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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 aprile 2005 n. 4563
Pres. Guerriero, Est.Pasanisi
Monti (Avv.P.Barbieri),/ Ministero degli Interni (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli), Telecom Italia s.p.a.(Avv.F.Merlino), Esprotecno s.coop.a.r.l.(Avv.ti L.Tozzi, S.Sorgenti)


Edilizia e urbanistica-Impianti di telefonia-Installazione-No su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale-Autorizzazione della competente autorità amministrativa-L.n.166/2002-Conseguenze

In materia di installazioni di impianti di telefonia l’art. 151 D.L.vo n. 490/99 prescrive che, su un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale, non possono essere introdotte modificazioni che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore senza la previa autorizzazione della competente autorità amministrativa. Infatti l’art. 3 l. n. 166/2002 prescrive che “Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità”. Pertanto la norma se consente di sanare strutture realizzate senza il consenso dei proprietari e senza l’osservanza del procedimento espropriativo, non consente la sanatoria di impianti istallati senza l’autorizzazione paesaggistica.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
NAPOLI SETTIMA SEZIONE

 

Registro Sentenze: 4563 /2005
Registro Generale: 5750/2004

 

nelle persone dei Signori:
FRANCESCO GUERRIERO Presidente
LEONARDO PASANISI Cons.
GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore

 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nell’udienza pubblica del 06.04.2005 sul ricorso n. 5750 dell’anno 2004 proposto da
Monti Errichetta, elettivamente domiciliata in Napoli, P.zza Bovio n. 14, presso lo studio dell’avv. Aniello Mele, unitamente all’avv. Pompeo Barbieri, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

 

contro

 

Ministero degli Interni – Prefettura di Napoli, in persona del ministro e del Prefetto legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli

Resistente

 

nonché
Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Monte di Dio 1/e, presso lo studio dell’avv. Fulvio Merlino, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione

Controinteressata

 

nonché
Esprotecno s. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo n. 323, presso lo studio degli avv.ti Luca Tozzi e Stefano Sorgente, che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell’atto di costituzione

Controinteressata

 

per l’annullamento, previa sospensione,
a. del provvedimento prot. n. 41819/I Sett. B del 20/06/03, con cui veniva pronunciata “a sanatoria dell’intervenuta realizzazione dell’impianto, l’imposizione di servitù telefonica a favore della Telecom Italia s.p.a.” sull’immobile di proprietà della ricorrente;
b. del D.M. 11/06/91 di approvazione del Piano Tecnico n. CB/NA 03 ed/1991 – compartimento di Napoli;
c. delle note prott. 23430 del 16/12/1999, n. 1897 dell’11/02/03 e n. 3551 dell’8/04/03 del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania nonché, con motivi aggiunti, della nota prot. 3551 dell’8.04.03, con la quale il Provveditorato alle OOPP ha comunicato alla Esprotecno coop s.r.l.
l’esperimento della procedura prevista dall’art. 6 RD n. 1198/1941; dei rilievi svolti dal geometra Elia Ciro; della nota prot. 61/VG inviata all’Ufficio Territoriale del Governo in data 29.05.03 da Esprotecnocoop; della nota prot. 47/VG del 30.04.03 inviata dalla Esprotecnocoop

 

nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

 

nonché
per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza degli illegittimi atti impugnati da quantificarsi in corso di causa o da determinarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/1998 come novellati dall’art. 7 della legge n. 205/2000, stabilendo i criteri di liquidazione del danno ed il termine da assegnarsi ex art. 35 comma 2 cit.;

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso iscritto al ricorso n. 5750 dell’anno 2004, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Casamicciola Terme alla via Margherita n. 59, e che su tale immobile era stato realizzato un impianto destinato al completamento della rete zonale di telecomunicazione, senza che le relative opere fossero mai autorizzate dalla ricorrente, né dalle competenti autorità;
- che tali opere erano state eseguite senza rispettare elementari norme di sicurezza, cagionando gravi danni all’immobile in questione; che il Prefetto, con l’atto impugnato, autorizzava la realizzazione dell’impianto. Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 06.04.2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

Considerato in diritto

 

Con il primo motivo di diritto, la ricorrente lamentava la violazione del DPR 1954/1964; del DPR 427/68; del DPR 156/73; del DPR 318/73; della l. n. 166/02; d.l.vo n. 490/99, artt. 7, 8 10 l. n. 241/90, attesa la mancanza dell’autorizzazione ex art. 151 d.l.vo n. 490/99 (l’intero territorio comunale è vincolato).
Con il secondo motivo di diritto, la ricorrente censurava la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento (il procedimento di cui all’art. 234 del DPR 156/73 è solo un contraddittorio funzionale alla determinazione dell’indennità); con il terzo la mancanza del termine di inizio e fine dei lavori; con il quarto la violazione art. 13 l. n. 318/73, atteso che il Prefetto non ha né un potere di sanatoria, né sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dalla norma; con il quinto che in violazione dell’art. 234 del DPR 156/73, manca il parere del Provveditorato e la determinazione dell’indennità.
Con i motivi aggiunti la ricorrente censurava la violazione dell’art. 13 c. 3 del piano paesistico, che espressamente precludeva la realizzazione dell’intervento in questione, vietando attraversamenti di elettrodotti o di altre infrastrutture aeree; sosteneva che, in ogni caso, anche a non voler considerare l’intervento radicalmente vietato, doveva essere acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo, mai consultata.
La Esprotecno coop eccepiva l’irricevibilità per tardività del ricorso; la propria carenza di legittimazione passiva; sosteneva che ai sensi dell’art. 3 l. n. 166/02 la Telecom aveva la possibilità di sanare situazioni abusive; che l’autorizzazione di cui all’art. 151 d.l.vo n. 490/99 non era necessaria, trattandosi di attività che non modifica in modo apprezzabile l’aspetto della zona vincolata; che non era necessaria la comunicazione di cui all’art. 7 l. n. 241/90, atteso che la ricorrente non era in grado di dare un significativo apporto; la fissazione dei termini di inizio e fine dei lavori non era necessaria, non applicandosi al caso di specie l’art. 13 l. n. 2359/1865.
La Telecom eccepiva che l’immobile della ricorrente non era incluso negli elenchi, sicché l’art. 151 non era applicabile al caso di specie; l’impianto era di ben modesta entità, e dunque non poteva cagionare alcun danno ambientale. La Esprotecno ribadiva che i motivi aggiunti erano inammissibili perché la regola della dimidiazione processuale vale anche per i motivi aggiunti ed inoltre occorreva, per i motivi aggiunti, anche una nuova procura. Eccepiva inoltre la propria carenza di legittimazione passiva.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati. Preliminarmente, va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. Infatti, il ricorso risulta notificato in data 16.04.2004, mentre l’atto impugnato è stato comunicato in data 14.02.04, sicché appare rispettato il termine per la proposizione del ricorso; è appena il caso di osservare che, pur applicandosi al caso di specie l’art. 23 bis l. n. 1034/71, atteso che quest’ultimo si riferisce alle “procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere”, il termine per la proposizione del ricorso non è ridotto alla metà. Peraltro, anche i motivi aggiunti non possono ritenersi irricevibili per tardività: benché il punto sia controverso in giurisprudenza, le sentenze più recenti ritengono che la dimidiazione dei termini non si applichi alla proposizione dei motivi aggiunti (in tal senso TAR Sicilia, Catania, n. 3006/2004, TAR Reggio Calabria, n. 544/2004).
Appare invece fondata l’eccezione, opposta dalla Esprotecno, circa la carenza di legittimazione passiva di quest’ultima. La Esprotecno ha infatti curato soltanto alcune attività tecniche ed amministrative per conto della Telecom; quest’ultima, quale gestore del servizio ed effettiva beneficiaria dell’opera, deve ritenersi l’unica controinteressata.
Nel merito, appare fondato il primo motivo di ricorso.
L’art. 151 D.L.vo n. 490/99 prescrive infatti su un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale, tra cui indubbiamente rientra quello di specie, non possono essere introdotte modificazioni che rechino pregiudizio al loro aspetto esteriore senza la previa autorizzazione della competente autorità amministrativa. La Telecom e la Esprotecno eccepiscono che l’impianto è di modeste entità e non arreca alcun danno ambientale: ma questa è per l’appunto una valutazione di esclusiva competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, e ciò conferma la necessità dell’autorizzazione. Né può essere condivisa l’affermazione in forza della quale la Telecom aveva la possibilità di sanare una situazione abusiva ai sensi dell’art. 3 l. n. 166/2002. Tale norma, infatti, si limita a prescrivere che “Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità”. La norma, dunque, se consente di sanare strutture realizzate senza il consenso dei proprietari e senza l’osservanza del procedimento espropriativi, non consente la sanatoria di impianti istallati senza l’autorizzazione paesaggistica; ed appare indiscutibile che tale possibilità di sanatoria, attesa la sua natura eccezionale, debba invece essere esplicitamente prevista dalla legge.
Gli altri motivi possono ritenersi assorbiti.
La domanda risarcitoria non può essere accolta, mancando la prova di un danno effettivo; inoltre, l’Amministrazione ben può istallare l’impianto dotandosi delle necessarie autorizzazioni.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 5750 dell’anno 2004 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 06.04.2005 – 13.04.2005

 

Francesco Guerriero, Presidente
Guglielmo Passarelli di Napoli, Estensore

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