| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2005
n. 1899
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
M. Bormiolini (Avv.ti S. Musio e M. Grasso) contro l’Università
degli studi di Firenze (non costituita) |
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1. Responsabilità e risarcimento – Art. 7,
comma 4, della L. n. 205/00 – Danno da ritardo – Tardivo
riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Università
- L’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente
compromesso l’attività di studio della ricorrente - Sussistenza
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2. Responsabilità e risarcimento – Art. 7,
comma 4, della L. n. 205/00 – Danno da perdita di chances
- Presupposti
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1. E’ fondata la domanda di risarcimento
del danno (ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L. n. 205/00
e secondo i principi enunciati dalla sentenza Cass. Civ.
SS.UU. n. 500/99) derivato alla ricorrente per il ritardo
in cui è incorsa l’Università degli studi di Firenze nell’adozione
dell’atto di riconoscimento degli esami sostenuti presso
altra Università, giacché l’indugio con il quale l’atto
è stato adottato ha indubbiamente compromesso l’opportunità
per la medesima di seguire le lezioni con la connessa possibilità
di sostenere i relativi esami (danno commisurato all’ammontare
delle tasse universitarie corrisposte per l’infruttuosa
iscrizione al corso universitario)
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2. Colui che intende ottenere il risarcimento
dei danni derivanti dalla perdita di chance che, come concreta
ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato
bene, non è mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale
a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile
di autonoma valutazione, ha l’onere di provare, pur se solo
in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità,
la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti del
risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della
quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata
e diretta
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2346/03 proposto da
BORMIOLINI Moira rappresentata e difesa dagli avv.ti
Sarah Musio e Marina Grasso ed elettivamente domiciliata
presso lo studio dell’avv. Mariano Vulpita, in Firenze,
via dei Servi n. 12,
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contro
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l’Università degli studi di Firenze,
Facoltà di scienze della formazione, in persona del Preside
pro tempore, non costituita in giudizio,
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per l’annullamento
della deliberazione n. 189 del 22 agosto 2003 adottata dal
Consiglio del corso di laurea in Educatore professionale,
avente ad oggetto il riconoscimento dei crediti formativi
della ricorrente;
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e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito
a seguito del comportamento dell’Amministrazione, con le
relative statuizioni di condanna.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio
2005, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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Riferisce la ricorrente, iscritta al secondo
anno fuori corso della Facoltà di Scienze della formazione,
corso di laurea in Scienze dell’educazione dell’Università
cattolica del Sacro Cuore di Brescia, di avere presentato,
in data 17 ottobre 2002, istanza di trasferimento all’Università
di Firenze.
Avendo sostenuto 22 esami presso la precedente università,
domandava il riconoscimento di tali esami con il relativo
credito formativo, nonché il numero degli esami ancora da
sostenere ai fini del conseguimento della laurea.
Pur avendo più volte sollecitato l’adozione del provvedimento
richiesto, anche attraverso un formale atto di messa in
mora e diffida ex art. 25 del DPR n. 3/1957, solo in data
3 ottobre 2003 la ricorrente veniva posta nella condizione
di conoscere l’atto in questione, assunto dal Consiglio
del corso di laurea il 9 luglio 2003.
Contro tale atto ricorre la sig.ra chiedendone l’annullamento,
oltre al risarcimento del danno asseritamente subito, con
vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 97 Cost.
e agli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art.
4, commi 1 e 7 del D.R. n. 782 del 16.9.2002 in materia
di Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università
degli studi di Firenze.
2. Violazione dell’art. 8, comma 3, l. n. 241/1990, nonché
degli artt. 4, comma 7, e 10 del D.R. n. 782/2002.
3. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.
4. Violazione dell’art. 3, commi 1 e 3, l. n. 241/1990.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 il ricorso è
stato trattenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto
in epigrafe con cui l’Università degli studi di Firenze
ha deliberato il riconoscimento dei crediti formativi della
ricorrente, nonché indicato gli esami ancora da sostenere
ai fini della prosecuzione del corso di laurea in Scienze
dell’educazione.
Viene, altresì, domandato il risarcimento del danno arrecato
alla sfera giuridica dell’interessata e determinato, oltre
che dall’illegittimità dell’atto impugnato, dall’asserito,
colpevole ritardo con il quale esso è stato adottato dall’Amministrazione
intimata.
Preliminarmente è necessario intrattenersi sulla domanda
di annullamento dell’atto impugnato.
A tal proposito si osserva che la ricorrente, pur avendo
provveduto con l’anno accademico 2003/2004 a trasferirsi
presso l’Università degli studi di Bergamo, conserva l’interesse
a coltivare la presente controversia, non tanto per profili
di natura morale, quanto perché nel giudizio amministrativo
la domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi
può essere proposta solo se sia stato impugnato tempestivamente
il provvedimento lesivo e può essere accolta solo se tale
provvedimento sia stato annullato (Consiglio di Stato, Ad.
plen. 26 marzo 2003, n. 4; id. Sezione IV, 15-2-2002 n.
952 ).
Per tale aspetto il ricorso è fondato.
Deduce la ricorrente, con il terzo e quarto motivo, la violazione
del principio di buon andamento della p.a. di cui all’art.
97 Cost. e dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi
sancita dall’art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto nel
provvedimento impugnato, di dubbia intelligibilità, appare
assente l’indicazione chiara ed esplicita dei crediti formativi
universitari riconosciuti ad ogni esame e così pure quella
del credito formativo totale e manca, altresì, ogni riferimento
idoneo a far comprendere le ragioni delle determinazioni
assunte dal Consiglio del corso di laurea in Educatore professionale.
L’assunto deve essere condiviso.
Dalla lettura dell’atto in contestazione appare evidente
l’incompletezza del medesimo, anche con riferimento alle
indicazioni recate dal modulo prestampato, mancando ogni
indicazione dei crediti formativi effettivamente riconosciuti
all’interessata, mentre, con riferimento agli esami ulteriori
che è fatto obbligo sostenere, del tutto confusa si palesa
la designazione degli stessi e la corrispondenza con i crediti
formativi attribuibili per il loro superamento e ciò non
solo per le cancellature che ne compromettono l’indispensabile
chiarezza e univocità, ma anche per l’omissione di qualsivoglia
supporto motivazionale a corredo delle medesime indicazioni.
Per tali ragioni va riconosciuta la fondatezza della domanda
e, per l’effetto, disposto l’annullamento dell’atto impugnato.
Come si è accennato, la ricorrente domanda anche il risarcimento
del danno subito, collegandolo causalmente sia all’illegittimità
dell’atto di cui sopra, che al ritardo con il quale esso
è stato emanato dall’Amministrazione intimata. Del primo
profilo già si è detto. Quanto al secondo il Collegio osserva
che, nel caso di specie, non pare necessario prendere posizione
tra la tesi tradizionale e maggioritaria che qualifica la
responsabilità dell’Amministrazione in termini di responsabilità
aquiliana e quella innovativa secondo cui detta responsabilità
per attività provvedimentale si atteggia come responsabilità
contrattuale nascente dall'inadempimento di una obbligazione
senza prestazione, comunque non ricollegata alla lesione
dell'utilità finale cui aspira il privato, ma derivante
dalla sola violazione di quei particolari obblighi stabiliti
ex lege ed il cui rispetto è funzionale alla garanzia dell'affidamento
del privato sulla legittimità dell'azione amministrativa
(Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157).
In relazione alla particolarità della vicenda in esame,
non vi è dubbio, infatti, che in punto di fatto il ritardo
con il quale l’atto in questione è stato adottato ha comportato
per l’interessata l’impossibilità di sostenere esami durante
l’anno in cui è rimasta iscritta al corso di laurea di Educatore
professionale presso l’Università degli studi di Firenze.
In ogni caso, l’atto in questione, secondo quanto stabilito
dall’art. 4 del decreto rettorale n. 782 del 2002 avrebbe
dovuto essere emanato nel termine di 45 giorni dal ricevimento
della documentazione prescritta presso la Segreteria di
facoltà incombendo all’Amministrazione, in caso di impossibilità
di concludere il procedimento nei termini stabiliti, l’obbligo
di darne tempestiva e motivata comunicazione all’interessato,
ciò che nella specie non risulta avvenuto.
La ricorrente chiede perciò che il danno da ristorare sia
commisurato all’ammontare delle tasse universitarie corrisposte
per l’infruttuosa iscrizione al corso universitario e determinate
in € 1.047,42.
E’ fondata, perciò, la domanda di risarcimento del danno
derivato alla ricorrente per il ritardo nell’adozione dell’atto
de quo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della l. n. 205/2000
e secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 500 del
1999 delle Sezioni unite della Cassazione civile, giacché
l’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente
compromesso l’opportunità per la medesima di seguire le
lezioni con la connessa possibilità di sostenere i relativi
esami (Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 456;
T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 18 luglio 2002, n. 3401).
Invero, la violazione del termine finale di adozione dell'atto
produce una lesione specifica della posizione dell'interessata
che deve essere ristorata. In tal caso, infatti, a prescindere
dall'esito, positivo o negativo, per l'istante, del provvedimento
conclusivo, la norma attribuisce specifico rilievo al suo
interesse a vedere definita la propria posizione nei tempi
dalla medesima stabiliti, di talché l'emanazione tempestiva
dell'atto avrebbe in qualunque modo determinato una situazione
sostanziale per lei più favorevole (Consiglio Stato, sez.
VI, 7 agosto 2002, n. 4134).
Ne deriva che, per tale aspetto della vicenda, può essere
riconosciuta la responsabilità dell’Università intimata
e, quindi, l’obbligo per essa di risarcire la ricorrente
attraverso la corresponsione della somma, sopra indicata,
pagata da quest’ultima per l’iscrizione al corso di laurea.
Peraltro, la ricorrente domanda il risarcimento del pregiudizio
asseritamente arrecato alla propria sfera giuridica dal
comportamento dell’Amministrazione e consistente nel ritardo
con il quale essa potrà concludere in futuro i propri studi
e intraprendere la successiva attività lavorativa, nonché
per il patimento subito e la lesione all’ambito di realizzazione
personale. Tale danno viene quantificato in € 7.000,00 o
altra somma rimessa all’apprezzamento del giudice, secondo
le risultanze del processo.
In altri termini viene domandato il risarcimento del danno
da perdita di chance nonché del danno esistenziale asseritamente
subito.
In proposito occorre rilevare che colui che intende ottenere
il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance
che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di
conseguire un determinato bene, non è mera aspettativa di
fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente
ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione,
ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto
di alcuni dei presupposti del risultato sperato e impedito
dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile
deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. civ.,
sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752).
D’altra parte, quand’anche si intendesse accedere alla tesi
secondo cui la responsabilità dell’Amministrazione vada
ricostruita in termini di violazione degli obblighi sorti
da un "contatto amministrativo qualificato" (tale cioè da
ingenerare nel privato obiettivo affidamento), tale assunto
non può certo condurre ad un abbattimento della portata
rimediale della tutela risarcitoria, essendo perciò precluso
al privato di invocare, senza il necessario supporto probatorio,
la salvaguardia risarcitoria anche con riferimento alla
dimostrazione del "quantum" del pregiudizio subito per effetto
del mancato conseguimento del bene della vita (Consiglio
Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945).
Da ultima va rigettata la domanda subordinata avanzata dalla
ricorrente di ottenere, in luogo del risarcimento, un indennizzo
forfetario avvalendosi delle previsioni dell’art. 17, comma
1, lett. f), dell’art. n. 59/1997.
Tale norma, contenuta in una legge di delega per la riforma
della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa,
prevede, come è noto che “per i casi di mancato rispetto
del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione” siano stabilite “forme di indennizzo automatico
e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento;
contestuale individuazione delle modalità di pagamento e
degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere
l'indennizzo”; essa non ha mai ricevuto concreta attuazione
dal Legislatore delegato restando, perciò, di impossibile
applicazione al caso in esame.
Per le considerazioni che precedono la domanda di risarcimento
del danno va pertanto accolta nei limiti dell’obbligo per
l’Amministrazione di corrispondere alla ricorrente la somma
pagata per l’iscrizione al corso universitario e quantificata
in € 1.047,42, oltre agli interessi legali.
Si ravvisano sufficienti motivi per disporre l’irripetibilità
delle spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie
in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla
l’atto impugnato.
Accerta il diritto al risarcimento del danno arrecato alla
ricorrente, nei termini specificati in motivazione, e condanna
l’Università degli studi di Firenze al pagamento in favore
della ricorrente della somma di € 1.047,42, oltre agli interessi
nella misura del tasso legale
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 22 febbraio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005
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