| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 aprile 2005
n. 4563
Pres. Guerriero, Est.Pasanisi
Monti (Avv.P.Barbieri),/ Ministero degli Interni (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Napoli), Telecom Italia s.p.a.(Avv.F.Merlino),
Esprotecno s.coop.a.r.l.(Avv.ti L.Tozzi, S.Sorgenti) |
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Edilizia e urbanistica-Impianti di telefonia-Installazione-No
su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale-Autorizzazione
della competente autorità amministrativa-L.n.166/2002-Conseguenze
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In materia di installazioni di impianti di
telefonia l’art. 151 D.L.vo n. 490/99 prescrive che, su
un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale,
non possono essere introdotte modificazioni che rechino
pregiudizio al loro aspetto esteriore senza la previa autorizzazione
della competente autorità amministrativa. Infatti l’art.
3 l. n. 166/2002 prescrive che “Le procedure impositive
di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti,
telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di
interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti
che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge, fermo restando il
diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative
indennità”. Pertanto la norma se consente di sanare strutture
realizzate senza il consenso dei proprietari e senza l’osservanza
del procedimento espropriativo, non consente la sanatoria
di impianti istallati senza l’autorizzazione paesaggistica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI SETTIMA SEZIONE
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Registro Sentenze: 4563 /2005
Registro Generale: 5750/2004
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nelle persone dei Signori:
FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore
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ha emesso la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 06.04.2005 sul
ricorso n. 5750 dell’anno 2004 proposto da
Monti Errichetta, elettivamente domiciliata in Napoli,
P.zza Bovio n. 14, presso lo studio dell’avv. Aniello Mele,
unitamente all’avv. Pompeo Barbieri, che la rappresenta
e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo
Ricorrente
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contro
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Ministero degli Interni – Prefettura di
Napoli, in persona del ministro e del Prefetto legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati ope
legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli
Resistente
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nonché
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via
Monte di Dio 1/e, presso lo studio dell’avv. Fulvio Merlino,
che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine
dell’atto di costituzione
Controinteressata
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nonché
Esprotecno s. coop. a r. l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Napoli alla via Toledo n. 323, presso lo studio degli avv.ti
Luca Tozzi e Stefano Sorgente, che la rappresentano e difendono
in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione
Controinteressata
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per l’annullamento, previa sospensione,
a. del provvedimento prot. n. 41819/I Sett. B del 20/06/03,
con cui veniva pronunciata “a sanatoria dell’intervenuta
realizzazione dell’impianto, l’imposizione di servitù telefonica
a favore della Telecom Italia s.p.a.” sull’immobile di proprietà
della ricorrente;
b. del D.M. 11/06/91 di approvazione del Piano Tecnico n.
CB/NA 03 ed/1991 – compartimento di Napoli;
c. delle note prott. 23430 del 16/12/1999, n. 1897 dell’11/02/03
e n. 3551 dell’8/04/03 del Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche per la Campania nonché, con motivi aggiunti,
della nota prot. 3551 dell’8.04.03, con la quale il Provveditorato
alle OOPP ha comunicato alla Esprotecno coop s.r.l.
l’esperimento della procedura prevista dall’art. 6 RD n.
1198/1941; dei rilievi svolti dal geometra Elia Ciro; della
nota prot. 61/VG inviata all’Ufficio Territoriale del Governo
in data 29.05.03 da Esprotecnocoop; della nota prot. 47/VG
del 30.04.03 inviata dalla Esprotecnocoop
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nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
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nonché
per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli
illegittimi atti impugnati da quantificarsi in corso di
causa o da determinarsi in via equitativa ai sensi degli
artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998 come novellati dall’art.
7 della legge n. 205/2000, stabilendo i criteri di liquidazione
del danno ed il termine da assegnarsi ex art. 35 comma 2
cit.;
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo
Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso iscritto al ricorso n. 5750 dell’anno
2004, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati
in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Casamicciola
Terme alla via Margherita n. 59, e che su tale immobile
era stato realizzato un impianto destinato al completamento
della rete zonale di telecomunicazione, senza che le relative
opere fossero mai autorizzate dalla ricorrente, né dalle
competenti autorità;
- che tali opere erano state eseguite senza rispettare elementari
norme di sicurezza, cagionando gravi danni all’immobile
in questione; che il Prefetto, con l’atto impugnato, autorizzava
la realizzazione dell’impianto. Instava quindi per l’annullamento
degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare
inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 06.04.2005, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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Con il primo motivo di diritto, la ricorrente
lamentava la violazione del DPR 1954/1964; del DPR 427/68;
del DPR 156/73; del DPR 318/73; della l. n. 166/02; d.l.vo
n. 490/99, artt. 7, 8 10 l. n. 241/90, attesa la mancanza
dell’autorizzazione ex art. 151 d.l.vo n. 490/99 (l’intero
territorio comunale è vincolato).
Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente censurava
la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento
(il procedimento di cui all’art. 234 del DPR 156/73 è solo
un contraddittorio funzionale alla determinazione dell’indennità);
con il terzo la mancanza del termine di inizio e fine dei
lavori; con il quarto la violazione art. 13 l. n. 318/73,
atteso che il Prefetto non ha né un potere di sanatoria,
né sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma;
con il quinto che in violazione dell’art. 234 del DPR 156/73,
manca il parere del Provveditorato e la determinazione dell’indennità.
Con i motivi aggiunti la ricorrente censurava la violazione
dell’art. 13 c. 3 del piano paesistico, che espressamente
precludeva la realizzazione dell’intervento in questione,
vietando attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture
aeree; sosteneva che, in ogni caso, anche a non voler considerare
l’intervento radicalmente vietato, doveva essere acquisito
il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo,
mai consultata.
La Esprotecno coop eccepiva l’irricevibilità per tardività
del ricorso; la propria carenza di legittimazione passiva;
sosteneva che ai sensi dell’art. 3 l. n. 166/02 la Telecom
aveva la possibilità di sanare situazioni abusive; che l’autorizzazione
di cui all’art. 151 d.l.vo n. 490/99 non era necessaria,
trattandosi di attività che non modifica in modo apprezzabile
l’aspetto della zona vincolata; che non era necessaria la
comunicazione di cui all’art. 7 l. n. 241/90, atteso che
la ricorrente non era in grado di dare un significativo
apporto; la fissazione dei termini di inizio e fine dei
lavori non era necessaria, non applicandosi al caso di specie
l’art. 13 l. n. 2359/1865.
La Telecom eccepiva che l’immobile della ricorrente non
era incluso negli elenchi, sicché l’art. 151 non era applicabile
al caso di specie; l’impianto era di ben modesta entità,
e dunque non poteva cagionare alcun danno ambientale. La
Esprotecno ribadiva che i motivi aggiunti erano inammissibili
perché la regola della dimidiazione processuale vale anche
per i motivi aggiunti ed inoltre occorreva, per i motivi
aggiunti, anche una nuova procura. Eccepiva inoltre la propria
carenza di legittimazione passiva.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini
di seguito precisati. Preliminarmente, va respinta l’eccezione
di irricevibilità del ricorso per tardività. Infatti, il
ricorso risulta notificato in data 16.04.2004, mentre l’atto
impugnato è stato comunicato in data 14.02.04, sicché appare
rispettato il termine per la proposizione del ricorso; è
appena il caso di osservare che, pur applicandosi al caso
di specie l’art. 23 bis l. n. 1034/71, atteso che quest’ultimo
si riferisce alle “procedure di aggiudicazione, affidamento
ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità,
ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei
concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione
e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere”,
il termine per la proposizione del ricorso non è ridotto
alla metà. Peraltro, anche i motivi aggiunti non possono
ritenersi irricevibili per tardività: benché il punto sia
controverso in giurisprudenza, le sentenze più recenti ritengono
che la dimidiazione dei termini non si applichi alla proposizione
dei motivi aggiunti (in tal senso TAR Sicilia, Catania,
n. 3006/2004, TAR Reggio Calabria, n. 544/2004).
Appare invece fondata l’eccezione, opposta dalla Esprotecno,
circa la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima.
La Esprotecno ha infatti curato soltanto alcune attività
tecniche ed amministrative per conto della Telecom; quest’ultima,
quale gestore del servizio ed effettiva beneficiaria dell’opera,
deve ritenersi l’unica controinteressata.
Nel merito, appare fondato il primo motivo di ricorso.
L’art. 151 D.L.vo n. 490/99 prescrive infatti su un territorio
sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale, tra cui
indubbiamente rientra quello di specie, non possono essere
introdotte modificazioni che rechino pregiudizio al loro
aspetto esteriore senza la previa autorizzazione della competente
autorità amministrativa. La Telecom e la Esprotecno eccepiscono
che l’impianto è di modeste entità e non arreca alcun danno
ambientale: ma questa è per l’appunto una valutazione di
esclusiva competenza dell’autorità preposta alla tutela
del vincolo, e ciò conferma la necessità dell’autorizzazione.
Né può essere condivisa l’affermazione in forza della quale
la Telecom aveva la possibilità di sanare una situazione
abusiva ai sensi dell’art. 3 l. n. 166/2002. Tale norma,
infatti, si limita a prescrivere che “Le procedure impositive
di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti,
telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di
interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti
che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge, fermo restando il
diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative
indennità”. La norma, dunque, se consente di sanare strutture
realizzate senza il consenso dei proprietari e senza l’osservanza
del procedimento espropriativi, non consente la sanatoria
di impianti istallati senza l’autorizzazione paesaggistica;
ed appare indiscutibile che tale possibilità di sanatoria,
attesa la sua natura eccezionale, debba invece essere esplicitamente
prevista dalla legge.
Gli altri motivi possono ritenersi assorbiti.
La domanda risarcitoria non può essere accolta, mancando
la prova di un danno effettivo; inoltre, l’Amministrazione
ben può istallare l’impianto dotandosi delle necessarie
autorizzazioni.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente
pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 5750 dell’anno 2004 e per l’effetto
annulla i provvedimenti impugnati;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 06.04.2005 – 13.04.2005
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Francesco Guerriero, Presidente
Guglielmo Passarelli di Napoli, Estensore
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