| T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 5 maggio 2005 n.
2658
Aldo Ravalli – Presidente, Giovanni Palatiello – Estensore.
Co.Ge. s.r.l. (avv. L. Durano) c. Ministero delle Attività
Produttive (Avv. Stato), San Paolo I.M.I. – Banco di Napoli
(avv. A. Pallara). |
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1. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Agevolazioni – D.m. n.527 del
1995 – Concessione – Procedura – Relazione della banca concessionaria
– E’ mero atto istruttorio endoprocedimentale.
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2. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Agevolazioni ex l. n.488 del
1992 – Sono soggette alla disciplina comunitaria in materia
di concorrenza e di aiuti regionali – Effetti.
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3. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Agevolazioni – Soglia de minimis
– Non superamento – Concessione di altro aiuto di Stato
– Possibilità.
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4. Pubblica amministrazione – Contributi
e finanziamenti pubblici – Agevolazioni – D.m. n.527 del
1995 – Divieto di cumulo di agevolazioni – Interpretazione
– Superamento del limite de minimis – Necessità.
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5. Pubblica amministrazione – Semplificazione
e trasparenza amministrativa – Rapporti con i privati –
Buona fede, imparzialità e buon andamento – Rispetto – Pubblica
amministrazione – E’ tenuta.
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1. Nell’ambito della procedura prevista dal
d.m. 10 ottobre 1995 n.527 per la concessione dell’agevolazione
ivi contemplata, la relazione che la banca concessionaria
invia al Ministero delle Attività Produttive riveste natura
di mero atto istruttorio endoprocedimentale che esplica
effetti lesivi esterni per il solo tramite del provvedimento
ministeriale che definisce il procedimento, in funzione
del quale essa è predisposta e contro il quale l’impresa
interessata deve ricorrere in sede giurisdizionale, eventualmente
deducendo il vizio di illegittimità derivata dai vizi inficianti
gli accertamenti istruttori svolti dalla banca concessionaria.
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2. Le agevolazioni di cui al d.l. 22 ottobre
1992 n.415, convertito nella l. 19 dicembre 1992 n.488,
sono soggette alla disciplina comunitaria “in materia di
concorrenza e di aiuti regionali”, che, in ossequio al principio
della preminenza del diritto comunitario, è direttamente
applicabile nell’ordinamento interno e prevalente rispetto
ad eventuali norme interne incompatibili le quali, eventualmente,
debbono essere disapplicate dal Giudice, anche d’ufficio.
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3. Per il diritto comunitario, l’agevolazione
ad un’impresa che non ecceda la soglia del de minimis (e
cioè il massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni)
non è definibile quale “aiuto di Stato” e, pertanto, non
impedisce che la stessa impresa riceva, per lo stesso progetto,
un altro aiuto di Stato autorizzato, con l’ulteriore conseguenza
che il divieto di cumulo di più agevolazioni finanziarie
eventualmente imposto dalla norma nazionale deve essere
interpretato in conformità con il diritto comunitario in
materia di aiuti de minimis, e quindi nel senso che esso
trova applicazione solo con riferimento alle agevolazioni
che possono essere ritenute “aiuti di Stato” in quanto eccedenti
la soglia del de minimis.
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4. In tema di agevolazioni, le disposizioni
del d.m. 20 ottobre 1995 n.527 che prevedono che non sono
ammissibili a contributo ex l. 19 dicembre 1992 n.488 le
spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato
di altre agevolazioni, salva la revoca ed il recupero delle
agevolazioni medesime (art.4, punto 3), e quelle che prevedono
la revoca totale o parziale del contributo qualora per i
beni del medesimo programma oggetto della concessione siano
state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste
da altre norme statali, regionali o comunitarie (v.art.
5, punto 3), debbono essere interpretate nel senso che,
in entrambi i casi menzionati, deve trattarsi di pregresse
agevolazioni eccedenti il limite del de minimis e quindi
qualificabili come aiuti di Stato.
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5. Nei suoi rapporti con i privati, e segnatamente
nell’ambito di quel particolare contatto sociale originato
dalla presentazione di un’istanza in via amministrativa,
la p.a. è pur sempre tenuta al rispetto dei canoni usuali
della buona fede, dell'imparzialità e del buon andamento
ex artt. 2 e 97 Cost., i quali non risultano affatto confinati
ai soli rapporti tra privati, assurgendo, al contrario,
a vero e proprio principio generale dell'ordinamento giuridico.
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RPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA PUGLIA
LECCE PRIMA SEZIONE
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Registro Sentenze: 2658/2005
Registro Generale: 2458/2003
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nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA Referendario
GIOVANNI PALATIELLO Referendario relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2458/03 di R.G. proposto da
Co.Ge. s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Durano
ed elettivamente domiciliata n Lecce, alla Via A. Imperatore
n. 16 presso lo studio dell’Avv. Giovanni Pellegrino;
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contro
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Ministero delle Attività Produttive,
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ope legis;
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e nei confronti di
San Paolo I.M.I. s.p.a. – Banco di Napoli, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avv. Angelo Pallara, elettivamente domiciliata presso
il suo studio in Lecce, alla Via Niccolò Foscarini n° 7;
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per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
- del D.M. n. B2/CD/9/127659 dell’1.9.2003, comunicato con
nota 24.9.2003 prot. 1.011.209, pervenuta il 7.10.2003,
con cui il Ministero delle Attività Produttive ha in via
definitiva rideterminato (e ridotto) le agevolazioni finanziarie
previste dalla L. 488/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
già concesse alla società ricorrente in via provvisoria
con D.M. 88/CP//9/28561 del 20.11.1996 ed ha contestualmente
disposto il recupero della somma di € 133.943,08 erogata
in eccedenza, oltre interessi legali dalla data dell’erogazione
a quella di restituzione;
- della presupposta relazione sullo stato finale 15.10.2002
redatta dal Banco di Napoli s.p.a., banca concessionaria,
e dell’allegata Relazione tecnica; - della successiva nota
9.10.2003 del San Paolo I.M.I. – Banco di Napoli con cui
la società ricorrente è stata invitata a restituire l’importo
di € 13.983,79, oltre ulteriori interessi a far tempo dal
16.10.2003;
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per l’accertamento e la declaratoria
del diritto della società ricorrente ad ottenere il risarcimento
del danno per via della tardiva o mancata erogazione di
parte delle agevolazioni già concesse, con condanna di entrambi
i resistenti in solido tra di loro e, comunque di chi di
ragione, al pagamento delle somme che saranno riconosciute
dovute, oltre maggior danno da svalutazione monetaria ed
interessi.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Attività Produttive e del San Paolo I.M.I. s.p.a. – Banco
di Napoli con la documentazione allegata;
vista la memorie conclusive prodotte dalle parti a sostegno
delle proprie difese;
visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004 il relatore
Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi, altresì, per le parti,
l’Avv. L. Durano, l’Avv. Maddalo in sostituzione dell’Avv.
Pallara e l’Avv. dello Stato G. Pedone.
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso in esame, notificato il 2
dicembre 2003 e depositato presso la Segreteria del Tribunale
il successivo 20 dicembre, la Co.Ge. S.r.l. impugna, unitamente
agli atti in epigrafe indicati, il decreto n. B2/CD/9/127659
dell’1.9.2003 con il quale il Ministero delle Attività Produttive,
sulla base della relazione finale di spesa predisposta dalla
Banca concessionaria, in sede di determinazione definitiva
delle agevolazione finanziarie da erogarsi ex art. 10, comma
4, D.M. n. 527/1995 in favore della ricorrente, ha disposto
lo stralcio ex art. 4, punto 3 del D.M. cit. delle spese
(per l’importo di £ 179.500.000) relative all’acquisto,
dal Sig. Parisi Salvatore, del capannone industriale dove
la Co.Ge. s.r.l. svolge la sua attività.
Il decreto di rideterminazione dell’agevolazione finanziaria
è fondato sul rilievo che tale capannone, nei dieci anni
precedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni
(dell’8.5.1996), avrebbe beneficiato di altra agevolazione,
e cioè di un contributo per il concorso nel pagamento degli
interessi per Lire 66,3 milioni, a suo tempo erogato ex
art. 37 L. 25.7.1952, n. 949 dalla Cassa per il Credito
alle Imprese Artigiane in favore del Sig. Parisi Salvatore
– dante causa della società ricorrente - in relazione ad
un contratto di mutuo da questi stipulato con il Banco di
Napoli in data 22.5.1991 per il completamento di un laboratorio
artigianale che avrebbe dovuto trovare sede nel capannone
in argomento .
Il gravame è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1) Violazione L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione
art. 10 D.M. 20.10.1995 n. 527. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria, difetto di motivazione ed altri profili.
L’amministrazione non ha dato conto delle ragioni per le
quali le osservazioni formulate dalla ricorrente in corso
di istruttoria non erano idonee ad incidere sulle diverse
valutazioni compiute dalla banca concessionaria.
2) Violazione dei principi generali in tema di aiuti di
stato per le attività produttive nelle aree depresse del
paese. Violazione e/o omessa applicazione Reg. (CE) n. 69/2001
del 12.1.2001. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
Il pregresso finanziamento “Artigiancassa” erogato in favore
del Sig. Parisi Salvatore in relazione al capannone ove
la ricorrente svolge attualmente la sua attività, non eccedendo
il limite del “de minimis” di cui al Reg. CE n. 69 del 2001,
non sarebbe qualificabile come “aiuto di Stato” e, pertanto,
non sarebbe ostativo alla concessione, in favore della Co.Ge.
s.r.l., del contributo anche per l’acquisto del predetto
capannone.
3) Violazione e falsa applicazione L. 488/92. Violazione
e falsa applicazione D.M. 20.10.1995 n. 527. Violazione
principi generali in tema di correttezza, lealtà e buona
fede dell’azione amministrativa. Violazione dei principi
generali in tema di autotutela. Eccesso di potere per manifesta
ingiustizia, irrazionalità e difetto di presupposti.
La pronunzia di ammissibilità delle spese per l’acquisto
dell’immobile de quo, resa dalla Banca concessionaria all’esito
dell’istruttoria preliminare, ha ingenerato nella ricorrente
un ragionevole e legittimo affidamento sulla totale erogazione
delle agevolazioni richieste, il quale era di per sé impeditivo
dell’adozione dell’impugnato provvedimento di rideterminazione
del contributo. Inoltre, posto che in capo alla società
ricorrente non è ravvisabile alcuna responsabilità in ordine
alla dichiarazione di ammissibilità delle spese de quibus,
è indiscutibile che la banca concessionaria fosse a conoscenza
del pregresso finanziamento artigiancassa concesso al Sig.
Parisi, quale precedente proprietario del capannone, per
avere essa stessa istruito e definito la pratica di mutuo
erogato in favore del predetto Sig. Parisi; onde, la banca
stessa, in ossequio al generale principio della lealtà e
correttezza, preso atto della violazione da parte del mutuatario
Parisi dell’obbligo di mantenere la destinazione dell’immobile
a sede di un laboratorio artigianale per tutta la durata
del finanziamento, avrebbe dovuto attivarsi per la doverosa
revoca del finanziamento artigiancassa.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Attività
Produttive e la banca concessionaria, San Paolo I.M.I. s.p.a.,
quale incorporante il Banco di Napoli s.p.a., confutando
diffusamente le avverse censure e concludendo per la reiezione
del gravame.
In particolare la banca concessionaria ha eccepito in via
preliminare l’inammissibilità del ricorso nella parte in
cui ha ad oggetto la nota del 9.10.2003 e la relazione sullo
stato finale degli investimenti (entrambi atti adottati
dalla San Paolo I.M.I. s.p.a.) in quanto la prima non potrebbe
considerarsi in alcun modo un provvedimento amministrativo,
mentre la seconda avrebbe natura di mero atto istruttorio
endoprocedimentale, privo di autonoma portata lesiva.
Alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2004, la Sezione,
con l’ordinanza n. 195, ha accolto la domanda cautelare
proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 27 ottobre 2004 la causa veniva,
infine, trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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1.) Preliminarmente rileva il Collegio che,
in sede di discussione orale, il difensore della ricorrente
ha espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria proposta
nei confronti della San Paolo I.M.I. s.p.a., quale incorporante
il Banco di Napoli s.p.a..
Non resta, pertanto, al Tribunale che darne atto, dichiarando,
per l’effetto, l’improcedibilità del ricorso in parte qua.
2.) Come esposto in narrativa, la banca concessionaria ha
eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso
nella parte in cui ha ad oggetto la nota del 9.10.2003 e
la relazione sullo stato finale degli investimenti (entrambi
atti adottati dalla San Paolo I.M.I. s.p.a.) in quanto la
prima non potrebbe considerarsi in alcun modo un provvedimento
amministrativo, mentre la seconda avrebbe natura di mero
atto istruttorio endoprocedimentale, privo di autonoma portata
lesiva.
L’eccezione è fondata.
2.1) Ed invero, come precisato da questo Tribunale nel decidere
controversie analoghe alla presente, la relazione che la
banca concessionaria invia al Ministero delle Attività Produttive
nell’ambito della procedura di agevolazione in argomento
riveste natura di mero atto istruttorio endoprocedimentale
che esplica effetti lesivi esterni per il solo tramite del
provvedimento ministeriale che definisce il procedimento,
in funzione del quale essa è predisposta e contro il quale
l’impresa interessata deve ricorrere in sede giurisdizionale,
eventualmente deducendo il vizio di illegittimità derivata
dai vizi inficianti gli accertamenti istruttori svolti dalla
banca concessionaria (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce,
Sez. I, 24 febbraio 2005, n. 887).
2.2) Del pari fondata è l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione
della nota della San Paolo IMI in data 9.10.2003.
Tale nota, infatti, costituisce (non un provvedimento amministrativo)
bensì un mero atto di diffida di diritto privato (a procedere
all’immediata restituzione di somme di denaro), consequenziale
al D.M. n. B2/CD/9/127695 del l’1.9.2003 e, pertanto, di
per sé inidoneo ad arrecare alla sfera giuridica della ricorrente
una lesione autonoma e diversa rispetto a quella già discendente
dalla riduzione del contributo de quo operata con il predetto
decreto ministeriale.
3.) Passando al merito della controversia va rilevata la
fondatezza della seconda e della terza censura.
3.1.) Come esposto in narrativa, con il secondo motivo,
si deduce che il pregresso finanziamento “Artigiancassa”
erogato in favore del Sig. Parisi Salvatore in relazione
al capannone ove la ricorrente svolge attualmente la sua
attività, non eccedendo il limite del “de minimis” di cui
al Reg. CE n. 69 del 2001, non sarebbe qualificabile come
“aiuto di Stato” e, pertanto, non sarebbe ostativo alla
concessione, in favore della Co.Ge. s.r.l., di un ulteriore
contributo anche per l’acquisto del predetto capannone.
L’amministrazione resistente osserva, invece, che l’art.
87 par. 1 del Trattato C.E. ed il Reg. C.E. n. 69/2001 non
troverebbero applicazione nella fattispecie poiché tali
norme comunitarie riguarderebbero la tutela della concorrenza,
mentre nel caso in esame si tratterebbe di non finanziare
due volte lo stesso progetto.
Contrariamente a quanto dedotto dall’amministrazione, la
censura in esame deve essere condivisa per le ragioni di
seguito esposte.
Ed invero, come si ricava dall’art. 1, comma 2, lett. a)
D.L. n. 415/1992, conv. con modificazioni nella legge n.
488 del 1992, nonché dalla disciplina attuativa di settore,
ed in particolare dalla Delibera C.I.P.E. 27.4.1995 e dall’art.
10.1 della Circolare n. 38522 del 15.12.1995, le agevolazioni
per cui è causa sono soggette alla disciplina comunitaria
“in materia di concorrenza e di aiuti regionali”, la quale,
in ossequio al principio della preminenza del diritto comunitario,
deve ritenersi direttamente applicabile nell’ordinamento
interno e prevalente rispetto ad eventuali norme interne
incompatibili le quali, eventualmente, debbono essere disapplicate
dal Giudice, anche d’ufficio (cfr., ex multis, Cass.Civ.,
Sez. Lav., 14.10.2004, n. 20275; Cass.Civ., Sez. Trib.,
10.12.2002, n. 17564).
Nel diritto comunitario la nozione di aiuto ha carattere
obiettivo e si ricollega alla circostanza che un’ impresa
riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in
condizioni normali di mercato (Tribunale I grado C.E.E.,
17.10.2002, n. 98 e 6.3.2003, n. 228); ricorrendo tali presupposti
trova applicazione la disciplina comunitaria in materia
di aiuti di Stato ed in particolare, per quel che in questa
sede interessa, il Regolamento (CE) n. 69/2001 “relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
agli Aiuti d’importanza minore (De Minimis)”.
Orbene, in base al 5° considerando di tale Regolamento,
”Gli aiuti non eccedenti un massimale di 100.000 EUR su
un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli
Stati membri, non falsano, né minacciano di falsare la concorrenza
e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell’art.
87, paragrafo 1, del Trattato. (….). La regola de minimis
lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano,
anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati
dalla Commissione (….) .”
Ne consegue che, per il diritto comunitario, l’ agevolazione
ad un’ impresa che non ecceda la soglia del de minimis (e
cioè il massimale di 100.000 EUR su un periodo di tre anni)
non è definibile quale “aiuto di Stato” e, pertanto, non
impedisce che la stessa impresa riceva, per lo stesso progetto,
un altro aiuto di Stato autorizzato.
E’allora evidente che il divieto di cumulo di più agevolazioni
finanziarie eventualmente imposto dalla norma nazionale
deve essere interpretato in conformità con il diritto comunitario
in materia di aiuti de minimis, e quindi nel senso che esso
trova applicazione solo con riferimento alle agevolazioni
che possono essere ritenute “aiuti di Stato” in quanto eccedenti
la soglia del de minimis.
Nella fattispecie -premesso che oggetto del contendere è
un vantaggio economico che la società ricorrente non avrebbe
ottenuto in condizioni normali di mercato, onde trova applicazione
la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato ed
in particolare il Regolamento (CE) n. 69/2001- osserva il
Tribunale che lo stralcio delle spese (per l’importo di
L. 179.500.000) relative all’acquisto, dal Sig. Parisi Salvatore,
del capannone industriale dove la Co.Ge. s.r.l. svolge la
sua attività è stato disposto, ai sensi dell’ ex art. 4,
punto 3 del D.M 527 del 1995, sul rilievo che tale capannone,
nei dieci anni precedenti alla presentazione della domanda
di agevolazioni (dell’8.5.1996), avrebbe beneficiato di
altra agevolazione, e cioè di un contributo per il concorso
nel pagamento degli interessi per Lire 66,3 milioni, a suo
tempo erogato ex art. 37 L. 25.7.1952, n. 949 dalla Cassa
per il Credito alle Imprese Artigiane in favore del Sig.
Parisi Salvatore – dante causa della società ricorrente
- in relazione ad un contratto di mutuo da questi stipulato
con il Banco di Napoli in data 22.5.1991 per il completamento
di un laboratorio artigianale che avrebbe dovuto trovare
sede nel capannone in argomento.
Alla luce delle osservazioni che precedono, le disposizioni
del D.M. 20.10.1995 n. 527 che prevedono che non sono ammissibili
a contributo ex Lege n. 488 del 1992 le spese relative all’acquisto
di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni,
salva la revoca ed il recupero delle agevolazioni medesime
(v. art. 4, punto 3), e quelle che prevedono la revoca totale
o parziale del contributo qualora per i beni del medesimo
programma oggetto della concessione siano state assegnate
agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme
statali, regionali o comunitarie (v.art. 5, punto 3) debbono
essere interpretate nel senso che, in entrambi i casi menzionati,
deve trattarsi di pregresse agevolazioni eccedenti il limite
del de minimis e quindi qualificabili come aiuti di Stato.
La pregressa agevolazione concessa al Sig. Parisi Salvatore
in relazione al capannone de quo e che ha poi determinato
lo stralcio delle spese in contestazione da quelle ammissibili
a finanziamento consiste, come sopra rilevato, in un contributo
per il concorso nel pagamento degli interessi per Lire 66,3
milioni, a suo tempo erogato ex art. 37 L. 25.7.1952, n.
949 dalla Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane in
relazione ad un contratto di mutuo stipulato dal predetto
sig. Parisi con il Banco di Napoli in data 22.5.1991 per
il completamento di un laboratorio artigianale.
Trattasi, dunque, di un contributo che, non eccedendo il
limite del “de minimis” di cui al Reg. CE n. 69 del 2001,
non è qualificabile come “aiuto di Stato” e, pertanto, non
è ostativo alla concessione, in favore della Co.Ge. s.r.l.,
delle agevolazioni finanziarie anche per l’acquisto del
predetto capannone.
3.2.) Con riguardo alla seconda censura, di cui si è già
riferito in narrativa, osserva il Tribunale che la pubblica
amministrazione (ivi compresi i concessionari di pubblico
servizio) nei suoi rapporti con i privati, e segnatamente
nell’ambito di quel particolare contatto sociale originato
dalla presentazione di un’istanza in via amministrativa,
è pur sempre tenuta al rispetto dei canoni usuali della
buonafede, dell'imparzialità e del buon andamento ex artt.
2 e 97 Cost., i quali non risultano affatto confinati ai
soli rapporti tra privati, assurgendo, al contrario, a vero
e proprio principio generale dell'ordinamento giuridico
(cfr., ex multis, da ultimo, TAR Puglia. Lecce, Sez. I,
26.10.2004, n. 7526; TAR, Puglia, Lecce, Sez. I, 2.9.2004,
n. 6098, nonché C.d.S., Sez. IV, 19.03.2003 n. 1457; Cass.
civ. S.U., 10 gennaio 2003, n. 157; Cass. civ., Sez. III,
9 febbraio 2004, n. 2424).
Il canone della buonafede esige non solo che l’amministrazione
rispetti gli stati di affidamento ingenerati, con le sue
condotte e/o con i suoi atti, nei privati (che non versino
in colpa), eventualmente astenendosi dall’adottare provvedimenti
amministrativi che tali affidamenti siano intesi a disattendere,
ma anche che la stessa P.A. si attivi per salvaguardare
gli interessi della parte privata ove ciò non comporti un
apprezzabile sacrificio per l’interesse pubblico.
Nella fattispecie, il Banco di Napoli s.p.a., poi incorporato
dal S. Paolo I.M.I., era senz’altro a conoscenza della pregressa
agevolazione erogata in relazione al capannone acquistato
dalla Co.GE s.r.l per aver curato la pratica di concessione
al Sig. Parisi di un finanziamento “da destinarsi alle spese
di completamento di un nuovo laboratorio artigiano” .
Dunque, secondo gli usuali canoni della correttezza e della
buona fede e dell’imparzialità (che certamente vincolano
anche la Banca de qua, in quanto concessionario di pubblico
servizio) che obbligano la parte a salvaguardare gli interessi
dell’altra ove ciò non comporti un apprezzabile sacrificio,
la banca stessa, preso atto dell’alienazione del capannone
( con preliminare del 29.4.1996), e quindi della violazione
del vincolo di destinazione decennale, presidiato con una
clausola risolutiva espressa, contemplato dall’art. 1 del
contratto di mutuo del 22.5.1991, avrebbe dovuto, se non
proprio avvalersi della facoltà di risolvere il contratto
ex art. 1456 c.c. (giacché tale facoltà è riservata alle
scelte discrezionali della parte) quanto meno rappresentare
la circostanza alla Cassa Depositi per la revoca del contributo
in conto interessi ex art. 37 L. n. 949/1952.
Ciò che invece non ha fatto, probabilmente per tutelare
le proprie ragioni creditorie nei confronti del Parisi,
sia quanto al capitale (restituito con il prezzo della vendita
del capannone alla CoGe s,.r.l.) sia quanto agli interessi
maturati (il cui credito il Banco di Napoli ha potuto soddisfare
tramite il contributo statale “artigiancassa” nel pagamento
degli interessi, il quale, per espressa disposizione del
contratto del 22.5.1991 - art. 3 2° capoverso- “spetta al
Banco”).
Non rileva il fatto che la Co.ge s.r.l., attraverso il preliminare
di vendita del 29.4.1996, avesse appreso di un mutuo gravante
sull’immobile erogato dal Banco di Napoli il 22.5.1991 e
dunque fosse stata messa in grado di venire a conoscenza
dell’esistenza della pregressa agevolazione “artigiancassa”
di cui si è detto; e ciò in quanto la Co.Ge s.r.l. ha comunque
osservato scrupolosamente la disciplina di settore rendendo
dichiarazione ex art. 5, comma 3, D.M. 527/1995 di rinunzia,
per quanto nelle sue facoltà e diritti, alle agevolazioni
già concesse in relazione all’immobile de quo; onde, a fronte
di ciò, era obbligo del Banco attivarsi secondo buona fede
per la revoca del contributo ex art. 37 L. n. 949/1952.
La violazione, da parte del Banco di Napoli, del canone
della lealtà e della correttezza vizia in via derivata sia
la relazione finale di spesa inviata al Ministero resistente,
sia il decreto ministeriale di determinazione definitiva
delle agevolazione finanziarie da erogarsi ex art. 10, comma
4, D.M. n. 527/1995 in favore della ricorrente, nella parte
in cui è stato disposto lo stralcio ex art. 4, punto 3 del
D.M. cit. delle spese (per l’importo di L. 179.500.000)
relative all’acquisto del capannone industriale dove la
Co.Ge. s.r.l. svolge la sua attività ed è stato contestualmente
disposto il recupero della somma di € 133.943,08 erogata
in eccedenza, oltre interessi legali dalla data dell’erogazione
a quella di restituzione
3.3) La fondatezza delle su esaminate censure è sufficiente
a condurre all’annullamento del D.M. n. B2/CD/9/127659 dell’1.9.2003
nel senso e nella parte suindicati, con il conseguente assorbimento
del primo motivo di ricorso, di natura prettamente formale.
4.) Quanto alla connessa domanda risarcitoria (svolta nei
soli confronti del Ministero delle Attività Produttive,
giacché l’analoga domanda proposta nei confronti della banca
concessionaria è improcedibile per intervenuta rinunzia,
come esposto sub 1 della motivazione), parte ricorrente
chiede, in sostanza, la rifusione per equivalente del danno
derivante dal ritardo con cui le somme le verranno erogate.
Posto che nella fattispecie ricorrono, oltre al danno, tutti
gli altri elementi costitutivi della responsabilità civile
della P.A. - e cioè, in particolare, l’illegittimità del
provvedimento in contestazione che ha dato luogo alla lesione
degli interessi legittimi oppositivi di cui era titolare
la ricorrente; la colpa dell’amministrazione statale per
violazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato,
non avendo essa amministrazione fornito la prova della mancanza
di tale elemento soggettivo, siccome era suo onere ex art.
1218 cod. civ.: cfr., TAR Campania, Salerno, Sez. I, 26
novembre 2004, n. 2430; Cd.S., Sez. V, 6 agosto 2001, n.
4239; Cass. civ. S.U., 10 gennaio 2003, n. 157; il nesso
di causalità tra l’illecito ed il danno lamentato, essendo
incontestabile che la mancata erogazione delle agevolazioni
nella misura in origine richiesta dalla ricorrente sia eziologicamente
correlabile ai provvedimenti amministrativi censurati -
per quanto riguarda la concreta quantificazione della somma
dovuta a titolo risarcitorio, l’art. 35 del d. lgs. n. 80
del 1998 consente al Giudice Amministrativo di stabilire
i criteri in base ai quali l’amministrazione debitrice è
poi tenuta a proporre al creditore il pagamento entro un
congruo termine, fermo restando l’intervento del Giudice
stesso, in sede di ottemperanza, nel caso di mancato raggiungimento
dell’accordo tra le parti.
In tale quadro, osserva il Collegio che l’annullamento del
decreto di concessione definitiva nella sola parte in cui
ha ridotto l’importo del contributo complessivamente dovuto,
implica che il contributo stesso è dovuto alla Co.Ge. s.r.l.
nella misura liquidata dall’originario decreto di concessione
provvisoria del 20.11.1996; orbene le prime due quote annuali
sono state già erogate, ma non la terza; dunque, l’ambito
del danno risarcibile per equivalente si riduce al pregiudizio
sofferto per il ritardo nell’erogazione della terza quota
annuale, pregiudizio liquidabile in via equitativa, ai sensi
degli artt. 2056 e 1226 c.c., in un importo pari agli interessi
ed alla rivalutazione monetaria maturati sulla terza quota
dal dì della maturazione del credito (individuato in base
a quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lett. c) del D.M.
20.11.1996 e cioè due anni e trenta giorni dalla pubblicazione
sulla G.U.del D.M.di formazione delle graduatorie delle
iniziative ammissibili) fino all’effettivo soddisfo.
5.) Stante la particolarità delle questioni decise, le spese
di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando
sul ricorso n. 2458/2003 indicato in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l’improcedibilità per intervenuta rinuncia della
domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti
della San Paolo I.M.I. s.p.a., quale incorporante il Banco
di Napoli s.p.a.;
2) dichiara l’inammissibilità del ricorso nella parte in
cui ha ad oggetto la nota del 9.10.2003 e la relazione sullo
stato finale degli investimenti della San Paolo I.M.I. s.p.a.;
3) annulla il decreto del Ministero delle Attività Produttive
n. B2/CD/9/127659 dell’1.9.2003 nella parte in cui è stato
disposto lo stralcio ex art. 4, punto 3 del D.M. cit. delle
spese (per l’importo di L. 179.500.000) relative all’acquisto,
dal Sig. Parisi Salvatore, del capannone industriale dove
la Co.Ge. s.r.l. svolge la sua attività ed è stato contestualmente
disposto il recupero della somma di € 133.943,08 erogata
in eccedenza, oltre interessi legali dalla data dell’erogazione
a quella di restituzione;
4) condanna il Ministero delle Attività Produttive al risarcimento
del danno in favore della ricorrente, da liquidarsi come
indicato al punto 4 della motivazione;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
6) Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio
del 27 ottobre 2004.
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Aldo RAVALLI – Presidente
Giovanni PALATIELLO - Estensore
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Pubblicata mediante deposito in Segreteria
il 05 maggio 2005
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