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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 21 aprile 2005 n. 1763
G. Petruzzelli Pres. R. Potenza Est.
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:
- I. Giannuzzi ed altri (Avv. G. Gori) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi), la Regione Toscana (Avv. L. Bora), il Comune di Civitella Paganico (non costituito), il Dirigente Sett.Sviluppo e Tutela Territorio Provinc.Grosseto (non costituito), l’Area Ambiente della Provincia di Grosseto (non costituita) ed il Responsabile del Procedimento della Prov. di Grosseto (non costituito) e nei confronti di F. Martino (non costituito), e con l'intervento ad adiuvandum dell’Associazione Italiana W.W.F. Onlus (Avv. G. Gori)
- WWF Italia (Avv.ti C. Tamburini e G. Gori) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi), il Dirigente Settore Ambiente e Conservazione della Natura (non costituito), l’Istruttore Direttivo Responsabile del Procedimento Amm.Vo (non costituito), il Comune di Civitella Paganico (Avv. U. Gulina) e nei confronti di Civitella Paganico 2000 (non costituita) e F. Martino (non costituito)


Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo avverso localizzazione di discarica - Legittimazione attiva – Interesse legittimo – Lesione effettiva in termini di danno – Dimostrazione – Necessità

Il ricorso giurisdizionale è proponibile solo da chi ha la titolarità di un interesse legittimo e dimostri che tale interesse ha subito una lesione per la illegittimità dell'atto impugnato. Pertanto dolendosi il ricorso non della iniziale localizzazione della discarica ma delle modificazioni adottate che si assumono tese a configurarla come stabile impianto di smaltimento a servizio della provincia, l’eventuale annullamento non porrebbe rimedio alla lesione nella specie lamentata e costituita dalla presenza stessa dell’impianto. Né è stata dimostrata la lesione effettiva in termini di danno, recata ad ogni ricorrente dai provvedimenti censurati. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1763 REG. SENT.
ANNO 2005
N. 753 REG.RIC.
ANNO 2003
N.322 REG.RIC.
ANNO 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- SEZIONE II -

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sui ricorsi riuniti:
- n. 753/2003 proposto da:

 

IACOPO GIANNUZZI SAVELLI, MARIA NOVELLA UZIELLI, JANET TOWNSLEY, GREGORIO DELL' ADAMI DE TARCZAL, LUCA GIANNUZZI SAVELLI, Paolo Enrico Giannuzzi Savelli, Barbara Giannuzzi Savelli, Luigi Giannuzzi Savelli, Michele Begnardi, Antonella Catocci, Mariann Preisig Stori, Karl W. Preisig, Pietro Orlandi, Luca Uzielli, Maria Luisa Giovannucci, Benito Pacini, Elia Terrosi, Miriana Zamperini, Silvia Augusti, Giuseppe Bolondi, Giovanni Luigi Manente, Anna Rita Fantacci, GiovaNNA Marasino, Moreno Marzocchi, Cesare Ciacci, Robin Charles Snape, KimBarbara Geerling Roth, Hans Peter ngner, Birgit Irene ILgner Mannlein, Alessio Casini, Marlise Erika Krusi Buhrer, Pellegrino Fulda, Georg Wolfgang Rechenauer, Helga Ulrike Wenzierl, Fabio Vegni, Karla Lohe Heuser,Moira Chechi, Mara Baccetti, Malcolm John Saunders, Franco Colombini, Sabata MeliLLo, Dania Franci, Giancarlo Ghini, Alessandra Fantoni, Valentina Ghini, Hans Eberhard Dentler, Krin Gerlinde Dentler, Kathy Van Praag, Anchise Ciacci,Emilia Machetti, Mauro Boccini, Silvano Manno, Sonia Salucchi, Alda Chiarini, Giorgio Nelli, Giuliano Sola, Carlo Donati, Agnese Ancille, Piergiovanni Fantacci, Vincenzo Conti Mammanica, Carla Salvini, Gianfranco Gorelli, Luigi BeRNINI, CRISTINI Malvolti, Settimio Chechi, Remo Vegni, Oreste Spargi, Ettore Spargi, Fiorenzo Ghini, GeRMana Moscatelli, Renato Breschi, Silvano Rossi, Marcello Lazzi, Silvano Marzocchi, Adele Comelli, Teresa Pellegrini, Rino Tempini, Edo Bischeri, Oliviero Bonari, Gianfranco Ghini, CLETO COZZUTTO, ALBERTO CIACCI, FRANCESCO GIANNETTI, BRUNO CUNI, FOSCO BALDI, RENATO Begnardi, Gilla Bastianini, Laura Catenaccio, Patrizia Pallari, Maria Angela Campari, Fabio Monaci, Maria Santoro, Giuseppe Marzocchi, Tiziana Ciantellini, Meri Corsi, Carlo Catenaccio, Marcello Chechi, Remo Marchi, Vincenzo Ancilli, Duccio Machetti, Fedaldo Montemaggi, Maurizio Chechi, Ali Fantoni, Daniela Rusci, Silvio Sgai, Edo Chechi, Hans Jorg Hutter, Paolo Fratini, Luciana Cherubini, Delia Minì, Leonardo Iodice, Tiziano Ceretelli, Elisa Benvenuti, Maurizio Pesciaroli, Stefano Zaffiri, Giorgia Cerasa, Fabio Stefanelli, Daniela Dielsi, Riccardo Simeone, Sergio Naldini, Edyta Smaka, Osvaldo Naldini, Patrizio Fantoni, Simonetta Scaloncini, Loredana Pacini, Alessandra Tondi, e Lorenzo Monaci tutti rappresentati e difesi dall'avv. GORI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio Tamburini in FIRENZE, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14

 

c o n t r o

 

PROVINCIA DI GROSSETO rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Menaldi con domicilio eletto in FIRENZE presso il suo studio in Via La Marmora n. 53;

 

REGIONE TOSCANA rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Bora con domicilio eletto in FIRENZE presso l'avvocatura Regionale, Via Cavour n. 18

 

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO non costituitosi in giudizio;

 

DIRIGENTE SETT.SVILUPPO E TUTELA TERRITORIO PROVIN. GROSSETO non costituitosi in giudizio;

 

AREA AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO non costituitosi in giudizio;

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA PROV. DI GROSSETO non costituitosi in giudizio;

 

e nei confronti di

 

MARTINO FRANCESCO non costituitosi in giudizio;

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA W.W.F. ONLUS rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gori con domicilio presso la Segreteria Genrale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

 

- e n. 322/2004, proposto da

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA), rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Tamburini e Giovanni Gori con domicilio eletto in Firenze, presso lo studio del primo, Via Lorenzo il Magnifico n. 14;

 

c o n t r o

 

PROVINCIA DI GROSSETO rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Menaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Lamarmora n. 53;

 

DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA non costituitosi in giudizio;

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO non costituitosi in giudizio;

 

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;

 

e nei confronti di

 

CIVITELLA PAGANICO 2000 non costituitasi in giudizio;

 

MARTINO FRANCESCO non costituitosi in giudizio;

 

PER L’ANNULLAMENTO
A - (nel ricorso 753/03) :
delle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 53/2002 e n. 77/2002 rispettivamente di adozione ed approvazione del piano provinciale dei rifiuti;
delle deliberazioni di Giunta regionale toscana n. 1277/2002 e n. 134/2003, recanti rispettivamente parere di conformità e pubblicazione del piano di cui sopra;
delle determinazioni dirigenziali provinciali n.178,1064 e 1083 del 2002), inerenti VIA , progettazione ed autorizzazione di un progetto di coltivazione della discarica di Cannicci e realizzazione di impianto di preselezione di RSU;
E , CON MOTIVI AGGIUNTI,
delle determinazioni dirigenziali provinciali:
n. 2174/2003, di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la determina n.1064/2002;
n. 2343/2003, di autorizzazione all’esercizio della vasca 5.1, V modulo.
B - (nel ricorso n. 322/04) :
delle determinazioni dirigenziali provinciali:
n. 2343/2003, di autorizzazione all’esercizio della vasca 5.1, V modulo:
n. 2174/2003, di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la determina n.1064/02;
E , CON MOTIVI AGGIUNTI,
delle determinazioni dirigenziali provinciali:
nuovamente n. 2174/03, di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la determina n.1064/02;
n. 2875/03, di modifica della determinazione n. 2343/03
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto, della Regione Toscana, del Comune di Civitella Paganico e dell'Associazione Italiana per il W.W.F.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 25 GENNAIO 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti G. Gori, C. Tamburini, E. Barneschi per V. Menaldi, A. Cuccurullo per U. Gulina, e B. Mancino;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

F A T T O

 

Espongono i ricorrenti nel primo ricorso in epigrafe specificato di essere, un gruppo, titolari di aziende agricole o agrituristiche, ed altro di residenti nel Civitella Paganico (prov di Grosseto), proprietari di immobili, titolari di attività commerciali agricole di servizi, e di esercitare la propria attività o il proprio diritto in prossimità di una discarica (in località“Cannicci”) situata nel Comune citato.
Nel secondo ricorso in esame, la ricorrente, associazione nazionale non lucrativa operante, in un quadro internazionale, a protezione dell’ambiente del pianeta terra, espone di essere venuta a conoscenza dei provvedimenti in epigrafe specificati ed inerenti la summenzionata discarica.
Riferiscono altresì i ricorrenti che, con riguardo al cennato impianto, il precedente piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (variante adottata con delib n. 88/95) ne prevedeva l’esercizio solo per un una fase transitoria (indicata in quattro anni), e che tale limite temporale, sulla base di alcune ordinanze contingibili ed urgenti, è stato poi temporalmente derogato, procedendosi ad autorizzare anche l’ampliamento dell’impianto.
Più recentemente la Provincia ha inoltre predisposto, approvato ed autorizzato un progetto di coltivazione della discarica in parola (det.ni dirig.li n. 178, 1064 e 1083 del 2002).
Infine, con le deliberazioni consiliari n. 53/2002 e n. 77/2002 la Provincia di Grosseto, nel quadro attuativo del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti (delibera di GR n. 384/1999) ha provveduto rispettivamente ad adottare ed approvare definitivamente, il nuovo piano provinciale per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Ai sensi di legge (l. reg. toscane n. 25/1998 e n. 98/2002 ) la Giunta regionale ne ha preso atto (delib. n. 134/2003) e ne ha disposto la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT), effettuata in data 26.2.2003.
Avverso i provvedimenti in epigrafe sintetizzati, i ricorrenti hanno con i rispettivi atti introduttivi, adito questo Tribunale, domandandone l’annullamento.
A sostegno delle deduzioni, principali ed aggiuntive, sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si sono costituite in giudizio la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana, resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per trascritte.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memorie le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.
Al fine di decidere sulla controversia in esame il Collegio ha disposto, con ordinanze nn. 5041/2003 e 5043/2003, di acquisire agli atti di causa la documentazione ivi indicata
Tali incombenti sono stati eseguiti. Le parti hanno riassunto nelle rispettive memorie le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 i ricorsi erano trattenuti in decisione nel merito.

 

D I R I T T O

 

- Evidenti elementi di connessione consentono la riunione dei ricorsi in esame al fine di deciderli con unica pronunzia.

 

A- In ordine al ricorso n. 753/2003 devono definirsi alcune questioni di natura processuale.
1 -Deve anzitutto darsi atto della rinunzia del ricorrente Fratini.
2 - Precede inoltre la trattazione del merito l’esame delle eccezioni . sollevate dalla Provincia ed inerenti la legittimazione dei ricorrenti, contestata dall’Amministrazione provinciale, e la sostenuta tardività del ricorso principale nonché dei motivi aggiunti (argomentate nelle memorie 24.2.04 e 2.7.04) . L’eccezione di difetto di legittimazione è fondata.
I ricorrenti hanno collettivamente impugnato sette provvedimenti che posti in ordine cronologico sono:
- det dirig n. 178 del 20.2.2002 (V.I.A. ex art. 14 l.r. tosc. 79/98 sul progetto di coltivazione della discarica in parola );
- delib. n. 53 del 22.7.2002, di adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- det. dirig n. 1064 del 3/9 di approvazione del progetto di coltivazione della discarica;
- det dirig n. 1083 del 5/9 del 2002, di autorizzazione alla coltivazione della discarica;
- delib. n.1377 del 9.12.2002 recante parere regionale di conformità su detto piano prov.le;
- delib. n. 77 del 16.12.02 di approvazione del piano provinciale ;
- delib regionale n. 134 del 17.2.03, di presa d’atto del piano e sua pubblicazione.
L’esistenza di una situazione di interesse protetto, legittimante alla proposizione all’atto introduttivo del giudizio (che nella specie deve essere verificata con riferimento a due categorie di provvedimenti , vale a dire gli atti provinciali e regionali di natura pianificatoria che hanno determinato l’originaria previsione dell’impianto, e i provvedimenti emanati in tema di progettazione ed autorizzazione e rivolti specificamente alla coltivazione della discarica in parola) ad avviso del Collegio deve essere negata.
Ed invero, sotto l’aspetto riferibile ai provvedimenti pianificatori originari, si osserva che, dolendosi il ricorso non della iniziale localizzazione della discarica ma delle modificazioni adottate che si assumono tese a configurarla come stabile impianto di smaltimento a servizio della provincia, l’eventuale annullamento non porrebbe rimedio alla lesione nella specie lamentata e costituita dalla presenza stessa dell’impianto.
Ma con riguardo sia agli atti pianificatori (det. dirig n. 178 del 20.2.2002, delib. n. 53 del 22.7.2002 , delib. n.1377 del 9.12.2002, delib. n. 77 del 16.12.02 , delib. regionale n. 134 del 17.2.03) che a quelli specificamente di assenso alla discarica ( det.ni dirig.li n 1064 del 3.9.2002 e n. 1083 del 5.9.2002), rileva il Collegio che il ricorso è stato collettivamente proposto senza tuttavia dimostrare per ogni ricorrente la lesione effettiva in termini di danno, recata dai provvedimenti censurati. La necessità di tale dimostrazione è stata peraltro affermata ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa (per il principio si vedano CDS, V, nn. 1088/98, 358/01 e 2714/02; VI, n. 754/95; TAR Toscana, II, n. 2184/00).
- Le osservazioni testè svolte assorbono poi la rilevanza dell’ eccezione di tardività, parimenti formulata con riguardo a tutti provvedimenti impugnati.

 

B - Deve ora trattarsi il ricorso proposto dal WWF Italia ( notificato il 14.2.04) anche avverso il quale la Provincia ha peraltro proposto un’ eccezione di tardività, per notifica del ricorso oltre il sessantesimo giorno decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo provinciale degli atti impugnati. L’eccezione risulta fondata.
Il ricorso principale ha impugnato le determinazioni dirigenziali:
- n. 2174 del 5.8.03 (di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la 1064/02 ) il cui periodo di affissione all’albo (come risulta dal doc. n. 42 di parte resistente ) va dall’8.8 al 18.8.03;
- n. 2343 del 4.9.03 che, come è emerso dall’istruttoria disposta, risulta pubblicata all’albo provinciale dal 12.9 al 22.9.03.
Avendo ad oggetto provvedimenti non soggetti a notificazione, i termini decorrevano dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo, forma di pubblicità erga omnes e pertanto, per la determinazione n. 2174 (in forza della sospensione feriale dei termini di impugnazione) dal 15.9.03, mentre per la determinazione n. 2343 decorreva dal 22.9.03.
Nel replicare all’eccezione, l’Associazione istante si richiama tuttavia alla nozione di pubblicità notizia intesa come forma divulgatoria inidonea a far decorrere erga omnes il termine decadenziale di impugnazione; la tesi, che si ricollega al quadro normativo degli Enti locali (d.leg.vo n. 267/00) che non prevede in effetti per le determinazioni dirigenziali una tale forma di pubblicità, non può essere tuttavia condivisa. In contrario deve infatti rilevarsi che l’art. 21 della legge n. 1034/1971 (come modificato dall’art. 1 della legge n. 205/2000) stabilisce, ai fini specificamente processuali, che per i ricorsi avverso gli atti per i quali non sia richiesta notifica individuale, il termine decadenziale entro cui proporre l’impugnativa decorre “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”; poiché nella specie il regolamento di organizzazione della Provincia di Grosseto (esibito in atti per effetto dell’istruttoria) prevede la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali (punto 7.5), non appare dubbio che il momento iniziale dal quale computare il termine in questione sia fatto decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione.
Pertanto il ricorso, notificato (il 14.2.04) oltre i sessantesimo giorno dal dies a quo come sopra individuato, deve ritenersi tardivo con riferimento ad entrambi gli atti impugnati.
- A non diverse conclusioni si perviene sul ricorso recante motivi aggiunti; con essi si ripropone l’impugnativa di un provvedimento (la deliberazione n. 2174/03) la cui contestazione si è già verificato in sede di ricorso principale essere tardiva, e si aggiungono censure, in via derivata, a carico della deliberazione n. 2875 del 2.11.03 , che parimenti in via derivata risente quindi della tardività dell’impugnazione della cennata delibera 2174.

 

C- Conclusivamente il ricorso n. 753/2003, previa presa d’atto della rinunzia del ricorrente Fratini, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, mentre il ricorso n. 322/2004 si palesa irricevibile per tardività.
- La sufficiente complessità della vicenda trattata consente di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II – definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe e previa loro riunione:
- dichiara inammissibile il ricorso n. 753/2003,
- dichiara irricevibile il ricorso n. 322/2004,
- compensa le spese dei giudizi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2005 e l’8 febbraio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
STEFANO TOSCHEI - Primo referendario

 

Depositata in Segreteria il 21 APRILE 2005
Firenze, lì 21 aprile 2005

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