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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 aprile 2005 n. 4530
Pres. Guerriero, Est. Pasanisi
Nappi (Avv.ti F. Laudadio, F.Scotto),/ Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)


Pubblico impiego- Concorso - D.l.vo n.443/1992 - Esclusione a seguito di una condanna ad una pena pecuniaria - Illegittimità - Ragioni

In materia di concorsi pubblici l’art. 5 c. 2 D.L.vo n. 443/1992 stabilisce che non sono ammessi al corpo di Polizia Penitenziaria coloro “che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione”. Ne consegue che non può costituire causa di esclusione dal concorso la condanna ad una pena pecuniaria. Pertanto, anche ai sensi del R.D. n. 12 /1941, l’Amministrazione è pur sempre tenuta a valutare, in concreto, la personalità del candidato: il provvedimento che esclude il possesso del requisito della 'condotta incensurabile', previsto per l'accesso ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 124 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, deve fornire la motivazione su cui è basata la valutazione negativa e tale motivazione deve considerare, tra l'altro, tutte le circostanze idonee a qualificare il fatto e gli elementi utili per una corretta valutazione della personalità del soggetto coinvolto, tenendo conto dell'oggettiva entità dei fatti contestati, del tempo trascorso dai fatti medesimi, dell'età del candidato all'epoca degli stessi e al suo successivo comportamento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Sentenze: 4530 /2005
Registro Generale: 4873/1998

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI - SETTIMA SEZIONE

 

nelle persone dei Signori: FRANCESCO GUERRIERO Presidente; LEONARDO PASANISI Cons.; GUGLIELMO PASSARELLI DI NAPOLI Cons. , relatore

 

ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nell’udienza pubblica del 06-04-2005 sul ricorso n. 4873 dell’anno 1998 proposto da

 

Nappi Luciano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. Caracciolo n. 15, presso lo studio degli avv.ti Felice Laudadio e Ferdinando Scotto, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo Ricorrente

 

Contro

 

Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli Resistente

 

per l’annullamento, previa sospensione,
a. del decreto del Direttore Generale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 05.03.98 con cui il ricorrente è stato escluso dall’assunzione nel corpo della Polizia Penitenziaria;
b. del bando di concorso di cui al DM 27.09.93
nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Letti gli atti di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, ref. Guglielmo Passarelli di Napoli;
Uditi gli avv.ti come da verbale;

 

Ritenuto in fatto

 

Con ricorso iscritto al ricorso n. 4873 dell’anno 1998, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di aver chiesto di partecipare al concorso per l’assunzione nel corpo della Polizia Penitenziaria e di aver superato gli accertamenti fisici, psichici ed attitudinali; tuttavia, con l’atto impugnato, il ricorrente veniva escluso dal concorso per l’esistenza, a carico del ricorrente stesso, di un procedimento penale per emissione di assegni senza autorizzazione;
- che nei suoi confronti, infatti, era stato emesso un decreto penale di condanna al pagamento della somma di lire 330.000 di multa, ed egli l’aveva pagata, ritenendo che il pagamento estinguesse ogni conseguenza e preferendo pagare – benché innocente – al fine di evitare una più onerosa opposizione.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 20.05.1998, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 479/1998.
All’udienza del 06.04.2005, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

 

Considerato in diritto

 

Con il primo motivo di diritto, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 124 del RD n. 12/1941 e difetto di istruttoria, attesa la mancanza di qualsiasi autonoma valutazione della personalità del ricorrente e della sua irreprensibile condotta sia prima che dopo l’episodio contestato.
Con il secondo motivo di diritto, il ricorrente sosteneva che la condanna era maturata a causa di circostanze molto particolari, il ricorrente era innocente, e che comunque il reato era assai lieve e risalente a molto tempo prima.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.
Infatti, come già ritenuto in sede cautelare, ai sensi dell’art. 5 c. 2 D.L.vo n. 443/1992, non sono ammessi al corpo di Polizia Penitenziaria coloro “che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione”. Da tale norma, successiva a quelle di cui al RD n. 12 del 1941, si evince che, evidentemente, non può costituire causa di esclusione dal concorso la condanna ad una pena pecuniaria.
In ogni caso, anche ai sensi del R.D. n. 12 /1941, l’Amministrazione è pur sempre tenuta a valutare, in concreto, la personalità del candidato: Il provvedimento che esclude il possesso del requisito della "condotta incensurabile", previsto per l'accesso ai ruoli del corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'art. 124 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, deve fornire la motivazione su cui è basata la valutazione negativa; e tale motivazione deve considerare, tra l'altro, tutte le circostanze idonee a qualificare il fatto e gli elementi utili per una corretta valutazione della personalità del soggetto coinvolto, tenendo conto dell'oggettiva entità dei fatti contestati, del tempo trascorso dai fatti medesimi, dell'età del candidato all'epoca degli stessi e al suo successivo comportamento” (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1688/2001). Tale valutazione appare, nel caso di specie, mancante, atteso che l’esclusione è stata disposta unicamente sulla base della condanna in questione, senza valutare alcun altro elemento.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, settima sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 4873 dell’anno 1998 e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato sub a);
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 06.04.2005.

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