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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 22 aprile 2005 n. 1813
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da :
- D. Musetti ed altri (Avv.ti G. Soresina ed A. Fantappié) contro la Provincia di Lucca (Avv. A. Cecchi), la Regione Toscana (non costituita), il Comune di Castelnuovo Garfagnana (Avv. A. Cecchi) e nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato), la Soprintendenza Beni Amb. Arch. Pisa-Livorno-Lucca e Massa C., (Avvocatura dello Stato), la Comunità della Garfagnana (non costituita), l’Autorità di Bacino del fiume Serchio (non costituita),
- T.I. Bertelli ed R. Pieroni (Avv.ti G. Soresina ed A. Fantappié) contro la Provincia di Lucca (Avv. A. Cecchi), la Regione Toscana (non costituita), il Comune di Castelnuovo Garfagnana (Avv. A. Cecchi) e nei confronti della soc. Bonifica s.p.a. (non costituita)


Espropriazione per pubblica utilità – Testo unico – Art. 16 – Approvazione del progetto definitivo - Avviso dell’avvio del procedimento – Variazioni al progetto preliminare - Necessità

Ai sensi dell’art. 16 del T.U. n. 327/01, che prescrive le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo, ai proprietari dell’area ove è prevista la realizzazione di un’opera pubblica, deve essere inviato avviso dell’avvio del procedimento e del deposito del progetto preliminare dell’opera, unitamente agli atti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria (commi 1 e 3), onde consentire loro e ad ogni altro interessato la possibilità di formulare osservazioni (comma 10). In mancanza, le eventuali innovazioni al progetto conosciuto, apportate in sede di progettazione definitiva, risultano illegittime nella parte in cui si discostano, in termini di distanza dai manufatti esistenti e dalla esatta collocazione della struttura stradale quale risultava fissata nella precedente ipotesi progettuale


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

- sul ricorso n. 1338/2004 proposto da
MUSETTI DANILO, MUSETTI DUILIO, MUSETTI DARIO, SANTARINI TERESA, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gherardo Soresina e Andrea Fantappié ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, piazza Santo Spirito n. 10;

 

contro

 

- PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta provinciale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Firenze, via Masaccio n. 172;
- REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;
- COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cecchi nel cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, via Masaccio n. 172;

 

nei confronti di
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- SOPRINTENDENZA BENI AMB. ARCH. PISA-LIVORNO-LUCCA E MASSA C., in persona del Soprintendente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- COMUNITA’ DELLA GARFAGNANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;
- AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME SERCHIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

 

- sul ricorso n. 1717/2004 proposto da
BERTELLI TINA IOLE e PIERONI RAFFAELE, quest’ultimo in qualità dell’impresa individuale denominata Osteria del Piano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gherardo Soresina e Andrea Fantappié ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, piazza Santo Spirito n. 10;

 

contro

 

- PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta provinciale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Firenze, via Masaccio n. 172;.
- REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;
- COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA, in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

 

e nei confronti di:
- SOC. BONIFICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

 

- quanto al ric. n. 1338/04
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004 con cui la Provincia ha approvato il progetto definitivo della variante della SR 445 all'abitato di Castelnuovo Garfagnana - I° lotto - notificata ai Signori Musetti e Santrini con lettere raccomandate del 23 aprile 2004 successivamente ricevute;
- della delibera del Consiglio Comunale di Castelnuovo Garfagnana n. 25 del 30 aprile 2003, citata nella delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ed ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004;
- della determinazione dirigenziale n. 277 del 18 dicembre 2003 di verifica di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 79/98, citata nella delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ed ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004;
- della delibera delal Giunta Provinciale di Lucca n. 371 del 9 ottobre 2003, con cui è stato approvato il progetto preliminare, citata nella delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004; atto tuttora non conosciuto e contro il quale si fa riserva di motivi aggiunti;
- della determinazione dirigenziale n. 157 del 17 febbraio 2004 di chiusura della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento di variante della S.R. n. 445, citata nella delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ma atto tuttora non conosciuto dai ricoprenti e contro il quale si fa riserva di motivi aggiunti;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;.

 

- quanto al ric. n. 1717/04;
per l'annullamento
- della comunicazione del Dirigente del Dipartimento Infrastrutture Servizio Viabilità della Provincia di Lucca del 17 febbraio 2004 spedita il 19 febbraio 2004 e successivamente ricevuta dalla Signora Bertelli;
- della delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 febbraio 2004 con cui la Provincia ha approvato il progetto definitivo della variante della SR 445 all'abitato di Castelnuovo Garfagnana - I° lotto - notificata alla Signora Bertelli con lettera raccomandata del 23 aprile 2004 successivamente ricevuta;
- della delibera del Consiglio Comunale di Castelnuovo Garfagnana n. 25 del 30 aprile 2003, citata nella delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ed ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004; - della determinazione dirigenziale n. 277 del 18 dicembre 2003 di verifica di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 79/98, citata nella delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ed ottenuta informalmente in data 14 giugno 2004;
- della determinazione dirigenziale n. 157 del 17 febbraio 2004 di chiusura della Conferenza dei Servizi relativa all'intervento di variante della S.R. n. 445, citata nella delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, richiesta dalla ricorrente, ma atto tuttora non conosciuto dai ricoprenti e contro il quale si fa riserva di motivi aggiunti;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;.
Visti i ricorsi e la relativa documentazione;

 

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca, del Comune di Castelnuovo Garfagnana, del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Sprintendenza Beni Ambientali Architettonici di Pisa-Livorno-Lucca e Massa Carrara;
Visti i motivi aggiunti depositati il 4 agosto 2004 nel ricorso n. 1338/2004, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, ma conosciuti integralmente dopo la notifica del medesimo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2005 - relatore il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti A.Fantappiè, A.Cecchi e C.Brozzo (avv. dello Stato);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Proprietari di alcuni terreni e fabbricati posti in Castelnuovo Garfagnana, con lettere del 23 aprile 2004, i sigg. Musetti e Santarini apprendevano dal dirigente del servizio amministrativo del comune dell’avvenuta approvazione, con deliberazione di Giunta provinciale n. 37 del 19 aprile 2004, del progetto definitivo della variante della S.R. 445 all’abitato del comune – I lotto. Perciò, gli interessati impugnavano gli atti in epigrafe indicati, avverso i quali hanno dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 comma 1, art. 8 Legge L. 241/90, art. 9, 10, 11 e 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto, illogicità. Violazione dei principi costituzionali (art. 97 Cost.) di buona amministrazione e violazione del giusto procedimento.
Nei confronti dei ricorrenti, che sono i proprietari dei terreni espropriandi, non è mai stato comunicato l'avvio di nessun procedimento relativo alla variante urbanistica;
2) Violazione di legge: artt. 12, 13, 14, 15 e 16 del D.P.R. n. 327 del 2001;
artt. 7, 8 e 10 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 14 Legge 109 del 1994. Difetto dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione dei principi costituzionali (art. 97 Cost.) di buona amministrazione e violazione del giusto procedimento.
Una volta approvato il progetto preliminare dell'opera (con delibera n. 371 del 9 ottobre 2003), ai proprietari dell'area non è stato inviato alcun avviso di inizio del procedimento;
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; dell'art. 3 della Legge 241 del 1990; Eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi costituzionali in tema di buona amministrazione (art. 97 Cost.); Difetto assoluto di motivazione.
Nel caso di specie le ragioni che determinerebbero la supposta urgenza non sono nemmeno sommariamente indicate;
Inoltre, nonostante che nel T.U. sulle espropriazioni non siano stati riprodotti i termini dell'art. 13 della legge del 1865, una volta che l'amministrazione decida di procedere con la preventiva occupazione delle aree da espropriare, deve necessariamente indicare al privato almeno i termini di inizio ed ultimazione dei lavori.
4) Incompetenza; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992 della L. n. 349/1986; dell'art. 11 e ss della L.R.Tos. 79/1998 e relativi allegati, del DPCM 377/1988. Art. 3 della Legge 241/90. Eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione; contraddittorietà fra atti. Il progetto non è stato sottoposto dalla Provincia nemmeno alla procedura di V.I.A. di cui alla L.R. 79/98;
5) Violazione e/o falsa applicazione di Legge: D.P.R. 327 del 2001; degli art. 14 e ss della Legge 109/94; Artt. 25 e ss del D.P.R. 554/99. Eccesso di potere per sviamento, falso presupposto in fatto e diritto.
Non è dato capire se il progetto sia stato inserito, ed in che termini, nella programmazione triennale.
6) Violazione e/o falsa applicazione di Legge: Art. 14 Legge 109/94; Artt. 149 e ss del D.Lgs 267/2000; Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di contabilità degli enti locali e di buon andamento dell'Amministrazione. Eccesso di potere per sviamento, falso presupposto in fatto e diritto.
Non sono indicate le somme necessarie per la realizzazione dei lavori e per le relative occupazioni ed espropriazioni.
Con lettera raccomandata, ricevuta il 26 giugno 2004, la provincia di Lucca ha inviato ai ricorrenti alcuni provvedimenti ed allegati prima di allora mai conosciuti.
Con memoria notificata di motivi aggiunti, depositata il 4 agosto 2004, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti ulteriori censure:
7) Violazione e falsa applicazione di Legge: Art. 832 e 838 del Codice Civile; artt. 12 e ss del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001; art. 16 della Legge 109 del 1994, artt. 18 e ss e 25 e ss del D.P.R. 554 del 21 dicembre 1999; art. 3 e 7 della Legge n. 241 del 1990; Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, carenza e difetto di istruttoria e motivazione, e violazione del giusto procedimento.
La Provincia ha arbitrariamente ed illegittimamente previsto di occupare ed espropriare porzioni di terreno maggiori e diverse rispetto a quelle indicate: dal progetto preliminare anch'esso approvato dalla Provincia; nonchè dalla variante al piano strutturale approvata dal Comune.
Non vi è corrispondenza fra: il piano strutturale ed il progetto preliminare da un lato e il progetto definitivo dall'altro; sia per metri quadrati interessati all'esproprio (circa 4500 metri quadrati in più nel progetto definitivo), sia per la collocazione dell'opera pubblica (molto più a ridosso delle abitazioni e della piscina a servizio dell'agriturismo nel progetto definitivo).
E' evidente che non potevano e non potranno essere in alcun modo espropriate e occupate, in modo surrettizio, ulteriori porzioni di terreno rispetto a quelle indicate nel progetto preliminare approvato dalla Provincia.
8) Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. n. 285/1992; della L. n. 349/1986; dell'art. 40 della Legge 146 del 1994 e del D.P.R. 14 aprile 1996; dell'art. 11 e ss della L.R.Tos. 79/1998 e relativi allegati, del D.P.C.M. 377/1988. Art. 3 della Legge 241/90. Eccesso di potere per difetto e carenza di motivazione e di istruttoria; contraddittorietà fra atti. Falso presupposto in fatto e diritto. Manifesta ingiustizia.
Non è dato capire i motivi in base ai quali la Commissione valutativa della Provincia abbia ritenuto di escludere il progetto dalla necessaria procedura di valutazione di impatto ambientale.
9) Violazione e/o falsa applicazione di Legge: Art. 14, 14-Bis, Ter e quater della L. 241/1990, e successive modificazioni. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, contraddittorietà, violazione del giusto procedimento.
Non ha preso parte alla Conferenza dei Servizi, la Comunità Montana della Garfagnana.
Il parere favorevole reso dalla Soprintendenza competente, rispetto al tracciato scelto dalla Provincia, non è stato in alcun modo motivato ed è in assoluta contraddizione con quanto in precedenza affermato dalla stessa Soprintendenza.
Analogo ricorso è stato proposto dall’usufruttuaria dei terreni e fabbricati e dall’affittuario dell’azienda agrituristica, dopo avere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i medesimi atti (eccetto il provvedimento di approvazione del progetto preliminare).
Costituitisi in giudizio, la provincia di Lucca, il comune di Castelnuovo Garfagnana, il Ministero per i beni e le attività culturali, hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati e chiesto la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti, siccome infondati,
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.

 

All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

1 - I procedimenti introdotti con gli atti sopra indicati, attese le ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva dei due ricorsi, devono essere riuniti, per essere congiuntamente trattati e decisi con un’unica sentenza.
2 – Con il ricorso n. 1338/04, nonché con i motivi aggiunti depositati in corso di causa, i ricorrenti, proprietari di un’azienda agrituristica posta nell’abitato di Castelnuovo Garfagnana, hanno impugnato gli atti di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo della variante della strada regionale 445, di approvazione della variante urbanistica comunale, di verifica di impatto ambientale, di chiusura della conferenza di servizi.
Gli stessi atti (eccetto il provvedimento di approvazione del progetto preliminare) sono stati impugnati, con distinto ricorso n. 1717/04, dall’usufruttuaria e dall’affittuario dell’azienda agrituristica.
L’intervento viario, oggetto dei provvedimenti impugnati, riguarda la costruzione di una variante ad una strada extra urbana di interesse regionale – la S.R. 445 della Garfagnana – che attraversa l’abitato del comune e, in particolare, lambisce i terreni di proprietà dei ricorrenti, che fanno parte, insieme con i fabbricati, dell’azienda agrituristica di cui trattasi e che, pertanto, sono destinati ad essere parzialmente espropriati per la realizzazione dell’opera pubblica.
Il progetto della variante stradale è stato oggetto: della deliberazione comunale di approvazione del regolamento urbanistico del 30.4.2003, della deliberazione provinciale di approvazione del progetto preliminare del 9.10.2003, infine della deliberazione della Giunta provinciale del 19.2.2004, con la quale è stato definitivamente approvato il primo lotto dell’opera. Prima dell’ultimo provvedimento, esso è stato altresì oggetto di procedimento di verifica di impatto ambientale conclusosi con atto del 18.12.2003 e di conferenza di servizi chiusa con atto del 17.2.2004.
3 – In via preliminare, va disattesa la domanda di estromissione avanzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, essendo stato censurato (nel nono motivo aggiunto dedotto con memoria ritualmente notificata al predetto Ministero ed alla competente Soprintendenza) il parere formulato dalla medesima amministrazione in sede di istruttoria di valutazione ambientale del progetto. 4 – Ancora in via preliminare, va esaminata l’eccezione di irricevibilità, sollevata dalla resistente amministrazione comunale, del primo motivo del ricorso n. 1338/04, con il quale i ricorrenti deducono l’illegittimità della deliberazione comunale del 30 aprile 2003 n. 25, recante la previsione urbanistica della realizzazione della nuova viabilità relativa alla strada regionale n. 445, poiché non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari dell’area oggetto di espropriazione, ai sensi dell’art. 11 del t.u. sulle espropriazioni approvato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327.
L’eccezione è fondata. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si tratta di una variante particolare al piano regolatore comunale (ipotesi di cui al comma 1 lett. a della norma citata), né degli altri casi previsti dall’art. 10, comma 1 (richiamato dalla lett. b), bensì dell’approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale, come appare evidente dalla mera lettura del provvedimento (recante “approvazione del regolamento urbanistico comunale”) adottato ai sensi dell’art. 28 della l.r.t. 5/95.
La legge regionale, conformemente ai principi generali, non prevede alcun obbligo di comunicazione individuale dello strumento urbanistico, che nella specie concorre, insieme con il piano strutturale, a formare lo strumento urbanistico generale comunale, rispetto al quale anche l’art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 241 esclude qualsiasi obbligo in tal senso.
Ne consegue che ogni contestazione della previsione urbanistica di cui trattasi doveva essere proposta entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla conoscenza legale del provvedimento, che si è realizzata con la pubblicazione sul B.U.R.T. (in data 21 maggio 2003) dell’avviso di avvenuto deposito dello strumento urbanistico.
5 – Nel merito, con il settimo motivo (aggiunto), i ricorrenti sostengono: a) che solo previo esame del piano particellare e della planimetria del progetto definitivo, ottenuti a seguito di istanza di accesso, hanno potuto verificare quali terreni sarebbero stati interessati dalle procedure di esproprio; b) che dal raffronto tra gli allegati del progetto definitivo e le planimetrie del progetto preliminare e della variante al piano urbanistico, emergerebbe che si è deciso di occupare ed espropriare porzioni di terreno maggiori e diverse rispetto a quelle indicate nel progetto preliminare, anch’esso approvato dalla provincia, e nella variante al piano strutturale approvata dal comune; c) che quindi non vi sarebbe corrispondenza tra il piano strutturale e il progetto preliminare da un lato e il progetto definitivo dall’altro, sia per i metri quadrati interessati all’esproprio (circa 450 mq. in più nel progetto definitivo) sai per la collocazione dell’opera pubblica (che sarebbe definitivamente situata molto più a ridosso delle abitazioni e della piscina a servizio dell’agriturismo).
Il tutto risulterebbe dalla perizia tecnica prodotta in giudizio e dalla allegata planimetria.
Replica la difesa della provincia che non ci sarebbe differenza tra i due progetti e che, in ogni caso, conta soltanto il progetto definitivo, con cui viene dichiarata la pubblica utilità dell’opera; inoltre, non vi sarebbe discordanza con la previsione urbanistica, come attestato dalla dichiarazione del tecnico comunale; infine, si richiama l’art. 12, comma 2, del t.u. n. 327/01 secondo cui le varianti, qualora non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste, non richiedono nuova apposizione di vincolo preordinato all’esproprio.
Rileva il Collegio che, nei documenti 18 e 19 prodotti dai ricorrenti sono evidenziati l’esatta localizzazione della progettata sede stradale rispetto ai beni interessati dall’opera; in particolare, è raffrontata la diversa collocazione della viabilità nel progetto preliminare ed in quello definitivo, nonché la comparazione della stessa con l’area effettivamente oggetto di occupazione, rispetto ai singoli manufatti (alloggi, piscina e locale accessorio) ivi esistenti; la relazione tecnica prodotta contiene precisi elementi metrici da cui si evince che dalle originarie previsioni del piano strutturale e del regolamento urbanistico al progetto preliminare della variante, a quello definitivo, fino al piano particellare di esproprio, vi é stata una progressiva riduzione delle distanze tra i singoli manufatti e la prevista rotatoria.
Infine, come evidenziato dai ricorrenti, negli atti progettuali della provincia non risultano graficizzati i manufatti pertinenziali degli alloggi dell’azienda agrituristica (piscina e annesso fabbricato accessorio), pur trattandosi di strutture completate nel 2002 e realizzate in base a d.i.a. (del 27.7.2000) e a concessione edilizia (del 31.7.2001).
Sulla base degli elementi sopra richiamati, deve ritenersi in parte fondato il motivo in esame.
Il tracciato dell’opera prevista interesserà una porzione dei beni di proprietà dei ricorrenti, mentre un’altra porzione di essi sarà assoggettata a vincolo di rispetto stradale. A differenza del progetto originario, che prevedeva un tracciato completamente “in trincea”, il progetto previsto negli atti di pianificazione comunali (piano strutturale e regolamento urbanistico) localizzava l’opera spostata più a nord, con precise distanze tra essa ed i fabbricati dei ricorrenti.
Tali distanze sono state ridotte (in direzione dell’azienda agrituristica) con il progetto preliminare approvato dalla provincia nell’ottobre 2003 e ulteriormente ridotte con il progetto definitivo approvato dalla provincia nell’aprile 2004 (come si evince dalla documentazione prodotta dai ricorrenti). Non risultano elementi contrari dalla documentazione depositata dalle amministrazioni resistenti, anche tenuto conto del fatto (rilevato dai ricorrenti) che essa non reca l’individuazione grafica di tutti i manufatti esistenti sul terreno oggetto di espropriazione.
Sul punto, l’art. 12, comma 2, del t.u. n. 327/01, richiamato dalla difesa della provincia, dispone che le varianti che non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.p.r. 11 luglio 1980 n. 753, nonché ai sensi del d.m. 1 aprile 1968, sono approvate dall’autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione di vincolo preordinato all’esproprio.
Ma la circostanza che, nella fattispecie, la variazione di tracciato dell’opera, in sede di progettazione definitiva, si sia mantenuta all’interno della prevista zona di rispetto, puntualmente contestata dai ricorrenti, non è supportata da adeguata documentazione.
Pertanto, sulla base degli atti di causa, non opera la disposizione citata, che esclude la necessità di nuovo vincolo preordinato all’esproprio.
Inoltre, ancora sul punto in questione sia pure sotto diverso profilo, dopo l’avvenuto deposito del progetto preliminare dell’opera (approvato con deliberazione n. 371 del 9.10.2003), non è stata effettuata alcuna comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari dell’area di cui trattasi (secondo motivo di ricorso).
Né possono valere, al riguardo, le precedenti comunicazioni di avvio del 7 febbraio 2002, e le relative osservazioni formulate, che avevano ad oggetto il primo progetto preliminare predisposto dall’Anas nel 2001, ben diverso da quello poi sfociato nel contestato progetto definitivo, il quale prevedeva l’attraversamento in trincea dell’area interessata.
Neanche soddisfano le puntuali garanzie di partecipazione procedimentale previste dalla legge, gli esposti richiamati dalla difesa della provincia successivamente presentati da un gruppo di cittadini, fra i quali vi sarebbero stati gli stessi ricorrenti.
Ai sensi dell’art. 16 del t.u. n. 327/01, che prescrive le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo, ai proprietari dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera, doveva essere inviato avviso dell’avvio del procedimento e del deposito del progetto preliminare dell’opera, approvato nell’ottobre 2003, unitamente agli atti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria (commi 1 e 3), per consentire al proprietario e a ogni altro interessato la possibilità di formulare osservazioni (comma 10).
In mancanza, le innovazioni al progetto conosciuto, e fatto oggetto delle precedenti osservazioni presentate, nella parte in cui si discostano, in termini di distanza dai manufatti esistenti, dalla esatta collocazione della struttura stradale quale risulta fissata nella precedente ipotesi progettuale, non si sottraggono al vizio di violazione della norma citata. La deliberazione di approvazione del progetto definitivo dell’opera è, pertanto, illegittima, nei termini e nei limiti sopra precisati.
6 – Per completezza di trattazione, il Collegio rileva l’infondatezza degli altri motivi di ricorso.
In relazione al terzo motivo, la provincia ha espressamente rinunciato a procedere all’occupazione d’urgenza dei beni dei ricorrenti.
Il quarto motivo, con il quale i ricorrenti deducono che il progetto non sarebbe stato sottoposto alla procedura di V.I.A., è palesemente infondato, sulla base della disciplina prevista dalla l.r.t. n. 79 del 1998, recante norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale.
La strada in questione è compresa nell’allegato B2, punto 7 c) della legge regionale, con competenza attribuita alla provincia.
Per i progetti di cui all’allegato B2, è prevista la sottoposizione a V.I.A., qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica disciplinata dall’art. 11 (art. 5 l.r.t. 79/98).
Nella fattispecie, per l’opera compresa nell’elenco B2, è stato svolto il complesso procedimento di verifica, conclusosi con la determinazione n. 277/2003, dopo completa istruttoria e acquisizione di tutti i pareri degli enti interessati.
Il parere espresso da apposita commissione è nel senso che l’opera non debba essere sottoposta a valutazione d’impatto ambientale.
La tesi dei ricorrenti è pertanto infondata.
Il quinto e il sesto motivo sono palesemente infondati.
L’opera risulta compresa nel piano triennale approvato dal consiglio provinciale. (v. allegato V alla delib. C.P. n. 18 del 25.2.2003; doc. 6).
L’opera, quanto al primo lotto di cui si discute, risulta interamente finanziata, con fondi regionali, come emerge dall’allegato alla determinazione dirigenziale della provincia n. 157/2004 (cfr. nota G.R. del 13.2.2004 diretta alla provincia).
Altrettanto infondato è il nono motivo (aggiunto).
Infatti, la Comunità montana non doveva partecipare alla conferenza di servizi, non dovendo rilasciare alcuna autorizzazione, né rileva che l’azienda agrituristica fosse compresa nella sua programmazione.
La Soprintendenza ha rilasciato il proprio parere favorevole, confermato in sede di conferenza di servizi (pur avendo in precedenza espresso la propria preferenza per una diversa soluzione, ritenuta di minore o di nessun impatto ambientale).
L’ottavo motivo è infondato, sia per le ragioni già esposte (in ordine alla pretesa necessità della V.I.A.), sia per quanto testé precisato in ordine ai pareri della Comunità Montana e della Soprintendenza.
7 – Quanto al ricorso n. 1717/04, proposto dall’usufruttuaria e dall’affittuario del terreno di che trattasi, attesa la parziale fondatezza del ricorso n. 1338/04, esso appare in parte improcedibile.
Per la restante parte, esso è infondato.
In particolare, va disatteso il secondo motivo (parzialmente diverso), con il quale si deduce che le risposte alle osservazioni formulate dalla usufruttuaria (sig.ra Bertelli) sarebbero illegittime, perché l’amministrazione non avrebbe motivato in ordine alle ragioni che avrebbero giustificato l’abbandono della prima soluzione progettuale.
Risulta, invece, dalle valutazioni contenute nella determinazione n. 277/03 (relativa alla procedura di verifica di impatto ambientale) che le varie soluzioni progettuali (compresa la soluzione A predisposta dall’Anas, sulla quale si è espressa negativamente l’Autorità di bacino del fiume Serchio, e la c.d. “soluzione zero”) sono state comparate ed esaminate e che conclusivamente è stata prescelta la soluzione C sulla base di tutte le valutazioni operate ed i pareri espressi delle amministrazioni interessate.
8 - Conclusivamente, per le ragioni sopra esposte, il ricorso n. 1338/04 va in parte dichiarato irricevibile, in parte va accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parte qua, dev’essere annullata la deliberazione provinciale n. 37 del 2004, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione; il ricorso n. 1717/04 va in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 1338/04 e n. 1717/04, li riunisce in rito e così dispone:
1) respinge la domanda di estromissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
2) dichiara in parte irricevibile il ric. n. 1338/04 ed in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla, in parte qua, la delibera della Giunta Provinciale n. 37 del 19 aprile 2004 approvativa del progetto definitivo della variante della S.R. 445 all'abitato di Castelnuovo Garfagnana - 1° lotto;
3) dichiara in parte improcedibile ed in parte respinge il ric. n. 1717/04. Condanna la Provincia di Lucca al pagamento delle spese di giudizio, a favore dei ricorrenti, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) e compensa le spese tra i ricorrenti, di entrambi i ricorsi, e le altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 10 febbraio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
Dott. Filippo MUSILLI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 22/04/2005

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