| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 22 aprile 2005
n. 4523
Pres. Guerriero, Est. Pasanisi
Telecom Italia s.p.a.(Avv.G.Zucchi),/ Comune di Napoli (Avv.ti
G.Tarallo, B.Accattatis Chalos D’Oranges, A.Andreottola,
E.Carpentieri, B.Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G. Pizza,
A.Pulcini, B.Ricci), Regione Campania |
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Edilizia e urbanistica- Impianti di telefonia-
Concessione – Realizzazione impianto – Diffida all’inizio
dei lavori da parte del Servizio Ambiente del comune – Irrilevanza
– Ragioni
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In materia di concessioni per la realizzazione
di impianti di telefonia mobile non può attribuirsi alcuna
rilevanza alla comunicazione fuori termine massimo recante
la diffida dall’iniziare i lavori in attesa dell’acquisizione
da parte del Servizio Ambiente del comune di tutto i pareri
previsti dalla normativa vigente, dal momento che in base
alla procedura delineata dall'art. 87, co. 9, del D. lgs.
259 del 2003, l’Amministrazione può soltanto chiedere integrazioni
documentali entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza e deve comunque concludere il procedimento
entro il termine perentorio complessivo di novanta giorni
dalla medesima data.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sez. VII
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composto dai Signori:
Dott. Francesco Guerriero - Presidente
Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.
Dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli - Referendario
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ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21,
co. 10^, e 26, comma 5^, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la
seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 2021/2005 Reg. Gen., proposto
da
Telecom Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni
Zucchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
in Napoli, alla via Parmenide n. 23, nello studio degli
avvocati Angela Ferrara e Ida Di Vicino;
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contro
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Il Comune di Napoli, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
G. Tarallo, B. Accattatis Chalons d’Oranges, A. Andreottola,
E. Carpentieri, B. Crimaldi, A. Cuomo, A.I. Furnari, G.
Pizza, A. Pulcini, B. Ricci, con gli stessi elettivamente
domiciliato in Napoli, Piazza Municipio, Palazzo S. Giacomo,
presso l’Avvocatura Municipale;
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e nei confronti della Regione Campania;
- non costituita -
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per l’annullamento, previa sospensione:
""a) del provvedimento prot. n. 65 del 10/1/2005, con cui
il Dirigente del Servizio Ambiente ha respinto la DIA presentata
dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto
di telefonia, interdicendo, per l’effetto, l’esecuzione
dei relativi lavori; b) della nota del Servizio Edilizia
Privata prot. n. 4060 del 20/12/2004 (conosciuta solo a
seguito del provvedimento impugnato al punto precedente),
tesa a contestare la difformità dell’impianto dalle prescrizioni
contenute nell’art. 14, comma 3, delle Norme di Attuazione
della Variante al P.R.G. del Comune di Napoli; c) per quanto
possa occorrere e laddove dovesse ritenersi applicabile
agli impianti di telefonia mobile, dell'articolo 14 comma
3, delle Norme di Attuazione della Variante al P.R.G. del
Comune di Napoli, nella parte in cui prevede che gli impianti
tecnici e i relativi volumi da installare sulla copertura
degli edifici devono avere un’altezza massima di 2,40 metri
e devono essere arretrati rispetto alla facciata di almeno
2,40 metri”; d) per quanto possa occorrere e in parte qua,
del decreto n. 323 del 11 giugno 2004, con cui il Presidente
della G.R. Campania ha approvato la predetta variante al
P.R.G. del Comune di Napoli e le relative, Norme di Attuazione;
e) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente"".
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VISTO il ricorso ed i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
VISTI gli atti tutti di causa;
VISTI gli artt. 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della legge
n. 1034/71;
SENTITI sul punto, alla camera di consiglio del 6 aprile
2005, gli avvocati di cui al relativo verbale;
SENTITO altresì il relatore consigliere dr. Leonardo Pasanisi;
PREMESSO che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti
di cui agli articoli 21, comma 10^, e 26 comma 5^, della
legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
per l’immediata decisione nel merito del ricorso;
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RILEVATO che:
- la ricorrente, dovendo provvedere all’installazione di
un impianto di telefonia mobile in Napoli, località Soccavo,
via Pia, ha presentato al Comune di Napoli, in data 28 luglio
2004, denunzia di inizio di attività, ai sensi dell’art.
87 D.L.vo n. 259/2003;
- con il provvedimento prot. n. 65 del 10 gennaio 2005,
il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Napoli
ha comunicato alla ricorrente il diniego della DIA, in quanto
"l'impianto non è conforme alle prescrizioni dell’articolo
14 della Variante Generale al Piano Regolatore", alla luce
del parere espresso dal Servizio Edilizia Privata con nota
n. 4060 del 20 dicembre 2004;
- la società ricorrente ha impugnato i suindicati provvedimenti,
ritenendoli illegittimi, sinteticamente, per i seguenti
motivi: 1) violazione dell'art. 87 D.L.vo n. 259/03, in
quanto la denuncia di inizio di attività, presentata il
28 luglio 2004, sarebbe stata già assentita per silentium,
ai sensi dell'articolo 87, co. 9^, del decreto legislativo
n. 259 del 2003; 2) incompetenza, trattandosi di materia
rientrante nella competenza esclusiva del Dirigente Comunale
dell’Area Tecnica (e non del Responsabile del Servizio Ambiente);
3) violazione dell'art. 86 D.L.vo n. 259/03 ed eccesso di
potere sotto vari profili: sarebbe totalmente inapplicabile,
nella specie, l’art. 14 della Variante Generale al Piano
Regolatore, sia perchè si riferirebbe esclusivamente agli
impianti tecnici a servizio dei fabbricati (e non anche
agli impianti di telefonia UMTS), sia perché contrasterebbe
con l’assimilazione di tali impianti alle opere di urbanizzazione
primaria, operata dall’art. 86 D.L.vo n. 259/03; 4) eccesso
di potere per irragionevolezza ed illogicità, violazione
dell’art. 7 della legge n. 241/90: in subordine, l’art.
14 della Variante Generale al Piano Regolatore sarebbe illegittimo
(e quindi dovrebbe essere disapplicato), sia perché, nell’imporre
il medesimo limite per tutti gli impianti tecnici, non considererebbe
la peculiarità degli impianti di telefonia mobile (di fatto
precludendone l’installazione), sia perché l’intera normativa
speciale nazionale e comunitaria non prevedrebbe alcun limite
distanziale e/o di altezza, ma solo limiti di intensità
delle emissioni elettromagnetiche; inoltre il Comune di
Napoli, prima di emanare una disposizione come quella in
esame, sostanzialmente rivolta nei confronti dei gestori
del servizio di telefonia, avrebbe dovuto renderli partecipi
del relativo procedimento;
- l’intimato comune si è costituito in giudizio, contestando
l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, di cui ha chiesto
la reiezione;
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RITENUTO che il ricorso è manifestamente
fondato, in base alle seguenti considerazioni:
- deve essere condiviso quanto dedotto con il primo ed assorbente
motivo di ricorso, atteso che, nel caso di specie, la denuncia
di inizio di attività è stata pacificamente presentata il
28 luglio 2004 (prot. n. 84657), e l’impugnata determinazione
negativa è stata adottata solo il 10 gennaio 2005, quindi
ben oltre il termine di 90 giorni all’uopo previsto dall'articolo
87, co. 9^, del decreto legislativo n. 259 del 2003, quando
ormai si era già formato, in base alla procedura delineata
dalla medesima disposizione normativa, il titolo abilitativo
per la realizzazione dell’impianto oggetto della DIA, costituito
dalla formazione del silenzio-assenso sulla relativa istanza,
per mancata tempestiva emanazione del provvedimento inibitorio
(cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, n. 2467/2005); che,
in contrario, non può attribuirsi alcuna rilevanza alla
comunicazione n. 2851 del 17/9/2004 (recante diffida dall’iniziare
i lavori in attesa dell’acquisizione, da parte del Servizio
Ambiente, "di tutti i pareri previsti dalla normativa vigente”),
dal momento che, in base alla procedura analiticamente delineata
dall'articolo 87, co. 9^, del decreto legislativo n. 259
del 2003, l’Amministrazione può soltanto chiedere integrazioni
documentali entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza e deve comunque concludere il procedimento
entro il termine perentorio complessivo di novanta giorni
dalla medesima data (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I,
n. 2467/2005 cit.);
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RITENUTO pertanto che:
- assorbito ogni altro motivo, il ricorso in esame è manifestamente
fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento
degli atti impugnati; - le spese di giudizio seguono la
soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo;
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P.Q.M.
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Accoglie il ricorso in esame (n. 2021/2005
R.G.) e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna il comune di Napoli al pagamento, in favore della
società ricorrente, delle spese, delle competenze e degli
onorari di giudizio, complessivamente liquidate nella somma
di euro 750,00 (settecentocinquanta).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del giorno 6 aprile 2005.
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Il Presidente
(dott. Francesco Guerriero)
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Il Consigliere est.
(dott. Leonardo Pasanisi)
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