| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005
n. 1763
G. Petruzzelli Pres. R. Potenza Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:
- I. Giannuzzi ed altri (Avv. G. Gori) contro la Provincia
di Grosseto (Avv. V. Menaldi), la Regione Toscana (Avv.
L. Bora), il Comune di Civitella Paganico (non costituito),
il Dirigente Sett.Sviluppo e Tutela Territorio Provinc.Grosseto
(non costituito), l’Area Ambiente della Provincia di Grosseto
(non costituita) ed il Responsabile del Procedimento della
Prov. di Grosseto (non costituito) e nei confronti di F.
Martino (non costituito), e con l'intervento ad adiuvandum
dell’Associazione Italiana W.W.F. Onlus (Avv. G. Gori)
- WWF Italia (Avv.ti C. Tamburini e G. Gori) contro la Provincia
di Grosseto (Avv. V. Menaldi), il Dirigente Settore Ambiente
e Conservazione della Natura (non costituito), l’Istruttore
Direttivo Responsabile del Procedimento Amm.Vo (non costituito),
il Comune di Civitella Paganico (Avv. U. Gulina) e nei confronti
di Civitella Paganico 2000 (non costituita) e F. Martino
(non costituito) |
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Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo
avverso localizzazione di discarica - Legittimazione attiva
– Interesse legittimo – Lesione effettiva in termini di
danno – Dimostrazione – Necessità
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Il ricorso giurisdizionale è proponibile
solo da chi ha la titolarità di un interesse legittimo e
dimostri che tale interesse ha subito una lesione per la
illegittimità dell'atto impugnato. Pertanto dolendosi il
ricorso non della iniziale localizzazione della discarica
ma delle modificazioni adottate che si assumono tese a configurarla
come stabile impianto di smaltimento a servizio della provincia,
l’eventuale annullamento non porrebbe rimedio alla lesione
nella specie lamentata e costituita dalla presenza stessa
dell’impianto. Né è stata dimostrata la lesione effettiva
in termini di danno, recata ad ogni ricorrente dai provvedimenti
censurati. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N. 1763 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 753 REG.RIC.
ANNO 2003
N.322 REG.RIC.
ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- SEZIONE II -
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sui ricorsi riuniti:
- n. 753/2003 proposto da:
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IACOPO GIANNUZZI SAVELLI, MARIA NOVELLA
UZIELLI, JANET TOWNSLEY, GREGORIO DELL' ADAMI DE TARCZAL,
LUCA GIANNUZZI SAVELLI, Paolo Enrico Giannuzzi Savelli,
Barbara Giannuzzi Savelli, Luigi Giannuzzi Savelli, Michele
Begnardi, Antonella Catocci, Mariann Preisig Stori, Karl
W. Preisig, Pietro Orlandi, Luca Uzielli, Maria Luisa Giovannucci,
Benito Pacini, Elia Terrosi, Miriana Zamperini, Silvia Augusti,
Giuseppe Bolondi, Giovanni Luigi Manente, Anna Rita Fantacci,
GiovaNNA Marasino, Moreno Marzocchi, Cesare Ciacci, Robin
Charles Snape, KimBarbara Geerling Roth, Hans Peter ngner,
Birgit Irene ILgner Mannlein, Alessio Casini, Marlise Erika
Krusi Buhrer, Pellegrino Fulda, Georg Wolfgang Rechenauer,
Helga Ulrike Wenzierl, Fabio Vegni, Karla Lohe Heuser,Moira
Chechi, Mara Baccetti, Malcolm John Saunders, Franco Colombini,
Sabata MeliLLo, Dania Franci, Giancarlo Ghini, Alessandra
Fantoni, Valentina Ghini, Hans Eberhard Dentler, Krin Gerlinde
Dentler, Kathy Van Praag, Anchise Ciacci,Emilia Machetti,
Mauro Boccini, Silvano Manno, Sonia Salucchi, Alda Chiarini,
Giorgio Nelli, Giuliano Sola, Carlo Donati, Agnese Ancille,
Piergiovanni Fantacci, Vincenzo Conti Mammanica, Carla Salvini,
Gianfranco Gorelli, Luigi BeRNINI, CRISTINI Malvolti, Settimio
Chechi, Remo Vegni, Oreste Spargi, Ettore Spargi, Fiorenzo
Ghini, GeRMana Moscatelli, Renato Breschi, Silvano Rossi,
Marcello Lazzi, Silvano Marzocchi, Adele Comelli, Teresa
Pellegrini, Rino Tempini, Edo Bischeri, Oliviero Bonari,
Gianfranco Ghini, CLETO COZZUTTO, ALBERTO CIACCI, FRANCESCO
GIANNETTI, BRUNO CUNI, FOSCO BALDI, RENATO Begnardi, Gilla
Bastianini, Laura Catenaccio, Patrizia Pallari, Maria Angela
Campari, Fabio Monaci, Maria Santoro, Giuseppe Marzocchi,
Tiziana Ciantellini, Meri Corsi, Carlo Catenaccio, Marcello
Chechi, Remo Marchi, Vincenzo Ancilli, Duccio Machetti,
Fedaldo Montemaggi, Maurizio Chechi, Ali Fantoni, Daniela
Rusci, Silvio Sgai, Edo Chechi, Hans Jorg Hutter, Paolo
Fratini, Luciana Cherubini, Delia Minì, Leonardo Iodice,
Tiziano Ceretelli, Elisa Benvenuti, Maurizio Pesciaroli,
Stefano Zaffiri, Giorgia Cerasa, Fabio Stefanelli, Daniela
Dielsi, Riccardo Simeone, Sergio Naldini, Edyta Smaka, Osvaldo
Naldini, Patrizio Fantoni, Simonetta Scaloncini, Loredana
Pacini, Alessandra Tondi, e Lorenzo Monaci tutti rappresentati
e difesi dall'avv. GORI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Claudio Tamburini in FIRENZE,
VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14
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c o n t r o
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PROVINCIA DI GROSSETO rappresentata
e difesa dall'avv. Valerio Menaldi con domicilio eletto
in FIRENZE presso il suo studio in Via La Marmora n. 53;
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REGIONE TOSCANA rappresentata e difesa
dall'avv. Lucia Bora con domicilio eletto in FIRENZE presso
l'avvocatura Regionale, Via Cavour n. 18
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COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO non costituitosi
in giudizio;
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DIRIGENTE SETT.SVILUPPO E TUTELA TERRITORIO
PROVIN. GROSSETO non costituitosi in giudizio;
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AREA AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
non costituitosi in giudizio;
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA PROV.
DI GROSSETO non costituitosi in giudizio;
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e nei confronti di
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MARTINO FRANCESCO non costituitosi
in giudizio;
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e con l'intervento ad adiuvandum di
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ASSOCIAZIONE ITALIANA W.W.F. ONLUS rappresentato
e difeso dall'avv. Giovanni Gori con domicilio presso la
Segreteria Genrale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli
n. 40;
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- e n. 322/2004, proposto da
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDE
FUND FOR NATURE (WWF ITALIA), rappresentata e difesa
dagli avv.ti Claudio Tamburini e Giovanni Gori con domicilio
eletto in Firenze, presso lo studio del primo, Via Lorenzo
il Magnifico n. 14;
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c o n t r o
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PROVINCIA DI GROSSETO rappresentato
e difeso dall'avv. Valerio Menaldi ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in Firenze, Via Lamarmora n. 53;
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DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E CONSERVAZIONE
DELLA NATURA non costituitosi in giudizio;
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ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO AMM.VO non costituitosi in giudizio;
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COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO rappresentato
e difeso dall'avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'avv. Andrea Cuccurullo in Firenze,
Lungarno Vespucci n. 20;
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e nei confronti di
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CIVITELLA PAGANICO 2000 non costituitasi
in giudizio;
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MARTINO FRANCESCO non costituitosi
in giudizio;
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PER L’ANNULLAMENTO
A - (nel ricorso 753/03) :
delle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 53/2002
e n. 77/2002 rispettivamente di adozione ed approvazione
del piano provinciale dei rifiuti;
delle deliberazioni di Giunta regionale toscana n. 1277/2002
e n. 134/2003, recanti rispettivamente parere di conformità
e pubblicazione del piano di cui sopra;
delle determinazioni dirigenziali provinciali n.178,1064
e 1083 del 2002), inerenti VIA , progettazione ed autorizzazione
di un progetto di coltivazione della discarica di Cannicci
e realizzazione di impianto di preselezione di RSU;
E , CON MOTIVI AGGIUNTI,
delle determinazioni dirigenziali provinciali:
n. 2174/2003, di approvazione variante in corso d’opera
al progetto approvato con la determina n.1064/2002;
n. 2343/2003, di autorizzazione all’esercizio della vasca
5.1, V modulo.
B - (nel ricorso n. 322/04) :
delle determinazioni dirigenziali provinciali:
n. 2343/2003, di autorizzazione all’esercizio della vasca
5.1, V modulo:
n. 2174/2003, di approvazione variante in corso d’opera
al progetto approvato con la determina n.1064/02;
E , CON MOTIVI AGGIUNTI,
delle determinazioni dirigenziali provinciali:
nuovamente n. 2174/03, di approvazione variante in corso
d’opera al progetto approvato con la determina n.1064/02;
n. 2875/03, di modifica della determinazione n. 2343/03
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia
di Grosseto, della Regione Toscana, del Comune di Civitella
Paganico e dell'Associazione Italiana per il W.W.F.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 GENNAIO 2005, designato
relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti
G. Gori, C. Tamburini, E. Barneschi per V. Menaldi, A. Cuccurullo
per U. Gulina, e B. Mancino;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Espongono i ricorrenti nel primo ricorso
in epigrafe specificato di essere, un gruppo, titolari di
aziende agricole o agrituristiche, ed altro di residenti
nel Civitella Paganico (prov di Grosseto), proprietari di
immobili, titolari di attività commerciali agricole di servizi,
e di esercitare la propria attività o il proprio diritto
in prossimità di una discarica (in località“Cannicci”) situata
nel Comune citato.
Nel secondo ricorso in esame, la ricorrente, associazione
nazionale non lucrativa operante, in un quadro internazionale,
a protezione dell’ambiente del pianeta terra, espone di
essere venuta a conoscenza dei provvedimenti in epigrafe
specificati ed inerenti la summenzionata discarica.
Riferiscono altresì i ricorrenti che, con riguardo al cennato
impianto, il precedente piano provinciale di smaltimento
dei rifiuti (variante adottata con delib n. 88/95) ne prevedeva
l’esercizio solo per un una fase transitoria (indicata in
quattro anni), e che tale limite temporale, sulla base di
alcune ordinanze contingibili ed urgenti, è stato poi temporalmente
derogato, procedendosi ad autorizzare anche l’ampliamento
dell’impianto.
Più recentemente la Provincia ha inoltre predisposto, approvato
ed autorizzato un progetto di coltivazione della discarica
in parola (det.ni dirig.li n. 178, 1064 e 1083 del 2002).
Infine, con le deliberazioni consiliari n. 53/2002 e n.
77/2002 la Provincia di Grosseto, nel quadro attuativo del
Piano regionale di smaltimento dei rifiuti (delibera di
GR n. 384/1999) ha provveduto rispettivamente ad adottare
ed approvare definitivamente, il nuovo piano provinciale
per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Ai sensi di legge
(l. reg. toscane n. 25/1998 e n. 98/2002 ) la Giunta regionale
ne ha preso atto (delib. n. 134/2003) e ne ha disposto la
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT),
effettuata in data 26.2.2003.
Avverso i provvedimenti in epigrafe sintetizzati, i ricorrenti
hanno con i rispettivi atti introduttivi, adito questo Tribunale,
domandandone l’annullamento.
A sostegno delle deduzioni, principali ed aggiuntive, sono
state svolte censure e considerazioni che si intendono qui
richiamate.
Si sono costituite in giudizio la Provincia di Grosseto
e la Regione Toscana, resistendo al ricorso ed esponendo
in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive,
che si hanno qui per trascritte.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memorie le proprie
tesi ed alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 il ricorso
è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.
Al fine di decidere sulla controversia in esame il Collegio
ha disposto, con ordinanze nn. 5041/2003 e 5043/2003, di
acquisire agli atti di causa la documentazione ivi indicata
Tali incombenti sono stati eseguiti. Le parti hanno riassunto
nelle rispettive memorie le proprie tesi ed alla pubblica
udienza del 25 gennaio 2005 i ricorsi erano trattenuti in
decisione nel merito.
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D I R I T T O
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- Evidenti elementi di connessione consentono
la riunione dei ricorsi in esame al fine di deciderli con
unica pronunzia.
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A- In ordine al ricorso n. 753/2003 devono
definirsi alcune questioni di natura processuale.
1 -Deve anzitutto darsi atto della rinunzia del ricorrente
Fratini.
2 - Precede inoltre la trattazione del merito l’esame delle
eccezioni . sollevate dalla Provincia ed inerenti la legittimazione
dei ricorrenti, contestata dall’Amministrazione provinciale,
e la sostenuta tardività del ricorso principale nonché dei
motivi aggiunti (argomentate nelle memorie 24.2.04 e 2.7.04)
. L’eccezione di difetto di legittimazione è fondata.
I ricorrenti hanno collettivamente impugnato sette provvedimenti
che posti in ordine cronologico sono:
- det dirig n. 178 del 20.2.2002 (V.I.A. ex art. 14 l.r.
tosc. 79/98 sul progetto di coltivazione della discarica
in parola );
- delib. n. 53 del 22.7.2002, di adozione del piano provinciale
di gestione dei rifiuti;
- det. dirig n. 1064 del 3/9 di approvazione del progetto
di coltivazione della discarica;
- det dirig n. 1083 del 5/9 del 2002, di autorizzazione
alla coltivazione della discarica;
- delib. n.1377 del 9.12.2002 recante parere regionale di
conformità su detto piano prov.le;
- delib. n. 77 del 16.12.02 di approvazione del piano provinciale
;
- delib regionale n. 134 del 17.2.03, di presa d’atto del
piano e sua pubblicazione.
L’esistenza di una situazione di interesse protetto, legittimante
alla proposizione all’atto introduttivo del giudizio (che
nella specie deve essere verificata con riferimento a due
categorie di provvedimenti , vale a dire gli atti provinciali
e regionali di natura pianificatoria che hanno determinato
l’originaria previsione dell’impianto, e i provvedimenti
emanati in tema di progettazione ed autorizzazione e rivolti
specificamente alla coltivazione della discarica in parola)
ad avviso del Collegio deve essere negata.
Ed invero, sotto l’aspetto riferibile ai provvedimenti pianificatori
originari, si osserva che, dolendosi il ricorso non della
iniziale localizzazione della discarica ma delle modificazioni
adottate che si assumono tese a configurarla come stabile
impianto di smaltimento a servizio della provincia, l’eventuale
annullamento non porrebbe rimedio alla lesione nella specie
lamentata e costituita dalla presenza stessa dell’impianto.
Ma con riguardo sia agli atti pianificatori (det. dirig
n. 178 del 20.2.2002, delib. n. 53 del 22.7.2002 , delib.
n.1377 del 9.12.2002, delib. n. 77 del 16.12.02 , delib.
regionale n. 134 del 17.2.03) che a quelli specificamente
di assenso alla discarica ( det.ni dirig.li n 1064 del 3.9.2002
e n. 1083 del 5.9.2002), rileva il Collegio che il ricorso
è stato collettivamente proposto senza tuttavia dimostrare
per ogni ricorrente la lesione effettiva in termini di danno,
recata dai provvedimenti censurati. La necessità di tale
dimostrazione è stata peraltro affermata ripetutamente dalla
giurisprudenza amministrativa (per il principio si vedano
CDS, V, nn. 1088/98, 358/01 e 2714/02; VI, n. 754/95; TAR
Toscana, II, n. 2184/00).
- Le osservazioni testè svolte assorbono poi la rilevanza
dell’ eccezione di tardività, parimenti formulata con riguardo
a tutti provvedimenti impugnati.
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B - Deve ora trattarsi il ricorso proposto
dal WWF Italia ( notificato il 14.2.04) anche avverso il
quale la Provincia ha peraltro proposto un’ eccezione di
tardività, per notifica del ricorso oltre il sessantesimo
giorno decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
provinciale degli atti impugnati. L’eccezione risulta fondata.
Il ricorso principale ha impugnato le determinazioni dirigenziali:
- n. 2174 del 5.8.03 (di approvazione variante in corso
d’opera al progetto approvato con la 1064/02 ) il cui periodo
di affissione all’albo (come risulta dal doc. n. 42 di parte
resistente ) va dall’8.8 al 18.8.03;
- n. 2343 del 4.9.03 che, come è emerso dall’istruttoria
disposta, risulta pubblicata all’albo provinciale dal 12.9
al 22.9.03.
Avendo ad oggetto provvedimenti non soggetti a notificazione,
i termini decorrevano dall’ultimo giorno di pubblicazione
all’albo, forma di pubblicità erga omnes e pertanto, per
la determinazione n. 2174 (in forza della sospensione feriale
dei termini di impugnazione) dal 15.9.03, mentre per la
determinazione n. 2343 decorreva dal 22.9.03.
Nel replicare all’eccezione, l’Associazione istante si richiama
tuttavia alla nozione di pubblicità notizia intesa come
forma divulgatoria inidonea a far decorrere erga omnes il
termine decadenziale di impugnazione; la tesi, che si ricollega
al quadro normativo degli Enti locali (d.leg.vo n. 267/00)
che non prevede in effetti per le determinazioni dirigenziali
una tale forma di pubblicità, non può essere tuttavia condivisa.
In contrario deve infatti rilevarsi che l’art. 21 della
legge n. 1034/1971 (come modificato dall’art. 1 della legge
n. 205/2000) stabilisce, ai fini specificamente processuali,
che per i ricorsi avverso gli atti per i quali non sia richiesta
notifica individuale, il termine decadenziale entro cui
proporre l’impugnativa decorre “dal giorno in cui sia scaduto
il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento”; poiché nella specie
il regolamento di organizzazione della Provincia di Grosseto
(esibito in atti per effetto dell’istruttoria) prevede la
pubblicazione delle determinazioni dirigenziali (punto 7.5),
non appare dubbio che il momento iniziale dal quale computare
il termine in questione sia fatto decorrere dall’ultimo
giorno di pubblicazione.
Pertanto il ricorso, notificato (il 14.2.04) oltre i sessantesimo
giorno dal dies a quo come sopra individuato, deve ritenersi
tardivo con riferimento ad entrambi gli atti impugnati.
- A non diverse conclusioni si perviene sul ricorso recante
motivi aggiunti; con essi si ripropone l’impugnativa di
un provvedimento (la deliberazione n. 2174/03) la cui contestazione
si è già verificato in sede di ricorso principale essere
tardiva, e si aggiungono censure, in via derivata, a carico
della deliberazione n. 2875 del 2.11.03 , che parimenti
in via derivata risente quindi della tardività dell’impugnazione
della cennata delibera 2174.
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C- Conclusivamente il ricorso n. 753/2003,
previa presa d’atto della rinunzia del ricorrente Fratini,
deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse,
mentre il ricorso n. 322/2004 si palesa irricevibile per
tardività.
- La sufficiente complessità della vicenda trattata consente
di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra
le parti costituite.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sui
ricorsi in epigrafe e previa loro riunione:
- dichiara inammissibile il ricorso n. 753/2003,
- dichiara irricevibile il ricorso n. 322/2004,
- compensa le spese dei giudizi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2005
e l’8 febbraio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario
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Depositata in Segreteria il 21 APRILE 2005
Firenze, lì 21 aprile 2005
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