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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2005 n. 1902
Pres. G. Vacirca, Est. B. Massari
A. Pesci ed altri (Avv.ti D. Nitti e L. Manetti) contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (non costituita), la Commissione elettorale d’appello costituita presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze (non costituita) e nei confronti di L. Barletta Loretta ed altri (Avv.ti D. Iaria e M. Montini) e V. Vasarri (non costituito)


Giurisdizione e competenza – Attività del soggetto privato che eroga un servizio pubblico – Riparto di giurisdizione - Art. 33, comma 2, lett. d) del d.L.vo 80/98 – Controversia sulle modalità di selezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Attiene a vicende interne alla vita del soggetto privato - Esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo

La personalità giuridica privata di un soggetto che eroghi un servizio pubblico può comportare la soggezione alla giurisdizione amministrativa solo nei casi in cui gli atti di cui trattasi siano posti in essere nell’ambito di tale servizio o per consentirne il suo svolgimento quando, secondo il disposto dell’art. 33, comma 2, lett. d) del d.L.vo 80/98, si controverta in materia di atti “aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale”. Nel caso di specie la contesa, avente ad oggetto le modalità di selezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, esula dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto attiene a vicende interne alla vita del soggetto privato


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 1902 REG. SENT.
ANNO 2005
n. 1780 Reg. Ric.
Anno 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –

 

ha pronunciato la seguente:

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 1780/04 proposto da

 

PESCI Andrea, CIRRI Alessandra, GAVIRAGHI Francesco, BOSSI Luciano, LANFREDINI Giovanna, in proprio nonché per l’associazione AVVOCATURA INDIPEDENTE, con sede in Firenze, in persona del suo legale rappresentante avv. Andrea Pesci, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Donato Nitti e Luca Manetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via Ristori n. 7,

 

c o n t r o

 

- la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

 

- la Commissione elettorale d’appello costituita presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze, in persona del suo presidente p.t., non costituita in giudizio;

 

- la Commissione elettorale costituita presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze, in persona del suo presidente p.t., non costituita in giudizio;

 

e nei confronti di

 

- Barletta Loretta, Pellegrini Patrizio, Zavagli Andrea, Chiarini Alberto, rappresentati e difesi dagli avv.ti Domenico Iaria e Mauro Montini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei medesimi, in Firenze, via Rondinelli n. 2;

 

- Vasarri Valeriano non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento previa sospensione dell’esecuzione,
- della deliberazione del 1° settembre 2004 con la quale la Commissione elettorale d’appello ha respinto il reclamo presentato dagli avv.ti Andrea Pesci e Giovanna Lanfredini e confermato la decisione della Commissione elettorale di primo grado;
- della deliberazione della Commissione elettorale di prima istanza dell’11 agosto 2004 con la quale non è stata ammessa la lista “Avvocatura indipendente” ed è stata viceversa ammessa la lista “Garanzia e Sicurezza”;
- di qualsiasi altro atto a dette delibere preordinato, presupposto o connesso;
nonché per l’accertamento
del diritto dei componenti della lista elettorale “Avvocatura indipendente”, avv.ti Andrea Pesci, Alessandra Cirri, Francesco Gaviraghi e Luciano Bossi di partecipare alle elezioni per il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense,
e per l’esclusione
dalle stesse elezioni della lista elettorale denominata “Garanzia e Sicurezza”, composta dagli avvocati Barletta Loretta, Pellegrini Patrizio, Zavagli Andrea e Chiarini Alberto.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza n. 1001/04 di rigetto della domanda cautelare;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il dott. Bernardo Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O e D I R I T T O

 

Vengono impugnati gli atti, in epigrafe specificati, relativi al procedimento per l’elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, e con i quali la Commissione elettorale d’appello costituita presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Firenze ha respinto il reclamo presentato dagli avv.ti Andrea Pesci e Giovanna Lanfredini e, confermando la decisione della Commissione elettorale di primo grado, ha disposto la non ammissione della lista “Avvocatura indipendente” e l’ammissione della lista “Garanzia e Sicurezza”.
Viene, altresì, domandato l’accertamento del diritto dei componenti della lista elettorale “Avvocatura indipendente”, avv.ti Andrea Pesci, Alessandra Cirri, Francesco Gaviraghi e Luciano Bossi di partecipare alle suddette elezioni al contempo provvedendo per l’esclusione della lista elettorale denominata “Garanzia e Sicurezza”.
Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avanzata dalla difesa di controparte.
L’eccezione merita di essere condivisa.
Deve rammentarsi, innanzitutto, che per effetto del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, recante norme di attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Dispone, infatti, l’art. 1, comma 2, del predetto decreto che “Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni”.
La controversia concerne, dunque, le modalità di selezione relative alla composizione di un organo di un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato.
Ora, è ben vero che la trasformazione dei suddetti enti di previdenza in persone giuridiche private non ha immutato, in relazione al quadro normativo disegnato dal legislatore, il carattere pubblicistico dell'attività di previdenza ed assistenza svolta da tali enti, trattandosi pur sempre di soggetti gestori di pubblici servizi, ma ciò può rilevare, ad esempio, ai fini della soggettività passiva dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 23 l. n. 241 del 1990 (T.A.R. Lazio, sez. III, 15 ottobre 2003, n. 8466), mentre, ai fini del riparto di giurisdizione, non appare altrettanto agevole ritenere la possibilità del giudice amministrativo di sindacare atti e comportamenti che attengono esclusivamente all’espressione della volontà degli organi di un soggetto privato con efficacia nei confronti dei soli associati.
La circostanza che la Cassa di previdenza forense eroghi un servizio pubblico o, come asseriscono i ricorrenti, possa qualificarsi concessionaria di pubblico servizio ovvero organismo di diritto pubblico, secondo la classificazione propria del diritto comunitario, non comporta automaticamente l’effetto che il giudice amministrativo possa essere chiamato a conoscere di ogni controversia che coinvolga tale ente, anche quando gli atti posti in essere non siano espressione di un potere autoritativo di tipo pubblicistico e, quindi, non siano sostanzialmente atti amministrativi.
In altre parole, la personalità giuridica privata di un soggetto che eroghi un servizio pubblico può comportare la soggezione alla giurisdizione amministrativa solo nei casi in cui gli atti di cui trattasi siano posti in essere nell’ambito di tale servizio o per consentirne il suo svolgimento quando, secondo il disposto dell’art. 33, comma 2, lett. d), si controverta in materia di atti “aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale”.
Nel caso in esame, invece, la contesa ha per oggetto vicende interne alla vita del soggetto privato chiamato ad erogare il servizio pubblico, di guisa che non vi è chi non veda l’impossibilità per il giudice amministrativo di occuparsi di atti che soggettivamente ed oggettivamente non possono essere qualificati come atti amministrativi.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. Giovanni VACIRCA - Presidente
dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005
Firenze, 26 APRILE 2005

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