| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 aprile 2005
n. 4528
Pres. Guerriero, Est. Pasanisi
H3G s.p.a.(Avv.G.Sartorio)/ Comune di Capodrise |
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Edilizia e urbanistica - Impianti di telefonia
- Realizzazione - Destinazione agricola dell’area-Compatibilità
– Motivi
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Per quanto concerne la D.I.A.depositata per
la realizzazione di un impianto di telefonia, in mancanza
di una diversa destinazione urbanistica ed in presenza della
specifica previsione di cui all’art. 86, co. 3^, del Decreto
Legislativo n. 259/03 (che assimila, ad ogni effetto, le
infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere
di urbanizzazione primaria), l’impianto di telefonia mobile
non è affatto incompatibile con la destinazione agricola
dell’area. Infatti non è configurabile una oggettiva e assoluta
incompatibilità urbanistica tra la destinazione agricola
della zona e l'installazione dell'impianto 'de quo', il
quale non può confondersi con un insediamento abitativo
residenziale: gli impianti funzionali all'esercizio del
servizio pubblico di telefonia cellulare devono essere considerati
compatibili con qualsiasi tipo di zonizzazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sez. VII
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composto dai Signori: Dott. Francesco Guerriero
- Presidente; Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.;
Dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
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ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21,
co. 10^, e 26, comma 5^, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1851/2005 Reg. Gen., proposto
da
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H3G s.p.a. in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe
Sartorio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Napoli, alla via dei Mille n. 16;
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contro
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Il Comune di Capodrise (Ce), in persona
del Sindaco pro tempore; - non costituito –
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per l’annullamento, previa sospensione:
1) dell’ordinanza n. 13935 del 27/12/04, successivamente
pervenuta, con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica
Ambiente e Territorio del Comune di Capodrise (Ce) in relazione
alla D.I.A. depositata da H3G per la realizzazione di un
impianto di telefonia in località Casa del Bene via Arciprete
Acconcia, ordina “di non effettuare le previste trasformazioni
considerato che … l'intervento richiesto ricade su di un
lotto destinato a zona “E” (agricola) esterna al perimetro
urbano ovvero non rispetta i parametri urbanistici relativi
alla zona omogenea relativamente all'altezza massima consentita”
e di ogni altro atto ad essa preordinato, connesso o consequenziale.
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VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTI gli artt. 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della legge
n. 1034/71;
SENTITI sul punto, alla camera di consiglio del 6 aprile
2005, gli avvocati di cui al relativo verbale;
SENTITO altresì il relatore consigliere dr. Leonardo Pasanisi;
PREMESSO che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti
di cui agli articoli 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della
legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
per l’immediata decisione nel merito del ricorso;
RILEVATO che:
- la ricorrente società H3G, licenziataria del Ministero
delle Comunicazioni per la gestione del servizio pubblico
di comunicazioni mobili e per l'installazione della relativa
rete in Italia con il sistema di terza generazione secondo
lo standard denominato UMTS (cosiddetta videocomunicazione),
ha presentato, in tale qualità, al Comune di Capodrise (Ce),
denunzia di inizio di attività, il 6/12/2004, ai sensi dell’art.
87 c. 3 D.L.vo n. 259/2003, per la realizzazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
con potenza inferiore ai 20 Watt;
- il suddetto Comune ha emesso, in data 27/12/2004, il provvedimento
impugnato, con il quale ha ordinato alla società istante
di non effettuare le richieste trasformazioni, per assenza
delle condizioni stabilite dalla legge, in quanto: <>;
- la società H3G ha impugnato tale provvedimento, ritenendolo
illegittimo per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art.
86, c. 3, d.L.vo n. 259/03 e dell’art. 3 della legge n.
241/90, eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto
di istruttoria e travisamento del fatto, in quanto il posizionamento
di una infrastruttura per telefonia non solo costituirebbe
volume tecnologico non assimilabile alle costruzioni, ma
sarebbe addirittura realizzabile in qualsiasi zona del territorio
comunale, attesa la sua piena equiparazione alle opere di
urbanizzazione primaria, come espressamente disposto dall’invocata
disposizione normativa di cui all'art. 86, c. 3, d. L.vo
n. 259/03; 2) violazione dell'art. 87 d.L.vo n. 259/03 ed
eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, sia
perché il comune, ove avesse ritenuto carente la documentazione
prodotta, avrebbe dovuto richiederne obbligatoriamente l'integrazione,
sia perché, nella specie, sarebbe stata comunque presentata
tutta la documentazione necessaria; 3) violazione di legge
(legge n. 1150 del 1942, legge n. 10 del 1977, legge n.
142 del 1990, legge n. 127 del 1997, legge n. 241 del 1990)
ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, non avendo
il comune indicato le singole prescrizioni urbanistico-edilizie
rispetto alle quali il progetto risulterebbe in contrasto;
4) violazione del principio della libera concorrenza tra
gli operatori del settore delle telecomunicazioni ed eccesso
di potere per disparità di trattamento, in quanto il comune
avrebbe di fatto impedito alla ricorrente società (quale
gestore entrante) di realizzare l'impianto sul territorio
corporale, a differenza degli altri operatori;
- l’intimato comune non si è costituito in giudizio;
RITENUTO che il ricorso è manifestamente fondato, in base
alle seguenti considerazioni:
- in relazione al primo profilo della motivazione dell'impugnato
provvedimento, deve essere condiviso quanto dedotto con
il primo motivo di ricorso, atteso che, come costantemente
affermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto (dalle
cui conclusioni questa Sezione non ha ragione di discostarsi),
in mancanza di una diversa destinazione urbanistica ed in
presenza della specifica previsione di cui all’art. 86,
co. 3^, del Decreto Legislativo n. 259/03 (che assimila,
ad ogni effetto, le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria), l’impianto
di telefonia mobile non è affatto incompatibile con la destinazione
agricola dell’area, dovendo essere esclusa l’assimilabilità
dell’impianto di telefonia mobile alle normali costruzioni
edilizie (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 13 febbraio
2002, n. 983, secondo cui <>; conf. Tar Campania,
Napoli, Sez. I, 20 dicembre 2004, n. 14908; cfr. altresì,
Consiglio di Stato, VI, n. 7725/03, secondo cui <>);
- in relazione al secondo profilo della motivazione dell'impugnato
provvedimento, deve essere condiviso quanto dedotto con
il secondo motivo di ricorso, atteso che, a mente dell'articolo
87, comma 5^, del Decreto Legislativo n. 259/03, ove il
responsabile del procedimento avesse riscontrato una carenza
nella documentazione presentata, avrebbe dovuto obbligatoriamente
richiederne l'integrazione (e non avrebbe potuto, per tale
motivo, respingere l'istanza); che in ogni caso, la società
ricorrente ha allegato alla D.I.A., tra gli altri documenti,
la <> (per
cui non appare sussistente, in punto di fatto, la ritenuta
carenza documentale); che, infine, quanto alla asserita
mancanza del titolo abitativo, deve in contrario rilevarsi
che, in base alla procedura delineata dall'articolo 87 del
D.L.vo n. 259/03, il titolo abilitativo per la realizzazione
di un impianto di telefonia mobile, è costituito dalla formazione
del silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione e di
denunce di attività (qualora entro 90 giorni dalla domanda
non sia stato comunicato provvedimento di diniego); che,
per il principio di specialità, le norme di cui agli artt.
87 ed 88 D.L.vo n. 259/03 certamente prevalgono sull’art.
3 del D.P.R. n. 380/03 (quest’ultima norma è, peraltro,
precedente rispetto al D.L.vo n. 259/03); che, pur potendo
il Comune localizzare gli impianti, non può ordinare moratorie
delle installazioni, non essendo tale potere previsto dal
D.L.vo n. 259/03;
RITENUTO pertanto che:
- assorbito ogni altro motivo, il ricorso in esame è manifestamente
fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento
degli atti impugnati;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate
come da dispositivo;
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P.Q.M.
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Accoglie il ricorso in esame (n. 1851/2005
R.G.) e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Capodrise (Ce) al pagamento, in favore
della società ricorrente, delle spese, delle competenze
e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate
nella somma di euro 750,00 (settecentocinquanta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del giorno 6 aprile 2005.
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