
definitiva, risultano illegittime nella parte in cui si
discostano, in termini di distanza dai manufatti esistenti
e dalla esatta collocazione della struttura stradale quale
risultava fissata nella precedente ipotesi progettuale
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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- sul ricorso n. 1338/2004 proposto da
MUSETTI DANILO, MUSETTI DUILIO, MUSETTI DARIO, SANTARINI
TERESA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gherardo
Soresina e Andrea Fantappié ed elettivamente domiciliati
presso il loro studio in Firenze, piazza Santo Spirito n.
10;
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contro
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- PROVINCIA DI LUCCA, in persona del
Presidente pro-tempore della Giunta provinciale, costituitasi
in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro
Cecchi ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
in Firenze, via Masaccio n. 172;
- REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;
- COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA, in persona del
sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi nel cui studio è elettivamente
domiciliato in Firenze, via Masaccio n. 172;
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nei confronti di
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI in
persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello
Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli
Arazzieri n. 4;
- SOPRINTENDENZA BENI AMB. ARCH. PISA-LIVORNO-LUCCA E
MASSA C., in persona del Soprintendente pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura
distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in
Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- COMUNITA’ DELLA GARFAGNANA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO, in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi
in giudizio;
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- sul ricorso n. 1717/2004 proposto da
BERTELLI TINA IOLE e PIERONI RAFFAELE, quest’ultimo
in qualità dell’impresa individuale denominata Osteria del
Piano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gherardo Soresina
e Andrea Fantappié ed elettivamente domiciliati presso il
loro studio in Firenze, piazza Santo Spirito n. 10;
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contro
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- PROVINCIA DI LUCCA, in persona del
Presidente pro-tempore della Giunta provinciale, costituitasi
in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro
Cecchi ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
in Firenze, via Masaccio n. 172;.
- REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore
della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;
- COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA, in persona del
sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti di:
- SOC. BONIFICA S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, non costituitosi in giudizio;
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- quanto al ric. n. 1338/04
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile
2004 con cui la Provincia ha approvato il progetto definitivo
della variante della SR 445 all'abitato di Castelnuovo Garfagnana
- I° lotto - notificata ai Signori Musetti e Santrini con
lettere raccomandate del 23 aprile 2004 successivamente
ricevute;
- della delibera del Consiglio Comunale di Castelnuovo Garfagnana
n. 25 del 30 aprile 2003, citata nella delibera della Giunta
Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente,
ed ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004;
- della determinazione dirigenziale n. 277 del 18 dicembre
2003 di verifica di impatto ambientale ai sensi della legge
regionale n. 79/98, citata nella delibera della Giunta Provinciale
n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ed
ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004;
- della delibera delal Giunta Provinciale di Lucca n. 371
del 9 ottobre 2003, con cui è stato approvato il progetto
preliminare, citata nella delibera della Giunta Provinciale
n. 37 del 19 aprile 2004; atto tuttora non conosciuto e
contro il quale si fa riserva di motivi aggiunti;
- della determinazione dirigenziale n. 157 del 17 febbraio
2004 di chiusura della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento
di variante della S.R. n. 445, citata nella delibera della
Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla
ricorrente, ma atto tuttora non conosciuto dai ricoprenti
e contro il quale si fa riserva di motivi aggiunti;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque
connessi;.
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- quanto al ric. n. 1717/04;
per l'annullamento
- della comunicazione del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture
Servizio Viabilità della Provincia di Lucca del 17 febbraio
2004 spedita il 19 febbraio 2004 e successivamente ricevuta
dalla Signora Bertelli;
- della delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 febbraio
2004 con cui la Provincia ha approvato il progetto definitivo
della variante della SR 445 all'abitato di Castelnuovo Garfagnana
- I° lotto - notificata alla Signora Bertelli con lettera
raccomandata del 23 aprile 2004 successivamente ricevuta;
- della delibera del Consiglio Comunale di Castelnuovo Garfagnana
n. 25 del 30 aprile 2003, citata nella delibera della Giunta
Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente,
ed ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004; - della
determinazione dirigenziale n. 277 del 18 dicembre 2003
di verifica di impatto ambientale ai sensi della legge regionale
n. 79/98, citata nella delibera della Giunta Provinciale
n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ed
ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004;
- della determinazione dirigenziale n. 157 del 17 febbraio
2004 di chiusura della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento
di variante della S.R. n. 445, citata nella delibera della
Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla
ricorrente, ma atto tuttora non conosciuto dai ricoprenti
e contro il quale si fa riserva di motivi aggiunti;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque
connessi;.
Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
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Visto l’atto di costituzione in giudizio
della Provincia di Lucca, del Comune di Castelnuovo Garfagnana,
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della
Sprintendenza Beni Ambientali Architettonici di Pisa-Livorno-Lucca
e Massa Carrara;
Visti i motivi aggiunti depositati il 4 agosto 2004 nel
ricorso n. 1338/2004, per l’annullamento dei medesimi atti
impugnati con il ricorso introduttivo, ma conosciuti integralmente
dopo la notifica del medesimo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2005 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti A.Fantappiè,
A.Cecchi e C.Brozzo (avv. dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Proprietari di alcuni terreni e fabbricati
posti in Castelnuovo Garfagnana, con lettere del 23 aprile
2004, i sigg. Musetti e Santarini apprendevano dal dirigente
del servizio amministrativo del comune dell’avvenuta approvazione,
con deliberazione di Giunta provinciale n. 37 del 19 aprile
2004, del progetto definitivo della variante della S.R.
445 all’abitato del comune – I lotto. Perciò, gli interessati
impugnavano gli atti in epigrafe indicati, avverso i quali
hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1,
art. 8 Legge L. 241/90, art. 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327. Eccesso di potere per falso presupposto
di fatto e di diritto, illogicità. Violazione dei principi
costituzionali (art. 97 Cost.) di buona amministrazione
e violazione del giusto procedimento.
Nei confronti dei ricorrenti, che sono i proprietari dei
terreni espropriandi, non è mai stato comunicato l'avvio
di nessun procedimento relativo alla variante urbanistica;
2) Violazione di legge: artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del D.P.R.
n. 327 del 2001;
artt. 7, 8 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; art.
14 Legge 109 del 1994. Difetto dei presupposti in fatto
e in diritto. Violazione dei principi costituzionali (art.
97 Cost.) di buona amministrazione e violazione del giusto
procedimento.
Una volta approvato il progetto preliminare dell'opera (con
delibera n. 371 del 9 ottobre 2003), ai proprietari dell'area
non è stato inviato alcun avviso di inizio del procedimento;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 bis del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; dell'art. 3 della Legge 241
del 1990; Eccesso di potere per sviamento, violazione dei
principi costituzionali in tema di buona amministrazione
(art. 97 Cost.); Difetto assoluto di motivazione.
Nel caso di specie le ragioni che determinerebbero la supposta
urgenza non sono nemmeno sommariamente indicate;
Inoltre, nonostante che nel T.U. sulle espropriazioni non
siano stati riprodotti i termini dell'art. 13 della legge
del 1865, una volta che l'amministrazione decida di procedere
con la preventiva occupazione delle aree da espropriare,
deve necessariamente indicare al privato almeno i termini
di inizio ed ultimazione dei lavori.
4) Incompetenza; Violazione e falsa applicazione degli artt.
2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992 della L. n. 349/1986; dell'art.
11 e ss della L.R.Tos. 79/1998 e relativi allegati, del
DPCM 377/1988. Art. 3 della Legge 241/90. Eccesso di potere
per difetto e carenza di motivazione; contraddittorietà
fra atti. Il progetto non è stato sottoposto dalla Provincia
nemmeno alla procedura di V.I.A. di cui alla L.R. 79/98;
5) Violazione e/o falsa applicazione di Legge: D.P.R. 327
del 2001; degli art. 14 e ss della Legge 109/94; Artt. 25
e ss del D.P.R. 554/99. Eccesso di potere per sviamento,
falso presupposto in fatto e diritto.
Non è dato capire se il progetto sia stato inserito, ed
in che termini, nella programmazione triennale.
6) Violazione e/o falsa applicazione di Legge: Art. 14 Legge
109/94; Artt. 149 e ss del D.Lgs 267/2000; Violazione e
falsa applicazione dei principi generali in materia di contabilità
degli enti locali e di buon andamento dell'Amministrazione.
Eccesso di potere per sviamento, falso presupposto in fatto
e diritto.
Non sono indicate le somme necessarie per la realizzazione
dei lavori e per le relative occupazioni ed espropriazioni.
Con lettera raccomandata, ricevuta il 26 giugno 2004, la
provincia di Lucca ha inviato ai ricorrenti alcuni provvedimenti
ed allegati prima di allora mai conosciuti.
Con memoria notificata di motivi aggiunti, depositata il
4 agosto 2004, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti ulteriori
censure:
7) Violazione e falsa applicazione di Legge: Art. 832 e
838 del Codice Civile; artt. 12 e ss del D.P.R. 327 dell'8
giugno 2001; art. 16 della Legge 109 del 1994, artt. 18
e ss e 25 e ss del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999; art.
3 e 7 della Legge n. 241 del 1990; Eccesso di potere per
sviamento, illogicità, contraddittorietà, carenza e difetto
di istruttoria e motivazione, e violazione del giusto procedimento.
La Provincia ha arbitrariamente ed illegittimamente previsto
di occupare ed espropriare porzioni di terreno maggiori
e diverse rispetto a quelle indicate: dal progetto preliminare
anch'esso approvato dalla Provincia; nonchè dalla variante
al piano strutturale approvata dal Comune.
Non vi è corrispondenza fra: il piano strutturale ed il
progetto preliminare da un lato e il progetto definitivo
dall'altro; sia per metri quadrati interessati all'esproprio
(circa 4500 metri quadrati in più nel progetto definitivo),
sia per la collocazione dell'opera pubblica (molto più a
ridosso delle abitazioni e della piscina a servizio dell'agriturismo
nel progetto definitivo).
E' evidente che non potevano e non potranno essere in alcun
modo espropriate e occupate, in modo surrettizio, ulteriori
porzioni di terreno rispetto a quelle indicate nel progetto
preliminare approvato dalla Provincia.
8) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt.
2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992; della L. n. 349/1986; dell'art.
40 della Legge 146 del 1994 e del D.P.R. 14 aprile 1996;
dell'art. 11 e ss della L.R.Tos. 79/1998 e relativi allegati,
del D.P.C.M. 377/1988. Art. 3 della Legge 241/90. Eccesso
di potere per difetto e carenza di motivazione e di istruttoria;
contraddittorietà fra atti. Falso presupposto in fatto e
diritto. Manifesta ingiustizia.
Non è dato capire i motivi in base ai quali la Commissione
valutativa della Provincia abbia ritenuto di escludere il
progetto dalla necessaria procedura di valutazione di impatto
ambientale.
9) Violazione e/o falsa applicazione di Legge: Art. 14,
14-Bis, Ter e quater della L. 241/1990, e successive modificazioni.
Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà,
violazione del giusto procedimento.
Non ha preso parte alla Conferenza dei Servizi, la Comunità
Montana della Garfagnana.
Il parere favorevole reso dalla Soprintendenza competente,
rispetto al tracciato scelto dalla Provincia, non è stato
in alcun modo motivato ed è in assoluta contraddizione con
quanto in precedenza affermato dalla stessa Soprintendenza.
Analogo ricorso è stato proposto dall’usufruttuaria dei
terreni e fabbricati e dall’affittuario dell’azienda agrituristica,
dopo avere proposto ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica avverso i medesimi atti (eccetto il provvedimento
di approvazione del progetto preliminare).
Costituitisi in giudizio, la provincia di Lucca, il comune
di Castelnuovo Garfagnana, il Ministero per i beni e le
attività culturali, hanno sostenuto la legittimità degli
atti impugnati e chiesto la reiezione del ricorso e dei
motivi aggiunti, siccome infondati,
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo
nelle tesi rispettivamente sostenute.
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All’udienza sopra indicata, la causa è passata
in decisione.
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DIRITTO
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1 - I procedimenti introdotti con gli atti
sopra indicati, attese le ragioni di connessione soggettiva
ed oggettiva dei due ricorsi, devono essere riuniti, per
essere congiuntamente trattati e decisi con un’unica sentenza.
2 – Con il ricorso n. 1338/04, nonché con i motivi aggiunti
depositati in corso di causa, i ricorrenti, proprietari
di un’azienda agrituristica posta nell’abitato di Castelnuovo
Garfagnana, hanno impugnato gli atti di approvazione del
progetto preliminare e del progetto definitivo della variante
della strada regionale 445, di approvazione della variante
urbanistica comunale, di verifica di impatto ambientale,
di chiusura della conferenza di servizi.
Gli stessi atti (eccetto il provvedimento di approvazione
del progetto preliminare) sono stati impugnati, con distinto
ricorso n. 1717/04, dall’usufruttuaria e dall’affittuario
dell’azienda agrituristica.
L’intervento viario, oggetto dei provvedimenti impugnati,
riguarda la costruzione di una variante ad una strada extra
urbana di interesse regionale – la S.R. 445 della Garfagnana
– che attraversa l’abitato del comune e, in particolare,
lambisce i terreni di proprietà dei ricorrenti, che fanno
parte, insieme con i fabbricati, dell’azienda agrituristica
di cui trattasi e che, pertanto, sono destinati ad essere
parzialmente espropriati per la realizzazione dell’opera
pubblica.
Il progetto della variante stradale è stato oggetto: della
deliberazione comunale di approvazione del regolamento urbanistico
del 30.4.2003, della deliberazione provinciale di approvazione
del progetto preliminare del 9.10.2003, infine della deliberazione
della Giunta provinciale del 19.2.2004, con la quale è stato
definitivamente approvato il primo lotto dell’opera. Prima
dell’ultimo provvedimento, esso è stato altresì oggetto
di procedimento di verifica di impatto ambientale conclusosi
con atto del 18.12.2003 e di conferenza di servizi chiusa
con atto del 17.2.2004.
3 – In via preliminare, va disattesa la domanda di estromissione
avanzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
essendo stato censurato (nel nono motivo aggiunto dedotto
con memoria ritualmente notificata al predetto Ministero
ed alla competente Soprintendenza) il parere formulato dalla
medesima amministrazione in sede di istruttoria di valutazione
ambientale del progetto. 4 – Ancora in via preliminare,
va esaminata l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalla
resistente amministrazione comunale, del primo motivo del
ricorso n. 1338/04, con il quale i ricorrenti deducono l’illegittimità
della deliberazione comunale del 30 aprile 2003 n. 25, recante
la previsione urbanistica della realizzazione della nuova
viabilità relativa alla strada regionale n. 445, poiché
non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento
ai proprietari dell’area oggetto di espropriazione, ai sensi
dell’art. 11 del t.u. sulle espropriazioni approvato con
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
L’eccezione è fondata. Nella fattispecie, contrariamente
a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si tratta di una
variante particolare al piano regolatore comunale (ipotesi
di cui al comma 1 lett. a della norma citata), né degli
altri casi previsti dall’art. 10, comma 1 (richiamato dalla
lett. b), bensì dell’approvazione di un nuovo strumento
urbanistico generale, come appare evidente dalla mera lettura
del provvedimento (recante “approvazione del regolamento
urbanistico comunale”) adottato ai sensi dell’art. 28 della
l.r.t. 5/95.
La legge regionale, conformemente ai principi generali,
non prevede alcun obbligo di comunicazione individuale dello
strumento urbanistico, che nella specie concorre, insieme
con il piano strutturale, a formare lo strumento urbanistico
generale comunale, rispetto al quale anche l’art. 13 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 esclude qualsiasi obbligo in
tal senso.
Ne consegue che ogni contestazione della previsione urbanistica
di cui trattasi doveva essere proposta entro il termine
di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza legale
del provvedimento, che si è realizzata con la pubblicazione
sul B.U.R.T. (in data 21 maggio 2003) dell’avviso di avvenuto
deposito dello strumento urbanistico.
5 – Nel merito, con il settimo motivo (aggiunto), i ricorrenti
sostengono: a) che solo previo esame del piano particellare
e della planimetria del progetto definitivo, ottenuti a
seguito di istanza di accesso, hanno potuto verificare quali
terreni sarebbero stati interessati dalle procedure di esproprio;
b) che dal raffronto tra gli allegati del progetto definitivo
e le planimetrie del progetto preliminare e della variante
al piano urbanistico, emergerebbe che si è deciso di occupare
ed espropriare porzioni di terreno maggiori e diverse rispetto
a quelle indicate nel progetto preliminare, anch’esso approvato
dalla provincia, e nella variante al piano strutturale approvata
dal comune; c) che quindi non vi sarebbe corrispondenza
tra il piano strutturale e il progetto preliminare da un
lato e il progetto definitivo dall’altro, sia per i metri
quadrati interessati all’esproprio (circa 450 mq. in più
nel progetto definitivo) sai per la collocazione dell’opera
pubblica (che sarebbe definitivamente situata molto più
a ridosso delle abitazioni e della piscina a servizio dell’agriturismo).
Il tutto risulterebbe dalla perizia tecnica prodotta in
giudizio e dalla allegata planimetria.
Replica la difesa della provincia che non ci sarebbe differenza
tra i due progetti e che, in ogni caso, conta soltanto il
progetto definitivo, con cui viene dichiarata la pubblica
utilità dell’opera; inoltre, non vi sarebbe discordanza
con la previsione urbanistica, come attestato dalla dichiarazione
del tecnico comunale; infine, si richiama l’art. 12, comma
2, del t.u. n. 327/01 secondo cui le varianti, qualora non
comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone
di rispetto previste, non richiedono nuova apposizione di
vincolo preordinato all’esproprio.
Rileva il Collegio che, nei documenti 18 e 19 prodotti dai
ricorrenti sono evidenziati l’esatta localizzazione della
progettata sede stradale rispetto ai beni interessati dall’opera;
in particolare, è raffrontata la diversa collocazione della
viabilità nel progetto preliminare ed in quello definitivo,
nonché la comparazione della stessa con l’area effettivamente
oggetto di occupazione, rispetto ai singoli manufatti (alloggi,
piscina e locale accessorio) ivi esistenti; la relazione
tecnica prodotta contiene precisi elementi metrici da cui
si evince che dalle originarie previsioni del piano strutturale
e del regolamento urbanistico al progetto preliminare della
variante, a quello definitivo, fino al piano particellare
di esproprio, vi é stata una progressiva riduzione delle
distanze tra i singoli manufatti e la prevista rotatoria.
Infine, come evidenziato dai ricorrenti, negli atti progettuali
della provincia non risultano graficizzati i manufatti pertinenziali
degli alloggi dell’azienda agrituristica (piscina e annesso
fabbricato accessorio), pur trattandosi di strutture completate
nel 2002 e realizzate in base a d.i.a. (del 27.7.2000) e
a concessione edilizia (del 31.7.2001).
Sulla base degli elementi sopra richiamati, deve ritenersi
in parte fondato il motivo in esame.
Il tracciato dell’opera prevista interesserà una porzione
dei beni di proprietà dei ricorrenti, mentre un’altra porzione
di essi sarà assoggettata a vincolo di rispetto stradale.
A differenza del progetto originario, che prevedeva un tracciato
completamente “in trincea”, il progetto previsto negli atti
di pianificazione comunali (piano strutturale e regolamento
urbanistico) localizzava l’opera spostata più a nord, con
precise distanze tra essa ed i fabbricati dei ricorrenti.
Tali distanze sono state ridotte (in direzione dell’azienda
agrituristica) con il progetto preliminare approvato dalla
provincia nell’ottobre 2003 e ulteriormente ridotte con
il progetto definitivo approvato dalla provincia nell’aprile
2004 (come si evince dalla documentazione prodotta dai ricorrenti).
Non risultano elementi contrari dalla documentazione depositata
dalle amministrazioni resistenti, anche tenuto conto del
fatto (rilevato dai ricorrenti) che essa non reca l’individuazione
grafica di tutti i manufatti esistenti sul terreno oggetto
di espropriazione.
Sul punto, l’art. 12, comma 2, del t.u. n. 327/01, richiamato
dalla difesa della provincia, dispone che le varianti che
non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle
zone di rispetto previste ai sensi del d.p.r. 11 luglio
1980 n. 753, nonché ai sensi del d.m. 1 aprile 1968, sono
approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione
di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione di
vincolo preordinato all’esproprio.
Ma la circostanza che, nella fattispecie, la variazione
di tracciato dell’opera, in sede di progettazione definitiva,
si sia mantenuta all’interno della prevista zona di rispetto,
puntualmente contestata dai ricorrenti, non è supportata
da adeguata documentazione.
Pertanto, sulla base degli atti di causa, non opera la disposizione
citata, che esclude la necessità di nuovo vincolo preordinato
all’esproprio.
Inoltre, ancora sul punto in questione sia pure sotto diverso
profilo, dopo l’avvenuto deposito del progetto preliminare
dell’opera (approvato con deliberazione n. 371 del 9.10.2003),
non è stata effettuata alcuna comunicazione di avvio del
procedimento ai proprietari dell’area di cui trattasi (secondo
motivo di ricorso).
Né possono valere, al riguardo, le precedenti comunicazioni
di avvio del 7 febbraio 2002, e le relative osservazioni
formulate, che avevano ad oggetto il primo progetto preliminare
predisposto dall’Anas nel 2001, ben diverso da quello poi
sfociato nel contestato progetto definitivo, il quale prevedeva
l’attraversamento in trincea dell’area interessata.
Neanche soddisfano le puntuali garanzie di partecipazione
procedimentale previste dalla legge, gli esposti richiamati
dalla difesa della provincia successivamente presentati
da un gruppo di cittadini, fra i quali vi sarebbero stati
gli stessi ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 16 del t.u. n. 327/01, che prescrive
le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo,
ai proprietari dell’area ove è prevista la realizzazione
dell’opera, doveva essere inviato avviso dell’avvio del
procedimento e del deposito del progetto preliminare dell’opera,
approvato nell’ottobre 2003, unitamente agli atti ritenuti
rilevanti e ad una relazione sommaria (commi 1 e 3), per
consentire al proprietario e a ogni altro interessato la
possibilità di formulare osservazioni (comma 10).
In mancanza, le innovazioni al progetto conosciuto, e fatto
oggetto delle precedenti osservazioni presentate, nella
parte in cui si discostano, in termini di distanza dai manufatti
esistenti, dalla esatta collocazione della struttura stradale
quale risulta fissata nella precedente ipotesi progettuale,
non si sottraggono al vizio di violazione della norma citata.
La deliberazione di approvazione del progetto definitivo
dell’opera è, pertanto, illegittima, nei termini e nei limiti
sopra precisati.
6 – Per completezza di trattazione, il Collegio rileva l’infondatezza
degli altri motivi di ricorso.
In relazione al terzo motivo, la provincia ha espressamente
rinunciato a procedere all’occupazione d’urgenza dei beni
dei ricorrenti.
Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti deducono che
il progetto non sarebbe stato sottoposto alla procedura
di V.I.A., è palesemente infondato, sulla base della disciplina
prevista dalla l.r.t. n. 79 del 1998, recante norme per
l’applicazione della valutazione di impatto ambientale.
La strada in questione è compresa nell’allegato B2, punto
7 c) della legge regionale, con competenza attribuita alla
provincia.
Per i progetti di cui all’allegato B2, è prevista la sottoposizione
a V.I.A., qualora ciò si renda necessario in esito alla
procedura di verifica disciplinata dall’art. 11 (art. 5
l.r.t. 79/98).
Nella fattispecie, per l’opera compresa nell’elenco B2,
è stato svolto il complesso procedimento di verifica, conclusosi
con la determinazione n. 277/2003, dopo completa istruttoria
e acquisizione di tutti i pareri degli enti interessati.
Il parere espresso da apposita commissione è nel senso che
l’opera non debba essere sottoposta a valutazione d’impatto
ambientale.
La tesi dei ricorrenti è pertanto infondata.
Il quinto e il sesto motivo sono palesemente infondati.
L’opera risulta compresa nel piano triennale approvato dal
consiglio provinciale. (v. allegato V alla delib. C.P. n.
18 del 25.2.2003; doc. 6).
L’opera, quanto al primo lotto di cui si discute, risulta
interamente finanziata, con fondi regionali, come emerge
dall’allegato alla determinazione dirigenziale della provincia
n. 157/2004 (cfr. nota G.R. del 13.2.2004 diretta alla provincia).
Altrettanto infondato è il nono motivo (aggiunto).
Infatti, la Comunità montana non doveva partecipare alla
conferenza di servizi, non dovendo rilasciare alcuna autorizzazione,
né rileva che l’azienda agrituristica fosse compresa nella
sua programmazione.
La Soprintendenza ha rilasciato il proprio parere favorevole,
confermato in sede di conferenza di servizi (pur avendo
in precedenza espresso la propria preferenza per una diversa
soluzione, ritenuta di minore o di nessun impatto ambientale).
L’ottavo motivo è infondato, sia per le ragioni già esposte
(in ordine alla pretesa necessità della V.I.A.), sia per
quanto testé precisato in ordine ai pareri della Comunità
Montana e della Soprintendenza.
7 – Quanto al ricorso n. 1717/04, proposto dall’usufruttuaria
e dall’affittuario del terreno di che trattasi, attesa la
parziale fondatezza del ricorso n. 1338/04, esso appare
in parte improcedibile.
Per la restante parte, esso è infondato.
In particolare, va disatteso il secondo motivo (parzialmente
diverso), con il quale si deduce che le risposte alle osservazioni
formulate dalla usufruttuaria (sig.ra Bertelli) sarebbero
illegittime, perché l’amministrazione non avrebbe motivato
in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato l’abbandono
della prima soluzione progettuale.
Risulta, invece, dalle valutazioni contenute nella determinazione
n. 277/03 (relativa alla procedura di verifica di impatto
ambientale) che le varie soluzioni progettuali (compresa
la soluzione A predisposta dall’Anas, sulla quale si è espressa
negativamente l’Autorità di bacino del fiume Serchio, e
la c.d. “soluzione zero”) sono state comparate ed esaminate
e che conclusivamente è stata prescelta la soluzione C sulla
base di tutte le valutazioni operate ed i pareri espressi
delle amministrazioni interessate.
8 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso
n. 1338/04 va in parte dichiarato irricevibile, in parte
va accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione
e, per l’effetto, in parte qua, dev’essere annullata la
deliberazione provinciale n. 37 del 2004, salvi gli ulteriori
provvedimenti dell’Amministrazione; il ricorso n. 1717/04
va in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono
liquidati nella misura di cui in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui
ricorsi n. 1338/04 e n. 1717/04, li riunisce in rito e così
dispone:
1) respinge la domanda di estromissione del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali;
2) dichiara in parte irricevibile il ric. n. 1338/04 ed
in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e,
per l'effetto, annulla, in parte qua, la delibera della
Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004 approvativa
del progetto definitivo della variante della S.R. 445 all'abitato
di Castelnuovo Garfagnana - 1° lotto;
3) dichiara in parte improcedibile ed in parte respinge
il ric. n. 1717/04. Condanna la Provincia di Lucca al pagamento
delle spese di giudizio, a favore dei ricorrenti, liquidate
in € 3.000,00 (tremila/00) e compensa le spese tra i ricorrenti,
di entrambi i ricorsi, e le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 10 febbraio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott.
Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/04/2005
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