| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 4 aprile 2005
n. 429
Ric. G.I.S. Gruppo Imprese Savonesi s.p.a. contro Comune
di Albissola Marina - Pres. Arosio, Est. Vitali. |
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Project financing – principi generali del
procedimento amministrativo – applicabilità – criteri di
valutazione comparativa – predeterminazione e pubblicità.
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Nell’ambito della procedura del project financing,
l’esame delle proposte e la scelta del promotore, ex art.
37 ter della legge n. 109 del 1994 e s.m., sebbene non vincolati
alle rigide forme dell’evidenza pubblica, stante la loro
natura para-concorsuale e la funzionalizzazione alla maggior
soddisfazione dell’interesse pubblico, devono essere retti
dai principi generali sul procedimento amministrativo di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Conseguentemente,
tali attività, nel caso di più agenti promotori, devono
essere precedute dalla fissazione dei criteri imparziali
e oggettivi di valutazione, per soddisfare i requisiti minimi
di imparzialità e trasparenza richiesti dall’art. 12 della
suddetta legge. Prima dello svolgimento delle operazioni
di valutazione, tali criteri devono inoltre essere pubblicati,
in conformità al principio di pubblicità che regge l’attività
amministrativa ai sensi dell’art. 1 della legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA
SECONDA SEZIONE
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Nelle persone dei Signori:
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Mario AROSIO Presidente
Luca MORBELLI Referendario
Angelo VITALI Referendario, rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1283/04 R.G.R. proposto da
G.I.S. Gruppo Imprese Savonesi s.p.a., rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Prof. M. Alberto Quaglia e Paolo F.
Gaggero ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
in Genova, alla via Roma 3/9,
- ricorrente –
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contro
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il Comune di Albissola Marina, in
persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv.
Prof. Piergiorgio Alberti ed elettivamente domiciliato presso
il suo studio in Genova, alla via Corsica, 2,
- resistente -
e nei confronti
della Cremonesi Costruzioni s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore
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e
della Gualdoni s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
- controinteressati -
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per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 10
maggio 2004, con la quale è stata individuata “quale
proposta più rispondente al pubblico interesse dell’Amministrazione
Comunale la proposta progettuale della Cremonesi Costruzioni
s.r.l. ... che di conseguenza deve ritenersi quale soggetto
promotore ai sensi dell’art. 37 ter della legge 109/94 e
s.m.i.”, in relazione ad un procedimento di “finanza di
progetto” attivato dal Comune di Albissola Marina ai
sensi degli artt. 37 bis e segg. della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m. ed i., e di ogni altro atto presupposto,
antecedente, conseguente o comunque connesso con quello
impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo:
- la deliberazione G.M. 31 dicembre 2003, n. 265, avente
ad oggetto “Definizione modalità di valutazione proposte
pervenute ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 –
finanza di progetto”;
- in quanto occorra, l’avviso pubblico inerente la sollecitazione
all’inoltro delle proposte da parte degli aspiranti promotori,
pubblicato in data 28 ottobre 2003;
- sempre in quanto occorra, i verbali di incontro tra alcuni
membri della Giunta comunale e due delle imprese concorrenti
(v. verbali in data 7 maggio 2004), la relazione del responsabile
del procedimento in data 23 aprile 2004 e i quadri sinottici,
tutti menzionati ed allegati nella deliberazione di giunta
impugnata in via principale;
- il bando di gara a licitazione privata per la scelta dei
concorrenti del promotore, ai sensi dell’art. 37 quater
della legge n. 109 del 1994 e s.m. ed i., di cui alla determinazione
del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117 del 5 agosto
2004;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il controricorso del Comune di Albissola Marina;
Viste le memorie hinc et inde prodotte;
Uditi alla pubblica udienza del 17 marzo 2005, relatore
il referendario Avv. Angelo Vitali, l’Avv. P. Gaggero per
la società ricorrente e l’Avv. A. Mozzati in sostituzione
dell’Avv. P. Alberti per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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ESPOSIZIONE DEL FATTO
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Con ricorso notificato il 17.9.2004 e tempestivamente
depositato il successivo 21.9.2004, la società ricorrente
ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, relativi
alla procedura di project financing ex artt. 37 bis e seguenti
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 avviata dal comune
di Albissola Marina per la realizzazione di una scuola media
nell’area prima adibita a campi da tennis ex APT, con contestuale
ristrutturazione di parte del piano terra della scuola elementare
nonché miglioramento del tessuto urbano e della funzionalità
dell’area tramite parcheggi a rotazione e/o box o posti
auto interrati, come da avviso pubblico del 27.10.2003 (doc.
1 di parte ricorrente).
In particolare, è impugnata la deliberazione della Giunta
Comunale n. 103 del 10 maggio 2004, con la quale il comune
di Albissola Marina, all’esito della prima fase della procedura
di project financing, ha indicato quale proposta
più rispondente all’interesse dell’amministrazione quella
presentata dalla società controinteressata Cremonesi Costruzioni
s.r.l., conseguentemente individuata come soggetto promotore
ai sensi dell’art. 37 ter della legge n. 109/1994.
Avverso la citata deliberazione e gli atti presupposti la
società ricorrente deduce i seguenti undici motivi di ricorso,
illustrati con due successive memorie.
1. Violazione dei principi regolanti le procedure selettive
ad evidenza pubblica. Violazione dei principi di imparzialità
e buon andamento. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione
degli artt. 1 e 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso
di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e
immotivata violazione di un autolimite. Invalidità derivata
per illegittimità della deliberazione G.M. n. 265 del 31
dicembre 2003.
L’esame delle proposte e la scelta del promotore, sebbene
non vincolati alle rigide forme dell’evidenza pubblica,
non sarebbero stati preceduti dalla fissazione di criteri
imparziali e oggettivi di valutazione, ciò che contrasterebbe
con quei requisiti minimi di imparzialità e trasparenza
che, secondo l’art. 12 della legge generale sul procedimento
amministrativo n. 241/90, debbono presiedere ad ogni valutazione
comparativa svolta in vista della attribuzione di vantaggi
economici di qualsiasi genere e, pertanto, anche alla scelta
del soggetto promotore nell’ambito della procedura di project
financing.
In particolare, tale doverosa predeterminazione di criteri
comparativi non sarebbe contenuta nella deliberazione di
giunta comunale n. 265 del 31.12.2003, la quale - ancorché
intitolata “definizione modalità di valutazione proposte
pervenute ai sensi dell’art. 37 bis della legge 109/94 –
finanza di progetto” - sarebbe stata inspiegabilmente
pubblicata all’albo pretorio in un data successiva (7.6.2004)
all’esame delle proposte presentate ed alla conseguente
scelta del soggetto promotore (10.5.2004, data di adozione
della impugnata deliberazione n. 103/2004).
2. In via subordinata rispetto al primo motivo. Eccesso
di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed
imparzialità dell’azione amministrativa.
La motivazione della scelta compiuta non conterrebbe alcun
giudizio comparativo, neppure in forma minimale (id est,
numerica), circa le sette proposte pervenute, limitandosi
ad una ricognizione delle caratteristiche delle singole
proposte.
3. In via di ulteriore subordine. Eccesso di potere per
carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Violazione
dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione
della lex specialis e dei principi di buon andamento
e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Con il motivo in discorso, dedotto in prospettazione subordinata,
si contestano analiticamente le considerazioni, contenute
nella deliberazione impugnata a sostegno della scelta della
società controinteressata, riguardanti il valore economico
e finanziario del piano, gli spazi interni ed il numero
di aule speciali, l’inserimento di impianti di tipo innovativo,
le scelte architettoniche, la soluzione che prevede la realizzazione
di un solo piano box, la durata della gestione della mensa
e le dimensioni della palestra.
4. Violazione dei principi generali regolanti le procedure
comparative ad evidenza pubblica. Violazione dei principi
di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa.
Violazione dell’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria.
La scelta del promotore, in spregio agli insegnamenti della
Corte costituzionale in materia (cfr. C. Cost., n. 453/1990),
sarebbe stata effettuata in proprio dalla giunta comunale,
senza l’ausilio di un organo tecnico consultivo imparziale
o, per lo meno, composto per la maggioranza da tecnici.
5. In subordine rispetto al motivo che precede. Eccesso
di potere per carenza di istruttoria ed illogicità intrinseca
ed estrinseca. Violazione di un autolimite. Eccesso di potere
per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti.
Benché la deliberazione di giunta comunale n. 265/2003 demandasse
la valutazione delle proposte alla giunta stessa con l’ausilio
dell’ufficio tecnico, del collegio dei revisori dei conti
e di un geologo, negli atti del procedimento non sarebbe
dato di reperire traccia alcuna dell’attività di tali soggetti.
6. Incompetenza. Violazione degli artt. 42, 48, 107 e 109
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
La scelta tra le proposte pervenute rientrerebbe, in ragione
della sua natura eminentemente tecnica, nella competenza
residuale dei dirigenti, piuttosto che in quella della giunta.
7. In via di estremo subordine rispetto ai motivi che precedono.
Violazione dei principi generali in materia di procedure
comparative ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per
difetto di istruttoria.
Quand’anche di competenza della giunta, le attività valutative
e decisionali avrebbero comunque dovuto essere svolte, secondo
la regola del così detto collegio perfetto, dall’organo
nella sua composizione integrale.
8. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto
dei presupposti. Violazione dei principi generali in tema
di verbalizzazione delle decisioni degli organi collegiali.
La fondamentale decisione, assunta ad un certo stadio della
procedura, di proseguire l’esame unicamente a vantaggio
di due delle proposte presentate, con esclusione delle altre
cinque, non risulterebbe in nessun modo formalizzata o verbalizzata.
9. Violazione degli artt. 37 bis e seg. della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e s.m. ed i.. Violazione dell’avviso di selezione.
Violazione della nota integrativa del 22 dicembre 2003.
Violazione della par condicio. Eccesso di potere per ingiustificata
contraddittorietà tra atti del procedimento e per immotivata
violazione di un autolimite.
L’amministrazione procedente avrebbe illegittimamente consentito
alla società controinteressata, successivamente alla scadenza
del temine di presentazione, di variare in termini salienti
il piano finanziario allegato alla propria proposta, senza
concedere analoga chance alle altre imprese partecipanti
alla procedura.
10. violazione dell’art. 16 del T.U. Edilizia (D.P.R. n.
380 del 2001 e s.m.). Violazione della legge regionale 26
aprile 1995, n. 25. Eccesso di potere per manifesta illogicità.
Violazione dei principi di buon andamento ed economicità
dell’azione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost.
e dell’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Danno erariale.
La proposta della società controinteressata sarebbe inammissibile
laddove postulerebbe la totale esenzione dai contributi
di costruzione del recupero ad uso residenziale dell’edificio
della ex scuola media e dei parcheggi privati da realizzare
nel sottosuolo in regime di libera vendita, con conseguente
rinuncia dell’amministrazione ad ingenti somme dovute per
legge.
11. Violazione degli art. 10 e segg. (in particolare 13)
e 37 bis e segg. della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e
s.m. ed i.. Eccesso di potere per difetto dei presupposti
e travisamento dei fatti.
Benchè la proposta prescelta sia stata presentata da due
società (Cremonesi Costruzioni s.r.l. e Gualdoni s.r.l.)
in costituenda A.T.I., i documenti originariamente depositati
e quelli prodotti nel corso della procedura non recherebbero
la necessaria sottoscrizione del legale rappresentante della
società mandante Gualdoni s.r.l..
Si è costituito in giudizio il comune di Albissola Marina,
che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso
e, nel merito, ha analiticamente controdedotto rispetto
a ciascun motivo di ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 marzo 2005 il ricorso è stato
trattenuto dal Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve innanzitutto farsi carico dell’eccezione
di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’amministrazione,
la quale rileva che la proposta della società ricorrente non
risponderebbe, quanto al numero delle aule speciali ed a quello
dei box da cedere all’amministrazione per il rimessaggio delle
autovetture comunali, ai requisiti minimi stabiliti nell’elaborato
comunale intitolato “esigenze da soddisfare con il project
financing” (doc. 2 di parte ricorrente): donde l’inammissibilità
del ricorso per carenza di interesse.
L’eccezione non coglie nel segno.
Il Collegio conosce la giurisprudenza della Sezione (T.A.R.
Liguria, II, 13.5.2004, n. 758), citata dalla difesa dell’amministrazione
resistente, secondo la quale ben può l’amministrazione contestare,
sotto forma di mera eccezione processuale, l’esistenza di
situazioni ostative all’ammissione alla gara del soggetto
ricorrente principale - anche se non rilevate nel corso della
procedura mediante atto di esclusione - facendo in tal modo
venire meno il suo interesse a ricorrere.
Ritiene tuttavia che il citato precedente non si attagli in
alcun modo alla fattispecie in esame.
La motivazione della sentenza n. 758/2004 si basa infatti
sul presupposto che la ricorrente difettasse di un requisito
di capacità tecnica espressamente previsto dal bando di concorso
a pena di esclusione.
Nel caso che ci occupa, al contrario, il requisito asseritamente
mancante non riguarderebbe la capacità tecnica, risulterebbe
da un documento mai formalmente approvato dagli organi comunali
nè allegato all’avviso pubblicato o in esso richiamato (e,
pertanto, in nessun modo assimilabile al bando di gara), e,
oltretutto, non esplicitamente richiesto a pena di esclusione
della proposta.
Dagli atti della procedura non risulta che - contrariamente
alla fattispecie scrutinata nel precedente richiamato (T.A.R.
Liguria, II, n. 758/2004) - l’amministrazione si sia autovincolata
all’esclusione automatica delle proposte non conformi ai requisiti
enumerati nel documento citato: la decisione di escludere
una proposta in quanto non conforme alle esigenze rappresentate
nel documento rientrava pertanto nella piena discrezionalità
dell’amministrazione.
Tuttavia, nel caso che ci occupa l’amministrazione non ha
ritenuto di esercitare tale discrezionalità e di escludere
la proposta della ricorrente in quanto non conforme alle esigenze
rappresentate nel documento: non si vede allora come una valutazione
del genere – connotata, come detto, da un alto tasso di discrezionalità
amministrativa - possa richiedersi in questa sede al giudice
amministrativo e condurre ad una pronuncia di inammissibilità
del ricorso per difetto di interesse a ricorrere.
Ciò posto, è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale
si deduce che l’esame delle proposte e la scelta del promotore,
sebbene non vincolati alle rigide forme dell’evidenza pubblica,
non siano stati preceduti dalla fissazione di criteri imparziali
e oggettivi di valutazione, ciò che contrasterebbe con i requisiti
minimi di imparzialità e trasparenza che, anche secondo l’art.
12 della legge generale sul procedimento amministrativo n.
241/90, debbono presiedere ad ogni valutazione comparativa
svolta in vista della attribuzione di vantaggi economici di
qualsiasi genere e, pertanto, anche alla scelta del soggetto
promotore nell’ambito della procedura di project financing.
Giova premettere che la censura, che è diretta avverso la
decisione amministrativa che ha individuato nella società
controinteressata il soggetto promotore, è ricevibile, non
sussistendo affatto un onere di immediata impugnativa dell’avviso
pubblico 27.10.2003.
Poichè infatti la determinazione dei criteri di massima ben
poteva avvenire in un qualsiasi momento precedente l’esame
e la valutazione delle proposte, è evidente come la sua mancata
previsione nell’avviso pubblico 27.10.2003 non integrasse
una lesione attuale dell’interesse della società ricorrente,
suscettibile di immediata impugnativa.
Venendo al merito della censura, in linea di principio si
può convenire sull’affermazione che la fase di individuazione
del promotore di cui all’art. 37 ter della legge 11.2.1994,
n. 109 non è configurabile alla stregua di una procedura di
gara ad evidenza pubblica.
Le disposizioni sul project financing, in effetti,
appaiono calibrate sull’ipotesi normale di un unico aspirante
promotore alla realizzazione di un intervento (T.A.R. Campania-Napoli,
I, 29.1.2004, n. 914): ne fa fede la stessa rubrica dell’art.
37 ter, significativamente intitolata, al singolare, “valutazione
della proposta”.
In tale ipotesi, ovviamente, non si pongono quei problemi
di tutela dellapar condicio dei concorrenti propri
di ogni procedura ad evidenza pubblica.
Sebbene l’attività di valutazione della proposta e di scelta
del promotore non sia rigidamente procedimentalizzata ad immagine
e somiglianza delle procedure di gara ad evidenza pubblica,
nondimeno - come convenuto dalla stessa amministrazione resistente
(cfr. pp. 3 e 14 della memoria 26.2.2005) - essa è retta dai
principi generali sul procedimento amministrativo di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
Allorché siano state presentate più proposte relative al medesimo
intervento e se ne debba pertanto operare una valutazione
comparativa, assume rilevanza la disposizione dell’art. 12
della legge generale sul procedimento amministrativo, a mente
del quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui
le amministrazioni stesse devono attenersi”.
La norma, come è noto, è espressione di un principio generale,
posto a garanzia del corretto esercizio della discrezionalità
amministrativa.
Non vi è dubbio, d’altra parte, che alla posizione del promotore
la legge ricolleghi una serie di vantaggi, di carattere propriamente
economico: essa prevede infatti come normale l’ipotesi che
la concessione di costruzione e gestione di un’opera suscettibile
di gestione economica sia conferita al promotore (Consiglio
di Stato, V, 25.1.2005, n. 142).
Egli risulterà senz’altro aggiudicatario della concessione
qualora adegui la propria proposta a quella giudicata più
conveniente dall’amministrazione all’esito della procedura
negoziata di cui all’art. 37 quater L. 109/1994 e, in caso
diverso, beneficerà comunque della cospicua erogazione di
cui all’art. 37 quater comma quarto L. 109/1994.
Appaiono allora pienamente condivisibili le conclusioni cui,
nell’ambito di una fattispecie analoga a quella che ci occupa,
è recentemente giunta la giurisprudenza amministrativa, secondo
la quale “non appare plausibile sostenere (come fanno le
controparti del ricorrente) che la fase di scelta del promotore
– pur con le sue peculiarità – non debba rispondere ai canoni
procedimentali che connotano le vere e proprie gare per la
scelta del contraente in materia di opere e servizi pubblici:
depongono in tal senso sia il chiaro ed esplicito nesso di
presupposizione funzionale che lega la proposta del promotore
dichiarata di pubblico interesse e l’indicazione dell’oggetto
della successiva gara per l’affidamento della concessione
per la realizzazione dell’opera per cui si è fatto ricorso
alle risorse finanziarie del promotore, nonchè la stessa previsione
normativa di un esame anche comparativo delle proposte presentate
[...] Da tutto quanto detto discende che, pur se l’art. 37
ter legge n. 109/1994 non procedimentalizza l’attività di
valutazione dell’amministrazione con espresso riferimento
alle procedure di gara, tuttavia la necessità che tale valutazione
si svolga all’insegna dei criteri di par condicio e di trasparenza
(richiesti per il corretto svolgimento delle vere e proprie
procedure di gara) appare intrinseca alla stessa natura para-concorsuale
emergente nella scelta del promotore, quale attività volta
a realizzare l’interesse pubblico alle migliori condizioni
possibili per l’amministrazione aggiudicatrice. D’altra parte
la necessità che l’esame delle proposte fosse preceduto dalla
predeterminazione di delineati criteri per la valutazione
dei vari profili rilevanti (ai fini della dichiarazione di
rispondenza del progetto all’interesse pubblico) e che i vari
profili fossero valutati con assegnazione di pesi e/o punteggi,
nella sostanza si risolve in una adeguata forma di garanzia
del corretto esercizio di quella ‘ampia discrezionalità’ nella
scelta SIOR [trattasi dell’amministrazione aggiudicatrice,
n.d.r.] cui fanno riferimento le controparti del ricorrente;
corretto esercizio che rimarrebbe privo di riscontri ove non
si facesse riferimento per analogia a criteri e modalità di
valutazione che, anche se non tipizzati dal legislatore espressamente
con riguardo all’istituto della scelta del promotore, tuttavia
costituiscono lo strumento procedurale più adatto, da un lato,
per l’imparzialità delle scelte tra più proposte e, dall’altro,
per la realizzazione dell’interesse pubblico con la maggiore
approssimazione possibile al miglior livello” (T.A.R.
Toscana, II, 2.8.2004, n. 2860).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla società
ricorrente con il primo motivo di ricorso, l’attività di valutazione
comparativa delle sette proposte presentate, sfociata nella
impugnata deliberazione n. 103 del 10.5.2004, non è stata
preceduta dalla doverosa predeterminazione dei criteri per
la valutazione dei vari profili rilevanti e dalla assegnazione
di pesi e punteggi a tali profili.
Infatti, il principio secondo il quale la determinazione dei
criteri di valutazione deve necessariamente precedere l’apertura
delle buste contenenti gli elementi da valutare ai fini dell’aggiudicazione
deve trovare applicazione anche rispetto alle procedure di
project financing, in quanto, pur avendo la fase di
valutazione del progetto, che precede la gara per l’affidamento,
una connotazione informale, che la differenzia profondamente
dalle procedure di evidenza pubblica, deve necessariamente
aversi il rispetto dei principi di correttezza che debbono
sempre caratterizzare l’attività delle pubbliche amministrazioni
(T.A.R. Sicilia-Palermo, II, 30.6.2004, n. 1358).
A ben vedere anche la sentenza del T.A.R. Puglia-Bari, I,
9.9.2004, n. 3877, citata dalla difesa di parte resistente
a sostegno delle proprie tesi, non può dirsi espressione di
un diverso orientamento, posto che, in quella fattispecie
(conclusasi con il rigetto del ricorso), la commissione tecnica
incaricata di valutare le proposte aveva assegnato un punteggio
a ciascun parametro valutativo enunciato nell’art. 37 ter,
scomponendo a sua volta ciascun parametro in sottovoci.
Nessuna rilevanza può poi assumere, al riguardo, la deliberazione
di giunta comunale 31.12.2003, n. 265 (doc. 4 di parte ricorrente),
con la quale l’amministrazione ha inteso definire le modalità
di valutazione delle proposte pervenute ai sensi dell’art.
37 bis della legge 109/1994.
Innanzitutto, a dispetto della sua intitolazione, la deliberazione
in questione non contiene affatto la determinazione dei criteri
di valutazione delle proposte, ma si limita a demandare il
compito alla giunta comunale, incaricando gli uffici tecnici
di procedere alla stesura di griglie di confronto o quadri
sinottici “al fine di consentire una più facile valutazione
comparativa delle proposte”.
Sennonché, dagli atti della procedura non risultano griglie
di confronto, mentre i quadri sinottici allegati alla deliberazione
di giunta comunale 10.5.2004 n. 103 sono palesemente inidonei
allo scopo, giacché hanno un carattere meramente ricognitivo
delle caratteristiche di ciascuna proposta e, soprattutto,
sono stati elaborati ex post, cioè successivamente all’esame
delle proposte ed alle audizioni con i proponenti.
A ciò si aggiunga che la deliberazione n. 265/2003, seppure
adottata nella seduta del 31.12.2003 e dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata pubblicata all’albo pretorio soltanto in
data 7.6.2004, successivamente alla scelta del soggetto promotore
(operata con la deliberazione di giunta comunale 10.5.2004,
n. 103).
Pertanto, anche qualora dovesse ritenersi, contro ogni evidenza,
che essa contenga la necessaria predeterminazione dei criteri
di valutazione comparativa delle proposte, la stessa non risulta
comunque utilmente - id est, prima dell’attività di valutazione
sfociata nella deliberazione 10.5.2004, n. 103 - pubblicata
all’albo pretorio ex art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267
(testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Il principio di pubblicità che regge l’attività amministrativa
ex art. 1 L. 241/1990 richiede infatti che i criteri di massima
che debbono presiedere ad una valutazione comparativa siano
non soltanto adottati, bensì anche pubblicati nelle forme
dovute prima dello svolgimento delle operazioni di valutazione,
come impone anche la lettera dell’art. 12 L. 241/1990.
Non si vede, del resto, come i soggetti incaricati dell’esecuzione
della deliberazione n. 265/2003 e gli stessi partecipanti
alla procedura potessero avere contezza del suo contenuto,
in mancanza della rituale pubblicazione ex art. 124 D. Lgs.
18.8.2000, n. 267.
In conclusione, il primo mezzo di gravame è fondato ed il
ricorso dev’essere accolto, con l’assorbimento di tutti gli
altri motivi, dedotti peraltro in via subordinata.
Non vi è luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento
dei danni, posto che la società ricorrente, nella memoria
25 febbraio 2005, ha implicitamente rinunciato alla stessa,
dando atto che, non avendo il comune intimato dato corso alle
ulteriori fasi della procedura, non è allo stato configurabile
un danno.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate
in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione
Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe
indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti
impugnati.
Condanna il comune di Albissola Marina al pagamento delle
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.000,00
(tremila) oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 17 marzo
2005.
Mario AROSIO Presidente Angelo VITALI Referendario, estensore.
Depositato in Segreteria il 04 APR. 2005
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