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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 aprile 2005 n. 4523
Pres. Guerriero, Est. Pasanisi
Telecom Italia s.p.a.(Avv.G.Zucchi),/ Comune di Napoli (Avv.ti G.Tarallo, B.Accattatis Chalos D’Oranges, A.Andreottola, E.Carpentieri, B.Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza, A.Pulcini, B.Ricci), Regione Campania


Edilizia e urbanistica- Impianti di telefonia- Concessione – Realizzazione impianto – Diffida all’inizio dei lavori da parte del Servizio Ambiente del comune – Irrilevanza – Ragioni

In materia di concessioni per la realizzazione di impianti di telefonia mobile non può attribuirsi alcuna rilevanza alla comunicazione fuori termine massimo recante la diffida dall’iniziare i lavori in attesa dell’acquisizione da parte del Servizio Ambiente del comune di tutto i pareri previsti dalla normativa vigente, dal momento che in base alla procedura delineata dall'art. 87, co. 9, del D. lgs. 259 del 2003, l’Amministrazione può soltanto chiedere integrazioni documentali entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza e deve comunque concludere il procedimento entro il termine perentorio complessivo di novanta giorni dalla medesima data.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sez. VII

 

composto dai Signori:
Dott. Francesco Guerriero - Presidente
Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.
Dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario

 

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, co. 10^, e 26, comma 5^, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 2021/2005 Reg. Gen., proposto da
Telecom Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Zucchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Parmenide n. 23, nello studio degli avvocati Angela Ferrara e Ida Di Vicino;

 

contro

 

Il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G. Tarallo, B. Accattatis Chalons d’Oranges, A. Andreottola, E. Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza, A. Pulcini, B. Ricci, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo, presso l’Avvocatura Municipale;

 

e nei confronti della Regione Campania;

- non costituita -

 

per l’annullamento, previa sospensione:
""a) del provvedimento prot. n. 65 del 10/1/2005, con cui il Dirigente del Servizio Ambiente ha respinto la DIA presentata dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto di telefonia, interdicendo, per l’effetto, l’esecuzione dei relativi lavori; b) della nota del Servizio Edilizia Privata prot. n. 4060 del 20/12/2004 (conosciuta solo a seguito del provvedimento impugnato al punto precedente), tesa a contestare la difformità dell’impianto dalle prescrizioni contenute nell’art. 14, comma 3, delle Norme di Attuazione della Variante al P.R.G. del Comune di Napoli; c) per quanto possa occorrere e laddove dovesse ritenersi applicabile agli impianti di telefonia mobile, dell'articolo 14 comma 3, delle Norme di Attuazione della Variante al P.R.G. del Comune di Napoli, nella parte in cui prevede che gli impianti tecnici e i relativi volumi da installare sulla copertura degli edifici devono avere un’altezza massima di 2,40 metri e devono essere arretrati rispetto alla facciata di almeno 2,40 metri”; d) per quanto possa occorrere e in parte qua, del decreto n. 323 del 11 giugno 2004, con cui il Presidente della G.R. Campania ha approvato la predetta variante al P.R.G. del Comune di Napoli e le relative, Norme di Attuazione; e) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente"".

 

VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTI gli artt. 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della legge n. 1034/71;
SENTITI sul punto, alla camera di consiglio del 6 aprile 2005, gli avvocati di cui al relativo verbale;
SENTITO altresì il relatore consigliere dr. Leonardo Pasanisi;
PREMESSO che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti di cui agli articoli 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, per l’immediata decisione nel merito del ricorso;

 

RILEVATO che:
- la ricorrente, dovendo provvedere all’installazione di un impianto di telefonia mobile in Napoli, località Soccavo, via Pia, ha presentato al Comune di Napoli, in data 28 luglio 2004, denunzia di inizio di attività, ai sensi dell’art. 87 D.L.vo n. 259/2003;
- con il provvedimento prot. n. 65 del 10 gennaio 2005, il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Napoli ha comunicato alla ricorrente il diniego della DIA, in quanto "l'impianto non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 14 della Variante Generale al Piano Regolatore", alla luce del parere espresso dal Servizio Edilizia Privata con nota n. 4060 del 20 dicembre 2004;
- la società ricorrente ha impugnato i suindicati provvedimenti, ritenendoli illegittimi, sinteticamente, per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259/03, in quanto la denuncia di inizio di attività, presentata il 28 luglio 2004, sarebbe stata già assentita per silentium, ai sensi dell'articolo 87, co. 9^, del decreto legislativo n. 259 del 2003; 2) incompetenza, trattandosi di materia rientrante nella competenza esclusiva del Dirigente Comunale dell’Area Tecnica (e non del Responsabile del Servizio Ambiente); 3) violazione dell'art. 86 D.L.vo n. 259/03 ed eccesso di potere sotto vari profili: sarebbe totalmente inapplicabile, nella specie, l’art. 14 della Variante Generale al Piano Regolatore, sia perchè si riferirebbe esclusivamente agli impianti tecnici a servizio dei fabbricati (e non anche agli impianti di telefonia UMTS), sia perché contrasterebbe con l’assimilazione di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, operata dall’art. 86 D.L.vo n. 259/03; 4) eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità, violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90: in subordine, l’art. 14 della Variante Generale al Piano Regolatore sarebbe illegittimo (e quindi dovrebbe essere disapplicato), sia perché, nell’imporre il medesimo limite per tutti gli impianti tecnici, non considererebbe la peculiarità degli impianti di telefonia mobile (di fatto precludendone l’installazione), sia perché l’intera normativa speciale nazionale e comunitaria non prevedrebbe alcun limite distanziale e/o di altezza, ma solo limiti di intensità delle emissioni elettromagnetiche; inoltre il Comune di Napoli, prima di emanare una disposizione come quella in esame, sostanzialmente rivolta nei confronti dei gestori del servizio di telefonia, avrebbe dovuto renderli partecipi del relativo procedimento;
- l’intimato comune si è costituito in giudizio, contestando l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto la reiezione;

 

RITENUTO che il ricorso è manifestamente fondato, in base alle seguenti considerazioni:
- deve essere condiviso quanto dedotto con il primo ed assorbente motivo di ricorso, atteso che, nel caso di specie, la denuncia di inizio di attività è stata pacificamente presentata il 28 luglio 2004 (prot. n. 84657), e l’impugnata determinazione negativa è stata adottata solo il 10 gennaio 2005, quindi ben oltre il termine di 90 giorni all’uopo previsto dall'articolo 87, co. 9^, del decreto legislativo n. 259 del 2003, quando ormai si era già formato, in base alla procedura delineata dalla medesima disposizione normativa, il titolo abilitativo per la realizzazione dell’impianto oggetto della DIA, costituito dalla formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza, per mancata tempestiva emanazione del provvedimento inibitorio (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 2467/2005); che, in contrario, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla comunicazione n. 2851 del 17/9/2004 (recante diffida dall’iniziare i lavori in attesa dell’acquisizione, da parte del Servizio Ambiente, "di tutti i pareri previsti dalla normativa vigente”), dal momento che, in base alla procedura analiticamente delineata dall'articolo 87, co. 9^, del decreto legislativo n. 259 del 2003, l’Amministrazione può soltanto chiedere integrazioni documentali entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza e deve comunque concludere il procedimento entro il termine perentorio complessivo di novanta giorni dalla medesima data (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 2467/2005 cit.);

 

RITENUTO pertanto che:
- assorbito ogni altro motivo, il ricorso in esame è manifestamente fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati; - le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso in esame (n. 2021/2005 R.G.) e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Napoli al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma di euro 750,00 (settecentocinquanta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 6 aprile 2005.

 

Il Presidente
(dott. Francesco Guerriero)

 

Il Consigliere est.
(dott. Leonardo Pasanisi)

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