| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2005
n. 1902
Pres. G. Vacirca, Est. B. Massari
A. Pesci ed altri (Avv.ti D. Nitti e L. Manetti) contro
la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (non
costituita), la Commissione elettorale d’appello costituita
presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze
(non costituita) e nei confronti di L. Barletta Loretta
ed altri (Avv.ti D. Iaria e M. Montini) e V. Vasarri (non
costituito) |
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Giurisdizione e competenza – Attività del
soggetto privato che eroga un servizio pubblico – Riparto
di giurisdizione - Art. 33, comma 2, lett. d) del d.L.vo
80/98 – Controversia sulle modalità di selezione del Comitato
dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense - Attiene a vicende interne alla vita del soggetto
privato - Esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo
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La personalità giuridica privata di un soggetto
che eroghi un servizio pubblico può comportare la soggezione
alla giurisdizione amministrativa solo nei casi in cui gli
atti di cui trattasi siano posti in essere nell’ambito di
tale servizio o per consentirne il suo svolgimento quando,
secondo il disposto dell’art. 33, comma 2, lett. d) del
d.L.vo 80/98, si controverta in materia di atti “aventi
ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici
di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della
normativa nazionale o regionale”. Nel caso di specie la
contesa, avente ad oggetto le modalità di selezione del
Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense, esula dalla giurisdizione del Giudice
Amministrativo in quanto attiene a vicende interne alla
vita del soggetto privato
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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N. 1902 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1780 Reg. Ric.
Anno 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 1780/04 proposto da
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PESCI Andrea, CIRRI Alessandra, GAVIRAGHI
Francesco, BOSSI Luciano, LANFREDINI Giovanna, in proprio
nonché per l’associazione AVVOCATURA INDIPEDENTE, con sede
in Firenze, in persona del suo legale rappresentante avv.
Andrea Pesci, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti
Donato Nitti e Luca Manetti ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via Ristori n.
7,
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c o n t r o
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- la Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, in persona del legale rappresentante p.t.,
non costituita in giudizio;
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- la Commissione elettorale d’appello
costituita presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Firenze, in persona del suo presidente p.t., non
costituita in giudizio;
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- la Commissione elettorale costituita
presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze,
in persona del suo presidente p.t., non costituita in giudizio;
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e nei confronti di
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- Barletta Loretta, Pellegrini Patrizio,
Zavagli Andrea, Chiarini Alberto, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Domenico Iaria e Mauro Montini ed elettivamente
domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via
Rondinelli n. 2;
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- Vasarri Valeriano non costituito
in giudizio;
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per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,
- della deliberazione del 1° settembre 2004 con la quale
la Commissione elettorale d’appello ha respinto il reclamo
presentato dagli avv.ti Andrea Pesci e Giovanna Lanfredini
e confermato la decisione della Commissione elettorale di
primo grado;
- della deliberazione della Commissione elettorale di prima
istanza dell’11 agosto 2004 con la quale non è stata ammessa
la lista “Avvocatura indipendente” ed è stata viceversa
ammessa la lista “Garanzia e Sicurezza”;
- di qualsiasi altro atto a dette delibere preordinato,
presupposto o connesso;
nonché per l’accertamento
del diritto dei componenti della lista elettorale “Avvocatura
indipendente”, avv.ti Andrea Pesci, Alessandra Cirri, Francesco
Gaviraghi e Luciano Bossi di partecipare alle elezioni per
il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza forense,
e per l’esclusione
dalle stesse elezioni della lista elettorale denominata
“Garanzia e Sicurezza”, composta dagli avvocati Barletta
Loretta, Pellegrini Patrizio, Zavagli Andrea e Chiarini
Alberto.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Vista l’ordinanza n. 1001/04 di rigetto della domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio
2005, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori,
come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O e D I R I T T O
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Vengono impugnati gli atti, in epigrafe specificati,
relativi al procedimento per l’elezione del Comitato dei
delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense, e con i quali la Commissione elettorale d’appello
costituita presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati
di Firenze ha respinto il reclamo presentato dagli avv.ti
Andrea Pesci e Giovanna Lanfredini e, confermando la decisione
della Commissione elettorale di primo grado, ha disposto
la non ammissione della lista “Avvocatura indipendente”
e l’ammissione della lista “Garanzia e Sicurezza”.
Viene, altresì, domandato l’accertamento del diritto dei
componenti della lista elettorale “Avvocatura indipendente”,
avv.ti Andrea Pesci, Alessandra Cirri, Francesco Gaviraghi
e Luciano Bossi di partecipare alle suddette elezioni al
contempo provvedendo per l’esclusione della lista elettorale
denominata “Garanzia e Sicurezza”.
Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità
del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
avanzata dalla difesa di controparte.
L’eccezione merita di essere condivisa.
Deve rammentarsi, innanzitutto, che per effetto del d.lgs.
30 giugno 1994, n. 509, recante norme di attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche
private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense ha assunto la personalità giuridica di diritto privato,
con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Dispone, infatti, l’art. 1, comma 2, del predetto decreto
che “Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti
senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente
decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e
passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi
patrimoni”.
La controversia concerne, dunque, le modalità di selezione
relative alla composizione di un organo di un soggetto avente
personalità giuridica di diritto privato.
Ora, è ben vero che la trasformazione dei suddetti enti
di previdenza in persone giuridiche private non ha immutato,
in relazione al quadro normativo disegnato dal legislatore,
il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza ed
assistenza svolta da tali enti, trattandosi pur sempre di
soggetti gestori di pubblici servizi, ma ciò può rilevare,
ad esempio, ai fini della soggettività passiva dell'accesso
ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 l. n.
241 del 1990 (T.A.R. Lazio, sez. III, 15 ottobre 2003, n.
8466), mentre, ai fini del riparto di giurisdizione, non
appare altrettanto agevole ritenere la possibilità del giudice
amministrativo di sindacare atti e comportamenti che attengono
esclusivamente all’espressione della volontà degli organi
di un soggetto privato con efficacia nei confronti dei soli
associati.
La circostanza che la Cassa di previdenza forense eroghi
un servizio pubblico o, come asseriscono i ricorrenti, possa
qualificarsi concessionaria di pubblico servizio ovvero
organismo di diritto pubblico, secondo la classificazione
propria del diritto comunitario, non comporta automaticamente
l’effetto che il giudice amministrativo possa essere chiamato
a conoscere di ogni controversia che coinvolga tale ente,
anche quando gli atti posti in essere non siano espressione
di un potere autoritativo di tipo pubblicistico e, quindi,
non siano sostanzialmente atti amministrativi.
In altre parole, la personalità giuridica privata di un
soggetto che eroghi un servizio pubblico può comportare
la soggezione alla giurisdizione amministrativa solo nei
casi in cui gli atti di cui trattasi siano posti in essere
nell’ambito di tale servizio o per consentirne il suo svolgimento
quando, secondo il disposto dell’art. 33, comma 2, lett.
d), si controverta in materia di atti “aventi ad oggetto
le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti
alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa
nazionale o regionale”.
Nel caso in esame, invece, la contesa ha per oggetto vicende
interne alla vita del soggetto privato chiamato ad erogare
il servizio pubblico, di guisa che non vi è chi non veda
l’impossibilità per il giudice amministrativo di occuparsi
di atti che soggettivamente ed oggettivamente non possono
essere qualificati come atti amministrativi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto
essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005
Firenze, 26 APRILE 2005
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