| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 20 aprile 2005
n. 1070
Pres. Gomez de Ayala - Est. Baglietto
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria, Antonio
Zanardi, Sandro Rota, Giuseppe Angelo Mazzarell, marco Colombo,
Gianluigi Bocchio, Gianmario Bolloli, Marcello Ferralasco,
Giovanni Gatti e Gregorio Marafiotti (avv.ti Traverso e
Celi) c. Regione Piemonte (avv. Picarreta) |
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1. Contratti della PA - Cauzioni – Appalto
ex art. 17 l. 109/94 s.m.i. – Cauzione provvisoria del 2%
- Richiesta – Illegittimità.
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2. Contratti della PA- Cauzioni – Appalto
ex art. 17 l. 109/94 s.m.i. – Cauzione definitiva del 10%
- Richiesta – Illegittimità.
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3. Contratti della PA – Bando – Impugnazione
– Termine – Decorrenza - Formali-tà ex art. 8 D.Lgvo 157/95
s.m.i. – Integrale compimento – Necessità – Fattispecie
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1. E ‘illegittimo il bando per l’affidamento
di un appalto di progettazione e direzione lavori e coordinamento
della sicurezza che richieda ai concorrenti la prestazione
di una cauzione del 2% per l’ammissione alla gara.
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2. E’ illegittimo il bando per l’affidamento
di un appalto di progettazione e direzione lavori e coordinamento
della sicurezza che richieda al concorrente aggiudicatario
la prestazione di una cauzione definitiva del 10%.
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3. Il termine per l’impugnazione del bando
di gara decorre dal momento del compimen-to delle formalità
di cui all’art. 8 D.Lgs. 157/95 s.m.i. (nel caso di specie
l’Amministrazione non aveva provato l’avvenuta pubblicazione
del bando di gara su quotidiano a diffusione locale, sicchè
il Giudice ha respinto l’eccezione di irricevibilità del
ricorso per tardiva impugnazione)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Reg. Sent. n. 1070/05
Reg. Ric. n. 467/05
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
PIEMONTE
- SEZIONE I –
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G.R. n. 467/05 proposto da
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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI ALESSANDRIA, in persona del Presidente pro-tempore,
ZANARDI ANTONIO, ROTA SANDRO, MAZZARELLO GIUSEPPE ANGELO,
COLOMBO MARCO, BOCCHIO GIANLUIGI, BOLLOLI GIANMARIO, FERRALASCO
MARCELLO, GATTI GIOVANNI e MARAFIOTI GREGORIO, rappresentati
e difesi dagli avv.ti Carlo Traverso e Domenico Celi ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in
Torino, corso Peschiera, 191, come da mandato a margine
del ricorso;
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contro
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la REGIONE PIEMONTE, in persona del
Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, autorizzato
a stare in giudizio per deliberazione G.R. 12 aprile 2005,
n. 15-15303 ed in tale qualità, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Picarreta ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello.
165, come da mandato a margine dell’atto di costituzione
in giudizio;
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per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione
del bando di gara di appalto-servizio della Regione Piemonte
– settore Attività Negoziale e Contrattuale, avente ad oggetto
il servizio di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, delle funzioni di coordinatore della sicurezza
e salute durante la progettazione e la realizzazione dell’opera,
della direzione lavori, assistenza giornaliera, misurazione
e contabilità, inerente l’intervento di riqualificazione
ed adeguamento alle norme di sicurezza del Palazzo Callori
in Vignale Monferrato (AL), nonché di ogni altro atto presupposto,
preparatorio, connesso, discendente, conseguente e per ogni
conseguente statuizione;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Bernardo Baglietto; uditi inoltre
all’udienza camerale del 20 aprile 2005 l’avv. Carlo Traverso
per i ricorrenti e l’avv. Giuseppe Picarreta per la Regione
Piemonte;
Vista l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti
impugnati;
Visti gli artt. 23-bis e 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034
nel testo introdotto dagli artt. 4 e 9 L. 21 luglio 2000,
n. 205;
Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso
nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;
Considerato che i ricorrenti impugnano un bando della gara
indetto dalla Regione Piemonte per l’aggiudicazione di un
incarico di progettazione soggetto alla normativa comunitaria;
Considerato che la Regione eccepisce l’irricevibilità del
ricorso, osservando che lo stesso è stato notificato ad
oltre sessanta giorni dal compimento delle formalità di
cui all’art. 8 D.L.vo 25 marzo1995, n. 157;
Ritenuto che nel settore delle gare soggette alla normativa
comunitaria, il termine per l’impugnazione del bando decorre
effettivamente dal compimento delle formalità di cui sopra
(T.A.R. Lazio, II-ter, 18 agosto 2004, n. 7763);
Ritenuto peraltro che la decorrenza del termine per l’impugnazione
presuppone il compimento di tutte le formalità elencate
dalla norma sopra citata, ivi comprese, in particolare,
la pubblicazione «per estratto su almeno due quotidiani
a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare
diffusione nella Regione dobve si svolgerà la gara»;
Considerato che la Regione non ha provato l’avvenuta pubblicazione
del bando di gara sul quotidiano a diffusione locale;
Ritenuto che l’eccezione di irricevibilità deve essere perciò
disattesa e che il ricorso può conseguentemente essere esaminato
nel merito;
Considerato che i ricorrenti impugnano il bando della gara
per l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione, nella
parte in cui prescrive, ai fini dell’ammissio-ne, oltre
alla presentazione di una polizza di responsabilità civile
e professionale, anche il versamento di una cauzione provvisoria
pari al 2% della base d’asta e di una cauzione definitiva
del 10% dell’importo contrattuale;
Ritenuto che, conformemente a quanto dedotto in ricorso,
l’art. 30 L. 11 febbraio 1994, n. 109 consente alle Amministrazioni
destinatarie di richiedere una cauzione unicamente nelle
gare per l’affidamento dell’esecuzione di lavori, mentre
per quelle che hanno per oggetto l’affidamento dei (soli)
incarichi di progettazione esse possono chiedere solo la
prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità
civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di competenza;
Ritenuto quindi che, in ragione della sua manifesta fondatezza,
il ricorso merita conclusivamente accoglimento, con conseguente
annullamento del provvedimento con esso impugnato;
Ritenuto che giustificati motivi consentono in ogni caso
la compensazione integrale delle spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul
ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto,
annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Torino il 20 aprile 2005 con
l’intervento dei magistrati
Alfredo Gomez de Ayala - Presidente
Bernardo Baglietto - Consigliere Estensore
Richard Goso - Referendario
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Depositata in segreteria a sensi di legge
il 20 aprile 2005
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SIMONA ROSTAGNO
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| E’ illegittimo esonerare
i progettisti dalla prestazione di cauzioni.
| La
sentenza abbraccia la tesi già propugnata dall’Autorità
di Vigilanza OOPP nella deliberazione n. 51 del
31 marzo 2004 intervenuta che è intervenuta sull’ammissibilità
della richiesta di cauzioni provvisorie e definitive
ai fini dell’affidamento di incarichi di ingegneria
nel settore dei lavori pubblici.
Secondo l’Autorità, “la cauzione provvisoria e la
cauzione definitiva devono essere richieste esclusivamente
negli appalti per l’esecuzione di lavori mentre
negli affidamenti degli incarichi tecnici di progettazione
deve essere richiesta esclusivamente la polizza
di cui all’art. 30, comma 5 della legge n. 109/94
e s.m.”.
A fondamento di tale conclusione, l’Autorità sottolinea
che la prestazione delle cauzioni di cui sopra si
risolve in “un ulteriore onere economico a carico
del progettista, la cui eventuale responsabilità
si concretizza in un momento successivo a quello
della partecipazione alla gara, e riguarda specificatamente
il risultato ancora da compiersi la progettazione,
nel caso in cui si evidenzino degli errori e/o omissioni
progettuali”.
Con particolare riferimento alla cauzione definitiva
infine, l’Autorità sottolinea che la stessa “ha
la funzione di assicurare la stazione appaltante
per il pregiudizio patito in conseguenza dell’eventuale
violazione degli obblighi contrattuali. Funzione
che viene espletata dalla garanzia di cui all’art.
30, comma 5° della legge quadro ed all’art. 105
del regolamento”. Ne consegue che “la richiesta
(…) di una cauzione definitiva verrebbe a costituire
un duplicato di garanzia, e di conseguenza sostanzierebbe
un onere aggiuntivo a carico del progettista”.
La sentenza del Tar Piemonte accettando tale prospettiva,
purtuttavia opera una precisazione importante nel
momento in cui sottolinea che “l’art. 30 L. 11 febbraio
1994, n. 109 consente alle Amministrazioni destinatarie
di richiedere una cauzione unicamente nelle gare
per l’affidamento dell’esecuzione di lavori, mentre
per quelle che hanno per oggetto l’affidamento dei
(soli) incarichi di progettazione esse possono chiedere
solo la prestazione di una copertura assicurativa
per la responsabilità civile e professionale per
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di competenza”.
Sembrerebbe quindi che il Giudice Amministrativo
circoscriva la sostenuta interpretazione dell’art.
30 della l. n° 109/94 s.m.i. alla sola ipotesi in
cui l’affidamento abbia ad oggetto un incarico di
progettazione vera e propria, e non anche un incarico
di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione ovvero l’esecuzione delle
prestazioni accessorie correlate.
Tale puntualizzazione non risolve un’immediata obiezione
che consegue allo stesso argomentare dell’Autorità
per cui la cauzione definitiva costituirebbe un
doppione rispetto alla polizza del progettista esecutivo,
ove attiene al “risultato ancora da compiersi”,
“nel caso in cui si evidenzino degli errori e/o
omissioni progettuali”.
E’immediato osservare infatti che il rischio di
cui alla polizza del progettista esecutivo temporalmente
attiene al rispetto del contratto affidato e non
dell’offerta per l’affidamento del contratto, che
invece la cauzione provvisoria intende tutelare.
La salvaguardia della serietà dell’offerta costituisce
principio acquisito dell’ordinamento degli appalti,
come conferma il ben noto l’art. 65 del r.d. 23
maggio 1924 n° 827, ove al n. 8 stabilisce che l’avviso
d’asta deve indicare “il deposito da farsi dagli
aspiranti all’asta e le tesorerie nelle quali sarà
ricevuto”.
Alla luce di quanto sopra, l’interpretazione sostenuta
si risolve in una violazione dell’art. 3 Cost.,
visto che l’interesse a che sia garantita la serietà
della domanda vale per qualsivoglia tipologia di
concorrenti e non si rinvengono motivazioni che
differenzino sotto questo profilo i progettisti
dagli altri prestatori di servizi e comunque di
utilità nei confronti dei soggetti affidatari.
Apparentemente più convincente appare la tesi interpretativa
che si discute nel momento in cui sottolinea la
corrispondenza fra polizza del progettista esecutivo
e cauzione definitiva.
Sotto questo profilo, la circoscrizione operata
dal Tar Piemonte e di cui si riferiva poc’anzi permette
di risolvere un’incongruenza possibile di questa
peculiare interpretazione dell’art. 30 della l.
n° 109/94 s.m.i..
L’argomentare dell’Autorità infatti non permette
di chiarire perchè nel caso in cui il professionista
(inteso come concorrente singolo o collettivo) ricopra
ruoli diversi rispetto a quello di semplice progettista,
è pure sufficiente la polizza dell’esecutivo che
peraltro certamente non garantisce rispetto agli
inadempimenti che eventualmente costellino lo svolgimento
degli incarichi ulteriori alla progettazione.
Ciò premesso, qual è il valore della polizza del
progettista esecutivo e quale la sua funzione?
Per trovare una soluzione a tale domanda, occorre
muovere dalla considerazione del peculiare impianto
della l. 18 novembre 1998 n° 415, nel momento in
cui è significativamente intervenuta riformando
la Legge Quadro.
Operando una notevole innovazione, il Legislatore
ha inteso concentrare tutto il rischio del progetto
sul progettista dell’esecutivo.
Sotto questo profilo, la scelta espressa dall’art.
30 della l. n° 109/94 s.m.i. costituisce un portato
dell’art. 16 della stessa legge, ove statuisce la
stretta continuità fra i tre gradi di progettazione
e quindi individua il progetto esecutivo come un
puntuale sviluppo del progetto definitivo. In quest’ottica
deve leggersi anche l’art. 17, 14° co. della l.
n° 109/94 s.m.i., ove stabilisce che spetta al progettista
(dell’esecutivo) la priorità per l’affidamento dell’incarico
di direzione lavori, quantomai significativo nel
suo richiamo al comma 4 del medesimo articolo che
statuisce l’unitarietà del progetto nella sua triplice
sequenza di sviluppo.
L’individuazione del progetto esecutivo come il
portato strettamente conseguente di un procedimento
di progettazione dà contezza della scelta del Legislatore
di concentrare nel progettista dell’esecutivo tutto
il rischio, non foss’altro sulla scorta dell’immediata
considerazione di buon senso che è proprio il progetto
esecutivo il momento ultimo in cui gli elaborati
possono essere emendati.
Peraltro, tale impianto è stato comunque scardinato
dalla forte incentivazione al ricorso all’appalto
integrato, operato dalla successiva riforma della
l. n° 109/94 s.m.i., visto che tale istituto era
pur presente anche nella terza versione della legge
ma in misura del tutto marginale.
In questa fattispecie, i professionisti (intesi
in senso lato) sono almeno due (il progettista del
definitivo e quello dell’esecutivo) ed emerge immediatamente
un problema: ossia la stazione appaltante non è
affatto tutelata per gli inadempimenti del progettista
del definitivo. Quand’anche infatti si risolvano
ai sensi dell’art. 140 del Dpr 554/99 gli eventuali
errori del progettista del definitivo, purtuttavia
il perditempo, l’impiego di risorse che tale rimedio
comporta in sede esecutiva non sono ristorati alla
stazione appaltante e certamente non possono imputarsi
al progettista dell’esecutivo chiamato a rimediare.
In definitiva, e con riferimento a tale fattispecie
e a tutte le ipotesi in cui la sequenza procedimentale
della progettazione si interrompa nella sua naturale
continuità, l’interpretazione propugnata dall’Autorità
e dal Giudice si risolve in una violazione dei principi
in materia di responsabilità contrattuale in quanto
comporta un esonero a priori del progettista del
definitivo dalle proprie responsabilità nel senso
sopra chiarito.
Ma considerazioni non dissimili si possono fare
anche nell’ipotesi in cui la triplice fase in cui
si snoda la progettazione rimanga in capo allo stesso
soggetto.
La polizza del progetto esecutivo infatti non può
coprire ad esempio (e in tal senso si collocano
del resto i pochi schemi contrattuali offerti dal
mercato ancora estremamente prudente in tale settore)
i ritardi del progettista oppure la sua mancata
interrelazione con le autorità in corso di progettazione
e più in generale tutti quei comportamenti che non
si estrinsecano direttamente nell’elaborato progettuale.
Una interpretazione pur letterale dell’art. 30 della
l. n° 109/94 s.m.i., che sia tale da rispettare
il sistema delineato dagli artt. 1321 e ss. cod.
civ. e che sia quindi anche rispettosa dell’art.
3 Cost. (in quanto diversamente non si scorge la
giustificazione per esonerare i progettisti dalla
responsabilità contrattuale), porta allora ad individuare
nella norma il mezzo per dettare quei presidi di
tutela che nel settore dei lavori pubblici sono
ritenuti strettamente necessari senza per questo
eliminare i presidi di sicurezza che siano comunque
giustificati dalle norme dell’ordinamento: e quindi
in definitiva la cauzione provvisoria e quella definitiva
(che per analogia vengono normalmente fissate secondo
la stessa percentuale prevista per i lavori). In
altre parole, la norma vale a stabilire che, quale
che siano le garanzie previste, in sede di lavori
pubblici occorre comunque prestare la polizza ex
art. 30 della l. n° 109/94 s.m.i.
Tale interpretazione è del resto rispettosa del
complessivo impianto della Legge Quadro quale si
dispiega alla luce dell’ultima riforma intervenuta,
nel contesto della quale infatti gli appalti di
progettazione sono sempre più ricondotti nel novero
dei normali appalti di servizi, con una consapevole
eliminazione, almeno sopra soglia, di quel regime
differenziato che tanto aveva caratterizzato la
disciplina emergente dalla revisione dell’art. 17
della l. n° 109/94 s.m.i. condotta dalla l. n° 415
del 1998.
In quest’ottica le norme previste dalla Legge Quadro
per gli appalti di lavori si connotano alla stregua
di norme aggiuntive giustificate dalla particolarità
del settore e non invece come norme esclusive, secondo
l’equivoco sotteso all’interpretazione propugnata
dall’Autorità e da ultimo confermata nel senso sopra
ricordato dal Giudice Amministrativo.
Tuttavia, merita valorizzazione la premessa di fondo
che anima la tesi che si discute ossia la constatazione
di un ingiustificato doppione fra la polizza e la
cauzione. L’insegnamento che se ne ricava non è
certo sterile ma dovrebbe incidere sulla conduzione
del rapporto contrattuale ad opera delle stazioni
appaltanti. Si allude in tal senso alla pratica
diffusa in caso di errore progettuale di escutere
la polizza ex art. 30 della l. n° 109/94 s.m.i.
e contemporaneamente ed automaticamente anche la
cauzione definitiva, mentre invece quest’ultima
dovrebbe essere richiesta a garanzia di quegli inadempimenti
che non siano direttamente tutelati dalla polizza
predetta.
In altre parole, l’attenzione deve essere focalizzata
non tanto sulla prescrizione dell’art. 30 della
l. n° 109/94 s.m.i. ma sulla revisione del sistema
di garanzie e del loro raggio d’azione che tale
norma contribuisce a definire compiutamente. |
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