| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2005
n. 1876
Pres. G. Vacirca, Est. E. Di Santo
G.L. Bocci (Avv. N. Massari) contro il Comune di Casole
d'Elsa (Avv. G. Padoa) |
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Giurisdizione e competenza – Sentenza Corte
Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Illegittimità dell’art.
34 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80 - Accessione invertita
- Art. 53, 1° comma, del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 - Identità
del dato letterale e stretto collegamento sistematico con
l’art. 34 del D. L.vo 80/98 - Illegittimità derivata dell’art.
53 T.U. 327/01 – Gurisdizione del Giudice amministativo
– Non sussiste
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In tema di c.d. “accessione invertita” in
virtù dell’identità del dato letterale e dello stretto collegamento
sistematico con l’art. 34 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80,
come novellato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000,
si deve ritenere che l’art. 53, 1° comma, del T.U. 8 giugno
2001 n. 327 sia stato anch’esso travolto dall’illegittimità
costituzionale pronunciata con la nota sentenza 6 luglio
2004 n. 204, con conseguente difetto di giurisdizione del
Giudice Amministrativo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA - I^ SEZ.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.751/2002 proposto da
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BOCCI Giancarlo Luigi rappresentato
e difeso dall’Avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. Neri Baldi in Firenze, P.zza
Santo Spirito n.10;
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contro
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il Comune di Casole d’Elsa, costituitosi
in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Padoa
ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze,
Via dè Rondinelli n.2;
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AFFINCHÈ QUESTO TRIBUNALE VOGLIA COSÌ GIUDICARE
1) ritenere e dichiarare l’illiceità e la illegittimità
dell’occupazione della proprietà del ricorrente, compiuta
dal Comune convenuto, per la decadenza della dichiarazione
di pubblica utilità, a seguito dell’inutile decorso del
termine (31 dicembre 1999) fissato al punto 3) del dispositivo
della delibera C.C. n.25 del 14 maggio 1998, entro il quale
i lavori avrebbero dovuto essere ultimati e – implicamene
– compiuta l’espropriazione;
2) per l’effetto, laddove il parcheggio non sia stato realizzato,
dichiarare il diritto del ricorrente a riacquistare il possesso
del terreno di sua proprietà, contestualmente dichiarare
l’obbligo del Comune alla restituzione del terreno medesimo
libero da persone e cose;
3) in via subordinata, laddove il parcheggio sia stato realizzato,
condannare il Comune convenuto per l’illecita occupazione
acquisitiva al risarcimento dei danni in favore dei proprietari
illecitamente evitti, che si quantificano nella somma di
300.000 euro, o nella diversa somma che il Tribunale vorrà
ritenere di giustizia anche a seguito di CTU che qui espressamente
si richiede;
4) ritenere e dichiarare il Comune intimato tenuto, condannandolo
al pagamento, dell’indennità di occupazione dal dì della
redazione del verbale di immissione in possesso, commisurata
all’interesse legale sulla sorte capitale;
5) ritenere e dichiarare il Comune intimato tenuto a corrispondere
– condannandolo al pagamento – sino all’effettivo soddisfo,
gli interessi legali sulle somme come determinate nelle
conclusioni rassegnate ante sub 3) e 4);
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza in data 23 marzo 2005 - relatore
il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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Con il ricorso in esame il ricorrente – dopo
aver rappresentato di essere proprietario, assieme alla
sorella Bocci Maria Maddalena, di una casa per civile abitazione,
con annesso giardino od orto pertinenziale, censiti nel
Comune di Casole d’Elsa alla via S. Donato, nel NCEU al
foglio 21 83 sub 2 per il fabbricato, e in Catasto Terreni
foglio 21 particelle 93 (di mq.1003), 295 (di mq.135), 300
(di mq.145) e p.lla 84 (mq.260), 422 (di mq.823) - chiede
la condanna del Comune resistente al pagamento della indennità
per l’occupazione legittima del suindicato appezzamento
di terreno, nonché il risarcimento dei danni per la perdita
da parte dello stesso ricorrente, già proprietario, del
terreno medesimo secondo i principi della c.d. “accessione
invertita” per essere stato detto terreno destinato ed utilizzato
alla costruzione di un parcheggio pubblico e non essere
stato definitivamente espropriato entro i termini della
dichiarazione di pubblica utilità.
Il ricorrente chiede, altresì, in via principale, rispetto
alla domanda risarcitoria per equivalente, che venga dichiarato,
laddove il parcheggio non sia stato realizzato, il proprio
diritto a riacquistare il possesso del terreno di sua proprietà,
e che venga contestualmente dichiarato l’obbligo del Comune
alla restituzione del terreno medesimo libero da persone
e cose.
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Il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto alla indennità di occupazione, infatti, la carenza
di giurisdizione discende dall’ultimo comma dell’art.34
del D. Lgs. n.80/1998, come riproposto dall’art.7 della
legge n.205/2000, che riserva al giudice ordinario “la corresponsione
delle indennità in conseguenza della adozione di atti di
natura espropriativa o ablativa”.
Per la restante parte, va rilevato che sulla giurisdizione
del giudice amministrativo è intervenuta, come noto, la
sentenza del giudice delle leggi n.204 del 2004, che ha
affermato, al punto 3.4.3, che la nuova formulazione dell’art.34
del D. Lgs. n.80 del 1998, quale recata dall’art.7, comma
1, lettera b), della legge n.205 del 2000 “si pone in contrasto
con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella
giurisdizione esclusiva – oltre agli atti e i provvedimenti
attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente
ovvero attraverso soggetti equiparati) svolgono le loro
funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia
– anche i comportamenti, la estende a controversie nelle
quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno
mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare
strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico
potere”.
Ne deriva, come statuito dal Consiglio di Stato - con decisione
che il Collegio condivide - in fattispecie analoga a quella
per cui è causa, che “dall’ambito di giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti
della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo,
quali, appunto (ciò vale sia in tema di occupazione c.d.
acquisitiva che usurpativa), le fattispecie, relative ai
casi, come quello in esame, in cui si lamenta la illiceità
della occupazione, ma non si deduce la illegittimità di
uno degli atti antecedenti la stessa, e pertanto la pretesa
risarcitoria sarebbe derivante da un mero comportamento
dell’Amministrazione.
Il giudice amministrativo resta pertanto competente giurisdizionalmente
a decidere controversie con le quali la occupazione sia
avvenuta in forza di provvedimenti di cui si contesti la
legittimità.
Al contrario, la cognizione spetta al giudice ordinario
quando non si impugni, come nella specie, alcun atto amministrativo,
ma più semplicemente, il proprietario faccia valere la lesione
del suo bene” (Cons. St., sez. IV, n.99 del 2005).
Né rileva la circostanza che la Corte Costituzionale non
abbia esteso la pronuncia di incostituzionalità all’art.53
del D.P.R. n.327/2001 il quale, in tema di espropriazione
per pubblica utilità, continua ancora ad attribuire al giudice
amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto i
comportamenti dell’Amministrazione nella materia espropriativa.
Si è dell’avviso, infatti, a prescindere dall’applicabilità
o meno ratione temporis alla fattispecie per cui è causa
del predetto D.P.R., di concordare, sulla scorta delle argomentazioni
al medesimo sottese, con quell’indirizzo giurisprudenziale
che ha ritenuto, in virtù dell’identità del dato letterale
e dello stretto collegamento sistematico con l’art.34 del
D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80, come novellato dall’art.7 della
legge n.205 del 2000, che l’art.53, 1° comma, del T.U. 8
giugno 2001 n.327 sia stato anch’esso travolto dall’illegittimità
costituzionale pronunciata con la sentenza 6 luglio 2004
n.204 (TAR Lombardia, Brescia, 26 gennaio 2005 n. 53).
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per dichiarare compensate
tre le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, dichiara il ricorso n.751/02, meglio
indicato in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, in data 23 marzo
2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Giacinta Del Guzzo Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005
Firenze, 26 APRILE 2005
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