| T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE III - 4 maggio 2005 n. 1926
Amedeo Urbani – Presidente, Doris Durante – Estensore.
Z Sammati e altro (avv. V.A. Pappalepore) c. Comune di Bitonto
(avv. L. Sorgente), D.E.C. s.p.a. e altro (avv. I. Lagrotta,
E. Straziuso). |
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1. Autonomia e decentramento – Disciplina
di province comuni ed enti locali – Referendum – Quesito
referendario – Oggetto – Atti a contenuto generale e di
organi politici.
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2. Autonomia e decentramento – Disciplina
di province comuni ed enti locali – Referendum – Ammissibilità
– Valutazione – Va condotta dal consiglio comunale.
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3. Autonomia e decentramento – Disciplina
di province comuni ed enti locali – Referendum – Referendum
abrogativo – Oggetto – Allocazione di un’opera pubblica
– Giudizio da parte del consiglio comunale – Giudizio di
inammissibilità – E’ corretto, ragionevole ed adeguatamente
motivato.
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1. In tema di referendum abrogativo in sede
comunale, il quesito referendario deve essere diretto verso
atti a contenuto generale e di organi politici, dovendosi
dare una lettura del referendum abrogativo coerente con
l’art.8 comma 3, d.lg. 18 agosto 2000 n.267; pertanto, non
può essere concesso in funzione dell’abrogazione di atti
che non siano generali, rivolti alla collettività indifferenziata,
ma siano relativi a situazioni soggettive differenziate
e tanto meno se relativo ad atti ampliativi della sfera
giuridica di soggetti determinati sì che l’abrogazione referendaria
finisca con l’espungere dall’ordinamento non una delibera
dell’amministrazione comunale contenente una decisione di
carattere generale ma provvedimenti di esecuzione e attuazione
della delibera a contenuto politico.
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2. In tema di referendum abrogativo in sede
comunale, la valutazione di ammissibilità del referendum
va condotta dal consiglio comunale cui compete per statuto,
in via sistematica, di verificare in particolar modo se
le richieste siano realmente destinate a concretare un “referendum
popolare” e se gli atti che ne formano l’oggetto rientrino
tra i tipi di atti suscettibili di essere abrogati dal corpo
elettorale, considerando tutte le ragioni giustificative
che ne escludono l’ammissibilità, non ultima i risvolti
sulla finanza pubblica per gli effetti in termini finanziari
che l’eventuale abrogazione determinerebbe a carico del
bilancio comunale.
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3. E’ corretto, ragionevole e adeguatamente
motivato il giudizio di inammissibilità del referendum abrogativo
espresso dal consiglio comunale con una delibera nella quale
sono rappresentate le ragioni, tra cui anche i risvolti
sulla finanza pubblica, che inducono a non rimettere al
giudizio popolare una scelta di allocazione di opera pubblica
che seppure politica e di merito, ha raggiunto fasi di sviluppo
procedimentale sottratte alla libera disponibilità del Comune,
sicché le scelte obbligate derivanti dalla volontà popolare
di abrogazione (il consiglio comunale è tenuto a deliberare
in conformità all’esito del referendum), con i conseguenti
effetti vizianti sugli atti di attuazione, renderebbe responsabile
il Comune nei confronti dei terzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1926 Reg. Sent.2005
N. 427 Reg. Ric. 2005
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia
– Sezione Terza -
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n.427 del 2005 proposto da
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Sammati Maria Giovanna, Stellacci Antonio,
entrambi residenti in Bitonto, in proprio e nella qualità
di sottoscrittori e membri del Comitato cittadino “Salviamo
Piazza Moro”, con sede in Bitonto, promotore del referendum
abrogativo “per l’annullamento di tutto il procedimento
amministrativo preordinato alla realizzazione del parcheggio
multipiano interrato a Piazza Moro, nel capoluogo del Comune,
ed in particolare per l’annullamento della deliberazione
di Giunta comunale n.130 del 24.4.2003 e di tutti gli atti
connessi e conseguenti fino al contratto eventualmente stipulato”,
nonché da Labellarte Angela Teresa residente in Bitonto,
in proprio e quale sottoscrittore della richiesta di referendum,
rappresentati e difesi dall’Avv. Vito Aurelio Pappalepore,
presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari,
alla Via Niccolò Pizzoli, n.8;
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CONTRO
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il Comune di Bitonto in persona del Sindaco
p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Sorgente, elettivamente
domiciliato in Bari, Corso Cavour n.124 presso l’Avv. Carlo
Ciarmoli;
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la DEC s.p.a., in proprio e nella
qualità di capogruppo mandataria dell’A.T.I. DEC s.p.a.
– BARI PARK s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Ignazio Lagrotta
e dall’Avv. Emilia Straziuso, presso i quali è elettivamente
domiciliata in Bari, alla Via Prospero Petroni, n.15;
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per l’annullamento, previa sospensiva
della deliberazione di consiglio comunale n.8 del 27.1.2005
con cui è stato dichiarato inammissibile il quesito referendario
abrogativo “di tutto il procedimento amministrativo preordinato
alla realizzazione del parcheggio multipiano interrato a
Piazza Moro, nel capoluogo del Comune, ed in particolare
per l’annullamento della deliberazione di Giunta comunale
n.130 del 24.4.2003 di tutti gli atti connessi e conseguenti
fino al contratto eventualmente stipulato”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale,
compresi i pareri della 1° e 3° Commissione consiliare permanente,
del Segretario generale e del Dirigente del 1° Settore –
Affari generali, del Dirigente del Settore finanziario.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
comunale e della parte privata controinteressata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 7 aprile 2005, il
Cons. Doris Durante;
Uditi, l’Avv. Vito Aurelio Pappalepore, l’Avv. Luigi Sorgente
e l’Avv. Ignazio Lagrotta;
Considerato che alla camera di consiglio fissata per l’esame
della istanza cautelare, il collegio si è riservato di decidere
la causa nel merito dandone comunicazione alle parti;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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F A T T O E D I R I T T O
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1.- Il Comitato cittadino “Salviamo Piazza
Moro”, non condividendo la scelta del Consiglio comunale
di allocare un parcheggio multipiano sotterraneo nella pizza
Aldo Moro, ha presentato al Comune di Bitonto istanza di
referendum abrogativo in applicazione dell’art.48 e 46 dello
Statuto comunale, a firma di 803 cittadini e primo firmatario
la prof. Sammati, volto ad accertare la volontà popolare
in ordine alla localizzazione della suddetta opera, avente
il quesito “volete voi che sia realizzato il parcheggio
multipiano interrato a piazza Moro nel capoluogo di città?”
e finalizzato a “l’annullamento di tutto il procedimento
amministrativo preordinato alla realizzazione del parcheggio
multipiano interrato a Piazza Moro, nel capoluogo del Comune,
ed in particolare per l’annullamento della deliberazione
di Giunta comunale n.130 del 24.4.2003 e di tutti gli atti
connessi e conseguenti fino al contratto eventualmente stipulato”.
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2.- Il Comune di Bitonto, con delibera di
consiglio comunale n.8 del 27.1.2005, acquisiti i pareri
del Segretario generale, del Dirigente 1° settore resi entrambi
in data 10.1.2005, il parere del Dirigente del Settore finanziario
reso in data 24.1.2005; della 1° e 3° Commissione consiliare
del 27.1.2005 ha espresso giudizio di non ammissibilità
sulla richiesta di referendum “Osservato che, in definitiva,
la natura non meramente consultiva né propositiva della
richiesta di referendum di cui trattasi è suscettibile di
automatico riverbero sul tessuto politico amministrativo
del Comune, atteso che il risultato –allo stato degli atti-
della opinione di oltre la metà dei votanti a non realizzare
siffatto parcheggio non potrebbe essere suscettibile di
autonoma valutazione dell’Ente civico, che in quella sede
non potrà più ponderare gli effetti economici della conformazione
all’esito del quesito referendario né addurre ad esimente
un giudizio popolare indetto in tempi successivi alla conclusione
del procedimento concessorio; con la precisazione che l’attribuzione
statutaria alla esclusiva competenza consiliare della conformazione
all’esito del referendum non comporta l’automatica caducazione
degli atti del procedimento adottati dalla Giunta e dal
Dirigente, suscettibile di revoca solo ad opera dei medesimi
e solo successivamente alla dotazione della provvista finanziaria
per il versamento delle indennità che, ai sensi dell’art.35
della convenzione, sono dovute nell’ipotesi di risoluzione
della concessione per fatto o inadempimento del Comune concedente;
tutto ciò induce a collocare siffatta tardiva richiesta
di referendum su “questioni relative al bilancio del Comune
ed a giudicarla perciò inammissibile ai sensi dell’art.47,
comma 3 dello Statuto” (la deliberazione è stata approvarta
con 18 voti su 27, di cui 9 favorevoli alla ammissibilità
del referendum).
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3.- I ricorrenti, nella qualità in atti,
hanno impugnato la suddetta delibera consiliare n.8/2005,
nonché i pareri acquisiti al procedimento, di cui deducono
la illegittimità per violazione ed erronea applicazione
del combinato disposto di cui agli artt.8, d.lgv. 267/2000
e 45 e segg. Statuto Comunale approvato con deliberazione
di consiglio comunale n.21 del 22.3.2001 e s.m.; violazione
e falsa applicazione dell’art.47, co.3 Statuto comunale;
eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto:
a) per “questioni relative al bilancio” devono intendersi
esclusivamente quelle riferite al documento denominato “bilancio”
e non tutte quelle che possono - in via indiretta ed eventuale-
avere un risvolto economico sulle Casse comunali che, in
tal caso diverrebbe uno strumento nelle mani del consiglio
comunale per respingere nella più ampia discrezionalità
ogni questione “poco gradita”;
b) non potrebbe sostenersi che la istanza referendaria sarebbe
“tardiva” in quanto intervenuta dopo la sottoscrizione della
convenzione con l’a.t.i. promotrice, atteso che lo Statuto
comunale non prevede termini per l’uso dell’istituto referendario
tout court, né per quello abrogativo che peraltro non potrebbe
che intervenire successivamente all’adozione di un atto
o provvedimento amministrativo;
c) destituito di fondamento e contraddittorio sarebbe l’assunto
secondo cui l’obbligo di conformarsi alla decisione popolare
riguarderebbe soltanto il consiglio comunale e non altri
organi sicché la decisione consiliare non comporterebbe
l’automatica caducazione degli altri atti del procedimento
adottati dalla Giunta e dal Dirigente i quali potrebbero
procedere alla revoca soltanto successivamente alla dotazione
della provvista finanziaria per il versamento delle indennità,
perché se la decisione consiliare all’esito del referendum
non fosse suscettibile di effetti sugli atti della Giunta
e del Dirigente, il referendum abrogativo sarebbe privo
di consistenza giuridica;
d) quanto alla temuta eventuale ipotesi di condanna dell’amministrazione
intimata alla corresponsione all’impresa delle indennità
previste dall’art.35 della Convenzione, pur a fronte di
eventuali e motivati interventi di alcuni Consiglieri di
minoranza (che evidenziavano nella specie la sussistenza
di un’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione
per factum principis tale da giustificare la risoluzione
del contratto), nella deliberazione gravata non emergerebbero
le motivazioni che avrebbero condotto il consiglio comunale
a confermare quanto affermato nei pareri che evidenziavano
tale nefasta conseguenza ed a disattendere quanto pure fatto
presente in sede di discussione;
e) nessun vincolo giuridico potrebbe ritenersi validamente
sorto con l’a.t.i. promotrice attesa la intervenuta modifica,
successivamente alla stipula della convenzione, delle condizioni
contrattuali e dell’oggetto del contratto che avrebbero
stravolto completamente il progetto originario e avrebbero
comportato un considerevole incremento della spesa comunale.
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4.- Il Comune di Bitonto, costituitosi in
giudizio, ha controdedotto alle censure, chiedendo la reiezione
del ricorso dovendosi ritenere inammissibile il quesito
referendario come proposto, incidendo su questioni relative
al bilancio del Comune ed esulando dalla funzione propria
di partecipazione popolare alle scelte dell’amministrazione
per gli evidenti effetti pregiudizievoli connessi.
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5.- La parte privata, costituitasi in giudizio,
ha evidenziato la infondatezza del ricorso, attesi i limiti
connaturati al referendum abrogativo desumibili dalla giurisprudenza
costituzionale formatasi sulla ammissibilità di referendum
abrogativi che ne impongono una lettura limitata ad atti
di contenuto generale o comunque rivolti a disciplinare
in modo astratto una certa fattispecie senza decidere il
caso concreto, ma dettando i canoni normativi che l’autorità
deve eseguire; sotto altro profilo ha evidenziato la inammissibilità
della richiesta referendaria in quanto priva dei requisiti
della chiarezza, omogeneità e univocità.
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6.- Le parti hanno precisato le conclusioni
nei termini di cui agli atti difensivi e la causa è stata
riservata per la decisione.
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7.- Tra gli istituti tesi a favorire la partecipazione
popolare previsti dall’art.8, d.lgv. 267/2000 si inserisce
il referendum “..nello statuto devono essere previste forme
di consultazione della popolazione e procedure per l’ammissione
di istanze, petizioni..dirette a promuovere interventi per
la migliore tutela di interessi collettivi. Possono essere
previsti referendum”;
Lo Statuto del Comune di Bitonto, all’art.45 (giusta la
integrazione con delibera consiliare pubblicata sul BURP
n.143 dell’1.12.2004) consente oltre ai referendum consultivi
e propositivi anche i referendum abrogativi.
L’art.47 dello Statuto stabilisce che il referendum deve
riguardare materie di competenza del Comune e di interesse
generale; non può essere richiesto in ordine ad elezioni,
nomine, revoche, decadenze …E’ inammissibile su materie
disciplinate da atti regolamentari espressione dell’autonomia
del consiglio comunale, nonché in materie di applicazione
dei tributi e su questioni relative al bilancio del Comune.
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8.- La novità dell’istituto del referendum
abrogativo nell’ambito della attività dell’ente locale pone
una serie di problematiche di non facile soluzione sul piano
prettamente giuridico.
Invero la singolarità dei referendum comunali (consultazioni
deliberative che si svolgono nell’ambito comunale secondo
norme e procedure determinate ad hoc) che si differenziano
dalla comune tipologia della fattispecie referendaria, ha
indotto la dottrina a catalogarle come forme atipiche di
referendum.
Tali consultazioni, seppure previste in via generale dal
T.U. 267/2000, trovano fondamento e disciplina nella spontanea
attività deliberativa comunale, assumendo di conseguenza
connotazioni multiformi e non omogenee.
Non risulta facile, quindi, tracciare né il quadro complessivo
ed organico del procedimento e di oscura decifrazione appare
sia l’oggetto che l’efficacia giuridica dell’esito anche
laddove lo statuto disciplini con certezza giuridica gli
elementi essenziali di tali consultazioni
Indubbiamente l’istituto è volto alla partecipazione sotto
la forma della tutela e controllo di quella parte dell’azione
amministrativa che si esplica in scelte libere, il che fa
ritenere che debba essere limitato a sindacare valutazioni
di puro merito ed opportunità dell’azione dell’amministrazione
civica (un referendum abrogativo con finalità di controllo
della legittimità degli atti e quindi finalizzato ad espungere
atti illegittimi si porrebbe in contrasto con la abrogazione
del controllo sugli atti degli enti locali operata dalla
legge costituzionale n.3/2001, ovvero con la riserva di
legge della materia della tutela giurisdizionale e finirebbe
con l’eludere i rigidi termini di decadenza della impugnazione
degli atti).
Ne consegue che il quesito referendario deve essere diretto
verso atti a contenuto generale e di organi politici, dovendosi
dare una lettura del referendum abrogativo coerente con
la disposizione della legge statuale (..nello statuto devono
essere previste forme di consultazione della popolazione
… dirette a promuovere interventi per la migliore tutela
di interessi collettivi). Non potrà, quindi, essere concesso
in funzione dell’abrogazione di atti che non siano generali,
rivolti alla collettività indifferenziata, ma siano relativi
a situazioni soggettive differenziate e tanto meno se relativo
ad atti ampliativi della sfera giuridica di soggetti determinati
sì che l’abrogazione referendaria finisca con l’espungere
dall’ordinamento non una delibera dell’amministrazione comunale
contenente una decisione di carattere generale ma provvedimenti
di esecuzione e attuazione della delibera a contenuto politico.
Alcune regioni (la Valle d’Aosta) che hanno disciplinato
con legge la materia referendaria escludono il referendum
abrogativo degli atti dei dirigenti, il che conferma la
tesi fin qui sostenuta che oggetto di referendum, tanto
più se abrogativo, possano essere solo gli atti degli organi
politici e quelli a contenuto generale (seppure con la esclusione
dei regolamenti per espressa disposizione statutaria del
Comune di Bitonto) e che siano esclusi gli atti di attuazione
delle delibere dell’organo politico, in genere di competenza
della dirigenza.
Sarebbe, quindi, da escludere il referendum abrogativo ove
il procedimento di attuazione di scelte dell’amministrazione
sia concluso con l’adozioni di atti vincolanti e fonti di
obbligazioni nei confronti di terzi risolvendosi, altrimenti,
in una situazione di estrema incertezza ad libitum della
efficacia e vigenza delle decisioni dei governi locali di
nessun vantaggio per l’efficienza dell’azione amministrativa,
a parte la aleatorietà di qualunque rapporto instaurato
tra l’amministrazione e i terzi nella fase attuativa delle
scelte programmatiche.
Peraltro il referendum abrogativo risponde alla stessa esigenza
di quello consultivo, seppure a differenza del primo, interviene
successivamente alla adozione dell’atto, da ciò un’ulteriore
conferma che il referendum abrogativo ha ragion d’essere
ove rivolto a scelte di merito di organi politici.
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9.- Sotto ulteriore profilo non può non evidenziarsi
la necessità che il quesito referendario sia formulato in
maniera inequivoca, sì che la partecipazione popolare abbia
esatta cognizione della finalità cui è preordinato il referendum
abrogativo e sia chiaro l’atto che si intende abrogare.
Ne consegue la incertezza di un referendum abrogativo riferito
ad un intero procedimento di cui i votanti non conoscono
le fasi, gli eventuali sviluppi e le conseguenze che l’abrogazione
potrebbe produrre.
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10.- In ordine ai limiti stabiliti dallo
stesso statuto al potere referendario si pone il problema
se tali limiti vadano intesi in senso restrittivo, quale
mero parametro di raffronto, ovvero in senso estensivo sicché
la preclusione statutariamente prevista al referendum, nel
caso “su questioni relative al bilancio” vada intesa limitata
alle sole ipotesi riferite al documento denominato “bilancio”
o a tutte quelle che possono - in via indiretta ed eventuale-
avere un risvolto economico sulle casse comunali.
Giova, in proposito, ricordare che i limiti posti alla ammissibilità
del referendum – in linea con la giurisprudenza della Corte
Costituzionale (a partire dalla sentenza n.16/78) si sono
allargati e vanno interpretati estensivamente.
La Corte ha più volte ribadito che le categorie di atti
legislativi espressamente non sottoponibili a referendum
abrogativo, vanno interpretate in senso non strettamente
letterale ma secondo criteri logico- sistematici e perciò
inserendovi anche le leggi o disposizioni che producono
effetti giuridici collegati così strettamente all’ambito
di operatività delle suddette categorie, che la preclusione
si estende necessariamente ad esse (Corte Cost. 12 gennaio
1994, n.2)
L’impressione generale che si trae dalla giurisprudenza
della Corte è che il giudizio di ammissibilità, compiuto
il passo inevitabile di uscire dalla sua concezione originaria,
formale e restrittiva, di mero riscontro tra oggetto del
referendum e materie sottratte per legge, abbia perso contorni
precisi e andamenti prevedibili.
La argomentazione estensiva del giudizio di ammissibilità,
per taluni aspetti faticosa, ma senz’altro prospettata con
lucida cognizione delle rilevanti conseguenze prodotte,
ha condotto la Corte Costituzionale ad indicare, nella stessa
sentenza 16/78, alcuni distinti “complessi di ragioni di
inammissibilità” che nelle successive sentenze sono stati
confermati, rimodellati, specificate e anche integrati.
Nella storica sentenza del 1978, la Corte non parla di “limiti”,
ma di “ragioni” di inammissibilità; già questo elemento
nominalistico sembra scorgere la propensione a comprendere
nel giudizio di ammissibilità anche l’accertamento della
“ragionevolezza” della richiesta referendaria, che deve
essere valutata non sulla base di criteri discrezionali
liberamente assumibili, ma di valori ancorati in positivo
alla Costituzione stessa e dai quali desumere la “particolare”
ragione giustificativa della dichiarazione di inammissibilità
della singola richiesta referendaria.
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11.- Riportando tali principi alla materia
referendaria degli enti locali, deve ritenersi che la valutazione
di ammissibilità del referendum vada condotta dal consiglio
comunale cui compete per statuto, in via sistematica, per
verificare in particolar modo se le richieste siano realmente
destinate a concretare un “referendum popolare” e se gli
atti che ne formano l’oggetto rientrino tra i tipi di atti
suscettibili di essere abrogati dal corpo elettorale, considerando
tutte le ragioni giustificative che ne escludono la ammissibilità,
non ultima i risvolti sulla finanza pubblica per gli effetti
in termini finanziari che l’eventuale abrogazione determinerebbe
a carico del bilancio comunale (su questo ultimo punto,
la Corte Costituzionale, ha ritenuto che il limite del referendum
abrogativo relativo alle leggi di approvazione del bilancio
comprende anche le altre leggi che attengono alla manovra
finanziaria a partire dalla cosiddetta legge finanziaria).
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12.- Nell’ampio contesto di valutazioni che
sottendono il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo,
deve ritenersi corretto, ragionevole e adeguatamente motivato,
il giudizio espresso dal consiglio comunale con la delibera
n.8 del 27.1.2005, in cui sono rappresentate le ragioni,
tra cui anche i risvolti sulla finanza pubblica, che inducono
a non rimettere al giudizio popolare una scelta di allocazione
di opera pubblica che seppure politica e di merito, ha raggiunto
fasi di sviluppo procedimentale sottratte alla libera disponibilità
del Comune sicché le scelte obbligate derivanti dalla volontà
popolare di abrogazione (il consiglio comunale è tenuto
a deliberare in conformità all’esito del referendum), con
i conseguenti effetti vizianti sugli atti di attuazione,
renderebbe responsabile il Comune nei confronti dei terzi.
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13.- Né potrebbe obiettarsi che gli effetti
prodotti dal referendum abrogativo sono puramente eventuali
e futuri sicché non vanno valutati in via anticipata in
relazione alla richiesta di referendum (se il difetto dei
requisiti dell’atto di iniziativa diventa vizio dell’atto
conclusivo del procedimento decisionale soltanto dal momento
in cui si produce l’atto terminale, non dovrebbe negarsi
che la preventività del giudizio di ammissibilità rispetto
all’esercizio stesso della funzione referendaria, porterebbe
a configurare il giudizio di ammissibilità non come giudizio
concreto sul vizio dell’atto di richiesta ma come giudizio
astratto -nel senso di preventivo- della futura e solamente
eventuale deliberazione abrogativa).
La natura giuridica del giudizio di ammissibilità della
richiesta referendaria e ciò soprattutto al fine di giungere
alla delimitazione dei rapporti tra il giudizio in oggetto
e l’eventuale giudizio successivo di legittimità relativo
all’esito referendario, impone di collegare le cause di
ammissibilità alla competenza della funzione referendaria;
più analiticamente si definiscono le predette cause quali
presupposti oggettivi della funzione deliberativa popolare,
e quindi quali requisiti predeterminati per il legittimo
esercizio di quest’ultima. Se ne trae la convinzione che
l’inammissibilità, in quanto vizio dei profili “precostituiti”
e “precostituendi” della funzione referendaria si trasmette
all’attività conseguente e quindi si traduce nel vizio formale
dell’atto terminale.
Ne consegue che nel giudizio di ammissibilità del quesito
referendario ben si può tener conto degli effetti dell’esito
referendario sull’attività conseguente.
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14.- Per le ragioni esposte, considerato
altresì, che la richiesta referendaria è senz’altro tardiva
essendo intervenuto a procedimento concluso con individuazione
della concessionaria e stipula della convenzione (il progetto
di costruzione del parcheggio multipiano interrato era inserito
già nel programma triennale 2002-2004 delle opere pubbliche
e di pubblico interesse, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n.28 del 5.4.2002, seppure riferito alla
vicina Piazza G.Marconi; la costituenda A.T.I. DEC s.p.a.(mandataria)
e BARI PARK s.r.l., in data 29.6 –2.7.2002, ha presentato
la proposta di project financing che ne prevede la realizzazione
in Piazza Aldo Moro; tale proposta è stata inserita nel
programma triennale 2003 –2005, approvato con deliberazione
C.C. n.14 del 7.3.2003, e la Giunta Comunale con delibera
n.130 del 24.4.2003, ha valutato positivamente la proposta,
ritenuta realizzabile e di pubblico interesse; con determina
dirigenziale n.99/UTC del 15.3.2004, essendo andata deserta
la licitazione privata ex art.37 quater, l. 109/94, la concessione
di costruzione e gestione è stata aggiudicata alla costituenda
ATI promotrice e in data 28.6.2004, è stata stipulata convenzione
per la progettazione, costruzione e gestione del parcheggio,
successivamente modificato e migliorato tra l’altro con
la riduzione a 4 del numero dei piani interrati); che il
costo dell’intervento a carico del Comune, la misura di
tale costo e l’eventuale lievitazione a seguito dei miglioramenti
sono situazioni sulle quali non sussiste potestà referendaria
ed ugualmente è estranea al potere referendario la dedotta
illegittimità e/ o comunque diversità del project financing
dopo le modifiche di progettazione, riguardando profili
di legittimità, le censure risultano infondate ed il ricorso
deve essere respinto.
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15.- Sussistono giusti motivi per compensare
tra le parti in causa le spese e competenze di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia - Sezione Terza, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Compensa spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio
del 7.4.2005, con l’intervento dei Magistrati,
Amedeo Urbano Presidente
Doris Durante Consigliere est.
Francesco Bellomo Referendario.
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