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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2005 n. 1899
G. Vacirca Pres. B. Massari Est.
M. Bormiolini (Avv.ti S. Musio e M. Grasso) contro l’Università degli studi di Firenze (non costituita)


1. Responsabilità e risarcimento – Art. 7, comma 4, della L. n. 205/00 – Danno da ritardo – Tardivo riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Università - L’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente compromesso l’attività di studio della ricorrente - Sussistenza

 

2. Responsabilità e risarcimento – Art. 7, comma 4, della L. n. 205/00 – Danno da perdita di chances - Presupposti

1. E’ fondata la domanda di risarcimento del danno (ai sensi dell’art. 7, comma 4, della L. n. 205/00 e secondo i principi enunciati dalla sentenza Cass. Civ. SS.UU. n. 500/99) derivato alla ricorrente per il ritardo in cui è incorsa l’Università degli studi di Firenze nell’adozione dell’atto di riconoscimento degli esami sostenuti presso altra Università, giacché l’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente compromesso l’opportunità per la medesima di seguire le lezioni con la connessa possibilità di sostenere i relativi esami (danno commisurato all’ammontare delle tasse universitarie corrisposte per l’infruttuosa iscrizione al corso universitario)

 

2. Colui che intende ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2346/03 proposto da
BORMIOLINI Moira rappresentata e difesa dagli avv.ti Sarah Musio e Marina Grasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Mariano Vulpita, in Firenze, via dei Servi n. 12,

 

contro

 

l’Università degli studi di Firenze, Facoltà di scienze della formazione, in persona del Preside pro tempore, non costituita in giudizio,

 

per l’annullamento
della deliberazione n. 189 del 22 agosto 2003 adottata dal Consiglio del corso di laurea in Educatore professionale, avente ad oggetto il riconoscimento dei crediti formativi della ricorrente;

 

e per l’accertamento
del diritto della ricorrente al risarcimento del danno subito a seguito del comportamento dell’Amministrazione, con le relative statuizioni di condanna.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005, il dott. Bernardo Massari;
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Riferisce la ricorrente, iscritta al secondo anno fuori corso della Facoltà di Scienze della formazione, corso di laurea in Scienze dell’educazione dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Brescia, di avere presentato, in data 17 ottobre 2002, istanza di trasferimento all’Università di Firenze.
Avendo sostenuto 22 esami presso la precedente università, domandava il riconoscimento di tali esami con il relativo credito formativo, nonché il numero degli esami ancora da sostenere ai fini del conseguimento della laurea.
Pur avendo più volte sollecitato l’adozione del provvedimento richiesto, anche attraverso un formale atto di messa in mora e diffida ex art. 25 del DPR n. 3/1957, solo in data 3 ottobre 2003 la ricorrente veniva posta nella condizione di conoscere l’atto in questione, assunto dal Consiglio del corso di laurea il 9 luglio 2003.
Contro tale atto ricorre la sig.ra chiedendone l’annullamento, oltre al risarcimento del danno asseritamente subito, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione di legge con riferimento all’art. 97 Cost. e agli artt. 1 e 2 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 4, commi 1 e 7 del D.R. n. 782 del 16.9.2002 in materia di Regolamento sui procedimenti amministrativi dell’Università degli studi di Firenze.
2. Violazione dell’art. 8, comma 3, l. n. 241/1990, nonché degli artt. 4, comma 7, e 10 del D.R. n. 782/2002.
3. Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza.
4. Violazione dell’art. 3, commi 1 e 3, l. n. 241/1990.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Alla pubblica udienza del 22 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui l’Università degli studi di Firenze ha deliberato il riconoscimento dei crediti formativi della ricorrente, nonché indicato gli esami ancora da sostenere ai fini della prosecuzione del corso di laurea in Scienze dell’educazione.
Viene, altresì, domandato il risarcimento del danno arrecato alla sfera giuridica dell’interessata e determinato, oltre che dall’illegittimità dell’atto impugnato, dall’asserito, colpevole ritardo con il quale esso è stato adottato dall’Amministrazione intimata.
Preliminarmente è necessario intrattenersi sulla domanda di annullamento dell’atto impugnato.
A tal proposito si osserva che la ricorrente, pur avendo provveduto con l’anno accademico 2003/2004 a trasferirsi presso l’Università degli studi di Bergamo, conserva l’interesse a coltivare la presente controversia, non tanto per profili di natura morale, quanto perché nel giudizio amministrativo la domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi può essere proposta solo se sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento lesivo e può essere accolta solo se tale provvedimento sia stato annullato (Consiglio di Stato, Ad. plen. 26 marzo 2003, n. 4; id. Sezione IV, 15-2-2002 n. 952 ).
Per tale aspetto il ricorso è fondato.
Deduce la ricorrente, con il terzo e quarto motivo, la violazione del principio di buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost. e dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi sancita dall’art. 3 della l. n. 241/1990, in quanto nel provvedimento impugnato, di dubbia intelligibilità, appare assente l’indicazione chiara ed esplicita dei crediti formativi universitari riconosciuti ad ogni esame e così pure quella del credito formativo totale e manca, altresì, ogni riferimento idoneo a far comprendere le ragioni delle determinazioni assunte dal Consiglio del corso di laurea in Educatore professionale.
L’assunto deve essere condiviso.
Dalla lettura dell’atto in contestazione appare evidente l’incompletezza del medesimo, anche con riferimento alle indicazioni recate dal modulo prestampato, mancando ogni indicazione dei crediti formativi effettivamente riconosciuti all’interessata, mentre, con riferimento agli esami ulteriori che è fatto obbligo sostenere, del tutto confusa si palesa la designazione degli stessi e la corrispondenza con i crediti formativi attribuibili per il loro superamento e ciò non solo per le cancellature che ne compromettono l’indispensabile chiarezza e univocità, ma anche per l’omissione di qualsivoglia supporto motivazionale a corredo delle medesime indicazioni.
Per tali ragioni va riconosciuta la fondatezza della domanda e, per l’effetto, disposto l’annullamento dell’atto impugnato.
Come si è accennato, la ricorrente domanda anche il risarcimento del danno subito, collegandolo causalmente sia all’illegittimità dell’atto di cui sopra, che al ritardo con il quale esso è stato emanato dall’Amministrazione intimata. Del primo profilo già si è detto. Quanto al secondo il Collegio osserva che, nel caso di specie, non pare necessario prendere posizione tra la tesi tradizionale e maggioritaria che qualifica la responsabilità dell’Amministrazione in termini di responsabilità aquiliana e quella innovativa secondo cui detta responsabilità per attività provvedimentale si atteggia come responsabilità contrattuale nascente dall'inadempimento di una obbligazione senza prestazione, comunque non ricollegata alla lesione dell'utilità finale cui aspira il privato, ma derivante dalla sola violazione di quei particolari obblighi stabiliti ex lege ed il cui rispetto è funzionale alla garanzia dell'affidamento del privato sulla legittimità dell'azione amministrativa (Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157).
In relazione alla particolarità della vicenda in esame, non vi è dubbio, infatti, che in punto di fatto il ritardo con il quale l’atto in questione è stato adottato ha comportato per l’interessata l’impossibilità di sostenere esami durante l’anno in cui è rimasta iscritta al corso di laurea di Educatore professionale presso l’Università degli studi di Firenze.
In ogni caso, l’atto in questione, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del decreto rettorale n. 782 del 2002 avrebbe dovuto essere emanato nel termine di 45 giorni dal ricevimento della documentazione prescritta presso la Segreteria di facoltà incombendo all’Amministrazione, in caso di impossibilità di concludere il procedimento nei termini stabiliti, l’obbligo di darne tempestiva e motivata comunicazione all’interessato, ciò che nella specie non risulta avvenuto.
La ricorrente chiede perciò che il danno da ristorare sia commisurato all’ammontare delle tasse universitarie corrisposte per l’infruttuosa iscrizione al corso universitario e determinate in € 1.047,42.
E’ fondata, perciò, la domanda di risarcimento del danno derivato alla ricorrente per il ritardo nell’adozione dell’atto de quo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, della l. n. 205/2000 e secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni unite della Cassazione civile, giacché l’indugio con il quale l’atto è stato adottato ha indubbiamente compromesso l’opportunità per la medesima di seguire le lezioni con la connessa possibilità di sostenere i relativi esami (Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 456; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 18 luglio 2002, n. 3401).
Invero, la violazione del termine finale di adozione dell'atto produce una lesione specifica della posizione dell'interessata che deve essere ristorata. In tal caso, infatti, a prescindere dall'esito, positivo o negativo, per l'istante, del provvedimento conclusivo, la norma attribuisce specifico rilievo al suo interesse a vedere definita la propria posizione nei tempi dalla medesima stabiliti, di talché l'emanazione tempestiva dell'atto avrebbe in qualunque modo determinato una situazione sostanziale per lei più favorevole (Consiglio Stato, sez. VI, 7 agosto 2002, n. 4134).
Ne deriva che, per tale aspetto della vicenda, può essere riconosciuta la responsabilità dell’Università intimata e, quindi, l’obbligo per essa di risarcire la ricorrente attraverso la corresponsione della somma, sopra indicata, pagata da quest’ultima per l’iscrizione al corso di laurea.
Peraltro, la ricorrente domanda il risarcimento del pregiudizio asseritamente arrecato alla propria sfera giuridica dal comportamento dell’Amministrazione e consistente nel ritardo con il quale essa potrà concludere in futuro i propri studi e intraprendere la successiva attività lavorativa, nonché per il patimento subito e la lesione all’ambito di realizzazione personale. Tale danno viene quantificato in € 7.000,00 o altra somma rimessa all’apprezzamento del giudice, secondo le risultanze del processo.
In altri termini viene domandato il risarcimento del danno da perdita di chance nonché del danno esistenziale asseritamente subito.
In proposito occorre rilevare che colui che intende ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (Cass. civ., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752).
D’altra parte, quand’anche si intendesse accedere alla tesi secondo cui la responsabilità dell’Amministrazione vada ricostruita in termini di violazione degli obblighi sorti da un "contatto amministrativo qualificato" (tale cioè da ingenerare nel privato obiettivo affidamento), tale assunto non può certo condurre ad un abbattimento della portata rimediale della tutela risarcitoria, essendo perciò precluso al privato di invocare, senza il necessario supporto probatorio, la salvaguardia risarcitoria anche con riferimento alla dimostrazione del "quantum" del pregiudizio subito per effetto del mancato conseguimento del bene della vita (Consiglio Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945).
Da ultima va rigettata la domanda subordinata avanzata dalla ricorrente di ottenere, in luogo del risarcimento, un indennizzo forfetario avvalendosi delle previsioni dell’art. 17, comma 1, lett. f), dell’art. n. 59/1997.
Tale norma, contenuta in una legge di delega per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa, prevede, come è noto che “per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione” siano stabilite “forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo”; essa non ha mai ricevuto concreta attuazione dal Legislatore delegato restando, perciò, di impossibile applicazione al caso in esame.
Per le considerazioni che precedono la domanda di risarcimento del danno va pertanto accolta nei limiti dell’obbligo per l’Amministrazione di corrispondere alla ricorrente la somma pagata per l’iscrizione al corso universitario e quantificata in € 1.047,42, oltre agli interessi legali.
Si ravvisano sufficienti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Accerta il diritto al risarcimento del danno arrecato alla ricorrente, nei termini specificati in motivazione, e condanna l’Università degli studi di Firenze al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.047,42, oltre agli interessi nella misura del tasso legale
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 22 febbraio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005

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