| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 5 maggio
2005 n. 736
Luigi Antonio Esposito – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore
Vetere e altro (avv. F. Vetere) c. Comune di Grimaldi (avv.
E. Aprile).
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Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
della pubblica amministrazione – Ordinanze di demolizione
– Adozione sulla base di due accertamenti tecnici – Annullamento
– Domanda di risarcimento – Va rigettata – Ragioni.
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Nel caso in cui siano state annullate due
ordinanze di demolizione di opere adottate dopo due distinti
accertamenti di tecnici comunali attestanti l’esistenza
di violazioni al regime delle distanze, va rigettata la
domanda di risarcimento dei danni avanzata dai proprietari,
in quanto il vizio inficiante le ordinanze è stato chiaramente
indotto da un errore caratterizzato dalla scusabilità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria
Catanzaro - Sezione Seconda
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composto dai signori magistrati:
Dr. Luigi Antonio ESPOSITO – Presidente
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.
Dr. Roberta CICCHESE - Giudice
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1896/1999 proposto da
Vetere Francesco e Marsico Nella, rappresentati e
difesi dall’avv. Francesco Vetere, elettivamente domiciliati
in Catanzaro, via D Romeo n. 35, presso lo studio dell’avv.
Paola Baiocco,
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CONTRO
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il Comune di Grimaldi, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
Enzo Aprile, elettivamente domiciliato in Catanzaro p.zza
Stocco n. 1, presso lo studio dell’avv. Nicola Cantafora,
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per la condanna
del Comune di Grimaldi al risarcimento dei danni cagionati
ai ricorrenti in virtù delle ordinanze sindacali prot. 3025
del 7.12.1985 e prot. 1999 del 20.01.1986, entrambe annullate
con sentenza del T.A.R. Catanzaro 19 dicembre 1997, n. 768.
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione, con
i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza dell’8 aprile 2005 il magistrato
relatore, dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo
verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
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FATTO
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Con ordinanze sindacali prot. 3025 del 7.12.1985
e prot. 199 del 20.01.1986, veniva ingiunto ai ricorrenti,
rispettivamente, di sospendere i lavori di costruzione di
un fabbricato in località “Leuca” del Comune di Grimaldi
oggetto di concessione edilizia n. 19 del 23.05.1985 e di
demolire entro il termine di novanta giorni le opere realizzate
abusivamente. Entrambe le ordinanze si fondavano su di una
presunta violazione delle distanze legali del fabbricato
in corso di realizzazione dalla via comunale “Grimaldi -
Maione”.
Con sentenza n. 768 del 19 dicembre 1997, il T.A.R. Calabria
– Catanzaro, in accoglimento del ricorso proposto da Vetere
Francesco e Marsico Nella, annullava entrambe le predette
ordinanze, statuendo che le opere edilizie sanzionate con
i provvedimenti impugnati non sono state realizzate in difformità
dalla concessione edilizia rilasciata il 23.05.85 e che
il fabbricato dei ricorrenti rispetta le distanze legali
dalla Via comunale “Grimaldi-Maione”""
Con il presente gravame, i medesimi ricorrenti hanno proposto
domanda di condanna del Comune resistente al risarcimento
dei danni patrimoniali discendenti dai provvedimenti illegittimi
annullati dal T.A.R., e segnatamente del danno coincidente
con la mancata ultimazione del fabbricato, con il maggior
costo attuale dei fattori di produzione necessari per detta
ultimazione, con il mancato godimento dell’immobile per
oltre dodici anni.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, instando
per il rigetto del gravame.
All’udienza dell’8 aprile 2005, sentiti i difensori delle
parti, come da relativo verbale, il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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1. Il ricorso è infondato.
2.1 I ricorrenti hanno proposto domanda di risarcimento
di tutti i danni patrimoniali conseguenti all’adozione da
parte del Comune di Grimaldi di due ordinanze sindacali
(nn. 2/1985 e 1/1986), con le quali è stata interdetta la
prosecuzione della costruzione di un fabbricato per civile
abitazione in località “Leuca” oggetto di concessione edilizia
n. 19 del 23.05.1985.
A sostegno della domanda hanno allegato la sentenza del
T.A.R. Calabria – Catanzaro n. 768/1997 con la quale entrambe
le ordinanze sono state annullate.
Il T.A.R., che ha disposto in corso di giudizio incombenti
istruttori, ha invero accertato che "e opere sanzionate
con i provvedimenti impugnati non sono state realizzate
in difformità dalla concessione edilizia rilasciata il 23.05.85
e che il fabbricato dei ricorrenti rispetta le distanze
legali dalla Via comunale “Grimaldi-Maione”""
2.2. Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che l’accertata
illegittimità delle ordinanze sindacali annullate dal Tribunale
amministrativo non può giustificare, in assenza di prova
degli altri elementi della fattispecie risarcitoria, l’accoglimento
della proposta domanda di risarcimento danni.
Ed invero, rievocando indirizzi ormai consolidati (cfr.
Cass. S.U. n. 500/1999), può affermarsi che la condanna
al risarcimento di danni conseguenti ad illegittima attività
provvedimentale presuppone la prova, il cui onere grava
in via principale sul danneggiato (che può avvalersi anche
di presunzioni semplici: v. C.d.S., sez. IV,6 luglio 2004,
n. 5012), non solo dell’illegittimità del provvedimento,
ma anche del danno del quale si invoca il ristoro, del nesso
di causalità tra provvedimento e danno nonché dell’elemento
soggettivo coincidente con la colpa dell’amministrazione.
Accentrando l’attenzione, alla luce della tesi difensiva
spiegata in atti dall’Amministrazione resistente, proprio
sull’elemento soggettivo dell’illecito, deve rilevarsi che
- in ossequio ad indirizzo giurisprudenziale incontrastato
(cfr. ex multis, C.d.S., sez. V, 28 maggio 2004, n. 3463;
Cass. 9 febbraio 2004, n. 2424) - la colpa dell’amministrazione
non è riferibile al singolo funzionario che ha assunto la
paternità del provvedimento illegittimo, bensì all’amministrazione
nel suo insieme, intesa come apparato. In sintesi, la colpa
deve essere accertata in senso oggettivo, tenendo conto
dei vizi che hanno determinato l’illegittimità del provvedimento,
della gravità delle violazioni commesse in relazione all’ampiezza
del potere discrezionale esercitato, dei precedenti giurisprudenziali,
dell’univocità o meno del dato normativo, delle condizioni
concrete e dell’eventuale apporto dei privati.
Ne discende che ove si accerti che l’errore in cui sia incorsa
l’amministrazione, e dal quale è scaturita l’illegittimità
provvedimentale, sia scusabile, ovvero indotto da equivocità
del dato normativo, da contrasti giurisprudenziali, da interpretazioni
divergenti fornite da altri organi amministrativi, dalle
risultanze di istruttorie procedimentali ovvero dalla particolare
complessità e difficoltà dell’azione amministrativa, deve
essere esclusa la colpa (cfr. ex multis, C.d.S., sez. VI,
4 novembre 2002, n. 6000; C.d.S., sez. V, 18 novembre 2002,
n. 6393).
2.3 Traslando i superiori principi alla presente controversia,
e tenendo conto delle specifiche risultanze documentali
degli accertamenti istruttori che hanno preceduto l’adozione
delle ordinanze sindacali annullate dal Giudice amministrativo,
si impone la conclusione dell’assenza dell’elemento soggettivo
della colpa dell’Amministrazione resistente, la quale ha
nella specie agito in virtù di errore scusabile nell’accezione
suindicata.
Risulta, invero, per tabulas che l’ordinanza sindacale di
sospensione dei lavori (n. 2/85) fu adottata sulla falsariga
delle conclusioni raggiunte dai tecnici comunali (ing. Maio
e geom. Mohamed) che eseguirono, tra l’altro, puntuali rilievi
topografici, accertando una grave violazione, da parte dei
proprietari di immobili adiacenti la strada Grimaldi – Maione,
delle distanze legali (v. relazione tecnica del 22.11.1985,
pag. 1).
E’ del pari documentalmente provato che dopo il predetto
accertamento, su incarico del Sindaco di Grimaldi fu eseguito,
in data 3.12.1985, un nuovo sopralluogo presso il fabbricato
in costruzione di proprietà dei ricorrenti, ad opera di
un tecnico comunale, le cui risultanze, per quanto quivi
rileva, furono esattamente conformi a quelle dell’accertamento
topografico precedente (v. nota n. 3024 del 6.12.1985).
Solo dopo i suindicati incombenti istruttori, il Sindaco
di Grimaldi si determinò ad emanare l’ordinanza di sospensione
dei lavori, cui seguì l’ordinanza di ingiunzione della demolizione
delle opere già realizzate. Ne discende con immediatezza
che il vizio rilevato dal Tribunale amministrativo, che
ha annullato entrambe le ordinanze, è stato chiaramente
indotto da un errore caratterizzato dalla scusabilità, in
quanto ben due accertamenti istruttori avevano evidenziato
la ricorrenza di una violazione delle distanze legali in
correlazione all’attività edilizia già assentita con concessione
n. 19/1985.
Né può essere addebitata all’Amministrazione, tenendo conto
del contesto storico in cui l’azione amministrativa si è
sviluppata, un difetto di approfondimento istruttorio in
ordine alla violazione oggetto di contestazione a carico
dei ricorrenti, poiché le risultanze univoche già acquisite
rendevano obiettivamente obbligata l’adozione proprio di
quelle misure cautelari e sanzionatorie oggetto delle ordinanze
sindacali in questione. In conclusione, nell’azione amministrativa
censurata dai ricorrenti non si ravvisano gli estremi della
colpa, essendo evidente la ricorrenza di un errore scusabile
nell’accezione emersa nel diritto vivente.
Mancando il requisito essenziale della colpa dell’Amministrazione,
si impone pertanto il rigetto della domanda di risarcimento
danni spiegata dai ricorrenti. 3. Non residuando altre domande
oltre a quella risarcitoria, il gravame deve essere respinto.
4. La natura delle questioni esaminate, configura comunque
giusto motivo per compensare integralmente spese, diritti
ed onorari di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Catanzaro - Sez. II – respinge il ricorso
in epigrafe.
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro, nella camera di
consiglio dell’8 aprile 2005.
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Depositata in Segreteria il 5 maggio 2005
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