| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 aprile 2005
n. 4530
Pres. Guerriero, Est. Pasanisi
Nappi (Avv.ti F. Laudadio, F.Scotto),/ Ministero della Giustizia
(Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) |
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Pubblico impiego- Concorso - D.l.vo n.443/1992
- Esclusione a seguito di una condanna ad una pena pecuniaria
- Illegittimità - Ragioni
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In materia di concorsi pubblici l’art. 5
c. 2 D.L.vo n. 443/1992 stabilisce che non sono ammessi
al corpo di Polizia Penitenziaria coloro “che hanno riportato
condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono
stati sottoposti a misura di prevenzione”. Ne consegue che
non può costituire causa di esclusione dal concorso la condanna
ad una pena pecuniaria. Pertanto, anche ai sensi del R.D.
n. 12 /1941, l’Amministrazione è pur sempre tenuta a valutare,
in concreto, la personalità del candidato: il provvedimento
che esclude il possesso del requisito della 'condotta incensurabile',
previsto per l'accesso ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria
ai sensi dell'art. 124 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, deve
fornire la motivazione su cui è basata la valutazione negativa
e tale motivazione deve considerare, tra l'altro, tutte
le circostanze idonee a qualificare il fatto e gli elementi
utili per una corretta valutazione della personalità del
soggetto coinvolto, tenendo conto dell'oggettiva entità
dei fatti contestati, del tempo trascorso dai fatti medesimi,
dell'età del candidato all'epoca degli stessi e al suo successivo
comportamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 4530 /2005
Registro Generale: 4873/1998
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI - SETTIMA SEZIONE
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nelle persone dei Signori: FRANCESCO GUERRIERO
Presidente; LEONARDO PASANISI Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI
DI NAPOLI Cons. , relatore
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ha emesso la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 06-04-2005 sul
ricorso n. 4873 dell’anno 1998 proposto da
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Nappi Luciano, elettivamente domiciliato
in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, presso lo studio
degli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, che lo
rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine
del ricorso introduttivo Ricorrente
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Contro
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Ministero della Giustizia, Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, in persona del ministro
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in
Napoli Resistente
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per l’annullamento, previa sospensione,
a. del decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria del 05.03.98 con cui il ricorrente è stato
escluso dall’assunzione nel corpo della Polizia Penitenziaria;
b. del bando di concorso di cui al DM 27.09.93
nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
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Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo
Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso iscritto al ricorso n. 4873 dell’anno
1998, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati
in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver chiesto di partecipare al concorso per l’assunzione
nel corpo della Polizia Penitenziaria e di aver superato
gli accertamenti fisici, psichici ed attitudinali; tuttavia,
con l’atto impugnato, il ricorrente veniva escluso dal concorso
per l’esistenza, a carico del ricorrente stesso, di un procedimento
penale per emissione di assegni senza autorizzazione;
- che nei suoi confronti, infatti, era stato emesso un decreto
penale di condanna al pagamento della somma di lire 330.000
di multa, ed egli l’aveva pagata, ritenendo che il pagamento
estinguesse ogni conseguenza e preferendo pagare – benché
innocente – al fine di evitare una più onerosa opposizione.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con
vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare
inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 20.05.1998, l’istanza cautelare veniva accolta
con ordinanza n. 479/1998.
All’udienza del 06.04.2005, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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Con il primo motivo di diritto, il ricorrente
lamentava la violazione dell’art. 124 del RD n. 12/1941
e difetto di istruttoria, attesa la mancanza di qualsiasi
autonoma valutazione della personalità del ricorrente e
della sua irreprensibile condotta sia prima che dopo l’episodio
contestato.
Con il secondo motivo di diritto, il ricorrente sosteneva
che la condanna era maturata a causa di circostanze molto
particolari, il ricorrente era innocente, e che comunque
il reato era assai lieve e risalente a molto tempo prima.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini
di seguito precisati.
Infatti, come già ritenuto in sede cautelare, ai sensi dell’art.
5 c. 2 D.L.vo n. 443/1992, non sono ammessi al corpo di
Polizia Penitenziaria coloro “che hanno riportato condanna
a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti
a misura di prevenzione”. Da tale norma, successiva a quelle
di cui al RD n. 12 del 1941, si evince che, evidentemente,
non può costituire causa di esclusione dal concorso la condanna
ad una pena pecuniaria.
In ogni caso, anche ai sensi del R.D. n. 12 /1941, l’Amministrazione
è pur sempre tenuta a valutare, in concreto, la personalità
del candidato: Il provvedimento che esclude il possesso
del requisito della "condotta incensurabile", previsto per
l'accesso ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria ai
sensi dell'art. 124 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, deve fornire
la motivazione su cui è basata la valutazione negativa;
e tale motivazione deve considerare, tra l'altro, tutte
le circostanze idonee a qualificare il fatto e gli elementi
utili per una corretta valutazione della personalità del
soggetto coinvolto, tenendo conto dell'oggettiva entità
dei fatti contestati, del tempo trascorso dai fatti medesimi,
dell'età del candidato all'epoca degli stessi e al suo successivo
comportamento” (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1688/2001).
Tale valutazione appare, nel caso di specie, mancante, atteso
che l’esclusione è stata disposta unicamente sulla base
della condanna in questione, senza valutare alcun altro
elemento.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente
pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 4873 dell’anno 1998 e per l’effetto
annulla il provvedimento impugnato sub a);
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 06.04.2005.
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