Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 5-2005 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 26 aprile 2005 n. 1876
Pres. G. Vacirca, Est. E. Di Santo
G.L. Bocci (Avv. N. Massari) contro il Comune di Casole d'Elsa (Avv. G. Padoa)


Giurisdizione e competenza – Sentenza Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 – Illegittimità dell’art. 34 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80 - Accessione invertita - Art. 53, 1° comma, del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 - Identità del dato letterale e stretto collegamento sistematico con l’art. 34 del D. L.vo 80/98 - Illegittimità derivata dell’art. 53 T.U. 327/01 – Gurisdizione del Giudice amministativo – Non sussiste

In tema di c.d. “accessione invertita” in virtù dell’identità del dato letterale e dello stretto collegamento sistematico con l’art. 34 del D. L.vo 31 marzo 1998 n. 80, come novellato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000, si deve ritenere che l’art. 53, 1° comma, del T.U. 8 giugno 2001 n. 327 sia stato anch’esso travolto dall’illegittimità costituzionale pronunciata con la nota sentenza 6 luglio 2004 n. 204, con conseguente difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA - I^ SEZ.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n.751/2002 proposto da

 

BOCCI Giancarlo Luigi rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Neri Baldi in Firenze, P.zza Santo Spirito n.10;

 

contro

 

il Comune di Casole d’Elsa, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giulio Padoa ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Firenze, Via dè Rondinelli n.2;

 

AFFINCHÈ QUESTO TRIBUNALE VOGLIA COSÌ GIUDICARE
1) ritenere e dichiarare l’illiceità e la illegittimità dell’occupazione della proprietà del ricorrente, compiuta dal Comune convenuto, per la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito dell’inutile decorso del termine (31 dicembre 1999) fissato al punto 3) del dispositivo della delibera C.C. n.25 del 14 maggio 1998, entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere ultimati e – implicamene – compiuta l’espropriazione;
2) per l’effetto, laddove il parcheggio non sia stato realizzato, dichiarare il diritto del ricorrente a riacquistare il possesso del terreno di sua proprietà, contestualmente dichiarare l’obbligo del Comune alla restituzione del terreno medesimo libero da persone e cose;
3) in via subordinata, laddove il parcheggio sia stato realizzato, condannare il Comune convenuto per l’illecita occupazione acquisitiva al risarcimento dei danni in favore dei proprietari illecitamente evitti, che si quantificano nella somma di 300.000 euro, o nella diversa somma che il Tribunale vorrà ritenere di giustizia anche a seguito di CTU che qui espressamente si richiede;
4) ritenere e dichiarare il Comune intimato tenuto, condannandolo al pagamento, dell’indennità di occupazione dal dì della redazione del verbale di immissione in possesso, commisurata all’interesse legale sulla sorte capitale;
5) ritenere e dichiarare il Comune intimato tenuto a corrispondere – condannandolo al pagamento – sino all’effettivo soddisfo, gli interessi legali sulle somme come determinate nelle conclusioni rassegnate ante sub 3) e 4);

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza in data 23 marzo 2005 - relatore il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

Con il ricorso in esame il ricorrente – dopo aver rappresentato di essere proprietario, assieme alla sorella Bocci Maria Maddalena, di una casa per civile abitazione, con annesso giardino od orto pertinenziale, censiti nel Comune di Casole d’Elsa alla via S. Donato, nel NCEU al foglio 21 83 sub 2 per il fabbricato, e in Catasto Terreni foglio 21 particelle 93 (di mq.1003), 295 (di mq.135), 300 (di mq.145) e p.lla 84 (mq.260), 422 (di mq.823) - chiede la condanna del Comune resistente al pagamento della indennità per l’occupazione legittima del suindicato appezzamento di terreno, nonché il risarcimento dei danni per la perdita da parte dello stesso ricorrente, già proprietario, del terreno medesimo secondo i principi della c.d. “accessione invertita” per essere stato detto terreno destinato ed utilizzato alla costruzione di un parcheggio pubblico e non essere stato definitivamente espropriato entro i termini della dichiarazione di pubblica utilità.
Il ricorrente chiede, altresì, in via principale, rispetto alla domanda risarcitoria per equivalente, che venga dichiarato, laddove il parcheggio non sia stato realizzato, il proprio diritto a riacquistare il possesso del terreno di sua proprietà, e che venga contestualmente dichiarato l’obbligo del Comune alla restituzione del terreno medesimo libero da persone e cose.

 

* * *

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Quanto alla indennità di occupazione, infatti, la carenza di giurisdizione discende dall’ultimo comma dell’art.34 del D. Lgs. n.80/1998, come riproposto dall’art.7 della legge n.205/2000, che riserva al giudice ordinario “la corresponsione delle indennità in conseguenza della adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Per la restante parte, va rilevato che sulla giurisdizione del giudice amministrativo è intervenuta, come noto, la sentenza del giudice delle leggi n.204 del 2004, che ha affermato, al punto 3.4.3, che la nuova formulazione dell’art.34 del D. Lgs. n.80 del 1998, quale recata dall’art.7, comma 1, lettera b), della legge n.205 del 2000 “si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva – oltre agli atti e i provvedimenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni (direttamente ovvero attraverso soggetti equiparati) svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia – anche i comportamenti, la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione non esercita, nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici – alcun pubblico potere”.
Ne deriva, come statuito dal Consiglio di Stato - con decisione che il Collegio condivide - in fattispecie analoga a quella per cui è causa, che “dall’ambito di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo devono intendersi esclusi i comportamenti della P.A. non collegati all’esercizio di un potere autoritativo, quali, appunto (ciò vale sia in tema di occupazione c.d. acquisitiva che usurpativa), le fattispecie, relative ai casi, come quello in esame, in cui si lamenta la illiceità della occupazione, ma non si deduce la illegittimità di uno degli atti antecedenti la stessa, e pertanto la pretesa risarcitoria sarebbe derivante da un mero comportamento dell’Amministrazione.
Il giudice amministrativo resta pertanto competente giurisdizionalmente a decidere controversie con le quali la occupazione sia avvenuta in forza di provvedimenti di cui si contesti la legittimità.
Al contrario, la cognizione spetta al giudice ordinario quando non si impugni, come nella specie, alcun atto amministrativo, ma più semplicemente, il proprietario faccia valere la lesione del suo bene” (Cons. St., sez. IV, n.99 del 2005).
Né rileva la circostanza che la Corte Costituzionale non abbia esteso la pronuncia di incostituzionalità all’art.53 del D.P.R. n.327/2001 il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, continua ancora ad attribuire al giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto i comportamenti dell’Amministrazione nella materia espropriativa.
Si è dell’avviso, infatti, a prescindere dall’applicabilità o meno ratione temporis alla fattispecie per cui è causa del predetto D.P.R., di concordare, sulla scorta delle argomentazioni al medesimo sottese, con quell’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto, in virtù dell’identità del dato letterale e dello stretto collegamento sistematico con l’art.34 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.80, come novellato dall’art.7 della legge n.205 del 2000, che l’art.53, 1° comma, del T.U. 8 giugno 2001 n.327 sia stato anch’esso travolto dall’illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza 6 luglio 2004 n.204 (TAR Lombardia, Brescia, 26 gennaio 2005 n. 53).
In conclusione va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per dichiarare compensate tre le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Sezione I, dichiara il ricorso n.751/02, meglio indicato in epigrafe, inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, in data 23 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente
Giacinta Del Guzzo Consigliere
Eleonora Di Santo Consigliere rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 APRILE 2005
Firenze, 26 APRILE 2005

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento